Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43789 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza Indicata in epigrafe il Tribunale di Enna, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, non ravvisando i presupposti dell’istituto, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato presentata ai sensi dell’art. 671 c.p.p., nell’interesse di M.A. in relazione alle pene inflittegli, con le sentenze divenute irrevocabili nei suoi confronti meglio precisate nell’istanza, in quanto le argomentazioni addotte a sostegno della richiesta non prospettavano significativi elementi di novità, rispetto a quelle prospettate in una precedente Istanza rigettata con provvedimento del 12 marzo 2008, espressamente specificando al riguardo, che le circostanze riferite alla Procura della Repubblica di Torino da tal P.G. il 1 dicembre 2009, in quanto non scrutinate nella loro fondatezza nell’apposita sede dibattimentale, non apportavano "elementi probatori idonei a supportare una pronuncia di accoglimento della (…) richiesta ex art. 671 c.p.p.". 2. Contro tale ordinanza l’interessato ha proposto impugnazione, per il tramite del suo difensore, deducendone la illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo, con diffuse argomentazioni, per un verso, che i reati oggetto delle due sentenze di condanna meglio specificate nella richiesta, riguardavano dei reati (l’omicidio di S.F., commesso il (OMISSIS); la partecipazione, fino al 1991, all’associazione per delinquere di tipo mafioso, Varsalona Bonaffini) senz’altro unificabili nei vincolo della continuazione, essendo stato l’omicidio commesso proprio in attuazione del programma criminoso dell’associazione criminale di appartenenza, tante che la responsabilità del ricorrente per il reato associativo risultava desunta proprio dalla commissione del reato fine; dall’altro, che le motivazioni addotte a giustificazione del mancato accoglimento della richiesta erano del tutto insufficienti ed inadeguate, risolvendosi le stesse in un generico rinvio alle motivazioni addotte in un precedente provvedimento di rigetto.

Motivi della decisione

1. L’impugnazione proposta dal M. è inammissibile.

L’ordinanza impugnata, che ha rigettato l’istanza di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, risulta infatti corredata di motivazione adeguata, attinente alle questioni proposte con l’istanza, e logicamente coerente, nel quadro di un ragionamento unitario, articolato in argomentazioni saldamente connesse alle risultanze processuali e svolto sulla base di concetti razionalmente ordinati ed espressi.

In proposito occorre considerare, infatti, che Incontestato il dato che analoga istanza proposta dal M. era stata già rigettata dal medesimo Tribunale il 12 marzo 2008, e che le dichiarazioni rese nel 2009 da tal P.G., ritenute dal giudice dell’esecuzione l’unico elemento di novità prospettato con la nuova richiesta, non erano state scrutinate nell’apposita sede dibattimentale, era evidentemente onere del condannato fornire e compiutamente illustrare gli elementi di novità dell’istanza che il giudice dell’esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato e spiegare, in particolare, le ragioni per cui le dichiarazioni del P., sebbene non vagliate in sede dibattimentale, dovevano ritenersi attendibili e soprattutto rilevanti ai fini dell’accoglimento della richiesta. Solo per completezza di esposizione, va in ogni caso precisato, con riferimento alle diffuse deduzioni difensive svolte in ricorso per rappresentare lo stretto legame, anche probatorio, esistente tra i reati oggetto delle due sentenze di condanna emesse nei confronti del M., che secondo la giurisprudenza di questa Corte il programma associativo di un’associazione per delinquere va tenuto distinto dal disegno criminoso la cui unicità costituisce presupposto essenziale per la configurabilità della continuazione fra più reati, atteso che quest’ultima richiede la rappresentazione, fin dall’inizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, e pertanto è ravvisabile solo quando risulti che l’autore abbia già previsto e deliberato in origine, per linee generali, l’iter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda; ne consegue che la partecipazione ad un’associazione per delinquere (nel caso In esame la cosca Varsalona- Bonaffini) non può costituire, di per sè sola, prova dell’unicità di disegno criminoso fra i reati commessi per il perseguimento degli scopi dell’associazione (così Cass. sez. 1, sentenza n. 3834 del 15 novembre 2000 – 31 gennaio 2001, ric. Barresi).

