Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-10-2011, n. 21049 Pensione di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 3/5/01 D.M.A., premesso di essere titolare di pensione diretta di invalidità in regime internazionale a decorrere dall’1/1/81 e di essersela vista ricalcolare dall’Inps a seguito della concessione della pro – rata estero, con conseguente riduzione della stessa da L. 507.156 a L. 272.501 mensili, adi il giudice del lavoro del Tribunale di Lecce per ottenere il ripristino della pensione originaria già maturata alla data del 31/7/87, sul presupposto che l’importo mensile a tale data era superiore al trattamento minimo già dall’1/1/85. A seguito di rigetto della domanda, motivata dalla riscontrata correttezza dell’applicazione degli aumenti di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 4 e dell’operazione di riduzione della pensione in base a quanto previsto dalla L. n. 153 del 1969, art. 8, u.c. il D.M. propose appello e, con sentenza del 25/11/05 – 31/1/06, la Corte d’appello di Lecce accolse l’impugnazione, condannando l’Inps al pagamento in favore del ricorrente della differenza tra l’importo della pensione erogatagli dal 31/7/87 e quello dovuto, oltre accessori di legge e spese del doppio grado del giudizio.

La Corte salentina pervenne a tale decisione dopo aver rilevato che in senso favorevole all’appellante deponevano sia la circolare n. 117 del 25/5/85 che la sentenza n. 7812/02, passata in giudicato, di altro giudice del lavoro del Tribunale di Lecce emessa in un caso simile.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps che affida l’impugnazione a due motivi di censura.
Motivi della decisione

1. Col primo motivo l’Inps deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, dolendosi della mancata pronunzia di inammissibilità del gravame in ragione della assoluta genericità dello stesso.

Invero, secondo la difesa dell’ente previdenziale l’impugnazione non era stata proposta dal D.M. avverso le reali ragioni di rigetto della sua domanda, vale a dire la ritenuta correttezza, da parte del primo giudice, delle operazioni dell’ente previdenziale di applicazione dei benefici e di riduzione della pensione, di cui alle rispettive fonti normative della L. n. 140 del 1985, art. 4 e della L. n. 153 del 1969, art. 8 bensì sulla semplice richiesta di accertamento del diritto a conseguire le maggiorazioni di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 4. 2. Col secondo motivo l’Inps si lamenta della insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, adducendo che dalla sentenza impugnata non emergono le vere ragioni della decisione adottata, non essendo a tal fine sufficiente il semplice richiamo operato "per relationem" dalla Corte territoriale ad una circolare amministrativa e ad un precedente dello stesso ufficio giudiziario concernente un altro caso considerato simile, senza che di tali provvedimenti fosse stato illustrato il contenuto atto a far comprendere le motivazioni del convincimento del medesimo organo giudicante in ordine alla ritenuta fondatezza dell’appello.

Osserva la Corte che per una esatta comprensione della vicenda è opportuno ricostruire i termini della questione che dagli atti di causa emerge essersi svolta nel seguente modo: – In data 1/8/87 l’Inps ricalcolò la pensione di invalidità in regime internazionale del D.M., giacchè in quel momento quest’ultimo aveva maturato anche il diritto a percepire il pro-rata estero, riducendone l’importo mensile da L. 507.156 a L. 272.501. Il D.M. si lamentò, tuttavia, di aver subito la revoca dei benefici di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 4 per cui ne chiese il ripristino o, in subordine, la cristallizzazione delle somme maturate alla data di concessione del pro-rata estero. Non ottenendo alcun risultato da tale ricorso amministrativo, il medesimo assistito chiese al Tribunale il riconoscimento del pro rata di pensione italiano, quale pensione superiore al trattamento minimo, ai sensi della L. n. 140 del 1985, art. 4 con condanna dell’Inps al pagamento delle differenze tra l’importo della pensione erogatagli dall’1/8/87 e quello spettategli, oltre che al versamento dei ratei derivanti dall’applicazione delle perequazioni che competevano alle pensioni superiori al trattamento minimo; in subordine, chiese l’applicazione della L. n. 407 del 1990, art. 7, comma 3 vale a dire la cristallizzazione dell’importo mensile in godimento al 31/10/87 (L. 507.158), sul quale applicare le perequazioni previste dalla legge.

