Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-01-2011, n. 707 Beni di interesse storico, artistico e ambientale

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, S. s.r.l. in persona del legale rappresentante impugnava il provvedimento di cui alla nota prot. 3809/P in data 30 maggio 2005 con il quale la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio della Calabria aveva disposto la sospensione del procedimento per il rilascio del parere di sua competenza ai fini del nulla osta per i lavori di realizzazione dell’approdo turistico denominato "Le Bocche di Gallipari" nel Comune di Badolato, e la precedente nota di chiarimenti prot. 191/P in data 24 febbraio 2005.

Lamentava violazione, falsa interpretazione ed applicazione dell’art. 146, decimo comma, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, chiedendo quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, Sezione II, accoglieva il ricorso, annullando per l’effetto i provvedimenti impugnati.

Avverso la predetta sentenza insorge il Ministero per i beni e le attività culturali in persona del Ministro contestando le argomentazioni che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma ed il rigetto del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio S. s.r.l. in persona del legale rappresentante chiedendo il rigetto dell’appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 10 dicembre 2010.
Motivi della decisione

L’appello è infondato.

La Società odierna appellata ha chiesto il nulla osta paesaggistico per la realizzazione di un approdo turistico.

La Soprintendenza, odierna appellante, ha annullato il provvedimento favorevole rilasciato dalla Provincia di Catanzaro.

L’atto della Soprintendenza è stato annullato con sentenza del Tribunale Amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, confermata in appello dal Consiglio di Stato.

Nell’esecuzione dei lavori l’appellante ha eseguito alcune opere in difformità degli atti autorizzativi; in particolare il bacino di ormeggio è stato portato da mt. 143 a mt. 154, la superficie di terraferma è stata ampliata da mq. 24.000 a mq. 27.475 e lo specchio d’acqua da mq. 17.000 a mq. 17.500.

Ha quindi chiesto autorizzazione paesaggistica in sanatoria per le opere eseguite in difformità.

L’Amministrazione provinciale di Catanzaro ha respinto l’istanza, affermando che l’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, vieta il rilascio di nulla osta paesaggistici in sanatoria.

Il provvedimento è stato sospeso dal Tribunale amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, con ordinanza 11 novembre 2004, n. 111, interpretando il richiamato art. 146 secondo l’orientamento affermato da questa Sezione con la decisione 2 maggio 2007, n. 1917.

Sulla base della predetta ordinanza l’Amministrazione ha rilasciato il nulla osta richiesto.

Successivamente l’odierna appellata ha chiesto l’accertamento della compatibilità paesistica dei lavori eseguiti ai sensi dell’art. 1, commi 37, 38 e 39 della legge 15 dicembre 2004, n. 308.

La Soprintendenza con il provvedimento impugnato in primo grado ha affermato che la nuova istanza rende improcedibile la precedente istanza di sanatoria, avviando quindi nuovo procedimento nel quale applicare l’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo l’interpretazione già disattesa dal Tribunale amministrativo.

Tale impostazione non è stata condivisa dal primo giudice, che con sentenza in forma semplificata ha annullato il provvedimento della Soprintendenza.

Quest’ultima ha quindi proposto l’appello in epigrafe.

Il Collegio condivide quanto affermato dal primo giudice.

Deve essere premesso che la definizione del processo in forma semplificata non inficia la sentenza, salva l’ipotesi in cui ciò non abbia inciso sulla completezza del contraddittorio (in termini, da ultimo, C. di S., IV, 5 luglio 2010, n. 4244).

Deve quindi essere disattesa la censura proposta a tale riguardo dalla parte appellante.

Nel merito, la parte appellante sostiene che il cosiddetto condono paesaggistico previsto dall’art. 1, comma 37, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, impone di esaminare la relativa domanda senza tenere conto del nulla osta eventualmente già rilasciato.

In tale ottica, l’Amministrazione ha dovuto provocare una nuova pronuncia sulla compatibilità paesistica dell’opera.

La tesi dell’appellante non può essere condivisa.

