Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-04-2011) 26-05-2011, n. 21262 Affidamento in prova

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata in data 7 settembre 2010, depositata in cancelleria il 9 settembre 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di S.M. della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova (in casi particolari) D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 94. 2. – Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione il S. chiedendone l’annullamento per violazione di legge. Veniva per vero rilevato che, una volta accertata la condizione di tossicodipendenza del richiedente, di cui peraltro il Tribunale di Sorveglianza dava atto, la custodia cautelare era possibile solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nella fattispecie non ricorrenti, non avendo posto in essere il prefato comportamenti che dimostrassero l’assoluta inefficacia di misure cautelari alternative alla detenzione in carcere. Anzi le relazioni comportamentali acquisite e in atti, così come quella di sintesi, hanno dato atto di una condotta intramuraria del S. positiva e collaborativa.
Motivi della decisione

3. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. – Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito il principio secondo cui la pericolosità rende inidonea la misura ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94. Il legislatore, con la L. n. 49 del 2006, proprio in riferimento all’istituto dell’affidamento terapeutico, disciplinato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94, prevede infatti al comma 4 che tale programma debba assicurare la prevenzione dei reati, così uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, che più volte aveva segnalato come il giudice, ben lungi dall’accettare supinamente il programma stesso, dovesse valutare la pericolosità del condannato, la sua attitudine a intraprendere positivamente un trattamento, al fine di garantire un effettivo reinserimento nel consorzio civile (cfr. Cass., Sez. 1, 4 aprile 2001, Di Pasqua; Sez. 1^, 10 maggio 2006, n. 18517).

La Corte Costituzionale, con sentenza 5 dicembre 1997, n. 377, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 32 Cost., della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 67, in relazione alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47 bis e successive modificazioni, nonchè al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 94, ha chiarito che la ratio dell’affidamento "terapeutico" di persona tossicodipendente o alcooldipendente, è quella appunto di perseguire la cura del reo, per cui il programma di recupero assume. un ruolo di centralità nella applicazione della misura vista sempre nell’ottica di un affrancamento del soggetto vuoi dalla droga e/o dall’alcool vuoi dal mondo della devianza. A fronte però di una valutazione a priori di pericolosità del condannato, il programma terapeutico diviene di per sè inidoneo ad arginare, per sua natura, le attitudini criminose del soggetto, posto che la riuscita del progetto di recupero dipende dalla collaborazione del medesimo interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa.

Inoltre va osservato che il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94), nelle più recente versione offerta dal D.L. 30 dicembre 2006, n. 272, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, ha sottoposto la concessione dell’affidamento in prova in casi particolari a condizioni sicuramente più rigide rispetto al passato e tali da impedire un ricorso strumentale all’istituto al fine di ottenere benefici altrimenti non concedibili, specie in relazione a scadenze di pena che non consentono la concessione di altre misure alternative. Ferma restando la natura discrezionale del provvedimento, l’art. 94 citato richiede, ai fini dell’ammissione al beneficio, oltre al fatto che la domanda provenga da un condannato tossicodipendente o alcooldipendente, anche che questi abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottacersi e che alla domanda sia allegata una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l’andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità ai fini del recupero del condannato (comma 1). E’ del resto giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., Sez. 1, 24 Maggio 1996, Bartolomeo) ritenere che l’istituto persegua l’obbiettìvo non tanto di creare una nuova figura di misura alternativa, quanto piuttosto di ampliare e parzialmente modificare l’ambito applicativo della ordinaria misura dell’affidamento in prova di cui alla L. n. 354 del 1975, art. 47. 3.2. – Alla luce di questi principi il giudice dell’esecuzione, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha valutato negativamente la posizione del soggetto che si è reso responsabile in passato di numerosi episodi criminosi anche sotto falso nome, così come risultante dalle acquisite informative di Pubblica Sicurezza, segno evidente questo, secondo il logico argomentare del Tribunale di Sorveglianza, di voler perseguire intenti di recidivanza e nel contempo di sottrazione alla pretesa punitiva dello Stato.

Il giudice ha altresì correttamente ritenuta l’insufficienza e l’inaffidabilità della documentazione prodotta dall’istante (relativa alla collocazione in comunità) ritenendola non solo minusvalente rispetto al quadro valutativo non positivo dianzi indicato, ma anche meramente strumentale ai fini di accedere all’invocato beneficio, giusta la personalità del soggetto e la non ravvisata motivazione di intraprendere un effettivo recupero.

4. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 10-06-2011, n. 494 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso notificato il 5 maggio 2003 e depositato il successivo giorno 18, con cui la società Cantiere Navale P.S. a r.l. ha impugnato gli atti in epigrafe specificati e, in particolare, l’ingiunzione in data 12.3.2003, con cui la Capitaneria di Porto di Gaeta ha ingiunto alla ricorrente "di sgomberare l’area demaniale abusivamente occupata di mq. 2.929,39 e di eliminare i manufatti di cui alle innovazioni abusive di mq. 155,74", ivi meglio descritti;

Visto, l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture, della Capitaneria di Porto di Gaeta, dell’Agenzia delle Dogane di Roma e del Ministero dei Beni Culturali depositato in data 30 maggio 2003;

Viste, le ordinanza n. 421 del 6 giugno 2003 e n. 353 del 15 maggio 2004, con cui la Sezione ha ordinato alla Capitaneria di Porto di Gaeta e al Capo di Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di convocare nuovamente apposita conferenza di servizi;

Vista, le memoria depositata in data 11 aprile 2011, con cui parte ricorrente rappresenta che l’Amministrazione ha riconvocato la conferenza di servizi (sedute del 17.6.2004 e 16.9.2005) e, all’esito della stessa, ha rilasciato la concessione demaniale marittima n. 11 datata 14.3.2007; e che, inoltre, le opere sono state oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. 135/06 rilasciata dal Comune di Formia;

Rilevato, che la concessione n. 11 del 14.3.2007 produce la definitiva inefficacia dell’ingiunzione di sgombero impugnata con il conseguente sopravvenuto difetto di interesse della ricorrente alla coltivazione del ricorso;

Ritenuto, che sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 494/03, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-06-2011, n. 953 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 19 ottobre 2009 E.J. impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento 28.10.2008, conosciuto in data 17.9.2009, con il quale il Questore di Brescia respingeva la sua istanza tesa al rilascio di un permesso di soggiorno per conversione da motivi per cure mediche a motivi di lavoro.

Affermava la ricorrente di aver soggiornato in Italia dal 1998 ottenendo il rilascio di permessi di soggiorno fino alla data del 21 febbraio 2004.

Ammalatasi con patologia che le impediva la deambulazione essa abbandonava il posto di lavoro.

Ristabilitasi, ancorchè in modo precario, otteneva in data 17.10.2006 un permesso di soggiorno per cure mediche valevole per un anno. In prossimità della scadenza, in data 9 10.2007 richiedeva alla Questura un permesso di soggiorno per conversione da motivi di salute a motivi di lavoro subordinato, avendo nel frattempo trovato lavoro protratto fino a dicembre 2008 ed oltre presso la ditta M..

Con il provvedimento impugnato la Questura di Brescia respingeva la richiesta di conversione.

In diritto la ricorrente deduceva eccesso di potere ed illogicità di motivazione in quanto con la sua richiesta non intendeva invocare una conversione bensì il passaggio da una condizione ad un’altra, consentito sostanzialmente, a suo avviso, dal T.U. sull’immigrazione.

La ricorrente concludeva chiedendo l’accoglimento del ricorso, vinte le spese del giudizio.

L’amministrazione, a sua volta, costituita per mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, contestava i motivi di ricorso, chiedendone il rigetto.

Con ordinanza 682 del 13.11.2009 questa Sezione respingeva l’istanza cautelare per la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

All’odierna pubblica udienza il ricorso passava in decisione

Motivi della decisione

Il ricorso appare destituito di fondamento.

Come si evince dalla narrativa in fatto, il provvedimento impugnato del Questore della Provincia di Brescia è fondato in ragione di un duplice ordine di motivi. In primo luogo si denuncia il fatto che la ricorrente, una volta scaduto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, avvenuto in data 21 febbraio 2004, ha atteso ben due anni e otto mesi per chiedere il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno, peraltro, non per motivi di lavoro, bensì per motivi di malattia. E ciò, evidentemente, perché era ben conscia dell’impossibilità di ottenere una proroga per motivi di lavoro, sia per il tempo abbondantemente scaduto, sia in quanto all’epoca non svolgeva alcuna attività. Né appare plausibile la giustificazione di essere stata nel frattempo colpita da infermità, tant’è che comunque avrebbe potuto avanzare richiesta di permesso di soggiorno per motivi di malattia, corredata da idonea documentazione medica, come, del resto, ha successivamente proposto, ma a distanza di oltre due anni e con documentazione riferita all’anno 2006. Probabilmente, come si legge nella relazione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia, depositata in data 7.11.2009, la ricorrente nel periodo in discussione aveva abbandonato il suolo italiano e ciò è avvalorato dal fatto al momento della domanda del permesso di soggiorno per malattia aveva prodotto un nuovo passaporto impedendo così di verificare i suoi movimenti.

In secondo luogo nel provvedimento impugnato si afferma l’impossibilità giuridica di rendere convertibile il permesso di soggiorno ottenuto per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. In effetti nel T.U. ex D.Lgs 286/98 sull’immigrazione non sussiste alcuna norma (cfr. in arg. gli artt.35, comma.3; 43, comma 2, nonché l’art.28, comma 1, lett.c) Reg.) che deponga a favore dell’assunto della ricorrente, la quale in definitiva, al fine di corroborare la sua pretesa non trova di meglio che invocare un non meglio precisato indirizzo favorevole, insito nelle leggi sull’immigrazione, finalizzato ad "autorizzare titoli speciali in condizioni particolari" nelle quali venissero a trovarsi i cittadini stranieri. E’ da considerare, però, che la disciplina dettata dalla legge consente, è vero, il rilascio di titoli di soggiorno finalizzati ad assicurare al cittadino straniero, anche irregolare, bisognoso di cure, le prestazioni sanitarie documentate nei referti medici, ma è altrettanto vero che tali titoli sono provvisori e quindi validi per il periodo di degenza e comunque, mai convertibili, come pretende la ricorrente, in titoli motivati da altre ragioni.

Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono come di norma la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 1000, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-11-2011, n. 25591 Opposizione all’esecuzione

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Svolgimento del processo

La B.A.M.O. di Liuti Sergio & C. s.a.s. richiese al Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, l’annullamento della cartella esattoriale n. (OMISSIS) recante l’intimazione di pagamento in favore del Comune di Jesi di somme relative alla fornitura di acqua potabile, basata su fatture emesse per bollette insolute riguardanti l’anno 1997.

Il Comune di Jesi si costituì in giudizio e, nel resistere alla domanda, rilevò che il recupero coattivo era stato preceduto da un sollecito di pagamento datato 31 ottobre 2001 e notificato in data 14 novembre 2001 ed eccepì la tardività del ricorso per essere stato proposto il 21 ottobre 2004, quindi oltre i trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, avvenuta l’8 luglio 2004.

Il Tribunale, con sentenza pubblicata il 19 ottobre 2006, rigettata l’eccezione di decadenza, ha accolto l’opposizione, qualificandola come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. Civ., ed ha dichiarato l’inefficacia dell’esazione da parte del Comune di Jesi;

ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese processuali in favore dell’opponente.

Avverso la sentenza del Tribunale il Comune di Jesi propone ricorso straordinario per cassazione a mezzo di due motivi, articolati in diverse censure.

L’intimata B.A.M.A. di Liuti Sergio & C. sas ha depositato un atto intitolato "comparsa di costituzione e risposta", non notificato al ricorrente.

Motivi della decisione

Il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (19 ottobre 2006).

1.- Il primo motivo del ricorso, con il quale si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n 446 del 1997, art. 52, R.D. n. 639 del 1910, art. 3, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, L. n. 742 del 1969, art. 3, art. 615 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, è inammissibile per difettosa formulazione del quesito di diritto. Infatti, il quesito è formulato in termini tali ("1. Se l’opposizione all’esecuzione di un’ingiunzione amministrativa per il recupero di un’entrata patrimoniale del Comune sia sottoposta al termine decadenziale di cui alla L. n. 639 del 2010, art. 3 o a quello del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. 2. Se la cartella esattoriale sia impugnabile solo per vizi propri o anche per vizi che attengono all’atto da cui nasce il debito iscritto a ruolo") da rendere pressochè incomprensibile la questione di diritto sottoposta all’esame della Corte, poichè, per un verso, pone l’alternativa tra due distinte e peculiari normative senza prospettare quale delle due, secondo la soluzione preferita dal ricorrente, andrebbe applicata e quale sia stata invece la soluzione adottata dal giudice a quo e ritenuta erronea; per altro verso, pone l’ulteriore alternativa tra vizi dell’atto oggetto di opposizione e vizi degli atti presupposti, senza che nemmeno questa seconda parte del quesito contenga alcun riferimento al caso concreto.

Conclusivamente, il quesito di diritto non consente a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato dal ricorrente con riguardo alla fattispecie concreta nè l’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e delle questioni che esso pone non è fornita alcuna valida sintesi logico- giuridica (cfr. Cass. S.U. n. 26020 del 30 ottobre 2008).

2.- Le ragioni di inammissibilità di cui sopra valgono anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 167 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, svolgendo i seguenti quesiti di diritto: "1. Se, giusta l’ordinamento processuale, i fatti allegati da una delle parti vadano considerati pacifici – e quindi possano essere posti a fondamento della decisione – quando la controparte abbia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione. 2. Se le risultanze del contatore del servizio idrico, ove non siano tempestivamente contestate nel termine previsto dal relativo regolamento, costituiscano prova della quantità del consumo.". E’ evidente il carattere generico di entrambe le parti del quesito, non idonee a dar conto di quali siano stati i mezzi di prova e le condotte processuali delle parti in sede di merito e di quali siano gli errori di giudizio o processuali in cui sarebbe incorso il giudice a quo.

3.- Quanto al vizio di motivazione, denunciato, con riferimento alla norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, contenuto nel titolo sia del primo che del secondo motivo, non si rinviene il momento di sintesi che questa Corte ha ripetutamente ritenuto indispensabile per una corretta formulazione del quesito ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., nel testo come sopra vigente (cfr., tra le altre, Cass. n. 4556/09);

per i di più, l’illustrazione dei motivi è svolta con modalità tali da non consentire di distinguere le parti di essa riservate alla censura di vizio di violazione di legge da quelle relative, invece, al vizio di motivazione.

Vanno quindi reputate in ammissibili anche le censure concernenti il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

4.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese poichè l’intimata si è difesa con atto denominato "comparsa di costituzione e risposta", soltanto depositato in cancelleria e nemmeno notificato al ricorrente, quindi da reputarsi inammissibile per inosservanza delle forme e dei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

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