Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 14-06-2011) 05-10-2011, n. 36044

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.C. propone ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, lamentando che la misura cautelare (della custodia in carcere) applicatagli non sarebbe proporzionata alla sua personalità ed ad una serie di ragioni contingenti, fra cui la principale è quella di accudire i genitori gravemente ammalati.

IL ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talchè la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456).

In particolare, nella scelta discrezionale delle misure cautelari personali, la formulazione del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura alle esigenze che si intendono soddisfare è censurabile in sede di legittimità solo se non è sorretta da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. 30 luglio 1992, n. 2995).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di merito ha esposto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di discontinuità logiche.

Ed infatti il Tribunale del riesame – dopo aver ricordato che il C. ha precedenti per oltre dieci rapine oltre che per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto d’armi – ha analiticamente considerato: "La gravità del fatto rende proporzionata la misura adottata mentre la pericolosità del ricorrente, alla luce delle esigenze riscontrate, impone l’applicazione della misura più afflittiva dovendo in radice escludersi qualsivoglia prognosi positiva in ordine alla capacità del ricorrente – il quale, pur se ristretto in carcere fino al mese ottobre del 2008, non ha nuovamente esitato a ribadire i termini della propensione a delinquere, con le modalità peraltro sopra rassegnate, a conferma della sostanziale indifferenza al monito in precedenza correlato alle sanzioni penali ai suoi danni già comminate – di procedere alla spontanea osservanza delle prescrizioni che accompagnano le misure diverse dalla detenzione in carcere.

L’intensità delle esigenze di prevenzione sopra rimarcate, infine, rende caso recessiva la valutazione correlata allo stato di salute dei genitori".

Questa articolata motivazione evidenzia la completezza e la correttezza logica del ragionamento del giudice di merito, sicchè difettano le condizioni per l’ammissibilità del ricorso in esame.

Potendosi ravvisare profili di colpa nella causa dell’inammissibilità del ricorso, l’imputato va condannato al pagamento delle spese processuali nonchè di una sanzione in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-09-2011) 24-10-2011, n. 38234

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Svolgimento del processo

1. Il 22 giugno 2010 la Corte d’appello di Genova confermava la decisione del locale Tribunale in data 28 giugno 2007 che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato S.H. colpevole del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5-ter, per essersi reso inottemperante, senza giustificato motivo, all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso dal Questore di Genova P8 marzo 2007, e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della diminuzione di un terzo per il rito, lo aveva condannato alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia l’imputato, il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alle ragioni poste a base dell’affermazione di penale responsabilità e l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

1. A seguito della sentenza del 28 aprile 2011 della Corte di giustizia Europea, secondo cui gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 16 dicembre 2008/115/CE devono essere interpreti nel senso che essi ostano ad una normativa dello Stato membro, come quella oggetto del presente procedimento, che prevede l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio dello Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le norme incriminatrici di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 5-ter e 5 quater e successive modifiche (Sez. 1, 28 aprile 2011, sentenze nn. 1590, 1594, 1606 del 2011).

La decisione della Corte di Giustizia, interpretando in maniera autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato.

2. La nuova formulazione dell’art. 14, comma 5, introdotta con il D.L. 23 giugno 2011, n. 89, non realizza una continuità normativa con la precedente disposizione sia per lo iato temporale intercorrente dalla scadenza del termine di recepimento al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni sia per la diversità dei presupposti sia, infine, per la differente tipologia delle condotte integranti l’illecito delineato.

3. Per tutte queste ragioni, s’impone l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-05-2012, n. 7427 Associazioni non riconosciute

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Svolgimento del processo

1. – Il Consorzio La Lamia, costituito tra i proprietari delle aree incluse nella zona D del Piano Regolatore del Comune di Noci, convenne dinanzi alla Pretura di Noci G.C., titolare di uno dei lotti, chiedendone la condanna al pagamento delle quote consortili dovute in base ai bilanci relativi all’anno 1993 ed ai successivi.