E’ vero che il procedimento di cui ora si tratta è indipendente da quello per il rilascio del nulla osta paesistico per un’opera già realizzata; infatti, il procedimento di cui all’art. 1, comma 37, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, è espressamente finalizzato all’estinzione "del reato di cui all’articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro reato in materia paesaggistica".

La misura costituisce quindi uno strumento di estrema salvaguardia per i responsabili dell’abuso, i quali per suo tramite possono essere sollevati dalle conseguenze di carattere penale a prescindere dal provvedimento autorizzatorio.

La legge non dispone affatto, invece, che la proposizione della relativa istanza comporta l’abbandono del diverso procedimento già instaurato.

Ancora meno può essere condivisa l’opinione dell’appellante – invero esposta nel provvedimento impugnato e non ripresa nell’appello – secondo la quale la proposizione della nuova istanza comporta la possibilità di applicare l’art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo l’interpretazione già disattesa dal Tribunale amministrativo, conformemente all’orientamento espresso da questa Sezione con la decisione 2 maggio 2007, n. 1917, sopra richiamata.

In base alle argomentazioni appena svolte l’appello deve, in conclusione, essere respinto.

In considerazione della novità delle questioni trattate le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-01-2011) 23-02-2011, n. 6892 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Salerno, chiamato a pronunciarsi sulla istanza, ex art. 309 c.p.p. avanzata da F.R. e D. D.L., con cui si chiedeva la revoca del sequestro preventivo, disposto dal Gip di Salerno il 2/4/10. avente ad oggetto n. 16 locali sottotetto, individuabili in planimetria con le relative sigle, realizzati in (OMISSIS), località (OMISSIS), in relazione alla ipotesi di reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64 e 71, e art. 481 c.p., con ordinanza del 12/5/2010. ha confermato il mantenimento della misura cautelare reale.

Propone ricorso per Cassazione la difesa degli indagati, con i seguenti motivi:

– il provvedimento assoggettato a ricorso si fonda su inesatte e infondate premesse di diritto, riconducendo, già, il capo di imputazione provvisorio elevato agli indagati erroneamente nell’ambito della fattispecie incriminatrice di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), rilevato che i lavori di edificazione effettuati dalla Coop. Gardenia, della quale il D.D. è presidente, non solo sono stati realizzati in conformità ai permessi di costruire, rilasciati dall’ente territoriale, ma, soprattutto, agli strumenti urbanistici vigenti.

Peraltro, da una attenta lettura del regolamento edilizio del predetto Comune si rileva che vengono definiti volumi tecnici, indicando quali siano, e i sottotetti, che sono ben altra cosa, precisando, con l’art. 67 del detto regolamento, che questi ultimi rappresentano volumi di servizio e come tali non computabili;

-non sussiste il fumus commissi delicti della lottizzazione abusiva perchè non sono stati realizzati nuovi volumi con la trasformazione dei locali di sottotetto, in quanto la volumetria residenziale è rimasta inalterata ed è quella assentita con il permesso a costruire n. 33/03 e successivi titoli abilitativi;

– il giudice del riesame ha omesso di dare il dovuto riscontro alle censure mosse dagli indagati.

La difesa dei ricorrenti ha inoltrato in atti memoria nella quale specifica, ulteriormente, le ragioni poste a sostegno della contestata sussistenza della lottizazione abusiva.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La argomentazione motivazionale, adottata dal giudice di merito, a sostegno della impugnata pronuncia, è del tutto logica e corretta.

Il Tribunale del riesame, ha rilevato che ben 16 sottotetti erano stati interessati da interventi edilizi, che ne avevano determinato il cambio di destinazione d’uso a mansarda, cioè locali ad uso residenziale, con un incremento di volume pari a mc 4.400, che rappresenta oltre un terzo di quello assentito, determinante un assoluto esubero della capacità edificatoria del lotto, già saturata in fase di progettazione.

