Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-03-2011) 26-04-2011, n. 16406 Sentenza

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Svolgimento del processo

Il Tribunale della Libertà di Napoli ha dichiarato inammissibili le impugnazioni avanzate da P.A. e da P.P. avverso il rigetto della richiesta sia di restituzione di bene immobile sia di dissequestro dello stesso, oggetto di sequestro preventivo e successivamente confiscati in sede di esecuzione, allorquando S.P. ed una coimputata (diversa da P.A.), parenti e comproprietari immobiliari degli attuali ricorrenti, furono definitivamente condannati (a seguito di patteggiamento) pronunciato dal GIP presso quel Tribunale con Ordinanze del 20.7.2010.

La misura cautelare fu emessa in ragione del sospetto che vi fosse una interposizione fittizia dei cespiti di P.S. condannato per bancarotta.
Motivi della decisione

I ricorsi sono fondati.

L’art. 325 c.p.p. legittima chi ha diritto alla restituzione del bene sequestrato a norma degli art. 322 bis e art. 324 c.p.p. a promuove l’impugnazione avverso il provvedimento di sequestro preventivo.

Invero, quando il provvedimento ablativo sia stato adottato nei confronti di soggetti estranei al procedimento penale, con riferimento alle ipotesi di confisca obbligatoria previste, i soggetti sono legittimati a richiedere il riesame o a proporre impugnazione per far valere la propria effettiva titolarità sul bene o propria disponibilità dello stesso, restando esclusa tale legittimazione soltanto in relazione a profili diversi del provvedimento di sequestro, sui quali le persone estranee al provvedimento non hanno titolo alcuno ad interloquire.

Nel caso di specie i ricorrenti erano, quindi, legittimati, tutto ciò per tacere del fatto che essi, mediante le produzioni versate in atti, dimostrarono (contraddicendo sul punto l’opinione del giudice della cautela) anche documentalmente il titolo che dimostrava il loro interesse processuale.

Di qui l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.

Annulla l’Ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-09-2011, n. 18287 Diritti politici e civili

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NICOLA LETTIERI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

che C.V., con ricorso del 16 luglio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato in data 1 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del predetto ricorrente – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale ha concluso per l’inammissibilità e per l’infondatezza del ricorso -, ha rigettato la domanda;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze,- che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 11.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 29 dicembre 2008, era fondata sui seguenti fatti; a) il C., asseritamente creditore di differenze retributive per richiesto riconoscimento dell’indennità militare, aveva proposto – con ricorso del 22 dicembre 1994 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con decreto di perenzione del 19 dicembre 2008;

che la Corte d’Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda sia perchè l’istanza di fissazione dell’udienza è stata tardivamente presentata, sia perchè il ricorrente, evidentemente disinteressato ad un pronuncia di merito sul proprio ricorso per la precedente ragione, non aveva superato tale presunzione di disinteresse con idonea prova, quantomeno per il periodo precedente;

che il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Motivi della decisione

che con i motivi di censura vengono denunciate come illegittime, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, ambedue le ragioni poste a base della reiezione della domanda di equa riparazione. che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che, infatti, questa Corte ha già più volte affermato il principio secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, secondo cui l’innovazione, introdotta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito in legge con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1, (per il quale la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l’istanza di prelievo ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51), non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere, e secondo cui -tuttavia – la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 del 2008, 14753 del 2010);

che tale orientamento giurisprudenziale ha ottenuto sostanziale avallo dalla Corte EDU (decisione 2 giugno 2009, Daddi contro Italia) la quale, con due recentissime decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia; 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille/00 Euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consentono al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 14753 del 2010 cit.);

che, inoltre ed in particolare, questa Corte ha affermato il principio per il quale, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 9 – nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 convertito in legge dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 – non si traduce in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto la necessità che le parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo, con la conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del danno e del relativo risarcimento (cfr. la sentenza n. 6619 del 2010);

