Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-11-2011, n. 23543 Notificazione

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Svolgimento del processo

Con citazione del 28.5.1998 D.G. conveniva davanti al Tribunale di Ravenna R.F. per ottenere il pagamento del residuo prezzo relativo alla vendita di una imbarcazione in L. 21.000.000.

Il convenuto resisteva affermando di avere già pagato L. 16.000.000, riconoscendo di dovere ancora L. 5.000.000.

Con sentenza 895/2002 il tribunale accoglieva la domanda, affermando che il R. non aveva provato il pagamento dell’intero prezzo.

L’appello del convenuto veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Bologna, con sentenza 1369/2004, sul presupposto della sua inesistenza, dato che, come risultava dalla relata, la notifica era stata chiesta dal domiciliatario mentre, a norma dell’art. 137 c.p.c., comma 1 le notificazioni sono eseguite su istanza di parte, cosicchè solo la parte personalmente o un suo difensore, sono legittimati a presentare la relativa istanza, non il domiciliatario, e non trattandosi di mera nullità, era irrilevante la costituzione dell’appellato, donde il passaggio in giudicato della sentenza.

Ricorre R. con unico motivo, illustrato da memoria, resiste controparte.

Motivi della decisione

Si denunzia violazione dell’art. 137 c.p.c. e si deduce che il dibattito dottrinale sulla interpretazione ed applicazione dell’art. 137 c.p.c. è tutt’altro che unanime nella direzione erroneamente indicata dalla Corte di merito, invocando la sentenza delle S.U. 9213/90 circa la possibilità del soggetto legittimato a richiedere la notifica di delegare altra persona anche verbalmente, mentre l’omessa indicazione nella relata della qualità dell’incaricato del legittimato è irrilevante, ed in senso conforme Cass. 8557/98, 8991/01, mentre per Cass. 5.1.2005 n. 164 della notificazione senza la necessaria autorizzazione è legittimato a dolersi solo il soggetto cui gli effetti dell’attività di impulso vanno imputate.

Controparte rivendica la correttezza della decisione impugnata ed indica a suffragio della tesi S.U. 4.11.1996 n. 9972 e Cass. 28.5.2004 n. 10268.

Osserva questa Corte Suprema:

La giurisprudenza richiamata dalle parti a suffragio delle rispettive tesi può così sintetizzarsi: inesistenza della notifica ad istanza del domiciliatario (S.U. n. 9972/1996), legittimazione a presentare istanza di notifica ai sensi dell’art. 137 c.p.c. al procuratore munito di mandato ed inesistenza della notifica effettuata ad istanza del domiciliatario, salvo che sia delegato anche verbalmente o sia incaricato e detta qualità risulti dalla relata (Cass. n. 10268/2004), l’attività di impulso può dal soggetto legittimato essere affidata anche con delega verbale ad altra persona e l’omessa menzione nella relata della persona che ha materialmente eseguito l’attività ovvero la menzione dell’intervento di un soggetto diverso sono irrilevanti ai fini della validità della notifica (Cass. n. 164/2005).

La richiesta di notifica di un atto giudiziario, prima non soggetta ad alcuna formalità, si concretizzava nella consegna dell’atto all’ufficio competente e la relata, solitamente predisposta dalla stessa parte, comprendeva la generica dizione "ad istanza come in atti".

Nel sistema attualmente vigente in alcuni uffici giudiziari è prevista la compilazione di un modulo di richiesta notifiche civili secondo le modalità previste con indicazione della natura dell’atto, dell’istante, del destinatario e, per quanto interessa, in questa sede, con riferimento ali" istante dell’atto si richiede di indicarne l’indirizzo solo se il domicilio è diverso dallo studio legale mentre per il richiedente è prevista l’indicazione del cognome, nome indirizzo dell’avvocato con timbro o in stampatello o presentatore o Agenzia che presenta l’atto da notificare.

