T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 11-10-2011, n. 7855 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla resistente Amministrazione comunale di Roma in data 22 novembre 2010 e depositato il successivo 7 dicembre 2010, la ricorrente espone di avere acquistato nel 2006 un appartamento posto al piano rialzato di un fabbricato edificato negli anni quaranta, derivante dal frazionamento in due distinte porzioni immobiliari di un originario immobile di maggior consistenza, avvenuto con rogito del 16 ottobre 1946.

I due appartamenti così derivati dall’originario immobile furono accatastati nel 1989.

Espone, ancora la ricorrente che con verbale del 23 marzo 2010 la Polizia Municipale riscontrava che l’unità immobiliare al civ. 11/a è stata "in epoca remota oggetto di lavori di ristrutturazione (frazionamento) consistenti nelle seguenti opere: scorporo di due vani, tra loro comunicanti con realizzazione di nuovi impianti per servizi accessori (cucina e bagno); adeguamento vano residuo con modifica impianti e ingresso, conservando accesso dall’androne condominiale civ. 13".

A seguito di tale verbale l’Amministrazione comunale adottava la determinazione a demolire impugnata avverso la quale la ricorrente deduce:

1. Violazione di legge per falsa applicazione degli articoli 3, comma 1 lett. d) e 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 33 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, travisamento dei fatti e dei presupposti, carenza di motivazione e/o assoluta genericità della stessa,nonché irragionevolezza ed illogicità manifeste per contraddittorietà;

2. Violazione di legge per falsa ed omessa applicazione degli articoli 3 della legge n. 241 del 1990, in relazione all’art. 33 del d.P.R. n. 380 del 2001; eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, travisamento dei fatti e dei presupposti, irragionevolezza ed illogicità manifeste, contraddittorietà; vizio del procedimento per difetto di motivazione sub specie difetto di comparazione tra l’interesse pubblico attuale alla demolizione e ripristino e legittimo affidamento del privato.

Conclude con richieste istruttorie e chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso atto meramente confermativo di altra precedente ingiunzione a demolire del tutto analoga, ma non impugnata nei termini di legge ed ha rassegnato opposte conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 21 dicembre 2010 è stata accolta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato ai fini del riesame.

Il ricorso infine è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 maggio 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato in parte e va pertanto accolto come di seguito precisato.

Con esso la ricorrente impugna la determinazione in epigrafe indicata e con la quale l’Amministrazione comunale le ha ingiunto la rimozione o demolizione di interventi di ristrutturazione edilizia sprovvisti di titolo abilitativo e consistenti in: "Una unità immobiliare al civ. 11/A originariamente con accesso dall’androne condominiale, di vani 3,5 è stata in epoca remota oggetto di lavori di ristrutturazione (frazionamento) consistenti nelle seguenti opere:

Scorporo di due vani, tra loro comunicanti, aventi accesso anche dal civ. 11/A, in corrispondenza dell’androne, con realizzazione nuovi impianti per i servizi accessori (cucina e bagno);

Adeguamento vano residuo con modifica impianti e ingresso, conservando accesso dall’androne condominiale civ. 13", il tutto eseguito in assenza del prescritto titolo abilitativo.

Testualmente la determinazione reca "rettifica D.D. 1148 del 9 giugno 2010 di ingiunzione a rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia e/o cambi di destinazione d’uso da una categoria all’altra, abusivamente realizzati in Via Avellino, n. 11/A".

2. In via preliminare va esaminata e respinta l’eccezione di inammissibilità opposta dalla resistente Amministrazione comunale.

Quest’ultima, infatti, ha rilevato che la determinazione impugnata costituisce la "rettifica" della precedente di identico contenuto emessa da Roma Capitale – Municipio VI in data 9 giugno 2010, al n. 1148, con la conseguenza che la determinazione primaria avrebbe di per sé cristallizzato la posizione dell’interessata e del suo vicino – che ha proposto anch’egli altro ricorso – ed avrebbe pertanto dovuto essere impugnata nei termini di legge, laddove, non essendosi verificata tale ipotesi, l’attuale gravame è inammissibile per carenza di interesse.

L’eccezione non può essere proprio condivisa, in quanto l’ingiunzione oggetto dell’attuale scrutinio non può essere considerata meramente riproduttiva della precedente.

Infatti la determinazione n. 1148/2010 indicava come soggetti nei cui confronti il Municipio VI ingiungeva la demolizione anche ai tre danti causa della ricorrente e del vicino, laddove, invece, la determinazione al momento gravata, a "rettifica" della precedente, si limita a"comunicare" ai tre danti causa "responsabili della violazione ai sensi dell’art. 40 della legge n. 47 del 1985" quanto, invece, viene ingiunto alla sola ricorrente e vicino e cioè l’ordine di demolizione dell’opera abusiva. Cambiano quindi i destinatari del provvedimento.

Così risultando testualmente il contenuto delle due determinazioni, quella al momento in esame non può essere considerata meramente riproduttiva o confermativa della precedente, laddove la rettifica di un provvedimento amministrativo non sostanzia l’atto meramente confermativo che, in base alla teorica processuale amministrativa, rende inammissibile l’impugnativa, poiché non costituisce il frutto di una nuova valutazione dell’amministrazione, al contrario dell’atto confermativo o della rettifica.

Quest’ultima poi rientra tra i provvedimenti di autotutela, nella specie della convalescenza che, comportando una nuova ed autonoma valutazione da parte dell’amministrazione, dispone la correzione a seguito di una adeguata istruttoria e che può anche non portare ad un atto coincidente col precedente quanto all’assetto degli interessi da esso disciplinati, come esattamente avvenuto nel caso in esame e con conseguente reiezione dell’eccezione.

