Cassazione Penale, Sentenza n. 10100 del 2011 Sequestro preventivo. Basta il fumus commissi delicti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO

1. Con ordinanza del 22 ottobre 2010 il Tribunale di Lucca rigettava la richiesta di riesame proposta da [OMISSIS] avverso il decreto di sequestro preventivo dello studio professionale, ritenuto bene pertinente ai reati di esercizio abusivo della professione di ragioniere commercialista e di appropriazione indebita aggravata di somme affidategli con l’incarico di pagare imposte e contributi.
[OMISSIS] ricorre per cassazione e denuncia:

1. violazione dell’art. 348 c.p., perchè non commetterebbe esercizio abusivo della professione di dottore commercialista il consulente del lavoro – e tale egli era – che presti attività di consulenza tributaria e curi la redazione e il controllo dei bilanci d’imprese, attesa la natura non riservata delle anzidette attività;

2. insussistenza del fumus commissi delicti per i residui reati di appropriazione indebita, perchè la denuncia presentata da B. R. sarebbe stata smentita dai documenti prodotti dalla difesa, mentre quelle provenienti da altri clienti non sarebbero ancora state istruite;

3. insussistenza del periculum in mora, perchè, a partire dall’anno 2007, con l’entrata in vigore della regola che impone il pagamento di imposte e contributi con procedura telematica di addebito diretto sul c/c del contribuente, la commissione di appropriazioni indebite del tipo di quelle perseguite è divenuta impossibile;

4. insussistenza del nesso pertinenziale tra i locali oggetto del sequestro e l’esercizio abusivo della professione, perchè i fatti di reato per cui si procede si fondano sul rapporto fiduciario che si instaura tra cliente e professionista, mentre l’immobile non è mezzo indispensabile per l’attuazione e protrazione della condotta illecita. p.2.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. L’art. 348 c.p., punisce l’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Per esercitare la professione di dottore/ragioniere commercialista la legge richiede il superamento dell’esame di Stato e l’iscrizione nell’apposito albo professionale e, pertanto, quella del commercialista è una professione protetta e le attività proprie di essa possono esplicarsi esclusivamente dal soggetto abilitato e iscritto all’albo.

DIRITTO

Va precisato che, per stabilire se una determinata prestazione integri il reato previsto dall’art. 348 c.p., non è necessario rinvenire nella legge che regola la professione in tesi abusivamente esercitata una clausola di riserva esclusiva riguardante quella specifica prestazione, ma è sufficiente l’accertamento che la prestazione erogata costituisce un atto tipico, caratteristico di una professione per il cui esercizio manca l’abilitazione.

Orbene il consulente del lavoro, avendo competenza in materia di redditi di lavoro dipendente, può legittimamente occuparsi della liquidazione e del pagamento delle relative imposte. Ma l’indagato prestava assistenza fiscale e contabile anche a lavoratori autonomi e imprese e, quindi, operava in un campo per il quale non aveva la necessaria abilitazione. Ne deriva che, allo stato, non può negarsi la sussistenza del fumus delicti. p.2.2 Il secondo motivo è infondato.

Per l’adozione di un provvedimento di sequestro preventivo è sufficiente la sussistenza del fumus commissi delicti, vale a dire l’astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato considerata. Pertanto, in sede di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, l’accertamento del fumus commissi delicti è limitato alla verifica della configurabilità, quale fattispecie astratta di reato, del fatto contestato così come può essere desunto dall’imputazione, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi (v. Cass., Sez. 6^, 28/2/1996 n. 932, Manelli, rv 204799; Sez. Unite, 23.2.2000, Mariano).

Ne deriva che le doglianze sull’omesso esame dei documenti prodotti dalla difesa e sull’omessa acquisizione di ulteriori elementi a sostegno delle denunce presentate da Ba. e M., comportando il sindacato – riservato al giudice della cognizione – sulla concreta fondatezza dell’accusa, non possono essere proposte nel presente giudizio cautelare. p.2.3 Il terzo motivo, chiedendo direttamente a questo giudice di legittimità di valutare la cessata attualità del periculum in mora sotto il profilo che è sopravvenuta una diversa disciplina delle modalità di pagamento delle imposte e contributi, che renderebbe impraticabile la reiterazione della condotta appropriativa, è inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3.

