T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 14-07-2011, n. 1898

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti impugnano il provvedimento di confisca dell’appartamento di loro proprietà, a seguito di sentenza penale, per i seguenti motivi.

I) Incompetenza del direttore dell’Agenzia del Demanio della Lombardia.

II) Violazione della L. 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento e mancata indicazione del responsabile del procedimento.

III) Eccesso di potere per difetto di motivazione in quanto non sono indicati i poteri che l’amministrazione ha esercitato.

IV) Eccesso di potere per mancata concessione di un termine congruo di rilascio.

La difesa erariale ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 7 giugno 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è infondato.

Il primo motivo è infondato in quanto il Direttore della filiale della Lombardia dell’Agenzia del demanio ha il potere di emanare ordini di sfratto.

Il secondo motivo è infondato in quanto, trattandosi di atto vincolato conseguente alla confisca da parte dell’autorità giudiziaria dell’immobile, si applica l’art. 21 octies della L. 241/90 secondo il quale non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Il terzo motivo è infondato in quanto l’art. 2 decies della L. 575/1965, nel testo vigente al momento dell’atto, stabiliva che anche prima dell’emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle Finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile.

Il quarto motivo è infondato in quanto tra la data della confisca (2004) e quella del provvedimento impugnato sono decorsi oltre 2 anni, laddove il termine ordinario previsto dalla legge è di 90 giorni.

In definitiva il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore dell’Agenzia del Demanio che liquida in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-08-2011, n. 4645 Bando del concorso

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Svolgimento del processo

Con sentenza n. 2083/09 la Sezione Terza ter del Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto, disattese le eccezioni preliminari, il ricorso proposto da C. A. per l’annullamento del bando di concorso per esami per la copertura di 7 posti di dirigente di II fascia, nella parte in cui prevedeva ai fini della determinazione del punteggio finale la valutazione anche di titoli, nonché degli atti susseguenti, tra cui, in particolare, il decreto del 5.7.2007 di approvazione della graduatoria ed il successivo decreto di data 24.09.2007 che ha parzialmente modificato il precedente decreto di approvazione.

Il Tribunale ha condiviso la tesi del ricorrente che la previsione del bando secondo la quale la commissione esaminatrice dispone, in aggiunta alla votazione complessiva per le prove di esame, di un punteggio massimo di 10 punti per titoli ritenuti valutabili (ossia titoli di studio aggiuntivi, quali abilitazioni e specializzazioni universitarie post laurea della durata non inferiore a sei mesi), trasforma significativamente la natura del concorso, che diventa per esame e titoli.

La sentenza è stata impugnata, con distinti ricorsi, tanto dal Ministero (ricorso n.4282/2009) che da N. M., risultato vincitore con un punteggio per le prove di esame inferiore a quello del C. ma sopravanzandolo grazie al punteggio per titoli che quest’ultimo non vantava, (ricorso n. 4857/2009), riproponendo le eccezioni preliminari e contestando l’erroneità della tesi condivisa dal Tribunale.

Si sono costituiti in entrambi i giudizi i sig. C. e Campus e, nel primo anche il sig. G..

Il dott. C. contesta la fondatezza dell’appello del Ministero rimarcando che il concorso in questione è legislativamente previsto per esami e non è consentito all’amministrazione alcun margine di discrezionalità nell’introdurre punteggi ulteriori a quelli derivanti dall’espletamento delle prove scritte e orali; conclude per la reiezione dell’appello con conferma della sentenza impugnata o, in subordine, per l’accoglimento del motivo assorbito in primo grado (con il quale, in sostanza, si denuncia l’illogicità di indicare come valutabili titoli che nulla hanno a che vedere con la professionalità da reperire mediante la selezione in questione). Con memoria depositata il 19.6.2009 nel ricorso n. 4282/09 il C., in replica alla memoria di costituzione del dott. G., indica che è suo interesse impugnare in via incidentale la sentenza nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione sui motivi aggiunti proposti.

Con ordinanze nn. 3203 e 3208 del 23.6.2009 questa Sezione ha respinto le istanze cautelari presentate dagli appellanti.

Entrambi i ricorsi sono stati posti in decisione all’udienza dell’1.03.2011.

Motivi della decisione

Con decreto del direttore generale 5.7.2007 (doc. 2 del fascicolo del ricorrente C. in primo grado) è stata disposta l’approvazione delle graduatorie dei vincitori e di merito di cui agli allegati elenchi, costituenti parte integrante, (art. 1), prevedendosi (art. 3) che l’amministrazione, con successivi atti "procederà al conferimento degli incarichi… e alla stipula dei contratti… per l’assunzione nel ruolo dei dirigenti… limitatamente al numero di assunzioni annualmente autorizzate e per la intera durata della validità della graduatoria…". In particolare la graduatoria di merito riporta distintamente i punteggi per la prima prova scritta, per la seconda prova scritta, per i titoli e per la prova orale, nonché il punteggio totale. Da detta graduatoria risulta che il C. non ha ottenuto alcun punto per titoli e 232,50 punti complessivi, risultanti dalla somma dei voti per le prove di esame, così come risultano i punteggi per i titoli riconosciuti agli altri candidati che, pur avendo nelle prove di esame ottenuto punteggi inferiori al suo lo precedono nell’ordine di graduatoria proprio in virtù del punteggio aggiuntivo per i titoli, collocandosi in posizione utile per ottenere i posti messi a concorso (vedi N.). Il successivo decreto del 28.09.2007 dispone (in conformità all’art. 5 del bando che, riservato l’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, stabiliva che l’amministrazione "può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura del concorso") l’esclusione in autotutela dalle graduatorie di alcuni candidati non in possesso dei requisiti di partecipazione, con rettifica della graduatoria comportante parziale annullamento del provvedimento di approvazione del 5.7.07; l’art. 3 di tale decreto indica che le graduatorie vengono conseguentemente riformulate come da elenco allegato e puntualizza che l’atto è impugnabile nei termini di legge.

Entrambi gli atti di appello – che investono la medesima sentenza e vanno, pertanto, riuniti – ripropongono, preliminarmente, le eccezioni di irricevibilità/inammissibilità del ricorso di primo grado, per tardività dell’impugnazione del bando, così come della graduatoria.

Il T.A.R., ha, in primo luogo, ritenuto che il contestato art. 12 del bando, prevedente la possibilità di valutare, oltre alle prove d’esame, taluni titoli, non poteva considerarsi immediatamente lesivo, non ostando alla partecipazione del ricorrente, bensì suscettibile di rivelarsi pregiudizievole solo con la pubblicazione della graduatoria, recante indicazione dei punteggi attribuiti in relazione alle prove di esame ed ai titoli aggiuntivi. Con tale avviso si concorda.

