Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-06-2012, n. 9463 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 7/6/2006 D.M.G.E. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal direttore generale dell’Azienda Trasporti Milanesi con la quale le era ingiunto di pagare la somma di Euro 138,00 quale sanzione amministrativa per avere viaggiato, in data 19/7/2004, su un mezzo pubblico senza valido titolo di viaggio.

Il giudice di Pace di Milano con sentenza del 15/12/2006 rigettava l’opposizione.

Il Tribunale di Milano, decidendo in sede di gravame sull’appello proposto dalla D.M., con sentenza del 18/3/2010 rigettava l’appello condannando l’appellante alle spese del grado. Il Tribunale rilevava:

– quanto al primo motivo di appello, che nella legge regionale lombarda (L.R. n. 22 del 1988) non era previsto un termine entro il quale emettere l’ordinanza ingiunzione per la sanzione amministrativa ed era pertanto applicabile il termine generale quinquennale previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 28, non decorso e non il termine di 60 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi, previsto dalla L. n. 241 del 1990;

– quanto al secondo motivo di appello, che la legge regionale impone il possesso fisico del documento di viaggio sul mezzo pubblico per tutta la durata del viaggio e, pertanto, la circostanza che il titolo abilitante, costituito dall’abbonamento (sulla cui effettiva esistenza v’era pure motivata contestazione da parte di ATM) fosse stato dimenticato a casa non escludeva la sanzionabilità della condotta. D.M.G.E. propone ricorso affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Azienda Trasporti Milanesi S.p.A..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, e mancata applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2; essa sostiene che la L. n. 689 del 1981, art. 28, che fissa il termine di prescrizione quinquennale per la riscossione della sanzione non riguarda il termine per l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione che pertanto avrebbe dovuto essere emessa nel termine di 60 giorni, come previsto dalla L. n. 241 del 2001, art. 2, per la definizione dei procedimenti amministrativi; la necessità di distinguere il termine di prescrizione dal termine per l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione sarebbe confermata anche dall’art. 204 C.d.S., che fissa un termine ridotto per l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione, pure essendo previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 28, il termine di prescrizione quinquennale.

1.1 La questione relativa all’applicabilità anche alle ordinanze ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative del termine stabilito dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 2, comma 3, per la conclusione dei procedimenti amministrativi, fin dal 2006 (ossia ben più di un anno prima della proposizione dell’appello della D. M.) è stata risolta da questa Corte a S.U. (Cass. S.U. 27/4/2006 n. 9591) in conformità al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità fondato sull’inconciliabilità della norma di cui si tratta con la disciplina delle sanzioni amministrative, contenuta nella L. 24 novembre 1981, n. 689 (v., ex multis, Cass. 16/4/2003 n. 6014, Cass. 22/12/2003 n. 19617, Cass. 21/1/2004 n. 874, 26/8/2005 n. 17386).

Infatti è stato rilevato che la L. n. 689 del 1981, costituisce un sistema organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenziosa scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di termine breve come quello stabilito dalla L. n. 241 del 1990. Le S.U. rilevavano che per il principio di specialità, che prescinde dalla successione cronologica delle norme, quelle posteriori non comportano la caducazione delle precedenti, che disciplinano diversamente la stessa materia in un campo particolare e la L. 7 agosto 1990, n. 241, è, appunto, speciale rispetto alla L. 24 novembre 1981, n. 689, riguardando, l’una, i procedimenti amministrativi in genere, e l’altra (costituente un sistema normativo organico e in sè compiuto) quelli finalizzati all’irrogazione delle sanzioni amministrative, caratterizzati da questa loro funzione del tutto peculiare, che richiede una distinta disciplina.

Nella richiamata pronuncia si osservava, inoltre, che solo per le violazioni di norme sulla circolazione stradale (trattandosi di normativa avente a sua volta natura speciale rispetto alla normativa di cui alla L. n. 689 del 1981, per il generale ambito delle sanzioni amministrative) la validità dell’ordinanza ingiunzione è subordinata al rispetto dei termini stabiliti per la sua emissione dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 20 4, comma 1.

