Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-02-2011) 23-03-2011, n. 11568 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 12.4.2010 la Corte d’Appello di Venezia in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona in data 11.3.2009 assolveva A.A.C. dal reato di cui al capo G) per non aver commesso il fatto e dichiarava non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine ai rimanenti reati ascrittigli nonchè nei confronti di G.V. in ordine ai reati alla stessa ascritti ai capi B) e D) limitatamente ai fatti commessi fino al 12.10.2002 perchè estinti per prescrizione.

Conseguentemente riduceva e determinava la pena inflitta alla G. in anni 2 di recl. e quella inflitta all’ A. in anni 1 mesi 4 di recl. ed Euro 600,00 di multa ritenuta la continuazione tra il più grave reato di truffa e quello di cui al capo H).

Confermava nel resto la sentenza.

La Corte territoriale con riguardo alla G. affermava che gli elementi offerti dalle indagini svolte erano sufficienti per affermare la sua responsabilità in ordine a tutti i reati a lei ascritti.

Pacifica era l’esistenza dell’associazione criminosa che faceva capo a C.A., la sua partecipazione era provata dalle dichiarazioni del CA. nella fase delle indagini che hanno trovato conferma nei testi e nei documenti sequestrati.

Evidenziava che i documenti falsi a firma G. che erano stati rinvenuti, in parte completi e in parte in bianco, erano numerosi e solo pochi diretti a favorire parenti.

Nella sua disponibilità erano stati sequestrati anche kits di regolarizzazione, fotocopie di passaporti di cittadini moldavi, un passaporto in originale, elementi tutti che dimostravano la sua partecipazione consapevole all’organizzazione diretta a favorire la presenza illegale nello stato di cittadini extracomunitari.

Pacifica era anche la sussistenza del tentativo di favorire la permanenza di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato (capo B) e della truffa contestata al capo D).

Con riguardo all’ A. la Corte ha ritenuto sussistenti i reati di cui ai capi H) I) J) sulla scorta delle dichiarazioni di M. L. e B.F..

La Corte respingeva l’asserita nullità per mancata traduzione degli atti processuali non risultando che la G. ignorasse la lingua italiana e riteneva altresì sussistente il diritto al risarcimento del danno delle parti civili costituite R.M.K. e V.S..

Riteneva gli imputati non meritevoli delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dello situazione di particolare debolezza delle parti offese.

Ricorrono per Cassazione personalmente gli imputati G.V. deduce che la sentenza impugnata è incorsa:

1. in erronea applicazione di legge o comunque presenta una motivazione insufficiente e contraddittoria relativamente ad un punto decisivo della controversia. Contesta la ricorrente le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

In particolare sostiene:

che le pratiche rinvenute nella sua disponibilità riguardavano soggetti presenti regolarmente sul territorio nazionale;

che il suo rapporto con il CA. era solo quello di collaboratrice domestica e che quest’ultimo aveva dichiarato che lei era estranea ai fatti;

che la Corte non aveva tenuto in considerazione le dichiarazioni del teste Gu..

2. Inosservanza dell’art. 185 c.p. essendo stata erroneamente condannata al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile R.M.K..

Lamenta che i giudici di merito hanno fondato la loro decisione sulle dichiarazioni rese dalla parte civile in fase delle indagini in assenza di contraddittorio.

3. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

4. Mancata traduzione degli atti.

A.A.C. deduce che la sentenza impugnata è incorsa:

1. in violazione di legge con riguardo alla violazione dell’art. 640 c.p.. Contesta il ricorrente la sussistenza del reato in argomento in quanto le parti offese erano consapevoli di non essere nelle condizioni previste dalla L. n. 222 del 2002 che aveva stabilito che poteva essere sanato con il rilascio di un permesso di soggiorno solo il lavoratore straniero che nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge aveva già in Corso in Italia un rapporto di lavoro;

2. in violazione dell’art. 512 c.p.p. omessa applicazione dell’art. 392 c.p.. Contesta il ricorrente l’irreperibilità dei testi che ha consentito l’acquisizione delle dichiarazioni dagli stessi rese in fase di indagine, sottolineando come lo status di clandestino non sia equiparabile a quello di irreperibile.

Tale status avrebbe dovuto indurre gli organi inquirenti a richiedere l’incidente probatorio.

Nell’esaminare le doglianze formulate dai ricorrenti, attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza, appare utile ricordare, in via preliminare, i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito.

Invero, ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti nè l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:

l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Deve aggiungersi che l’illogicità della motivazione deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. 4^, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri).

Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati.

I limiti del sindacato della Corte non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46.

La Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.

Nel caso di specie con il primo motivo la G. non solo ha reiterato una doglianza già esposta con i motivi d’appello e debitamente disattesa dalla Corte di merito, ma non ha nemmeno sostenuto il suo assunto con richiamo ad atti specifici e ben individuati del processo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.