Sul punto il decidente richiama la consulenza integrativa, depositata dal p.m. in sede di udienza camerale, nella quale il tecnico incaricato, ing. B., ha rassegnato le seguenti conclusioni: "i sottotetti realizzati erano destinati a volumi tecnici e per questo motivo esclusi dal computo della volumetria, visto che una diversa destinazione non sarebbe stata assentibile, poichè i volumi concessi saturavano la capacità edificatoria del lotto; al loro interno non era possibile realizzare ambienti che non costituiscono vani tecnici, ma locali complementari all’uso residenziale. Così come non era possibile la realizzazione di un collegamento interno che costituisce un ampliamento della residenza cui è collegata. Le opere predisposte, assentite e realizzate, unite alla "flessibilità" della normativa urbanistico-edilizia del Comune, rappresentano il chiaro intento di rendere abitabili dei volumi che però, non potevano essere assentiti come tali, perchè il lotto risultava già saturo, come indicato nella relazione tecnica di progetto di cui al permesso di costruire n. 33/2003".

Conseguentemente il Tribunale, a giusta ragione, ha ritenuto sussistente il requisito del fumus dei reati contestati, posto che, con le opere in concreto edificate, si sono ampliate le superfici residenziali degli appartamenti sottostanti, ampliamento non assentibile per le ragioni espletate in consulenza; come, del pari, lo stesso giudice ha ravvisato il periculum in mora, trattandosi di opere abusive, di fatto aggravanti le conseguenze dannose del reato, implicanti consistenti appesantimenti del carico urbanistico nella zona in cui insistono.

Il Giudice ha, inoltre, considerato corretta la contestazione della lottizzazione abusiva materiale, in coerenza con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15/2/07, n. 6396), che ha ricondotto al concetto giuridico della lottizzazione abusiva anche la esecuzione dei lavori che determinano un mero mutamento della destinazione d’uso di edifici, già esistenti, da cui derivi la necessità di nuovi interventi di urbanizzazione, come ravvisabile nella fattispecie in esame.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-02-2011) 08-03-2011, n. 9064 Ricorso

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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Marsala, con sentenza in data 19/4/2010, applicava, ex art. 444 c.p.p., a G.N. e N.A., dichiarati colpevoli di ricettazione di una autovettura Fiat Uno, di provenienza furtiva, la pena di giorni 30 di reclusione e Euro 200 di multa, in aumento, a titolo di continuazione con la pena applicata con sentenza del Tribunale di Marsala in data 3.6.2008, divenuta irrevocabile per entrambi.

Proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati.

N.A. deduceva violazione di legge e difetto di motivazione sulla non sussistenza di cause di proscioglimento, ex art. 129 c.p.p..

G.N. eccepiva violazione di legge non avendo il Tribunale di Marsala concesso il beneficio della conversione della pena detentiva nella corrispondente libertà controllata, invece della sospensione condizionale della pena, in quanto tale beneficio avevano formato oggetto di accordo tra le parti ex art. 444 c.p.p..
Motivi della decisione

Va, preliminarmente, rilevata la inammissibilità di entrambi i ricorsi per tardività degli stessi, essendo divenuta irrevocabile la sentenza in data 6/7/2010 per G.N. e in data 9.7.2010 per N.A. ed essendo stati proposti entrambi i ricorsi in epoca successiva alla definitività della sentenza.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-03-2011, n. 1696 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – L’odierna appellante principale, impresa operante nel settore dei servizii di pulizia e di sanificazione, lamenta, con l’appello all’esame, l’erroneità della decisione, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, ha respinto il ricorso dalla stessa proposto in primo grado

1) per l’annullamento della determina n. 301 del 1/12/2009 dell’Azienda Sanitaria Locale di Caserta recante l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria delle strutture sanitarie, ospedaliere, distrettuali ed amministrative dell’A.S.L., nonché degli atti alla stessa preordinati ed in particolare del verbale di gara n. 9 del 3/11/2009 recante l’esclusione dell’appellante dalla gara e del disciplinare di gara;

2) nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni sofferti dalla ricorrente per effetto degli atti impugnati.