L’Inps si difese sostenendo che a seguito del riconoscimento del pro- rata estero aveva provveduto, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 8 a riliquidare la pensione italiana sulla base della sola contribuzione versata, ma garantendo, comunque, i benefici L. n. 140 del 1985, ex art. 4.

Il primo giudice pervenne alla conclusione, sulla base della consulenza d’ufficio, che il beneficio L. n. 140 del 1985, ex art. 4 era stato correttamente applicato, oltre ad essere mantenuto anche per il calcolo dei ratei pensionistici spettanti dopo l’1/8/87;

inoltre, il medesimo giudicante appurò che era stata eseguita correttamente anche l’operazione di riduzione della pensione, a decorrere dall’1/8/87, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 8 all’esito del riconoscimento della pensione da parte dell’istituto previdenziale estero.

Orbene, essendo questi i fatti di causa, ritiene la Corte che i motivi di doglianza dell’Inps sono fondati.

Infatti, ha ragione la difesa del ricorrente a porre in evidenza, col primo motivo di censura, che la Corte d’appello avrebbe dovuto preliminarmente valutare l’ammissibilità del gravame a fronte della proposizione, da parte del D.M., di motivi di impugnazione che non possedevano il necessario grado di specificità richiesto dall’art. 342 c.p.c. Infatti, il giudice di primo grado pervenne alla conclusione, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, che il beneficio L. n. 140 del 1985, art. 4 era stato correttamente applicato dall’Inps e che lo stesso era stato considerato anche per il calcolo dei ratei pensionistici spettanti dopo l’1/8/87; il medesimo giudicante appurò, inoltre, che l’operazione di riduzione della pensione, a decorrere dall’1/8/87, era stata correttamente eseguita dall’istituto di previdenza ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 8 all’esito del riconoscimento della pensione da parte dell’istituto previdenziale estero.

Orbene, a fronte di tale autonoma "ratio decidendi" posta a base del rigetto della domanda del D.M., quest’ultimo non formulò, secondo l’odierno ricorrente, motivi specifici di impugnazione atti a porre in discussione l’accertata correttezza delle suddette operazioni da parte dell’ente previdenziale appellato, ma limitò l’appello alla semplice richiesta di accertamento del diritto a conseguire le maggiorazioni di cui alla L. n. 140 del 1985, art. 4 non investendo, in tal modo, il nucleo fondamentale della decisione gravata.

Invero, la specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono, cosicchè alla parte volitiva dell’appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr., fra le altre, Cass., sez. 1A, 21-2-97 n. 1599; id., 23-7-97 n. 6893; id., 1-8-97 n. 7152; id., 12-8-97 n. 7424; id., 1-9-97 n. 8297; Cass., sez. 3^, 15-4-98 n. 3805; id., 26-6-98 n. 6335). Infatti, la cognizione del giudice nel giudizio di appello – che non è un "novum iudicium" con effetto devolutivo generale – resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi.

Con particolare riferimento al rito del lavoro, questa Corte ha ribadito che l’art. 434 c.p.c. impone all’appellante di individuare con chiarezza non solo le statuizioni investite dal gravame, ma anche le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l’impugnazione in contrapposizione a quelle desumibili dalla sentenza impugnata. Più di recente le sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. n. 28057 del 25/11/2008) hanno avuto modo di statuire che "ai fini della specificità dei motivi richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ. l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice." In definitiva ha ragione la difesa dell’Inps a sostenere che nella fattispecie si imponeva, preliminarmente, da parte del giudice d’appello, la valutazione di ammissibilità dell’impugnazione a fronte di censure che non apparivano possedere un sufficiente grado di specificità.