3.1 Ciò premesso, avverso la determinazione in epigrafe la ricorrente lamenta che l’atto risulta adottato in palese travisamento dei fatti ed assoluta genericità e carenza di motivazione, atteso che non tiene conto che il frazionamento dell’immobile è avvenuto con l’atto di vendita del 26 ottobre 1946, sicché, posto che né la disciplina urbanistica generale di cui alla legge n. 1150/1942, né il Regolamento edilizio del Comune di Roma adottato con delibera 18 agosto 1934, n. 5261 richiedevano, in ipotesi di frazionamento, il conseguimento di titolo abilitativo, la ristrutturazione operata, non integrando un abuso, non avrebbe dovuto essere assoggettata a sanzione ripristinatoria.

Ma anche a volere ritenere applicabile la normativa sopravvenuta l’abuso in questione costituirebbe un "abuso formale" e quindi potrebbe essere ammesso a sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985.

Ella rappresenta poi che il Nuovo Piano Regolatore Generale classifica l’immobile come ricadente nella "Città consolidata" ove la ristrutturazione edilizia è consentita anche nelle zone RE3 rinviando per le relative definizioni all’art. 9, comma 5 che stabilisce che in RE3 è consentita la demolizione e ricostruzione di un fabbricato senza variazione di volumetria, sagoma e area di sedime.

La censura può essere parzialmente seguita.

Non ignora il Collegio la cospicua giurisprudenza, anche della sezione, secondo la quale l’ingiunzione di demolizione può essere stringatamente motivata in ordine alle ragioni che presiedono alla sua adozione dal momento che l’interesse pubblico alla rimozione degli abusi edilizi è in re ipsa (Consiglio di Stato, sezione IV, 12 aprile 2011, n. 2266) e costituisce espressione di attività vincolata, laddove a fronte degli abusi l’amministrazione non ha altra scelta che perseguirli, configurando essi illecito permanente, rispetto al quale neppure il lungo lasso di tempo trascorso può costituire un valido elemento di illegittimità dell’ingiunzione. (Consiglio di Stato, sezione IV, 16 aprile 2010, n. 2160 e TAR Lazio, sezione I quater, 6 aprile 2011, n. 3037).

Tuttavia la sezione ha anche sostenuto il principio per cui "la risalenza delle opere può avere rilievo, poiché – come prevalentemente ritenuto (confr. T.a.r. Lazio 18 giugno 2007, n. 5538) – nell’ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e per il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, vi è a carico dell’Autorità edilizia l’obbligo di motivare congruamente, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, sull’interesse pubblico (diverso da quello al semplice ripristino della legalità) che giustifichi il sacrificio del contrapposto interesse privato.", (TAR Lazio, sezione I quater, 11 settembre 2009, n. 8590).

Nel prosieguo la sezione ha osservato pure che "qualora… un immobile risultasse realizzato addirittura prima dell’entrata in vigore della nota legge 6 agosto 1967, n. 765 l’obbligo di motivare sarebbe rafforzato, poiché l’art. 10 di quella legge ha profondamente innovato, in materia di assensi edificatori, al previgente e meno restrittivo sistema di cui all’art. art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150." (Tar Lazio, sezione I quater, n. 8590/2009 cit.).

Ovviamente non basta affermare la risalenza di un manufatto realizzato sine titulo, ma è necessario provarla ed in assenza di adeguata dimostrazione si ripropone l’assenza di alcun obbligo per l’amministrazione di motivare congruamente il provvedimento demolitorio.

Ma nel caso in esame, la ricorrente dimostra che i suoi danti causa hanno acquistato sin da 1946 una porzione dell’immobile situato in Via Avellino n. 11 in Roma e tale dimostrazione è suffragata dalla stessa produzione documentale del Comune (comunicazione UO del Municipio VI in data 19 marzo 2010) dalla quale si evince che il frazionamento risale ad un periodo compreso tra il 1946 ed il 1956 atteso che il primo proprietario di detto immobile ha dapprima alienato una frazione di esso ad una acquirente con atto notarile del 26 ottobre 1946 e successivamente con atto del 13 marzo 1956 ha alienato la seconda frazione ad altro e diverso acquirente.

A fronte di tale dimostrata risalenza del frazionamento, consistito nella divisione del cd. androne dell’immobile tra le due porzioni immobiliari per creare vani cucina e bagno, a servizio delle stesse, dalla determinazione in esame non si evince quale sia l’occasione che ha dato la scaturigine al provvedimento impugnato, se cioè vi è stata una ristrutturazione effettuata senza titolo abilitativo o se vi è stata una modificazione dell’immobile, e neppure tale ragione è dato comprendere dalla stringata citazione delle "memorie presentate dal sig. Martinucci in data 3 agosto 2010" (il Martinucci è uno dei danti causa della ricorrente) che avrebbero consentito la rettifica della prima determinazione adottata, circoscrivendo il novero dei soggetti onerati del ripristino alla sola ricorrente ed al secondo attuale proprietario, destinatario dello stesso provvedimento.

Sotto il profilo normativo il Comune ha insistito sulla legittimità della determinazione adottata osservando che l’art. 1 del Regolamento Edilizio del Comune di Roma adottato con delibera 18 agosto 1934 stabilisce che "non possono essere eseguite senza autorizzazione del Sindaco le opere seguenti: 1. costruzione, restauro, riattamento, trasformazione in genere, demolizioni anche parziali, sia interne che esterne, di edifici e di muri di cinta;…" e riportando una massima delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dalla quale si evincerebbe la persistenza della norma del Regolamento Edilizio del Comune di Roma che assoggetta ad autorizzazione del sindaco ogni costruzione da eseguirsi sul territorio comunale indipendentemente dal fatto che esso sia anteriore alla legge urbanistica n. 1150 del 1942 ed alle modifiche in essa introdotte dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (Cassazione, sezioni unite, 16 marzo 1984, n. 1792).

