T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 21-01-2011, n. 606

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Svolgimento del processo

che i ricorrenti impugnano i seguenti provvedimenti:

a) determinazione dirigenziale n. 2055 prot. n. 55631 del 26/10/10 con cui il Comune di Roma ha ordinato a F.D. di demolire le opere ivi indicate e consistenti nell’ampliamento di 6 mq. del locale sovrastante l’appartamento sito al piano IV e nel mutamento di destinazione d’uso dello stesso avvenuto con opere;

b) determinazione dirigenziale n. 1972 prot. n. 52154 dell’08/10/10 con cui il Comune di Roma ha ordinato a N.R. e L.L. di demolire le opere ivi indicate e consistenti nel mutamento di destinazione d’uso, con opere, del locale "lavatoio" e nella realizzazione di una tettoia di mt. 6,80 x 1,50;

c) determinazione dirigenziale n. 1971 prot. n. 52152 del 26/10/10 con cui il Comune di Roma ha ordinato a L.D. di demolire le opere ivi indicate e consistenti nel mutamento di destinazione d’uso, con opere, del locale "lavatoio";

Motivi della decisione

che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che con la prima censura i ricorrenti prospettano l’illegittimità del provvedimento impugnato che non recherebbe motivazione alcuna sulla mancanza di pregiudizio, per la parte conforme, derivante dalla demolizione e, comunque, avrebbe applicato la sanzione ivi prevista in assenza dei presupposti di legge;

Rilevata l’infondatezza del motivo in questione;

Considerato, in particolare, che correttamente i provvedimenti impugnati non contengono alcun riferimento al pericolo di pregiudizio derivante, per la parte legittima dell’immobile, dall’esecuzione dell’ordinanza di demolizione;

Considerato che tale pregiudizio, secondo quanto previsto dall’art. 33 comma 2° d.p.r. n. 380/01, applicabile alla fattispecie, deve essere individuato nell’oggettiva impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi senza pregiudicare la preesistenza;

Considerato che nella fattispecie tale pregiudizio non è ravvisabile non avendo i ricorrenti fornito prova alcuna dello stesso;

Rilevato, in particolare, che le relazioni tecniche allegate al ricorso non specificano, in alcun modo, le ragioni della dedotta impossibilità di ripristino dello stato dei luoghi che, in realtà, risulta eseguibile alla luce delle opere in concreto realizzate (trattasi, per lo più, di mutamenti di destinazione d’uso di locali situati all’ultimo piano dell’edificio);

Considerato, poi, che il mutamento di destinazione d’uso, l’ampliamento e la tettoia, per la natura e l’entità degli interventi e il conseguente aumento del carico urbanistico che ne consegue, costituiscono interventi che avrebbero dovuto essere assentiti con permesso di costruire;

Ritenuta, pertanto, corretta la qualificazione delle fattispecie ai sensi degli artt. 33 d.p.r. n. 380/01 e 16 l. r. n. 15/08, operata dall’amministrazione nei provvedimenti impugnati;

Ritenuta, poi, infondata la seconda censura con cui i ricorrenti prospettano l’applicabilità alla fattispecie della l. r. n. 13/2009;

Considerato, infatti, che la normativa in esame abilita al recupero, a fini abitativi, dei sottotetti esistenti sul presupposto del "previo rilascio del relativo titolo edilizio abilitativo", così come previsto dall’art. 3 comma 1° l. r. n. 13/09, non riscontrabile nella fattispecie in cui le opere sono state realizzate in assenza del titolo stesso;

Ritenuta, infine, inaccoglibile la terza censura con cui è stata contestata la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità e l’ingiustizia manifesta degli atti impugnati;

Considerato, infatti, che l’esistenza dei vizi in esame è smentita dall’accertata correttezza sostanziale degli atti impugnati di cui si è dato atto in precedenza;

Considerato che per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato che i ricorrenti, in quanto soccombenti, debbono essere condannati a pagare, in favore del Comune di Roma, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida come da dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) condanna i ricorrenti a pagare, in favore del Comune di Roma, le spese del presente giudizio il cui importo si liquida in complessivi euro mille/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 20 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Primo Referendario, Estensore

