T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 22-04-2011, n. 215 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – Il ricorrente, cittadino albanese soggiornante in Italia, presentava alla Questura di Campobasso istanza intesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, già scaduto. Tale rinnovo veniva rifiutato, sul presupposto della mancata esibizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente insorge, per impugnare i seguenti atti: 1)il decreto prot. 21 cat. A12/2010.IM.II Sez., datato 28.8.2010, emesso dalla Questura di Campobasso e notificato al ricorrente il 22.9.2010, recante il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; 2)ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione di legge, art. 3 della legge n. 241/1990, art. 97 Cost., eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto o insufficienza o incongruenza assoluta della motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta; 2)violazione di legge, art. 2 della legge n. 241/1990, art. 26 del D.Lgs. n. 286/1998; 3)violazione di legge, art. 13 comma 7 del D.Lgs. n. 286/1998, art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, carenza di motivazione, falsità dei presupposti, illogicità; 4)violazione di legge, artt. 7, 8, 10 e 10bis della legge n. 241/1990, eccesso di potere nelle figure del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione; 5)violazione di legge, art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998, art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, falsità dei presupposti, carenza della motivazione; 6)violazione di legge, artt. 6 comma 5 e 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, illogicità manifesta, grave ingiustizia, carenza di motivazione; 7)violazione di legge, artt. 5 e 6 comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta; 8)violazione e falsa applicazione di norme di legge, art. 22 comma 11 del D.Lgs. n. 286/1998, in combinato disposto con l’art. 13 del D.P.R. n. 334/2004 e gli artt. 89 della Convenzione Oil n. 143/1975, ratificata in Italia con legge n. 158/1981, eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto istruttorio, erroneità dei presupposti e carenza di motivazione.

Con successive note di deposito, il ricorrente produce il contratto di assunzione e la dichiarazione del datore di lavoro.

Si costituisce l’Amministrazione statale intimata, deducendo, anche con successiva memoria, l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con il decreto presidenziale n. 251 del 2010, è accolta l’istanza cautelare provvisoria. Con l’ordinanza collegiale n. 264 del 2010, questa Sezione sospende in via cautelare gli effetti del provvedimento impugnato.

Con l’ordinanza presidenziale n. 19 del 2011, sono disposti incombenti istruttori, ai quali l’Amministrazione resistente non dà esecuzione.

All’udienza del 23 marzo 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III – Con il provvedimento impugnato, datato 28.8.2010, la Questura di Campobasso nega al ricorrente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sul presupposto della mancata esibizione della documentazione relativa al contratto di soggiorno e delle bustepaga dell’anno 2010. Il ricorrente, purtroppo, è stato alquanto intempestivo nel dimostrare di aver lavorato, benché saltuariamente, nel 2010, nonché di possedere un contratto di lavoro a tempo determinato (prorogabile per successivi periodi) e di aver provveduto, negli otto anni di permanenza in Italia, a procurarsi i mezzi di sussistenza.

Tuttavia, prescindendo dagli aspetti di merito della vicenda, è evidente che l’Amministrazione, nel caso di specie, abbia tralasciato di curare alcune delle necessarie garanzie che devono accompagnare il procedimento di diniego del permesso di soggiorno. La stessa, poi, non ha esplicitato a sufficienza le ragioni dell’assunta decisione, limitandosi al mero richiamo delle norme disciplinanti la fattispecie. La carenza di motivazione dell’impugnato provvedimento non è rilevante solo per i suoi profili formali, bensì anche per quelli sostanziali.

Invero, il ricorrente è un cittadino albanese soggiornante in Italia da diversi anni, che ha sempre svolto attività lavorative, ancorché saltuarie, e ha sempre percepito un reddito utile al proprio mantenimento. Per un disguido – forse anche riconducibile alla temporanea difficoltà di trovare un nuovo lavoro in Italia – il medesimo ha omesso di allegare la documentazione necessaria per il rinnovo del permesso di soggiorno. Il disguido, in via presuntiva, potrebbe essere ascritto persino al disorientamento causato nel ricorrente dal fatto che la Questura – disattendendo quanto previsto dall’art. 13, comma settimo, del D.Lgs. n. 286/1998 – non ha interloquito con il medesimo utilizzando atti redatti nella sua lingua madre, bensì soltanto atti scritti in italiano e in inglese. Anche a voler ammettere che, in otto anni di permanenza in Italia, il ricorrente abbia acquisito una sufficiente pratica della lingua italiana, è difficile pensare che abbia raggiunto un grado di conoscenza tale da consentirgli di leggere e comprendere la letteratura burocratica italiana. Ad ogni modo, tale carenza non si riverbera in un vizio di legittimità, atteso che la citata normativa consente, in via subordinata, di surrogare le comunicazioni in lingua madre, con quelle in inglese, francese o spagnolo.

