T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-11-2011, n. 9105

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato, in fatto, che il ricorrente impugna il provvedimento n. 2127 del 25/07/11 con cui il Consolato Generale d’Italia a Lagos ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per lavoro subordinato presentata dal predetto;

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato secondo quanto in prosieguo specificato;

Considerato che dall’esame dell’atto impugnato emerge che l’amministrazione ha respinto la richiesta di visto d’ingresso in ragione dei dubbi sull’identità del richiedente desunti dalla mera diversità tra il passaporto presentato per la richiesta di nulla osta al lavoro e quello utilizzato ai fini della richiesta di visto (circostanza confermata dal Consolato Generale d’Italia a Lagos con nota prot. n. 2765 del 01/11/11);

Considerato che, come fondatamente dedotto nel ricorso allorché sono stati prospettati i vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione, la circostanza indicata nel provvedimento impugnato non è indicativa, in maniera univoca, dell’abusiva alterazione del documento utilizzato per la richiesta di visto e, comunque, della falsità dell’identità del ricorrente potendo la diversità tra i documenti, utilizzati dall’interessato, essere ipoteticamente ricondotta anche alla scadenza di validità del passaporto presentato per la richiesta di nulla osta così come prospettato nella censura;

Considerato, pertanto, che la motivazione esplicitata nel provvedimento impugnato non risulta idonea a supportare la parte dispositiva dello stesso per mancanza del necessario nesso di consequenzialità;

Considerato che la fondatezza delle censure esaminate impone l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori motivati provvedimenti che l’amministrazione, sulla base delle indicazioni provenienti dalla presente sentenza, dovrà adottare in sede di riesame dell’istanza anche previo espletamento dei necessari accertamenti sull’identità del richiedente il visto;

Considerato che la peculiarità della fattispecie giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/2010 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-10-2011) 10-11-2011, n. 40999 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Campobasso, respingeva l’istanza avanzata da R.S., volta al riconoscimento della liberazione anticipata in relazione alla detenzione sofferta dall’11.1.2010 all’11.7.2010.

Osservava, a ragione, che doveva considerasi ostativo il contenuto di un rapporto disciplinare, che riferiva di infrazione alle regole carcerarie costituita dalla partecipazione ad una "protesta pacifica". Non rilevava la circostanza che la sanzione non fosse stata applicata, nè che il rapporto fosse stato considerato viziato da nullità per omessa contestazione, ben potendo il Giudice di sorveglianza autonomamente valutare il fatto sicuramente accaduto, indipendentemente dalle determinazioni dei responsabili dell’istituto. E neppure rilevavano le motivazioni poste a fondamento della protesta, la manifestazione collettiva di protesta essendo indice di una "non accettabile", in ambito penitenziario, "dimostrazione di forza delle parti in causa nei confronti dell’altra". 2. Ha proposto ricorso il condannato personalmente, e chiede l’annullamento della ordinanza impugnata, denunziando violazione di legge e vizi di motivazione.

Osserva che non potevano i giudici di sorveglianza fondare le proprie decisioni su di un proprio, arbitrario, "libero convincimento" in ordine alla rimproverabilita del detenuto per il comportamento da lui adottato, in contrasto con le valutazioni della stessa Direzione carceraria.

Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato.

Il Tribunale di sorveglianza ha correttamente ritenuto che era in suo potere valutare il comportamento tenuto dal detenuto in carcere a prescindere dalle determinazioni assunte dall’amministrazione penitenziaria e dall’esito del procedimento disciplinare (viziato da difetto di contestazione e sospeso in autotutela).

Ma la valutazione, così come compiuta, è censurabile.

2. La condotta addebitata al ricorrente come violazione delle regole d’istituto consisteva, a quanto riferisce lo stesso provvedimento impugnato, in una "manifestazione pacifica". Di essa non sono descritte nè le forme nè i contenuti, e neppure le motivazioni.

2.1. Nulla consente per conseguenza di attribuire a tale manifestazione quei caratteri di "ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento nei confronti delle istituzioni", tipici delle manifestazioni che, seppure non apertamente violente possono ritenersi comunque pericolose o sediziose, perchè idonee in concreto a scuotere e porre in pericolo la sicurezza o l’ordine interno o esterno all’istituto.

E’ dunque intimamente contraddittoria, e comunque priva di reale giustificazione, l’asserzione che si trattava di una manifestazione "di forza", in quanto tale e perciò solo, non consentita.

2.2. E’, inoltre, fondata su presupposti evidentemente erronei l’affermazione che le ragioni di tale manifestazione pacifica non potevano avere alcun rilievo, atteso lo stato di recluso.