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Cass. pen., sez. I 11-02-2009 (04-02-2009), n. 5998 Minore infraquattordicenne – Sentenza di condanna passata in giudicato – Inesistenza giuridica – Declaratoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma rigettava la richiesta avanzata da B. V. e volta ad ottenere la continuazione in relazione a 32 sentenze di condanna contenute in un provvedimento di cumulo nonchè ad ottenere la declaratoria di non punibilità in relazione a due sentenze relative a reati da lui commessi quando non aveva ancora compiuto i 14 anni. Con istanza successiva chiedeva la riunione in continuazione delle condanne relative ai reati commessi tra l’ (OMISSIS) e le condanne relative ai reati commessi nel (OMISSIS), rilevando il suo stato di tossicodipendenza e l’identica natura dei reati commessi contro il patrimonio. Osservava che l’arco temporale era troppo ampio che non si trattava di identici reati contro il patrimonio, che lo stato di tossicodipendenza non era recente e che il condannato non aveva fornito alcuna prova decisiva per dimostrare di aver predisposto un preciso programma criminale in relazione al suo stato di tossicodipendente. In relazione alle due condanne pronunciate quando era non imputabile rilevava che il giudice dell’esecuzione non poteva intervenire su di esse perchè si era formato il giudicato.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato deducendo carenza e illogicità della motivazione sulla negata continuazione in quanto con la richiesta presentata successivamente, avente ad oggetto gruppi specifici di reato, l’unitarietà del disegno criminoso appariva evidente ed emergeva dal testo delle sentenze di condanna riguardanti fatti commessi per procurarsi sostanza stupefacente;
deduceva poi erronea applicazione della legge penale in quanto sentenze di condanna pronunciate nei confronti di persona non imputabile erano giuridicamente inesistenti per cui il giudice dell’esecuzione aveva l’obbligo di intervenire nonostante la formazione del giudicato. La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e l’ordinanza annullata con rinvio per nuovo esame.
La motivazione dell’ordinanza appare apodittica in relazione al rigetto della continuazione per i gruppi di sentenze individuate dal ricorrente nella seconda istanza presentata e cioè relativamente agli anni (OMISSIS), non potendo basarsi il rigetto sulla circostanza che l’accertata condizione di tossicodipendenza era risalente nel tempo, quando i reati erano proprio stati commessi 8 anni prima; nè poteva il tribunale esimersi dall’esaminare analiticamente i reati e le condotte contemplate nel primo gruppo di 8 sentenze e nel secondo di 6 sentenze, così come specificato nei motivi aggiunti.
Venendo alla questione prospettata dal ricorrente della possibilità di ottenere in sede esecutiva una pronuncia di non eseguibilità di sentenze di condanna pronunciate per fatti commessi quando era tredicenne, deve essere esaminata la questione della possibilità di considerare simili pronunce come inesistenti.
Un orientamento conforme a tale tesi si rinviene in due pronunce del giudice di legittimità (Sez. 5, 8 maggio 1998 n. 2874, rv. 211364 e Sez. 2, 20 novembre 1983 n. 3831, rv. 162332). Secondo la Suprema Corte se è vero che al giudice dell’esecuzione è consentito normalmente solo dichiarare ineseguibile la sentenza ovvero revocarla ai sensi degli artt. 669 e 673 c.p.p., mentre l’annullamento è riservato al giudice dell’impugnazione e rimane precluso dalla formazione del giudicato, pur tuttavia vi sono casi eccezionali costituiti dalla mancanza dei requisiti essenziali della sentenza, quali la provenienza da un organo investito del potere giurisdizionale penale, l’esternazione in forma scritta, l’adozione nei confronti di persona in vita e assoggettabile alla giurisdizione penale, l’applicazione di una pena illegale perchè più grave di quella prevista per legge, nei quali il giudice dell’esecuzione ha il potere – dovere di intervenire rilevando l’inesistenza giuridica della sentenza nonostante la formazione del giudicato. Nel caso di minore infraquattordicenne l’art. 97 c.p. afferma che non è assoggettabile alla giurisdizione penale e quindi la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti è giuridicamente inesistente.
