T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 42

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che la licenza di porto d’armi è un provvedimento ampliativo che permette l’utilizzo di un mezzo in tutti gli altri casi vietato dall’ordinamento;

– che secondo il prevalente, condivisibile, orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI – 5/4/2007 n. 152; sez. IV – 8/5/2003 n. 2424; sez. IV – 30/7/2002 n. 4073; sez. IV – 29/11/2000 n. 6347), in materia di rilascio (o di revoca) del porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza – nel perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati e/o fatti lesivi dell’ordine pubblico – esercita un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto di fare buon uso delle armi;

– che l’ampio raggio di apprezzamento si estende all’indagine sulle circostanze che consiglino l’adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca di licenze di porto d’armi già rilasciate;

– che l’atto autorizzatorio può intervenire soltanto in presenza di condizioni di perfetta e completa sicurezza ed a prevenzione di ogni possibile "vulnus" all’incolumità di terzi, cui può contribuire ogni aumentata circolazione di armi d’offesa;

Atteso:

– che in definitiva il provvedimento di rilascio del porto d’armi e l’autorizzazione a goderne in prosieguo richiedono che l’istante sia una persona esente da mende e al disopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esista la completa sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (cfr. sentenze brevi Sezione 12/6/2009 n. 1222; 31/7/2009 n. 1725; 19/11/2009 n. 2245; 28/12/2009 n. 2636);

– che non ostano al diniego dell’autorizzazione fatti che, pur non assumendo o non avendo più rilievo nell’ambito dell’ordinamento penale, siano tuttavia considerati tali da far ritenere il richiedente non affidabile, ai fini del rispetto da parte sua della sicurezza pubblica, nell’espletamento dell’attività da autorizzare;

Tenuto conto:

– che, venendo ora a fare concreta applicazione di siffatti criteri ermeneutici alla fattispecie all’esame, il Tribunale deve concludere che la vicenda controversa è stata oggetto di congrua valutazione da parte degli organi preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;

– che il provvedimento impugnato in questa sede dà conto di due denunce;

– che la prima è scaturita dalla guida di un ciclomotore in condizione di alterazione fisica e psichica correlata all’uso di una sostanza stupefacente;

– che la sentenza di irrilevanza del fatto – invocata dal ricorrente – si fonda sulla sua occasionalità ma dà altresì conto dell’avvenuto accertamento dell’effettiva assunzione della sostanza;

– che nel secondo episodio il ricorrente è stato individuato come detentore di hashish per uso personale, e la natura della sostanza è stata confermata dalle analisi di laboratorio (cfr. doc. 2 amministrazione);

– che tali eventi denotano uno stile di vita non assolutamente tranquillo ed irreprensibile, che deve indurre a particolare cautela circa il possibile abuso delle armi;

– che in proposito il provvedimento prefettizio, fondato su un giudizio probabilistico, è adeguatamente motivato e fa seguito ad un’attività istruttoria condotta in modo sufficientemente articolato;

– che il requisito dell’affidabilità risulta preso in considerazione alla luce delle due denunce, mentre la relativa lontananza temporale dei fatti (2007) non può essere utilmente invocata in presenza di una reiterazione di contegno riprovevole;

– che peraltro l’amministrazione ha evocato l’art. 1 punto 5) del Decreto del Ministero della Sanità 28/4/1998;

– che l’omessa valorizzazione delle deduzioni in sede procedimentale non è comunque sufficiente ad inficiare il contenuto dell’atto impugnato;

– che in definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto;

– che le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della ridotta attività difensiva di controparte e della natura non automatica della reiezione dell’istanza;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Primo Referendario

Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-01-2013) 04-03-2013, n. 10141

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – con sentenza del 11/03/2011 in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato F.S. per il delitto di estorsione.

L’estorsione, qualificata in primo grado quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni e ritenuta in quella sede improcedibile per difetto di querela, riguarda la richiesta di pagamento effettuata da F., imprenditore edile, nei confronti di uno degli acquirenti di lotti edificabili, successivamente ceduti, nonchè del titolare dell’impresa che avrebbe dovuto proseguire i lavori per conto della società acquirente, lotti su cui l’impresa facente capo al ricorrente aveva realizzato in precedenza lavori di scavo ed i rustici su incarico dell’originaria proprietaria, poi dichiarata fallita. Le richieste di pagamento hanno ad oggetto delle somme, asseritamente spettanti alla società facente capo al F. per i lavori eseguiti, formulate con la minaccia di impedire l’emissione delle concessioni edilizie necessarie per il completamento delle opere in corso di realizzazione, resa concreta dalla possibilità di agire presso il capo dell’ufficio tecnico ed il sindaco, ai quali lo legavano vincoli di parentela.