Va rilevato, in particolare, che il T.A.R. ha statuito:

– la tardività del ricorso introduttivo limitatamente all’impugnazione del disciplinare di gara nella parte in cui stabilisce le modalità di formulazione dell’offerta economica;

– l’infondatezza del ricorso stesso nella parte in cui è stata gravata la disposta esclusione dell’odierna appellante principale;

– l’inammissibilità per carenza di interesse dei motivi aggiunti e delle censure del ricorso introduttivo vòlte a censurare l’illegittimità dell’aggiudicazione del servizio in favore dell’a.t.i. D.M. s.p.a./L.A.M.P.E.R. F.M. s.r.l. per carenza dei requisiti di ammissione;

– l’inammissibilità per carenza di legittimazione a ricorrere dei motivi di censura relativi ai criterii di assegnazione del punteggio per l’offerta economica e dei sottocriterii di valutazione delle offerte tecniche;

– l’infondatezza della domanda risarcitoria;

– l’inammissibilità per carenza di interesse, stante la reiezione del ricorso principale, del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata aggiudicataria per contestare la mancata esclusione dalla gara della ricorrente principale per il mancato possesso dei requisiti amministrativi e tecnici richiesti a pena di esclusione.

L’appellante principale contesta, con articolate critiche, la sentenza impugnata, reiterando le censùre di primo grado in vario modo disattese dal T.A.R.

Si sono costituite in giudizio, per resistere, l’A.S.L. di Caserta e la controinteressata risultata aggiudicataria della procedura.

Quest’ultima ha altresì proposto appello incidentale, con il quale vengono riproposte integralmente le censùre mòsse in primo grado con il ricorso incidentale.

Con memoria depositata in data 28 gennaio 2011 l’appellante principale ha ampiamente riepilogato le difese e gli argomenti svolti con l’atto di appello.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 18 febbraio 2011.

2. – L’appello principale è infondato e va respinto.

2.1 – Va, per evidenti ragioni d’ordine logicoprocessuale, sovvertito l’ordine dei motivi seguito dall’appellante principale nel proporre l’impugnazione della sentenza di primo grado, partendo dalle censùre svolte col secondo motivo d’appello, rivolte avverso il capo della sentenza stessa, che ha ritenuto la legittimità della disposta sua esclusione dalla gara.

Le relative doglianze vanno disattese.

Invero, la Commissione Giudicatrice della procedura di gara in questione ha escluso la ditta odierna appellante principale dalla gara medesima per aver essa presentato una offerta economica difforme da "quanto disposto nel disciplinare di gara al punto Modalità di presentazione busta n. 3"(così il verbale della Commissione n. 09).

Infatti, ha rilevato la Commissione, nell’offerta della Ditta SAMIR "vengono espressi due prezzi, uno per le superfici calpestabili coperte ed uno per le superfici calpestabili scoperte, anziché quello unico previsto dal Disciplinare stesso relativo alle superfici calpestabili coperte".

Va in proposito considerato che il disciplinare della gara prevedeva che l’offerta economica fosse "formulata come miglior prezzo metro quadro anno per le superfici calpestabili coperte", con ciò intendendosi, precisava lo stesso disciplinare, "che il prezzo complessivo di aggiudicazione sarà calcolato come segue: prezzo unitario di offerta mq/anno moltiplicato per le superfici che nel prospetto allegato al capitolato speciale di gara sono qualificate calpestabili coperte" (così alle "modalità di presentazione busta n. 3").