Questa giurisprudenza ha successivamente avuto costante applicazione (v. ex raultis Cass. 16/11/2006 n. 24436; Cass. 23/4/2007 n. 9644;

Cass. 24/4/2010 n. 9841) e, in applicazione di tali principi che in questa sede si condividono e si ribadiscono, deve dichiararsi la manifesta infondatezza del motivo di ricorso nel quale non si tiene in alcun conto l’espresso richiamo ai principi affermati dalle S.U., pur contenuti nella sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 18 perchè il direttore della ATM sarebbe venuto meno all’obbligo di sentire la parte che aveva formulato istanza di audizione; la ricorrente richiama la citata norma in quanto, nel disciplinare il procedimento per l’emanazione dell’ordinanza ingiunzione, stabilisce che l’autorità competente senta l’interessato che ne abbia fatto richiesta e sostiene che non avrebbe potuto ritenere fondato l’accertamento dell’infrazione in mancanza di previa audizione.

2.1 Anche questo secondo motivo, comunque inammissibile quanto alla mancata audizione da parte del direttore dell’ATM (trattandosi di deduzione difensiva nuova essendo stata in precedenza dedotta la mancata audizione da parte del prefetto, che tuttavia, era autorità incompetente per le sanzioni dell’Azienda Trasporti), è fondato su argomenti già ritenuti infondati da questa Corte a S.U. (Cass. S.U. 28/1/2010 n. 1786, pure richiamata nella sentenza impugnata, senza che la ricorrente, nel suo ricorso, l’abbia presa in alcuna considerazione) che ha affermato il principio (poi ribadito da successiva giurisprudenza: v. Cass. 19/4/2010 n. 9251) secondo il quale in tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.

La Cassazione a sezioni unite aveva, tra l’altro, osservato che l’audizione dell’interessato è preordinata all’esposizione di elementi favorevoli alla propria tesi che l’interessato vuole far conoscere all’Autorità preposta all’adozione dell’ordinanza e, quindi, la tutela del trasgressore non è lesa dal mancato uso di tale facoltà, atteso che quelle stesse ragioni potranno senza dubbio alcuno essere prospettate in sede giurisdizionale; pertanto il vizio di omessa audizione non può comportare l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione, attesa la rilevata pienezza di cognizione che compete al giudice del rapporto. A tali principi, neppure considerati nel ricorso, occorre dare continuità.

Ne discende la manifesta infondatezza del motivo.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e sostiene che sarebbe stato violato il divieto di frazionamento dell’iter procedurale in materia di liquidazione delle spese.

3.1 Il motivo pare fare riferimento, senza esplicitarlo, al diverso regolamento delle spese nel primo grado all’esito del quale le stesse sono state compensate; il motivo è, comunque, manifestamente infondato in quanto la ricorrente è risultata soccombente sia in primo che in secondo grado; la sentenza di primo grado è stata confermata nel merito e, quindi, il giudice di appello non poteva, in mancanza di specifica impugnazione sulla compensazione (impugnazione alla quale sarebbe stata interessata ATM e non certo la ricorrente soccombente), modificare la relativa statuizione.

4. Il ricorso deve quindi essere rigettato per manifesta infondatezza; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara, rigetta il ricorso e condanna D.M.G. E. a pagare a ATM Azienda Trasporti Milanese S.p.A. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-02-2013) 18-02-2013, n. 7789 Applicazione della pena Sospensione condizionale della pena