Un orientamento diverso, espresso da Sez. 6, 10 settembre 1992 n. 3152, rv. 192067, afferma che non è proponibile un incidente di esecuzione avente ad oggetto censure sulla data di nascita del condannato, in quanto l’istituto processuale preposto alla valutazione di un "quid novi" ignorato dal giudice delle decisione è la revisione prevista dall’art. 629 c.p.p. e segg. che tra i casi in cui è consentita contempla l’erronea condanna di coloro che non erano imputabili a cagione di condizioni o qualità personali o della presenza di esimenti (art. 630 c.p.p., lett. b).
Rileva il collegio che pacificamente la giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che il giudice dell’esecuzione ha il potere di togliere dall’ordinamento le sentenze qualificabili come inesistenti, è quindi sul concetto di inesistenza che deve puntarsi l’attenzione per verificare se è possibile considerare tale una sentenza emessa nei confronti di un soggetto non imputabile ex lege ai sensi dell’art. 97 c.p. Sul punto deve osservarsi che la situazione di colui che non ha compiuto i 14 anni al momento del fatto rende impossibile la costituzione ab initio di un valido rapporto processuale (Sez. 5, 7 aprile 1997 n. 1604, rv. 208250), per cui la pronuncia di una condanna in tali casi è paragonabile alla condanna pronunciata contro un soggetto inesistente (Sez. 5, 11 marzo 1994 n. 1471, rv. 198000), contro un soggetto che non era in vita al momento del fatto (Sez. 1, 19 marzo 1996 n. 1766, rv. 204616), o pronunciata da chi non aveva potere giurisdizionale penale (Sez. 2, 7 ottobre 1981 n. 1246, rv. 152080).
Tale conclusione è l’unica possibile in relazione al caso specifico sottoposto all’esame del collegio in quanto le due sentenze di condanna di cui si chiede l’ineseguibilità erano state pronunciate dal tribunale per i minori nonostante emergesse dalle stesse sentenze che l’imputato era infraquattordicenne; infatti riguardano reati commessi rispettivamente nel (OMISSIS), mentre era pacifico che l’imputato era nato nel (OMISSIS); quindi la richiesta del condannato non poteva che essere rivolta al giudice dell’esecuzione non avendo ad oggetto alcun quid novi rispetto agli elementi conosciuti al momento della decisione; quanto alla questione dell’ammissibilità del giudizio di revisione nel caso di condanna pronunciata nei confronti di soggetto che, dopo il passaggio in giudicato delle sentenza, propone la questione della mancanza del requisito della imputabilità, basandola su elementi nuovi, resta estranea al caso sottoposto all’esame del collegio e non può essere affrontato.
Pertanto l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio relativamente alle due sentenze pronunciate in relazione a reati commessi quando il condannato era infraquattordicenne perchè ineseguibili, con conseguente obbligo per il giudice dell’esecuzione di tenerne conto ai fini della determinazione delle pene da eseguire, e deve essere annullata con rinvio in relazione alla valutazione dell’esistenza dell’unicità del disegno criminoso in relazione ai due gruppi di sentenze individuate nella seconda istanza presentata al giudice dell’esecuzione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente alle sentenze emesse dal Tribunale per i minorenni di Roma nei confronti di B.V. in data 3/7/78, definitiva il 19/9/78, e in data 17/9/79 definitiva in data 21/3/80, che dichiara ineseguibili. Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla denegata continuazione e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Penale, Sentenza n. 24166 del 2011 Compensazioni indebite d’impresa. Ne risponde penalmente anche il consulente fiscale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Il fatto
A seguito di una complessa indagine investigativa, la Guardia di finanza ha inviato alla competente procura della Repubblica la segnalazione dell’esistenza di un’associazione a delinquere (416 codice penale) finalizzata alla commissione di plurimi reati in materia fiscale, tra i quali quello di indebita compensazione di imposta (articolo 10-quater del Dlgs 74/2000). Dell’associazione fanno parte diversi soggetti (sia le società di un gruppo sia gli imprenditori sia, infine, il consulente delle stesse società) che hanno provveduto a effettuare compensazioni indebite (utilizzando il modello F24) perché relative a crediti inesistenti, e hanno omesso il versamento di tributi per gli anni 2008, 2009 e 2010 per una somma superiore a 1 milione di euro.