Risulta pertanto chiaro, sulla base di tale testuale formulazione della legge di gara, che, pur essendo la pulizia delle aree esterne indicate nel capitolato a tutti gli effetti compresa nelle prestazioni da affidarsi in appalto (come ben si evince dal capitolato stesso allegato al disciplinare ed in particolare dai relativi art. 1, comma 2, recante "informazioni generali sull’appalto"; art. 3, relativo alla tipologia delle aree oggetto del servizio; art. 5, recante l’elenco delle attività richieste; oltre che dall’allegato n. 3 al Capitolato, dal quale risultano le superfici calpestabili interne ed esterne degli immobili oggetto di intervento e, ancora, dall’art. 3, relativo al prezzo contrattuale, dello schema di contratto predisposto), ai fini della determinazione del corrispettivo complessivo dell’appalto sono computate unicamente le superfici calpestabili coperte ed è preso in considerazione unicamente il prezzo/mq. anno per le stesse offerto, sì che il confronto concorrenziale sui prezzi di offerta viene effettuato sulla base di un prezzo mq./anno relativo alle sole superfici coperte, che, moltiplicato per la superficie complessiva coperta risultante dall’allegato al Capitolato, dà luogo al prezzo complessivo offerto, cui viene attribuito il punteggio (entro un massimo di 50 punti) stabilito per la componente "prezzo" dalle "modalità per lo svolgimento della gara" stabilite dallo stesso Disciplinare.

Ne risulta che la pulizia delle aree esterne, lungi dal configurare una prestazione aggiuntiva (come in particolare dall’appellante principale sostenuto in primo grado: v., ad es., pag. 12 ric. introd.), si configura, alla stregua della legge di gara, come oggetto principale del servizio al pari della pulizia delle superfici coperte; solo che per la determinazione del prezzo contrattuale, e dunque anche ai fini del raffronto delle offerte economiche delle varie partecipanti alla gara, occorreva indicare il solo prezzo (a mq. e complessivo) riferito alle aree coperte, che, una volta assunto a prezzo contrattuale, vale con tutta evidenza a remunerare l’intera prestazione dedotta in contratto ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Capitolato.

Ciò posto, non v’è dubbio che l’odierna appellante principale, col formulare un’offerta in cui ha espresso due prezzi mq./anno (uno per le superfici calpestabili coperte ed uno per le superfici calpestabili scoperte) e due prezzi complessivi (l’uno risultante dalla moltiplicazione del prezzo mq./anno offerto per le aree coperte per la superficie complessiva di tali aree e l’altro risultante dalla moltiplicazione del prezzo mq./anno indicato in offerta per le aree scoperte per la superficie complessiva delle aree stesse), abbia presentato un’offerta in qualche modo indeterminata (di fatto modificante la proposta immodificabile dell’Amministrazione di calcolo del prezzo contrattuale sulla base del solo valore economico del servizio riferito alle aree coperte) e comunque redatta in modo diverso da quello prescritto dalla lex specialis; in breve, un’offerta esattamente definita dalla Commissione Giudicatrice come non valutabile, in quanto inidonea al confronto da effettuarsi con le altre offerte presentate sulla base dei parametri stabiliti univocamente dall’Amministrazione e dunque correttamente esclusa in attuazione dell’espressa previsione di esclusione dalla gara di offerte siffatte, recata dal paragrafo "validità dell’offerta" del Disciplinare di gara.

Né una simile offerta poteva considerasi in qualche modo, come pretenderebbe l’appellante principale, ad opera della Commissione stessa in qualche modo segmentabile, interpretabile e dunque recuperabile ai fini di un’utile partecipazione alla gara dell’impresa concorrente, se non in aperta violazione delle vedute régole di gara, nonché del principio di unicità ed univocità dell’offerta, che impone ai partecipanti alle gare di presentare un’unica e chiara proposta tecnica ed economica quale contenuto della propria offerta e che risponde non solo alla necessità di garantire l’effettiva par condicio dei concorrenti, ma soprattutto a quella di far emergere dal confronto concorrenziale la migliore offerta appropriata alla gara; ed il fatto che l’Amministrazione sia tenuta a valutare solo proposte così formulate risponde peraltro al principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.