Se a ciò si aggiunge che il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine – che non va impostato in termini di compatibilità strutturale – si risolve in una "quaestio facti" la cui soluzione è rimessa di volta in volta all’apprezzamento del giudice di merito (in tal senso, ex multis Cass. sez. 5, 18 ottobre – 6 dicembre 2005, n. 4606, ric. Traina) e che nel caso in esame la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della continuazione è stata negata con l’ordinanza del 12 marzo 2008, la quale non risulta sia stata impugnata dal condannato con esito positivo, l’infondatezza del ricorso sul punto risulta manifesta.

2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo Ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara Inammissibile il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 14-01-2011, n. 55

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Sig.C., vigile del fuoco volontario presso il Comando di Lissone, partecipava alla procedura di ammissione al corso per 10 posti di capo squadra da assegnare al predetto reparto collocandosi all’undicesimo posto della graduatoria finale.

Successivamente il Sig. F.R., facente parte della rosa dei vincitori, era trasferito presso il distaccamento di Vimercate, lasciando così vacante un posto presso il Comando di Lissone.

A seguito di tale evento il Sig. C. chiedeva all’Amministrazione lo scorrimento della graduatoria e la sua conseguente ammissione alla partecipazione al corso per l’accesso alla qualifica superiore.

La Commissione di concorso rigettava tuttavia l’istanza ritenendo che essa fosse stata presentata per l’assegnazione al distaccamento di Vimercate.

Avverso tale atto ha proposto ricorso l’interessato denunciando i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare, il Sig. C. afferma che la competenza a deliberare sulla sua istanza non spettava alla Commissione di concorso in quanto questa aveva esaurito i suoi compiti con la formazione della graduatoria.

Inoltre, egli denuncia un palese travisamento dei fatti da parte dell’Amministrazione in quanto la sua domanda era riferita al corso per l’accesso ad un posto di capo squadra presso il Comando di Lissone e non presso il distaccamento di Vimercate.

Con ordinanza cautelare n. 416 del 2007 questa Sezione sospendeva il provvedimento impugnato.

Il ricorrente veniva così ammesso a partecipare al corso che superava,

Tuttavia, il Ministero degli Interni con provvedimento in data 24 gennaio 2008 rifiutava di inquadrarlo formalmente nella nuova qualifica in attesa dell’esito del giudizio di merito.

Anche avverso tale atto il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti denunciandone l’illegittimità derivata e per vizi propri in quanto, una volta superato il corso, l’accesso al posto di capo squadra sarebbe stato obbligatorio.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al ricorso.

All’udienza del 15/12/2010, sentiti gli avvocati delle parti, relatore Dr. Raffaello Gisondi, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Risulta, infatti, del tutto pacifico che l’istanza di scorrimento della graduatoria presentata dal ricorrente si riferiva al corso relativo ai 10 posti di capo squadra messi a concorso per la sede di Lissone e non per quella di Vimercate.

Il distaccamento di Vimercate nella predetta istanza veniva preso in considerazione solo in quanto presso di esso si era trasferito uno dei vincitori lasciando così libero in Lissone un posto da assegnare per scorrimento.

Il provvedimento impugnato risulta così affetto dal denunciato vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

A ben vedere, poi, l’Amministrazione era anche tenuta ad ammettere il Sig. C. al corso.

Infatti, ai sensi dell’art. 13 del DM 76 del 2004 l’ammissione doveva avvenire "fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi". Per cui, per espressa previsione normativa, in caso di trasferimento o rinuncia di uno dei vincitori, lo scorrimento della graduatoria costituiva atto necessitato.

Alla luce di quanto sopra risultano altresì fondate le censure formulate contro il diniego di inquadramento nella qualifica opposto dal Ministero dell’Interno nelle more della decisione sul ricorso.

La nomina, infatti, non poteva essere procrastinata fino all’esito del giudizio di merito, costituendo, invece, un adempimento consequenziale alla misura cautelare finalizzata, appunto, a far conseguire al ricorrente il bene della vita nelle more della definizione del giudizio.

Il ricorso deve, quindi, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Resta fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

In attuazione del giudicato ordina all’Amministrazione, qualora non lo avesse ancora fatto, di inquadrare il ricorrente nella qualifica di capo squadra presso il Comando di Lissone.

