T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 01-04-2011, n. 307 Studenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale l’1 agosto 2002 e depositato il successivo giorno 26, il sig. S.N. – premesso di frequentare il corso di studi della IV classe Sezione B del liceo scientifico statale E. Fermi di Gaeta – ha impugnato i provvedimenti descritti in epigrafe in virtù dei quali non è stato ammesso alla successiva classe V.

2) Lamenta, in particolare, di non essere stato valutato in forza dei criteri che erano stati stabiliti e deliberati dal Consiglio docenti del Liceo in parola all’inizio dell’anno scolastico e inseriti nel piano dell’offerta formativa del 28.11.2001 elaborata per l’anno scolastico 2001/2002, ma in base a diversi criteri di valutazione deliberati nel Collegio docenti del 17.5.2002, a modifica di quelli precedenti assunti e conosciuti dagli alunni.

Spiega di non essere stato ammesso alla classe successiva perché ha riportato tre votazioni "4", ritenute "gravi insufficienze; tuttavia, nel POF del 28.11.2001, le votazioni "4" e "5" erano qualificate solo come "insufficienze", mentre "gravi insufficienze erano ritenute solo i "2" e i "3".

Pertanto, applicando correttamente il POF, il ricorrente avrebbe dovuto essere promosso con debito formativo per avere riportato tre "insufficienze".

3) In data 19 settembre 2002, si è costituito in giudizio il M.I.U.R..

4) Con ordinanza n. 754 del 27 settembre 2002, la Sezione ha accolto, ai fini di una nuova valutazione, la richiesta di tutela cautelare, evidenziando che il ricorrente "ha documentalmente dedotto che il collegio dei docenti, nella seduta del 17 maggio 2002, ha modificato in peius il criterio contenuto a pag. 20 del POF adottato il 30.11.2001".

5) In ottemperanza a detta ordinanza, il Consiglio di classe ha reiterato con provvedimento del 7.10.2002 il giudizio di non ammissione.

6) Tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti e domanda di tutela cautelare.

7) La Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare con ordinanza n. 911 del 22.11.2002, ordinando una ulteriore nuova valutazione che tenesse conto dei criteri fissati nel richiamato POF.

8) Con provvedimento del 28.1.2003, il Consiglio di classe ha attribuito al ricorrente insufficienze in sei materie (latino 4, inglese 5, storia 5, filosofia 4, scienze 4, disegno e storia dell’arte 5), con conseguente non ammissione alla classe successiva.

9) Con ulteriori motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato detta nuova valutazione deducendo ancora la violazione del criterio di cui al POF (in base al quale i "4" e i "5" devono essere valutati entrambi come insufficienze non gravi) e la conseguente mancata applicazione del criterio per la promozione deciso con delibera del Collegio dei docenti del 17.5.2002 ((lett. c) "l’alunno che si presenta allo scrutinio finale con quattro insufficienze non gravi viene respinto o promosso con tre debiti formativi a seconda della motivazione del Consiglio di classe").

Inoltre, illegittimamente il Consiglio di classe avrebbe peggiorato la valutazione in materie (inglese, storia, disegno e storia dell’arte) per le quali era stata attribuita in precedenza la sufficienza.

10) Alla pubblica udienza del 10 marzo 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

11) In via preliminare, il Collegio rileva l’improcedibilità del ricorso e del primo atto di motivi aggiunti proposti rispettivamente nei confronti degli scrutini del consiglio di classe effettuati con delibere del 10.6.2002 e del 7.10.2002.

Tali valutazioni, infatti sono state superate e sostituite con quella di cui al verbale del 28.1.2003 ed è pertanto su quest’ultima (impugnata con i secondi motivi aggiunti) che si concentra il thema decidendum.

12) Ciò premesso, il secondo atto di motivi aggiunti è infondato.

13) Osserva il Collegio che nella terza valutazione effettuata con la citata delibera del 28.1.2003 (su impulso dell’ordinanza n. 911 del 22.11.2002) il Consiglio di classe ha attribuito al ricorrente sei insufficienze.