Ed infatti, non avrebbe potuto la Commissione considerare tamquam non esset la "porzione" di offerta relativa alle aree scoperte, giacché la stessa formulazione, da parte della concorrente, di un prezzo distinto per detta prestazione rendeva palese che, in violazione delle previsioni di gara, l’offerente intendeva non compresa la prestazione stessa nel prezzo offerto per le aree coperte; né la Commissione stessa avrebbe potuto considerare come prezzoofferta quello risultante dalla somma dei due prezzi complessivi offerti (quello per le superfici coperte e quello per le aree scoperte), giacché in tal modo la sua attività valutativa si sarebbe posta in aperta distonia con la legge di gara, che, come s’è visto, prescriveva che il prezzo complessivo di aggiudicazione doveva scaturire esclusivamente dal "prezzo unitario di offerta mq/anno moltiplicato per le superfici… che sono qualificate calpestabili coperte".

Né, per finire sul punto, può ritenersi applicabile alla fattispecie il principio della richiesta di chiarimenti codificato dall’art. 43 del D. Lgs. n. 163/2006, non potendosi, per mezzo dell’istituto invocato (che consente di ricorrere all’integrazione o regolarizzazione postuma solo per rimediare a vizi puramente formali, attinenti ad es. alla effettiva sussistenza di un requisito in capo ad un partecipante: Cons. St., V, 2 agosto 2010, n. 5084), riportare ad unicità l’offerta contenente plurime soluzioni o comunque non conforme ai requisiti richiesti dalla disciplina di gara, sì da configurarsi in concreto come un’offerta non seria e non attendibile; ciò tanto più quando, come s’è visto in ordine alla veduta disciplina della lex specialis de qua, non sussistano equivoci od incertezze derivanti da una possibile ambiguità della legge di gara (Cons. St. V, 2 febbraio 2010, n. 428; 15 gennaio 2008, n. 36; 6 marzo 2006, n. 1069; 30 maggio 2006, n. 3280), giacché, in presenza di una prescrizione chiara, la regolarizzazione costituirebbe violazione della par condicio fra i concorrenti, ch’è principio ineludibile nelle procedure d’evidenza pubblica.

2.2 – Con il IV (rectius: III) motivo di appello l’appellante principale ripropone la censura di primo grado, dichiarata dal T.A.R. irricevibile per tardività, secondo cui, ove fosse ritenuta corretta l’interpretazione che la Commissione di gara ha dato della clausola che ha determinato la sua esclusione dalla gara, essa dovrebbe essere annullata per ambiguità e contraddittorietà, visto, si afferma, "che il capitolato speciale indicava anche superfici scoperte quale oggetto del servizio di pulizia".

Il Collegio ritiene che mériti condivisione la declaratòria di irricevibilità pronunciata dal Giudice di primo grado in proposito, alla stregua dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (decisione 29 gennaio 2003, n. 1), secondo cui i bandi di gara e le lettere di invito devono essere tempestivamente ed autonomamente impugnati, a prescindere dal momento dell’adozione degli atti che di essi fanno applicazione, laddove si tratti di clausole impeditive dell’ammissione, o che comunque incidono direttamente sulla formulazione dell’offerta (Cons. St., IV, 26 novembre 2009, n. 7441).

La questione della immediata lesività non può essere invero circoscritta al solo ambito dei requisiti richiesti per partecipare alla gara, ma deve essere riguardata in sé, e come tale essa è propria di ogni situazione rispetto alla quale è certo che l’applicazione della clausola non potrà che essere fatta in un unico senso, cioè quello che presenta con evidenza carattere di asserito pregiudizio.

Ne consegue che, in presenza di una clausola del bando di gara (quale quella qui contestata) che non presenta intrinsecamente elementi di contraddittorietà ed ambiguità e che la concorrente alla gara si è autonomamente indotta a disapplicare formulando nell’offerta economica un prezzo (non previsto) anche per la pulizia delle aree scoperte, non v’è dubbio ch’essa era onerata ad impugnare immediatamente la clausola (rispetto alla cui applicazione la successiva attività demandata alla Commissione Giudicatrice non poteva ragionevolmente presentare alcun margine di discrezionalità) da essa stessa volutamente e consapevolmente disattesa in sede di partecipazione alla gara, giacché è evidente che, quanto meno alla data di formulazione dell’offerta dalla clausola medesima difforme (formulazione che risale nel caso di specie al 13 luglio 2009), essa manifestava apertamente tutta la sua attitudine lesiva per l’odierna appellante principale.