In proposito il Collegio osserva che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio della c.d.

"autosufficienza" del ricorso in base al quale quando la doglianza fa riferimento ad atti processuali, la cui valutazione si assume essere stata omessa o travisata, è onere del ricorrente suffragare la validità del proprio assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti specificatamente indicati o la loro allegazione (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in precedenza), essendo precluso alla Corte l’esame diretto degli atti del processo, a meno che il fumus del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (cfr.

Cass. n. 20344/06; Cass. n. 20370/06; Cass. n. 47499/07; Cass. n. 16706/08).

Nel caso in esame la ricorrente non ha messo a disposizione di questa Corte di legittimità gli elementi obiettivi necessari per apprezzare, sulla base di atti specificatamente trascritti o allegati, la sussistenza o l’insussistenza di un fumus delle doglianze e quindi l’utilità o la superfluità di un esame diretto dei relativi atti.

In applicazione a tali principi il Collegio ritiene che le risultanze processuali inadeguatamente esposte e le argomentazioni esposte nel motivo in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza impugnata che, come già detto, appare congruamente e coerentemente motivata.

Deve aggiungersi che non merita accoglimento neppure la generica doglianza secondo cui vi sarebbe un difetto di motivazione su alcuni punti decisivi della causa, non avendo il giudice dato alcun peso ad alcune delle prove raccolte.

Occorre infatti a tale proposito rammentare che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre convenientemente in luce quelli che in base al giudizio effettuato risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere purchè tale valutazione risulti, come nel caso in esame, logicamente coerente (Cass. Pen. Sez. 5^, 2459/2000, ricorrente Garas).

Il motivo è pertanto infondato.

Inammissibili sono i motivi relativi alla mancata traduzione degli atti, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla attendibilità delle parti civili.

I motivi riproducono pedissequamente i motivi d’appello.

E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perchè non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 c.p.p., lett. c).

E’ evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello.

Infondata è la censura riguardo la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Sul punto si osserva che, in mancanza di espressa richiesta, formulata nell’atto di appello o anche oralmente in udienza dal difensore, nessun obbligo di motivazione incombeva in capo al giudice di appello in merito alla mancata applicazione di detto beneficio.

Ed invero, l’art. 597, comma 5, del codice di rito, pur prevedendo espressamente la possibilità dell’applicazione di ufficio della sospensione condizionale della pena, non pone alcun onere di motivazione al riguardo.

Il mancato esercizio di un potere discrezionale, come è quello attribuito dalla norma ora menzionata, non si traduce in vizio di violazione di legge o di motivazione, ove non sia sollecitato dalla parte nelle forme anzidette (cfr., tra le altre, Cass. sez. 1^, n. 11642 del 4.12.1992 N. 9455 del 1984 Rv. 166423, N. 11941 del 1991 Rv. 188763, N. 6908 del 1992 Rv. 190548, N. 4977 del 1993 Rv. 194563, N. 7911 del 1993 Rv. 194662 Cass. 41126/01 Rv 220254).

L’accertato giudizio di responsabilità ha correttamente determinato il giudice dell’appello a confermare le statuizioni nei confronti delle costituite parti civili ai sensi dell’art. 185 c.p..

Il primo motivo presentato da A.A.C. è inammissibile.

Il ricorrente reitera una doglianza già avanzata in sede d’appello senza considerare la logica e coerente motivazione della Corte Territoriale che ha sottolineato come gli imputati hanno ottenuto dalle vittime somme di denaro non indifferenti, tenuto conto della loro particolare situazione, facendo loro credere che da tale esborso sarebbe derivata la regolarizzazione della loro posizione nel territorio dello Stato ben sapendo che ciò non era possibile.

Anche il secondo motivo è infondato.

Contesta il ricorrente l’irreperibilità dei testi che ha consentito l’acquisizione delle dichiarazioni dagli stessi rese in fase di indagine, sottolineando come lo status di clandestino non sia equiparabile a quello di irreperibile.

Con riguardo alla doglianza in argomento deve ricordarsi che, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., l’imprevedibile sopravvenuta impossibilità della ripetizione della prova orale rende le precedenti dichiarazioni del testimone leggibili in dibattimento e quindi acquisibili nel fascicolo dibattimentale a mente dell’art. 515 c.p.p..

La irripetibilità, che costituisce il cardine del meccanismo di recupero al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in sede d’indagini disciplinato da detta disposizione attiene al procedimento di assunzione della prova, ovverosia alla "ripetizione dell’assunzione dell’atto dichiarativo" (C. cost. n. 375 del 2001), che deve risultare dal punto di vista fenomenico – e perciò oggettivamente, dal punto di vista processuale – irrealizzabile e non quindi al contenuto della prova e cioè al risultato del procedimento acquisitivo (alle dichiarazioni, rese o non rese).