Ferma restando, quindi, la distinzione tra istante e richiedente e pur essendo pacifico che il domiciliatario, in quanto tale, non ha poteri di impulso o di rappresentanza, non vi è dubbio che la eventuale errata compilazione del modulo, o la indicazione dell’istante contenuta nella relata che rimane atto di competenza dell’ufficiale giudiziario, anche ove eventualmente predisposta dalla parte, può dar luogo ad inesistenza ove risulti evidente l’assenza di impulso della parte e del suo difensore.

Nella specie la sentenza impugnata riconosce che il sig. R., secondo quanto risulta dalla procura rilasciata a margine della citazione in appello, è rappresentato e difeso da altri avvocati ma, risultando dalla relata che la notifica è stata richiesta dall’avv. Eugenio Bulgarelli, quale domiciliatario, ha dichiarato l’inesistenza, dell’atto, come tale insuscettibile di sanatoria, nonostante la costituzione di controparte.

Ma appare evidente, anche per quanto sopra dedotto, la necessità di distinguere tra istante e richiedente, che può essere anche un presentatore od un’agenzia, e a fortiori il domiciliatario, e di non attribuire sanzioni processuali definitive ed irreversibili ad una eventuale errata compilazione del modulo, quando dal tenore dell’atto si ricava il soggetto che ha dato impulso all’iniziativa, che non è solo l’atto materiale della richiesta di notifica ma, soprattutto, la predisposizione e redazione del documento da notificare.

Così precisata la questione, non rilevandosi un contrasto giurisprudenziale tale da richiedere l’intervento delle Sezioni Unite, il ricorso va accolto, con la cassazione della sentenza e rinvio per l’esame del merito ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-06-2011) 12-07-2011, n. 27176 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. La difesa di L.G. propone ricorso avverso l’ ordinanza dell’11/2/2011 del Tribunale di Salerno con la quale è stato respinto il riesame dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal Gip di quella città.

Si lamenta con il primo motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) in relazione all’art. 273 cod. proc. pen.; si rileva in argomento che il L. era detenuto ininterrottamente dal 2003, ed è stato raggiunto dall’ordinanza impugnata nell’anno in corso, in riferimento ad un reato consumato nel 2003. Circa gli indizi richiamati, e relativi ad uno scambio con G. desunto da una conversazione telefonica, si ritiene che sia il termine "macchina" usato nella conversazione, che il prezzo cui si faceva riferimento, rendevano più probabile l’individuazione dell’oggetto in maniera conforme a quanto letteralmente captato, piuttosto che ad una partita di droga proveniente dall’estero, il cui prezzo, quantificato come nella conversazione, non risulta coerente rispetto ai valori di mercato.

Si analizzano inoltre le ulteriori conversazioni valorizzate, escludendo che potesse attribuirsi ad esse un senso univoco, conforme a quanto ritenuto dal Tribunale.

Si lamenta inoltre la mancata analisi e contestazione della documentazione prodotta dalla difesa, su cui il Tribunale non ha offerto alcuna argomentazione di segno contrario, malgrado la sua rilevanza, dimostrando tale documentazione la presenza di un un’attività commerciale avente ad oggetto automezzi svolta dal suocero di L., anche con G.. Nel corso dell’udienza dinanzi al giudice del riesame la difesa aveva valorizzato la mancanza di elementi che potessero indurre a ritenere, a prescindere dall’individuazione dell’oggetto delle conversazioni, che l’affare di cui si parlava fosse stato effettivamente concluso; che potesse concludersi in maniera univoca sulla qualità dell’ipotetica sostanza stupefacente trattata; che potesse desumersi lo svolgimento di un’attività di spaccio rientrante nel primo o quinto comma della norma incriminatrice.

Si valorizzano poi il contenuto di conversazioni che davano conto della superficialità del contatto tra G. e L., e del disinteresse del primo nell’apprendere dell’arresto del secondo, che denota la labilità dei rapporti personali.