Pertanto, contrariamente a quanto deciso nei due precedenti scrutini (nei quali era stata disposta la non ammissione sulla base di tre insufficienze, seppure con votazione "4"), in questo ultimo è stata correttamente disposta la non ammissione perché, a prescindere dal voto attribuito in concreto (4 o 5), comunque le insufficienze superano il numero massimo (quattro) in presenza del quale era possibile conseguire l’ammissione, sia pure con tre debiti formativi.

Né appare illogica o irrazionale la decisione di valutare con il voto "5" materie nelle quali nel primo scrutinio era stato attribuita la sufficienza.

In realtà, esaminando i verbali (in particolare quello di ottobre) si evince che in tali materie, sulla base del calcolo dei voti ottenuti il ricorrente aveva riportato la media di 5,2 in inglese, 5,3 in storia e 5,5 in disegno.

Pertanto la scelta del collegio degli insegnanti di considerare tali medie per quelle che in effetti sono, cioè delle insufficienze, appare affatto legittima.

14) In conclusione, vanno dichiarati improcedibili il ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti e deve essere respinto il secondo atto di motivi aggiunti siccome destituito di giuridico fondamento.

15) Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1010/02, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo rigetta.

Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 15-03-2011) 26-04-2011, n. 16306 Giudice dell’esecuzione

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 10.6.2010 il Giudice monocratico del Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata nell’interesse di C.G. volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con quattro distinte sentenze di condanna indicate ai nn. 2), 4), 5) e 6) del certificato del casellario giudiziale.

A ragione rilevava: che per il reato giudicato con la sentenza indicata sub 2) era già stata ritenuta in sede di cognizione la continuazione con il reato di cui alla sentenza di condanna indicata sub 4); che la sentenza di condanna indicata sub 6) non era irrevocabile, essendo stato rimesso in termini l’imputato per la proposizione dell’appello; che la condanna di cui alla sentenza sub 5) e parte di quella di cui alla sentenza sub 4) erano state dichiarate estinte per effetto dell’applicazione dell’indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, pertanto, non essendo concretamente eseguibile una delle condanne in relazione alle quali si chiede l’applicazione del cumulo giuridico (rectius della continuazione) lo stesso non spiegherebbe alcun effetto.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il C., a mezzo del difensore, denunciando l’erronea applicazione della legge e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all’art. 81 cpv. cod. pen. e all’art. 671 cod. proc. pen., avuto riguardo alla mancata valutazione nel merito per il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze indicate sub 4) e 5), censurando l’affermazione secondo la quale il condannato che abbia beneficiato dell’indulto non ha interesse al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

E’ principio di diritto consolidato e condiviso dal Collegio quello secondo cui l’intervento di una causa estintiva del reato o della pena non fa venir meno l’interesse dell’imputato alla rideterminazione delle pena secondo criteri a lui più favorevoli mediante la dichiarazione in sede esecutiva della continuazione tra le diverse condanne (Sez. 1, n. 4798, 16/11/1996, Fino; Sez. 1, n. 32276, 25/02/2003, Musacco; Sez. 1, n. 21396, 29/04/2003, Castelli;

Sez. 1, n. 4692, 10/01/2007, Spataro; Sez. 1, n. 24705, 14/05/2008, Minella, Sez. 1, n. 9825, 05/02/2009, Miloni).

Pertanto, il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di applicazione della continuazione avanzata dal C., avrebbe dovuto procedere alla valutazione nel merito della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., con riferimento alle condanne di cui alle sentenze del 24.3.2006 e del 13.11.2007 della Corte di appello di Salerno.

Si impone, quindi, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, limitatamente al suddetto punto, con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione in relazione alle condanne di cui alle sentenze del 24.3.2006 e del 13.11.2007 della Corte di appello di Salerno e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Nocera Inferiore.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-09-2011, n. 18265 Risoluzione del contratto per inadempimento

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Svolgimento del processo

D.L., proprietaria di un immobile in (OMISSIS) citò innanzi alla Pretura di Como, sezione distaccata di Menaggio, il vicino V.G., chiedendo l’abbattimento di un camino che assumeva dallo stesso illegittimamente edificato sulla proprietà di essa attrice, nonchè l’abbassamento di 25 cm del muro di confine e la predisposizione di apposite opere di drenaggio. Il convenuto resistette a tali domande e chiese in via riconvenzionale che fosse dichiarata acquistata per usucapione la servitù di mantenere la canna fumaria – inserita nel muro divisorio tra le due proprietà – a distanza inferiore alla legale e che controparte fosse altresì condannata a restituire L. due milioni che erano state versate da esso esponente a seguito di accordo, a titolo di cauzione per l’esecuzione di alcuni lavori di consolidamento del muro confinario.