Infatti la questione dedotta, comportando una valutazione di merito, doveva come tale essere sollevata nel giudizio d’appello, salva poi la possibilità di impugnare la relativa decisione con ricorso per cassazione nei limiti segnati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). p.2.4 E’ fondato invece il quarto e ultimo motivo di ricorso. Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel sequestro preventivo di un immobile, finalizzato a impedire la protrazione dell’attività illecita, il vincolo di pertinenzialità si esprime in un’indefettibile correlazione strumentale tra immobile e reato, nel senso che l’immobile non sia semplicemente il luogo di consumazione del reato, ma costituisca il mezzo strettamente indispensabile per l’attuazione e protrazione della condotta illecita (Cass., sez. 6^, 24/9/2010 n. 36201, Musacchio, rv 248635; idem, 8.6.1998 n. 2098, Chiaberti, rv 212118; idem, 5.12.2002 n.11892, Russano, rv 224790).

Nell’ordinanza impugnata, a sostegno dell’affermata pertinenzialità si rappresenta “la sistematicità delle condotte di appropriazione indebita e l’esistenza di un rapporto privilegiato presso lo studio in questione con il concorrente pubblico ufficiale dell’Agenzia delle Entrate”, espressioni che, però, mentre evidenziano la reiterazione di una condotta criminosa attuata in concorso con un pubblico ufficiale, appaiono invece silenti e insignificanti ai fini della dimostrazione del rapporto di pertinenzialità strumentale sopra delineato.

Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata per mancanza di motivazione e violazione di legge, con rinvio allo stesso Tribunale che, in diversa composizione, accerterà se tra l’attività illecita esercitata dall’indagato e il bene sottoposto a sequestro esiste un rapporto di pertinenzialità nel senso sopra indicato.

P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Lucca per nuovo esame.

Depositata in cancelleria il 11 marzo 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-02-2011, n. 3281

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso in appello depositato il 14 settembre 2005 il Sig. M.L. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lecce, depositata il 2 maggio 2005, con la quale era stata dichiarata la separazione personale tra il M. e la moglie, F.M. C., con addebito ad entrambi; era stata assegnata la casa familiare al marito; era stato inoltre condannato quest’ultimo a versare al coniuge un assegno mensile di Euro 500,00.

Anche la F. ha impugnato in via incidentale la decisione del Tribunale.

Con la sentenza (6 marzo 2006) impugnata in questa sede la Corte di appello ha parzialmente riformato la decisione del giudice di primo grado nei termini seguenti: ha dichiarato inammissibile la domanda di addebito nei confronti del M. ed ha escluso l’addebito a carico della F.; ha rigettato l’appello incidentale relativo all’assegnazione di parte della casa coniugale alla F.;

infine, comparata la posizione patrimoniale e reddituale dei coniugi, ha ridotto l’assegno alimentare stabilito a carico del M. a favore della F. ad Euro 350,00 mensili.

Il M. ha impugnato la decisione della Corte di merito con due motivi. La intimata non ha resistito.

Motivi della decisione

Col primo motivo si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno della F., dal momento che la stessa era in possesso di cospicue somme di danaro, di titoli mobiliari e di un terreno edificabile.

Col secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 438 c.c., avendo la sentenza impugnata applicato tale disposizione ad una fattispecie concreta diversa da quella astrattamente prevista dalla disposizione di legge, dato che le condizioni patrimoniali della F., appropriatasi di L. 125 milioni, e titolare di un terreno edificabile e di altri titoli, non ne avrebbero giustificato l’applicazione.

Le censure si concludono col seguente quesito: se la disponibilità di una cospicua somma di danaro (…), dei relativi frutti, di altri titoli mobiliari, la comproprietà di un suolo edificatorio (…) suscettibile di agevole alienazione, nonchè la prestazione di attività di collaborazione domestica escludano il diritto alla percezione degli alimenti.

Il ricorso è inammissibile perchè l’unico quesito formulato per entrambi i motivi non contiene le condizioni richieste, secondo la elaborazione giurisprudenziale, dall’art. 360 bis: la riassuntiva esposizione degli elementi fattuali sottoposti al giudice del merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata nella specie; la diversa regola di diritto che nella prospettazione del ricorrente si sarebbe dovuta applicare. Il quesito, pure privo della sintesi del fatto controverso, si risolve, in definitiva, nella richiesta di accertare se vi sia stata la violazione di una disposizione di legge.

Nessun provvedimento per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 04-02-2011, n. 4226 Determinazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 9.11.2004 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Ivrea del 3.11.2003, con la quale B.F. era stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione ed Euro 38.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, e art. 80 cpv., perchè, in concorso con A.M., illecitamente deteneva al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 75 stesso D.P.R., indi cedeva a M.V.. un quantitativo di sostanza stupefacente del peso complessivo di grammi 9.405,9, suddiviso in 38 pani da 250 grammi circa cadauno, contenente nella percentuale del 2,4% monoacetilmorfina per complessivi gr. 112,855 e quindi per un totale di principio attivo di sostanze stupefacenti appartenenti alla Tab. 1 D.M. Sanità n. 189/92 del 18,1% pari a grammi 1.702,468, corrispondenti a circa 85 mila dosi droganti di 20 mg cadauna.