2. Si contesta con il secondo motivo violazione di legge ed inosservanza di norme processuali per aver il Tribunale valutato con formule di stile la sussistenza delle esigenze cautelari, individuate nel pericolo di reiterazione, senza considerare che la custodia era intervenuta otto anni dopo la consumazione dei fatti, in un periodo nel quale L. era detenuto in espiazione della pena di anni ventidue di reclusione, ponendo in evidenza, sulla base delle dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio di garanzia, che non sussisteva un comportamento resipiscente, desumendo tale valutazione esclusivamente dall’esposizione della propria difesa avvenuta in quella sede.

Il ricorrente giustifica, da un canto in fatto, la scelta difensiva di non fornire immediata risposta alle contestazioni, ed in diritto rileva l’impossibilità di attribuire una qualsiasi valenza negativa alla strategia difensiva adottata, richiamando giurisprudenza di legittimità in argomento.

3. Con terzo motivo si lamenta erroneità della motivazione nella parte in cui il Tribunale, interpretando quanto affermato dall’interessato dinanzi al magistrato di sorveglianza, attribuisce ad una sua affermazione valenza ammissiva di alcune circostanze.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è parzialmente fondato. Generico è il motivo sulla rilevata violazione dell’art. 273 c.p.p. sotto l’aspetto della contestazione di sussistenza della gravità indiziaria, che risulta al contrario compiutamente illustrata nell’ordinanza impositiva e richiamata nel provvedimento oggi impugnato, con argomentazione ampia e non contraddittoria, le cui valutazioni di merito non sono sindacabili in questa sede. In particolare si evidenzia che nel giudizio di merito si è chiaramente delineato come il senso da attribuire alla conversazione non potesse riferirsi all’acquisto di autovetture, invece che alla partita di droga, per la mancanza di riferimenti specifici al tipo di automezzi trattati, e per l’immediata esecuzione degli interventi richiesti, a seguito dei contatti telefonici. Le deduzioni difensive riguardo, oltre che riguardare profili di merito, non sindacabili in questa sede, risultano avulse dal complesso delle risultanze, posto che, risultando dagli ulteriori riscontri che G. importava cocaina dall’Olanda, priva di concretezza risulta l’ipotesi che nel caso di specie potesse farsi riferimento a cessioni di hashish, oppure che potesse l’attività illecita compiuta inquadrarsi nel comma 5 della norma incriminatrice, malgrado che, per espressa indicazione difensiva nella conversazione, si capti uno scambio per il prezzo di Euro 4500, controvalore in danaro chiaramente incompatibile con una fattispecie inquadrabile nell’ipotesi lieve.

I richiami contenuti nel provvedimento impugnato danno inoltre conto della valutazione intervenuta da parte del Tribunale della documentazione prodotta dalla difesa, tendente a dimostrare la presenza di una effettiva attività di commercio di autovetture, che, alla luce delle argomentazioni contenute nell’ordinanza sullo specifico punto, non consente la diretta riconduzione delle conversazioni all’attività lecita evocata.

La circostanza che tale chiave di lettura non fosse condivisa dagli stessi interlocutori telefonici si desume dalla specifica conversazione richiamata dal giudice di merito, ove si parla delle auto come un affare che può portare in carcere, osservazioni già presenti nell’ordinanza di custodia cautelare la cui valenza non risulta contrastata con l’attribuzione all’espressione di significati diversi.

La circostanza che la valutazione operata dal Tribunale risulti da un canto compieta, dall’altro non contraddittoria, esclude che possa valutarsi in questa sede la presenza del vizi lamentati nell’atto difensivo ed impone, quanto di gravi indizi, il rigetto del ricorso.

2. L’impugnazione risulta invece fondata quanto alle esigenze cautelari posto che al riguardo si è fatto riferimento all’assenza di resipiscenza, desunta dalla strategia processuale, motivazione che non risulta idonea a supportare la valutazione operata (Sez. U, Sentenza n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, imp. Marino, Rv.