Egualmente fondato è il secondo motivo di doglianza col quale è posto in evidenza che non è dato comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice d’appello nella decisione di accoglimento del gravame, non emergendo un tale ragionamento dal semplice richiamo "per relationem" ad una circolare amministrativa e ad un precedente dello stesso ufficio giudiziario concernente un altro caso ritenuto simile, atti dei quali nemmeno è noto il contenuto. In effetti, è fondato il rilievo critico dell’ente ricorrente in base ai quale non solo non vengono spiegate le ragioni per le quali la Corte territoriale finisce per condividere le conclusioni della circolare n. 117 del 25/5/85 e della sentenza dello stesso Tribunale, passata in giudicato, recante il numero 7812/02, emessa in un caso ritenuto simile, ma nemmeno si da conto del modo in cui si è inteso superare uno degli argomenti fondamentali della decisione di primo grado, vale a dire quello che fa leva sulla riscontrata correttezza della duplice operazione di conservazione dei benefici L. n. 140 del 1985, ex art. 4 e di riduzione della pensione eseguita dall’istituto previdenziale a norma della L. n. 153 del 1969, art. 8, u.c.. Come si è, infatti, già avuto modo di precisare (Cass. sez. lav. n. 662 del 17/1/2004) " la motivazione "per relationem" si può considerare carente o meramente apparente – e come tale censurabile in sede di legittimità- solo quando il "decisum" si fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l’impossibilità di individuare la "ratio decidendi".(Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto priva di una vera e propria motivazione la sentenza che conteneva nella parte motiva soltanto un rinvio ad altra decisione dello stesso giudice di merito, relativa ad una controversia simile a quella sub judice, congiunto alla considerazione – non motivata – secondo la quale l’indennità di trasferta, come la indennità speciale ed i compensi per lavoro straordinario, in quanto aventi natura continuativa, devono considerarsi parte della "retribuzione globale di fatto" e quindi rientrano nella base di calcolo della tredicesima, delle ferie e del t.f.r.)." Più di recente si è ribadito (Cass. sez. lav. n. 25866 del 21/12/2010) che "in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli un’obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e "per relationem", al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, nè disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

(Nella specie, relativa ad un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione che aveva irrogato una sanzione amministrativa al datore di lavoro per non aver assunto una lavoratrice per il tramite dell’ufficio di collocamento, la S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva annullato l’ordinanza richiamando genericamente "la documentazione allegata dall’opponente e l’espletata prova testimoniale", senza alcuna esplicazione al riguardo)." Il ricorso va, pertanto, accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Corte d’appello, che nella fattispecie si indica in quella di Bari, che provvederà a riesaminare, alla luce dei principi sopra illustrati, l’appello proposto dal D.M. avverso la sentenza n. 290 del 27/1/2004 del Tribunale di Lecce in funzione di giudice del lavoro e a determinare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio, anche per le spese alla Corte d’Appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 23517 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

L.P.C. ricorre per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando Euro 1.950 per anni sette e mesi otto di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti del Veneto dal 4.3.1997 al 14.11.2007 (sent. n. 1078/07).

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Entrambi i motivi dei ricorso, con i quali si deduce violazione della L. n. 89 del 2001 e della Convenzione nonchè difetto di motivazione in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale che il giudice del merito ha determinato in Euro 250 per ogni anno eccedente il periodo di tre anni ritenuto ragionevole, che per la loro connessione possono essere trattati congiuntamente sono fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000 ed Euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., exmultis, Cass., Sez. 1, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il riferimento alla modestia della posta in gioco e al carattere collettivo del ricorso. li ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (sentenza n. 14753/2010) secondo cui, in fattispecie in cui non sia applicabile il disposto del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 l’importo dell’indennizzo per giudizi avanti al giudice amministrativo o contabile protrattisi per lungo tempo l’indennizzo può essere liquidato in via forfettaria e tenuto conto di quanto liquidato in casi analoghi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento della somma di Euro 6.250, oltre interessi in misura legale dalla data della domanda.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 6.250, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 1.140, di cui Euro 600 per diritti e Euro 490 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, spese distratte in favore dei difensori antistatari Francesco e Gabriele De Paola, e di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 900 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-06-2011) 12-07-2011, n. 27253 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

M.G., tramite il suo difensore, ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale per i minorenni di Catania in funzione di Tribunale del riesame l’otto aprile 2011 ha confermato l’ordinanza con cui il 19 marzo 2011 il g.i.p. del medesimo ufficio ha disposto la misura cautelare del collocamento in Comunità Alloggio (OMISSIS) nei confronti del predetto, indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 perchè senza l’autorizzazione di cui al cit. decreto, art. 17 cedeva a V.P. quattro involucri di carta stagnola, contenenti stupefacente di tipo marijuana per un peso complessivo di grammi 4,5 circa in cambio di Euro venti (in (OMISSIS)).

