Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 26-05-2011) 23-06-2011, n. 25197 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 21.4.2009 la Corte di Appello di Napoli in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Torre del Greco, assolveva D.C.A. dal reato di cui all’art. 648 c.p. perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e rideterminava la pena per il residuo reato di cui all’art. 171 ter, comma 12, lett. d) in mesi sei di reclusione ed Euro seicento di multa.

Propone ricorso per cassazione il D.C. per carenza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato ascritto al capo a).

2) Essendo contestata, sia pure genericamente, l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 171 ter, trova applicazione la sentenza della Corte di Giustizia europea (emessa in data 8.11.2007 nel procedimento C-2O/O5, Schwibbert) che ha incluso la normativa che prevede l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE sui supporti, contenenti opere sottoposte al diritto d’autore, tra le "regole tecniche", in ordine alle quali è previsto l’obbligo di comunicazione alla Commissione europea per consentirle di verificarne la compatibilità con il principio comunitario di libera circolazione delle merci. La Corte ha stabilito che tali regole tecniche non possono produrre effetti nei confronti dei privati e vanno disapplicate dal giudice interno qualora non siano state notificate alla Commissione delle Comunità Europee. Sicchè per effetto di tale sentenza, quando la mancanza del contrassegno SIAE sia elemento costitutivo del reato compete al P.M. provare che la previsione del contrassegno sia anteriore alla data della direttiva 83/189/CEE, emanata in data 28.3.1983, entrata in vigore il 31.3.1983, oppure che, se posteriore a tale data, sia stata comunicata alla Commissione europea. Peraltro dalla stessa difesa della SIAE davanti alla Corte di Giustizia emerge che nessuna notifica è stata effettuata ai sensi della direttiva 83/189. 2.1) Questa Corte ha, con varie pronunce, rilevato che "tra le fattispecie penali in cui il contrassegno è previsto come elemento negativo rientra quella di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. d) (nel testo modificato dalla L. 18 agosto 2000, n. 248), che appunto punisce chiunque detiene per la vendita supporti musicali, o audiovisivi, cinematografici etc. privi del contrassegno SIAE. Tra tali fattispecie non rientra invece quella di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) appunto perchè non prevede come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno in parola, ma punisce soltanto chiunque detiene a fini commerciali supporti illecitamente duplicati o riprodotti, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione. In quest’ultimo caso, insomma, la mancanza del contrassegno può essere semmai valutata come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione, ma non assurge al ruolo costitutivo della condotta" (cfr. Cass. pen. sez. 3 sent. n. 334 del 12.2.2008, ric. Valentino).

All’imputato era stato contestato il reato di cui alla L. n. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter, comma 1, lett. d), comma 2, lett. a) per aver venduto o comunque posto in commercio materiale tutelato dal diritto d’autore senza il contrassegno SIAE e per tale imputazione è stato condannato.

Tale condotta, una volta venuta meno, per effetto della sentenza della Corte di Giustizia sopra richiamata, l’applicabilità delle disposizioni su cui era fondato l’obbligo di apposizione del contrassegno, non ha rilevanza penale (vengono, invero, a mancare gli stessi presupposti della fattispecie di reato contestata). La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 14-07-2011, n. 1341 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

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Svolgimento del processo

In data 8.9.2008, la N.P. ha formulato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in relazione alla prima fase del programma di lavoro correlato a tre domande di permesso di ricerca di idrocarburi, sottoponendo a VIA le attività concernenti la esecuzione di indagini sismiche.

Dopo la pubblicazione su alcuni quotidiani a diffusione regionale della domanda di pronuncia di VIA con annesso deposito del progetto e dello SIA, il progetto è stato esaminato in data 12.3.2009 dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale- VIA e VAS- la quale ha formulato parere favorevole con prescrizioni(con atti nn.247248 del 12.3.2009)

In ultima analisi, con i decreti impugnati, il MATTM, di concerto con il MIBAC ha formulato un giudizio positivo di compatibilità ambientale dei tre progetti subordinatamente al rispetto delle prescrizioni dettate:

dalla commissione tecnica, consistenti esclusivamente in misure di prevenzione e mitigazione degli impatti previsti in danno dei mammiferi marini;

dal MIBAC, concernenti unicamente le misure da attuare in ipotesi di rinvenimento casuale di resti, relitti o manufatti.