Pur se non si voglia aderire alla ricostruzione normativa del Comune, tuttavia non appare condivisibile neppure la prospettazione di parte ricorrente che, contestando tale ricostruzione normativa relativa alla persistenza del Regolamento edilizio rispetto alla modifica apportata nel 1967 alla Legge Urbanistica del 1942, ne trae la conseguenza che, poiché il frazionamento è avvenuto, dopo l’entrata in vigore della detta L.U. del 1942 e prima della sua modifica avvenuta nel 1967 ad opera della legge n. 765 del 1967, allora il problema della perseguibilità dell’abuso finisce per trasformarsi in una questione di esatta individuazione del tipo di abuso, che oggi non pare rientrare tra quelli per i quali è prevista la sanzione ripristinatoria.

Tale aspetto della doglianza non è condivisibile sotto due aspetti. E cioè quello relativo alla sopravvivenza del Regolamento Edilizio comunale che, contrariamente a quanto sostenuto, persiste nella parte in cui sia compatibile con tutte le norme edilizie sopraggiunte e per quello relativo alla qualificazione del frazionamento realizzato in epoca remota e che sostanzia un intervento di ristrutturazione edilizia comportante un aumento di unità immobiliari ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, per come richiamato nel provvedimento impugnato dal riferimento all’art. 16 della L.R. Lazio 11 agosto 2008, n. 15, fermo restando che tuttavia per la risalenza dimostrata dalla ricorrente di tale frazionamento il provvedimento doveva chiarire la ragione per cui il Municipio VI è intervenuto a distanza di oltre sessant’anni.

Ciò chiarito la censura va accolta come sopra precisato.

3.2. Con la seconda doglianza la ricorrente insiste che l’ingiunzione a demolire risulta adottata in palese violazione dell’affidamento che il privato ha riposto nella legittimità del titolo per essere trascorso un notevole lasso di tempo tra la commissione dell’ipotizzato abuso e l’ingiunzione stessa, sicché essa necessitava di una compiuta motivazione al riguardo; e che mancherebbe anche una compiuta istruttoria sulla fattispecie.

Nel caso specifico essa va accolta, sostanzialmente per le stesse ragioni e con le precisazioni viste sopra, apparendo condivisibile la prospettazione della ricorrente relativa alla completa assenza di una congrua motivazione che dia contezza della adozione del provvedimento ad un notevole lasso di tempo dall’avvenuto frazionamento.

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto come sopra indicato e per l’effetto la determinazione a demolire di Roma Capitale Municipio VI n. 1630 del 22 settembre 2010 va annullata, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

5. La delicatezza delle questioni trattate fa ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla la determinazione a demolire di Roma Capitale Municipio VI n. 1630 del 22 settembre 2010, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-05-2011) 05-10-2011, n. 36138

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Svolgimento del processo

Il tribunale di Pistoia, con sentenza del 27 gennaio 2006, condannava M.S. alla pena di 14 anni di reclusione per il tentato omicidio del maresciallo M.G.; pena aumentata per la continuazione con gli altri reati contestati (detenzione illegale di armi, porto illegale, detenzione di armi clandestine, ricettazione di armi di provenienza illecita, ricettazione di assegni provento di rapina, resistenza a pubblico ufficiale aggravata).

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 23 novembre 2007, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolveva M. S. dal reato di tentato omicidio e da quello di resistenza, determinando la pena in complessivi anni quattro di reclusione ed Euro 2500 di multa.

Con sentenza del 26 novembre 2008 la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso di M.S. e accoglieva invece il ricorso del Procuratore Generale, annullando la sentenza della Corte d’appello di Firenze in relazione ai delitti di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte.

Con sentenza del 5 marzo 2010, la seconda sezione penale della Corte d’appello di Firenze, a conferma della sentenza di primo grado del tribunale di Pistoia, ha ritenuto sussistente la responsabilità penale dell’imputato per il reato di tentato omicidio, confermando la pena base di 10 anni di reclusione, aumentata ad anni 12 per l’aggravante della latitanza e ad anni 14 per la recidiva; ha dichiarato la prescrizione del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione M. S., in relazione ai capi C (tentato omicidio) e H (resistenza a pubblico ufficiale) per i seguenti 2 motivi:

1. violazione di legge penale in relazione agli articoli 56 e 575 del codice penale e illogicità manifesta della motivazione.

2. Dichiarazione di rinuncia alla prescrizione per l’imputazione di resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Violazione di legge penale in relazione agli articoli 337, 339 del codice penale.

Sotto il primo profilo il ricorrente evidenzia la sussistenza di plurimi ed evidenti vizi di illogicità e contraddittorietà della sentenza, che ne comprometterebbero in modo manifesto la coerenza logica, non consentendo al percorso argomentativo effettuato dal giudice di sostenere che sia stata raggiunta la prova della responsabilità dell’imputato. I profili contradditori sarebbero i seguenti:

a) il maresciallo M. sostiene di aver sparato, mentre gli altri colleghi sostengono il contrario. Contraddittorietà tra le deposizioni testimoniali e le prove assunte (dalla pistola di ordinanza del M. risultano mancanti 14 colpi, ma non sono mai stati trovati in loco i relativi bossoli). Secondo la difesa del ricorrente, peraltro, due bossoli di pistola di ordinanza dei carabinieri sarebbero stati ritrovati sul posto insieme a quelli della mitraglietta M 12 utilizzata dal brigadiere I..