2. La difesa di F., con due atti graficamente e temporalmente diversi ma sostanzialmente identici, ha proposto i seguenti motivi di ricorso:

a. assenza di motivazione nella pronuncia impugnata sull’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dall’accusa, in quanto formulato dal P.m. in servizio presso il Tribunale di Sassari, nonchè analogo vizio dell’impugnazione proposta dal P.g. presso la competente Corte d’appello, perchè privo di qualsiasi autonomia valutativa, essendosi questi limitato a sottoscrivere atti predisposti da terzi.

b. analisi solo parziale delle risultanze istruttorie quali la sentenza civile, che aveva respinto la richiesta di risarcimento in favore della società di cui faceva parte F., per motivi procedurali e non di merito; la chiara deposizione di una parte lesa che aveva affermato la volontà di risarcire in qualche modo l’odierno ricorrente; la circostanza che F., contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, non aveva agito in proprio, poichè si era fatto rilasciare assegni intestati alla società a cui apparteneva. Il dato dimostrava l’esistenza oggettiva del credito della società a lui facente capo, che aveva eseguito le opere, il cui valore era superiore alla somma ottenuta; l’inesistenza della capacità di pressione, fondata, secondo la sentenza, su una parentela con P., capo dell’ufficio tecnico del comune, in realtà inesistente.

c. contrasto della motivazione con le risultanze, quale il richiamo alla pretesa di pagamento fondata sulla realizzazione di lavori di scavo, causale diversa dalla stessa indicazione contenuta nel capo di imputazione, che farebbe pensare ad una sua modifica, in violazione dell’art. 522 c.p.p..

d. contrasto della ricostruzione dal punto di vista logico e giuridico, che riconosce la necessità che, al fine dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni sussista la convinzione dell’esistenza di un credito da parte dell’agente, per poi giungere ad attribuire rilevanza alla natura oggettiva, di fatto contraddicendo tale assunto e la tracciata differenza tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

e. contrasto nella ricostruzione giuridica ove in motivazione si colgono elementi del reato meno grave, cui viene invece conferita rilevanza al fine della configurazione del reato di estorsione, anche nella parte in cui si considera che F. avrebbe escusso un credito non suo, omettendo di considerare che l’esistenza del credito farebbe venir meno l’ingiustizia del danno.

f. contrasto della ricostruzione posta a base della sentenza con il giudicato sull’ipotesi di tentativo di estorsione, riqualificato in primo grado come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non oggetto di impugnazione, che costituisce episodio intimamente connesso con quello oggetto di questo procedimento.

g. mancata giustificazione del dolo del reato, in presenza di tali presupposti di legittimità, quanto meno soggettiva, dell’azione da parte dell’agente.

Denunciata la presenza di violazione di legge e vizio di motivazione sui punti richiamati, si chiede l’annullamento della sentenza impugnata.

In linea subordinata la difesa ha sollecitato l’accertamento di prescrizione del reato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente inammissibile, sollecitando una nuova valutazione di merito, preclusa in questa fase.

2. L’esame degli atti ha consentito di accertare che contrariamente all’assunto contenuto in ricorso, nella sentenza impugnata è presente una specifica motivazione di rigetto dell’eccezione di inammissibilità degli appelli proposti dall’accusa a fg. 39 della pronuncia, con le cui argomentazioni il ricorrente non si confronta.

In particolare, in ordine alla ritenuta inammissibilità dell’appello proposto dall’accusa la sentenza impugnata pone in dubbio la mancata potestà di impugnazione del P.m. di primo grado, dando per non accertato pacificamente il suo avvenuto trasferimento presso diverso ufficio, in ogni caso rilevando che la Procura generale aveva operato autonoma impugnazione.

Sul punto la difesa si limita a riproporre il vizio sollevato in ordine all’impugnazione del P.m., senza argomentare o richiamare documentazione dimostrativa contenuta in atti, riguardo alla regolarità della sua presenza in servizio presso quell’ufficio, mentre, quanto all’impugnazione del P.g. ne desume l’inammissibilità sulla base di precedenti che ne ritengono la sussistenza nel caso di rinvio per relationem ai motivi redatti da altri, indubbio essendo al contrario, che nella specie con la sottoscrizione dell’atto il P.g.

abbia fatto propri i motivi formulati, irrilevante essendone, al fine della legittimazione alla proposizione, l’ipotetica materiale redazione di questi a cura di terzi.

Peraltro per completezza si rileva che, come è agevole rilevare dal testo della pronuncia (segnatamente fg. 48) è stata valutata nel merito esclusivamente l’impugnazione del P.g. circostanza che da ulteriormente conto dell’inammissibilità e irrilevanza del primo rilievo.

3. La rilevanza delle ulteriori deduzioni di fatto, di cui si assume l’illegittima valutazione deve essere esaminata sulla base, della differenza strutturale tra l’ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e del diverso reato di estorsione ritenuto dalla Corte di merito. Sul punto deve condividersi l’impostazione seguita dalla Corte ove, richiamato l’elemento differenziale tra le due ipotesi di reato nell’atteggiamento soggettivo del richiedente, si è poi precisato che tale atteggiamento non può risolversi in una valutazione autoreferenziale di fondatezza della richiesta, dovendo possedere una parvenza di oggettività che nella specie non è stata riscontrata per le ragioni esaurientemente esposte dalla sentenza, con valutazione coerente e completa, rispetto alla quale la difesa si limita alla riproposizione delle medesime circostanze di fatto, di cui si sollecita una nuova valutazione.

In particolare, considerato che F., come si accennava in narrativa, aveva eseguito per conto di un società poi fallita, lavori sui lotti edificabili, poi venduti ad altra società, è stato rilevato che egli non aveva alcun titolo per richiedere una somma la cui determinazione risulta del tutto sganciata da documentazioni di spese effettivamente affrontate, sia alla società acquirente, che aveva già pagato il valore di beni attività che avevano innalzato il valore del lotto, sia a maggior ragione presso la società che aveva acquisito da quest’ultima l’appalto per la prosecuzione dei lavori, per di più senza dimostrare di aver operato un’analoga valutazione dei costi nella domanda di insinuazione al fallimento, al fine, quanto meno, di conferire un minimo di concretezza alle sue richieste.