Non può, invece, convenirsi con la motivazione della ritenuta infondatezza dell’eccezione di irricevibilità proposta nella considerazione della tardività dell’impugnazione della graduatoria, approvata con decreto del 5/07/2007; i primi giudici, dopo aver evidenziato che detta graduatoria è stata riformulata con successivo provvedimento del direttore generale del Ministero in data 24/09/07, previa esclusione in autotutela dei candidati risultati privi dei requisiti di ammissione al concorso, hanno ritenuto che "è dunque questo il provvedimento finale della procedura concorsuale, costituente anche il dies a quo da cui decorre il termine per l’impugnativa, come espressamente previsto dall’art. 3 dello stesso decreto dirigenziale"

La percezione della effettiva, non più solo potenziale, lesività della previsione del bando è, infatti, cronologicamente collegata e connessa alla approvazione della graduatoria, risalente al 5/07/2007, che evidenzia, per ciascun concorrente il punteggio ottenuto per le prove di esame, quello relativo ai titoli e quello finale, consentendo di comprendere pienamente l’esistenza e l’entità del vantaggio attribuito ai possessori di titolo aggiuntivi a discapito del dr. C., che tali titoli non vantava.

Non vale a spostare il tempo della percezione della lesività del bando l’esercizio dell’autotutela, ossia l’adozione di un atto di secondo grado del tutto eventuale che l’amministrazione si era riservata, posticipando il riscontro del possesso dei requisiti di ammissione da parte dei candidati; autotutela che, d’altra parte, ha lasciato pressoché inalterata la situazione del dr. C., avanzato dal 22° al 21° posto, comunque lontano dal settimo utile.

Né giova all’appellato obiettare che è stata la stessa amministrazione a definire il decreto del 24.09.2007 di riformulazione della graduatoria quale atto finale del procedimento concorsuale, onde risulterebbe lesivo del principio di affidamento non considerare tale secondo decreto come riferimento per l’individuazione della decorrenza termine di impugnazione. Non si tratta infatti, nella specie, di individuare in quale momento si esaurisca la procedura ma di stabilire l’emersione, nell’ambito della stessa, dell’incidenza concreta dei titoli valutabili, laddove costituisce una mera eventualità la successiva eliminazione (nella specie non verificatasi) del pregiudizio che la stabilita rilevanza, fino a 10 punti, dei titoli predetti ha prodotto al dr. C..

La proposizione dell’impugnazione dell’art. 12 del bando, congiuntamente alla graduatoria, è avvenuta con atto notificato all’amministrazione il 13.10.2007 ma ad almeno un primo controinteressato in data 14.11.2007.

Secondo gli appellanti, tale notifica sarebbe tardiva.

L’eccezione, per quanto si concordi con la premessa che rileva la prima e non la seconda, riformulata, graduatoria, non può trovare accoglimento, alla luce del disposto dell’art. 13 del bando (il quale dispone che "la graduatoria di merito sarà approvata con apposito decreto ministeriale e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero… e sul sito Internet….. Di tale pubblicazione si darà notizia, mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale…. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto all’Amministrazione… e dalla medesima data decorrerà altresì il termine per eventuali impugnative."), non avendo gli eccipienti, cui tale onere incombeva, dimostrato che la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale, forma di conoscibilità stabilita dal bando, ovvero altra anteriore conoscenza di fatto, sia intervenuta in data antecedente i sessanta giorni (computato il periodo feriale) dalla notifica del ricorso di primo grado (anzi, nella memoria di primo grado della controinteressata dr. Campus datata 28.11.2008 – richiamata nel suo atto di costituzione in appello – è indicato che la pubblicazione nella G.U. è avvenuta il 3.8.2007).

Neppure può condividersi la tesi esposta dalla predetta dr. Campus che il ricorso di primo grado sarebbe, tenendo conto della data di pubblicazione nella G.U., tardivo per non potersi computare il periodo di sospensione feriale dei termini, trattandosi di ricorso accompagnato da istanza cautelare.

L’eccezione alla regola della sospensione feriale dei termini nel processo amministrativo riguarda esclusivamente l’incidentale procedimento cautelare non il giudizio principale avente ad oggetto la domanda di annullamento dell’atto amministrativo.

Sia pure con diversa motivazione, va, quindi, confermata anche la reiezione dell’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado.

Quanto al merito della vertenza, si concorda con l’avviso espresso dai primi giudici, non riscontrandosi i vizi denunciati dagli appellanti.

La questione di fondo ha carattere interpretativo (onde non si ravvisa la perplessità di motivazione denunciata col ricorso n. 4857/09, III motivo, ed appena accennata nell’altro ricorso in appello,per aver i primi giudici evidenziato i diversi, per quanto scarsi, orientamenti emersi e la rivisitazione dell’avviso espresso in fase cautelare).

Essa concerne l’ammissibilità o meno, alla stregua della normativa vigente, della possibilità di contemplare, nel contesto di un concorso per dirigente di seconda fascia, normativamente caratterizzato come "concorso per esami", la valutabilità, con un punteggio aggiuntivo, di titoli, che, quindi, assumono influenza nella graduatoria finale accanto alle prove di esame previste dal paradigma normativo.

Non persuadono le censure, dedotte in entrambi gli appelli, di violazione degli artt. 28 D.Lgs n. 165/2001 e 3 e 5 DPR n. 272/2004, che si fondano sulla tesi della sussistenza di una qualche discrezionalità dell’amministrazione nell’introdurre metodi di valutazione "ancillari" alle prove di esame, parimenti preordinati alla selezione della migliore professionalità, discrezionalità, questa, che non configgerebbe col principio di legalità.

L’art. 28, comma 1, del T.U.P.I. prevede che "L’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corsoconcorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione". L’alternativa ammessa dal legislatore è, quindi, solo quella tra concorso per esami (indetto dalla amministrazione interessata) e corsoconcorso (bandito dalla Scuola superiore); un concorso per titoli ed esami configura una terza soluzione priva di copertura normativa. L’art. 3 del DPR n. 272/04 prevede anch’esso il "concorso pubblico per esami". A fronte di così puntuale indicazione non appaiono invocabili, in quanto non compatibili, le previsioni di cui al DPR 9.5.94 n. 487 richiamate dalla difesa del Ministero. Le particolari esigenze della pubblica amministrazione che indice il concorso possono trovare spazio nell’ambito dei requisiti di partecipazione (come nel caso di specie per la richiesta "esperienza minima di sei mesi nel settore delle comunicazioni elettroniche e/o di tutte quelle attività che raggiungono gli obiettivi della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni", di cui all’art. 2 del bando).