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza in data 1-7-2008 del Tribunale di Salerno – sez. dist.ta di Eboli con la quale, su conforme richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., era stata applicata a C.C. la pena nella misura di mesi sei di reclusione in ordine ai reati di resistenza e lesioni personali aggravate a pp.uu., condizionalmente sospesa, ha proposto ricorso per cassazione il PG presso la Corte di Appello di Salerno, deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 164 c.p., comma 2, n. 1 posto che il beneficio della sospensione condizionale della pena non avrebbe potuto essere concesso per i plurimi precedenti penali dell’imputato.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Ed invero, come risulta dalla verifica diretta sugli atti, consentita per il tenore della doglianza, a carico dell’imputato non risultano condanne definitive ma solo carichi pendenti (cfr. foll. 13-14 atti Tribunale Eboli) di guisa che non era dato cogliere, allo stato, motivi ostativi alla concessione del richiesto beneficio, a cui, peraltro, era subordinato l’accordo tra le parti ex art. 444 c.p.p., nel contesto di una valutazione discrezionale della detta concedibilità del beneficio, agli effetti della ricettività dell’accordo, motivatamente accolto dall’impugnata sentenza (cfr.

fol. 1).
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-07-2012, n. 13701

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto dall’Inail avverso la sentenza del Tribunale di Chieti, con la quale era stata respinta la domanda di regresso proposta dallo stesso Istituto nei confronti di O.F. per ottenere il rimborso delle somme erogate dall’Istituto in conseguenza dell’infortuno sul lavoro subito da un dipendente della stessa ditta nel (OMISSIS). A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta dopo aver rigettato le eccezioni di improcedibilità dell’appello e di irripetibilità delle somme pagate dall’Inail (in quanto si sarebbe trattato di pagamento di un debito prescritto) sollevate dall’appellato, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova della responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell’evento dannoso (riduzione del visus a seguito della penetrazione di una scheggia di metallo durante l’esecuzione di lavori di molatura).

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inail affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso l’ O., che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su tre motivi.

L’Inail ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.

1- Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 2087 e 2697 c.c., D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 92, 382 e 389, D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11, sostenendo che la Corte territoriale, una volta accertato che il lavoratore si era infortunato servendosi di una mola di proprietà dell’ O., in assenza della dimostrazione, che grava sul datore di lavoro, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, avrebbe dovuto accogliere l’azione di regresso in quanto l’incidente si era verificato durante l’attività lavorativa e non vi era prova di una condotta abnorme del lavoratore. Spettava, dunque, al datore di lavoro dimostrare di aver predisposto le misure di sicurezza necessarie ad evitare il danno, ed in particolare di avere predisposto tutte le misure di sicurezza idonee ad impedire che le schegge della macchina smerigliatrice potessero attingere il viso del lavoratore, e non all’Istituto provare che la ditta non aveva ottemperato all’obbligo di fornire gli occhiali protettivi ai lavoratori addetti alla stessa macchina.

2.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione degli artt. 435 e 154 c.p.c., nonchè di ogni altra norma e principio in tema di perentorietà del termine per la notifica dell’atto di appello e in tema di rispetto del termine ordinatorio in caso di mancanza di proroga del termine stesso, censurando la statuizione con la quale la Corte di merito ha respinto l’eccezione di improcedibilità dell’appello per l’intempestività della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

3.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione dell’art. 2940 c.c., anche in relazione all’art. 1310 c.c., nonchè di ogni altra norma e principio in tema di irripetibilità del pagamento del debito prescritto, lamentando l’erroneità della statuizione con la quale è stata rigettata l’eccezione secondo cui l’Inail, liquidando la prestazione nel maggio 1993, aveva provveduto al pagamento di un debito prescritto e non poteva quindi esercitare azioni di rivalsa o di regresso in relazione al pagamento di tale debito.

4.- Con il terzo motivo del ricorso incidentale si denuncia vizio di motivazione, nonchè violazione dell’art. 2735 c.c., dell’art. 116 c.p.c., nonchè di ogni altra norma e principio in tema di confessione stragiudiziale e di valutazione delle prove, richiamando in sostanza quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine al mancato raggiungimento della prova della sussistenza dell’infortunio ed al luogo in cui esso si sarebbe verificato.

