Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-04-2011) 22-09-2011, n. 34487 Prova penale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19.3.2010, la corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza 10.12.08 del tribunale di Treviso, con la quale Z. M. era stato condannato,previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, perchè ritenuto responsabile dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di violenza privata, minaccia in danno della moglie T.E., di minacce in danno di M.G., di resistenza e lesioni in danno del carabiniere N.M., di omessa custodia di armi legittimamente possedute. Il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1) violazione di legge in riferimento all’art. 192 c.p.p., vizio di motivazione: la corte di merito ha fondato l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di violenza privata e di minacce solo sulla ricostruzione dei fatti compiuta dalle persone offese, nonostante le contrastanti dichiarazioni della donna e la loro non coincidenza con quelle del M.. La corte, nonostante il quadro probatorio contraddittorio e inattendibile, non ha riconosciuto alcuna credibilità della versione dei fatti fornita dallo Z., che è incensurato e che ha sempre collaborato con le forze dell’ordine, nell’esercizio della sua attività lavorativa di installazione di dispositivi di intercettazione telefonica ed ambientale.

Il giudice di appello con motivazione censurabile ha disconosciuto l’esimente della legittima difesa, in ordine alla minaccia in danno del M., seguendo un iter argomentativo illogico, erroneo e contraddittorio.

Quanto alla contravvenzione, i giudici non hanno tenuto conto che le armi erano state poste dall’imputato in una valigetta chiusa a chiave, messa all’interno del bagagliaio dell’auto, sempre sotto il suo stretto controllo.

Infine, la carente analisi e valutazione del materiale probatorio ha condotto la corte di merito a trascurare l’incensuratezza dell’imputato, il suo comportamento processuale e la sua sminuita pericolosità, giungendo così a un trattamento sanzionatorio non adeguato.

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto le censure attengono a questioni di merito, concernenti valutazioni fattuali dei giudici di merito, assolutamente indenni da censure, in quanto strettamente fedeli alle risultanze probatorie e valutate con lineare razionalità. Le critiche alle dichiarazioni delle persone offese T. e M. sono in ingiustificato contrasto con il consolidato orientamento interpretativo, secondo cui questa fonte conoscitiva non presenta un’ affidabilità ridotta, bisognevole di conferme dei cosiddetti riscontri. La testimonianza della persona offesa, al pari di tutte le testimonianze, deve essere sottoposta al generale controllo sulle capacità percettive e mnemoniche del dichiarante, nonchè sulla corrispondenza al vero della sua rievocazione dei fatti, desunta dalla linearità logica della sua esposizione e dall’assenza di risultanze processuali incompatibili,caratterizzate da pari o prevalente spessore di credibilità. Questo controllo è stato effettuato in maniera esaustiva dalla sentenza del giudice di appello, che ha escluso, con adeguata motivazione,l’ incidenza sulla loro credibilità delle qualità personali delle persone offese, nonchè la sussistenza di intento calunniatorio e di interesse a un determinato esito del processo, avvalorata dalla mancanza di costituzione di parte civile e dalla remissione di querela della donna, in ordine al reato di lesioni. Quanto alla dichiarazione scritta della donna, inviata al tribunale per i minorenni, è stato razionalmente ritenuto che l’armonioso quadro familiare in essa descritto era funzionale esclusivamente ad evitare interventi limitativi della potestà della madre sul minore.

Correttamente sono state valutate le risultanze processuali in ordine alla mancata sussistenza dell’esimente della legittima difesa, in ordine al reato di minaccia aggravata in danno del M., in quanto la circostanza che questi abbia puntato la pistola contro lo Z. è stata dedotta dall’imputato, ma non è risultata confermata da dati oggettivi. Logica è stata la conclusione della corte territoriale, secondo cui l’esimente non può fondarsi su un’ipotetica supposizione di quanto sarebbe potuto verificarsi, in quanto è necessaria la dimostrazione della necessità di difendersi da un "pericolo attuale" di un’offesa ingiusta.