Condanna l’Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.500 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario

Raffaello Gisondi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-07-2012, n. 13679

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Svolgimento del processo
Con sentenza n. 970 in data 25.09.2007, il Tribunale di Livorno – decidendo sull’opposizione proposta da P.A. avverso il precetto di rilascio dell’immobile denominato (OMISSIS) sito in (OMISSIS), nonchè sulla domanda riconvenzionale dell’opposta s.p.a. Patrimonio dello Stato – accertava l’intervenuta prescrizione dell’actio iudicati relativamente all’ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione pronunciata dal Pretore di Livorno in data 17.10.1973 posta a fondamento dell’intimato precetto; in accoglimento, peraltro, della riconvenzionale dell’opposta, accertava il diritto della locatrice di conseguire la disponibilità dell’immobile in questione, ritenendo che il diritto al rilascio fosse fondato sulla base della sentenza dello stesso Tribunale in data 27.05.1997, che aveva accertato l’estinzione del rapporto intercorso tra le parti in ordine al medesimo immobile, inserendolo nell’ambito di un contratto di affitto di azienda.
La decisione, gravata da impugnazione del P., era confermata dalla Corte di appello di Firenze, la quale con sentenza n. 1002 in data 19.07.2010 condannava l’appellante alle spese del grado in favore della E. Immobiliare s.r.l., succeduta a titolo particolare alla s.p.a. Patrimonio dello Stato.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione P. A., svolgendo sette motivi.
Ha resistito la E. Immobiliare s.r.l., depositando controricorso con cui ha eccepito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1. La Corte di appello – affrontando il nucleo centrale della tesi difensiva dell’odierna ricorrente, rappresentata dall’asserita inconciliabilità tra la qualificazione di locazione (alberghiera) del rapporto intercorso con l’allora proprietaria dell’immobile E. G. I., quale risultante dall’ordinanza di convalida di sfratto del 17.10.1973, dedotta a fondamento del precetto opposto e quella di affitto di azienda, derivante dalla sentenza del Tribunale di Livorno del 27.05.1997, posta a fondamento della domanda riconvenzionale dell’opposta intimante – ha ritenuto inconferente ai fini di causa l’accertamento della natura giuridica del rapporto, "non controvertendosi nè del diritto alla prelazione di acquisto, nè di quello alla percezione dell’indennità di avviamento, ma soltanto della cessazione del rapporto (qualunque esso sia) per scadenza del termine finale". Sulla base di tale premessa e dell’ulteriore considerazione che dalla cit. sentenza del 27.05.1997 risultava accertato che il rapporto inter partes ("incidentalmente inquadrato nella cornice del contratto di azienda") era cessato per effetto dell’ordinanza di convalida di sfratto del 17.10.1973, la Corte di merito è, dunque, pervenuta alla conferma della statuizione di primo grado, ritenendo fondata la pretesa di rilascio, avanzata in via riconvenzionale dall’opposta intimante.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e mancanza assoluta di motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare il secondo motivo di appello con cui aveva denunciato la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte del Tribunale di Livorno per avere dichiarato il diritto della s.p.a. Patrimonio dello Stato ad ottenere il rilascio dell’immobile sul presupposto che dalla sentenza n. 465 del 27.05.1997 risultasse "l’accertamento della estinzione del rapporto di affitto di azienda pattuito tra le parti" e per avere, in tal modo, accolto la domanda riconvenzionale in base a un titolo diverso da quello dedotto dalla suddetta società e, cioè, "ipotizzando che tale domanda si (fondasse) su una causa petendi ben precisa, che implicava, anzitutto, la configurazione del rapporto contrattuale come affitto di azienda e inoltre l’accertamento dell’intervenuta cessazione del contratto di affitto di azienda a seguito di disdetta della concedente".
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 36 e 615 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Al riguardo parte ricorrente ripropone le considerazioni già svolte in appello, in punto di inammissibilità della domanda riconvenzionale in sede di opposizione all’esecuzione; in particolare sostiene che la riconvenzionale della parte opposta intimante sarebbe consentita solo quando la causa petendi non si ponga in contrasto o, addirittura, come nella fattispecie concreta, in netta antinomia rispetto a quella su cui si fonda il titolo esecutivo.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e, in subordine, mancanza assoluta di motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.