A fronte di tali pertinenti osservazioni che giustificano il discrimine tra le diverse fattispecie penali, l’impugnante si limita a reiterare osservazioni di merito, senza segnalare incongruità o contraddizioni della pronuncia, dovendo intendersi che la convinzione di agire per la tutela del proprio diritto non può muoversi solo sulla base di una determinazione soggettiva che non abbia alcun collegamento con titolo di legittimazione giuridicamente riconosciuto, quali obbligazioni derivanti da contratti, o da indebito arricchimento, o fatti illeciti idonei a provocare un danno ingiusto, come invece risulta esposto nella specie.

Nè tale conclusione può essere superata dalla generica valorizzazione di quanto affermato dalla parte lesa in ordine alla volontà di risarcimento espressa nei confronti di F., poichè la sua formulazione generica, in assenza dell’individuazione di una causa dell’obbligazione, ben può correlarsi ad una valutazione di opportunità svolta dall’imprenditore, in considerazione dei fastidi, e dei relativi costi derivanti all’attività aziendale, nel caso di ostinata opposizione alla richiesta ingiusta, che nella stessa prospettazione difensiva risulta sganciata dal riconoscimento di un diritto.

Per completezza si osserva l’insussistenza della pretesa modifica dell’imputazione che si assume operata nella pronuncia impugnata sulla individuazione di lavori di scavo, in luogo che di edificazione sul suolo oggetto di vendita, da parte del F., poichè elemento caratterizzante la fattispecie è la pretesa economica da questi correlata ad attività svolta sul terreno edificabile, al contrario risultando l’incertezza del suo contenuto, un ulteriore elemento di inconsistenza della pretesa, che, come si è già rilevato, non trae fondamento in uno specifico atto contrattuale. In fatto sì rileva che nel capo di imputazione è assente l’individuazione del preteso titolo della richiesta, il che esclude, a monte, che possa profilarsi una modificazione dell’imputazione non consentita.

Si deve inoltre osservare che le ulteriori imprecisioni nella ricostruzione dei fatti presenti nella pronuncia ed evidenziate nell’atto di ricorso, prima che essere irrilevanti, sono indimostrate.

Ci si riferisce, in particolare, alla qualificazione della natura della pronuncia che ha definito la causa civile promossa dal F., per motivi procedurali e non di merito, in quanto quel che rileva è che, a seguito di tale insuccesso, l’interessato abbia abbandonato la via del recupero giudiziario, pur avendo ottenuto un ulteriore indebolimento della sua sensazione soggettiva di essere titolare di un diritto, e sia passato a formulare minacce; come indimostrata è l’assenza di potenzialità delle minacce, formulate richiamando la propria qualità di affine del responsabile dell’ufficio tecnico del comune, legame di parentela che nel ricorso si contesta genericamente, senza denunciare sul punto travisamento del fatto.

4. Da ultimo, per completezza, si rileva che la valutazione della fattispecie deve essere svolta, come correttamente eseguito dal Tribunale, sulla base dei criteri oggettivi che hanno caratterizzato l’acquisizione delle prove, in tal senso quindi del tutto irrilevante è il passaggio in giudicato della pronuncia che ha qualificato tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni altro episodio analogo realizzato da F., in quanto tale definizione è stata conseguenza di scelte operate dall’organo dell’accusa, sulla base di una valutazione di economia processuale, che non contribuisce a creare un contrasto di giudicati, non essendo la verifica sull’accertata oggettività di fatto confliggente con la verifica svolta per il diverso reato.

5. All’accertamento dell’inammissibilità originaria del ricorso, consegue l’irrilevanza nel giudizio della maturazione della prescrizione, intervenuta il 28 maggio 2011, data successiva a quella di pronuncia della sentenza impugnata.