La carenza di diligenza e prudenza, riscontrata dai giudici di merito nelle modalità di custodia di armi estremamente pericolose, è stata affermata in piena coerenza con le incontestate risultanze probatorie.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il giudice di merito ha correttamente esercitato il potere discrezionale, riconosciuto dal legislatore, che non richiedono un’analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, indicati dalle parti o desunti dalle risultanze processuali, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti.(sez. 1, 21.9.1999, n. 12496, in Cass Pen. 2000, n. 1078, p. 1949).

Nel caso in esame,non è quindi censurabile la motivazione della sentenza impugnata, laddove fa riferimento alla gravità dei reati e alla spiccata capacità a delinquere, dimostrata, ex art. 133 c.p., comma 2, n. 2, dalla violenza esercitata dall’imputato per un rilevante lasso di tempo.

Pertanto le logiche conclusioni che sono state tratte dai giudici di merito sulla responsabilità dell’imputato e sull’entità della pena non sono meritevoli di alcuna censura in sede di legittimità.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 02-03-2012, n. 3264 Accertamento

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Svolgimento del processo

D.B.M., C.F. e M.A. impugnarono l’avviso di rettifica e liquidazione con il quale veniva accertato dall’Ufficio del registro il valore di un terreno nel (OMISSIS), acquistato con atto registrato il 9 febbraio 1999, e venivano determinate le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale.

I contribuenti lamentavano, per quanto qui rileva, che l’amministrazione avesse – come si legge nella sentenza di secondo grado – "erroneamente indicato il terreno oggetto di accertamento come ricadente nella zona G/4 (case con orto e giardino), anzichè nella zona a destinazione urbanistica H/1 (agro romano) con vincolo di rispetto paesaggistico, come risulta a far data dal 29 maggio 1997 a seguito dell’adozione della variante al piano regolatore generale approvato con D.P.R. 16 dicembre 1965, adottata dal Comune di Roma con Delib. Consiglio Comunale 29 maggio 1997, n. 92", importante da tale data la "inedificabilità legale" del bene.

La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso fondando la decisione sul fatto che "un suolo qualificato come non edificabile da uno strumento urbanistico adottato solo dall’organo comunale, cui non sia ancora seguita l’approvazione regionale, costituisce comunque una entità immobiliare già fiscalmente valutabile secondo tale destinazione", concludendo nel senso che "il vincolo paesaggistico, così come determinato nella variante al PRG del Comune di Roma non consentiva all’Ufficio di richiedere al contribuente la maggiore imposta".

La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente l’appello dell’amministrazione.

Non riteneva infatti "accettabile la tesi, sostenuta anche nella sentenza impugnata, secondo la quale, a seguito della variante adottata con atto del Comune n. 92 del 29 maggio 1997, la zona in cui è ricompreso il terreno stesso sia divenuta zona H1 (agro romano), con vincolo di rispetto paesaggistico, in quanto la variante diviene vincolante solo quando sia stato portato a termine il complesso procedimento previsto dalla legge che pone, care atto finale il decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale. Solo a questo punto può dirsi che un terreno non è edificatile secondo il Piano Regolatore Generale". Considerava pertanto "legittimo l’operato dell’Ufficio che non aveva tenuto conto del terreno in H1".

Nondimeno, l’Ufficio "avrebbe anche dovuto tenere conto dell’esistenza all’epoca della transazione, di un regime di incertezza negativa sulla destinazione urbanistica dell’immobile, che certamente ne diminuisce il valore venale. Appare quindi di giustizia una riduzione del valore finale accertato, nella misura del 20%".

I contribuenti ricorrevano per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale affidandosi a due motivi.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza in epigrafe, rilevava che "con il secondo motivo si contesta la natura edificabile del terreno e l’entrata in vigore del PRG in pendenza della sua approvazione da parte della Regione";

ed affermava che "alla controversa questione hanno risposto le SS.UU. della Corte con sentenza n. 25505 del 2006, affermando il principio:

In tema di imposta di registro, nei trasferimenti immobiliari, ai fini della determinazione dell’imponibile di un terreno con destinazione edificatoria prevista in un p.r.g. adottato ma non ancora approvato dalla Regione, l’avvio della procedura per la formazione del detto piano determina un aumento di valore del terreno e la sua edificabilità, ai fini fiscali, come si evince dalla norma interpretativa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4, ultimo periodo, contenuta nel D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, conv., con modificazioni in L. 4 agosto 2006, n. 248 -, non è condizionata dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo piano, di guisa che un’area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo;

ne consegue che si può valutare come edificabile un suolo considerato a vocazione edificatoria anche prima del completamento delle relative procedure, atteso che con la perdita della in edificabilità si apre la porta alla valutabilità in concreto dello stesso; l’accertamento di valore deve essere effettuato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 tenendo conto di quanto sia effettiva e prossima la utilizzazione a scopo edificatorio e di quanto possono incidere gli ulteriori eventuali oneri di urbanizzazione";

riteneva che il ricorso fosse manifestamente infondato e che la sentenza impugnata andasse confermata, e pertanto rigettava il ricorso.

Nei confronti di tale decisione D.B.M., C. F. e M.A. propongono ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., illustrato con successiva memoria.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

I ricorrenti, denunciando "errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa ex art. 395 c.p.c., n. 4", assumono che l’ordinanza della Corte di cassazione avrebbe bensì applicato il principio, corretto e incontestabile, secondo cui "la destinazione urbanistica di un terreno, ai fini dell’imposta di registro, si ricava dallo strumento urbanistico vigente, anche se è stato solo adottato dal Comune e non ancora approvato dalla Regione", ma avrebbe rigettato la domanda nonostante fosse fondata su una circostanza di fatto – il terreno oggetto di avviso di rettifica è incluso in zona H1 con vincolo paesaggistico, giusta la variante adottata dal Comune di Roma con Delib. n. 92 del 1997 e non ancora approvata dalla Regione, che ne ha modificato la destinazione – documentata, non contestata, acquisita al giudizio fin dal primo grado ed apprezzata da entrambi i giudici di merito, i quali hanno soltanto dato ad essa una interpretazione diversa ed antitetica in punto di diritto.

Il ricorso, oltre che ammissibile, è fondato. L’ordinanza impugnata, infatti, come risulta dagli atti (è sufficiente la lettura della sentenza di appello), per un evidente errore di percezione è fondata sulla supposizione di un fatto, vale a dire l’esistenza di una disposizione del piano regolatore, che assegna alla zona una destinazione edificabile, adottato dal Comune ma non ancora approvato dalla Regione, la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero, simmetricamente, sulla supposizione della inesistenza di un fatto – la variante al piano regolatore adottata dal Comune di Roma con deliberazione del 29 maggio 1997 e non ancora approvata dalla Regione, in forza della quale la zona in cui è ricompreso il terreno era divenuta zona H1 (agro romano), con vincolo di rispetto paesaggistico – la cui verità è positivamente stabilita.

Alla stregua di tali considerazioni, si impone la revoca della ordinanza della Corte di cassazione n. 10780 del 2009.

Per quanto attiene alla fase rescissoria, è fondato il secondo motivo del ricorso per cassazione proposto da D.B.M., C.F. e M.A. nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 230/10/06, depositata il 23 febbraio 2007, con il quale si censura la decisione assumendo che la variante al piano regolatore già adottata dal Comune ma non ancora approvata dalla regione "vige e vincola comunque", ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro.

E’ infatti erronea l’affermazione della sentenza impugnata, a tenore della quale, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro agli atti di trasferimento di immobili, per la determinazione del valore del bene sulla base della sua destinazione urbanistica "non risulta accettabile la tesi, sostenuta anche nella sentenza impugnata, secondo la quale, a seguito della variante adottata con atto del Comune n. 92 del 29 maggio 1997, la zona in cui è ricompreso il terreno stesso sia divenuta zona H1 (agro romano), con vincolo di rispetto paesaggistico, in quanto la variante diviene vincolante solo quando sia stato portato a termine il complesso procedimento previsto dalla legge che pone, come atto finale il decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale. Solo a questo punto può dirsi che un terreno non è edificabile secondo il Piano Regolatore Generale".

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in tema di imposta di registro, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 36, come secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha fornito l’interpretazione autentica del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dal D.P.R. n. 131 cit., art. 52, comma 4, dev’essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene dev’essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo.