Né può invocarsi, in tale contesto, il principio di conservazione, con riferimento a quelli dei titoli considerati che abbiano una più chiara attinenza con il tipo di concorso, perché è proprio l’assegnazione di un punteggio per "titoli", assommabile a quello per gli esami, che non trova fondamento normativo.

Gli appelli vanno, pertanto, respinti.

La natura della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese dl giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-12-2011, n. 29994 Rapporto di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello Roma, riformando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di P.M., proposta nei confronti della società Trambus e poi, in corso di causa, estesa anche nei confronti della società ATAC, di cui era stato dipendente con mansioni di conducente e da ultimo di guardiano, avente ad oggetto l’impugnativa dell’esonero intimatogli "per scarso rendimento nell’adempimento delle funzioni esercitate presso l’azienda" con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e condanna di controparte al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzioni, indennità e danni anche morali.

La Corte di Appello, affermata la legittimazione passiva della società ATAC ed esclusa quella della società Trambus, riteneva legittimo l’esonero del P. disposto dalla società in quanto, innanzitutto, sotto l’aspetto procedurale, trattandosi di agente stabile, non dovevano essere osservati quelli stabilita dall’art. 3 punto 1) lett. B) dell’accordo nazionale del 26 novembre 1947, bensì le disposizioni di cui al R.D. n. 148 del 1931 allegato A) al quale il predetto art. 3 lett. b) punto 2 del richiamato accordo del 1947 rinviava non senza considerare che il citato accordo del 1946 era stato comunque dichiarato decaduto dal successivo ccnl del 23 luglio 1976.

Quanto al merito dell’esonero, la Corte territoriale ne assumeva la legittimità sul rilievo fondante secondo il quale la scarsa disciplina del dipendente, attestata nella specie per tabulas e consistita in una ripetuta inosservanza da parte del lavoratore delle prescrizioni aziendali e violazione degli obblighi comportamentali e di servizio, di cui ai 64 procedimenti disciplinari conclusisi con l’adozione di altrettante sanzioni mai impugnate giudizialmente, incideva negativamente sul normale svolgimento del servizio.

Inoltre, sottolineava la Corte capitolina, l’ipotesi di scarso rendimento poteva ritenersi integrata, nella specie, anche dall’eccessiva morbilità scaturente dalle ben 94 denuncie di malattia, che in quanto non espressione di un’unica e continuativa malattia non rientrava nel regime stabilito dagli artt. 23 e 24 del regolamento allegato a) del R.D. n. 148 del 1931, bensì in quella di scarso rendimento che poteva dar luogo all’esonero definitivo previsto dall’art. 27 lett. D) del richiamato R.D..

Dalla legittimità del provvedimento di esonero, rilevava infine la Corte di Appello, conseguiva l’infondatezza di tutte le richieste risarcitorie formulate anche con riferimento ad un preteso comportamento mobbizzante dell’ATAC che non risultava dimostrato.

Avverso questa sentenza il P. ricorre in cassazione sulla base di sette motivi.

Resistono con controricorso le società intimate i le quali tra l’altro eccepiscono l’inammissibilità dell’impugnazione ed, in particolare, l’ATAC per violazione dell’art. 366 bis c.p.c..

Le parti depositano memorie illustrative.

Motivi della decisione

Con la prima censura il ricorrente, deducendo vizio di motivazione e violazione dell’art. 3 Accordo Nazionale del 26 novembre 1947 e art. 12 preleggi, formula il seguente quesito: "se in virtù dei criteri ermeneutica di cui all’art. 12 preleggi, l’art. 3 lett. b) punto 1) dell’Accordo Nazionale del 1947 degli autoferrotranviari sia applicabile anche agli agenti stabili".

Con il secondo motivo, il P., denunciando, vizio di motivazione e violazione dell’art. 1362 c.c. e segg., nonchè art. 32 CCNL del 23 luglio 1976 degli autoferrotranviari, pone i seguenti quesiti: 1. "se nell’interpretare l’art. 32 del CCNL degli autoferrotranviari il Giudice del merito debba applicare i criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg.", 2."se nell’interpretare l’art. 32 CCNL degli autoferrotranvieri applicando i criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e segg., il Giudice del merito debba interrogarsi circa il significato dell’inserimento di tale articolo e della dichiarazione di decadenza dell’Accordo del 1947 in esso contenuta nel capo relativo ai "diritti sindacali" e circa il significato di tale espressione e l’ampiezza dei compiti affidati ai rappresentanti dei lavoratori, verificando, alla luce di tali diritti e compiti, se la decadenza dell’Accordo abbia lasciato in vita la clausola di cui all’art. 3 dell’Accordo relativa alla fase prodromica di invito a maggior rendimento, fase prevista con la partecipazione, appunto, dei rappresentanti sindacali".

Con la terza critica il ricorrente, sostenendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 99, 112 e 345 c.p.c., articola il seguente quesito: "se il datore di lavoro parte resistente che, in primo grado, allo scopo di paralizzare la pretesa del lavoratore ricorrente, abbia richiamato l’applicabilità dell’art. 3, lett. b) dell’Accordo del 26/11/47………. possa, in appello,modificare la propria posizione difensiva eccependo che l’art. 32 CCNL del 1976 – ossia risalente a diverso tempo prima dell’introduzione del giudizio – avrebbe dichiarato la decadenza dell’accordo detto o ciò costituisca violazione dell’art. 345 c.p.c.".

Con la quarta censura il P., prospettando vizio di motivazione e violazione del R.D. 148 del 1931, artt. 23, 24, 27, 29 e 54 all’A), art. 12 preleggi, artt. 2110 e 2087 c.c., nonchè artt. 4 e 32 Cost., formula il seguente quesito: "se in applicazione dei principi di ermeneutica di cui all’art. 12 preleggi, il R.D. n. 148 del 1931, art. 27, lett. d), possa essere ritenuto riferirsi anche allo scarso rendimento oggettivo e, in tale ambito, anche alla c.d. eccessiva morbilità o questa sia invece regolata dal R.D. n. 148 del 1931, art. 23 e 24, in relazione anche all’art. 2110 c.c.".

