Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-12-2010) 10-05-2011, n. 18320 Aggravanti comuni danno rilevante

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ordinanza in data 28 aprile 2010 il Tribunale di Catania, decidendo sulla istanza di riesame proposta dai difensori di P.C. confermava l’ordinanza 12 aprile 2010 con la quale GIP del Tribunale di Catania aveva applicato nei confronti del P. la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui a) agli artt. 61 n. 1, 110, 575, 577 c.p., b) 110, 56, 628 c.p., commi 1 e 3, nn. 1 e 3 bis, commessi in (OMISSIS).

A seguito del rinvenimento del cadavere di L.S.M. all’interno dell’abitazione della medesima ad opera di alcuni vicini di casa, che vi erano entrati con il duplicato delle chiavi in loro possesso perchè preoccupati dalla circostanza alle ore 23,00 circa, contrariamente alle abitudini della anziana signora, le luci dell’abitazione fossero ancora accese ed avevano immediatamente chiamato il 113, personale della Squadra Mobile di Catania si recava nell’appartamento sito in (OMISSIS).

Nel corso dei primi accertamenti alle ore 5,00 dell’8 aprile veniva escusso a sommarie informazioni P.C., vicino di casa della S. il quale affermava di essere stato lui a commettere l’omicidio, assieme ai cugini minorenni G. e P. G. alle ore 21,00 circa del giorno precedente quando, dopo essere stati rimproverati dalla vittima perchè facevano chiasso nel cortile, erano saliti al suo appartamento, si erano fatti aprire e la avevano inseguita lungo il corridoio sino al salotto colpendola con calci e pugni sino a quando egli stesso non l’aveva attinta al capo con un ferro da stiro. A seguito di queste prime dichiarazioni l’esame testimoniale di P.C. veniva interrotto ed egli veniva reso edotto della sua posizione di indagato, successivamente, alle ore 15,00 della stessa giornata, mentre attendeva che fossero effettuati i rilievi dattiloscopici, dichiarava spontaneamente agli inquirenti che l’omicidio era stato commesso a scopo di rapina e suoi complici nel delitto non erano stati i cugini bensì degli altri ragazzi dei quali non intendeva rivelare i nomi.

Il Tribunale riteneva che i particolari circa le modalità dell’omicidio riferiti nell’immediatezza dal P. nelle dichiarazioni autoaccusatorie, anche se poi ritrattate davanti al GIP, fossero talmente precisi da non poter essere da lui conosciuti se non a cagione della sua partecipazione al delitto: nessuna delle persone che avevano rinvenuto il cadavere aveva infatti riferito che la vittima presentasse lesioni plurime conseguenti ad aggressione con pugni e calci, il ferro da stiro presumibilmente usato come corpo contundente era stato rinvenuto in corso di sopraluogo dagli inquirenti e nessun altro testimone ne aveva riferito ed, infine, il racconto dell’inseguimento della donna lungo corridoio dell’appartamento sino all’aggressione poteva essere conosciuto solo da persona presente ai fatti. Valutava, quindi, il tribunale prive di fondamento le prospettazioni difensive secondo le quali il P. sarebbe stato indotto ad autoaccusarsi da indebite e violente pressioni degli inquirenti posto che, in sede di perizia medico legale e dalle risultanze della consulenza di parte, non hanno trovato conferma le dichiarazioni rese da prevenuto di essere stato ripetutamente colpito dagli agenti all’altezza dei fianchi, di essere stato attinto da un oggetto che gli aveva provocato la scossa alla parte sinistra del collo e, inoltre, le ecchimosi ai padiglioni auricolari, vista l’incertezza sull’epoca della loro insorgenza quale riferita dal perito, ben potevano essere state originate da episodio antecedente tanto al delitto che alla successiva audizione da parte della polizia giudiziaria.