La dichiarazione di inammissibilità impone, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di F.S. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 20-02-2009 (12-02-2009), n. 7514 Ricorso per cassazione – Sottoscrizione del ricorrente autenticata da difensore non iscritto all’albo speciale – Presentazione dell’atto in cancelleria da parte dello stesso difensore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1. In data 5.2.2008 la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza con cui il 1.2.2007 il locale Tribunale aveva condannato il cittadino albanese B.B. alla pena di giustizia per il delitto di favoreggiamento reale, dichiarando tale pena interamente condonata.
La Corte disattendeva la tesi difensiva, secondo cui l’imputato non era al corrente che il denaro, da lui sollecitato in pagamento dai soggetti in rapporti con il congiunto – dopo l’arresto del fratello, colto in flagranza di importazione di tre chilogrammi di cocaina – ed asseritamente al fine di pagare le spese legali, provenisse dal commercio di stupefacenti piuttosto che da un "commercio di autovetture usate": osservava la Corte che la già palese inverosimiglianza dell’assunto veniva comunque superata dalla consapevolezza delle circostanze in cui il congiunto era stato arrestato e dall’assenza di alcun riferimento a commercio di autovetture nelle telefonate intercettate ed intercorse tra il B. e i sodali del fratello.
2. Ha proposto personalmente ricorso l’imputato, con atto da lui sottoscritto con firma autenticata dal difensore, deducendo mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, perchè il giudice dell’appello avrebbe omesso alcuna valutazione sulle lettere scrittegli dal fratello, durante la detenzione, nelle quali gli si fornivano istruzioni per procurarsi il denaro necessario per pagare i suoi avvocati, "recuperando crediti" a suo tempo concessi a persone di comune e vecchia conoscenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Osserva preliminarmente la Corte come il ricorso vada considerato ammissibile in rito, nonostante la sottoscrizione dell’imputato, che ha proposto personalmente l’impugnazione, risulti autenticata da difensore non iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione e, come tale, non legittimato all’incombente ai sensi della seconda parte del secondo comma dell’art. 613 c.p.p., (Sez. 2, Ordinanza n. 32668 del 20/09/2006 Cc. (dep. 02/10/2006) Rv. 235072 Imputato:
Afshar Pour; Sez. 6, Sentenza n. 7967 del 07/05/1993 Vd. (dep. 24/08/1993) Rv. 194902 Imputato: Guerrisi). Essendo infatti il ricorso stato presentato dal difensore, pur non iscritto all’albo speciale, nell’espressa qualità di incaricato, trova applicazione l’art. 582 c.p.p., che non prevede l’autentica della sottoscrizione come condizione di ammissibilità del ricorso (Sez. U, Sentenza n. 8141 del 29/05/1992 Ud. (dep. 21/07/1992) Rv. 191180 Imputato:
Caselli; Sez. 1, Sentenza n. 250 del 17/01/1997 Cc. (dep. 05/03/1997) Rv. 206950 Imputato: Sinisi).
Il ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Il B.B. chiede in realtà una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa a questa Corte di legittimità, quando la Corte distrettuale ha già apprezzato la tesi difensiva, con l’elemento fattuale delle sollecitazioni pervenutegli dal congiunto, disattendendole con considerazioni (la consapevolezza delle circostanze in cui il fratello era stato arrestato univocamente comprovanti il suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti, l’assenza di alcun elemento probatorio a sostegno della liceità dei crediti vantati dal congiunto e da lui attivati per la riscossione) che si sottraggono a censure di ordine logico ed anzi, può osservare la Corte dal contenuto della sentenza e del ricorso, trovano ulteriore conforto logico proprio nel mutamento della causale dei crediti che il ricorso presenta ("recupero di crediti concessi a persone di comune e vecchia conoscenza") rispetto all’atto di appello (appunto il "commercio di autovetture usate").
L’art. 616 c.p.p., impone che, attesa la ragione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la parte privata ricorrente sia condannata al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende di somma che, avuto riguardo al caso concreto, si stima equo quantificare in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE – SENTENZA 9 giugno 2011, n.12538

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1. Con il ricorso, articolato in tre motivi, l’Avvocatura dello Stato sostiene il difetto di legittimazione passiva del Ministero della salute in particolare prestando adesione all’orientamento di questa Corte (Cass., sez. lav., 23 novembre 2006, n. 24889) secondo cui, per effetto dei d.p.c.m. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003, sussiste ancora la legittimazione passiva del Ministero solo per le domande riguardanti l’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, le cui istanze siano state trasmesse dalle A.S.L. al competente ministero (allora della sanità, ora della salute) fino al 21 febbraio 2001, con la conseguente attribuzione della legittimazione passiva alla Regione per le domande trasmesse dopo tale data.

L’Avvocatura dello Stato ritiene corretto questo arresto giurisprudenziale, che nella specie condurrebbe a dichiarare il difetto di legittimazione del Ministero della salute, e contesta invece l’opposto orientamento, successivamente espresso da questa Corte (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2009, n. 21704), secondo cui in ogni caso – ossia sia prima che dopo la data suddetta – sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in relazione alle domande volte al conseguimento dell’indennizzo previsto in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.

Nel denunciare tale contrasto di giurisprudenza l’Avvocatura dello Stato ha chiesto – ed il Primo Presidente di questa Corte ha disposto – l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

2. Il ricorso i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi – è infondato.

3. La questione portata all’esame delle sezioni unite di questa corte, ed in ordine alla quale è insorto il denunciato contrasto di giurisprudenza, consiste nell’individuazione del soggetto legittimato passivo (Ministero della salute o Regione) nelle controversie promosse da chi in sede amministrativa abbia chiesto, con esito negativo, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 a favore dei danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. In particolare ci si chiede se sulla legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della spettanza dell’indennizzo, che al momento dell’introduzione del beneficio ad opera della legge n. 210 del 1992 era certamente del Ministero della sanità, abbiano inciso i d.p.c.m. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 che, trasferendo l’onere economico di tale contenzioso alle Regioni, avrebbero in tesi comportato anche il trasferimento della legittimazione passiva in tali controversie.

4. In generale può premettersi che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità di una situazione giuridica idonea ad abilitare un soggetto a promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale versato in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento; da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l’esame d’ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex plurimis Cass., sez. un., 15 novembre 2005, n. 23022; sez. I, 10 gennaio 2008, n. 355).

Quindi legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina (sostanziale) di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla; ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di certi presupposti di spettanza del beneficio.