5.- Esaminando nell’ordine logico le questioni proposte dalle parti, è preliminare l’esame dei motivi del ricorso incidentale.

6.- Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. Questa Corte ha già precisato che nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni entro il quale l’appellante, ai sensi dell’art. 435 c.p.c., comma 2, deve notificare all’appellato il ricorso, tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l’impugnazione, e il decreto di fissazione dell’udienza di discussione non ha carattere perentorio; la sua inosservanza non produce quindi alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perchè non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell’appellato, sempre che sia rispettato il termine che ai sensi del medesimo art. 435 c.p.c., commi 3 e 4, deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell’udienza di discussione (Cass. n. 26489/2010).

Nella specie, è in discussione solo il rispetto del termine di dieci giorni previsto dall’art. 435 c.p.c., comma 2, sicchè la Corte di merito ha correttamente respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall’appellato.

7.- Anche il secondo motivo del ricorso incidentale non può trovare accoglimento. La Corte di merito ha respinto l’eccezione di irripetibilità delle somme corrisposte dall’Inail all’assicurato (formulata dall’appellato sul rilievo che l’Istituto avrebbe provveduto al pagamento di un debito prescritto) osservando, in sostanza, che l’appellato non era legittimato a sollevare, nei confronti dell’Istituto assicuratore, eccezioni che attenevano all’esistenza dei presupposti della corresponsione delle prestazioni previste in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trattandosi di eccezioni che riguardavano, in realtà, il contenuto pubblicistico di un rapporto (quello intercorrente tra assicurato e Istituto assicuratore) al quale era estraneo il soggetto responsabile del danno.

Il ricorrente incidentale ha censurato tale affermazione sostenendo che l’Istituto non avrebbe potuto esercitare l’azione di regresso, a ciò ostando la norma espressa dall’art. 2940 c.c. – anche in relazione al disposto di cui all’art. 1310 c.c. – quale regola di valenza generale, che opererebbe in tutti i casi di pagamento di un debito prescritto, ed affermando che dovrebbe ritenersi "ovvio che, avendovi interesse, sussiste la legittimazione dell’ O. alla proposizione dell’eccezione de qua".

8.- Tali censure non possono trovare ingresso in questa sede, atteso che la decisione della Corte territoriale ha fatto applicazione del principio più volte ribadito da questa Corte (Cass. n. 6797/2003, Cass. n. 3667/96), secondo cui il responsabile del danno non è legittimato ad opporre all’Inail, che abbia corrisposto la rendita all’assicurato, l’inesistenza dei presupposti di fatto di tale erogazione o l’insussistenza degli estremi di indennizzabilità del sinistro, attenendo tali eccezioni al contenuto, di rilievo pubblicistico, del rapporto assicurativo, cui è estraneo il soggetto responsabile dell’evento dannoso. Il controricorrente non ha specificamente contestato l’esistenza dei presupposti in forza dei quali risulta astrattamente applicabile il principio al quale si è richiamata la sentenza impugnata, sicchè le sue affermazioni in ordine all’esistenza di un principio di generale irripetibilità delle somme che costituiscono oggetto del pagamento di un debito prescritto ed alla legittimazione a proporre la relativa eccezione non sono in alcun modo idonee a scalfire le argomentazioni addotte dalla Corte d’appello a fondamento della statuizione resa sul punto e, così, ad investire validamente la ratto deciderteli della sentenza impugnata.

9.- Sono, infine, inammissibili le censure formulate con il terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale vengono proposte questioni, come quella relativa all’esatta individuazione del luogo dell’incidente, che non risultano trattate nella decisione sottoposta a gravame, non avendo, peraltro, il controricorrente indicato chiaramente se e in quale modo tali questioni siano state sottoposte all’esame del giudice d’appello.