L’impossibilità di distinguere, ai fini dell’inibizione del potere di accertamento, tra zone già urbanizzate e zone in cui l’edificabilità è condizionata all’adozione dei piani particolareggiati o dei piani di lottizzazione non impedisce peraltro di tener conto, nella determinazione del valore venale dell’immobile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione" (Cass., sez. un., 30 novembre 2006, n. 25505;

Cass. n. 1180 e n. 195 del 2008).

L’istanza di revocazione proposta va pertanto ritenuta ammissibile ed accolta, con la revoca dell’ordinanza della Corte di cassazione impugnata.

In via rescissoria, va accolto il secondo motivo del ricorso proposto nei confronti della sentenza d’ appello, che va cassata in relazione al motivo accolto; la causa va rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia uniformandosi al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte dichiara ammissibile ed accoglie l’istanza di revocazione proposta e revoca l’ordinanza della Corte di cassazione impugnata.

Accoglie il secondo motivo dell’originario ricorso per cassazione, cassa la sentenza di appello impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 06-04-2012, n. 5592 Lavoro straordinario e notturno

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Svolgimento del processo

Il lavoratore indicato in epigrafe conveniva in giudizio l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di cui era dipendente e chiedeva, sul presupposto dell’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario reso in modo costante, la declaratoria del diritto al computo dei relativi compensi nella base di calcolo dell’indennità di anzianità e del TFR nonchè il ricalcalo, mediante il computo dei detti compensi, della retribuzione corrisposta per 13^, 14^.

L’adito giudice accoglieva la domanda relativa al ricalcalo dell’indennità di anzianità e del TFR nonchè quella realativo al computo, sino al 1992, del compenso per lavoro straordinario nella 13^ e 14^ mensilità.

La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale.

Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di due censure.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di censura l’Istituto ricorrente, deducendo violazione delle norme del contratto collettivo e dell’art. 2120 c.c., assume che la Corte del merito ha erroneamente interpretato il CCNL del 1992 ritenendo, relativamente al TFR, prevista una nozione di retribuzione omnicoinprensiva.

La censura, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio in ossequio anche al principio di nomofilachia reputa di aderire, è fondata.

Questo giudice di legittimità infatti ha sancito, nell’interpretare direttamente ex art. 360 c.p.c., n. 3, così come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, la denunciata norma collettiva che in tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensivita della retribuzione di cui all’art. 2120 c.c., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), a partire dal c.c.n.l. del 1 novembre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1 per il calcolo del trattamento di fine rapporto concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 del c.c.n.l medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario (Cass. 13 gennaio 2010 n.365 e Cass. 27 maggio 2010 n. 13048).

Con la seconda censura l’Istituto ricorrente,denunciando violazione dell’art. 1362 cc in relazione alla normativa collettiva, assume che erroneamente la Corte del merito, quanto al computo della retribuzione corrisposta per lavoro straordinario negli istituti c.d. indiretti (13^ e 14^ mensilità) non ha tenuto conto delle specifiche declaratorie contrattuali che disciplinano siffatti istituti dalle quali non è evincibile un concetto di retribuzione onnicomprensiva.

Il motivo è fondato.

E’ ormai principio consolidato (tra le tante Cass. n. 4341 del 3 marzo 2004) che "Nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensivita, e, pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante il compenso per lavoro straordinario di turno può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme mediante in riferimento alla "retribuzione globale di fatto", ovvero dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 1362 e segg. c.c.".