Questa coincidenza, quando si tratta della pubblica amministrazione in senso lato che si articola in una pluralità di enti pubblici e di centri di imputazione soggettiva, non è indefettibile nel senso che il legislatore potrebbe dettare una regola specifica di individuazione della legittimazione passiva distinguendo ad esempio il soggetto che riconosce il beneficio e quello che in concreto lo eroga. I moduli organizzativi dell’azione della pubblica amministrazione nella gestione delle prestazioni dello Stato sociale (quali la previdenza pubblica, l’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria e farmaceutica) possono essere variamente articolati sì da avere anche ricadute nel processo in termini di individuazione della legittimazione passiva, ma possono anche accompagnarsi ad una disciplina speciale della stessa.

Va subito detto però che le regole del processo rientrano nella materia "norme processuali" di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e quindi una disciplina speciale della legittimazione passiva può essere posta solo con legge statale; ciò a maggior ragione è vero nel regime dell’art. 117 Cost., nel testo originario prima della riforma della titolo V della seconda parte della Costituzione.

Questo vincolo derivante in ogni fattispecie dalla perdurante competenza della legge statale in materia di "norme processuali" prescinde dalla regola di competenza legislativa del rapporto sostanziale che può essere anch’essa di competenza esclusiva statale (previdenza sociale), o di competenza concorrente tra Stato e Regioni (tutela della salute, previdenza complementare e integrativa), o di competenza residuale delle regioni (assistenza sociale).

Rimane però pur sempre la regola generale, desumibile dal sistema processuale del codice di rito (e quindi da una legge dello Stato), che vuole che la legittimazione passiva segua la titolarità passiva del rapporto; sicché una diversa disciplina di una prestazione di assistenza sociale, quale in ipotesi quella del decentramento della gestione del beneficio, potrebbe avere una ricaduta in termini processuali, perché mediata dalla regola generale suddetta; ma una regola speciale e derogatoria della legittimazione passiva potrebbe ritrovarsi solo nella legge statale.

Nella fattispecie in esame il problema della legittimazione passiva sorge – e si pone in chiave problematica – proprio in ragione del decentramento della gestione del beneficio, che però è stato avviato in un contesto di riparto di competenze tra Stato e Regione che all’epoca vedeva la disciplina dell’indennizzo in esame, quale forma di assistenza sociale, rientrare nella competenza della legge statale, ed è proseguito nel mutato contesto della riforma dell’art. 117 Cost., che ha notevolmente ampliato le competenze del legislatore regionale.

5. In ordine a tale questione (della legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la spettanza dell’indennizzo) si sono inizialmente registrati due orientamenti contrapposti.

5.1. Dapprima questa Corte (Cass., sez. lav., 23 novembre 2006, n. 24889; 8 maggio 2007, n. 10431) ha affermato che con riferimento al quadro normativo venutosi a determinare per effetto dei d.p.c.m. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003 (in tema di rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, in materia di salute umana e sanità veterinaria), successivamente alla precedente previsione contenuta nell’art. 3 d.p.c.m. 26 maggio 2000, sulla scorta della quale le funzioni di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 sono state trasferite alle regioni con decorrenza 1 gennaio 2001, deve ritenersi che la portata della norma contenuta nell’art. 2, quarto comma, di quest’ultimo d.p.c.m. è da intendersi nel senso che restano a carico dello Stato gli oneri derivanti dal contenzioso, instauratosi in sede esclusivamente giurisdizionale, relativo alle domande riguardanti l’indicato indennizzo le cui istanze siano state trasmesse dalle A.S.L. al competente Ministero (allora della sanità, ora della salute) fino al 21 febbraio 2001, con la conseguente attribuzione della legittimazione passiva in ordine a siffatte istanze in capo al suddetto ministero a cui carico si devono, perciò, considerare ancora accollati gli inerenti oneri.

Questo orientamento – in disparte la persuasività, o meno, della lettura del complesso quadro normativo (di cui ora si dirà) – presentava una duplice criticità: la legittimazione passiva veniva fatta dipendere, nel periodo transitorio, da un dato {le. la data della trasmissione delle istanze di indennizzo dalle A.S.L. al Ministero) che era interno all’Amministrazione e non noto a chi intendeva adire il giudice per promuovere una controversia al fine di vedersi riconosciuto l’indennizzo; inoltre l’eventuale inerzia della A.S.L. che non avesse trasmesso l’istanza – o comunque ne avesse ritardato la trasmissione – avrebbe avuto una ricaduta in termini processuali perché avrebbe comportato il venir meno della legittimazione passiva del Ministero.