Con il quinto motivo il ricorrente, asserendo vizio di motivazione e violazione del R.D. n. 148 del 1931, artt. 23 e 24, art. 2110 c.c., artt. 4 e 32 Cost., L. n. 604 del 1966, artt. 2, 3 e 5, e della L. n. 300 del 1970, art. 7, nonchè dell’art. 2697 c.c., formula i seguenti quesiti: 1. "se al rapporto degli autoferrotarnvieri trovi applicazione l’art. 2110 c.c.; 2: "se nel rapporto di lavoro degli autoferrotranviari la soglia di tollerabilità e il periodo di comporto, in relazione all’art. 2110 c.c., possono essere ricavati dal R.D. n. 148 del 1931, artt. 23 e 24, e, in tal caso, in periodi di assenza per malattia di quattro mesi, continuativi o meno, ogni anno, se tale tasso di assenze si proietta su periodi di tre anni";

3. "se al rapporto di lavoro degli autoferrotranviari trovino applicazione la L. n. 604 del 1966, art.2, 3 e 5, e la L. n. 300 del 1970, art. 7, e quindi tutte le garanzie in detti articoli previste".

Con la sesta critica il ricorrente, deducendo vizio di motivazione e violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., allega il seguente quesito:

"se le spese di lite per il giudizio di primo grado da liquidarsi da parte del Giudice di Appello, in favore della parte resistente vittoriosa in appello, possano essere determinate semplicemente richiamando la somma liquidata in primo grado in favore della parte ricorrente, in quel grado originariamente vittoriosa e, in caso, positivo, se da tale somma debbano essere decurtati gli onorari, le competenze e le spese vive relative alle attività e alle spese per l’introduzione del giudizio, in quanto attività non svolte e spese non affrontate dalla parte resistente".

Con l’ultima censura il P. denuncia vizio di motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c..

Preliminarmente rileva il Collegio che i motivi con i quali si deducono contemporaneamente violazione di legge e vizi di motivazione sono solo in parte ammissibili.

Infatti le censure non sono esaminabili in relazione al dedotto vizio di motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l’ammissibilità della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di motivazione – pur negata da alcune sentenze di questa Corte (Cass. 11 aprile 2008 n.9470 e 23 luglio 2008 n. 20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n. 5471, Cass. 31 marzo 2009 n. 7770) – vi è di contro il rilevo assorbente che manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. 1 ottobre 2007 n. 2063) che si deve sostanziare in una sintesi riassuntiva omologa al quesito di diritto (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063). Nè del resto può demandarsi a questa Corte di estrapolare dai vari quesiti di diritto e dalla parte argomentativa quali passaggi siano riferibili al vizio di motivazione e quali al violazione di legge, diversamente sarebbe elusa la ratio dell’art. 366 bis c.p.c.. Tanto, d’altro canto, corrisponde alla regola della specificità dei motivi del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 4. Nè è consentito a questo giudice di legittimità di sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione di fatto sottesa alla censura (Cass. 23 marzo 2005 n. 6225).

Pertanto in difetto della relativa specificazione le denunce devono considerarsi tutte per come limitate alla deduzione del solo vizio di violazione di legge (Cass. 9 marzo 2009 n. 5624).

Tanto precisato, rileva il Collegio che la prima censura – afferente l’interpretazione dell’art. 3 dell’Accordo nazionale del 1947 per il personale ferrotranviario – è infondata.

Occorre premettere che a questa Corte a seguito della nuova formulazione, D.Lgs. n. 2 febbraio 2006, n. 40, ex art. 2, dell’art. 360 c.p.c., n. 3, a mente del quale, come già stabilito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, per i contratti collettivi del settore pubblico, è possibile la denuncia della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro è demandata la diretta interpretazione del contenuto del contratto collettivo nazionale denunciato.

Va, altresì, annotato che in base ai principi attinenti alla diretta interpretazione del contenuto del contratto collettivo da parte del giudice di legittimità, questi deve autonomamente procedere all’accertamento della portata della norma di cui si assume la violazione, senza essere vincolato ad una specifica opzione interpretativa prospettata nella formulazione del quesito di diritto, ben potendo ricercare liberamente all’interno del contratto collettivo ciascuna clausola – anche non oggetto dell’esame delle parti e del primo giudice – comunque ritenuta utile all’interpretazione. Nella stessa enunciazione in funzione nomofilattica del principio di diritto, del resto, questo giudice di legittimità è tenuto ad operare – sia pure con una metodica interpretativa incentrata sui generali criteri di cui all’art. 1362 c.c., e seguenti – come se l’oggetto del suo esame fosse una norma giuridica e non, invece, un negozio di natura privatistica. Nè, per tali ragioni, è necessario ai fini dell’ammissibilità della censura di violazione di norma collettiva che nel relativo quesito venga denunciata la specifica violazione da parte del giudice del merito dei canoni di ermeneutica contrattuale (V. Cass. 18 febbraio 2008 n. 4008).

Quanto al merito della censura in esame è necessario prendere le mosse dalla formulazione della denunciata norma che all’art. 3 dedicato ai licenziamenti sub lettera B) relativo a quelli individuali dispone:

"1) In caso di scarso rendimento, la Direzione farà una ammonizione al lavoratore e lo segnalerà alla Commissione interna che inviterà il lavoratore a migliorare il proprio rendimento. Qualora l’ammonimento della Direzione e l’intervento della Commissione interna non dovessero sortire effetto, e la Direzione decidesse di procedere al licenziamento, sarà seguita la procedura di cui ai punti successivi.

2) In caso di esonero definitivo dal servizio o di destituzione di un agente stabile saranno osservate le disposizioni dell’allegato A al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni. La Direzione della azienda ne darà tuttavìa notizia alla Commissione interna aziendale.

3)Ove la Direzione si proponga di licenziare un lavoratore non stabile per motivi disciplinari, per scarso rendimento o per altri motivi, ne informerà la Commissione interna aziendale.

4) In caso di mancanza per la quale la legge o contratti di lavoro prevedono il licenziamento, la Direzione potrà sospendere con effetto immediato il rapporto di lavoro, salvo a seguire poi la procedura di cui appresso.

5)Nei casi in cui al precedente punto 3), escluso quello regolato dal successivo punto 8), il licenziamento è disposto dalla Direzione sentito il parere di un Collegio formato dalle stesse persone che compongono il Consiglio di Disciplina esistente per il personale in pianta stabile.

A tal fine la Direzione invierà dettagliata relazione al Collegio predetto, dandone contemporaneamente comunicazione all’interessato.

Il Collegio, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relazione, esprimerà il proprio parere in merito al provvedimento da adottare, dopo avere sentito il lavoratore che ne faccia richiesta.