Riguardo, in ultimo, all’alibi fornito dal P. i giudici di merito affermavano che considerato l’orario di possibile commissione del delitto quale determinato intorno alle ore (OMISSIS), con una certa approssimazione ed in attesa di ulteriori esami, a seguito dell’esame autoptico, era ipotizzabile che l’omicidio fosse avvenuto anche un ora più tardi e, in conseguenza, nonostante le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dalla nonna del P., dall’amico C.B. e dal padre di questi A., quelle rilasciate dagli stessi nell’immediatezza del fatto, certamente più genuine, evidenziavano che tra le ore 19,00/19,30 e le ore 20,30 circa l’imputato non aveva alibi alcuno.

Ritenuta, quindi, la sussistenza di un compendio indiziante atto a fondare un giudizio probabilistico circa l’accertamento della colpevolezza del P., valutate in riferimento alle esigenze cautelari la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, in ragione del titolo di reato e la personalità del soggetto quale emergente dalle modalità del delitto e dagli accertamenti in atti, il Tribunale confermava la misura cautelare della custodia in carcere.

2. – Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato Valerio Giuseppe Boncaldo, difensore di P.C., chiedendo in via principale l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato ed in subordine l’annullamento con rinvio. Il difensore premette all’elencazione ed alla illustrazione dei motivi di ricorso che il P. all’atto della proposizione del gravame si trova in stato di libertà per intervenuta revoca della misura della custodia cautelare in carcere operata dal GIP per insussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c). Lamenta quindi che l’ordinanza impugnata è affetta dai seguenti vizi:

1) art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in riferimento all’inosservanza dell’art. 350 c.p.p., comma 7, poichè insussistente la "spontaneità" delle dichiarazioni rilasciate da soggetto in stato di arresto;

2) art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). A) in riferimento all’art. 273, comma 1, e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), perchè priva di esposizione degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza; B) in riferimento all’art. 273, comma 1, e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), perchè assente l’esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa; C) in riferimento all’art. 273, comma 1, e art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), perchè è mancante la valutazione degli elementi a favore dell’imputato, emersi nell’ambito dell’attività investigativa esperita ai sensi dell’art. 327 bis c.p.p..

All’udienza camerale la difesa ha proposto istanza di rinvio.

3.- Il Procuratore Generale presso questa Corte dott. Giuseppe Volpe ha concluso per il rigetto del ricorso e per il rigetto dell’istanza di rinvio . 4. – Deve essere rilevato in via preliminare che, come esplicitato in ricorso è stata revocata la misura cautelare nei confronti del P. e, pertanto, non sussiste più un interesse concreto ed attuale del medesimo alla definizione del gravame.

E’ condizione di ammissibilità per qualunque impugnazione, secondo quanto richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, che sussista un interesse effettivo, in quanto volto alla rimozione delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dal provvedimento impugnato (Cass. Sez. 6, Sent. 21.4.2006, n. 24637, Rv. 234734); tale interesse deve poi persistere sino alla decisione e non può consistere nella mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato" (Cass. S.U. Sent. 12.10.1993 n. 20) priva cioè di incidenza pratica sull’economia del procedimento e sulla situazione reale del ricorrente.

Nel caso di in esame l’indagato ha già ottenuto la revoca del provvedimento cautelare, e il suo interesse ad ottenere una pronuncia sulla legittimità dell’ordinanza non può presumersi ma deve essere dedotto dall’indagato e il giudice ne deve valutare la concretezza ed attualità. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, l’eventuale interesse a precostituirsi il titolo in funzione della futura richiesta di equa riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 2, deve essere manifestato in termini positivi ed univoci (Cass. Sez. 6, Sent. 7 marzo 2006, n. 13494, Rv. 234308; Cass. Sez. 6, Sent. 15 novembre 2006, n. 9943, Rv.

235886; Cass. Sez. 6, Sent. 16 ottobre 2007, n. 3885, Rv. 237658;

Cass. Sez. 7, Sent. 7 maggio 2008, n. 25201, Rv. 240388); nel caso di specie il ricorrente nulla ha prospettato o richiesto in proposito.