Ciò ha portato, nella sostanza, ad una rettifica di questo iniziale orientamento allorché Cass., sez. lav., 1 luglio 2008, n. 17976 (conf. Cass., sez. lav., 4 aprile 2008, n. 8809), pur nel dichiarare la sua adesione a Cass., sez. lav., 23 novembre 2006 n. 24889, cit., in realtà ha riformulato il principio di diritto in termini parzialmente diversi affermando che restano a carico dello Stato gli oneri derivanti dal contenzioso giurisdizionale relativo alle domande di indennizzo "presentate" fino al 21.2.2001 mentre per le istanze amministrative "presentate" dopo la predetta data la legittimazione appartiene alla Regione. In tal modo un inconveniente veniva risolto perché la data dell’affermato passaggio della legittimazione passiva dal Ministero della salute alle regioni costituiva un dato non più interno all’Amministrazione, ma ben noto a chi intendeva instaurare un giudizio, ed inoltre non rilevava l’eventuale inerzia o ritardo dell’A.S.L. nel trasmettere l’istanza. Però si perdeva l’aggancio normativo ai d.p.c.m. cit. che – al fine del riparto dell’onere economico del contenzioso – facevano testuale riferimento a istanze "’trasmesse" dalle A.S.L. al Ministero della sanità e alla data di trasmissione; non vi era invece menzione della data di "presentazione" dell’istanza, non rilevante a tal fine. Peraltro, ove la data di presentazione dell’istanza avesse avuto questa rilevanza, essa, per il fatto di essere certamente precedente alla data di trasmissione della stessa al Ministero, avrebbe comportato anche – in questa diversa formulazione del principio di diritto e al di là della questione processuale della legittimazione passiva – una distribuzione dell’"onere" economico del contenzioso diverso da quello prefigurato dai cit. d.p.c.m. (più gravoso per le Regioni) che ne stabiliva invece il finanziamento considerando la data di "trasmissione" – e non già di "presentazione" – dell’istanza.

5.2. Questa diversa formulazione dell’orientamento giurisprudenziale che predicava il venir meno della legittimazione passiva del Ministero in riferimento alla data di "presentazione" dell’istanza di indennizzo era oggetto successivamente di un revirement da parte della sezione lavoro.

Infatti questa Corte, con due pronunce conformi (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2009, n. 21703 e 21704), ha affermato che, anche dopo la data suddetta, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute, in relazione alle domande volte al conseguimento dell’indennizzo previsto in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. Ha osservato in particolare questa corte che, nonostante il trasferimento alle regioni dell’onere economico per la erogazione, la perdurante legittimazione del Ministero è prevista dal d.lgs. n. 112 del 1998, all’art. 123 secondo cui sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Questo orientamento è stato ulteriormente confermato dalla sezione lavoro (Cass., sez. lav., 13 ottobre 2009, n. 21706; 19 ottobre 2009, n. 22111; 20 ottobre 2009, n. 22166; 3 novembre 2009, nn. 23216 e 23217; 5 novembre 2009, n 23434; 6 novembre 2009, n. 23588).

Si andava quindi affermando come prevalente un orientamento che predicava la perdurante legittimazione passiva del Ministero della salute.

Più recentemente poi queste Sezioni unite sono state investite del contrasto giurisprudenziale in ordine all’esistenza, o no, di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute in caso di danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (Cass., sez. un., 1 aprile 2010, nn. 8064 e 8065); questione questa che comunque implicava anche l’identificazione del soggetto avente la legittimazione passiva a stare in giudizio. In un caso la pronuncia della corte d’appello, che aveva affermato espressamente la legittimazione del Ministero della salute, non era stata impugnata sul punto (Cass., sez. un., 1 aprile 2010, n. 8064). Nell’altro caso, in cui parimenti la corte d’appello aveva ritenuto la legittimazione passiva del Ministero, quest’ultimo aveva inizialmente impugnato sul punto la pronuncia con ricorso incidentale sostenendo spettare la legittimazione passiva alla Regione, ma successivamente il Ministero aveva rinunciato al ricorso (Cass., sez. un., 1 aprile 2010, n. 8065).

5.3. Pur in questo contesto di sostanziale superamento dell’iniziale orientamento (in quella duplice formulazione sopra indicata) che aveva invece affermato in materia il venir meno della legittimazione passiva del Ministero e del trasferimento della stessa alle Regioni, il tema della legittimazione passiva va ora non di meno rivisitato per essere state queste sezioni unite specificamente investite della questione.

6. Nel richiamare il quadro normativo di riferimento già descritto e preso in considerazione da queste sezioni unite (Cass., sez. un., 1 aprile 2010, nn. 8064 e 8065, cit.), è sufficiente partire dalla considerazione che la legge 25 febbraio 1992, n. 210, facendo seguito ad una pronuncia di illegittimità costituzionale in materia (C. cost. n. 307 del 1990), ha introdotto un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie (art. 1, 1 comma) o di emotrasfusioni e somministrazioni di emoderivati (art. 1, 2 e 3 comma); indennizzo che si configura come diritto soggettivo ad una prestazione economica a carattere assistenziale (Cass., sez. un., 8 maggio 2006, n. 10418).

Plurime pronunce della Corte costituzionale in materia hanno indotto il legislatore ad intervenire ulteriormente, dapprima con l’art. 7 d.l. 23 ottobre 1996 n. 548, convertito dall’art. 1, 1 comma, l. 20 dicembre 1996 n. 641, e poi con la legge 25 luglio 1997 n. 238 (modificativa ed integrativa della legge 25 febbraio 1992 n. 210), prevedendo un assegno a compensazione del danno per il periodo precedente al conseguimento dell’indennizzo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito (cfr. anche l’art. 1 legge 29 ottobre 2005 n. 229).

In epoca più recente il legislatore ha ritenuto meritevoli di indennizzo anche alcune ipotesi di vita malformata (art. 2, comma 363, legge 24 dicembre 2007 n. 244).

Questa normativa – che ha disegnato prestazioni di assistenza sociale – ha dato luogo a varie questioni riguardanti essenzialmente i presupposti del beneficio; la stessa viene ora in rilievo per un profilo processuale, quello della legittimazione passiva nel giudizio avente ad oggetto la domanda di riconoscimento della spettanza del beneficio.