Lamenta, poi, la difesa che la sentenza impugnata, laddove afferma che il maresciallo M. non poteva, subito dopo il ferimento, non essere sincero e spontaneo, non applica una massima di esperienza, ma una mera congettura;

b) riconducibilità del proiettile (il ricorso, a pagina 23, parla di bossolo, ma è evidentemente un errore materiale) incastrato nel barbecue a quello che ha ferito il maresciallo Ma.. La difesa – premesso che la responsabilità del M. sarebbe, per la sentenza della Corte d’appello, connessa con la dimostrazione che il proiettile che ha trafitto il Ma. è quello che è stato trovato conficcato nel muretto del barbecue – afferma che la Corte d’appello di Firenze avrebbe emesso una motivazione contraddittoria, ritenendo dapprima che tale proiettile sia quello che ha colpito il maresciallo Ma., mentre successivamente affermerebbe l’impossibilità che l’ogiva conficcata nel barbecue sia quella che ha colpito il predetto Ma. (pagina 23, terzo capoverso, del ricorso). In più, secondo la difesa, la sentenza impugnata darebbe atto che il M. sparò un solo colpo e da ciò deriverebbe la necessità che il proiettile rinvenuto nel barbecue sia proprio quello che ha trafitto il Ma.. Infine vi sarebbe incompatibilità tra l’altezza del colpo che ha raggiunto il Ma. e l’altezza alla quale è stato rinvenuto il colpo nel barbecue. c) Possibilità che un proiettile blindato si frammenti in caso di urto contro superfici ossee di grande consistenza (nel caso di specie furono urtate due costole). d) Irrilevanza – secondo la Corte – delle valutazioni in ordine alla precisa posizione del M. al momento dello sparo del Ma. e degli altri Carabinieri. Secondo la difesa sarebbe chiara la irragionevolezza di una tale affermazione in quanto nella valutazione delle dinamiche della ricostruzione del fatto non può definirsi irrilevante la posizione dei soggetti agenti, soprattutto in un accertamento fondato su elementi probatori di valore indiziario. La Corte, poi, omette di considerare la rilevanza di tali accertamenti ai fini della dimostrazione della sussistenza di una tesi alternativa logicamente sostenibile e mai esclusa. e) La "deliberata messa nel nulla" dei risultati peritali raggiunti nel corso del giudizio di appello. La perizia avrebbe dimostrato che:

– il ricorrente ebbe ad esplodere un solo colpo; non è provato che l’ogiva trovata sul barbecue sia quella che ha attraversato il corpo di Ma.. Sostiene poi la difesa la contraddittorietà della tesi esposta in sentenza, secondo cui da un lato il proiettile seguì una traiettoria rettilinea e quindi non potè rivoltarsi (ciò che avrebbe consentito anche ad un proiettile blindato di lasciare delle tracce radio opache) e dall’altro lato sostiene che il proiettile fu deviato dalle costole di Ma., per giustificare il suo rinvenimento nel barbecue a un livello troppo basso. Infine, secondo la difesa, essendo il proiettile inciso sull’ogiva, questo, al contatto con il corpo umano e soprattutto con le ossa, si sarebbe dovuto frantumare e lasciare da subito ben più che un residuo radio opaco in uscita: in tutto il tramite si sarebbe dovuta trovare materia metallica derivata dalla apertura della ogiva incisa. f) Infine, viene censurata la seguente affermazione contenuta nella sentenza di appello impugnata: ".. inoltre non si hanno dati valutabili sulla precisa posizione del tronco del ferito quando fu colpito e più in generale sulla esatta traiettoria e provenienza del colpo". Secondo la difesa questa affermazione evidenzierebbe la mancanza di convinzione della Corte in ordine alla responsabilità dell’imputato e sarebbe la dimostrazione delle gravissime lacune probatorie della ipotesi di accusa.

Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione del reato di resistenza aggravata, il signor M. dichiara espressamente di rinunciare alla prescrizione e chiede che la sentenza sia annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello, non essendo sufficientemente motivata sul punto la sentenza impugnata. Quest’ultima, nell’applicare la prescrizione, si limiterebbe infatti ad escludere l’assoluta evidenza della insussistenza del reato, senza prendere in esame gli elementi evidenziati dalla difesa a favore di una assoluzione nel merito, ed in particolare le dichiarazioni testimoniali del brigadiere I. e del maresciallo L.; riafferma in questa sede la difesa l’insussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale non solo sotto il profilo soggettivo, difettando il compimento di alcun atto di violenza o minaccia, ma soprattutto sotto quello soggettivo, poichè il signor M. non aveva la consapevolezza della qualifica soggettiva ricoperta dai soggetti intervenuti sul posto che lo stavano inseguendo.

Il 9 maggio il M. ha depositato memoria difensiva con motivi aggiunti; in sostanza, il M. ha ribadito le proprie censure di illegittimità e grave travisamento della prova, riportando numerosi stralci della sentenza con successivo commento critico. In questa memoria il difensore del M. si sofferma su due elementi ritenuti determinanti e cioè: a) sulla posizione relativa del ricorrente e del Maresciallo Ma. (il quale ultimo, a detta del ricorrente, sarebbe stato più in alto, per cui il proiettile non avrebbe potuto avere una traiettoria discendente); b) sul fatto che il M. avrebbe sparato un solo colpo (quello conficcato nel barbecue) e che tale proiettile non può essere quello che ha attraversato il corpo del Ma..

Il 13 maggio il M. ha depositato ulteriore memoria difensiva, in cui sostanzialmente richiama le considerazioni già espresse in precedenza.

Motivi della decisione

Va premesso che tutte le considerazioni contenute in apertura del ricorso sono inammissibili, in quanto attengono non alla sentenza d’appello oggetto di impugnazione, bensì alla sentenza di rinvio della suprema Corte, che non può essere oggetto di sindacato in questa sede.