L’oggettiva, nel senso indicato di fenomenica, e imprevedibile sopravvenuta impossibilità di dar corso al procedimento probatorio (all’assunzione) comporta ex se l’acquisizione mediante lettura dell’atto al fascicolo del dibattimento in base al combinato disposto degli artt. 515 e 512 c.p.p..

Tanto non basta tuttavia a rendere senz’altro e senza limiti utilizzabili per la decisione le dichiarazioni acquisite unilateralmente dall’accusa (che non esauriscono, è bene sottolinearlo fin d’ora, il catalogo delle dichiarazioni acquisibili ex art. 512 c.p.p.), giacchè la norma che disciplina l’utilizzabilità ai fini della decisione delle prove è in realtà l’art. 526 c.p.p., comma 1 bis che infatti dispone che "la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato e del suo difensore".

E’ dunque la regola dell’art. 526 c.p.p., comma 1 bis, che impedisce al giudice di fondare la decisione su una prova dichiarativa acquisita mediante il meccanismo di recupero dell’art. 512 c.p.p., ma a tre condizioni.

La prima, del tutto esplicita, concerne l’ambito e il verso della decisione in relazione alla quale opera la regola di inutilizzabilità: solo ai fini dell’affermazione di colpevolezza dell’imputato.

La seconda, pure esplicita, riguarda l’atteggiamento soggettivo del dichiarante: la ragione che ha reso impossibile la ripetizione dell’esame, che deve risiedere in una scelta libera di sottrarsi al contraddittorio.

La terza discende inequivocabilmente dall’origine storica e dalla ragione sistematica della previsione ed è implicita nell’enunciato linguistico, che parla di "colpevolezza" "provata" "sulla base" e che ben si presta ad essere interpretato nel senso che il divieto opera solo nelle situazioni in cui la prova costituisce il fondamento esclusivo o determinante dell’affermazione di colpevolezza.

Basterà ricordare sul punto che la disposizione è stata introdotta dalla L. n. 63 del 2001 quale traduzione codicistica (con aggiustamenti esclusivamente formali) del precetto recato dalla seconda parte dell’art. 111 Cost., comma 4, come novellato a seguito della Legge Costituzionale n. 2 del 1999, la quale a sua volta si proponeva di rendere espliciti a livello costituzionale i principi del giusto processo enunciati dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

E per giurisprudenza costante della Corte Edu l’assenza di contraddittorio è incompatibile con la Convenzione solo nell’ipotesi in cui le dichiarazioni della persona alla quale l’imputato o il difensore non hanno potuto porre domande costituiscano la base esclusiva della condanna o contribuiscono in maniera determinante ad essa (tra molte: sent. 13.10.2005, Bracci v. Italia; sent. 20 aprile 2006, Carta v. Italia; sent. 19 ottobre 2006 Majdallah v. Italia;

sent. 8 febbraio 2007 Kollcaku v. Italia).

Ciò detto deve rilevarsi che i giudici del merito hanno fondato la responsabilità del ricorrente sulle dichiarazioni dei testi M. L. e B.F., indicati come irreperibili, ma che tali dichiarazioni sono state acquisite all’udienza dibattimentale dell’8.6.2007 con il consenso del difensore dell’ A. e quindi sono pienamente utilizzabili.

I ricorsi in esame devono pertanto essere respinti.

I reati in argomento sono però estinti per sopravvenuta prescrizione.

I reati contestati all’ A. risultano commessi sino al novembre 2002 e quelli contestati alla G. fra il novembre 2002 e il gennaio 2003 con la conseguenza che alla data odierna sono decorsi i termini di prescrizione (anni 7 e mesi 6) e gli stessi sono estinti per sopravvenuta prescrizione.

Devono essere confermate le statuizioni civili.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per sopravvenuta prescrizione. Ferme le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-03-2011) 08-04-2011, n. 14223 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A F.A. è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per alcuni episodi estorsivi ed altro; per i reati di cui ai capi A) e B) aggravati dalla circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 il F. è stato condannato dal Tribunale di Patti con sentenza emessa in data 15 luglio 2010 alla pena di nove anni di reclusione.

Il Tribunale del riesame di Messina, con ordinanza del 2 dicembre 2010, rigettava l’appello del F. avverso l’ordinanza di rigetto del Tribunale di Patti della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere.

Con il ricorso per cassazione F.A. deduceva il vizio di motivazione per mancanza assoluta della stessa in ordine alle censure mosse dalla difesa, nonchè la violazione dell’art. 192 c.p.p. comma 3. Il ricorrente precisava che all’epoca versava in gravi condizioni economiche ed aveva ottenuto dalle presunte parti lese una modesta somma di danaro per spirito di solidarietà, Denunciava che la cattiva interpretazione ed il travisamento di alcune intercettazioni telefoniche da parte del Tribunale aveva determinato una ingiusta valutazione di pericolosità. Ricordava, infine, che, rimasto libero per un anno e mezzo, aveva iniziato a lavorare.