In particolare, nei confronti del professionista, il Gip ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere e anche il sequestro preventivo di tre autovetture e numerosi immobili a lui intestati. Il sequestro è stato, poi, confermato, dal tribunale del riesame. E nonostante il professionista, deducendo in sede di legittimità la violazione dell’articolo 606 cpp, lettera b), abbia ritenuto che il sequestro preventivo era illegittimo poiché relativo a beni appartenenti a un soggetto del tutto estraneo al reato, la Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo, quanto alla legittimità e alla pertinenza del vincolo reale valutate dal giudice del riesame, che “si trattava di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria per equivalente di mobili ed immobili di proprietà …, ai sensi dell’art. 323 ter c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater, fino alla concorrenza della somma dei tributi evasi, somma certamente superiore nel suo complesso ad Euro 1.000.000,00”.

Osservazioni
E’ noto che per l’indebita compensazione, come per altri reati tributari (e cioè per le fattispecie disegnate dal Dlgs 74/2000, fatta eccezione per il delitto di occultamento e sottrazione di scritture contabili), l’articolo 1, comma 143, legge 244/2007, ha previsto l’estensione della confisca per equivalente (e del sequestro in via preventiva). Anche per i reati tributari, quindi, l’autorità giudiziaria può privare il reo del provento dell’attività criminosa che, nella gran parte dei casi, costituisce la ragione unica della sua condotta illecita. E può operare la medesima sottrazione, in modo efficace e senza attendere l’esito del giudizio, già durante le indagini preliminari, con il sequestro preventivo, ex articolo 321, comma 2, cpp, come si è verificato nella fattispecie esaminata dalla Cassazione con la sentenza 24166/2011.

Due i punti rilevanti della pronuncia: innanzitutto, la delimitazione dell’oggetto del giudizio di Cassazione. A tale proposito, le censure del professionista all’ordinanza del Tribunale sono state ritenute infondate perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dallo stesso giudice del riesame e, inoltre, “… quantunque siano prospettate come violazione di legge – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto inerenti alla fondatezza in concreto dell’accusa”. E tale censura non è consentita innanzi al giudice di Cassazione che non è chiamato all’accertamento della responsabilità del consulente, bensì alla verifica della legittimità del sequestro in relazione ai presupposti per la sua adozione.

Poi i giudici di legittimità passano all’esame della ricostruzione della vicenda, nei termini essenziali evidenziati nei gradi di merito. Lo fanno in relazione del “fumus commissi delicti” del reato contestato poiché la misura cautelare ha la funzione di limitare o escludere la libera disponibilità di cose pertinenti al reato.

Nella fattispecie sottoposta alla Corte, il tribunale aveva rilevato che il professionista, anche in proprio, si era avvalso del medesimo sistema di indebita compensazione utilizzato per le società e aveva omesso il versamento di tributi per tre annualità di imposta. Non si era comportato da consulente fiscale che, nell’ambito della propria attività, fornisce suggerimenti alle società assistite ma, partecipando in pieno alle operazioni illecite, invece, ne aveva assunto il ruolo di regista e aveva ideato lo schema dell’indebita compensazione, tramite F24, di crediti inesistenti, con la finalità di omettere i versamenti Iva dovuti.

E non era riuscito a fornire prova della sua estraneità ai fatti contestati. Gli sarebbe stato piuttosto difficile dimostrare il suo ruolo non attivo nella vicenda, sia perché curando la contabilità di certo era conoscenza dei crediti dal momento della formazione fino al loro utilizzo, sia perché la compilazione “tecnica” e la trasmissione del modello F24 sono adempimenti che di solito esegue il consulente.

Inoltre, la sua condotta è risultata sanzionabile nonostante la fattispecie di cui all’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000 sembra prevedere un reato proprio che, in ambito societario, viene generalmente e principalmente commesso dagli amministratori (giacché su di loro gravano gli oneri di natura tributaria). La Corte, infatti, ha ritenuto che esiste la possibilità che tale reato venga commesso in concorso con il “mero” socio o altro soggetto, qualora quest’ultimo ponga in essere una condotta agevolatrice consapevole, non ignorata dai presunti concorrenti e idonea quindi alla realizzazione dell’illecito. Con conseguente legittima adozione della misura cautelare nei suoi confronti. (Cassazione 662/2011).

Per lo stesso motivo è stato ritenuto legittimo il sequestro del capitale sociale e di tutti i beni aziendali di una società solo formalmente amministrata dal fratello dell’indagato, che risultava essere l’amministratore di fatto della stessa, in relazione al reato di associazione per delinquere (articolo 416 cp) finalizzato, tra l’altro, all’indebita compensazione (Cassazione 24165/2011).