192469), non essendo nel nostro ordinamento in alcun modo sindacabili le scelte difensive dell’indagata che non possono pertanto costituire oggetto di valutazione negativa.

La motivazione sul punto presenta pertanto un vizio che impone l’annullamento della misura (limitatamente alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, con conseguente rinvio al giudice di merito per nuovo esame sul punto.

A cura della cancelleria del presente provvedimento va data comunicazione all’imputato, sulla base di quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1/ter

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Salerno. Rigetta nel resto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1/ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-05-2011) 25-07-2011, n. 29834 Aggravanti comuni danno rilevante

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Svolgimento del processo

Con il provvedimento di cui in epigrafe, il TdR di Milano ha annullato il decreto di sequestro conservativo di danaro, crediti, beni mobili e immobili sino alla concorrenza di Euro 1.000,000 (a fronte di una originaria richiesta di Euro 1.500.000), emesso dal GIP presso il Tribunale di quella stessa città nel procedimento penale a carico di B.M. e altri. Il provvedimento cautelare era stato assunto in accoglimento dell’istanza della PC D. F.G. e a carico del responsabile civile TELECOM ITALIA spa, con riferimento ai reati di cui agli artt. 81 cpv c.p., art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 615 ter c.p., comma 2, nn. 1 e 3 e art. 617 quater, comma 4, nn. 1 e 3.

Il Collegio cautelare ha assunto la sua decisione ritenendo che la PC non avesse fornito adeguate indicazioni in ordine all’entità del danno patito e che comunque non sussistesse il periculum in mora, attesa la ampia disponibilità finanziaria e patrimoniale del responsabile civile.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce:

1) inosservanza di norme processuali in relazione al rigetto della eccezione di inammissibilità della richiesta di riesame perchè proposta avverso un provvedimento non ancora eseguito, vale a dire prima della sua esecuzione. Al proposito la dottrina è univoca nel ritenere che non possa essere impugnato un provvedimento cautelare reale non portato a esecuzione, atteso che scopo della impugnazione è la restituzione della res. Si deve ritenere che in tal senso sia orientata anche la giurisprudenza, che nel rispetto della lettera dell’art. 324 c.p.p., fa decorrere il termine per impugnare (unico per la parte e il difensore) dal momento della esecuzione, ovvero dal momento in cui l’interessato ne ha avuto conoscenza;

2) inosservanza e/o erronea applicazione di legge in ordine alla asserita mancata dimostrazione del quantum debeatur. Invero, la certezza della misura del credito "da garantire" con la misura cautelare non è prevista da alcuna norma. Tanto ciò è vero che, addirittura con la sentenza, si può avere condanna generica al risarcimento del danno da determinarsi in altro giudizio. Ad ogni buon conto, dai documenti di causa, il TdR avrebbe potuto agevolmente ricavare la notizia che riteneva necessaria, atteso che la richiesta di citazione del responsabile civile conteneva anche la indicazione del quantum richiesto al debitore. Quanto alla capienza del patrimonio TELECOM, il TdR ha operato un semplice calcolo aritmetico, detraendo dalla somma indicata nel bilancio della predetta società, come accantonata per eventuale ristoro dei danni provocati a terzi quella che già sarebbe impegnata a fronte di costituzione di PC già effettuate, ignorando che il termine per tale costituzione non è affatto scaduto e ignorando, ancora, che la complessiva situazione patrimoniale della azienda, comprovata documentalmente dagli istanti e tale da non potersi considerare tranquillante (tra gli altri: la Relazione al bilancio, verbale dell’assemblea ordinaria, nel corso della quale gli azionisti espressero preoccupazione per il depauperamento dalla società). E’ stata depositata memoria nell’interesse della TELECOM e memoria di replica da parte del ricorrente.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e deve essere pertanto rigettato.