Qualora il Collegio esprimesse parere contrario al licenziamento, il rapporto di lavoro sarà mantenuto; in caso diverso, la Direzione darà corso senz’altro al licenziamento".

Ritiene la Corte che in base al criterio letterale e complessivo sistematico la regola procedurale dell’ammonizione e dell’invito a migliore il rendimento prima di procedere all’esonero definitivo dal servizio per scarso rendimento, di cui al punto 1 della lettera B) dell’art. 3 dell’Accordo in esame, si riferisce al solo agente non stabile.

Infatti il rinvio contenuto nel predetto punto 1 alla procedura di cui ai punti seguenti non può che essere riferita al solo agente non stabile per il quale è stabilito al punto 3), appunto, che ove la Direzione di proponga di licenziare un lavoratore non stabile…. ne informerà la Commissione interna.

Tanto trova riscontro nel rilievo che per l’agente stabile, in caso di esonero definitivo dal servizio o di destituzione, il richiamato punto 2) rinvia alle sole disposizioni dell’allegato a) al R.D. n. 148 del 1931, mentre gli altri punti della norma collettiva in esame riguardano solo la procedura da osservare in caso di licenziamento di un lavoratore non stabile e, quindi, anche la fase dell’ammonimento.

In altri termini la precisazione contenuta nel citato punto 2), a norma del quale in caso di licenziamento del lavoratore stabile devono applicarsi le disposizioni dell’allegato A al RD n. 148 del 1931, impone d’interpretare l’articolo in questione – ed in particolare i relativi punti in esame- nel senso che la procedura ivi stabilita riguarda esclusivamente l’agente non stabile, dovendosi osservare per il lavoratore stabile le regole di cui al citato allegato A al R.D. n. 148 del 1931.

Conseguentemente è corretta l’interpretazione fornita dal giudice di appello secondo il quale la fase preliminare dell’ammonimento e dell’invito migliorare il rendimento attiene solo ai lavoratori non stabili con la conseguenza che non è applicabile all’attuale ricorrente perchè agente stabile.

Dovendosi confermare la sentenza impugnata in punto d’interpretazione dell’art. 3 dell’Accordo nazionale del 1947 per il personale ferrotranviario l’esame dei motivi da due a cinque è ultroneo.

Invero la sentenza di appello risulta ancorata a distinte plurime rationes decidendi, autonome l’una dalla altra, e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum: da un lato, all’affermazione, oltre dell’inapplicabilità agli agenti stabili della procedura dell’ammonimento di cui al punto dell’art. 1 dell’accordo nazionale del 1947, anche dell’avvenuta abrogazione ex accordo collettivo del 23 luglio 1976 di detto accordo del 1947; dall’altro, oltre al rilievo in ragione del quale la scarsa disciplina del dipendente, attestata – nel caso di specie – per tabulas, integra la ricorrenza dell’ipotesi di cui al R.D. n. 148 del 1931, art. 27 lett. D) allegato A, anche dalla considerazione secondo cui lo scarso rendimento è costituito altresì dall’eccessiva morbilità.

Orbene è ius reception, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale l’impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. 26 marzo 2001 n. 4349, Cass. 27 marzo 2001 n 4424 e da ultimo Cass. 20 novembre 2009 n.24540).

Nella specie è inutile – rectius ultroneo -, innanzitutto, esaminare – con riferimento all’assunta mancata osservanza della procedura dell’ammonimento – i motivi afferenti la novità dell’eccezione di non vigenza dell’accordo del 1947 (terzo motivo) e di errata interpretazione dell’accordo 1976 (secondo motivo) in quanto la sentenza di appello comunque – ossia anche accogliendo i suddetti motivi- deve rimanere ferma in base alla autonoma ratio in base alla quale l’art. 3 del citato accordo del 1947 non trova applicazione nei confronti degli agenti stabili.

Analoghe considerazioni valgono, poi, per quanto attiene ai motivi inerenti allo scarso rendimento per eccessiva morbilità (quarto motivo) ed alla soglia di tollerabilità dell’assenza per malattia (quinto motivo). Difatti la sentenza di secondo grado – relativamente alla legittimità del licenziamento – deve essere mantenuta ferma in base alla alternativa e non censurata autonoma ratio in virtù della quale il licenziamento deve essere considerato legittimo anche in base alla scarsa disciplina del dipendente.

Il sesto motivo di censura, concernente la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, è infondato non desumendosi dalla sentenza impugnata la liquidazione di onorari, competenze e spese vive relative ad attività non svolte e spese non affrontate.

L’ultimo motivo è inammissibile per inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c.. L’illustrazione della relativa dedotta violazione di legge, infatti, non si conclude con la prescritta formulazione di un quesito di diritto.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Considerato che la presente controversia involge una questione d’interpretazione di contratto collettivo sulla quale questa Corte non si era ancora pronunciata, stimasi compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 11-10-2011, n. 7864 Sanzione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale raccomandato il 29 settembre 2010 e depositato il 7 ottobre 2010, U.A. S.p.A., con sede in Bologna, in persona del sig. F.S., procuratore speciale nominato per atto del notaio Sandro Serra di Bologna n. 65.094 di repertorio del 15 luglio 2009, ha impugnato il provvedimento e gli atti in epigrafe meglio specificati.

Giova premettere che:

– U.A. S.p.A. è stata costituita nel 2009 per fusione tra A.A. S.p.A. e U.A. S.p.A.;

– con nota del Servizio tutela utenti n. 1009037752 del 6 aprile 2009 l’IS.V.A.P. trasmetteva a U.A. S.p.A, reclamo presentato dall’avv. Giovanni Concilio -relativo alla mancata liquidazione, in via di risarcimento diretto, del danno alla persona subito dal proprio assistito A.M., assicurato presso la U.A. S.p.A. in relazione a sinistro stradale consistito in scontro tra un motoveicolo, di proprietà e condotto dal Monaco, e un autoveicolo, verificatosi il 7 aprile 2008 in Vietri sul Mare, con invito a fornire chiarimenti nel termine di trenta giorni all’Istituto e a dare riscontro al reclamante nel termine di quarantacinque giorni;