10.- Il ricorso principale è infondato. Deve innanzi tutto ribadirsi – come questa Corte (cfr. Cass. 7328/2004, Cass. n. 14270/2004, Cass. n. 2930/2005 cui adde Cass. 7127/2007, Cass. 19559/2006, Cass. 5493/2006, Cass. 4980/2006 e, più recentemente, Cass. n. 4656/2011, Cass. n. 22818/2009, Cass. n. 19494/2009, Cass. 3786/2009, Cass. 9817/2008) ha già affermato – che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso; ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, atteso che la condotta del dipendente può comportare l’esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando essa presenti i caratteri dell’abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure dell’atipicità ed eccezionaiità, così da porsi come causa esclusiva dell’evento. Il comportamento imprudente del lavoratore, quando non presenti i caratteri estremi sopra indicati, può invece rilevare come concausa dell’infortunio, ed in tal caso la responsabilità del datore di lavoro può essere proporzionalmente ridotta.

11.- Nella specie, la Corte territoriale, dopo aver rilevato che, sulla base delle deposizioni dei testi escussi, doveva ritenersi provato che "gli occhiali protettivi erano costantemente a disposizione dei lavoratori e, precisamente, erano posti sulla mola a portata di mano di chi operava con tale strumento", ha ritenuto che si fosse trattato di "un’iniziativa autonoma dello Z., quella di svolgere l’attività di molatura senza munirsi degli occhiali protettivi, i quali, se indossati, avrebbero impedito alla scheggia schizzata dalla molatrice di penetrare nel suo occhio", escludendo così l’esistenza di un nesso causale tra la verificazione dell’evento e "la condotta omissiva del datore di lavoro (colpa in eligendo e in vigilando nei confronti del lavoratore)". Tale valutazione non è stata efficacemente censurata dall’Istituto ricorrente, che – al di là della corretta impostazione in diritto quanto al tema della ripartizione degli oneri probatori che incombono sulle parti in materia di danno da infortunio sul lavoro – si è limitato, in realtà, ad appuntare la contestazione sui modi con i quali il giudice di merito ha proceduto alla valutazione del fatto e delle prove e a contrapporre a tale valutazione di merito operata dalla Corte d’appello una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, senza tuttavia individuare chiaramente il fatto controverso in relazione la quale la Corte territoriale non avrebbe motivato adeguatamente la decisione (come sarebbe stato vieppiù necessario a fronte di una sentenza motivata essenzialmente sul rilievo dell’esistenza di una "iniziativa autonoma" del lavoratore quale causa esclusiva dell’evento dannoso) e senza riportare integralmente nel ricorso il contenuto delle deposizioni testimoniali che non sarebbero state adeguatamente valutate dal giudice del merito.

12.- Al riguardo va rimarcato come il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – debba contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ad accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

Pertanto, il ricorrente che denuncia, sotto il profilo della omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto (cfr. ex plurimis Cass. n. 15952/2007, Cass. n. 4178/2007). D’altra parte, come questa Corte ha più volte avuto modo di precisare, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonchè di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. ex plurimis, Cass. n. 16499/2009). E sulla stessa linea, per quanto riguarda più specificamente la valutazione della prova testimoniale, si è precisato che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 42/2009, cui adde Cass. n. 21412/2006, Cass. n. 11933/2003, Cass. n. 9662/2001, Cass. n. 2404/2000, Cass. n. 4347/99, Cass. n. 3498/94).

13.- Nella specie, il giudice del merito, nel porre a fondamento della decisione alcune deposizioni testimoniali ed alcune risultanze probatorie invece che altre, ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, evidenziando anche che i testi addotti dall’Istituto avevano riferito su circostanze accertate in un momento successivo a quello dell’incidente, sicchè la decisione, per essere adeguatamente motivata e coerente sul piano logico, si sottrae alle censure che le sono state mosse sul punto dal ricorrente principale in questa sede di legittimità.

14.- In definitiva, devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale.