Risulta dagli atti che l’Amministrazione abbia formalmente chiesto al ricorrente l’integrazione documentale, ma lo ha fatto mediante la comunicazione di preavviso del diniego, redatta ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, di guisa che il momento partecipativo e collaborativo della fase istruttoria è stato sovrapposto (e confuso) con il momento del preavviso dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. L’Amministrazione ha dato al ricorrente la possibilità di ovviare all’omessa allegazione e, nel contempo, lo ha preavvisato dell’imminente diniego, saltando così un passaggio intermedio, quello della collaborazione istruttoria. Infatti, l’Amministrazione non ha verificato – o, se lo ha fatto, non ne ha dato menzione nel provvedimento impugnato – se il ricorrente avesse diritto all’ottenimento del permesso di soggiorno ad altro titolo, come previsto dall’art. 37 comma sesto del D.P.R. n. 394/1999. Invero, anche l’art. 5 comma quinto del D.Lgs. n. 286/1998 prevede che il diniego del permesso di soggiorno non possa essere pronunciato, qualora sopravvengano elementi che ne consentano il rilascio e prescrive, peraltro, che si debba tener conto, nella valutazione complessiva, della durata del soggiorno dello straniero sul territorio nazionale. Tale normativa fa chiaramente intendere che l’Amministrazione – prima di adottare un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno a uno straniero che vive e lavora da otto anni in Italia, sulla base del mero inadempimento di un obbligo di allegazione – debba vagliare bene tutte le circostanze che possano legittimare il favorevole scrutinio dell’istanza (cfr.: T.A.R. Liguria Genova, II, 16.12.2004 n. 1715). Invero, un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti di uno straniero incide sul fondamentale diritto della persona di soggiornare e circolare nel territorio italiano e deve essere, pertanto, accompagnato da speciali garanzie procedimentali. E’ illegittimo il provvedimento di diniego motivato sul presupposto – formale – della mancata presentazione della documentazione, piuttosto che su quello – sostanziale – dell’accertata mancanza del possesso dei requisiti e titoli necessari per il rinnovo (cfr.: T.A.R. Calabria Catanzaro I, 25.3.2002 n. 642). A maggior ragione, nel caso di uno straniero che soggiorni da otto anni sul territorio italiano con regolari permessi – stante la posizione di diritto tutelato del soggetto interessato – non è sufficiente motivare il diniego con clausole di stile o espressioni laconiche e ripetitive, proprio perché sussiste in capo all’Amministrazione il dovere di ovviare all’eventuale carenza di documentazione, anche mediante un supplemento istruttorio, quale previsto dall’art. 6 comma quinto del D.Lgs. n. 286/1998, e di esprimere con chiarezza e adeguatezza, nella motivazione del provvedimento, gli argomenti posti a sostegno del diniego (cfr.: Cons. Stato VI, 6.4.2010 n. 1910).

In conclusione, i motivi del ricorso sono da ritenersi fondati. L’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato porrà l’Amministrazione resistente nelle condizioni di determinarsi nuovamente in ordine all’istanza del ricorrente, verificando – con le tutte le necessarie garanzie procedimentali – la sussistenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dal ricorrente.

IV – Il ricorso quindi deve essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-04-2011) 11-05-2011, n. 18629 Misure alternative

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 4 maggio 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza proposta da M.L., in espiazione della pena residua di anni tre, mesi dieci e giorni undici di reclusione inflitta per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 609-bis c.p. commesso tra il (OMISSIS), domanda volta alla concessione del beneficio della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1, lett. D) O.P., sul rilievo che, ancorchè affetto il richiedente da atrofia cerebrale diffusa su base vasculopatica cronica, da ipertensione in trattamento antipertensivo in portatore di pacemaker, lo stesso si trovava in condizioni di buon compenso emodinamico e comunque tali da poter adeguatamente essere curato in carcere, come peraltro rilevato dallo stesso tribunale, che aveva in precedenza rigettato analoga istanza.

Osservava inoltre il Tribunale che il reato in espiazione rientra nella previsione ostativa di cui all’art. 4-bis comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 38 del 2009 e modificato con la L. n. 94 del 2009, in forza della quale il reato in espiazione consentiva l’accesso alla misura invocata soltanto all’esito di specifica osservazione scientifica e specialistica della durata di almeno un anno, requisito insussistente nella fattispecie.