– con nota del 21 aprile 2009 U.G.F. Assicurazioni S.p.A. forniva, tempestivamente, i chiarimenti e il riscontro richiesto, revocando in dubbio che la richiesta di risarcimento diretta, proposta dall’avv. Concilio nell’interesse del Monaco con nota dell’8 aprile 2008, fosse completa di tutti gli elementi richiesti ex art. 148 d.lgs. n. 209/2005, anche con riferimento alle lesioni patite, e evidenziando che, liquidati i danni al motoveicolo in data 21 agosto 2008, con atto di citazione dinanzi al Giudice di pace di Salerno notificato il 21 novembre 2008 era stata proposta domanda di risarcimento dei danni per le lesioni personali:

– con nota n. 0909015666 del 7 agosto 2009, a firma congiunta del Capo del Servizio vigilanza e del Capo del Servizio tutela utenti, veniva contestata ad U.A. S.p.A. la violazione del combinato disposto degli artt. 149 e 150 del d.lgs. n. 209/2005 e dell’art. 8 del d.P.R. n. 254/2006, in relazione all’omessa formulazione dell’offerta di risarcimento o del diniego motivato del risarcimento oltre i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine prescritto;

– acquisita memoria difensiva della società assicuratrice, e sulla scorta della relazione conclusiva del Capo del Servizio tutela utenti e della conforme proposta motivata del Capo del Servizio sanzioni, con ordinanza del Presidente dell’IS.V.A.P. n. 2672/10 del 12 luglio 2010, notificata alla società ricorrente il 16 luglio 2010 a mezzo del servizio postale raccomandato, è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 53.333,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria determinata ai sensi dell’art. 315 comma 2 del d.lgs. n. 209/2005.

A sostegno delle cumulative domande proposte, di annullamento e accertamento e condanna, sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione di legge ed eccesso di potere per violazione dei principi di equo procedimento.

Il provvedimento impugnato è stato notificato alla società ricorrente il 16 luglio 2010, oltre il termine di novanta giorni (che scadeva il 18 aprile 2010) decorrente dal ricevimento della relazione del Servizio tutela utenti in data 18 gennaio 2010 da parte del Servizio sanzioni (dovendosi ritenere esso coincidente con la data della relazione, in difetto di altre indicazioni), come fissato dall’art. 5 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006.

2) Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e sviamento.

La condotta sanzionata è insussistente, perché la nota dell’avv. Concilio dell’8 aprile 2008 non conteneva richiesta di risarcimento diretto del danno alla persona, non potendosi considerate tale il solo generico e incidentale riferimento a "lesioni personali", da riguardare semmai come mera "riserva" di richiedere il risarcimento; solo con nota del 10 giugno 2008 il professionista legale invitava la compagnia a designare proprio perito medico legale per la valutazione delle lesioni, rendendo così evidente la volontà di conseguire il risarcimento per il danno alla persona, e quindi solo da tale data poteva decorrere il termine di novanta giorni per l’eventuale formulazione dell’offerta o la comunicazione del suo diniego motivato: tale termine però era interrotto con nota dell’U. del 17 luglio 2008 di invito a sottoporre l’assicurato alla perizia medicolegale (la relativa visita era eseguita il 25 agosto 2008) e veniva poi definitivamente interrotto dalla notifica dell’atto giudiziale di citazione.

3) In subordine: Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e/o in ulteriore subordine illegittimità del quantum per travisamento, illogicità e ingiustizia manifeste.

Gli elementi di dubbio in ordine all’effettivo contenuto delle richieste risarcitorie avanzate dal professionista legale per il proprio assistito revocano in dubbio la colpa in ordine all’addebito.

La sanzione amministrativa pecuniaria irrogata è sproporzionata, perché a fronte di un ritardo di soli due giorni rispetto al termine di centoventi, successivo al termine utile per la formulazione dell’offerta o il suo diniego motivato, attraverso la media tra minimo (Euro 20.000,00) e massimo (Euro 60.000,00) edittale, aumentato di 1/3, essa è stata determinata in misura pari a circa il 90% del massimo edittale; sotto altro profilo, la condotta omissiva è istantanea con effetti permanenti e non già "continuativa"; peraltro il provvedimento impugnato fa riferimento erroneo ad un ritardo pari a duecentoquaranta giorni, ossia al doppio di quello effettivo.

Costituitosi in giudizio, l’Istituto intimato, con memoria difensiva depositata il 19 maggio 2011 e memoria di replica depositata l’11 giugno 2011, ha dedotto l’infondatezza del ricorso.

A sua volta la società ricorrente, con memoria difensiva depositata il 1° giugno 2011 e memoria di replica depositata il 9 giugno 2011, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ulteriormente illustrandone le censure.

All’udienza pubblica del 22 giugno 2011 il ricorso è stato discusso e deciso.

Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

1.1) La più radicale censura, di cui al primo motivo di ricorso, è costituita dal rilievo della tardività della notificazione del provvedimento impugnato, siccome intervenuto oltre la scadenza del termine di cui all’art. 5 (comma 2) del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006.

Tale disposizione, rubricata "Fase conclusiva del procedimento sanzionatorio", stabilisce testualmente che:

– "Il Servizio Sanzioni, verificata la ritualità e la completezza degli adempimenti istruttori compiuti e valutate le risultanze dell’istruttoria dei Servizi dell’Istituto, predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al Presidente per la decisione" (comma 1);

– "Il provvedimento motivato adottato dal Presidente è notificato al soggetto cui è stata rivolta la contestazione ai sensi dell’art. 3, entro 90 giorni dal ricevimento da parte del Servizio Sanzioni della relazione motivata dei Servizi dell’Istituto" (comma 2);

– "Il provvedimento di irrogazione della sanzione reca l’ingiunzione del relativo pagamento secondo quanto previsto dall’art. 6. Si applicano l’art. 326, commi 7 e 8, del decreto e l’art. 24, commi 5 e 6 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262" (comma 3);

– "Il procedimento sanzionatorio, con l’irrogazione della sanzione ovvero l’archiviazione, si conclude entro due anni dalla data del suo avvio" (comma 4).

Orbene, la società ricorrente sostiene che, poiché la relazione motivata del Servizio tutela utenti, secondo quanto indicato nello stesso provvedimento impugnato, reca la data del 18 gennaio 2010, e poiché, in difetto di altre indicazioni al riguardo, deve ritenersi che essa sia stata ricevuta lo stesso giorno da parte del Servizio sanzioni, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere notificato entro il 18 aprile 2010, sicché la notifica, intervenuta il 16 luglio 2010 è irrimediabilmente tardiva, con implicita affermazione dell’intervenuta estinzione del procedimento sanzionatorio.