I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da F.A. sono manifestamente infondati.

Come correttamente stabilito dal Tribunale del riesame non è consentito nel caso di specie rivalutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza essendo intervenuta condanna, anche se non definitiva.

In siffatta situazione è consentita la valutazione del quadro indiziario soltanto nei limiti della prospettazione di nuovi e diversi elementi probatori, essendo preclusa la rivalutabilità in sede cautelare di risultanze già apprezzate nella sede massimamente garantita del dibattimento (Cass., Sez. 1, 19 novembre 2000 – 5 marzo 2001, n. 8926, CED 218222).

Anche con riferimento ai profili della pericolosità va detto che il Tribunale del riesame non può rivalutare gli elementi già apprezzati dal Tribunale in sede dibattimentale; nel caso di specie i giudici di Patti hanno ritenuto l’estorsione sub A) aggravata dalla circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. Ebbene correttamente i giudici del riesame hanno ritenuto che per tale ragione ricorresse la presunzione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, con conseguente impossibilità di revocare la misura custodiale più grave. Questa Corte non può rivalutare eventuali travisamenti o errori compiuti dal Tribunale di Patti, essendo questo il compito del giudice di appello del processo di merito.

Nemmeno può avere rilievo la circostanza rappresentata nell’odierno dibattimento dal difensore che la pericolosità del F. sarebbe di minore intensità, essendo stato assolto da alcuni episodi estorsivi, perchè il Tribunale di Patti, nonostante siffatta assoluzione, ha ritenuto di comminare una pena rilevante al F., ritenendo evidentemente la gravita degli episodi per i quali era intervenuta condanna.

Non sono stati indicati elementi nuovi rispetto a quelli considerati dai giudici di merito del processo di cognizione meritevoli di approfondimento, non apparendo, inoltre, la circostanza indicata del lavoro svolto, peraltro nemmeno debitamente documentata, idonea a superare la presunzione di pericolosità per un soggetto che ha già maturato un cumulo d pena pari ad oltre venti anni di reclusione.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende;

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 25-07-2011, n. 16173 Albo professionale

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Svolgimento del processo

Con decisione in data 25.2/25.10.2010, il CNF ha respinto l’appello dell’avv. R.S. avverso la decisione del COA di Roma con cui gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo, siccome ritenuto colpevole di aver sistematicamente adottato il metodo di iscrivere di volta in volta al R. G. delle cause civili presso il Giudice di pace di Roma, sin dal settembre 1988 e fino al 2003, a breve distanza di tempo, la medesima causa, prevalentemente mediante la leggera alterazione dei cognomi delle parti, ma in alcuni casi anche reiterandoli correttamente, così indebitamente determinando l’automatica assegnazione della medesima controversia a giudici diversi e la conseguente possibilità di scegliere il giudice stesso in aperta, sistematica, grave violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità cui deve ispirarsi la professione forense.

Onde commettere i fatti suddetti, necessariamente l’incolpato depositava al registro generale, con il fascicolo di causa, atti di citazione, corredati da mandati alle liti autenticati recanti nominativi diversi da quelli di volta in volta dichiarati ovvero alterati rispetto all’originale rilascio, ovvero apocrifi.

Osservava quel collegio che l’incolpato aveva sostanzialmente ammesso gli addebiti ascrittigli e che la giustificazione fornita (l’aver agito a tutela degli interessi dei propri assistiti, evitando loro le valutazioni di giudici ritenuti meno benevoli di altri nell’applicazione dei criteri di valutazione del danno) non poteva essere presa in considerazione, in quanto l’interesse del cliente deve essere perseguito con mezzi leciti.

Le doglianze afferenti alle lamentate lacune istruttorie poi non avevano pregio a fronte del riconoscimento della commissione dell’illecito; era da considerarsi poi superflua l’indicazione della norma deontologica violata a fronte della dettagliata specificazione del comportamento posto a base dell’incolpazione, di violazione dei principi generali di probità, correttezza e lealtà che regolano l’attività forense,cosa questa che aveva permesso una completa esplicazione del diritto di difesa.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, l’avv. R.; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta nullità del procedimento e violazione di legge per carenza di motivazione su punti decisivi della controversia; ci si duole del fatto che il procedimento sia pervenuto a dibattimento senza che fosse portata a termine l’istruttoria deliberata dal Consigliere istruttore.

In particolare, si lamenta la mancanza agli atti delle copie dei fascicoli e di qualsiasi notizia relativa allo svolgimento dei giudizi ed all’esito degli stessi. Sarebbe poi omessa la motivazione circa la valutazione del comportamento del R., che aveva ammesso i fatti.

Mancherebbe altresì la prova di danni provocati a terzi, sicchè si prospetta l’ipotesi del "tentativo".