In base al medesimo principio questa Corte con la sentenza n. 2781 del 06/02/2008 e con numerose altre conformi, rese in fattispecie del tutto analoghe, ha affermato che nell’interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, assume una rilevanza particolare il criterio della interpretazione complessiva delle clausole, di cui all’art. 1363 c.c., ed ha annullato con rinvio la sentenza di merito sul presupposto che questa non avesse indagato a sufficienza le norme dei contratti collettivi per i dipendenti dell’Istituto Poligrafico dello Stato del 1989 e del 1992 in materia di incidenza dello straordinario sull’onnicomprensivita della retribuzione ed in tema di modalità di determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità. Si è osservato con la citata decisione che "La sentenza impugnata ritiene che l’incidenza dello straordinario continuativamente prestato su tali istituti derivi dall’art. 21 del C.C.N.L. del 1989 il quale darebbe della retribuzione una nozione onnicomprensiva, senza che nello stesso contratto esistano altri parametri che consentano di scorporare da tale nozione alcuno degli elementi retributivi percepiti viene interpretata nel senso che retribuzione sarebbe quanto percepito non solo per l’orario contrattuale, ma anche per lo straordinario fisso e continuativo (che come tale entrerebbe a far parte nello "orario normale"). Tale ricostruzione è del tutto carente, in quanto manca l’esame delle disposizioni dedicate agli istituti retributivi in parola dai due contratti collettivi in esame, nonchè dal regolamento del personale, che dedica specifiche norme alle modalità di determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità e ne fissa il computo in maniera fissa ed invariabile. Tale difetto di indagine comporta la violazione del canone ermeneutico della valutazione complessiva delle clausole contrattuali ( art. 1363 c.c.), che la giurisprudenza di questa Corte ritiene di particolare rilievo nell’interpretazione dei contratti collettivi (Cass. 5.6.04 n. 10721 ed altre conformi)".

Ed infatti, una volta ripudiata la tesi della onnicomprensività della retribuzione, non resta all’interprete che esaminare le singole clausole della contrattazione collettiva, ed interpretarle le une per mezzo delle altre, per accertare quale fosse la reale volontà delle parti sul computo delle mensilità aggiuntive.

Nel caso di specie, poichè la sentenza è stata pubblicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, deve invece procedersi all’interpretazione diretta della normativa contrattuale, come previsto dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Le disposizioni contrattuali da applicare sono le seguenti: in primo luogo quelle di cui alla "nomenclatura". I CCNL del 1986 e del 1989 recano un’unica definizione (rispettivamente artt. 19 ed all’art. 21): "Le dizioni stipendio, salario, retribuzione devono essere intese come segue:

Stipendio e salario è il corrispettivo spettante al quadro, all’impiegato e all’operaio in base ai valori base contrattuali di cui alla tabella dei minimi di stipendio e di salario riportato nella Parte Settima, ed all’indennità di contingenza;

Retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa".

Le disposizioni in materia di tredicesima mensilità distinguono tra operai da una parte e quadri ed impiegati dall’altra e sono di identico tenore nel CCNL del 1986 ed in quello del 1989.

Per gli operai all’art. 8 si prevede: "La gratifica natalizia per gli operai e gli apprendisti è stabilita, per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione….".

Per gli impiegati all’art. 8 (parte impiegati) si prevede: "L’azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari al 30/26 della retribuzione mensile percepita dall’impiegato…".

Quanto alla quattordicesima, essa è prevista all’art. 30 del regolamento del personale, concernente quadri, impiegati ed operai e reca la seguente previsione"…. L’ammontare di essa per i quadri e gli impiegati è pari ad una mensilità di retribuzione; per gli operai è pari al salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese".

L’uso del termine "complessivamente" a cui si fa riferimento nella definizione di "retribuzione" vale a segnarne la distinzione rispetto al termine "stipendio o salario", perchè quest’ ultimo è comprensivo solo di paga base e contingenza, mentre la "retribuzione" è comprensiva di voci ulteriori che possono competere, come gli scatti di anzianità, spettanti sia agli operai sia agli impiegati (cfr. art. 9 di entrambe le parti del CCNL del 1989), o come l’indennità di turno che spetta agli operai delle aziende grafiche, o anche come l’indennità di cassa spettante agli impiegati (art. 11 CCNL 1989).

Il termine "complessivamente" non indica quindi inequivocabilmente che la "retribuzione" cui far riferimento, per quanto riguarda la tredicesima degli impiegati, debba includere il compenso per lavoro straordinario, perchè essa si riferisce alla inclusione di voci stipendiali diverse. Inoltre, nelle disposizioni concernenti compenso per il lavoro straordinario, che pure recano minuziose prescrizioni (art. 2 parte operai e art. 2 parte impiegati), non si prevede in alcun modo la inclusione dei relativi compensi nelle mensilità aggiuntive.

Va poi considerato elemento significativo il fatto che le parti stipulanti abbiano omesso di indicare le modalità attraverso le quali inserire, nella base di calcolo degli istituti indiretti, i compensi percepiti per lavoro straordinario, i quali, sia pur ricorrenti, sono sicuramente di importo variabile per ciascun mese.