L’adito giudice respinse le domande dell’attrice ed accolse quella del V..

La Corte di Appello Milano, pronunziando sentenza n. 1574/2005, respinse il gravame della D. osservando che, quanto alla doglianza dalla medesima espressa in merito alla ricostruzione, ad opera del V., del muro confinario ad un’altezza di cm 25 maggiore di quella preesistente, la stessa non sarebbe risultata provata non essendo in tal senso univoche le emergenze di causa;

quanto poi alla censura in relazione all’inadempimento in cui sarebbe incorso il V. rispetto alle obbigazioni assunte con scrittura privata dell’ottobre 1993, non rispettando per 15 centimetri l’altezza del manufatto da consolidare rispetto al disegno allegato all’accordo, la Corte distrettuale ritenne non accertato tale minimo disallineamento in mancanza di una precisa quotizzazione del piano di campagna e giudicando che lo schema grafico avesse valore meramente indicativo; m ogni caso comunque il giudice dell’appello ritenne l’eventuale inadempimento di minima importanza, tale dunque da non giustificare la richiesta di abbattimento del muro e la ritenzione della cauzione di L. 2 milioni. La D. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, articolandolo in due motivi e depositando memoria ex art. 378 c.p.c.; il V. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo si fa valere la "violazione e falsa applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto, in particolare dell’art. 1362 c.c.; l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia" per non aver ritenuto vincolanti i limiti di altezza della ricostruzione del muro confinano, descritti nell’elaborato grafico allegato alla convenzione 19/10/1993. 1/a – Il motivo è infondato in quanto la denuncia della violazione delle norme di ermeneutica – in sostanza, quella relativa al tenore letterale dell’impegno a rispettare la "sagoma" anche in altezza dell’elaborato grafico allegato al negozio – è messa in relazione alla mera esposizione della giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione dei negozi ma non si articola in un’analisi del percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito per raggiungere alla censurata decisione, che venne giustificata valorizzando il fatto: a – che il muro ristrutturato avrebbe avuto la stessa altezza rispetto alla parte non soggetta al restauro e che la comune intenzione delle parti non poteva condurre a ritenere voluto un diverso allineamento, soprattutto per la eseguita del medesimo; b – che addirittura si sarebbe potuto dubitare dell’effettiva vincolatività dell’altezza del manufatto, come descritto nel disegno allegato alla convenzione, in considerazione del fondo erboso irregolare della sua base, tale da rendere problematica l’esattezza della misurazione.

2 – Con il secondo motivo si denunzia la "violazione e falsa applicazione dell’art. 1455 c.c." per la ritenuta inutilità di un’argomentazione della Corte territoriale in merito all’importanza dell’inadempimento una volta ritenuto che la reale volontà delle parti prescindesse dalle caratteristiche strutturali del muro.

2/a – Il motivo è inammissibile per difetto di interesse sia perchè l’argomentazione in questione fu posta dalla Corte territoriale ad ulteriore conferma dell’infondatezza dell’appello ("In ogni caso, quand’anche si volesse riscontrare un inesatto adempimento …"), sia anche perchè la stessa ricorrente non contesta il ragionamento in sè ma solo il metodo argomentativo che ritiene superfluo da parte del giudice dell’appello.

3 – il rigetto del ricorso determina la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

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Cons. Stato Sez. VI, Sent., 26-05-2011, n. 3170 Professori universitari

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Svolgimento del processo

La sentenza appellata ha respinto tutte le domande dell’odierno appellato, ad eccezione della richiesta di annullamento della nota indicata in epigrafe con la quale si disponeva il rimborso della somma in essa indicata, conseguente alle differenze stipendiali derivanti dalla circostanza che all’appellato era stato corrisposto lo stipendio di docente universitario a tempo pieno anziché quello di docente a tempo definito.

