Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 19-12-2011, n. 27397 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla parte privata contro l’Amministrazione della scuola ed intesa all’accertamento dell’integrale anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente locale prima del trasferimento all’Amministrazione statale;

che la Corte compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio;

che contro la sentenza la soccombente propone ricorso per cassazione, a cui resiste l’intimato con controricorso.

Motivi della decisione

che col primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 324 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello compensato le spese del primo grado di giudizio, senza che la controparte avesse impugnato la decisione di condanna, emessa dal Tribunale;

che col secondo motivo essa prospetta la medesima censura sotto il profilo della violazione del divieto di ultrapetizione, contenuto nell’art. 112 cod. proc. civ.;

che i due connessi motivi sono privi di fondamento;

che infatti la Corte di merito ha interpretato l’espressione "rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio" contenuta nell’atto di appello, come riferita all’intero processo di merito, nel quale l’appellante è risultato in definitiva vincitore;

che quest’interpretazione è esatta poichè il giudice d’appello, quando riformi la sentenza impugnata, deve procedere, comunque siano formulate le richieste di parte, ad un nuovo regolamento delle spese processuali (Cass. 22 dicembre 2009 n. 26985, 30 agosto 2010 n. 18837);

che per questa fase di cassazione le spese possono essere compensate, in deroga al criterio della soccombenza, poichè il controricorso si riferisce a questioni diverse da quella sollevata dalla ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-05-2011) 12-08-2011, n. 32097 Attenuanti comuni danno lieve

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Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del 15 gennaio 2007, con la quale il Tribunale di Biella aveva dichiarato D.P. colpevole del reato di furto aggravato, ai sensi dell’art. 624 c.p., e art. 624 c.p., n. 4, perchè, trovandosi all’interno della sala di attesa dello studio medito ….. al fine di trame profitto si impossessava della somma di Euro 195,00 contenuta nel portafogli di C.M. che si trovava con lui in sala di attesa agendo con destrezza consistente nell’approfittare del fatto che la persona offesa si era momentaneamente allontanata per rispondere al cellulare, lasciando la propria borsa incustodita nella sala di aspetto; e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Avverso la sentenza anzidetta l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motivo.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione.

Con il secondo motivo lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme delle quali avrebbe dovuto tenersi conto nell’applicazione della legge penale. Lamenta, in particolare, il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, che avrebbe ben potuto essere concessa, tenuto conto dell’esigua entità della somma, in rapporto alle condizioni socio-economiche della persona offesa.

2. – Le censure – esaminabili congiuntamente, stante l’identità di ratìo contestativa che le ispira – sono, entrambe, prive di fondamento. Ed invero, l’insieme argomentativo in forza del quale il giudice a quo ha negato l’attenuante dell’art. 62 c.p., n. 4, appare ineccepibile, in ragione dell’entità della somma sottratta (Euro 195,00), in rapporto alla quale, in effetti, il danno cagionato alla persona offesa non avrebbe potuto ritenersi, di per sè, di speciale tenuità. L’assunto che lo sostanzia risulta, infatti, conforme a datato, ma indiscusso, insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui, ai fini della concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, l’entità del danno deve essere valutata anzitutto con riferimento al criterio obiettivo del danno in sè, mentre quello subiettivo (riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo) ha valore sussidiario e viene in considerazione soltanto quando il primo, da solo, non appare decisivo o quando la perdita del bene, nonostante il modesto valore dello stesso, può rappresentare, in relazione alle condizioni particolarmente disagiate della persona offesa, un pregiudizio non trascurabile e quindi tale da escludere l’applicabilità dell’attenuante. L’indagine sulle condizioni economiche della persona offesa è pertanto irrilevante quando il criterio obiettivo induca ad escludere la speciale tenuità del danno (cfr. Cass. sez. 2, 21.1.1992, n 2001, rv.

189163:.nell’occasione, questa Corte Suprema ha pure evidenziato che per la sussistenza dell’attenuante è necessario che il pregiudizio cagionato sia lievissimo).

La motivazione resa in proposito dalla Corte distrettuale non può, dunque, ritenersi carente o manifestamente illogica, nella parte in cui ha ritenuto che, stante la non lieve entità del pregiudizio, non fosse necessario valutare anche il criterio soggettivo, parametrato alle condizioni socio-economiche della persona offesa.

2. – Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 31-01-2012, n. 1399 Pensione

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Svolgimento del processo

C.M., pensionato con decorrenza dal 1 ottobre 1996, adiva il Tribunale di Rimini chiedendo l’accertamento nei confronti dell’Inps del suo diritto alla riliquidazione della pensione mediante l’utilizzo, ai fini del calcolo della retribuzione media settimanale utile ai fini pensionistici relativa ai periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione, anche delle voci retributive ultramensili, con condanna dell’istituto al pagamento dei conseguenti arretrati di pensione.

Il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza che era confermata dalla Corte d’appello di Bologna.

L’Inps propone ricorso per cassazione a cui resiste il C..

Motivi della decisione

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 8. L’istituto sostiene che tale disposizione deve essere interpretata restrittivamente nel senso che sono da escludersi, nella base da assumere per calcolare il valore dei contributi da accreditare, gli emolumenti extramensili percepiti dall’assicurato, indipendentemente dal collegamento temporale alla settimana contemplato dalla lettera della legge. In tal senso deporrebbe la ratio della disposizione, di favorire l’assicurato che si trova a subire eventi che inciderebbero negativamente sulla sua base pensionabile, in contemperamento però con la necessità di tenere conto della circostanza che viene riconosciuto un accredito contributivo in assenza di un versamento effettivo. Si osserva anche che la tesi contraria potrebbe determinare l’effetto di attribuire all’assicurato una contribuzione maggiore di quella a cui avrebbe avuto diritto se avesse lavorato per tutto l’arco dell’anno.

Il ricorso non è fondato.

La tematica è stata già esaminata a fondo dalla giurisprudenza di questa Corte (v. in particolare, le sentenze n. 16313/2004 e n. 17502/2009, oltre all’ordinanza decisoria n. 25900/2010), rispetto alle cui puntualizzazioni il ricorso non prospetta rilevanti nuovi argomenti. Deve quindi ribadirsi il principio secondo cui "Con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi gli emolumenti extramensili (quali i ratei di mensilità aggiuntive e di indennità sostitutive di ferie non godute), atteso che rientrano nell’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi prevista dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 (in seguito modificata dal D.Lgs. n. 314 del 1997) e come tali concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente, cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la L. n. 155 del 1981, art. 8".

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese vengono regolate in base al criterio della soccombenza. Ne è stata chiesta la distrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Inps a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio in Euro per esborsi ed Euro duemilacinquecento per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge, distratte all’avv. Paolo Boer.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 04-11-2011, n. 8461 Ricorso giurisdizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto l’atto di rinuncia a spese compensate, ritualmente notificato e depositato e sottoscritto dalle Parti in giudizio, e ritenuto pertanto di dover dichiarare l’estinzione del giudizio a spese compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, prende atto della rinuncia di parte ricorrente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.