Il Tribunale di sorveglianza sembra in tal modo dimenticare che persino fatti costituenti reato possono essere scriminati dall’esercizio di un diritto e che neppure lo stato di detenzione può comportare la compressione ulteriore, senza ragione, di diritti fondamentali quali – a mero esempio – il diritto alla salute, il diritto a condizioni basilari di dignità, il diritto alla civile manifestazione del pensiero.

E rientrano appunto nell’esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero quelle manifestazioni di malcontento, ovvero quelle forme di protesta, di critica e di dissenso che, in quanto pacificamente espresse e prive di carica destabilizzante o di rivolta, sono inidonee a determinare un qualsivoglia pericolo dell’ordinamento e della disciplina imposta, in particolari contesti, a determinate categorie di soggetti.

3. L’ordinanza impugnata deve per tali ragioni essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Campobasso perchè proceda a nuovo esame dando più coerente giustificazione della decisione che, attenendosi ai principi enunciati, intenderà assumere.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Campobasso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-01-2012, n. 8

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La Fa. Costruzioni s.r.l. adiva il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, chiedendo l’annullamento del verbale di gara e dell’aggiudicazione, effettuata dal Comune di Montagnareale, a favore dell’ATI Cu.An. – De.Pa.Se. – Vi.Fr., dei lavori relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche nel centro urbano.

Con sentenza n. 115 del 19 gennaio 2011, il giudice adito accoglieva il ricorso.

In particolare, era accolto il primo motivo di censura con il quale la ricorrente aveva lamentato che il sig. Cu. aveva presentato una dichiarazione non veritiera, perché non faceva cenno della condanna a lui irrogata, con sentenza del Tribunale di Patti del 19 luglio 2002, per aver violato le norme di attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi ex art. 31 del D.Lgs. n. 22/1997.

Né rilevava la circostanza che di tale condanna vi fosse menzione nel certificato del casellario giudiziale prodotto dal Cu., in quanto tale certificato non poteva essere considerato integrativo di una dichiarazione mancante.

2) Il sig. Cu. ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.

A suo avviso, non sussiste alcuna falsa o incompleta dichiarazione, avendo egli compilato e sottoscritto il modello prestampato di istanza e dichiarazione, allegato al disciplinare di gara, e avendo reso edotta la stazione appaltante dell’esistenza a proprio carico dell’unica sentenza di condanna che aveva subito nella sua vita e che risultava dal proprio certificato del casellario giudiziale.

Inoltre, ha errato il T.A.R. a condannarlo al pagamento delle spese processuali, stante l’infondatezza del ricorso di primo grado, e, in ogni caso, a non disporre la compensazione delle spese stesse.

3) Resiste all’appello la controinteressata Fa. Costruzioni s.r.l.

4) Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011, l’appello è stato trattenuto in decisione.

5) L’appello è infondato.

Come già osservato da questo Consiglio (cfr. la sentenza n. 149 del 18 aprile 2006), non sussiste equipollenza tra le dichiarazioni richieste dal bando o dal disciplinare di gara e la produzione dei certificati dei carichi pendenti o del casellario giudiziale.

Invero, il certificato del casellario ottenibile dal privato (al contrario di quello integrale, rilasciabile solo dalla pubblica autorità) non riporta tra le altre, né le sentenze di applicazione della pena su richiesta di cui agli artt. 444 e 445 c.p.p., né le condanne in cui viene concessa la non menzione (art. 175 c.p.), né le misure di prevenzione

Né persuade la tesi della parte appellante secondo cui essa, compilando e sottoscrivendo il modello predisposto dalla Stazione appaltante, avrebbe pienamente assolto ai propri obblighi declaratori imposti dall’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 163/2006 e dal disciplinare di gara.

Quest’ultimo imponeva soltanto che le dichiarazioni avrebbero dovuto essere rese "in unico documento", sicché era ben possibile, come argomentato dalla difesa della società appellata, che l’impresa appellante predisponesse una propria dichiarazione, la quale, anche ispirandosi allo schema predisposto dall’Amministrazione, integrasse quest’ultimo con una dichiarazione relativa anche ai precedenti penali.

Quanto, infine, alla censura sulla condanna alle spese in primo grado, la stessa è palesemente infondata alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui la decisione in materia di spese processuali è censurabile soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa; non è invece sindacabile, neppure per difetto di motivazione, la valutazione di merito sulla loro compensazione (cfr., di recente, C.d.S., Sez. VI, 24 novembre 2010, n. 8224).

6) In conclusione, per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra doglianza o eccezione, in quanto irrilevanti ai fini della decisione, l’appello in esame deve essere respinto.