Si deve ribadire, poi, che nel controllo di legittimità la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune; e l’eventuale illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere percepibile "ictu ocuU", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In secondo luogo, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cassazione penale, sez. 2^, 05 maggio 2009, n. 24847).

Dunque, non è possibile per questa Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio, qualora la motivazione a sostegno delle conclusioni raggiunte sia logica, congrua e sufficientemente specifica.

Venendo al ricorso proposto dal M., si evidenzia che il primo motivo denuncia la illogicità della motivazione sotto vari profili:

a) vi sarebbe un’insanabile contrasto tra la deposizione del maresciallo M. e quella degli altri colleghi in relazione all’esplosione o meno di colpi da parte del primo. Su questo punto si deve rilevare non solo l’esistenza di una compiuta ed approfondita motivazione da parte della Corte d’appello di Firenze, ma anche che sfugge la rilevanza di tale contraddizione ai fini dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato; la semplice esistenza di parziali contraddizioni tra le deposizioni dei testi non è di per sè sola elemento sufficiente per inficiare una ricostruzione dei fatti basata su plurime fonti di prova e correttamente motivata. Si ricorda che l’unica discordanza attiene esclusivamente all’esplosione o meno di colpi di pistola da parte del maresciallo M., mentre su tutto il resto e in particolare sulla ricostruzione del fatto al momento del suo ferimento vi è piena concordia di tutte le deposizioni testimoniali e non vi è alcuna contraddizione nemmeno con le affermazioni rese dall’imputato. La ricostruzione alternativa proposta della difesa, oltre ad essere preclusa in questa sede per quanto detto in premessa, essendoci sufficiente, logica e specifica motivazione della Corte d’appello sul punto, non può comunque essere condivisa perchè si basa non su elementi di prova, ma su mere supposizioni dedotte esclusivamente dall’esistenza di una minima contraddizione testimoniale. La difesa, cioè, sembra sostenere il seguente sillogismo: i testi non hanno detto il vero sui colpi esplosi dal M.; quindi stanno nascondendo qualcosa; ciò significa che il colpo che ha ferito il maresciallo M. è stato esploso da un collega e non dall’imputato. A parere di questa Corte non è dunque, come si vedrà in seguito, la Corte d’appello ad aver operato una ricostruzione dei fatti illogica e priva di elementi probatori, ma al contrario la difesa dell’imputato a volere sostenere una ricostruzione alternativa dei fatti basata su congetture prive di alcun riscontro anche solo indiziario.

La Corte, peraltro, opera una ricostruzione dei fatti che prescinde dall’esplosione o meno dei colpi da parte del maresciallo M., rendendo questo aspetto non determinante per l’accertamento di responsabilità del M..

Questa Corte non riprodurrà tutto il percorso logico argomentativo a sostegno della decisione di merito, ma limiterà le proprie considerazioni agli elementi asseritamente contraddittori ed illogici evidenziati nel ricorso. Innanzitutto, osserva la Corte di merito che la tesi sostenuta dalla difesa ha un senso solo se si ritiene che la contraddittorietà delle prove sia conseguenza del fatto che gli altri carabinieri hanno voluto proteggere il maresciallo M., quale effettivo autore dello sparo che ha colpito il maresciallo Ma.; diversamente l’accertamento dell’esplosione o meno di colpi da parte del maresciallo M. sarebbe del tutto irrilevante ai fini dell’accertamento della responsabilità penale del M..

Ed allora la Corte ha correttamente ed approfonditamente motivato, adducendo ragioni logiche e sorrette dalle risultanze istruttorie, sul perchè non ha ritenuto possibile che vi sia stata una ricostruzione "di comodo" dei fatti; si tratta delle considerazioni espresse alle pagine da 16 a 21, che qui non è il caso di riprodurre, ma che evidenziano un percorso logico assolutamente esente da censura, laddove la Corte d’appello ancora le proprie conclusioni non solo al fatto che la ricostruzione della difesa contrasta insanabilmente con le prove testimoniali e con le stesse affermazioni dell’imputato (pagg. 18-21), ma anche su tre considerazioni di ordine logico assolutamente condivisibili: – se i carabinieri avessero inteso favorire il maresciallo M., avrebbero concordato con lui la versione di comodo o comunque avrebbero sollecitato il silenzio di quest’ultimo sul punto; – anche il brigadiere I. utilizzava lo stesso munizionamento del M., ma inspiegabilmente la difesa non ha attribuito a lui il colpo che ha ferito il maresciallo Ma.; – già nell’immediatezza del fatto i carabinieri operanti smentirono le affermazioni di M. sull’esplosione di numerosi colpi di pistola da parte sua anche se in quel momento non era ipotizzabile non solo che il colpo fosse partito da uno dei carabinieri, ma soprattutto che fosse addebitabile al M., piuttosto che al brigadiere I., che usava lo stesso munizionamento e che si trovava anche lui nella stessa posizione relativa di M. rispetto al Ma.. Inoltre era assolutamente logico e corrisponde ad una massima di esperienza, e non a una mera congettura, sostenere che nell’immediatezza dei fatti, con un militare ferito gravemente e subito dopo un conflitto a fuoco, verificatosi in zona boschiva e non illuminata, i colleghi del M., che peraltro verosimilmente non avevano ancora nemmeno potuto parlarsi tra di loro, abbiano potuto ricostruire artificiosamente una diversa realtà fattuale, quando ancora non potevano immaginare ciò che ipoteticamente era successo.