Al riguardo parte ricorrente lamenta che le proprie deduzioni in punto di inammissibilità della domanda riconvenzionale non siano state prese in esame dalla Corte di appello.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e art. 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Al riguardo parte ricorrente sostiene che nell’atto di appello era stato dedotto che con altra sentenza del Tribunale di Livorno n. 608 del 2008 era stata rigettata la domanda riconvenzionale del medesimo oggetto di quella fatta valere nel presente giudizio, rilevando che la sentenza era passata in giudicato; osserva che l’eccezione integrava gli estremi di una exceptio iudicati e che, su di essa, la Corte di merito non si è pronunciata.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e art. 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Al riguardo parte ricorrente deduce che nel giudizio di primo grado aveva evidenziato che l’unico giudicato concernente la qualificazione giuridica del rapporto era rappresentato dall’ordinanza di convalida di sfratto, che, tra l’altro, costituiva il titolo su cui si fondava il precetto;
lamenta che erroneamente il giudice di primo grado abbia interpretato la domanda riconvenzionale come un nuovo accertamento in ordine al medesimo rapporto, che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile e che la Corte territoriale non si sia pronunciato sul punto.
2. I suddetti motivi di ricorso possono avere una trattazione, per gran parte, congiunta. Invero essi – sia pure sotto profili diversi, talora, anche scarsamente conciliabili tra loro – si focalizzano su un’unica questione: e cioè che vi fosse un’antinomia tra i titoli rispettivamente posti a fondamento del precetto e della pronuncia dichiarativa del diritto al rilascio, emessa in accoglimento della domanda riconvenzionale – trattandosi, in un caso, di locazione alberghiera e, nell’altro, di affitto di azienda – con la conseguenza che: sarebbe stato violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (1 motivo); la domanda riconvenzionale sarebbe risultata, comunque, inammissibile (2 e 3 motivo); sarebbe stata, altresì, violata la preclusione derivante da precedenti giudicati (4 e 5 motivo).
2.1. Orbene va, innanzitutto, evidenziato che le deduzioni del ricorrente muovono da una premessa in diritto errata, e cioè, che l’opposto intimante non potesse – a fronte dell’eccezione di prescrizione dell’actio iudicati fondata sull’ordinanza di cui al precetto di rilascio – richiedere il rilascio sulla base di un titolo diverso.
Al riguardo si osserva che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. (nella specie, per il rilascio di un immobile), è ammissibile una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si sostituisca per un’esecuzione diversa da quella iniziata. Va, in particolare, osservato che la predicata "diversità dell’esecuzione" quale presupposto di diritto necessario, affinchè possa dirsi consentito premunirsi di un titolo in sede di giudizio di opposizione, trova fondamento nella circostanza che, in presenza di un titolo esecutivo valido, tale domanda costituirebbe una inutile duplicazione se proposta con riferimento alla stessa esecuzione già iniziata; il principio è, viceversa, inapplicabile tutte le volte in cui le parti stesse concordino sulla inesistenza di un efficace titulus procedendi, sì che evidenti ragioni di economia processuale inducono a ritenere ammissibile la relativa domanda svolta dall’opposto in via riconvenzionale per ottenere proprio quel titolo mancante (così Cass. 29 marzo 2006, n. 7225). Ed è quello che è avvenuto, nel caso all’esame, dal momento che – come emerge dalle stesse conclusioni ritrascritte in ricorso – l’opposto intimante aveva chiesto un titolo di rilascio, che si sostituisse a quello posto a fondamento del precetto, in considerazione dell’eccepita prescrizione dell’actio indicati e, subordinatamente, all’accoglimento dell’eccezione stessa.
2.2. Le stesse deduzioni poggiano, altresì, su un presupposto fattuale – e, cioè, che la domanda riconvenzionale di rilascio sia stata accolta sulla base di un nuovo accertamento della natura del rapporto inter partes da parte del giudice dell’opposizione a precetto – che è smentito dai giudici di appello. Invero nella sentenza impugnata è posto in evidenza, con motivazione succinta, ma comunque adeguata (tantomeno tacciabile di omessa pronuncia), che l’accertamento dell’estinzione del rapporto era contenuto nell’altra sentenza del 27.05.1997, da cui risultava, con forza di giudicato inter partes, che il P. non aveva più diritto di continuare a gestire il complesso alberghiero, essendo il rapporto contrattuale ("incidentalmente inquadrato nella cornice del contratto di affitto di azienda") cessato per effetto dell’ordinanza di rilascio del 17.10.1973.