Il Comune di Ostuni, rappresentando che le operazioni di indagine geofisica preliminari alla ricerca di idrocarburi consistono nell’impiego della metodica definita AIRGUN, la quale è ufficialmente annoverata tra le forme riconosciute di inquinamento dalla proposta di direttiva n.2006/16976, impugna i decreti e gli atti connessi in epigrafe alla luce dei seguenti motivi, qui di seguito esposti sinteticamente:

I- è stato violato l’art 24 del codice ambiente che disciplina la fase della consultazione pubblica della procedura di VIA;

II- il parere reso dalla commissione tecnica di VIA è viziato da incompetenza in ragione della illegittima composizione dell’organo;

III- il progetto di ricerca cui inerisce la VIA impugnata è solo una frazione di modeste dimensioni di un intervento ben più esteso, costituito da ben cinque richieste di permessi di ricerca, e da ulteriori due permessi già conseguiti dalla società.

Si sono costituiti in giudizio:

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali,

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

per resistere al ricorso del quale hanno chiesto che sia dichiarata l’infondatezza.

Si è costituita in giudizio la società N.P. ed ha insistito per la infondatezza del gravame.

Hanno spiegato intervento ad adiuvandum il Comune di Fasano e la Regione Puglia, nonché il Comune di Monopoli.

Dopo la concessione della tutela cautelare, il ricorso è stato deciso alla pubblica udienza del 9 marzo 2011

Motivi della decisione

Occorre evidenziare che la società contro interessata N.P. ltd, dopo la pronuncia della sentenza 2602/2010 del TAR Puglia- Bari, e della ordinanza cautelare 130/2010 resa dal Collegio, ha nuovamente riproposto istanza di pronuncia di compatibilità ambientale,stavolta con riferimento ai tre permessi di ricerca di idrocarburi complessivamente considerati.

La circostanza è stata posta in risalto anche dalla difesa del Comune di Ostuni ricorrente, per desumerne un sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito.

Il Collegio prende atto della circostanza in questione ai fini della relativa declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse.

Il ricorso è peraltro fondato con particolare riguardo al terzo motivo di censura.

Con questo gruppo di doglianze, il Comune di Ostuni lamenta la natura parziale della Valutazione di impatto ambientale compiuta dagli enti preposti alla verifica della incidenza dell’intervento progettato dalla N.P. sull’ambiente interessato.

Detto intervento prefigura, – secondo la tesi dell’ente locale ricorrente- in realtà, un unico programma di ricerca di idrocarburi che la società controinteressata avrebbe sostanzialmente scorporato in più lotti impedendo, in tal modo, una valutazione complessiva delle criticità ambientali derivanti dalla attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

Dette criticità avrebbero dovuto formare oggetto di unica valutazione atteso che la contro- interessata ha rivolto ben cinque istanze finalizzate al conseguimento di altrettanti permessi di ricerca di idrocarburi al largo delle coste brindisine quasi senza soluzione di continuità; ed ha già ottenuto altri due permessi di ricerca che riguardano aree contigue alle prime.

L’impostazione seguita dall’ente locale va condivisa.

Quando l’intervento progettato, pur essendo suddiviso in singole frazioni anche al solo fine di soddisfare esigenze di snellezza procedimentale dell’impresa, appare riconducibile ad un unico programma imprenditoriale, la conseguenza che si registra sul terreno del doveroso assoggettamento a VIA è senz’altro quella di una analisi che tenga conto necessariamente dei cd impatti cumulativi.

Il codice dell’ambiente, con l’art 5, comma 1 lettera c, restituisce invero un concetto di impatto ambientale che, per sua natura, appare insuscettibile di analisi frazionata.

L’impatto ambientale viene infatti descritto come " l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimicofisici, climatici, paesaggistici,architettonici,culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti".