La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepì di aver cessato di fare parte del Consorzio fin dal 17 settembre 1991, avendo venduto il proprio lotto a M.C., e chiamò in causa l’acquirente, la quale eccepì a sua volta la propria estraneità al Consorzio, assumendo che la G. non gliene aveva comunicato l’esistenza, e sostenendo di non essere neppure subentrata per legge alla venditrice, non avendo acquistato un’azienda, ma solo un immobile.

1.1. – A seguito della soppressione della Pretura di Noci, il giudizio, interrottosi per effetto della dichiarazione di fallimento della G. e riassunto nei confronti della curatela, fu trasmesso al Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Putignano, che con sentenza del 21 gennaio 2003 condannò il fallimento al pagamento delle quote consortili, rigettando la domanda di garanzia proposta nei confronti della M..

2. – L’impugnazione proposta dalla G., tornata nel frattempo in bonis. è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Bari con sentenza del 12 ottobre 2005.

Premesso che il Consorzio aveva carattere volontario e finalità privatistiche, essendo aperto alla partecipazione dei proprietari di aree ricadenti nella zona D del Piano Regolatore e proponendosi di provvedere alla formazione di un progetto di lottizzazione di tali aree, la Corte ha ritenuto applicabile l’art. 24 cod. civ., ai sensi del quale ha affermato che la G. non aveva cessato di far parte del Consorzio, non avendo comunicato il proprio recesso e non essendone stata esclusa dall’assemblea dei consorziati. Ha aggiunto che il rapporto non era configurabile neppure come obbligazione propter rem, non avendo ad oggetto i contributi dovuti al Comune dai proprietari che avevano operato la lottizzazione nè contributi di bonifica, ma somme dovute a titolo di quote consortili.

3. – Avverso la predetta sentenza la G. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Resiste la M. con controricorso, illustrato anche con memoria. Il Consorzio non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Preliminarmente, va rigettata l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione sollevata dalla controricorrente, la quale evidenzia il difetto di autosufficienza del ricorso, osservando che le critiche mosse alla sentenza impugnata, oltre a non essere accompagnale da una descrizione dei fatti e dell’iter processuale, non recano alcun riferimento agli elementi qualificanti della fattispecie ed alle conseguenze che la ricorrente intenderebbe trame, ai fini della dimostrazione dell’erroneità o dell’illogicità della motivazione.

1.1. – L’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritta dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non richiede infatti una ricostruzione completa dei rapporti intercorsi tra le parti e dello svolgimento del processo, ma solo l’indicazione di tutti gli elementi utili a fornire una compiuta cognizione dell’oggetto della controversia, dell’iter processuale e delle posizioni assunte dalle parti, al fine di consentire al Giudice di legittimità di cogliere il quadro sostanziale e processuale in cui si collocano la decisione censurata e le doglianze prospettate, senza dover ricorrere alla sentenza impugnata o ad altri atti processuali (cfr. Cass., Sez. 3, 9 marzo 2010, n. 5660; Cass., Sez. lav., 12 giugno 2008, n. 15808).

Tali indicazioni nella specie non mancano, avendo la ricorrente dato conto dei caratteri fondamentali del rapporto intercorso con il Consorzio e la M., nonchè delle fasi rilevanti del giudizio e del contenuto essenziale della sentenza impugnata, la cui motivazione risulta chiaramente censurata in riferimento alla disciplina dei rapporti tra le parti emergente dallo statuto del Consorzio ed alla natura dell’obbligazione posta a fondamento della domanda. La trascrizione nel ricorso della clausola dello statuto di cui la ricorrente denuncia l’omessa valutazione appare poi sufficiente ai fini del controllo di logicità e congruità della motivazione, non richiedendosi necessariamente, ai fini della denuncia del relativo vizio, la trascrizione integrale del contenuto del documento invocato, ma solo quella dei passi rilevanti ai fini della decisione, al fine di consentire al Giudice di legittimità di valutarne la decisività (cfr. Cass., Sez. 3, 16 ottobre 2007, n. 21621; 25 agosto 2006, n. 18506).

2. – Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione della L. 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 23 e 28 e dell’art. 24 cod. civ. nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha attribuito natura privatistica al Consorzio, senza considerare che le sue finalità, direttamente afferenti all’assetto del territorio, erano riconducibili all’art. 23 cit.. Sostiene comunque che la Corte d’Appello ha disapplicato senza alcuna motivazione la clausola dell’atto costitutivo che prevede espressamente la cessazione della partecipazione ai Consorzio in caso di alienazione delle aree ricadenti nella lottizzazione, ed ha escluso la configurabilità del rapporto come obbligazione propter rem, nonostante l’inerenza dei contributi ad opere di urbanizzazione primaria ed a spese generali.

2. – La censura è fondata.

Iva Corte d’Appello ha accertato che il Consorzio La Lamia, costituito tra i proprietari delle aree ricadenti nella zona D del Piano regolatore del Comune di Noci, si propone di provvedere a) alla formazione di un progetto di lottizzazione delle predette aree per l’ottenimento dell’autorizzazione comunale e la stipula della relativa convenzione, b) alla formulazione, al controllo ed alla realizzazione delle previsioni tecnico-urbanistiche a cui sono legati e connessi gli oneri, i vincoli, i termini e le varie clausole della convenzione.

Il carattere volontario del Consorzio e la natura dello scopo ad esso assegnato ne rendono evidente la riconducibilità al genus dei consorzi urbanistici, consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere o servizi. In tali organismi, la giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato delle figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, dai momento che all’esistenza di una stabile organizzazione di soggetti funzionale al raggiungimento di uno scopo non lucrativo fa riscontro l’assunzione da parte dei consorziati di una serie di obblighi ricollegati in via immediata e diretta alla proprietà dei singoli cespiti e di quelli eventualmente comuni, con riferimento non solo alta gestione delle cose e dei servizi consortili, ma anche alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (cfr. Cass., Sez. 1, 28 aprile 2010, n. 10220;

22 dicembre 2005, n. 28492).

La circostanza che il consorzio sia preordinato alla stipulazione della convenzione di lottizzazione, nell’ambito della quale gli aspetti pubblicistici assumono carattere prevalente, informando di se anche i diritti e gli obblighi di natura patrimoniale che ne scaturiscono, non comporta peraltro che debbano restare assoggettati ad una disciplina pubblicistica anche i rapporti interni tra i consorziati, il cui oggetto, consistente nel conferimento dei beni, nell’organizzazione e nell’attuazione del nuovo regime degli immobili mediante cessioni, permute e costituzione di vincoli di destinazione, attiene ad interessi squisitamente privatistici, distinti da quelli, inerenti alle finalità istituzionali dell’Amministrazione, che stanno a base della convenzione (cfr. Cass., Sez. 1, 26 aprile 2010. n. 2241; Cass., Sez. 2, 3 febbraio 1994, n. 1125).

E’ in tale prospettiva che questa Corte ha ripetutamente affermato la necessità, ai fini della ricostruzione della disciplina dei rapporti interni tra i consorziati, di avere riguardo in primo luogo alla volontà manifestata dalle parti nello statuto, e, soltanto ove questo non disponga, di passare ad individuare la normativa più confacente alla regolamentazione degli interessi implicati dalla controversia, in considerazione della complessità della struttura degli organismi in questione, la quale rende insoddisfacente tanto un’applicazione generalizzala delle norme riguardanti le associazioni non riconosciute quanto il ricorso a quelle in tema di comunione o condominio (cfr. Cass., Sez. 1, 28 aprile 2010, n. 10220, cit.; 22 dicembre 2005, n. 28492, cit.; 21 marzo 2003, n. 4125).