Con il ricorso il difensore ha dedotto tre motivi. Con il primo evidenzia la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in relazione al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, art. 19.

Ricorda che in sede di udienza di convalida il ricorrente ha reso ampia confessione frutto di resipiscenza. Aggiunge che si doveva tenere conto della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al comma 5, in quanto M. aveva ceduto 4,5 grammi di marijuana a due giovani per euro venti, senza adottare particolari accorgimenti per tempi, luoghi e modalità e l’avere occultato la sostanza facendo dei viaggi con il ciclomotore per la consegna rientra in una nota prassi. Asserisce che se il fatto fosse stato correttamente qualificato non si sarebbe potuto procedere all’arresto, in quanto ai sensi dell’art. 19 citato decreto "le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore a cinque anni….Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell’art. 278, della diminuente della minor età.".

Con il secondo motivo sostiene la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e dell’art. 163 c.p., poichè la prognosi dell’applicazione del beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena sarebbe favorevole alla luce dell’esatta qualificazione del fatto, dell’assenza di precedenti penali e della condotta processuale tenuta.

Con il terzo motivo deduce mancanza di motivazione in relazione all’applicabilità dell’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità (art. 73, comma 5).

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo non può essere accolto, poichè dal complesso dell’articolato argomentare sulle modalità dell’azione e sulla personalità del giovane emerge chiaramente che il provvedimento è motivato in fatto sull’impossibilità, allo stato, di ravvisare la configurabilità della circostanza di cui al citato art. 73, comma 5.

Parimenti infondata è la questione attinente alla prognosi ai fini dell’applicabilità della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena: la valutazione esiste ed è congrua nell’ambito di un giudizio meramente cautelare ed in particolare, come ha rilevato il Tribunale, in assenza di "un inizio di rivisitazione critica dell’operato e dello stile di vita".

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-05-2011) 25-07-2011, n. 29652 Risarcimento in forma specifica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11 maggio 2006 dal G.u.p. del Tribunale di Parma in sede di giudizio abbreviato e appellata da V.D. e G.C., accusati di una serie di episodi di concussione e di falsità ideologica (capi da A a M), ha ridotto ad anni tre di reclusione la pena inflitta ad entrambi, confermando nel resto la condanna degli imputati, anche con riferimento al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Si apprende dalla sentenza che gli imputati, entrambi appartenenti alla Guardia di Finanza e in servizio presso il Comando provinciale della Polizia Tributaria di Parma, nel corso di controlli eseguiti presso aziende operanti nel parmense sul rispetto della normativa del diritto d’autore per i programmi informatici, dopo avere rilevato la mancanza di licenze d’uso dei programmi proponevano ai responsabili delle ditte il pagamento a loro favore di una somma di denaro per evitare il sequestro dei computers; una volta avvenuto il pagamento formavano un verbale in cui attestavano, falsamente, che il controllo eseguito non aveva riscontrato alcuna irregolarità nei programmi informatici in uso nelle aziende ispezionate; queste modalità di azione risultano essere state poste in essere nel corso dei controlli presso le ditte Habitat Legno, Seller’s Studio 1 dei F.lli Carapezzi, Gesa Impianti s.r.l. e Guidi s.r.l. In altri casi gli imputati minacciavano di procedere al sequestro nonostante non avessero riscontrato alcuna violazione della normativa sulle licenze d’uso, come nel corso del controllo presso le ditte Manifattura Abbigliamento e Mauro Governa s.r.l..

I giudici di merito hanno ritenuto dimostrati i fatti attribuiti agli imputati soprattutto in base alle dichiarazioni rese dalle persone offese, che hanno confermato di avere consegnato denaro o beni ai due pubblici ufficiali per evitare i sequestri minacciati.

2. – Gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.