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo è pacificamente iniziato in data 22 dicembre 1994 e si è concluso in data 19 dicembre 2008, durando complessivamente circa quattordici anni;

che, nella specie – caratterizzata anche dalla tardiva presentazione dell’istanza di prelievo -, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, nonchè dei recepiti correttivi consentiti dalla giurisprudenza della Corte EDU, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va equitativamente determinato in Euro 7.000,00 per i quattordici anni circa di irragionevole ritardo (Euro 500,00 annui), oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4^, e B, par. 1^, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento al ricorrente della somma di Euro 7.000,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 25-05-2011, n. 928 Giustizia amministrativa

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Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 27 luglio 2005 e depositato in data 4 agosto seguente, il nominato ricorrente ha impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati e ne ha chiesto – previa sospensione (la relativa istanza è stata respinta con ordinanza n. 681 del 2005)- l’annullamento per i motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio.

Si sono costituiti in giudizio le parti intimate, svolgendo difese.

All’udienza pubblica in data 17 maggio 2011 il ricorso è passato in decisione.
Motivi della decisione

Espone la ricorrente di operare nell’ambito dei servizi cimiteriali e di avere appreso che con determina dirigenziale n. 423 del 2004, impugnata, il comune di Montespertoli aveva affidato al consorzio I. il servizio di esumazione ordinaria. Dell’esistenza di tale determina la ricorrente ne avrebbe appreso casualmente l’esistenza dalla delibera consiliare n. 50 del 2005, pure impugnata, di affidamento dei servizi cimiteriali, secondo la proposta avanzata dal responsabile del Servizio Lavori Pubblici. Il Consorzio I. è composto da tre distinti soggetti, tutti operanti come enti non profit, con qualità di O.N.L.U.S. e l’affidamento sarebbe stato formalizzato con apposita convenzione di cui però la ricorrente ne sconosce il contenuto.

Ritenendo l’affidamento dei servizi in questione rientranti nella categoria dei servizi pubblici locali e per tale ragione soggetti alla disciplina dell’art. 113 del d. lgs 267 del 2000 oppure del d.lgs n. 157 dl 1995, il ricorrente affida il ricorso a due motivi con i quali si deduce:

a) La regola generale che presiede all’affidamento dei servizi pubblici locali, qual è quello cimiteriale, sarebbe, in base all’art. 113 cit. quello della procedura ad evidenza pubblica, salvo che l’ente non intenda ricorrere all’affidamento diretto ad una società dallo stesso ente partecipata della quale facciano parte soggetti privati selezionati in base a una procedura a evidenza pubblica o ad una società partecipata da enti pubblici a condizione che gli enti esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. L’affidamento sarebbe avvenuto, invece, in forza dell’art. 10 della l.r. 26.4.1993 n. 28 che regola i rapporti fra enti pubblici e organismi di volontariato e che secondo l’Amministrazione resistente consentirebbe agli enti locali di convenzionarsi con i suddetti organismi. Ma tale legge non consentirebbe affatto la procedura di affidamento posta in essere dal comune di Montespertoli, bensì solo di integrare le attività inerenti i servizi pubblici. Palese sarebbe, quindi, la violazione di legge perpetrata dall’Amministrazione comunale. L’avvalimento degli organismi di volontariato potrebbe avvenire solo ove le prestazioni fornite fossero del tutto gratuite, salvo il rimborso delle spese e sia di supporto rispetto alla prestazione resa professionalmente dalle imprese del settore.

Ci sarebbe inoltre la violazione dell’art. 3 della legge 46 del 1990, non essendo il Consorzio affidatario iscritto nel registro delle ditte di cui al r.d. 2011 del 1934 o nell’albo provinciale delle imprese artigiane, subordinato al possesso dei prescritti requisiti tecnici.

b) Anche nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere il servizio affidato come sevizio tout court e non come servizio pubblico locale, i provvedimenti sarebbero parimenti illegittimi per violazione del d. lgs 157/95 che richiede, anche in tale subordinata ipotesi, il rispetto della procedura ad evidenza pubblica. Peraltro la natura del Consorzio affidatario sarebbe incompatibile con l’affidamento in toto del servizio in ragione della volontarietà delle prestazioni rese dagli aderenti al Consorzio stesso che non potrebbe garantire la regolare e ottima esecuzione di tutte le prestazioni richieste per ottenere il miglior servizio.