E ancora, è stato confermato il sequestro preventivo sui beni dell’ente che ha tratto vantaggio dal reato di corruzione e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, essendo emersa, nel corso delle indagini, l’operatività di una vera e propria organizzazione dedita a favorire indebiti rimborsi e compensazioni Iva, attraverso false fatturazioni e con l’ausilio di pubblici ufficiali preposti ai relativi controlli (Cassazione 26611/2009).

E’ di palmare evidenza che, per confermare l’adozione della misura cautelare, i giudici di merito esercitano un rilevante ruolo di garanzia e di controllo circa la riconducibilità all’indagato delle ipotesi delittuose per le quali si procede. A tale riguardo, infatti, più volte la Corte ha ritenuto necessario rinviare la causa al giudice del riesame per valutare se l’indagato aveva conseguito vantaggi (anche extratributari) dai reati commessi (Cassazione 24169/2011, per il sequestro di beni dell’indagato, detenuti per interposta persona, in relazione ai reati di emissione e utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti, in concorso con la truffa ai danni dello Stato).

Rinvio disposto per lo stesso motivo anche nel caso del ricorso presentato dalla moglie separata dell’indagato, destinataria del sequestro delle quote di una società (nonché delle somme depositate sul relativo conto corrente) assegnatele dagli accordi patrimoniali assunti in sede di separazione (Cassazione 24170/2011).

Oltre che il fumus, il giudice del riesame, chiamato a confermare o meno la misura cautelare, deve tener conto anche delle prove fornite dall’indagato. La Corte ha ritenuto applicabile la confisca per equivalente dei beni del direttore amministrativo-finanziario di un gruppo che, per i reati ascritti (partecipazione a un’associazione per delinquere transnazionale, finalizzata anche alla commissione di delitti di natura fiscale), si era difeso con argomentazioni prive di efficacia dimostrativa e rappresentate da affermazioni generiche (Cassazione 11969/2011).

Con la sentenza 24166/2011, la Corte ha confermato anche il sequestro a scopo precauzionale dei beni del professionista per una somma pari all’imposta evasa, visto che lo stesso professionista non è riuscito provare la sua estraneità ai fatti contestati.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-12-2010) 19-01-2011, n. 1332

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Svolgimento del processo

1. Il 6 maggio 2010 la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Como che aveva assolto Z.A. dal delitto previsto dall’art. 434 c.p., perchè non imputabile al momento del fatto per vizio totale di mente, e aveva disposto nei suoi confronti l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per un periodo non inferiore a due anni.

Alla Z. era contestato di avere commesso, al fine di suicidarsi, un fatto diretto a cagionare il crollo dello stabile in cui viveva, crollo poi di fatto verificatosi e idoneo a mettere a repentaglio, oltre alla sua stessa vita, anche l’incolumità pubblica.

I giudici d’appello ritenevano corretta la qualificazione giuridica del fatto sulla base degli esiti della consulenza tecnica che aveva evidenziato, quale causa della fuoriuscita del gas metano da cui era scaturita la violentissima esplosione, la lacerazione rinvenuta lungo la tubazione flessibile di collegamento tra piano cottura e impianto fisso. La superficie di rottura si presentava tranciata in senso ortogonale alla tubazione, così da rendere probabile che la stessa fosse stata effettuata con l’uso di un attrezzo da lavoro e fosse, quindi, riconducibile ad una condotta volontaria e non ad un difetto dell’impianto. Per tranciare la tubazione si era reso necessario l’utilizzo di uno strumento idoneo e l’esercizio di una forza notevole, trattandosi di una tubazione di una certa consistenza.

Dal complesso di questi elementi i giudici di merito inferivano che la donna si era procurata un arnese apposito e non particolarmente agevole da maneggiare allo scopo di tranciare la tubazione. Il comportamento posto in essere appariva, almeno con riguardo al mezzo utilizzato, significativo di una sicura determinazione, finalizzata alla realizzazione di un rilevante evento, quale il crollo della propria abitazione.

Peraltro, gli accertamenti psichiatrici svolti avevano evidenziato la sussistenza, al momento del fatto, di una grave forma patologica (schizofrenia, caratterizzata da fenomeni allucinatoti e deliranti del tutto fuori controllo), tale da escludere la capacità di intendere e di volere.

2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l’imputata, la quale lamenta:

a) violazione ed erronea applicazione dell’art. 434 c.p. per difetto dell’elemento soggettivo, atteso che la condotta realizzata era finalizzata esclusivamente al suicidio e non al crollo dell’edificio;

b) manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle considerazioni fattuali su cui si è fondata l’affermazione di penale responsabilità.

Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

1. Con il delitto punito dall’art. 434 cod. pen. è tutelato il bene giuridico della pubblica incolumità, espressamente menzionato dalla norma, esposto a pericolo dagli attentati alla sicurezza delle costruzioni o da altre cause dolose non specificamente previste dalla legge. Si tratta di un delitto di attentato, trattandosi di un tentativo, qualunque sia l’atto o il fatto costitutivo dell’azione.

Le due fattispecie (crollo e disastro innominato), previste dal primo comma dell’art. 434 cod. pen, sono a consumazione anticipata ed implicano la necessaria messa in pericolo del bene protetto della pubblica incolumità; il verificarsi del fatto lesivo, verso cui l’azione, causalmente orientata, deve dirigersi, sono autonomamente presi in considerazione dal secondo comma della disposizione in esame, con aggravamento di pena.

A differenza degli attentati disciplinati dall’art. 432 c.p., commi 1 e 2, art. 433 c.p., commi 1 e 2, che prescindono dallo scopo dell’azione e in cui la volontà dell’agente non trascende l’evento di pericolo realizzato, la fattispecie prevista nell’art. 434 c.p., comma 1, presuppone un’offesa in fieri, colta in anticipo rispetto al suo compiuto realizzarsi e sorretta dal coefficiente doloso.

La nozione di crollo implica la disintegrazione delle strutture essenziali della costruzione, che faccia venire meno la forza di coesione tra gli elementi costruttivi, e deve assumere la fisionomia di un disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e complessità da porre in concreto pericolo la vita e l’incolumità delle persone, indeterminatamente considerate, dal momento che il pericolo da esso cagionato deve essere caratterizzato dalla potenzialità di diffondersi ampiamente nello spazio circostante la zona interessata dall’evento (Sez. 1^, 25 giugno 2003, n. 30216).

L’idoneità dell’azione, valida per integrare tali fattispecie criminose, deve essere considerata sotto il profilo potenziale, indipendentemente da ogni altro evento esterno o sopravvenuto; mentre la inidoneità, onde configurare un reato impossibile, deve essere assoluta in virtù di una valutazione astratta della inefficienza strutturale e strumentale del mezzo che non deve consentire neppure una attuazione eccezionale del proposito criminoso.

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, occorre la coscienza e la volontà di compiere l’azione o l’omissione idonea a cagionare il disastro. L’intenzione di cagionare il disastro non costituisce dolo specifico, restando irrilevante, ai fini della sussistenza del fatto, il conseguimento dello scopo che dunque, semplicemente, traduce in concreto la volontà dell’agente, diretta proprio alla produzione dell’evento che costituisce l’offesa del bene tutelato dalla norma.

In altri termini, il dolo è intenzionale rispetto all’evento di disastro ed è eventuale con riguardo al pericolo per la pubblica incolumità. 2. Tanto premesso, la sentenza impugnata è esenta dai vizi denunciati, avendo evidenziato, sulla base degli elementi probatori acquisiti (consulenza tecnica, rilievi tecnici effettuati nell’immediatezza del fatto, accertamenti medico – legali) – in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, ove sorretti, come nel caso di specie, da un compiuto e logico iter argomentativo – che la peculiare lacerazione in senso ortogonale della tubazione flessibile di collegamento tra piano cottura e impianto fisso era stata provocata dall’uso di un attrezzo da lavoro che aveva reso necessario il ricorso ad uno strumento idoneo a all’utilizzo di una forza notevole, tenuto conto delle caratteristiche tecniche della tubazione, e era, quindi, riconducibile ad una condotta volontaria e non ad un difetto dell’impianto.

Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno desunto la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato dalle complessive caratteristiche della condotta, dal tipo e dalle modalità della lacerazione prodotta e dal mezzo utilizzato, univocamente indicativi di una sicura determinazione finalizzata alla realizzazione di un evento distruttivo di ampia portata.

Inconferente, nella prospettiva in precedenza delineata, è il richiamo ad un precedente di questa Sezione (Sez. 1^, 7 ottobre 2009, n. 41306), concernente una fattispecie del tutto diversa, caratterizzata da connotazioni peculiari, che la distinguono nettamente da quella oggi sottoposta all’esame del Collegio.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.