Logica conseguenza di questo approccio alla nozione di impatto ambientale appare l’obbligo, per l’imprenditore, di evidenziare gli interventi connessi, complementari o a servizio di quello proposto – così come prescritto dall’art 3,comma 2 lettera b) n.2 del DPCM 27 dicembre 1988perché solo così è possibile una verifica illuminante ed esaustiva della incidenza ambientale di un progetto complesso

Ciò significa che, pur a fronte di una pluralità di procedimenti amministrativi messi in moto dall’imprenditore, l’organo preposto a compiere la valutazione di impatto ambientale ha il preciso dovere di operarne la reductio ad unitatem, specie in presenza di elementi sintomatici della unicità di intervento.

L’imprenditore, dal canto suo, è tenuto ad un contegno di leale cooperazione con l’organo cui è attribuito il compito di monitorare gli effetti sull’ambiente del suo progetto, il che implica che non può smembrare un unico programma di ricerca in più segmenti al fine di minimizzarne le ricadute sull’ambiente.

Questo ordine di argomentazioni conduce nella direzione di una valutazione di impatto ambientale unitaria, in ragione delle su richiamate esigenze, del tutto disattese nel caso.

Anche il Consiglio di Stato si è pronunciato in favore di una valutazione di impatto ambientale unitaria, affermando che "La procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale non può essere elusa a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per "tronchi" o "lotti"; necessitando la valutazione ambientale di una visione unitaria dell’opera, ostante alla possibilità che, con meccanismo di stampo elusivo, l’opera venga artificiosamente suddivisa infrazioni eseguite in assenza della valutazione, perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo.(Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3849)

Sul punto il Collegio ritiene di dover precisare che è ben vero che uno dei principi fondamentali dell’attività amministrativa è quello di non aggravio procedimentale, ma è altrettanto meritevole di tutela – nello specifico settore del diritto ambientale – l’esigenza di una analisi approfondita delle conseguenze complessive che possono manifestarsi in un’area prescelta quale sito di interesse, per lo svolgimento di attività di rilevanza economica, il che può esigere, di contro, un prolungamento della tempistica procedimentale.

Nel caso di specie, del resto, la necessità di uno studio relativo agli impatti cumulativi derivanti dall’impiego del metodo di prospezione geofisica denominato air gun si coglie non appena si consideri non solo la particolarità del metodo di prospezione geofisica, ma anche le conseguenze sulla fauna marina.

Invero, occorre evidenziare che il sistema denominato air gun consiste nella esplosione di un quantitativo di aria a velocità notevolissima la quale, in caso di presenza di giacimenti restituisce a bordo di una nave sentinella un’onda rivelatrice della presenza dei medesimi.

Ora, compiendo una disamina dei profili più tecnici dell’operazione, si deve osservare che, sebbene sia stato prospettato l’utilizzo di una sola nave destinata a registrare le onde d’urto che segnalano la presenza di giacimenti di idrocarburi, è evidente che il posizionamento della nave medesima in aree successive costringe le specie sottomarine che hanno subito l’impatto della esplosione di aria, a un innaturale mutamento di habitat, proprio al fine di porsi alla ricerca di siti protetti.

Né può mancarsi di evidenziare che, malgrado la previsione, nel contesto del decreto ministeriale impugnato, di una serie di accorgimenti che riguardano la specifica esecuzione delle prospezioni petrolifere, l’impatto ambientale del quale si discute appare davvero imponente.

Detto impatto si manifesta, coma la difesa del Comune ha ben documentato, nei riguardi di alcune specie di mammiferi marini che, per la loro particolarità e esiguità numerica, vanno preservate da ogni possibile aggressione.

Sotto tale riguardo, il Collegio deve richiamare il principio di precauzione che costituisce regola fondante dell’azione ambientale, in uno ai criteri ulteriori descritti dall’art 3 ter del d.lgs 152/2006.

Dal principio di precauzione deriva l’esigenza di un’azione ambientale consapevole e capace di svolgere un ruolo teso alla salvaguardia dell’ecosistema in funzione preventiva, anche quando non sussistono evidenze scientifiche conclamate che illustrino la certa riconducibilità di un effetto devastante per l’ambiente ad una determinata causa umana.