Deve, infine, essere evidenziato come a seguito dell’abrogazione dell’art. 405 c.p.p., comma 1 bis, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 20 aprile 2009, è venuto meno il profilo di interesse a coltivare l’impugnazione, nonostante la avvenuta revoca, che la giurisprudenza di questa Corte aveva individuato nella rilevanza di una decisione definitiva sulla insussistenza del quadro indiziario agli effetti del rinvio a giudizio (Cass. Sez. 6, Sent. 10.11.2009, n. 9479 Rv. 246523).

Dunque, essendo venuto meno l’interesse a coltivare l’impugnazione avverso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare non più in esecuzione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, sia con riferimento ai motivi con cui si contesta la sussistenza dei gravi indizi di reato, sia con riferimento agli altri motivi con cui il ricorrente censura il provvedimento in relazione alla errata valutazione delle esigenze cautelari ed alla carenza di motivazione.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20036 ICI

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato al Comune di Bovolone (VR) il 7 luglio 2006 (depositato il 18 luglio 2006), la s.p.a. GEMINA (incorporante di Gemina Leasing s.p.a.) – premesso che aveva impugnato i quattro avvisi di accertamento con i quali detto Comune aveva richiesto, per gli anni dal 1994 al 1997, una imposta comunale (ICI) per un suo immobile (classato, con rendita, in cat. D/1) maggiore di quella versata in conseguenza della "nuova rendita" (per effetto della classificazione dello stesso immobile in categ. D/8) "attribuita in data 9 novembre 1999", "protestando l’illegittimità dell’applicazione retroattiva della nuova rendita ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 342, dell’art. 74, comma 1, non essendo stata la nuova rendita … mai stata comunicata nè notificata in precedenza" -, in forza di due motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 103/21/05 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto (depositata il 23 febbraio 2006) che aveva disatteso il suo appello avverso la decisione (4/03/03) della Commissione Tributaria Provinciale di Verona la quale, previa riunione, aveva "parzialmente" accolto i ricorsi "dichiarando dovuta la sola differenza d’imposta senza applicazione di interessi e sanzioni per tutti gli anni in questione".

Nel controricorso notificato il 17 agosto 2006 (depositato il 29 agosto 2006), il Comune intimato instava per la declaratoria di nullità o di inammissibilità del ricorso avverso o per il rigetto dello stesso.
Motivi della decisione

1. L’eccezione del Comune.

In via preliminare va disattesa l’eccezione di "insanabile nullità o inesistenza del ricorso", sollevata dal Comune sul seguente (testuale, unico) assunto:

"la procura conferita dalla Gemina spa per la rappresentanza nel presente giudizio, nel quale gli atti non possono essere sottoscritti dalla parte ma da un difensore abilitato alla rappresentanza avanti l’autorità giurisdizionale adita, a ciò espressamente ed esplicitamente legittimato con la procura, non contenendo detta previsione rende il ricorso viziato sotto il profilo della carenza della legittimazione alla sottoscrizione in capo alla difesa che lo rappresenta".

La tesi (per la quale la "procura" alle liti per proporre ricorso per cassazione dovrebbe contenere anche l’indicazione dell’abilitazione del professionista incaricato "alla rappresentanza avanti l’autorità giurisdizionale adita") – che, se fondata, si ritorce sulla stessa parte che la sostiene, "non contenendo" neppure la procura rilasciata dal Comune ai suoi difensori la "esplicita" indicazione del possesso dell’abilitazione "alla rappresentanza avanti l’autorità giurisdizionale adita" (con la paradossale conseguenza della "insanabile nullità o inesistenza" anche del controricorso contenente l’eccezione, che, di conseguenza, non potrebbe essere esaminata) – non è condivisibile perchè nessuna norma impone (o solo prevede, peraltro in assenza di comminatoria della sanzione pretesa dal Comune) l’indicazione detta, la cui superfluità ed inutilità, peraltro, discende dalla ovvia considerazione che, in difetto di qualsivoglia sanzione ulteriore, una indicazione del genere non vale assolutamente ad attribuire al professionista una abilitazione eventualmente non posseduta.