Sussistono giusti motivi, desumibili anche dalla reciproca soccombenza delle parti, per compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 26-02-2009 (10-02-2009), n. 8759 Sequestro preventivo – Rigetto di istanza di revoca – Appello – Giudicato cautelare su ricorso di coindagato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Sull’appello proposto da A.G. avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina in data 11.02.2007 con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca del sequestro preventivo dei manufatti già realizzatici quelli in corso di realizzazione e dell’annesso cantiere, adottato dal GIP del Tribunale di Messina in data 16.5.2007, il Tribunale di Messina, adito ex art. 322 bis c.p.p., rigettava l’impugnazione, con ordinanza del 31.3.08 ritenendo che, a prescindere dal parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato escludente l’illegittimità del procedimento amministrativo relativo al rilascio della concessione edilizia, trattandosi di mero "atto di parte", sulla sussistenza del reato di corruzione propria contestato all’appellante (tanto da ritenere quanto in sequestro il provento o profitto di detto reato) si fosse formato il giudicato cautelare, riferito alla conferma della misura da parte del Tribunale del riesame su impugnazione proposta da altri coindagati. Inoltre, con l’ordinanza de qua, il Tribunale messinese richiamava i termini decisori della sentenza di questa Corte di legittimità del 31.10.2007 che, sul ricorso proposta a altro coindagato nel contesto dei fatti relativi alla c.d. "operazione (OMISSIS)", ribadiva la sussistenza del delitto di corruzione propria e di falso (per la posizione che interessa l’A.), pur escludendo il fumus attinente il reato associativo. Di qui la conferma della correttezza della decisione del Tribunale messinese di rigetto dell’istanza di revoca della misura, stante il giudicato cautelare ormai formatosi in merito alla pertinenzialità di quanto in sequestro con il detto reato di corruzione propria ascritto all’ A..
Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la cennata ordinanza, deducendo, a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi, la violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 325 c.p.p..
In proposito il ricorrente, ripercorrendo l’iter procedimentale attinente il rilascio della concessione incriminata, sottolineava la trascurata valutazione, da parte del tribunale decidente, della determinante portata del richiamato parere dell’Avvocatura dello Stato, non ancora intervenuta al momento della prima decisione del Tribunale del riesame adito per contrastare la misura reale applicata. Infatti detto parere, palesemente escludente ogni illegittimità ed irritualità del rifascio della concessione de qua, andava a corroborare l’istanza di revoca proposta dal ricorrente avverso detta misura, rappresentando un elemento cardine dei fatti in relazione alla ritualità e legittimità del provvedimento amministrativo che aveva portato al rilascio della concessione incriminata.
Sul punto, ad avviso del ricorrente, la risposta dell’impugnata ordinanza era irragionevolmente carente sia di verifica in punto di diritto che di motivazione esplicitante l’asserita preclusione del giudicato cautelare, giammai formatosi in proposito, proprio a seguito di detto elemento determinante, sopravvenuto alla richiesta di revoca ed alla decisione del Tribunale del riesame al riguardo.
Ripercorrendo analiticamente tutte le ragioni di diritto a dimostrazione del corretto iter seguito per il rilascio della concessione, in riferimento alla pregressa istanza di revoca della misura proposta dall’ A., questo ultimo, con il ricorso in esame ha segnalato la palese violazione di legge da parte dei giudici del decidente Tribunale messinese nell’omettere ogni corretta e motivata risposta controdeduttiva a tali argomentate ragioni dedotte dalla difesa, "rifugiandosi" apoditticamente nell’asserito "giudicato cautelare", con un richiamo "peraltro, improprio alla, sentenza della Corte di legittimità innanzi cennata e peraltro, emessa nei confronti di altro coindagato (tal F.G. n.d.r.).