Le difese del comune di Montespertoli e del consorzio I. hanno eccepito la tardività del ricorso rispetto al termine decorrente dalla pubblicazione della delibera n. 50/05 all’albo comunale, nonché la carenza di interesse per difetto di legittimazione attiva, non volgendo la ricorrente attività nell’ambito dei servizi cimiteriali. Il Comune eccepisce anche l’inammissibilità dell’impugnazione della determina 426 del 2004 in quanto interamente assorbita dalla delibera 50 del 2005.

Nel merito, con argomentazioni sostanzialmente convergenti, le parti resistenti hanno sostenuto l’infondatezza dei motivi dedotti, essendo i servizi cimiteriali esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 113 del d. lgs 267 del 2000, trattandosi di prestazioni in parte riconducibili a servizi resi al Comune e in parte in esercizio di pubblica funzione a carattere sociale del tutto privi di rilevanza economico- imprenditoriale. Il Consorzio non percepirebbe, infatti, alcun utile rilevante. Inoltre la legge regionale n. 28 del 1993 consentirebbe il convenzionamento con le organizzazioni di volontariato per prestazioni integrative e non sostitutive dei servizi pubblici, quali sono quelle affidate al Consorzio. In concreto, mancherebbero nell’oggetto della convenzioni prestazioni caratterizzate da imprenditorialità. Anche a volere ritenere esistente un servizio tout court, la natura composita del servizio e l’entità delle prestazioni astrattamente sussumibili a quelle da rendere dietro corrispettivo, escluderebbero l’applicabilità del d. lgs 157 del 1997, essendo il valore delle prestazioni stesse inferiore al controvalore di 200.000 euro.

2) Preliminarmente, per priorità logica, va esaminata l’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti.

L’eccezione è fondata.

La delibera c.c. n. 50 del 3.5.2005 è stata pubblicata all’albo pretorio del comune di Montespertoli dal 12 maggio al 27 maggio 2005. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi (fra le tante: TAR Campania, Sez. 1^, 8.4.2010 n. 1829; TAR Piemonte, Sez. 2^, 23.3.2010 n. 1530; Cons. Stato, Sez. IV, 12.6.2009 n. 3730; TAR Toscana, Sez. 2^, 9.9.2008 n. 1902), per i soggetti non direttamente contemplati da un atto soggetto a pubblicazione (come sono le delibere del consiglio comunale in base all’art. 124 del d. lgs 18.8.2000 n. 267) e nei cui confronti, quindi, non occorre procedere a notifica, la legale conoscenza – iuris et de iure – si perfeziona alla scadenza dell’ultimo giorno di pubblicazione. Da tale giorno decorre, quindi, il termine perentorio di 60 giorni entro il quale il soggetto interessato che si ritiene leso dall’atto stesso ha l’onere – pena la decadenza dell’azione – di proporre ricorso. Nel caso di specie, tale termine scadeva, quindi, il 26 luglio. Il ricorso è stato presentato per la notifica – avvenuta a mezzo spedizione di un plico raccomandato postale – in data 27 luglio 2005 (come conferma del resto l’appunto a mano sulla parte superiore della prima pagina del ricorso), ossia al 61° giorno e ciò determina l’irricevibilità del ricorso. Tale tardività si estende alla determinazione n. 426 del 31.12. 2004 della cui esistenza parte ricorrente assume di averne avuto notizia con la delibera consiliare 50/05 che la menzionava. Né varrebbe sostenere che la conoscenza dei soli estremi di tale atto non sia esaustiva ai fini del decorso del termine di impugnazione occorrendo conoscerne il contenuto. Non rileva in quanto tale determina era richiamata nella proposta allegata alla delibera 50/05 anche nel suo contenuto laddove si precisa che con tale atto sono state affidate per l’anno 2005 al Consorzio I. le operazioni di esumazione ordinaria all’interno dei cimiteri comunali per la spesa di euro 25.000 oltre IVA del 20%. E del resto è proprio il ricorrente a dimostrare di avere conoscenza piena di tale atto in occasione della conoscenza della delibera 50/05, sviluppando nel ricorso sul punto ampie difese nel ricorso.