Questo vuol dire che, se allo stato attuale delle conoscenze, appare sussistere anche una probabilità minima di collegare il cd fenomeno dello spiaggiamento dei cetacei lungo le nostre coste al disorientamento provocato da fortissime esplosioni percepibili dai medesimi mammiferi durante le indagini geosismiche (condotte in vista della ricerca di idrocarburi), la ricerca deve seguire metodiche meno invasive a tutela dell’ambiente.

Questa opzione argomentativa è seguita da Tar Toscana che insegna "La valutazione di impatto ambientale comporta una valutazione anticipata finalizzata, nel quadro del principio comunitario di precauzione, alla tutela preventiva dell’interesse pubblico ambientale, con la conseguenza che, in presenza di una situazione ambientale connotata da profili di specifica e documentata sensibilità, anche la semplice possibilità di un’alterazione negativa va considerata un ragionevole motivo di opposizione alla realizzazione di un’attività, sfuggendo, per l’effetto, al sindacato giurisdizionale la scelta discrezionale della p.a. di non sottoporre beni di primario rango costituzionale, qual è quello dell’integrità ambientale, ad ulteriori fattori di rischio che, con riferimento alle peculiarità dell’area, possono implicare l’eventualità, non dimostrabile in positivo ma neanche suscettibile di esclusione, di eventi lesivi.(T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 20 aprile 2010, n. 986)

Ma proprio questa ragione esige altresì che, in difetto di metodi di ricerca meno impattanti, non v’è dubbio che unico baluardo di difesa per l’ambiente rimanga quello di una valutazione di impatto unitaria, cioè tale da fornire una visione completa delle interazioni e degli effetti di un programma umano di sfruttamento delle risorse sull’ecosistema da proteggere.

Il ricorso va pertanto accolto, e i decreti ministeriali impugnati vanno annullati.

Le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla i decreti ministeriali impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore

Claudia Lattanzi, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 03-08-2011, n. 667 Sanzioni disciplinari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il presente giudizio trae origine dall’impugnazione proposta dall’attuale ricorrente, assistente capo della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Frosinone – distaccamento di Sora, del provvedimento 17.8.1999, n. 575 con il quale il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale "Lazio" ha inflitto la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 della mensilità di stipendio.

Considerato che non colgono nel segno le censure volte a rimproverare il difetto di motivazione dell’atto impugnato;

Ritenuto infatti che il provvedimento disciplinare è sorretto, sul versante motivazionale, dalla puntuale indicazione degli elementi evidenzianti il ritardo del ricorrente nell’assumere il servizio, avendo il responsabile del servizio di giornata, registrato l’orario di ingresso in caserma dell’incolpato alle ore 7,45, anziché alle ore 6.47 (come da ordine di servizio) ossia con 58 min. di ritardo;

che, in particolare, il provvedimento ha correttamente reputato non persuasive e, comunque, non decisive le giustificazioni fornite dall’interessato, atteso che queste ultime non revocavano in dubbio la ricorrenza del dato storico del ritardo contestato, tanto più che i testi escussi (Isp. Francescucci, Ag sc Gabriele) pur affermando che il ricorrente era di norma puntuale nell’assumere servizio, non sono peraltro stati in grado di aggiungere elementi che possano inficiare l’azione disciplinare per il giorno 12.9.1999;

reputato, inoltre, che risulta conforme a ragionevolezza il convincimento espresso dall’amministrazione in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni rese dal Capo posto in ordine alle dichiarazioni relative alla registrazione degli orari di ingresso;

ritenuto, infine, che il provvedimento si sottrae alla dedotte censure e la misura irrogata si appalesa proporzionata alla gravità oggettiva dei fatti ed ai precedenti negativi (6 punizione) gravanti sul ricorrente ex artt. 4 nn. 9 e 10del d.P.R. n. 737/1981;

che in conclusione il ricorso deve essere respinto;

che sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-12-2011, n. 29929 Rimborso

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Svolgimento del processo

Il contribuente, ex dipendente dell’Enel, ha impugnato con esito negativo, dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Torino, il silenzio-rifiuto formatosi su un’istanza di rimborso di ritenute operate dal fondo pensione denominato Pia (previdenza integrativa aziendale), a titolo di Irpef, sulla liquidazione erogata dell’anno 2000 a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

La commissione tributaria regionale del Piemonte non ha confermato la statuizione di primo grado, ritenendo legittima la sottoposizione dell’importo a tassazione separata, in base all’aliquota e ai criteri predisposti dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17 Tuir (testo allora vigente) per il t.f.r.