2. Propone ricorso per cassazione, assistito dal difensore di fiducia, il M., chiedendone l’annullamento perchè inficiato, secondo opinamento difensivo, da violazione di legge.

Denuncia in primo luogo la difesa ricorrente che il rigetto impugnato si fonda sulla mancanza di osservazione specifica e specialistica del detenuto condannato per un reato di natura sessuale, ma tale osservazione, pure possibile, non era stata effettuata dall’amministrazione penitenziaria, la quale aveva omesso di formare il fascicolo relativo, di guisa che non può farsi riverberare sul detenuto una omissione colpevole dell’amministrazione.

Deduce poi la difesa ricorrente che in favore del M. risulta eseguita una positiva osservazione carceraria, circostanza che avrebbe dovuto consentire la legittima applicazione della disciplina portata dall’art. 47-ter, comma 1, lett. D) O.P., tenuto conto dell’età del detenuto, oggi ottantenne, e delle sue assai precarie condizioni di salute debitamente accertate ed invalidanti al 100%, rispetto alle quali lo stato detentivo acquista i profili negativi del trattamento contrario al senso di umanità. 3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per il rigetto del ricorso.

4. La doglianza è fondata per due decisivi ordini di ragioni.

4.1 Il Tribunale, come innanzi esposto, ha valorizzato il comma 1- quater dell’art. 4-bis O.P., introdotto dalla Legge Conversione 23 aprile 2009, n. 38 e modificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 27, lett. a), n. 2, norma la quale, per quanto di interesse nel presente giudizio, stabilisce: "i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui all’art. 609 bis …… del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno……".

Il Tribunale ha però omesso di coordinare tale disciplina con quella portata dal primo comma dell’art. 47-ter O.P., il quale esplicitamente dispone che la pena della reclusione non superiore ad anni quattro, anche se residuo di maggior pena, può essere espiata nella propria abitazione quando trattasi (lett. d) di persona ultrasessantenne se inabile anche parzialmente. Questa seconda disposizione non ha subito alcuna modificazione in seguito all’intervento novellatore innanzi citato, ed anzi, tra dette disposizioni, quella novellata e quella appena richiamata, non esiste alcun rapporto di specialità, giacchè volte le medesime a disciplinare fattispecie del tutto diverse e perchè ispirate a ratio legis altrettanto differenti. La disposizione di cui all’art. 47-ter O.P. comma 1 lett. d), appare utile sottolinearlo, da sostanza normativa ordinaria a principi costituzionali in materia di diritto alla salute e trattamento carcerario (art. 32 e art. 27, comma 2).

Mentre, pertanto, ai sensi ed in forza dell’art. 4-bis, comma 1 quater O.P., la detenzione domiciliare per i detenuti in espiazione pena per il reato di cui all’art. 609-bis c.p. può essere concessa, in generale, soltanto in costanza di osservazione specialistica annuale, essa non può essere negata al detenuto sessantenne invalido, anche parzialmente, giacchè tale ultima ipotesi è disciplinata dalla lett. d), comma 1, dell’art. 57-ter O.P., il quale si applica senza distinzione in ordine al titolo in esecuzione e non è limitato dal principio del comma 1-quater, art. 4-bis della medesima legge. Orbene, nel caso di specie il ricorrente ha compiuto ottanta anni di età, è affetto, tra le altre patologie, da atrofia cerebrale diffusa, eppertanto nella impossibilità di percepire il carattere retributivo della pena e, men che meno, quello rieducativo, ed è, infine, invalido al 100% (nè potrebbe essere altrimenti). Su tali premesse costituisce suo diritto espiare la pena attraverso la misura alternativa della detenzione domiciliare e non ha il giudice a quo tenuto conto del complesso normativo disciplinante la specifica fattispecie, omettendo di motivare al riguardo.

4.2 Va altresì rilevato, come ulteriore profilo di illegittimità, che l’onere dell’osservazione ricade esclusivamente sulla P.A. e che, pertanto, dalle omissioni amministrative in tale senso non possono trarsi ragioni di ostati vita all’applicazione della misura invocata, posto che non può il colpevole comportamento dell’istituzione penitenziaria riverberarsi negativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del detenuto.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni, l’ordinanza in esame va pertanto cassata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo esame della vicenda procedimentale alla luce dei principi innanzi affermati.
P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 30-09-2011, n. 19994 Uso non abitativo

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 21 marzo 2008 R.G. adiva il Tribunale di Roma chiedendo dichiararsi per la data del 31 ottobre 2009 la risoluzione del contratto di locazione, stipulato per uso non abitativo l’1.11.2003 con la Srl Bottega d’Arte di Trilli Pan, riguardante un immobile sito in (OMISSIS). In esito al giudizio in cui si costituiva la suindicata Bottega d’arte il Tribunale adito rigettava la domanda principale, accoglieva la subordinata e dichiarava la cessazione del contratto per il 31.10.2015.