2.1. – Entrambi i difensori hanno denunciato la mancanza e illogicità della motivazione, in quanto la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulle deduzioni e argomentazioni difensive relative, ad esempio, alla mancata verifica in contraddittorio del contenuto degli hard disk, ad alcune disomogeneità di valutazioni di circostanze evidenziate dagli imputati, anche in relazione ai contenuti di alcune intercettazioni o fogli di servizio, agli omessi accertamenti circa la provenienza contabile tributaria delle somme corrisposte agli imputati, alla posizione del collega L., nè i giudici hanno attivato i propri poteri integrativi, con la conseguenza che l’intera argomentazione della decisione risulta viziata. I ricorrenti contestano la giustificazione data dalla Corte d’appello che ha ritenuto che la richiesta di giudizio abbreviato legittimasse la mancanza degli approfondimenti istruttori richiesti.

2.2. – Inoltre, l’avvocato Andrea Marvasi, nell’interesse di V. D., ha riproposto l’eccezione di inutilizzabilità dei sequestri, in quanto non è stato verbalizzato il numero seriale degli hard disk, con riferimento alla marca, al modello e al numero, nè risultano apposti i sigilli atti a garantirne l’insostituibilità e la inalterabilità dei beni in sequestro; inoltre, rileva che su tale eccezione la Corte d’appello non avrebbe offerto alcuna risposta, con conseguente vizio di motivazione.

Con un altro motivo ha nuovamente chiesto di sollevare la questione di costituzionalità ritenuta già "irrilevante" dai giudici di secondo grado. In particolare, assume la non manifesta infondatezza degli artt. 253 e 257, art. 260 c.p.p., comma 2 in relazione agli artt. 3, 13, 14, 15 e 24 Cost., art. 27 Cost., comma 3 e art. 111 Cost., in quanto le indicate disposizioni non assicurano l’identificazione certa del bene sequestrato attraverso precise modalità nell’apposizione dei sigilli, omettendo di prevedere conseguenze e mezzi di tutela in caso di non regolare identificazione del bene in sequestro.

3. – I ricorsi sono inammissibili.

3.1. – Quanto ai motivi con cui i due ricorsi deducono la illogicità della motivazione si rileva che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio sulle specifiche deduzioni prospettate col gravame quando le stesse sono disattese dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata.

Infatti, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, 19 aprile 2004, n. 29434, Candiano ed altri).

Nel caso in esame, il provvedimento ha indicato con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, sicchè non vi è luogo per il denunciato vizio di motivazione, con cui i ricorrenti lamentano la ritenuta omessa valutazione di alcune deduzioni difensive, senza peraltro neppure indicare il rilievo che queste avrebbero avuto rispetto alla decisione dei giudici.

Peraltro, nello stesso motivo viene censurata la mancata attivazione di poteri istruttori da parte dei giudici, senza tenere conto che gli stessi imputati hanno richiesto il giudizio abbreviato, senza condizionarlo ad alcuna forma di integrazione probatoria.

3.2. – Riguardo al primo motivo contenuto nel ricorso presentato nell’interesse di V., si rileva che sia la mancata verbalizzazione dei modelli e degli altri elementi identificativi dei computers sequestrati, sia la mancata apposizione dei sigilli, non determinano alcuna nullità o, in genere, invalidità, del sequestro, dovendo considerarsi semplici irregolarità formali, prive di conseguenze sulla validità del provvedimento cautelare e comunque inidonee a determinarne l’inutilizzabilità.

Peraltro, la Corte d’appello ha dato atto, richiamando la sentenza del primo giudice, della corrispondenza del materiale sequestrato, precisando che la rimozione dei sigilli era stata autorizzata proprio per consentire alla difesa l’esame del materiale in sequestro.

3.3. – Irrilevante – oltre che manifestamente infondata – è la dedotta illegittimità costituzionale degli artt. 253 e 257 c.p.p., e art. 260 c.p.p., comma 2, proposta con il secondo motivo del ricorso del V., in quanto si tratta di questioni che non avrebbero comunque rilievo nel presente processo.

4. – Alla inammissibilità dei ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno, in considerazione delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.