7. Nel contesto di questa disciplina di settore, qui richiamata assai sommariamente (ma più diffusamente esaminata da Cass., sez. un., 1 aprile 2010, nn. 8064 e 8065, cit.), il ricorso che viene ora all’esame di queste sezioni unite pone una questione processuale molto puntuale, che sorge perché, qualche anno dopo l’introduzione di questa prestazione di assistenza sociale, le funzioni ed i compiti in materia di indennizzo dei danni permanenti alla salute in caso di danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, sono stati trasferiti alle Regioni e quindi ci si è chiesto se permanesse la legittimazione passiva del Ministero della sanità (poi della salute) o invece dovesse piuttosto affermarsi quella della Regione (e talvolta quella delle aziende sanitarie locali in caso di leggi regionali di ulteriore trasferimento delle funzioni amministrative a queste ultime).

Occorre partire dalla legge 15 marzo 1997 n. 59, che all’art. 1, comma 1, ha delegato il Governo a prevedere il "conferimento" alle regioni e agli enti locali, ai sensi degli artt. 5, 118 e 128 Cost., di "funzioni e compiti amministrativi", nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi contenuti nella legge stessa, intendendo per "conferimento" il trasferimento, la delega o l’attribuzione di funzioni e compiti.

A tale trasferimento di funzioni e compiti amministrativi, da attuarsi con normativa delegata, trasferimento che avrebbe realizzato un ampio decentramento dell’attività amministrativa con dislocazione di risorse e assegnazione di personale, si affiancava poi anche un parallelo (ed immediato) decentramento di competenze legislative che, a Costituzione invariata (all’epoca), non poteva che riguardare competenze meramente delegate atteso che l’originario art. 117, primo comma, Cost., che catalogava le competenze concorrenti del legislatore regionale, richiedeva una legge costituzionale per l’introduzione di ulteriori competenze e, al secondo comma, consentiva che le leggi ordinarie demandassero alla legge regionale (solo) "le norme per la loro attuazione".

Ed infatti l’art. 2 legge n. 59/1997 da una parte si è mosso nel contesto di quella che all’epoca era la competenza legislativa concorrente delle regioni ed ha previsto che "la disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando è riconducibile alle materie di cui all’art. 117, primo comma, della Costituzione. D’altra parte ha operato con riferimento al secondo comma dell’art. 117 Cost. un decentramento legislativo in forma di legislazione regionale delegata giacché ha previsto che "nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione".

In attuazione della delega di cui all’art. 1 cit. è stato emesso il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 recante appunto norme per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali.

Per quanto interessa la presente controversia, c’è da considerare da una parte l’art. 114, primo comma, d.lgs. n. 112/1998, che ha previsto in generale che sono conferiti alle regioni, secondo le modalità e le regole fissate dal medesimo decreto legislativo, tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato. Il secondo comma dell’art. 114 cit. ha precisato poi che i conferimenti di competenze si intendevano come trasferimenti effettuati a titolo di delega.

D’altra parte però, in particolare, l’art. 123 d.lgs. n. 112/1998 – con riferimento specifico al tema ora controverso – ha previsto che erano conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

All’epoca la materia "assistenza sanitaria ed ospedaliera" (ex art. 117, primo comma, testo originario) segnava una tipica competenza concorrente delle regioni sicché, in forza del trasferimento di competenze legislative di cui all’art. 2 legge n. 59/1997, doveva ritenersi trasferita alle regioni la competenza legislativa a disciplinare le funzioni ed i compiti relativi.

L’indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, pur riguardando la "salute umana" ex art. 114, primo comma, non afferiva alla materia "assistenza sanitaria ed ospedaliera" ex art. 117, primo comma, Cost. (testo originario) trattandosi invece di assistenza sociale per il fatto di essere ad esso sottese regioni di solidarietà (art. 2 Cost.) e di contrasto del bisogno (art. 38, secondo comma. Cost.) che giustificavano – e giustificano – una parziale "socializzazione" del danno affinché non gravi solo sul soggetto che si trova a subire un pregiudizio permanente alla sua integrità fisica, non altrimenti risarcibile, a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Trovava quindi applicazione la seconda parte del primo comma dell’art. 2 cit.: la competenza legislativa trasferita in materia di indennizzo ex legge n. 210/92 era quella meramente delegata, non già quella concorrente.

8. L’effettivo trasferimento di compiti e funzioni amministrative si è avuto con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri come previsto dall’art. 7 legge n. 59 del 1997 con normativa quindi sub primaria in quanto legittimata da quella primaria, ossia dalla legge ordinaria; la quale pertanto non poteva alterare il riparto di competenze Stato-Regioni.

Il primo d.P.C.M. del 26 maggio 2000 (in G.U. 11 ottobre 2000, n. 238) trasferiva alle regioni le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative ed in particolare – alla lett. a) della tabella A) – trasferiva le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria di cui all’art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

L’art. 2, comma 4, poi conteneva una specifica previsione relativa al contenzioso, che però, trattandosi di normativa subprimaria nello specifico campo delimitato dall’art. 7 cit., non poteva disciplinare la legittimazione a stare in giudizio. Ed infatti l’art. 2, comma 4, si limitava a prevedere che restavano a carico dello Stato gli eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento.