In replica i difensori dell’Istituto rilevano che il termine "di fase" di cui all’art. 5 comma 2, come tutti i termini che disciplinano fasi intermedie ed endoprocedimentali, hanno natura ordinatoria e funzione acceleratoria, laddove l’unico termine perentorio, perché posto a garanzia della definizione del procedimento sanzionatorio entro un arco temporale certo, è costituito da quello biennale di cui all’art. 5 comma 4; d’altro canto, se tutti i termini intermedi fossero perentori la loro somma dovrebbe coincidere con un arco temporale esattamente coincidente con il biennio, laddove è di gran lunga inferiore.

Il Tribunale ha già avuto modo di esprimersi sulla natura meramente ordinatoria del termine di cui all’art. 5 comma 2 del regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006, osservando come:

"I termini endoprocedimentale di cui all’art. 4 co. 2 e 6 co. 2 d.lg 209/2006 hanno natura ordinatoria e non decadenziale. Infatti, considerato che il termine perentorio determina una conseguenza "fortè quale quella della decadenza dall’esercizio del potere, occorre ritenere che tale conseguenza debba essere espressamente e senza alcun margine di dubbio prevista ovvero che la perentorietà consegua allo scopo ed alla funzione adempiuta, mentre (tali) termini…hanno chiaramente funzione acceleratoria dell’attività istruttoria e sono posti ad esclusiva tutela del buon andamento e dell’efficacia dell’azione amministrativa con una funzione meramente organizzativa"; di tal ché solo il termine biennale di cui all’art. 5 comma 4 può considerarsi perentorio "…in quanto assolve ad una specifica funzione di garanzia del destinatario del procedimento sui tempi massimi di adozione della sanzione…" (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 21 gennaio 2010, n. 649, n. 650 e n. 651).

Orbene, da tale orientamento il Tribunale non ritiene di doversi discostare, non condividendo la prospettazione, contenuta nella memoria della società ricorrente depositata il 1° giugno 2011, secondo cui tale termine dovrebbe ricondursi, nella sua finalità, a quello previsto dall’art. 14 della legge n. 24 novembre 1981, n. 689.

Sotto un primo profilo, e come riconosciuto dalla stessa società ricorrente, il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle disposizioni del d.lgs. 7 maggio 2005, n. 209 è disciplinato, in via diretta e autonoma, dallo stesso codice delle assicurazioni (art. 326 ss.) e dai regolamenti dell’IS.V.A.P., (in virtù dell’attribuzione di potere normativo regolamentare di cui al precedente art. 9 comma 3, che rinvia come noto ai principi "…della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie", nonché a quelli generali sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241).

L’art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, nel ribadire tali principi per l’IS.V.A.P. e estenderli ai procedimenti sanzionatori di competenza della Banca d’Italia, della Co.N.So.B. e della Co.Vi.P. (al comma 1), si è limitato al comma 4 ad escludere l’applicabilità alle sanzioni amministrative irrogate dalle predette Autorità indipendenti dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla facoltà di pagamento in misura ridotta, che invece, quanto all’IS.V.A.P., era ancora limitatamente ammessa dall’art. 328 comma 2 del codice delle assicurazioni.

La struttura del procedimento sanzionatorio, come disegnato dal d.lgs. n. 209/2005 e dal regolamento IS.V.A.P. n. 1 del 15 marzo 2006, è del tutto peculiare e irriducibile alle disposizioni generali della legge n. 689/1981, in quanto articolata precipue fasi con adozione di atti intermedi entro specifici termini, sicché non può farsi alcun richiamo alla valenza (estintiva) del termine di cui all’art. 14 della stessa legge, peraltro ricollegato alla mancata contestazione dell’addebito, laddove, nel caso di specie è indubbio che sia intervenuta la contestazione degli addebiti.

Né può seriamente sostenersi che l’ordinanza presidenziale che irroga la sanzione disciplinare costituisca una "contestazione dei fatti come definitivamente accertata", e che quindi svolga la stessa funzione dell’atto di contestazione degli addebiti ex art. 14 legge n. 689/1981, costituendo invece il provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, le censure dedotte con il primo motivo di ricorso deve essere disattesa, siccome infondata.

1.2) Con il secondo motivo la società ricorrente nega la sussistenza della condotta omissiva addebitata, sul rilievo che soltanto con nota del 10 giugno 2008 il professionista legale invitava la compagnia a designare proprio perito medico legale per la valutazione delle lesioni, rendendo così evidente la volontà di conseguire il risarcimento per il danno alla persona, e quindi solo da tale data poteva decorrere il termine di novanta giorni per l’eventuale formulazione dell’offerta o la comunicazione del suo diniego motivato; tale termine però era interrotto una prima volta con nota dell’U. del 17 luglio 2008 di invito a sottoporre l’assicurato alla perizia medicolegale (la relativa visita era eseguita il 25 agosto 2008) e poi definitivamente dalla notifica dell’atto giudiziale di citazione dinanzi al Giudice di pace di Salerno notificato il 21 novembre 2008 intesa a ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni personali.

Giova premettere in punto di fatto che:

– con nota dell’8 aprile 2008, ricevuta dall’Unipol il 23 aprile 2008 (secondo timbro a calendario della copia esibita dai difensori dell’IS.VA.P. e come riferito nella nota di riscontro di U. alla richiesta di chiarimenti formulata dall’Istituto), l’avv. Giovanni Concilio, dichiaratamente "in nome e per conto del sig. M.A., nella qualità di proprietario del motociclo tg. CG98890 presso Voi assicurato…" formulava richiesta di "…risarcimento dei danni ex art. 5 del D.P.R.n. 254/06 causati dal veicolo tipo Fiat Punto tg. AW665VR" (assicurato presso la A. S.p.A.);

– nella nota il professionista legale specificava che l’autoveicolo "invadendo la corsia opposta, investiva il motociclo tg. CG98890 di proprietà del mio assistito, provocandogli danni di varia entità e natura, nonché lesioni personali".

Nel caso di specie, dunque, l’assicurato, tramite professionista legale di fiducia, aveva formulato una chiara richiesta di risarcimento diretto nei confronti della propria compagnia assicuratrice.

Com’è noto l’art. 149 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ha disciplinato la procedura di risarcimento diretto non solo per i danni a veicoli o alle cose trasportate dall’assicurato o dal conducente (se diverso dall’assicurato), sebbene anche per il "…danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall’articolo 139", ossia per il danno biologico conseguente a "lesioni di lieve entità" da liquidare secondo i criteri e le misure indicate nella stessa disposizione.

In tale ipotesi la compagnia assicuratrice è "…obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni (al proprio assicurato danneggiato: n.d.e.) per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime".