Sarebbe allora indebito ogni intervento dell’interprete che dettasse una disposizione "di riempimento", per decidere in qual modo il compenso per lavoro straordinario dovrebbe essere inserito nella retribuzione spettante per le mensilità aggiuntive. Il silenzio serbato dalle parti sul punto è ancor più significativo se si considera il disposto dell’art. 22 della parte generale del CCNL, laddove figura "Compensi perequativi per le aziende grafiche" ove si dispone che le maggiorazioni per lavoro a turno, e quelle previste dalle norme tecniche delle singole specializzazioni, salvo i casi in cui questo sia prestato occasionalmente, saranno computate per la tredicesima mensilità a la gratifica natalizia "in base alle media maturata nell’anno…". Segno quindi che nei casi in cui si è davvero voluto includere nella tredicesima un compenso di importo mensilmente variabile, lo si è previsto espressamente e si è anche determinata la modalità di calcolo, a differenza di quanto risulta per il compenso per lavoro straordinario, su cui, appunto le parti tacciono.

Ancor più arduo sarebbe ritenere incluso il compenso per lavoro straordinario nella tredicesima degli operai, questa infatti è determinata a ore, perchè, come sopra rilevato, spetta "per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione…..". Di talchè si dovrebbe preliminarmente determinare la retribuzione oraria comprendendovi il lavoro straordinario e quindi moltiplicare per duecento. Ma della applicabilità di questo tipo di conteggio non vi è traccia nel CCNL. Si deve quindi concludere, alla luce delle molteplici clausole collettive esaminate, per la infondatezza della pretesa di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella tredicesima nel vigore dei CCNL del 1986 e del 1989.

E’ parimenti infondata la pretesa di inclusione del compenso per lavoro straordinario nella quattordicesima mensilità.

Invero nè nel CCNL del 1986, nè in quello del 1989 si fa menzione del diritto ad una quattordicesima mensilità, che si ravvisa, così sostengono le parti in causa, nell’art. 30 del Regolamento del personale. In detta disposizione, mentre per gli impiegati si fa riferimento ad una mensilità di retribuzione, per gli operai si richiama il "salario orario ragguagliato alla retribuzione ordinaria di un mese". Ed il riferimento alla "retribuzione ordinaria" conduce pianamente alla esclusione dal computo del compenso per lavoro straordinario, quanto meno per gli operai, rilevando peraltro che sarebbe incongruo ritenerlo invece incluso per gli impiegati, non essendovi ragioni per discriminare tra i due tipi di lavoratori e restando comunque fermo il ravvisato vuoto, nel contratto, del sistema con cui si dovrebbe procedere a detta inclusione.

La sentenza impugnata conseguentemente va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che farà applicazione dei principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 13-12-2011, n. 1816 Diritto straniero

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In favore del ricorrente N.A., cittadino del Marocco, il Sig. A.M. ha presentato domanda di emersione dal lavoro irregolare di cui al decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.

Lo Sportello unico per l’immigrazione di Rovigo ha respinto l’istanza per l’esistenza, a carico del lavoratore, di una condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il provvedimento è impugnato contestando, sotto diversi profili, il carattere ostativo di tale condanna.

Con ordinanza n. 339 del 26 maggio 2010, è stata accolta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 10 novembre 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 10 maggio 2011, n. 8, condivisa dal Collegio, ha affermato che è illegittimo e va annullato il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 1 ter, comma 13, lett. c), della legge n. 102 del 2009, che abbia rigettato l’istanza di regolarizzazione di un lavoratore extracomunitario condannato per il delitto di violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, previsto dall’art. 14, comma 5ter, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Infatti tale reato, a seguito della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008 n. 2008/115/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 24 dicembre 2010, ed è ormai direttamente applicabile agli Stati membri, è da ritenere abolito (cfr. sul punto la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 28 aprile 2011 in causa C61/11 PPU).

Poiché le disposizioni espunte dall’ordinamento per effetto della diretta applicabilità di norme comunitarie non possono più essere oggetto di applicazione, anche indiretta, nella definizione di rapporti, come quello all’esame, ancora sub iudice, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di giudizio, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore

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