La sentenza appellata ha evidenziato che l’Università di Roma non ha in alcun modo dimostrato che, sebbene non fossero stati tempestivamente adottati i decreti di utilizzazione dell’appellato con rapporto di impiego a tempo definito, nondimeno, quest’ultimo nei periodi temporali de quibus, svolgeva attività a tempo definito; in simile contesto la pretesa dell’appellante università di voler effettuare il recupero delle somme in eccesso corrisposte sulla base dell’adozione tardiva dei decreti rettorali in questione in virtù dell’efficacia retroattiva degli stessi, risulta essere palesemente illegittima, dato che per i periodi de quibus l’attuale appellato, in assenza della tempestiva adozione di provvedimenti che ne mutavano il regime di impiego da tempo pieno a tempo definito, era vincolato, avuta presente la natura autoritativa dei menzionati atti, ad effettuare attività a tempo pieno e comunque una tale attività risulta effettuata: né tale circostanza è stata contestata dall’amministrazione. La giurisprudenza è infatti costante nel ritenere che anche al rapporto di lavoro pubblico instaurato in contrasto con le norme che lo disciplinano si applichi l’art. 2126 c.c., con conseguente diritto dell’interessato alle relative, eventuali, differenze retributive (C.d.S sez. V, 18 marzo 2010, n. 1580).

L’Università di Roma censura la sentenza appellata affermando che la tardiva adozione del provvedimento di collocamento del docente in regime di tempo definito è dipesa esclusivamente dal mancato esercizio dell’opzione da parte del dipendente che, in tal modo ha di fatto abusivamente esercitato attività extramoenia in regime di tempo pieno, in contrasto con le previsioni di legge. (…).

Nella sostanza si arriverebbe all’iniqua conclusione che la mancata ottemperanza ad un preciso obbligo (od onere) da parte dell’odierno appellato avrebbe un effetto premiale, permettendogli di usufruire tanto dei vantaggi connessi all’esercizio della professione extra moenia quanto di quelli connessi all’opzione a tempo pieno. Al contrario la mancata opzione e la consequenziale adozione da parte dell’università di provvedimento a carattere sostanzialmente retroattivo non può che comportare l’obbligo restitutorio delle somme abusivamente percepite.

Si è costituito in giudizio l’appellato che ha depositato memoria

All’udienza del 29 aprile 2001 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

La sentenza appellata ha respinto l’impugnazione proposta con il ricorso principale relativa al collocamento autoritativo del docente universitario in regime di tempo definito a decorrere dal I gennaio 2007, mentre ha accolto l’impugnazione della nota del 13 febbraio 2009, proposta con i motivi aggiunti, limitatamente al recupero delle somme comunque corrisposte per il periodo in cui l’appellato aveva svolto effettivamente l’attività a tempo pieno. Il giudice di primo grado ha pertanto riconosciuto, e ciò in contrasto con quanto pure sostenuto dall’odierno appellato, che l’amministrazione aveva il potere di determinare (autoritativamente) le modalità del rapporto (a tempo pieno o a tempo definito) dei propri dipendenti. Ma, una volta riconosciuto il potere di adottare un provvedimento amministrativo, che, per sua natura, incide nella sfera dell’amministrato senza il suo consenso, il ritardo nella sua adozione non può che essere imputato all’amministrazione medesima, la cui attività non può rimanere paralizzata da eventuali inadempienze del destintario.

Le censure formulate dall’università degli studi non forniscono alcuna giustificazione del lasso temporale intercorso tra la decorrenza retroattiva (I gennaio 2007) del collocamento dell’appellato in regime di tempo definito e l’adozione del relativo provvedimento (luglio 2008). In questo ultimo atto, ritenuto immune da vizi dalla sentenza qui appellata, già si richiamava un invito alla regolarizzazione della posizione del dipendente, contenuto nella circolare informativa del 4 dicembre 2006, n. 56955, cosicché il mutamento di disciplina ben poteva essere adottato agli inizi dell’anno 2007, senza attendere il luglio 2008.

Il ricorso dell’Università degli studi di Roma "La Sapienza" deve essere pertanto respinto.

Merita invece accoglimento la richiesta di dichiarazione di difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali appellanti in quanto estranee alla vicenda contenziosa.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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