Con il primo motivo di ricorso, come anticipato, si censura il fatto che il TdR avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la richiesta di riesame presentata dalla TELECOM ITALIA prima dell’esecuzione del sequestro conservativo concesso dal giudice per l’udienza preliminare. Sostiene il ricorrente che ai sensi dell’art. 324 c.p.p., richiamato dall’art. 318, la richiesta di riesame possa essere presentata solo dopo la data di esecuzione del provvedimento che ha disposto sequestro ovvero dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro. Il ricorrente cita giurisprudenza di questa Corte (SU sent. n. 27777 del 2006, ric. Marseglia, RV 234213) a sostegno della propria tesi difensiva.

Giova evidenziare che la pronuncia delle sezioni unite richiamata dal ricorrente era relativa al diverso caso in cui la notifica al soggetto impugnate era successiva all’esecuzione del sequestro e pertanto si discuteva se la richiesta di riesame, intempestiva con riferimento alla data di esecuzione, ma tempestiva se riferita alla successiva data di notifica del provvedimento, fosse ammissibile. Le sezioni unite hanno ritenuto che il dato sostanziale dell’esecuzione fosse prevalente su quello formale della notifica, ma non hanno affatto esaminato la problematica relativa alla possibilità di esperire ricorso prima dell’esecuzione del sequestro. Trattasi dunque di questione che deve essere esaminata in questa sede, senza che il precedente citato abbia alcuna rilevanza. Ritiene questa Corte che la tesi del ricorrente non sia condivisibile per un duplice ordine di motivi: innanzitutto si rileva che il momento di decorrenza iniziale di un termine non serve tanto alla individuazione del primo momento utile per il compimento di un atto, quanto generalmente per il calcolo del termine finale entro il quale l’atto stesso può essere compiuto; in secondo luogo si deve rilevare che l’art. 318 c.p.p., comma 2 in materia di sequestro conservativo, afferma che la richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.

Poichè il sequestro conservativo è atto ad esecuzione istantanea, nel senso che si compie mediante intervento dell’ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile, senza che siano necessari o possibili successivi atti di esecuzione.

Poichè l’art. 318, comma 2 dice che la richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento, ciò significa che la richiesta può intervenire prima dell’esecuzione, unico momento in cui quest’ultima può essere ipoteticamente sospesa; dopo l’esecuzione, invece, non vi è più spazio per alcuna ipotetica sospensione, dato che il procedimento di sequestro incompleto e si convertirà automaticamente in pignoramento con l’irrevocabilità della sentenza di condanna. Un eventuale sospensione dell’esecuzione, giunta dopo l’intervento dell’ufficiale giudiziario, non importa il venir meno del vincolo sui beni e dunque non spiega alcun effetto pratico. L’art. 318 ha pertanto una sua logica solamente se si interpreta nel senso che il riesame può essere proposto anche prima dell’esecuzione del provvedimento, ma comunque non sospende la sua esecuzione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il tribunale di Milano abbia escluso la sussistenza del periculum sia sotto il profilo dell’entità del danno, sia in relazione al possibile depauperamento del soggetto i cui beni vengono sottoposti a sequestro. Sotto il primo profilo deve ritenersi condivisibile, almeno in parte, l’affermazione secondo cui la specifica determinazione della somma non costituisce elemento essenziale della richiesta e del provvedimento di sequestro; sul punto esiste un precedente specifico delle SU (sent n. 34.623 del 2002, ric. Di Donato, RV 222262), secondo cui la mancata determinazione dell’importo dei crediti a garanzia dei quali viene richiesto il sequestro conservativo non è di ostacolo all’adozione di tale misura, essendo sufficiente una sua indicazione approssimativa). Tali arresti giurisprudenziali, peraltro, non tengono conto del fatto che in determinati casi per la valutazione del pericolo correlato alla mancanza della garanzia patrimoniale è necessario conoscere almeno in via approssimativa, l’entità del danno; tale esigenza è maggiore nella controversia in esame, dove i procedimenti penali contro i dipendenti della Telecom vedono la costituzione di numerosissime parti civili, ragion per cui la valutazione sulla capienza patrimoniale della società, certamente molto consistente, non può che essere condotta tenendo conto delle numerose richieste di risarcimento. La mancata specificazione del danno lamentato (a cui equivale sostanzialmente una quantificazione priva di ogni motivazione o supporto probatorio) se non impedisce in ipotesi al giudice di emettere il sequestro, laddove ritenga che il pericolo derivi dalla possibile dispersione della garanzia patrimoniale, costituisce invece un elemento necessario ove, come nel caso di specie, il giudice debba effettuare una prognosi non sul rischio di sottrazione della garanzia, bensì sulla capienza di un cospicuo patrimonio. E sotto tale profilo, indipendentemente dalla considerazione del tribunale sulla ritenuta necessità di allegare e specificare il risarcimento richiesto, deve rilevarsi che il tribunale, correttamente motivando, ha ritenuto che la quantificazione del danno fosse valutabile sotto il profilo del pericolo in mora, nel senso che solo con riferimento all’entità del risarcimento presumibile era possibile compiere un giudizio prognostico sulla idoneità del patrimonio societario della TELECOM ITALIA S.p.A. a far fronte ai risarcimenti conseguenti all’attività delittuosa degli imputati. Il TdR ha poi esposto in modo sufficientemente approfondito e logico i motivi per cui ha ritenuto che, indipendentemente dalla quantificazione del danno ipotizzato dalle parti civili, non sussistesse il rischio di insufficienza della garanzia patrimoniale per la TELECOM, fondando le proprie considerazioni su dati oggettivi di bilancio e sulla condivisibile considerazione che la consistenza patrimoniale di una società non deve essere misurata solo sulle somme che la società ha deciso di accantonare in bilancio, ma va misurata anche considerando il complesso dello stato patrimoniale della società medesima.