Per l’art. 365 c.p.c., invero, "il ricorso … diretto a questa corte" deve essere soltanto "sottoscritto" ("a pena d’inammissibilità") da "avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale", ovverosia della particolare species dell’atto ("procura alle liti") previsto dall’art. 83 c.p.c.: la norma, quindi, impone di conferire la "procura speciale" a professionista "iscritto nell’apposito albo" ma non che in tale atto sia indicato anche il possesso della qualità "legittimante" il professionista (iscrizione "nell’apposito albo") a patrocinare innanzi alle magistrature c.d. superiori, dovendosi comunque presumere (sia pure iuris tantum) che – trattandosi di qualificazione involgente proprio la professione esercitata – il professionista, con l’accettazione e lo svolgimento dell’incarico, (sia consapevole della necessità del possesso della stessa e) dichiari implicitamente di avere la specifica qualità professionale richiesta dalla legge.

2. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale – ritenuto "provato in atti che per gli immobili in questione l’attribuzione di rendita è avvenuta entro il 31 dicembre 1999, anche se … risulta portata a conoscenza della contribuente in data successiva con gli atti impositivi avverso i quali la società ha proposto gravame" -, ha respinto l’appello osservando:

– "la validità o meno della costituzione in giudizio dell’ente locale resistente non pare decisiva per l’esame del merito della controversia e, in ogni caso, le controdeduzioni prodotte oltre il termine indicato dalla normativa, non prevedendosi espressamente la decadenza, rimangono assolutamente efficaci in ordine alla posizione assunta da parte resistente sulle questioni di fatto e giuridiche sollevate dall’appellante";

– essendo "l’ipotesi … specificamente … disciplinata dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3", "correttamente … la C.T.P. ha ritenuto di accogliere i ricorsi limitatamente alle sanzioni ed interessi . . . , confermando la pretesa del Comune circa la differenza d’imposta", "differenza legittimamente applicata retroattivamente, entro i termini di decadenza, come sancito dal citato art. 74, comma 3 tenuto conto delle varie proroghe succedutesi . . . , fra cui, prima della notificazione degli atti impositivi, con la L. n. 388 del 2000, art. 18, comma 4";

– "è vero … che la L. n. 342 del 2000, art. 14, comma 3 si riferisce a provvedimenti "adottati" … entro il 31 dicembre 1999" ("nel senso di inserimento in atti della nuova rendita") "senza efficacia esterna fino al momento della notificazione": "ci si dimentica, però, che interveniva perfezionato con la pubblicazione delle nuove rendite mediante affissione all’albo comunale, come nel caso di specie, con appropriata documentazione, il Comune … ha dimostrato essere avvenuto". 3. Il ricorso della contribuente.

Questa censura la decisione con due motivi.

A. Con il primo la ricorrente – dedotto che "con memoria del 14 aprile 2005" essa aveva "protestato l’inammissibilità della costituzione in giudizio di controparte, in quanto tardiva, con conseguente inammissibilità dei documenti prodotti dal Comune" – denunzia "illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui si riferisce agli argomenti ed ai documenti forniti in corso di causa (2^ grado) dalla controparte" per "violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23, 24, e 54 e degli artt. 112 e 115 c.p.c." nonchè per "insufficiente ed illogicità della motivazione" relativamente alla (eccepita) "inammissibilità della costituzione in giudizio di controparte in quanto tardiva".