Il mezzo non ha pregio; l’effettuazione di una istruttoria, a fronte della complete ammissioni dell’incolpato sarebbe risultata superflua ed ultronea, non necessitando elementi di prova ulteriori per accertare i fatti ascritti al R.. Non può, nella presente fattispecie, spiegare rilievo alcuno l’avvenuta ammissione dei fatti da parte dell’incolpato e ciò in ragione della natura documentale degli addebiti mossi, che trovavano quindi pieno riscontro cartaceo.

Ciò che è stato sanzionato è il compimento del comportamento ascritto al R., non le conseguenze di esso, che ove accertate come produttive di danno, avrebbero costituito altra fonte di responsabilità disciplinare.

Appare poi del tutto incongruo ed inconferente l’accenno all’ipotesi delittuosa del tentativo, del tutto avulsa dalla tematica che ne occupa. Il primo motivo deve essere pertanto respinto.

Con il secondo mezzo si lamenta mancata ragionevolezza dell’iter logico della motivazione: ci si duole in particolare, in ragione degli elementi già posti in luce a proposito del primo mezzo, della mancanza di un riscontro probatorio adeguato e dell’applicazione di una sanzione ritenuta esagerata, come aveva rilevato anche il P.G. nel giudizio intercorso di fronte al CNF. Per quanto riguarda l’aspetto istruttorio, ci si deve necessariamente riportare alla considerazioni già svolte con riguardo al mezzo testè esaminato.

Relativamente alla misura della sanzione irrogata, che è la più grave, può rilevarsi che la condotta posta in essere dall’incolpato è risultata particolarmente callida e tale da portare discredito alla Giustizia nel suo complesso, con sistematica (si tratta di oltre cento episodi intercorsi) violazione dei doveri di probità, lealtà e correttezza che dovrebbero informare di se la professione forense.

In ragione di tanto, la sanzione irrogata appare congrua e commisurata alla gravità dell’illecito perpetrato.

Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento; è appena il caso di aggiungere che la richiesta di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, atteso l’esito del presente giudizio, risulta assorbita.

Non v’ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 12-05-2011, n. 2860 Contratti

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Svolgimento del processo

Con bando di gara pubblicato sul supplemento speciale della G.U.R.I. del 2 febbraio 2009 veniva indetta dal Ministero della Giustizia una procedura selettiva "ristretta accelerata" per il conferimento del servizio di documentazione atti processuali penali e servizi correlati, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara era articolata in 4 lotti, di cui il lotto n.1 per un valore stimato di euro 3.000,000, iva esclusa, il lotto n.2 per un valore di euro 15.660,00 iva esclusa, il lotto n.3 per un importo stimato di euro 13.122.000,00 iva esclusa, il lotto n.4 per un valore presunto di euro 13.392.000,00 iva esclusa.

All’esito della procedura di gara, per quanto qui rileva, i lotti nn.2 e 4 venivano aggiudicati all’attuale appellato Consorzio A., mentre il lotto n.3 era aggiudicato al RTI A. B. F.- N. O.- La Rapida Servizi, classificato al primo posto con punti 88.

Il Consorzio A. posizionato relativamente al lotto n.3 al secondo posto con punti 86,89 impugnava innanzi al Tar per il Lazio, con ricorso originario, il decreto di aggiudicazione del lotto n.3 in favore del RTI A. B. F.- N. O. – La Rapida unitamente, in parte qua, ai verbali concernenti la formulazione della graduatoria di merito, la valutazione delle offerte tecniche, la verifica delle offerte tecnicoeconomiche e la selezione delle domande di partecipazione presentate dalle Società concorrenti, deducendone la illegittimità sotto vari profili.

Successivamente, a seguito della acquisita disponibilità dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario RTI, il Consorzio A. proponeva (depositandoli il 15/6/2009) motivi aggiunti, per poi proporre, a seguito delle deduzioni formulate dall’Avvocatura dello Stato per conto dell’Amministrazione della Giustizia, in data 3 luglio 2009 altri motivi aggiunti con cui deduceva a carico degli atti relativi all’aggiudicazione in favore di RTI ulteriori profili di illegittimità.

Con dette impugnative venivano denunciate varie irregolarità ed anomalie della procedura concorsuale nonché la violazione di alcune prescrizioni della disciplina recata dal bando di gara, in particolare, quella riguardante la presentazione delle referenze bancarie, da prodursi ai fini della richiesta dimostrazione di capacità finanziaria ed economica dei concorrenti alla gara.

Si costituiva in giudizio per resistere al proposto gravame l’intimato Ministero della Giustizia.

Dal canto suo, RTI A. B. F. – N. O. – La Rapida, aggiudicataria del lotto n.3, con ricorso incidentale notificato in data 22/6/2009 denunciava la illegittima ammissione alla gara del Consorzio A. pur in presenza di irregolarità che a suo dire ne imponevano l’esclusione, per avere, in particolare, A. prodotto una pagina non sottoscritta dell’allegato 2 del Capitolato Tecnico ed inoltre perché gli allegati non recavano la firma autografa.