La contrapposizione, intravista da parte ricorrente, tra i titoli (convenzionali) sottesi al titolo (giudiziale) prescritto e al titolo (giudiziale) in base al quale è stata emessa la domanda riconvenzionale si rivela, dunque, pretestuosa e, comunque, inconferente ai fini per cui è causa, dal momento che – come evidenziato nella sentenza impugnata – nel presente giudizio non occorreva accertare la natura del rapporto, essendone già stata accertata la cessazione con l’altra sentenza passata in giudicato del 27.05.1997; donde la fondatezza, per ciò solo, della pretesa di rilascio, 2.4. Con più specifico riferimento al quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta l’omessa pronuncia da parte della Corte di appello sull’exceptio iudicati derivante dalla sentenza del Tribunale di Livorno n. 608 del 2008, emessa in altro giudizio di opposizione all’esecuzione tra le parti, va aggiunto che il motivo si rivela, per una parte, inammissibile e, per altra, comunque, infondato.
E’ inammissibile, perchè – per consolidata giurisprudenza di questa Corte – la parte che impugna una sentenza con ricorso per Cassazione per omessa pronuncia su una domanda o eccezione ha l’onere, per il principio di autosufficienza del ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare non solo in quale atto difensivo o verbale di udienza l’abbia formulata, per consentire al giudice di verificarne la ritualità e tempestività, ma anche quali ragioni abbia specificatamente formulate a sostegno di essa. Ciò in quanto, pur configurando la violazione dell’art. 112 c.p.c. un error in procedendo, per il quale la Corte di Cassazione è giudice anche del "fatto processuale", non essendo tale vizio rilevabile d’ufficio, il diretto esame degli atti processuali è sempre condizionato ad un apprezzamento preliminare della decisività della questione (Cass. 11 giugno 2004, n. 11126). E nel caso di specie parte ricorrente non indica quale dei motivi di appello "configura (sse) una vera e propria exceptio iudicati", come prospettato nel motivo di ricorso, non potendo evidentemente ciò desumersi dalla mera allegazione della sentenza n. 608 del 2008 all’atto di appello.
Il motivo è, altresì, infondato, solo che si consideri che il richiamo contenuto nello stesso ricorso alla produzione documentale in appello conferma l’assunto di parte resistente e, cioè, che nella cit. sentenza n. 608 del 2008 non c’è una decisione preclusiva alla pronuncia emessa nel presente giudizio, giacchè in quella sede la domanda riconvenzionale di rilascio (analoga a quella proposta nel presente giudizio) proposta dell’opposta intimante non venne accolta – non già perchè venne accertato il diritto alla prosecuzione del rapporto – ma perchè la sentenza n. 970/2007 (e cioè quella pronunciata nel primo grado del presente giudizio) venne depositata solo in sede di discussione orale e perchè la sentenza n.465/1997 (e, cioè, la sentenza in data 27.05.1997, in cui trova fondamento la pronuncia di rilascio emessa nel presente giudizio) non era stata prodotta.
In definitiva tutti i motivi di ricorso all’esame vanno rigettati.
3. Con il sesto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e art. 324 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. Al riguardo parte ricorrente, da un lato, deduce che è errato quanto (sarebbe) stato affermato nella decisione impugnata e, cioè, che nel giudizio definito con la sentenza del 27.05.1997 l’allora proprietario E. G. I. avesse svolto una domanda di rilascio e che questa fosse stata accolta e, dall’altro, assume che l’accertamento della natura del rapporto inter partes era decisivo ai fini della pronuncia di rilascio emessa in questa sede.
4. Con il settimo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Al riguardo parte ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia omesso di esperire qualsiasi autonoma indagine nel merito del rapporto intrattenuto dalle parti e non abbia considerato che il rapporto di locazione si era rinnovato in specie in considerazione della ultratrentennale permanenza nell’immobile.
4.1. Anche i suddetti motivi – siccome focalizzati sulla necessità dell’accertamento del persistente rapporto di locazione – vanno trattati congiuntamente.
Va, innanzitutto, osservato che – contrariamente a quanto dedotto con il sesto motivo di ricorso – la Corte di appello non ha, affatto, affermato che la pronuncia di rilascio fosse contenuta nell’altra sentenza del 27.05.1997, quanto, piuttosto, che in quella sentenza fosse contenuto l’accertamento della cessazione del rapporto nei termini suindicati; il rilievo di "inconferenza" dell’accertamento della natura del rapporto è strettamente consequenziale alla considerazione che la relativa estinzione risultava già accertata dalla citata sentenza del 27.05.1997, avente efficacia di giudicato inter partes. A tali effetti le deduzioni di parte ricorrente si rilevano prive di specificità, in quanto prive di correlazione con le ragioni della decisione impugnata.