Senza contare che la necessità di occuparsi del ferito e l’agitazione, se non proprio shock, derivanti da questo fatto e dal conflitto a fuoco, rendono più che inverosimile che i colleghi del M. abbiano avuto la freddezza e la lucidità per comprendere esattamente come erano andati i fatti e come potevano porre rimedio con una ricostruzione artificiosa dei medesimi, in quattro e quattr’otto concordata. b) Il proiettile (il ricorso, a pagina 23, parla di bossolo, ma è evidentemente un errore materiale) incastrato nel barbecue – che viene pacificamente attribuito all’arma del M. – non sarebbe quello che ha ferito il maresciallo Ma. e quindi il M. non è responsabile per tentato omicidio. Innanzitutto, secondo la difesa, la Corte d’appello di Firenze avrebbe emesso una motivazione contraddittoria, ritenendo dapprima che tale proiettile sia quello che ha colpito il maresciallo Ma., mentre successivamente affermerebbe l’impossibilità che l’ogiva conficcata nel barbecue sia quella che ha colpito il Ma. stesso (pagina 23, terzo capoverso, del ricorso); l’affermazione della difesa tuttavia è smentita dalla stessa sentenza, la quale non esclude mai che il proiettile conficcato nel barbecue sia quello che colpì il Ma., limitandosi ad affermare che sul punto non c’è certezza assoluta (al terzo capoverso della pagina 23 la Corte afferma di concordare sulla conclusione del tribunale di Pistoia in ordine alla mancanza di certezza e al fatto che ciò fosse però irrilevante in quanto lo stesso M. aveva dichiarato di avere esploso numerosi colpi di pistola nei dintorni della casa prima di quella notte; subito dopo la Corte precisa che però sono numerosi e significativi gli elementi che depongono per la riferibilità del proiettile rinvenuto nel barbecue al colpo che ha ferito il maresciallo Ma.). Nessuna contraddizione, dunque, è riscontrabile in questa valutazione della Corte, che anzi è perfettamente logica e idoneamente motivata.

Quanto alla asserita incompatibilità tra l’altezza del colpo che ha raggiunto il Ma. e l’altezza alla quale è stato rinvenuto il colpo nel barbecue, la Corte ha dato corretta e congrua motivazione, anche sulla base delle risultanze peritali, ritenendo che il proiettile fu deviato verso il basso nell’impatto con le costole anteriori e che tale conclusione è comprovata dal fatto che il foro di uscita posteriore è posto più in basso rispetto a quello che avrebbe dovuto essere se il proiettile avesse proseguito all’interno del corpo con una traiettoria rettilinea. c) Possibilità che un proiettile blindato si frammenti in caso di urto contro superfici ossee di grande consistenza; uno degli elementi fondamentali che la Corte territoriale ha utilizzato per escludere che il maresciallo Ma. sia stato colpito da un collega è dato dal fatto che all’interno del suo corpo furono rinvenute tracce radio opache che normalmente non vengono rilasciate da proiettili incamiciati, ossia blindati, come quelli in dotazione all’arma dei carabinieri. Sul punto la difesa afferma che anche i proiettili blindati, se incontrano una superficie ossea di grande consistenza, possano rilasciare tracce rilevabili all’esame radiografico. Ma qui è la tesi della difesa ad essere evidentemente contraddittoria, poichè per ossa di grande consistenza viene fatto esplicito riferimento al femore, mentre le costole non sono evidentemente superfici ossee particolarmente spesse. d) Irrilevanza – secondo la Corte – delle valutazioni in ordine alla precisa posizione del M. al momento dello sparo, del Ma. e degli altri carabinieri. Secondo la difesa sarebbe chiara la irragionevolezza di una tale affermazione in quanto nella valutazione delle dinamiche della ricostruzione del fatto non può definirsi irilevante la posizione dei soggetti agenti, soprattutto in un accertamento fondato su elementi probatori di valore indiziario.

Innanzitutto, si deve rilevare che la motivazione della Corte d’appello di Firenze non si basa su elementi di valore indiziario, ma su elementi di prova plurimi e concordanti; in secondo luogo è evidente dal contesto della motivazione il significato che la Corte attribuisce a tale affermazione e cioè che ci si trova in una situazione tale per cui è praticamente impossibile ricostruire la posizione relativa dei vari soggetti, a causa del buio, della zona boschiva e del fatto che tutti erano in movimento (peraltro non c’è stata una omissione istruttoria sul punto, dal momento che i testimoni sono stati esaminati in modo specifico anche su tale aspetto e lo stesso imputato ha riferito in ordine alla sua posizione rispetto alla luce che lo aveva illuminato). In tale situazione, la Corte non ha ritenuto l’irrilevanza in sè della posizione reciproca dei vari soggetti, quanto piuttosto che a fronte di un’impossibilità oggettiva di ricostruzione precisa delle varie posizioni, vi erano comunque elementi sufficienti per giustificare le conclusioni di responsabilità dell’imputato. e) La "deliberata messa nel nulla" dei risultati peritali raggiunti nel corso del giudizio di appello. Secondo la difesa, la perizia avrebbe dimostrato che; – il ricorrente ebbe ad esplodere un solo colpo, ma non è provato che l’ogiva trovata sul barbecue sia quella che ha attraversato il corpo di Ma.. Tale obiezione risulta superata dal fatto che per stessa ammissione del M., evidenziata dalla Corte d’appello, in quella zona erano stati sparati dalla sua pistola altri colpi, per cui anche se quello ritrovato nel barbecue non fosse quello che ha attinto il maresciallo Ma., ciò non escluderebbe affatto la tesi dell’accusa.