Seguono il d.P.C.M. 8 gennaio 2002 (in G.U. 26 marzo 2002, n. 72) ed il d.P.C.M. 24 luglio 2003 (in G.U. del 17 ottobre 2003, n. 242) che rideterminano le risorse finanziarie da trasferire alle regioni e agli enti locali per l’esercizio delle funzioni segnatamente in materia di indennizzo ex legge n. 210 del 1992. L’art. 3 di entrambi i d.P.C.M. prevede che restano a carico dello Stato, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dal contenzioso riferito a qualsiasi ricorso giurisdizionale concernenti le istanze di indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001 al Ministero della sanità, dalle aziende sanitarie locali.

Questi due d.P.C.M. intervengono nel mutato quadro costituzionale conseguente alla riforma di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 che ha modificato il titolo V della seconda parte della Costituzione.

Il nuovo art. 117 Cost. prevede (al terzo comma) la materia della "tutela della salute" come competenza concorrente, mentre per la materia dell’assistenza sociale, in quanto non espressamente contemplata nel secondo e terzo comma, deve ritenersi ricadere ora nella competenza residuale del legislatore regionale (art. 117, quarto comma, Cost.); ciò che però non comportava certo l’illegittimità costituzionale sopravvenuta della norma, ricavatale dal previgente quadro normativo, che assegnava al Ministero della sanità la legittimazione passiva a stare in giudizio nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del beneficio assistenziale dell’indennizzo suddetto. Ma avrebbe consentito in astratto una innovazione normativa in tema di legittimazione passiva.

Ciò però non fanno i due cit. d.P.C.M., che pure intervengono quando la materia è divenuta di competenza regionale residuale. Ed infatti, pur in questo diverso contesto di ampliata competenza del legislatore regionale (del nuovo art. 117 Cost.), il Governo – con quella normativa subprimaria (i cit. d.P.C.M.) che continuava ad essere legittimata dall’art. 7 legge n. 59/1997 in quell’ambito limitato che all’epoca era possibile a Costituzione invariata – non avrebbe potuto trasferire alle regioni la legittimazione passiva a stare in giudizio per inidoneità della fonte. Ed a ben vedere non lo ha fatto perché l’art. 3 di entrambi i d.P.C.M. si è limitato a regolare la ripartizione tra Stato e regioni solo degli "oneri" derivanti dal contenzioso.

Rimaneva invece vigente – pur nel mutato quadro costituzionale delle competenze legislative Stato-Regioni – l’art. 123 d.lgs. 112/1998 che – come rilevato -prevedeva che sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Altresì rimaneva vigente l’art. 5 legge n. 210/1992, che prevedeva che avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera di cui all’art. 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza della valutazione stessa.

Successivamente la Conferenza permanente, con accordo del 23 settembre 2004, modificativo del precedente accordo del 1 agosto 2002, Stato-Regioni adottava le "linee guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992 n. 210" che, tra l’altro, prevedevano modalità di proposizione del ricorso al Ministero della salute, per il tramite della regione o dell’A.S.L., avverso il giudizio della commissione medico ospedaliera. Quindi nella sede in cui maggiormente si estrinseca la leale collaborazione, a livello normativo, tra Stato e Regioni, si prendeva atto, in sostanza, che nulla era mutato in tema di potere del Ministro della salute di decidere i ricorsi amministrativi in materia.

9. In sintesi, da questo complesso quadro normativo finora descritto emerge che: a) le disposizioni sul contenzioso contenute nei cit. d.P.C.M. riguardano solo l’onere dello stesso, ma da esse non si ricava anche un regola processuale sulla legittimazione passiva, né potrebbe ricavarsi per inidoneità della fonte a disciplinare tale aspetto pur in un mutato contesto costituzionale di riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione,che ora assegna alle regioni la competenza residuale in materia di assistenza sociale; b) l’art. 5 legge n. 210/1992 continua ad assegnare al Ministro della salute la competenza a decide/il ricorso amministrativo avverso la valutazione della commissione medico-ospedaliera; c) questa competenza è stata fatta salva dall’art. 123 d.lgs. 112/1998 e sopravvive anche nel mutato contesto di trasferimento alle regioni di compiti e funzioni in tema di indennizzo (ad opera dei cit. d.p.c.m. 8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) e di attribuzione alle regioni della competenza legislativa residuale in materia di assistenza pubblica (ad opera dell’art. 117, quarto comma, Cost., riformato). Di tale permanente vigenza c’è indiretta conferma nel menzionato accordo Stato-Regioni.

Può allora concludersi affermando che, come il Ministro della salute decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale in esame, analogamente è nei suoi confronti che va proposta l’azione giudiziaria con cui il danneggiato rivendica l’indennizzo.

Va pertanto confermato l’orientamento giurisprudenziale da ultimo affermatosi nella Sezione Lavoro ribadendo, come principio di diritto ex art. 384, primo comma, c.p.c., che nelle controversie aventi ad oggetto l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio sussiste la legittimazione passiva del Ministero della salute.

10. Il ricorso – che non pone altre questioni oltre quella esaminata – è quindi infondato e va rigettato.

Non occorre provvedere a regolamentare le spese di questo giudizio di cassazione non avendo la parte intimata svolto alcuna difesa.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.