Si ravvisano, comunque, giustificati motivi per compensare tra le spese e gli altri oneri di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l’appello indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese, le competenze e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 9 giugno 2011 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2012, n. 11680 Sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con distinti ricorsi M.C. ha adito il Tribunale di Venezia impugnando le sanzioni disciplinari irrogatele il 15 ed il 23 marzo 2005, nonchè il successivo licenziamento del 9 giugno 2005.

A fondamento delle domande ha esposto di essere stata reintegrata nel posto di lavoro a seguito di provvedimento cautelare, e di essere stata successivamente sottoposta a continue vessazioni.

Ha inoltre esposto che le sanzioni disciplinari impugnate rientravano nell’ambito di una strategia aziendale diretta ad umiliarla, isolarla nel luogo di lavoro per poi espellerla definitivamente dall’azienda.

Ha quindi chiesto l’annullamento delle sanzioni conservative e del licenziamento e la condanna della resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti.

La società resistente si costituiva in entrambi i giudizi contestando la fondatezza delle domande.

Riunite le cause, con sentenza del 29 aprile 2008 il Tribunale respingeva entrambe le domande.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la M.; resisteva la società Impresa Verde Venezia.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 26 ottobre 2009, respingeva il gravame.

Per la cassazione di quest’ultima propone ricorso la M., affidato a tre motivi.

Resiste la società con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la M. denuncia una omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e cioè l’ammissibilità ed attendibilità delle testimonianze rese dai dipendenti del datore di lavoro, di cui riportava diffusamente le deposizioni, quale unico fondamento probatorio della decisione impugnata.

Si duole in sostanza la ricorrente che la Corte di merito abbia ritenuto erroneamente attendibili i testi indicati dalla datrice di lavoro, autori essi stessi dei comportamenti discriminatori denunciati.

Il motivo è inammissibile per sottoporre alla Corte un riesame delle risultanze istruttorie, chiedendone in sostanza una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità.

Deve al riguardo evidenziarsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Del resto, il citato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Ciò premesso deve considerarsi che è comunque inammissibile il ricorso nel quale l’esposizione sommaria dei fatti, e lo stesso vale per l’esposizione dei motivi di diritto ex art. 366 c.p.c., n. 4, sia compiuta, come nella specie, attraverso la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito. Tale modalità, infatti, equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso, imponendo alla Corte di enucleare le ragioni ed i fatti storici posti a fondamento del ricorso ed in tesi non correttamente valutati dal giudice di merito (cfr. Cass. sez.un. ord. n. 19255/10; Cass. n. 6279/11; Cass. n. 1716/12, Cass. n. 1905/12; Cass. sez. un. n. 5698/12).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e cioè la proporzionalità delle sanzioni inflitte.

Lamenta che i giudici di appello avrebbero dovuto meglio considerare che le testimonianze offerte dalla convenuta erano certamente interessate o forzate dalla necessità di conservare il posto di lavoro.

Anche tale motivo è inammissibile.

Ed invero, come sopra evidenziato, spetta unicamente al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (ex plurimis, Cass. 21 luglio 2010 n. 17097).

Deve peraltro notarsi che l’inattendibilità dei testimoni, non ravvisabile di per sè nel fatto che si tratti di soggetti dipendenti del datore di lavoro (Cass. 3 febbraio 1993 n. 1341), deve essere fatta valere nelle forme previste dal codice di rito (art. 252 c.p.c.) e non risulta che la parte, che comunque nulla specifica al riguardo, vi abbia provveduto.

Quanto alla censura inerente la sproporzione della sanzione, osserva la Corte che la ricorrente si limita a richiamare taluni principi affermati da questa S.C. in ordine alla proporzionalità delle sanzioni disciplinari, senza tuttavia specificare, in contrasto col principio di autosufficienza, per quale ragione la sanzione in contestazione violerebbe il canone di cui all’art. 2106 cod. civ..

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente cioè al mancato risarcimento del danno da mobbing, valorizzando solo le deposizioni di taluni testimoni escussi e non altre, ed in ordine alla mancata ammissione dei testimoni indicati dalla ricorrente.

Anche tale motivo risulta inammissibile per richiedere alla Corte un riesame delle emergenze istruttorie, ed inoltre per non considerare che, in difetto di più specifiche censure, l’ammissione dei testi o la mancata audizione degli ulteriori testi indicati in ricorso, costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, ed esercitabile anche nel corso dell’espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l’esame di tutti i testi ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l’ulteriore assunzione della prova. Tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza (Cass. 22 aprile 2009 n. 9551).

La ricorrente inoltre, in contrasto col principio di autosufficienza, neppure indica quali testi e su quali circostanze il giudice d’appello avrebbe omesso di ammettere la prova.

4. Il ricorso principale deve pertanto dichiararsi inammissibile, restando così assorbito quello incidentale.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito quello incidentale.

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.