Sostiene poi la difesa la contraddittorietà della tesi esposta in sentenza, secondo cui da un lato il proiettile seguì una traiettoria rettilinea e quindi non potè rivoltarsi (ciò che avrebbe consentito anche ad un proiettile blindato di lasciare delle tracce radio opache) e dall’altro lato sostiene che il proiettile fu deviato dalle costole di Ma., per giustificare il suo rinvenimento nel barbecue a un livello troppo basso. Anche questa censura non coglie nel segno in quanto la motivazione della Corte d’appello è perfettamente logica, avendo ritenuto, sulla base delle stesse risultanze peritali, già esposte in precedenza, i motivi per cui il proiettile sia stato deviato in entrata dalle costole ed abbia proseguito con traiettoria rettilinea, ma con direzione leggermente spostata verso il basso. La Corte ha inoltre giustificato il mancato accoglimento della tesi della difesa, secondo cui il proiettile sarebbe ruotato all’interno del corpo del Ma., con ciò potendo rilasciare frammenti metallici anche se blindato, osservando correttamente che in tal caso la rotazione del proiettile all’interno del corpo avrebbe prodotto danni molto più devastanti per gli organi interni del maresciallo Ma..

Infine, secondo la difesa, il proiettile, essendo inciso sull’ogiva, al contatto con il corpo umano e soprattutto con le ossa si sarebbe dovuto frantumare e rilasciare da subito ben più che un residuo radio opaco in uscita, ma ciò costituisce una affermazione apodittica e priva di precisi riscontri istruttori (tale considerazione, espressa nel ricorso alla pagina 30, non contiene alcun riferimento alle perizie o ad altra risultanza istruttoria in cui sarebbe contenuta). f) Infine, viene censurata la seguente affermazione contenuta alla pagina 24 della sentenza di appello impugnata: "Inoltre non si hanno dati valutabili sulla precisa posizione del tronco del ferito quando fu colpito e più in generale sulla esatta traiettoria e provenienza del colpo". Secondo la difesa questa affermazione evidenzierebbe la mancanza di convinzione della Corte in ordine alla responsabilità dell’imputato e sarebbe la dimostrazione delle gravissime lacune probatorie della ipotesi di accusa. Ma ancora una volta il ricorrente cerca di decontestualizzare la frase per dedurne conseguenze diverse da quelle desumibili dal contesto della sentenza. La frase viene utilizzata infatti dalla Corte territoriale non per evidenziare dubbi o carenze probatorie, ma per sconfessare la ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa e corrisponde comunque alla considerazione che non è possibile operare un calcolo di precisione assoluta sulla traiettoria e sulla posizione finale del proiettile, in virtù del fatto che non è possibile ricostruire con esattezza geometrica la posizione del M. e del maresciallo Ma.. Ma tale considerazione non porta ad indebolire la motivazione della Corte d’appello, la quale si fonda su precisi e plurimi riscontri istruttori e soprattutto è giustificata da motivazione logica, coerente e approfondita e dunque idonea a sostenere pienamente la sentenza di condanna.

Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione del reato di resistenza aggravata, osserva questa Corte che la prescrizione dichiarata con sentenza non può essere, nei gradi successivi, oggetto di rinuncia (Cassazione penale, sez. 3^, 7/07/2009, n. 37583). La dichiarazione di rinuncia alla prescrizione va effettuata dall’imputato sì dopo che i termini massimi sono maturati (tra le tante, Prima Sezione Penale, sentenza n. 18391 del 2007, Cariglia, rv 236576), ma "..comunque prima che si giunga alla sentenza che conclude il giudizio in corso, così che il giudice, ormai esclusa per espressa volontà dell’imputato l’applicazione della prima parte dell’art. 129 c.p.p., possa pronunciarsi "liberamente" sul merito della contestazione con affermazione di assoluzione o di condanna dell’imputato stesso. Una volta che il giudice si sia pronunciato sulla contestazione dichiarando l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può ammettersi che nei successivi gradi di giudizio l’imputato manifesti per la prima volta la propria rinuncia alla prescrizione che, in presenza del principio di divieto di reformatio in peius, altererebbe la pienezza della valutazione del giudice e la parità tra le parti processuali" (cfr. Cassazione penale, sez. 3^, 7/07/2009, n. 37583).

Quanto si è appena detto comporta che la rinuncia alla prescrizione manifestata per la prima volta in sede di impugnazione contro una decisione che ha dichiarato prescritto il reato non può che essere intesa come censura alla decisione, volta ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e finalizzata alla dimostrazione di innocenza, con conseguente assoluzione nel merito che non soffra i limiti fissati dalla seconda parte dell’art. 129 c.p.p.. Nell’ambito di questi limiti appare evidente dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata che i giudici di appello hanno ritenuto sussistere non la prova dell’innocenza del ricorrente, bensì la prova della sua responsabilità, così che hanno concluso che la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione costituisce la soluzione più favorevole; tale conclusione appare a questa Corte corretta sul piano interpretativo e logicamente ineccepibile, per cui non può essere censurata. Nè potrebbe questa Corte, in sede di legittimità, procedere a nuova valutazione del materiale istruttorio ai fini dell’espressione di un giudizio di merito che porti all’assoluzione dell’imputato.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-09-2011) 24-10-2011, n. 38181

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 .-. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, con la quale, in data 25-8-10, il Tribunale di Milano ha applicato ai sensi dell’art. 444 c.p.p. a A.B. la pena concordata (anni uno di reclusione ed euro tremila di multa) per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 a lui ascritto, ritenuti sussistenti il fatto di lieve entità di cui al comma quinto del citato art. 73 e le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica infraquinquennale contestata.

Il ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 5, e dell’art. 69 c.p., evidenziando che, considerata la natura di attenuante della ipotesi contemplata dal citato D.P.R., art. 73, comma 5, una volta ritenuta l’equivalenza delle attenuanti alla recidiva, la pena da applicare non avrebbe potuto essere inferiore al minimo edittale previsto dal cit. D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 (ossia anni sei di reclusione più la multa), da ridurre poi per il rito prescelto.