2.1. – A tale principio non si è attenuta la sentenza impugnata, nella quale la Corte d’Appello si è limitata a prendere atto della natura volontaria e delle finalità privatistiche del Consorzio per farne discendere automaticamente l’applicabilità della disciplina civilistica in tema di associazioni non riconosciute, e segnatamente dell’art. 24 cod. civ., il quale richiede, ai fini della cessazione dell’appartenenza all’ente, una dichiarazione di recesso comunicata per iscritto agli altri associati o una delibera di esclusione adottata dall’assemblea per gravi motivi.

A questa conclusione la Corte d’Appello è pervenuta innanzitutto sulla base del rilievo secondo cui nella specie non risultavano accordi diversi tra gli associati, in tal modo omettendo di valutare la portata dell’art. 4 dell’atto costitutivo del Consorzio, invocato dalla ricorrente e riportato testualmente nel ricorso, il quale, nel prevedere che del Consorzio possono fare parte tutti coloro che abbiano titolo di proprietà sulle aree ricadenti nella zona indicata o che acquisiscano tale titolo per trasferimento nell’arco dei dieci anni di durata del Consorzio, dispone espressamente, nella seconda parte, la cessazione dell’appartenenza al Consorzio anche in caso di perdita dei diritti sulle aree ricadenti nella lottizzazione per alienazione a qualsiasi titolo, con il conseguente subingresso dei nuovi proprietari nei diritti e negli obblighi degli alienanti.

La Corte d’Appello ha inoltre escluso la possibilità di qualificare come obbligazione propter rem quella avente ad oggetto le quote dovute dagli associati al Consorzio, in tal modo trascurando i segnalati profili di realità che caratterizzano la posizione dei consorziati, nella cui valutazione occorre peraltro tener conto da un lato dei vantaggi connessi all’utilizzazione delle opere e dei servizi forniti dal Consorzio, dei quali l’alienante e l’acquirente beneficiano per i periodi di rispettiva titolarità dell’area trasferita, dall’altro dell’incremento di valore arrecato a quest’ultima dalle opere di urbanizzazione eventualmente già realizzate, e verosimilmente tenuto in conto nella determinazione del corrispettivo.

3. – La sentenza impugnata va dunque cassata, anche nella parte concernente il regolamento delle spese processuali, con il conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo d’impugnazione, aventi ad oggetto la condanna alle spese, in ordine alla quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ.. censurando l’avvenuta liquidazione d’importi superiori a quelli indicali nelle note specifiche depositate dagli appellati.

4. – La causa va pertanto rinviata alla Corte d’Appello di Bari, che provvederà, in diversa composizione, anche alla liquidazione delle spese della fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 5 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-11-2011) 25-11-2011, n. 43804

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con decreto dell’8 febbraio 2011 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal condannato F.G. avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Napoli, 17 dicembre 2010, di rigetto della richiesta di revoca della misura di sicurezza della casa di lavoro, rilevando che il gravame era stato intempestivamente presentato.

2. – Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia, avvocata Picascia Annamaria, mediante atto s.d., depositato il col quale dichiara di denunziare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 680 c.p.p., comma 3, deducendo: l’avviso di deposito del provvedimento appellato è stato notificato il 4 gennaio 2011; da tale data decorreva il termine per l’appello stabilito dall’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), l’impugnazione è stata intempestivamente presentata l’11 gennaio 2011 prima della scadenza.

3. – Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 18 luglio 2011, rileva ad adiuvandum:

l’appello è stato intempestivamente proposto l’11 gennaio 2011 quando ancora non era scaduto il termine di quindici giorni decorrente dalla notificazione del provvedimento appellato, eseguita il 4 gennaio 2011. 4. – Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.

Al rilievo della tempestività dell’appello, tempestivamente presentato prima della scadenza del termine perentorio di impugnazione, conseguono l’annullamento, senza rinvio, del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione sul gravame.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la decisione sull’appello.

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