I termini per l’offerta "congrua e motivata" di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta sono, peraltro, in virtù del rinvio di cui all’art. 149 comma 6, gli stessi previsti dall’art. 148 (che riguarda le ordinarie procedure risarcitorie da parte della compagnia assicuratrice del danneggiante), ossia sessanta giorni per il danno alle sole cose e novanta per il danno alla persona decorrenti dalla richiesta di risarcimento.

In virtù della delega di potere regolamentare di cui al successivo art. 150, con d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 è stato emanato il "Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private".

Orbene, non può revocarsi in dubbio che la richiesta di risarcimento del danno diretto comprendesse, con il chiaro riferimento alle lesioni personali subite dall’assicurato, e con la sua esplicita formulazione "ai sensi e per gli effetti degli artt. 149 e 150 D.Lgs. 07/09/2005n. 209 e del D.P.R. n. 254/2006", anche i danni alla persona, evidentemente contenuti e qualificati nei limiti di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni.

La circostanza, invocata dalla società ricorrente, che la richiesta non contenesse tutti gli elementi informativi di cui all’art. 148 comma 2 -e in specie il reddito e l’entità delle lesioni subite, posto che quanto all’attestazione medica non è comprovato che le lesioni fossero già guarite e si fossero stabilizzati i postumi permanenti, ed anzi dalla perizia medicolegale eseguita per conto della compagnia assicuratrice sembra doversi piuttosto escludere che alla data della richiesta ciò fosse già avvenuto- non esclude il decorso del termine di novanta giorni entro i quali l’impresa è tenuta a formulare l’offerta risarcitoria o comunicare i motivi di diniego, poiché l’effetto interruttivo di tale termine è ricollegato soltanto alla richiesta al danneggiato delle "necessarie integrazioni", cui la compagnia assicuratrice è tenuta "nel caso di richiesta incompleta" ai sensi dell’art. 148 comma 5, posto che soltanto qualora la richiesta d’integrazioni sia stata formulata nell’assegnato termine di trenta giorni dalla domanda di risarcimento "…i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi".

Nello stesso senso da ultimo precisato si esprime l’art. 7 del d.P.R. n. 254/2006, che anzi dispone che la richiesta di integrazione della domanda di risarcimento diretto è formulata "…offrendo l’assistenza tecnica e informativa prevista dall’articolo 9", che obbliga le imprese assicuratrici a fornire "ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno… (e in particolare a garantire)…il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato A".

Né, come esattamente osservato nel provvedimento impugnato, potrebbe dispiegare effetto interruttivo la circostanza che la compagnia assicuratrice l’11 giugno 2008 (e quindi, comunque, ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni per la richiesta di integrazione) abbia officiato un proprio perito medico legale (ciò che peraltro non integra in senso proprio la richiesta di chiarimenti).

Ne consegue che il termine di novanta giorni per l’offerta risarcitoria o la comunicazione del diniego motivato d’offerta decorreva, nel caso di specie, dal 23 aprile 2008 (data di incontestata ricezione della nota dell’avv. Concilio) ed è scaduto il 22 luglio 2008.

Dal 23 luglio 2008 vanno quindi computati i giorni di ritardo che assumono rilievo ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 315 del codice delle assicurazioni (che come noto differenzia l’entità della sanzione in funzione di tale parametro temporale) sino al momento (21 novembre 2008) della notificazione dell’atto di citazione per il risarcimento del danno, proposto dall’assicurato ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 comma 6 e 145 comma 2 del codice delle assicurazioni.

Il ritardo è,quindi, pari a centoventidue giorni, con connesso alla sanzione nella misura di cui al secondo comma dello stesso art. 315 ("Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano omesse la formulazione dell’offerta, la comunicazione dei motivi del diniego o il pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di attuazione è punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per il caso morte").

Alla stregua delle osservazioni che precedono è dunque infondato anche il secondo motivo di ricorso.

1.3) E’ invece fondato, nei sensi di seguito precisati, il terzo motivo di ricorso, riferito alla quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, con particolare riferimento al criterio seguito dall’IS.V.A.P.

Il provvedimento impugnato ha ritenuto "…congrua, attesa la gravità del comportamento omissivo dell’impresa…l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 315 comma 2…pari alla media aritmetica tra il minimo (euro 20.000,00) ed il massimo edittale (euro 60.000,00) e quindi nella misura di euro 40.000,00 maggiorata di un terzo (euro 13.333,00), così da determinare la sanzione definitiva nell’ammontare di euro 53.333,00".

Orbene, mentre -a differenza di quanto dedotto dalla società ricorrente- la misura del ritardo è stata esattamente quantificata in centoventidue giorni, è il criterio di commisurazione della sanzione amministrativa pecuniaria che risulta illogico e che viola il principio di proporzionalità della sanzione amministrativa pecuniaria, poiché per un ritardo ulteriore di soli due giorni rispetto alla soglia dei centoventi giorni finisce per irrogare una sanzione che, considerato l’aumento di 1/3, è pari all’88,88% del massimo edittale.

Né, peraltro, risulta in alcun modo motivata la maggiorazione di 1/3, laddove già la sanzione base di Euro 40.000,00 determinata quale media aritmetica tra minimo e massimo è pari ai 2/3 della massima sanzione pecuniaria edittale, pure risultando il ritardo appena superiore (due giorni) alla soglia che determina l’applicazione del comma 2 dell’art. 315, e tenuto conto che per i ritardi sino a centoventi giorni si applica la ben più tenue sanzione di cui al comma 1 lettera d) (da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento).

In altri termini, considerata l’esiguità del ritardo ulteriore rispetto al termine di centoventi giorni, è certamente più adeguata l’applicazione della sanzione edittale minima di Euro 20.000,00, maggiorata semmai in modo proporzionale e secondo la media aritmetica con il massimo edittale, in misura di Euro 3.278,69 (pari al quoziente tra la sanzione "media" di Euro 40.000 e il numero complessivo dei giorni di ritardo) per ciascun giorno di ritardo oltre il centoventesimo, e quindi da rideterminare nella misura di Euro 26.557,38 complessivi.

3.) In conclusione, il ricorso va accolto in parte, in relazione alla censura relativa alla sproporzione ed adeguatezza della sanzione, e, per l’effetto, va annullata in parte qua l’ordinanza ingiunzione impugnata.

4.) Sussistono giuste ragioni, in relazione alla soccombenza reciproca parziale, per disporre la compensazione tra le parti delle spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I, accoglie in parte, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla misura della sanzione pecuniaria irrogata, da rideterminare nei limiti di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.