L’adito Tar con sentenza n.8610/2010 respingeva il ricorso incidentale proposto dal RTI, ritenendolo infondato e accoglieva il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti da A., giudicando fondata l’assorbente censura relativa alla mancata dimostrazione della capacità finanziaria ed economica dei soggetti facenti parte dell’aggiudicatario RTI.

Il Ministero della Giustizia ha impugnato, chiedendone la riforma, tale sentenza, deducendo a sostegno dell’appello, i seguenti motivi, attinenti entrambi alla questione giuridica considerata fondata dal primo giudice:

Violazione e falsa applicazione dell’art.41 del dlgs n.163/2006 e del paragrafo III, 2,2 della lex specialis della gara;

Insufficiente ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia. Erronea valutazione dei presupposti di fatto.

Il RTI A. B. F. – N. O.- La Rapida (in prosieguo RTI) da parte sua ha prodotto appello incidentale con cui ha riproposto, sostanzialmente, le censure già formulato con il ricorso incidentale di primo grado ed ha contestato inoltre la fondatezza della sentenza qui impugnata, ritenendola errata in relazione alle osservazioni e conclusioni ivi recate..

Il controinteressato Consorzio A. (in seguito A.) costituitosi in giudizio ha in primo luogo eccepito la inammissibilità sia dell’appello principale che dell’appello incidentale: a) del primo perché con esso l’Amministrazione si sarebbe limitata a reiterare le censure formulate in primo grado senza formulare critiche alla impugnata pronuncia del Tar;b) del secondo perchè tardivamente proposto e per avere RTI in relazione alla gara de qua inoltrato altro autonomo ricorso già definito negativamente dallo stesso Tar Lazio con sentenza n.9134/2010, non oggetto di impugnativa.

Nel merito A. ha contestato la fondatezza degli appelli del Ministero della Giustizia e di RTI, riproponendo, quanto agli atti di gara, le censure dichiarate assorbite dal primo giudice.

Con ordinanza n. 2782 del 15/6/2010 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza del TAR Lazio n.8610/2010 pure avanzata dall’appellante Ministero della Giustizia.

Le parti con relative memorie hanno ulteriormente puntualizzato le rispettive tesi difensive.

All’udienza del 14 aprile 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Oggetto della controversia all’esame è l’aggiudicazione, all’esito della espletata procedura selettiva, del "servizio di documentazione atti processuali penali e servizi correlati" relativamente al lotto n.3, effettuata a suo tempo dalla stazione appaltante in favore del RTI suindicato e giudicata illegittima, a seguito di ricorso del controinteressato Consorzio A., dal Tar del Lazio con la sentenza qui gravata.

In conformità al principio giurisprudenziale (di recente confermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n.4 del 7 aprile 2011) per cui al giudice è conferito il potere di definire gradualisticamente la controversia secondo la natura e il contenuto delle questioni logiche ivi dedotte, nella specie va esaminato in via prioritaria l’appello incidentale proposto da RTI proprio perché con esso si censura l’ammissione alla gara del ricorrente principale di primo grado (Consorzio A.) e tale aspetto assume sotto il profilo processuale, indubbiamente, una rilevanza tale da dover essere definito con precedenza rispetto ad ogni altra questione inerente l’intera causa.

Con riferimento a tale gravame incidentale, la parte controinteressata (A.) ne eccepisce la inammissibilità per i due profili già esposti in punto di fatto, ma da tali eccezioni si può prescindere appalesandosi detto gravame nel merito infondato.

Dunque RTI, come già fatto in primo grado con l’omologo ricorso incidentale, rileva l’avvenuta violazione della disciplina di gara di cui alla lettera d’invito, lì dove, relativamente all’offerta di A., nella documentazione da questa prodotta è possibile rilevare che una pagina (l’ultima) dell’allegato 2 del Capitolato tecnico non è stata firmata ed inoltre gli stessi allegati non recano la firma autografa del rappresentante dell’impresa.

Il dedotto profilo di illegittimità non sussiste.

Rileva invero il Collegio che nella specie si è in presenza di una irregolarità che per natura e consistenza non costituisce mancata osservanza delle prescrizioni imposte dalla disciplina di gara e come tale la riscontrata omissione non è idonea ad assurgere alla dignità di vizio invalidante l’ammissione alla gara della concorrente A..