B. Con l’altro motivo la ricorrente – ricordata la "evoluzione catastale" dell’immobile ("nella denuncia di variazione del 2 agosto 1989, nel quadro A, … la rendita riferita al fabbricato … è pari a L. 44. 200.000"; "dalla consultazione per partita attuale, in data 7 ottobre 1997 … l’immobile … risultava sfornito di rendita";

"quindi la nuova rendita aggiornata . . . , prima degli avvisi di liquidazione ed accertamento impugnati non era mai stata nè comunicata nè notificata" ad essa società) – denunzia "violazione e falsa applicazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, commi 1 e 3, e dell’art. 112 c.p.c.", nonchè "insufficienza/illogicità della motivazione" relativamente alla "illegittimità degli atti impugnati in quanto basati sull’applicazione retroattiva di una rendita catastale inefficace", adducendo:

– "la corretta interpretazione della L. n. 342 citata, art. 74, comma 3, impone di intendere questa disposizione nel senso che se l’"inserimento in atti" della rendita attribuita/modificata è avvenuta entro il 31 dicembre 1999 e se di tale "messa in atti" è stata data comunicazione/notificazione ai soggetti interessati, sempre entro il 31 dicembre 1999, mediante affissione all’albo pretorio (o a mezzo posta), allora, in questo caso, e senza possibilità di applicazione retroattiva , in quanto la rendita ha efficacia a partire dalla data di affissione/comunicazione, il Comune può procedere, per le annualità ancora aperte, alla liquidazione e/o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita";

– "di contro, L. n. 342, art. 74, comma 3, … non consente affatto … il recupero dell’imposta anche in relazione ad annualità precedenti (…, nel caso … anni dal 1994 al 1997) a quella in cui è avvenuta l’affissione/comunicazione della rendita catastale attribuita". 4. Le ragioni della decisione.

3. il ricorso – l’esame dei cui due motivi va, per intuibili ragioni logiche, invertito – deve essere respinto.

A. La tesi su cui si basa il secondo motivo di ricorso – " L. n. 342, art. 74, comma 3, … non consente … il recupero dell’imposta anche in relazione ad annualità precedenti (. . . , nel caso … anni dal 1994 al 1997) a quella in cui è avvenuta l’affissione/comunicazione della rendita catastale attribuita" – è priva di pregio.

La norma invocata (che, peraltro, nel suo ultimo inciso fissa al contribuente nella data di "avvenuta notificazione" dell’atto impositivo fondato sulla "rendita catastale attribuita" la decorrenza del "termine per proporre il ricorso di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3, …"), infatti, dispone espressamente che "per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita": il riferimento ai termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi" rende univoca ed evidente la possibilità, per l’ente impositore, di provvedere "alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita" proprio per le "annualità precedenti" non avendo alcun senso logico e giuridico far riferimento ai "termini" riguardanti le annualità d’imposta successive all’entrata in vigore della norma.

Le sezioni unite di questa Corte, infatti (sentenze nn. 3160-3161, depositate il 9 febbraio 2011, nonchè nn. 3666-3668, depositate il 15 febbraio 2011), "tenuto conto dell’art. 3 Cost." , hanno statuito che "per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti" (al pari che "per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 "non iscritti in catasto") la "determinazione della base imponibile ai fini dell’ICI va sempre definitivamente effettuata sulla base della rendita catastale, a prescindere dall’epoca sia di attribuzione che di comunicazione della stessa".

Nelle stesse decisioni, inoltre, si è precisato che, per la sua "valenza semantica" ("oltre che tecnico giuridica"), l’"aggettivo efficacie" contenuto nella L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1 ("sono efficaci solo da decorrere dalla loro notificazione"), indica che "la notifica degli atti attributivi è soltanto condizione della loro efficacia" ma "non consente di inferire nessuna volontà legislativa di attribuire alla notifica, ai soggetti intestatari della partita, del provvedimento attributivo della rendita una qualche forza costitutiva (una efficacia, cioè, ex nunc) e non (quale portato naturale proprio del provvedimento di attribuzione della rendita) meramente accertativa della concreta situazione catastale dell’immobile": l’"inciso solo a decorrere dalla loro notificazione", quindi, "indica inequivocamente l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d’imposta per così dire sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso".