Tutte le altre questioni agitate in ordine all’esigenza di un accertamento della persistente esistenza e/o rinnovazione del rapporto si infrangono contro il rilievo contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui mancava "qualsiasi prova (o almeno deduzione) di una novazione del rapporto", con conseguente inammissibilità della relativa censura. Invero i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che abbiano già formato oggetto del thema decidendum nel giudizio di merito, essendo consentito dedurre nuovi tesi giuridiche e nuovi profili di difesa solo quando esse si fondano su elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito e per i quali non sia perciò necessario procedere ad un nuovo accertamento (Cass. 16 dicembre 2010, n. 25510;
2000/5845; 2000/14848; 2004/22154; 2005/19350). Inoltre ove una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di inerito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 12 settembre 2000, n. 12025).
In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1.700,00 (di cui Euro 200,00 per spese) oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 27-01-2009 (14-01-2009), n. 3531 Impugnazione avverso provvedimento applicativo o confermativo della custodia cautelare – Revoca della custodia nelle more del procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Perugia ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di G.L. avverso l’ordinanza in data 23-7-2008, con la quale il GIP dello stesso Tribunale ha respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari, applicata nei confronti dell’indagato (direttore dell’area ambiente e territorio della provincia di Perugia) dal Tribunale del Riesame, con provvedimento del 30-6-2008, in sostituzione dell’originaria misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP con ordinanza del 10-6-2008, in relazione a più episodi di turbativa d’asta e assegnazione di appalti pubblici, nell’ambito di una complessa indagine che ha riguardato la gestione e assegnazione degli appalti pubblici da parte della locale amministrazione provinciale.
Ricorre il G., a mezzo del suo difensore, lamentando con un primo motivo la violazione di legge e il difetto o illogicità della motivazione, in riferimento alla pretesa persistenza di gravi indizi di colpevolezza. Rileva, in particolare, che il Tribunale ha errato nel ritenere l’insussistenza di elementi di novità rispetto alle precedenti pronunce denegatorie delle istanze avanzate dalla difesa, non avendo tenuto conto dei numerosi interrogatori effettuati dal P.M. nel prosieguo delle indagini, dai quali è risultata l’estraneità dell’indagato ai fatti addebitatigli.
Il giudice di appello, inoltre, non ha preso in considerazione le deduzioni svolte dalla difesa nella memoria del 26-6-2008 riguardo alla oggettiva impossibilità dei fatti ipotizzati al capo 11), concernenti la preventiva decisione, da parte dei concorrenti nel reato, delle ditte da invitare alla gara di (OMISSIS), trattandosi di gara "aperta", e cioè effettuata mediante bando pubblico.
In relazione a tale gara, d’altro canto, il G. non rivestiva nemmeno la carica di responsabile unico del procedimento.
Con Io stesso motivo, il ricorrente denuncia, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’insussistenza del rischio di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato, avendo la Provincia di Perugia, a seguito dell’arresto dell’indagato, emesso nei suoi confronti provvedimento di sospensione dal servizio e di revoca dall’incarico di direttore responsabile dell’area ambiente e territorio e di dirigente responsabile del servizio difesa e gestione idraulica dell’Ente.
Con un secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 2 e del difetto di motivazione, non avendo il Tribunale valutato la possibilità, per il G., di usufruire, in caso di condanna, della sospensione condizionale della pena.
Con memoria depositata l’8-1-2009 il difensore ha chiesto l’accoglimento del ricorso anche in ragione della intervenuta scadenza dei termini per le indagini preliminari, che non consentendo il compimento di ulteriori attività istruttorie, porta ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari connesse al pericolo di inquinamento probatorio.
DIRITTO
Dagli atti risulta che l’indagato in data 11-9-2008, e cioè dopo la presentazione del ricorso in esame, è stato rimesso in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