Compito di questa Corte, ovviamente, non è ripetere un giudizio di merito sulla sussistenza degli elementi idonei alla concessione e al mantenimento del sequestro conservativo, ma solo verificare che il procedimento logico che ha portato il giudice di merito alle sue conclusioni sia correttamente espresso, coerente, logico e sufficientemente motivato. Sotto questo profilo l’ordinanza impugnata deve essere ritenuta immune da censure.

Anche considerando sussistente una violazione dell’interpretazione della legge, per aver considerato necessaria la quantificazione e la prova del danno ai fini della concessione del sequestro conservativo, l’accoglimento di questo motivo di ricorso non sarebbe comunque sufficiente per l’annullamento dell’ordinanza impugnata, la quale, come evidenziato in precedenza, ha ritenuto comunque insussistente il pericolo anche con riferimento alla capienza del patrimonio sociale della Telecom, con motivazione corretta e soprattutto con determinazione non oggetto di censura nel ricorso per cassazione.

Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 16-09-2011, n. 5184 Istruzione privata

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che il T.A.R. ha correttamente statuito che non possano prevedersi con strumento regolamentare requisiti ulteriori, oltre quelli di legge, per il conseguimento ed il mantenimento del riconoscimento della parità scolastica;

– che, in armonia con detta affermazione di principio, il T.A.R. ha disposto in via consequenziale l’annullamento dell’ art. 1, comma sesto, lett. f, del d.m. n. 267 del 2007, nella parte in cui impone, agli effetti predetti, la formazione di classi con un minimo di otto alunni;

– che l’annullamento di detta disposizione determina l’illegittimità in via caducante di ogni altra previsione, dettata dal d.m. n. 83 del 2008 (linee guida), volta a condizionare il mantenimento della parità scolastica al numero di alunni per classe, trattandosi di disciplina che trova il suo presupposto nella norma di regolamento oggetto di annullamento;

– che, in relazione a quanto precede, il T.A.R. ha correttamente annullato il provvedimento di revoca della parità scolastica motivato, con carattere di automatismo, sul numero degli alunni per classe ed in base, quindi, a disposizioni regolamentari espunte dall’ordinamento;

– che, in relazione ai profili della controversia, spese ed onorari possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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