B. Dal rigetto del motivo testè esaminato discende l’inammissibilità della prima doglianza attesa l’assoluta irrilevanza giuridica (giusta le osservazioni formulate al precedente punto A) della prova (e, quindi, della legittimità della sua acquisizione al giudizio, contestata con la doglianza) dell’avvenuta affissione all’albo pretorio del Comune delle rendite attribuite "entro il 31 dicembre 1999". 5. Delle spese processuali.

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in toto tra le parti ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 atteso il preesistente contrasto di giurisprudenza sulla questione di merito.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-04-2011) 09-06-2011, n. 23272

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, con sentenza in data 17.12.2008, riconosceva P.M. colpevole del delitto di cui agli artt. 110 e 624 bis c.p. per furto, con introduzione negli appartamenti di S.A. e S.E. di oggetti di valore e denaro per un valore complessivamente pari ad Euro 800,00, condannandola, con l’aumento per la recidiva reiterata, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

La Corte di Appello di Trento, con sentenza in data 13.1.2010, riduceva la pena inflitta ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, avendo escluso l’aumento per la recidiva reiterata, ritenuta dal Giudice di primo grado ma che non era stata contestata.

La responsabilità della P. veniva affermata sulla scorta della puntuale e circostanziata deposizione della teste S. A. che aveva riconosciuto la prevenuta, la quale si era persino fermata a parlarle per spiegare la loro presenza all’interno dell’edificio in concomitanza del suo rientro allorchè aveva sentito rumori provenire dalle scale e poco prima di avvedersi del furto perpetrato nell’abitazione dei genitori, sita al secondo piano e sovrastante la sua. Inoltre, anche altri testi avevano notato la donna nella stessa mattina sui luoghi e in un bar di un albergo di passo (OMISSIS).

La prevenuta era stata vista scendere le scale assieme ad altra donna con la quale si era poi allontanata a bordo di un’auto bianca.

Avverso tale ultima sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di P.M. denunziando il vizio motivazionale circa il riconoscimento di P.M. quale donna presente nella casa ove si trovavano gli appartamenti dei derubati, ribadendo che nè la ricorrente nè la coimputata P.C.L. (poi assolta) erano capaci di guidare e non erano mai state proprietarie dell’auto tg. "(OMISSIS) …"; in ordine alla commissione del furto da parte della P.M. (poichè, essendo la porta degli appartamenti, come di consuetudine, aperta, altri avrebbero potuto compiere il furto prima che le due donne giungessero a casa degli S.);

nonchè in ordine alla riduzione della pena per l’esclusione della recidiva reiterata che avrebbe dovuto comportare la riduzione nella misura fissa, rispettivamente, della metà o di 2/3, come prevista per gli aumenti dall’art. 99 c.p., comma 4.
Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento per quanto di ragione.

Invero, è palese la sostanziale aspedfidtà delle prime due censure mosse che hanno riproposto in questa sede pedissequa mente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.

Infatti, la mancanza di specificità del motivo dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come Indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato (Cass. pen. Sez. 4, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. 2, 15.5.2008, n. 19951, Rv. 240109).

Peraltro la Corte ha fornito accurata e puntuale motivazione circa il riconoscimento dell’odierna ricorrente da parte della S. nella sostanziale contestualità dei fatti, attesi I rumori, provenienti dalla scale dell’edificio ove al secondo piano si trovava la sua abitazione, al piano sotto sottostante quella dei propri genitori, percepiti prima dell’incontro; del resto, la prevenuta aveva detto alla S. che "cercavano qualcuno per vendere delle cose", che "avevano bussato e nessuno aveva risposto e quindi erano entrate". Ed anzi è stato anche spiegato come l’imputata abbia ad arte intrattenuto la S. sulle scale per consentire alla complice – che la precedeva – di raggiungere l’autovettura con la quale poi arrivare per poter fuggire assieme comodamente prima che la vittima si accorgesse del furto.