Ne segue che correttamente l’impugnazione della clausola anzidetta, di cui al ricorso di primo grado notificato in data 29 dicembre 2009, è stata dal T.A.R. dichiarata irricevibile.

Né rileva qui la reiezione che delle relative censùre il Giudice di primo grado ha comunque operato ad abundantiam, dovendosi le conseguenti statuizioni nel mérito considerarsi quali meri obiter dicta, la cui impugnazione è pertanto in questa sede inammissibile per carenza di interesse.

2.3 – Corretta si rivela anche la declaratoria di inammissibilità, pronunciata con la sentenza impugnata, dei motivi di ricorso (rubricati sub III e III/I del ricorso introduttivo) vòlti a censurare illegittimità caducanti l’intera procedura di gara.

La pretesa di vedere valutati detti vizii, fatta valere con il primo motivo di appello, si scontra infatti, a parere del Collegio, con l’insussistenza di una posizione legittimante in ordine a siffatto genere di doglianze in capo al soggetto escluso legittimamente (come nella specie) da una procedura di aggiudicazione.

Il partecipante escluso si trova invero, rispetto alla procedura, nella stessa posizione di un quisque de populo, portatore di un interesse di mero fatto, che un orientamento giurisprudenziale (poco persuasivo) vuole accreditare come posizione legittimante solo in virtù dell’utilità, che lo stesso può conseguire con l’annullamento della gara ed il suo rinnovo.

Se fosse accettabile l’assunto che l’interesse strumentale, cioè la prospettiva del vantaggio consistente nella semplice possibilità di partecipare alla riedizione della gara, basti a legittimare il candidato estromesso ad impugnare gli atti di gara, occorrerebbe con coerenza dichiarare qualunque operatore economico legittimato ad impugnare ogni gara consona al proprio ambito merceologico, a prescindere da qualsivoglia candidatura, in presenza di vizii atti a travolgere radicalmente il procedimento e a prepararne il rinnovo.

È chiaro però che siffatta conclusione, raggiunta tramite il discutibile rovesciamento concettuale che pretende di elevare il cosiddetto interesse strumentale a surrogato della posizione legittimante, è nella sostanza destinata a piegare l’esercizio della giustizia amministrativa ad una funzione di oggettiva verifica del rispetto della legalità, che il nostro ordinamento notoriamente non contempla (Cons. St., IV, 26 novembre 2009, n. 7441).

2.4 – Da ultimo, deve dichiararsi l’inammissibilità per carenza di interesse del motivo V (rectius: IV) di appello rivolto avverso l’analoga statuizione resa dal T.A.R. sulle doglianze del ricorso introduttivo e sui successivi motivi aggiunti intesi a censurare la asseritamente illegittima ammissione alla gara dell’aggiudicataria controinteressata, che la stessa prospettazione dell’appellante principale àncora alla previa declaratoria di illegittimità (come s’è visto non conseguita nel presente giudizio) della propria esclusione dalla procedura (v. pag. 39 mem.).

3. – L’appello principale, in conclusione, laddove chiede la riforma della sentenza di primo grado nelle sue statuizioni reiettive della richiesta di annullamento degli atti oggetto del giudizio, è da respingere, con conseguente conferma della sentenza stessa.

Dalla complessiva liceità dell’attività amministrativa così portata all’attenzione del Giudice scaturisce anche l’infondatezza della domanda di risarcimento danni riproposta in questo grado del giudizio dopo la reiezione fattane dal Giudice di prime cure.

Quanto, infine, all’appello incidentale, la reiezione dell’appello principale ne comporta, secondo principii consolidati, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese e gli onorari del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensati fra le parti.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:

– respinge l’appello principale;

– dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’appello incidentale;

– per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.