Vero è che la lettera d’invito precisa (art.7) che nella busta A "Documenti" debbono essere contenuti una serie di documenti tra cui la stessa lettera d’invito e il capitolato tecnico "firmati in ogni loro pagina", ma una corretta oltreché ragionevole interpretazione dei fatti in contestazione porta ad escludere che si sia verificato un inadempimento di una siffatta prescrizione se è vero che:

nella specie una sola pagina dell’allegato 2 al capitolato tecnico non è stata firmata e tale omissione con riferimento all’insieme dei documenti prodotti, per la sua evidente modestissima entità, non può non essere valutata come una mera dimenticanza, del tutto irrilevante nel contesto degli adempimenti imposti a carico dei partecipanti;

la mancata sottoscrizione di una sola pagina non vale ad evidenziare una quale che sia non ascrivibilità dell’intero documento al concorrente stesso e neppure la eventuale non veridicità dello stesso.

l’allegato 2 (come sottolineato dalla stessa commissione di gara) ha un contenuto meramente descrittivo e costituisce unicamente un ausilio conoscitivo per cui la mancata sottoscrizione di una sola delle pagine di cui si compone, in ragione del valore di detto documento, non può avere pregnanza tale da invalidare la documentazione prodotta

Stando così le cose, si può (e si deve) accedere ad una lettura dei rilievi mossi in proposito (oltrechè degli stessi fatti in contestazione) in una chiave sostanzialistica, nel senso che non è possibile configurare e giustificare a carico della concorrente A. una penalizzante misura di esclusione dalla gara in ragione di una mero, pressoché irrilevante errore omissivo e questo a prescindere dalla circostanza (di per sé esaustiva) che non è dato rinvenire nella lex specialis una prescrizione che imponga per tale tipo di "irregolarità " la misura dell’esclusione dalla gara.

In altri termini, il caso qui in rilievo, avuto riguardo ai dati che lo connotano, pare perfettamente rientrare nell’ipotesi di quegli errori materiali, anche di tipo omissivo, commessi in buona fede ed irrilevanti per i quali non si richiede neppure la integrazione o regolarizzazione e in presenza dei quali, a fortiori, non è possibile da parte della stazione appaltante disporre la sanzione espulsiva peraltro neppure contemplata dalla normativa di gara (cfr Cons Stato Sez. V 24 ottobre 2006 n.6347; idem 30 agosto 2006 n.5064).

La RTI lamenta poi il fatto che gli allegati non erano sottoscritti in originale, risultando prodotti in fotocopia, ma anche tale doglianza non coglie nel segno per almeno due ordini di ragioni:

non v’è una clausola della normativa di gara che abbia previsto la sottoscrizione autografa di tali documenti e neppure una speculare previsione di irrogazione della sanzione espulsiva per tale modalità di presentazione dei documenti stessi;

la Commissione giudicatrice ha dato atto che i documenti in contestazione sono stati firmati in originale per altro lotto di contenuto identico, fornendo così una sorta di attestazione di conformità a quelli prodotti in fotocopia.

Anche qui deve rilevarsi che si tratta di errore materiale che non inficia la regolarità della fase procedurale e in particolare non incide su aspetti di tipo sostanziale del rapporto contrattuale che in fieri si va a formare e come tale non può essere produttivo dell’adozione di una misura sanzionatoria (quella dell’esclusione dalla gara) del tutto sproporzionata ed illogica oltreché non rispettosa del principio del favor partecipationis pure pienamente applicabile in casi come quello all’esame (cfr, ex multis, C.G.A. Regione Siciliana 20 dicembre 2010 n.1515)

In forza delle suestese osservazioni l’appello incidentale si rivela infondato e va conseguentemente respinto.

Passando all’appello principale proposto dal Ministero della Giustizia, si può prescindere dall’eccezione di inammissibilità sollevata in limine litis dalla difesa dell’appellata A., rivelandosi il gravame nel merito infondato.

Il TAR, in accoglimento delle relative doglianze formulate da A. con l’originario ricorso di primo grado, ha ritenuto fondati i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art.41 del dlgs n.163 del 2006 nonché di violazione delle prescrizioni della lex specialis della gara, lì dove non è stata fornita una idonea certificazione dell’affidabilità economicofinanziaria di alcune imprese costituenti il RTI con specifico riferimento al contenuto della referenze bancarie prodotte per dette Società.

Al riguardo l’Amministrazione con due mezzi d’impugnazione (che per evidenti ragioni di logica connessione vanno congiuntamente esaminati) critica le statuizioni rese dal primo giudice (ritenendole errate) sulla scorta di due rilievi recanti il seguente tenore:

le referenze bancarie esibite dalle due Società raggruppate La Rapida Servizi e N. O. sono conformi alle prescrizioni del bando non essendo necessario che la garanzia rilasciata dagli istituti bancari si riferisse espressamente al valore del lotto;

le attestazioni delle banche, in relazione al loro contenuto sono idonee ex se a certificare l’affidabilità economica delle imprese con riferimento all’oggetto dalla gara costituito dall’intero servizio di documentazione degli atti processuali penali e servizi correlati.

I dedotti profili di doglianza sono privi di giuridico fondamento.