E’ stato, altresì, evidenziato che a nulla rilevava che le due donne non avessero la patente, poichè ciò non escludeva che sapessero di fatto guidare e che comunque la prevenuta si trovasse, due ore prima del furto, a passo (OMISSIS).

E’ fondata, invece, l’ultima doglianza, dal momento che se l’aumento previsto per la recidiva reiterata è stabilito nelle misure di metà e due terzi a seconda dei casi contemplati dall’art. 99 c.p., comma 4 di certo la riduzione poi operata dal Collegio di Appello non si palesa corretta.

Infatti, il minimo edittale della pena prevista per il reato contestato è di un anno di reclusione ed Euro 309,00 di multa ma, non risultando alcun calcolo della pena nella sentenza di primo grado, non è possibile individuare la pena base adottata in quella sede: di certo, però, la pena inizialmente Inflitta era errata o illegale, poichè avrebbe dovuto essere almeno pari ad anni due di reclusione ed Euro 618,00 di multa.

Ne consegue che la riduzione di quattro mesi di reclusione ed Euro 400,00 di multa a seguito della riscontrata omessa contestazione della detta recidiva, appare effettuata in modo scorretto e comunque in misura incongrua se rapportata a quella che, come minimo legale, avrebbe dovuto essere la regolare pena con l’aumento per la ritenuta recidiva.

Consegue l’annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente alla determinazione della pena con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano.

Il ricorso dev’essere, nel resto, rigettato.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano.

Rigetta nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25213Dichiarazione dei redditi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 23.03.2009 la Corte di Appello di Milano confermava la condanna alla pena di anni uno di reclusione inflitta nel giudizio di primo grado a C.G. quale responsabile, essendo legale rappresentante dell’Immobiliare Gemiro s.r.l., di avere omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2003 con evasione di Euro 449.000 d’IRPEG e Euro 524.700 d’IVA. Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tener conto nell’applicazione della penale con riferimento al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, e art. 44 c.p., nonchè alla relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, nel punto in cui definisce le soglie di punibilità.

Assumeva che dette soglie non hanno natura di condizione di punibilità, come ritenuto dai giudici di merito, ma siano elemento costitutivo del reato, sicchè era pertinente la censura sull’esclusione della loro rilevanza al fine del vaglio dell’offensività e della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato dovendo essere accertato se l’imputato avesse avuto non solo l’intenzione di evadere, ma di evadere oltre una certa quantità.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il motivo sulla configurabilità del reato è manifestamente infondato alla stregua dell’orientamento di questa Corte Sezione 3^ n. 15164/2003 RV. 224453 secondo cui, quando la punibilità del fatto è subordinata alla condizione che da esso sia derivata un’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto nella specie, non inferiore a Euro 77.468,53, tale accadimento costituisce una vera e propria condizione oggettiva di punibilità, perche non fa parte del contenuto offensivo della fattispecie e non integra elemento costitutivo dell’offesa, bensì attiene a un limite quantitativo dell’evento e non all’evento dell’omesso versamento, che è necessariamente riconducibile al dolo specifico.

E’ stato, infatti, puntualizzato che "trattasi di uno di quegli decadimenti che, secondo la dottrina, "arricchiscono la sfera dell’offesa del reato, perche, pur attenendo alla sfera dell’offesa del bene protetto, tuttavia non accentrano in sè tutta l’offensivìtà del fatto, in quanto comportano solo un ulteriore aggravamento, una progressione dell’offesa tipica": non si richiede, pertanto, nel soggetto agente la rappresentazione dell’ammontare del contributo evaso, ma la sola finalizzazione della condotta all’evasione ed il reato si perfeziona nel momento in cui la condizione si verifica, pure se essa non è voluta dall’agente medesimo".

E’, perciò, palesemente erroneo l’assunto difensivo sulla rilevanza della soglia di punibilità sul vaglio dell’offensività del reato e sulla sussistenza dell’elemento psicologico del reato.

L’inammissibilità del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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