Infatti, oggetto della cennata decisione del giudice di legittimità non investiva anche tutte le controdeduzioni proposte dalla difesa del ricorrente in sede di istanza di revoca della misura reale in atto nei confronti del predetto" di guisa che la richiamata decisione della "sentenza F." non poteva ovviamente investire le questioni dedotte dalla difesa del ricorrente nell’istanza di revoca della misura reale questioni giammai prese in considerazione dai giudici territoriali, trinceratisi dietro il laconico, quanto infondato ^’giudicato cautelare".
A fronte di un significativo parere dell’Avvocatura dello Stato sulla legittimità del rilascio della concessione incriminata, giudici del Tribunale messinese avevano l’obbligo, ad avviso del ricorrente, di esaminare e precisare le ragioni di diritto che erano state analiticamente dedotte dalla difesa a conforto di tale legittimità della concessione e non supinamente trincerarsi dietro l’asserito (ed insussistente per il caso de quo giudicato cautelare.
Il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento della ordinanza impugnata e rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina.
Premesso che, pur nei limiti di ricorribilità per cassazione tracciati dall’art. 325, comma 1, u.p., al vizio di violazione di legge, tale deve intendersi l’omesso esame di proposizioni fattuali e documentali difensive che valgano, come nella specie, a consentire una necessaria ed imprescindibile verifica della ragionevole sussistenza dei presupposti e condizioni legittimanti, nella specie, la misura cautelare reale di cui all’art. 321 c.p.p., ritiene questa Corte che l’impugnata ordinanza abbia improntato la sua portata decisoria ad una palese violazione di legge, intesa nei termini innanzi cennati e convolgente, intuibilmente, anche il conseguente (e come tale derivato) vizio di motivazione.
Occorre precisare che, se pur il parere favorevole dell’Avvocatura distrettuale dello Stato non poteva definirsi determinante e risolutiva per il caso de quoterà tuttavia da considerare quale univoco ed inequivoco indice di assoluta necessità di verifica delle controdeduzioni difensive già dedotte con l’istanza di revoca della misura, rigettata dal tribunale messinese con la decisione oggetto di appello di cui si è occupato il provvedimento impugnato.
In sostanza, all’esame del Tribunale di Messina si è presentato un quadro di verifica di indagine attinente non solo il fumus commissi delicti la pertinenzialità ad esso delle cose in sequestro ed il periculum in mora ma anche la necessaria verifica della confiscabilità delle cose quale profitto o provento di reato ex art. 240 c.p.p., comma 2, in combinato disposto con l’art. 321 c.p.p., comma 2.
A fronte di tale quadro di indagine peraltro analiticamente sollecitata da molteplici controdeduzioni difensive, anche documentalmente richiamate, il Tribunale messinese, bypassando, con estrema sommarietà, tale pur necessaria verifica, si è "trincerato in un non meglio definito e definibile giudicato cautelare, tanto più che questo non riguarda la posizione del ricorrente ma di coindagato ( F.) e non prende in esame gli elementi dedotti dalla difesa dell’ A., proprio perchè diverso è il ricorrente e non valuta la sopravvenuta e significativa portata del parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di guisa che si risolve in buona sostanza in un "giudicato cautelare" del tutto monco e, come tale non opponibile al ricorrente in termini di assoluta pregiudizialità alla pur invocata e rinnovata richiesta di verifica dell’assunto difensivo, articolatamente proposto con la richiesta di revoca della misura reale in atto.
Se tanto va affermato in questa sede, il principio di diritto che ne consegue è che il giudicato cautelare, per essere utilmente opponibile alla parte, deve "coprire" il dedotto ed il deducibile di una quaestio iuris e facti, cosa che nella specie, va esclusa per le ragioni anzicennate.
Alla stregua di tali considerazioni s’impone, dunque una necessaria e motivata verifica tanto del fumus commissi delicti, quanto del periculum in mora in rapporto alla pertinenzialità delle cose oggetto di sequestro e della loro eventuale confiscabilità avuto riguardo ai termini del tracciato controdeduttivo della difesa nell’istanza di revoca della misura letto anche alla significativa luce del cennato parere dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in merito alla legittimità della concessione de qua.
L’omissione di tale necessario ed imprescindibile adempimento si risolve nel denunciato vizio di violazione di legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Messina.

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