L’art.41 del dlgs n. 163/2006 ha previsto che "negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati…"

Il bando di gara poi ha previsto espressamente (paragrafo III 2.2.), con contestuale espressa sanzione espulsiva in ipotesi di produzione documentale non conforme, la presentazione di "idonee dichiarazioni bancarie, come previsto dall’art.41, comma 1, del dl.vo 163/06 e comprovate mediante esibizione di due idonee certificazioni bancarie o di intermediari autorizzati e riferite allo specifico valore del lotto o dei lotti cui il concorrente intende partecipare".

Ebbene, le dichiarazioni attestanti le referenze bancarie prodotte da alcune delle imprese raggruppate, come alle stesse rilasciate dagli istituti bancari non pare siano conformi, quanto al contenuto dalle stesse recato, alle prescrizioni inserite nella lex specialis della gara, rivelandosi, così inidonee a dimostrare il possesso in capo a dette Società del requisito richiesto dalla legge della capacità ed affidabilità economica.

Invero, le dichiarazioni degli istituti di credito prodotte dalle Società Rapida Servizi e N. O. si limitano a riferire della buona fama di dette imprese e del possesso da parte delle stesse di adeguate capacità finanziarie, ma non v’è chi non veda come nella specie trattasi di attestazioni generiche, compilate con vere e proprie clausole di stile, prive, in particolare, dello specifico riferimento espressamente imposto dal bando di gara al valore del singolo o dei singoli lotti di gara. cui le stesse Società concorrono e tale omissione è riscontrabile vuoi nel corpo delle note rilasciate vuoi nell’oggetto e se così è si concretizza irrimediabilmente la violazione della prescrizione del bando che tale onere di specificazione imponeva a pena di esclusione dalla gara.

Né appare condivisibile al riguardo l’obiezione dell’Avvocatura erariale secondo la quale non era necessario riportare la specificazione del valore dei lotti di gara dal momento che necessariamente la dichiarazione di riferisce alla procedura selettiva nella sua interezza.

A smentire la fondatezza di tale rilievo è sufficiente osservare, come già acutamente fatto presente dal giudice di primo grado, che il RTI in questione ha partecipato solo a tre dei quattro lotti e quindi non all’intera gara e ad ogni modo rimane il fatto che le attestazioni non recano riferimento alcuno alle singole gare per i lotti cui le Società hanno partecipato e alle relative basi d’asta.

Ne deriva che la documentazione prodotta non è rispettosa della norma della lex specialis che con effetto vincolante imponeva quale parametro di valutazione della capacità economica delle imprese concorrenti la produzione di referenze bancarie aventi un contenuto comprensivo, in particolare, del riferimento allo specifico valore della gara, con la conseguenza, sempre prevista dal bando che la registrata carenza del prescritto contenuto non può non costituire causa di esclusione dalla gara

Se così è, quanto nella fattispecie rilevato a carico di due delle Società raggruppate (La Rapida e N. O.) circa la manchevolezza delle dichiarazioni bancarie da loro prodotte costituisce un chiaro vulnus della fase procedurale cui afferisce l’adempimento imposto dal bando, impedendo alle imprese suindicate la prosecuzione della gara.

In ordine poi al carattere vincolante dell’onere per le imprese concorrenti (ai fini della idonea dimostrazione del possesso del requisito della capacità economicofinanziaria) di presentare i referenze bancarie che non contengano generiche attestazioni di affidabilità, vale qui richiamare i precedenti giurisprudenziali già affermati dal Consiglio di Stato dai quali la Sezione non ha motivo di discostarsi (cfr Sez. V 21 novembre 2007 n.5909; idem 3 febbraio 2003 n.504).

Il Tar ha quindi compiutamente rilevato oltreché puntualmente motivato la manchevolezza documentale dell’offerta presentata dal RTI e tali osservazioni unitamente alle conseguenti statuizioni di illegittimità della gara de qua recate in sentenza non sono minimamente scalfite dai motivi di gravame proposti dal Ministero della Giustizia il cui appello, in quanto infondato, va respinto.

Come pure correttamente rilevato dal primo giudice i profili di invalidità riscontrati a carico degli atti di gara comportano l’annullamento delle procedura selettiva, senza che sia necessario qui procedere ad esaminare gli ulteriori mezzi di doglianza pure riproposti dall’appellata A..

Conclusivamente, la sentenza qui gravata va integralmente confermata, mentre devono essere respinti l’appello incidentale e quello principale.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),definitivamente pronunciando sul ricorso n.4759/2010 come in epigrafe proposto, così dispone:

Rigetta l’appello incidentale proposto da RTI "A. B. F. Soc coop – N. O. -. L. R. S. coop";

Rigetta l’appello principale proposto dal Ministero della Giustizia

Condanna le parti soccombenti alla rifusione delle spese e competenze del presente giudizio, in favore dell’appellato Consorzio A., che si liquidano complessivamente in euro 6.000,00 (seimila) oltre IVA e CPA di cui 3.000,00 (tremila) a carico del suindicato RTI e altre 3.000,00 (tremila) a carico del Ministero della Giustizia.

.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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