Avverso tale decisione la R. proponeva appello ed in esito al giudizio, in cui si costituiva l’appellata, la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 1.6 giugno 2010, in accoglimento dell’impugnazione, dichiarava la cessazione del contratto per la data del 31 ottobre 2009.

Avverso la detta sentenza la Bottega d’Arte ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrato da memoria. Resiste la R. con controricorso, cui sono seguite un’istanza di immediata trattazione della causa nonchè memoria difensiva depositata a norma dell’art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

La prima doglianza, svolta dalla ricorrente, articolata sotto il profilo della motivazione omessa insufficiente e contraddittoria, si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe ritenuto la sussistenza del requisito della "serietà dell’intenzione", richiesto dalla L. n. 392 del 1978, art. 29 sulla base di elementi di prova generici ed inconferenti, quali fatture prive dell’indicazione dell’emittente e dell’acquirente delle ceramiche o dichiarazioni di redditi, trascurando altresì che dalle stesse risultava che il reddito della ricorrente era per massima parte derivante dall’affitto del patrimonio immobiliare e non dall’attività artigiana, il che rende improbabile l’asserita necessità di espandere l’attività stessa.

Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi su alcune eccezioni formulate dalla ricorrente in primo grado e riproposte nella comparsa di costituzione in appello, con cui erano state dedotte varie circostanze volte ad escludere che la reale intenzione della locatrice fosse quella di adibire l’immobile ad esercizio di attività artigianale in proprio.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente in quanto essi, sotto diversi ed articolati profili, prospettano l’unica censura concernente la pretesa erroneità della valutazione delle risultanze processuali, compiuta dai giudici di seconde cure, i quali avrebbero omesso di esaminare gli ulteriori elementi probatori, dedotti dalla conduttrice, utili a determinare una decisione di segno contrario, ed a pronunciarsi su di esse motivando in maniera sufficiente ed adeguata, sono entrambi inammissibili.

A riguardo, con riferimento specifico alla seconda delle due doglianze, mette conto di sottolineare che la ragione dell’inammissibilità discende dalla considerazione che, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, il vizio di "omessa pronuncia", integrante un difetto di attività del giudice, quindi un error in procedendo, produttivo della nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4), si verifica quando l’omesso esame concerne direttamente una domanda ovvero un’eccezione introdotta in causa e, pertanto, nel caso del motivo di appello, uno dei fatti costituitivi della domanda di impugnazione. Nella specie, la Corte d’Appello, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, non avrebbe invece esaminato soltanto alcune semplici argomentazioni e deduzioni svolte dalla conduttrice volte ad escludere che la reale intenzione della locatrice fosse quella di adibire l’immobile ad esercizio di attività artigianale in proprio ed a confutare la dedotta necessità, da parte sua, di espandere l’attività stessa.

Con la conseguenza che l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda dell’appello direttamente, bensì circostanze di fatto la cui mancata considerazione potrebbe configurare al più un vizio di motivazione della sentenza. Ne deriva con tutta evidenza l’inammissibilità della censura in esame.

Quanto alla prima doglianza, secondo l’ordine del ricorso, l’inammissibilità deriva innanzitutto dal difetto di autosufficienza del ricorso perchè la ricorrente avrebbe dovuto riportare in ricorso il testo dei documenti esistenti agli atti ed in ipotesi mal interpretati o non valutati dai giudici d’appello, al fine di consentire a questo giudice di legittimità di valutare la decisività di eventuali elementi non o mal valutati dai suddetti giudici di secondo grado ovvero le eventuali incongruenze emergenti dalla interpretazione resa da tali giudici in ordine ai documenti in atti.

L’inammissibilità deriva inoltre dal rilievo che le ragioni di doglianza, formulate dalla ricorrente, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, concernono sostanzialmente la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito, deducendo la genericità e l’inconferenza della documentazione prodotta dalla locatrice al fine di provare la serietà della sua intenzione di adibire all’esercizio in proprio dell’indicata attività artigianale; e non evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di legittimità.