Il Collegio, in argomento, ritiene condivisibile la conclusione giurisprudenziale secondo la quale ai fini del decorso del termine per proporre ricorso giurisdizionale, la piena conoscenza di un provvedimento amministrativo non postula che questo sia conosciuto in tutti i suoi elementi, ma solo che il destinatario sia stato reso edotto di quelli essenziali, quali l’Autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo (Cons. Stato, Sez. IV., 26.1.10, n. 292; C.G.A.R.S., 29.9.05, n. 635; Cons. Stato, Sez. VI 8.4.04, n. 2006 e Sez. V 6.10.03, n. 5873).

E’ vero anche che la più recente giurisprudenza ha sottolineato che detti elementi essenziali devono tuttavia essere tali da consentire all’interessato di poter valutare se l’atto è illegittimo o meno e che, in difetto, deve ritenersi che il destinatario abbia una mera facoltà, e non un onere, di impugnare subito l’atto per poi proporre i motivi aggiunti, ben potendo attendere di conoscere la motivazione dell’atto per poter, una volta avuta completa conoscenza del contenuto dell’atto, quindi dell’effetto lesivo dello stesso, valutare se impugnarlo o meno (Consiglio Stato, Sez. V, 4.1.11, n. 8 e Sez. VI, 8.2.07, n. 522); ma, nel caso di specie, si ritiene che la piena conoscenza della lesività per la ricorrente – che ambiva a partecipare ad una gara per l’affidamento dei servizi de quibus – era chiaramente individuabile dal richiamo al contenuto del predetto atto nella delibera 50/05.

Dalla pronuncia di irricevibiltà dell’impugnativa deriva in via consequenziale l’irricevibilità della domanda di inefficacia del contratto dovuto al consolidamento della delibera impugnata e quindi dell’affidamento del servizio e del contratto stipulato dal comune di Montespertoli con il Consorzio I. e ciò assolve il Collegio dal doversi fare carico della questione dell’ammissibilità della domanda stessa a fronte di un orientamento giurisprudenziale costante che riconduceva l’azione dichiarativa di inefficacia del contratto, anteriormente all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, alla cognizione del giudice ordinario.

Nulla deve, inoltre e conseguentemente all’irricevibilità del ricorso, pronunciare il Collegio sulle sanzioni alternative di cui all’art. 123 c.p.a. e ciò a prescindere dalla questione attinente all’applicabilità della norma suddetta alle controversie anteriori alla data di entrata in vigore del codice stesso.

La domanda risarcitoria, ancorché ammissibile e conoscibile nel merito essendo venuta meno la regola della pregiudizialità amministrativa (cfr. in ultimo Cons. Stato, A.P. 23 marzo 2011 n. 3), è da respingere per la sua totale generalità e mancata produzione – contrariamente alla riserva di quantificazione espressa – di un principio di prova in ordine alla natura e consistenza del danno concreto che la ricorrente avrebbe subito anche dalla sola mancata possibilità di partecipare ad un procedimento ad evidenza pubblica in concorso con altre imprese per l’affidamento del servizio di che trattasi.

Le spese, in base al principio della soccombenza virtuale derivante dalla pronuncia di irricevibilità dell’impugnazione e della connessa domanda di inefficacia del contratto nonché dal rigetto dell’istanza risarcitoria, sono poste a carico della parte ricorrente secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Respinge la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti, delle spese di giudizio che liquida per ciascuna in euro 2000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-10-2011, n. 21074 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 14.4.05 la Commissione Tributaria Regionale di Napoli rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di rettifica della dichiarazione IVA presentata per l’anno di imposta 1997 dalla società Pellegrino Costruzioni di Giovanni Pellegrino sas, dichiarata fallita in data (OMISSIS). Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che l’avviso di rettifica non poteva ritenersi validamente notificato alla società contribuente, in quanto la relativa notifica era stata effettuata a mani del sig. P.R., già socio accomandatario della società, il 31.12.02, data in cui costui – avendo venduto la propria quota di partecipazione sociale fin dal 1999 – era già cessato da detta carica ed aveva quindi perso la rappresentanza della società.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate impugnano la sentenza della Commissione Tributaria Regionale denunciando, quale unico mezzo, la violazione dell’art. 2312 c.c. (recte art. 2313), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La società intimata non si è costituita nel giudizio di legittimità e il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 219.3.011, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione

Preliminarmente si rileva l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quest’ultimo non è stato parte del giudizio di secondo grado (a cui ha partecipato solo l’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate), cosicchè non ha alcun titolo che lo legittimi a partecipare al presente giudizio.

Quanto a ricorso dell’Agenzia, si osserva che la sentenza impugnata viene censurata per aver attribuito un ruolo decisivo al fatto che, al momento della notifica dell’avviso di rettifica alla società.

P.R. fosse cessato dalla carica di socio accomandatario e quindi avesse perso la legale rappresentanza della società stessa. Tale argomento, secondo la ricorrente, sarebbe in contrasto col disposto dell’art. 2313 c.c., per il quale i soci accomandatari, ancorchè cessati dalla carica, continuano a rispondere, in solido con la società, delle obbligazioni sociali sorte quando essi erano in carica; secondo l’Agenzia, infatti, P.R., pur dopo aver perso la legale rappresentanza della società, continuerebbe ad avere titolo a ricevere la notifica degli avvisi di accertamento relativi ad obbligazioni tributarie della società sorte nel periodo di imposta in cui egli è stato socio accomandatario, giacchè di tali obbligazioni egli risponde in solido con la società ai sensi dell’art. 2313 c.c., e, quindi, l’Amministrazione potrebbe esigere da lui la relativa soddisfazione.

Il motivo di ricorso va giudicato infondato, perchè non coglie il tema della questione affrontata dai giudici di merito, nè, quindi, la ratio deciderteli della sentenza impugnata.

Nel presente giudizio non si discute, infatti, della necessità della notifica dell’avviso di rettifica a P.R. in proprio, ma della validità della notifica dell’avviso di rettifica alla società Pellegrino Costruzioni di Giovanni Pellegrino sas mediante consegna a mani di P.R..

La questione, in altri termini, non consiste nello stabilire se il suddetto avviso dovesse o meno essere notificato (oltre che alla società, anche) a P.R. ai fini della assoggettabilità del medesimo alla procedura di riscossione coattiva del credito tributano accertato nell’avviso; ma nello stabilire se la notifica dell’atto impositivo alla società, peraltro fallita, fosse stata validamente effettuata mediante consegna di copia dell’atto a mani di persona che, alla data della notifica, era priva della legale rappresentanza della società stessa; e la risposta negativa fornita a tale ultima questione dai giudici del merito è corretta.

Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’accertamento tributario in materia di I.V.A., ove inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore – in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento – ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla "definitività" dell’atto impositivo (sentenze nn. 3427/2002, 6937/2002, 10606/03, 5671/2006). Qualora il contribuente fallito sia una società in accomandita di persone, la notifica dell’avviso che – alla stregua dei principi ora richiamati – deve essere effettuata nei confronti del "contribuente", oltre che del curatore, va effettuata, a mente dell’art. 145 c.p.c., mediante consegna dell’atto alla persona fisica che rappresenta la società fallita alla data della notifica, ossia all’accomandatario in carica (a propria volta, di norma, fallito "per estensione"); salva la questione – che non rileva in questa sede, perchè la sentenza gravata è stata pronunciata nei confronti della società Pellegrino Costruzioni di Giovanni Pellegrino sas e non di P.R. in proprio – della necessità che l’avviso di accertamento sia notificato (anche) al socio accomandatario cessato dalla carica alla data della notifica (ma in carica al momento dell’insorgenza dell’obbligazione tributaria) affinchè l’Ufficio possa agire nei suoi confronti, per la riscossione coattiva del credito accertato con l’avviso, quale coobbligato solidale con la società ex art. 2313 c.c..

Il ricorso va quindi respinto.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, in difetto di costituzione dell’intimato.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

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