2 .-. Il ricorso è fondato.

In considerazione della natura di attenuante dell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il giudizio di comparazione avrebbe dovuto essere effettuato tra la citata attenuante del fatto di speciale tenuità e le già riconosciute attenuanti generiche da una parte e la contestata (e non esclusa) recidiva dall’altra. Tale giudizio, in termini di equivalenza ai sensi dell’art. 69 c.p., comportava che la pena-base da diminuire per il rito speciale doveva essere quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1.

Conseguentemente la penna applicata risulta illegale.

3 .-. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-05-2012, n. 7576 Velocità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 10.2008, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., S.A.M., quale conducente e R.R., quale proprietaria di veicolo, adivano il Giudice di Pace di Acireale per sentire annullare il verbale di accertamento relativo alla contravvenzione per superamento del limite di velocità, elevata dalla Polizia municipale di Aci Sant’Antonio, tramite l’utilizzo di apparecchiatura "Velomatic 512".

Eccepivano la nullità dell’accertamento per mancata contestazione immediata della contravvenzione e, comunque, per non essere stata chiarita, nel verbale, la ragione per cui non era stata possibile la contestazione immediata, con omissione, inoltre, della somma ingiunta. Si costituiva il Comune evidenziando che l’accertamento era stato effettuato mediante apparecchiatura di rilevamento a distanza, utilizzata in modo conforme a legge.

Con sentenza n. 589/2008 del 24.6.2008 il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, annullando il verbale e compensando fra le parti le spese di lite, considerato che la Via (OMISSIS), ove era stata rilevata la infrazione in questione, non rientrava fra le strade contemplate dal decreto prefettizio in riferimento alla possibilità degli organi di polizia stradale di installare dispositivi di rilevamento a distanza delle violazioni al C.d.S. senza obbligo di contestazione immediata.

Avverso tale decisione proponeva appello la R. limitatamente alla compensazione delle spese di lite. Si costituiva il Comune proponendo appello incidentale. Con sentenza 28.6.2010 il Tribunale di Catania sez. dist. di Acireale, rigettava l’appello principale della R. ed, accogliendo l’appello incidentale proposto dal Comune di Aci Sant’Antonio, in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione proposta dalla R. avverso detto verbale di accertamento della Polizia municipale.

Osservava il Tribunale, per quel che ancora interessa nel presente giudizio di legittimità, che la sentenza del primo giudice era errata perchè la questione da valutare, ai fini del decidere, non era solo quella di stabilire se la via (OMISSIS) rientrasse tra quelle dove, per legge, non si richiede l’accertamento immediato, ma anche quella di stabilire se, vi fosse o meno "nel caso concreto, in relazione alla specificità dell’accertamento come descritto nel verbale, la facoltà di non procedere ad accertamento immediato" e, tenuto conto che il verbale impugnato dava atto che "l’apparecchio consente la determinazione (rectius l’accertamento) dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento, ed è necessario estrarre l’immagine fotografica", l’appello incidentale era da ritenersi fondato.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso R.R. formulando due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Aci Sant’Antonio.

Motivi della decisione

La ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3; incorrendo nel vizio di ultrapetizione, il giudice di appello aveva fondato la decisione su un quadro normativo differente da quello richiamato con l’appello incidentale, senza alcuna corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, laddove aveva affermato che non era obbligatoria la contestazione immediata della infrazione "ove ricorra una delle ipotesi in cui sia consentita la notifica successiva del verbale e se di ciò si dia conto nel verbale medesimo".

Il Tribunale aveva, inoltre, omesso di considerare che, secondo la L. n. 168 del 2002, art. 4 (di conversione del D.L. n. 121 del 2002), vi era l’obbligo di informare gli automobilisti della utilizzazione a distanza di dispositivi di controllo e la violazione di tale norma, secondo la sentenza della S.C. n. 7419/2009, comportava la nullità della sanzione;

laddove il Tribunale non aveva considerato che la via (OMISSIS) poteva rientrare tra quelle in cui sono ammessi i rilevamenti automatici in quanto fornita di appositi cartelli di informazione agli utenti della strada, dell’adozione di dispositivi automatici per il rilevamento della velocità; al riguardo non era, quindi, sufficiente il riferimento, contenuto nel verbale impugnato, all’apparecchiatura Velomatic 512 "collocata in posizione di buona visibilità". Osserva la Corte:

il primo motivo di ricorso è infondato. In base al principio iura novit curia, una volta individuati i fatti e le questioni sottoposte all’esame del giudicante, spetta a questi individuare le norme da applicare, secondo il disposto dell’art. 113 c.p.c.. Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il Comune aveva sollevato, con l’appello incidentale, la questione sulla normativa da applicare nella specie, come desumibile dalla sentenza impugnata(V. pag. 8 sent.). Del pari infondata è la seconda censura, avendo la Corte di merito dato conto, con motivazione esente da vizi logico- giuridici ed in linea con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 376/2008;n. 19777/2006), che anche nelle strade diverse da quelle indicate dalla L. n. 168 del 2002, è possibile la contestazione differita della violazione del C.d.S. qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, se di ciò si dia dato conto nel verbale di accertamento della contravvenzione notificata al trasgressore(come avvenuto nel caso in esame), considerato, in fatto, che l’apparecchio di rilevamento a distanza del veicolo, nella specie, era collocato a distanza dal posto in cui si era verificato l’illecito ed era necessario estrarre l’immagine fotografica. Tale accertamento non è censurabile in sede di legittimità e la contestazione sulla "non buona visibilità" dell’apparecchiatura, attiene ad una circostanza di fatto esulante dal sindacato di legittimità.

Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato.

Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate in Euro 800,00, oltre Euro 200,00 per spese ed oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.