Del resto, come risulta con chiara evidenza dalla lettura della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha argomentato adeguatamente sul merito della controversia con una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione, evidenziando come con la documentazione prodotta ("foto delle ceramiche, dichiarazioni dei redditi, ricevute fiscali e certificato di attribuzione di partita i.v.a.") la locatrice avesse dato prova di esercitare già da prima la medesima attività in una parte della casa ove abitava e di essere quindi in grado di realizzare senza problemi, dal punto di vista tecnico e giuridico, la sua intenzione di adibire l’immobile, concesso in locazione alla Bottega d’Arte, all’esercizio di un proprio laboratorio con vendite di ceramiche e pitture da essa prodotte.

Nè in senso contrario possono avere rilevanza alcuna le considerazioni espresse dalla ricorrente circa l’inopportunità e la mancanza di convenienza economica di una tale iniziativa, trattandosi di valutazioni peraltro opinabili e soprattutto estranee al tema decisionale, posto che in tema di locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, il locatore che agisce per far valere la facoltà di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza per il motivo indicato dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 29, lett. b ha l’onere di provare soltanto la serietà dell’asserita intenzione di adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta di una delle attività indicate dall’art. 27, e, quindi, l’oggettiva realizzabilita tecnica e giuridica di tale intenzione, ma non ha anche l’onere di provare nè l’effettiva e concreta realizzazione, di quell’intento nè tanto meno la convenienza economica dell’iniziativa che intende adottare. Considerato che la sentenza impugnata appare in linea con il principio richiamato, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

L’alternarsi degli esiti dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-04-2011) 09-06-2011, n. 23140 Detenzione abusiva e omessa denuncia

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 11 marzo 2010, confermava la condanna pronunciata il 24 marzo 2009 dal G.U.P. del Tribunale di Busto Arsizio alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 800 di multa nei confronti di V.A., dichiarato colpevole di molteplici delitti, commessi in concorso, di rapina aggravata, detenzione e porto di pistola, nonchè del delitto di ricettazione di autovettura provento di furto utilizzata per commettere una rapina. Propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i seguenti motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione dell’art. 648 c.p., in quanto la sentenza impugnata ha affermato che il V., quale concorrente nelle rapine, ha partecipato consapevolmente anche alla ricettazione dell’autovettura utilizzata nell’occasione, sebbene egli avesse svolto il ruolo di autista di una seconda autovettura, senza avere mai avuto la diretta disponibilità di quella ricettata.

Il ricorrente osserva che il bene di provenienza delittuosa era rimasto nella materiale disponibilità dell’autore del reato presupposto (il furto), così che non sarebbe ipotizzabile che il coimputato nel delitto di rapina possa, attraverso la mera codetenzione della res, aver maturato una disponibilità del tutto autonoma rispetto a quella dell’autore del furto, mancando una necessaria soluzione di continuità tra il possesso del bene da parte dell’autore del reato presupposto e la ricezione del bene da parte del presunto ricettatore.

2) contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonchè violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3, in ordine alla ritenuta responsabilità per i capi U-bis ed S, riguardanti detenzione e porto di pistola.

Il ricorrente afferma che i chiamanti in correità, D. e Do., non superano il vaglio di attendibilità intrinseca, nè la mancanza di prova può ritenersi colmata dalla confessione della rapina di cui al capo O), atteso che proprio tale ammissione in ordine ad alcuni dei fatti contestati renderebbe maggiormente necessaria una rigorosa valutazione probatoria in ordine ai capi non ammessi.
Motivi della decisione

E’ fondato il motivo di ricorso con il quale si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per violazione dell’art. 648 c.p., di cui al capo J) dell’imputazione. Infatti, da tale capo di imputazione risulta che autore materiale del furto della autovettura Wolkswagen Golf tg. (OMISSIS) era Do.So., concorrente nella rapine di cui ai capi O) e R). Ebbene, se più persone sono concorrenti in una rapina, sono anche concorrenti nei reati finalisticamente connessi, essendovi, certamente, nel caso di specie, all’origine del furto un previo accordo per procurarsi il mezzo necessario alla commissione della rapina: il concorso nel reato presupposto esclude, per espresso disposto dell’art. 648 c.p., la configurabilità della ricettazione.

Infondata è, invece, la censura di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, perchè sul punto della attendibilità dei dichiaranti D. e Do. la sentenza impugnata argomenta puntualmente e senza vizi logici o giuridici; d’altro canto, qualsiasi diversa valutazione esula dall’ambito di cognizione di questo giudice di legittimità.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente al delitto di ricettazione di cui al capo J), che deve essere qualificato come concorso in furto aggravato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la determinazione della pena. Rigetta il ricorso nel resto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione di cui al capo J), che qualifica come concorso in furto aggravato, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la determinazione della pena. Rigetta nel resto il ricorso.

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