Contro questa sentenza ricorre adesso per cassazione il contribuente, articolando due motivi di censura. Resiste l’agenzia con controricorso. Entrambi hanno depositato una memoria.

Motivi della decisione

1. – Col primo mezzo, concluso da idoneo questo, il ricorrente innanzi tutto deduce, in base al testo pro tempore vigente, violazione o falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, Tuir, della L. n. 482 del 1985, art. 6 del D.L. n. 669 del 1986, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 30 del 1997, e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 Tuir. Assume essere la sentenza errata in diritto per il fatto di aver escluso dall’assoggettamento a tassazione quale reddito da capitale ( D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 42, comma 4) la prestazione giustappunto di capitale erogata in forza di accordo individuale intercorso nell’anno d’imposta 2000, in luogo della prestazione pensionistica aziendale di cui all’accordo collettivo Enel-Fndai del 16.4.1986.

Col secondo mezzo, denunzia invece un vizio di motivazione per avere la sentenza omesso di esaminare in modo completo i documenti acquisiti, e in particolare il detto accordo collettivo dell’aprile 1986, onde stabilire la natura dell’erogazione siccome dipendente da un contratto assicurativo o di capitalizzazione.

2. – I due motivi, suscettibili di esame congiunto in quanto connessi, sono fondati nei termini appresso indicati.

3. – E’ rilievo preliminare che, nella specie, si discorre di un’erogazione di capitale avvenuta nell’anno 2000, dopo il collocamento in quiescenza del dipendente dell’Enel, il quale aveva fruito di polizza assicurativa sulla vita in base ad accordo sindacale del 16.4.1986.

La questione sottesa dal ricorso – che dunque riguarda il regime di tassazione delle somme erogate in forma di capitale ai dipendenti, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da fondi che assicurino prestazioni pensionistiche complementari – ha trovato soluzione nella sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 13642/2011 sul presupposto che il fondo, ivi denominato Fondenel e in precedenza denominato Pia, abbia natura di fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente.

Il profilo di diritto, inciso dal ricorso, è stato quindi definito in base alla distinzione temporale della iscrizione a forme pensionistiche complementari avvenuta prima o dopo il D.Lgs. n. 124 del 1993, essendo stato enucleato il principio secondo cui solo nel secondo caso è in toto applicabile il trattamento tributario della tassazione separata. Per gli iscritti in epoca anteriore, come il ricorrente, è invece necessario distinguere, quanto alle prestazioni erogate in forma di capitale, tra: (a) importi maturati fino al 31 dicembre 2000, per i quali la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata unicamente nei limiti delle attribuzioni patrimoniali conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, rimanendo invece le somme rinvenienti dalla liquidazione del ed. rendimento (per tale dovendosi intendere, in base al citato arresto delle sezioni unite, il "rendimento netto" imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato) soggette a ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; e (b) importi maturati dopo il 1 gennaio 2001, ai quali, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16 del Tuir (non essendo più consentito distinguere, al riguardo, tra capitale e rendimento di polizza). A siffatto insegnamento, dettato in funzione nomofilattica, devesi assicurare continuità. 4. – L’impugnata sentenza, nel ritenere legittimo, nel caso di specie, il regime di tassazione separata, con proiezione secca su una forma di tassazione analoga a quella del tfr, non essendo in linea con la ripetuta distinzione tra somme liquidate in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro e somme corrispondenti al rendimento di polizza nel senso appena esposto. Approvata va dunque soggetta a cassazione, con rinvio ad altra sezione della medesima commissione regionale, la quale provvederà a rivalutare il merito sulla base del richiamato principio di diritto. La commissione regionale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale del Piemonte.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 6 dicembre 2011.

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