Secondo un principio consolidato in giurisprudenza, l’interesse dell’indagato ad ottenere una pronuncia in sede di impugnazione dell’ordinanza che impone la custodia cautelare permane anche nel caso in cui essa sia stata revocata nelle more del procedimento incidentale "de libertate", solo se la decisione di annullamento della misura possa costituire per l’interessato, ai sensi dell’art. 314 c.p.p., comma 2, presupposto del diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente; il che può verificarsi esclusivamente nelle ipotesi in cui il provvedimento coercitivo sia stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p. (Cass. Sez. Un. 12-10-1993 n. 20; Cass. Sez. Un. 13-7-1998 n. 21).
Corollario di tale principio è che l’interesse all’impugnazione di un provvedimento coercitivo dopo la cessazione della misura cautelare non permane quando l’impugnazione è diretta ad ottenere una decisione sulla sussistenza delle esigenze cautelari previste dall’art. 274 c.p.p., o sulla scelta tra le diverse misure possibili ai sensi dell’art. 275 c.p.p., in quanto si tratta di cause di illegittimità inidonee a fondare il diritto di cui all’art. 314 c.p.p., stante la tassatività della formulazione della norma citata, che si riferisce esclusivamente alle condizioni di applicabilità delle misure di cui agli artt. 273 e 280 c.p.p. (Cass. Sez. 6, 15-11- 2006 n. 9943; Cass. Sez. 6, 26-5-2004 n. 37894).
Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, deve ritenersi la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia sui motivi di impugnazione concernenti le esigenze cautelari.
Ad analoghe conclusioni, peraltro, deve pervenirsi anche con riferimento ai motivi di ricorso riguardanti la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Come è stato precisato da questa Corte, infatti, anche quando viene contestata la sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, è necessaria la verifica dell’attualità e della concretezza dell’interesse all’impugnazione, tenuto conto che l’art. 568 c.p.p., comma 4, richiede, come condizione di ammissibilità di ogni impugnazione, la sussistenza di un interesse che abbia tali caratteri, sia cioè diretto a rimuovere un effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato;
interesse che deve persistere sino al momento della decisione.
Orbene, in caso di revoca o di perdita di efficacia, nelle more del giudizio di Cassazione, della misura impositiva della custodia cautelare, il carattere dell’attualità e della concretezza dell’interesse ad impugnare può essere riconosciuto a condizione che la parte manifesti, in termini positivi ed univoci, la sua intenzione a servirsi della pronuncia richiesta in vista dell’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione; intenzione che, naturalmente, nel giudizio in Cassazione, può essere comunicata dal difensore direttamente in udienza ovvero attraverso memorie scritte (Cass. Sez. 15-11-2006 n. 9943; Cass. Sez. 6, 16-10-2007 n. 38855).
In proposito, è stato ulteriormente puntualizzato che a tale scopo non può ritenersi sufficiente la generica richiesta di trattazione del ricorso, formulata in udienza dal difensore sul presupposto che l’indagato starebbe valutando se agire per la riparazione per la ingiusta detenzione. Occorre, invece, che la volontà di agire in tal senso da parte dell’interessato sia reale e non meramente ipotetica, risulti con certezza e sia documentata in modo idoneo (Cass. Sez. 6, 22-5-2008, Arturi).
Nella fattispecie in esame, non risulta una sicura e documentata manifestazione di volontà dell’interessato diretta alla utilizzazione della decisione al fine della proposizione dell’azione di riparazione ex art. 314 c.p.p., apparendo troppo labile, al riguardo, il generico riferimento compiuto in sede di discussione dal difensore alla possibilità per il suo assistito di avvalersi in futuro, a tale scopo, della pronuncia da emanarsi in questa sede poichè, infatti, la domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta, e non atto del difensore con procura, in quanto l’art. 645 c.p.p., comma 1, richiamato dall’art. 315 c.p.p., prevede che essa sia presentata personalmente o per mezzo di procuratore speciale, al fine di vagliare la persistenza di un concreto e attuale interesse all’impugnazione non può prescindersi da un più marcato riferimento alla intenzione espressa, in termini concreti ed effettivi dall’indagato; il che, nel caso in esame, non si evince dagli atti.
Poichè il venir meno dell’interesse, in epoca successiva alla proposizione del ricorso, non configura un’ipotesi di soccombenza nei confronti del ricorrente non va emessa alcuna pronuncia pregiudizievole ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.

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