Ricordava la Corte territoriale che, a seguito del controllo di un’auto Hundaj, con alla guida il M. e con a bordo un passeggero che si era dato alla fuga (poi identificato nel B.), erano stati rinvenuti all’interno del veicolo circa 10 Kg della sostanza stupefacente indicata nel capo di imputazione.

Tanto premesso, nel disattendere le doglianze difensive, riteneva la Corte territoriale che dagli atti emergesse la prova della responsabilità del B.. La chiamata in correità del M. V. risultava riscontrata dalla ricognizione fotografica, effettuata dai Carabinieri operanti, e dai contatti tra i due, emergenti dalle schede telefoniche in sequestro, per cui non sussistevano dubbi sulla identificazione del B. medesimo nel soggetto datosi alla fuga.

Quanto alle segnalate divergenze in ordine alla caratteristiche fisiche del prevenuto (in particolare in ordine alla statura) riteneva la Corte di merito che i Carabinieri potevano non essere stati precisi, essendosi l’individuo dato alla fuga.

2) A seguito di rimessione in termini ex art. 175 c.p.p., ha proposto ricorso per cassazione il B., a mezzo del difensore.

Con il primo motivo denuncia la erronea applicazione della legge penale con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. I giudici di merito hanno mostrato chiaramente di voler applicare la pena nel minimo edittale. Bisogna, quindi, tener conto della disciplina più favorevole, intervenuta successivamente, che prevede una pena minima pari ad anni sei di reclusione.

Con il secondo motivo denuncia la mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena ed alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell’imputato. La chiamata in correità non è stata attentamente esaminata in particolare la Corte territoriale non ha tenuto conto dell’evidente interesse personale del chiamate in relazione alla diminuzione di pena D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, comma 7, o, comunque, ad un trattamento sanzionatorio più favorevole.

Quanto alla ricognizione fotografica operata dai Carabinieri, la Corte non ha considerato che essa era inficiata dalla imprecisione e contraddizioni degli operanti in ordine all’altezza di colui che si era dato alla fuga (la discrasia di ben 10 centimetri non può essere spiegata, come semplicisticamente fa la Corte, con il fatto che l’individuo fu visto mentre fuggiva). La ricognizione fotografica non poteva, pertanto, costituire riscontro alla chiamata.

Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80.

Con memoria dell’1.12.2010, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, si insiste in ordine alla non configurabilità nella fattispecie della circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. 3) Il ricorso è fondato, per quanto si dirà, soltanto in relazione al primo motivo.

3.1) La rimessione in termini per impugnare la sentenza della Corte di Appello non consente ovviamente al ricorrente di proporre per la prima volta, in sede di legittimità, motivi nuovi e diversi rispetto a quelli proposti davanti alla Corte di Appello.

Con l’atto di appello si contestava unicamente l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, non avendo il giudice di primo grado tenuto conto della singolare e divergente descrizione da parte dei Carabinieri (in contrasto per di più con i dati risultanti dalla carta di identità).

Non vi era, quindi, alcuna censura nè sulla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, nè sulla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, nè in genere sul trattamento sanzionatorio.

Il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso, venendo proposti per la prima volta in sede di legittimità, debbono, pertanto, ritenersi inammissibili ex art. 606 c.p.p., u.c..

3.2) Il terzo motivo è manifestamente infondato, venendo riproposte censure di merito su cui già il Tribunale si era ampiamente soffermato. Aveva accertato, invero, che gli indizi a carico dell’imputato risultavano gravi, precisi e concordanti.

La chiamata in correità del M., pienamente attendibile perchè precisa e priva di contraddizioni e non emergendo intenti calunniosi, trovava una pluralità di riscontri esterni nel riconoscimento fotografico effettuato dai Carabinieri prima ancora delle dichiarazioni accusatorie del M., nell’utilizzo, sul telefono da cui furono fatte il 13 ottobre le chiamate al M., di una scheda Omnitel intestata al B., nella parentela tra B. e A. M., residente in un paese vicino ad Ivrea, anche egli accusato da M. e da lui riconosciuto in una ricognizione fotografica. In presenza di siffatto quadro indiziario rilevava il Tribunale che le incongruenze, evidenziate dalla difesa, nella descrizione da parte dei Carabinieri delle caratteristiche fisiche del B., non risultavano particolarmente rilevanti e trovavano "spiegazione nelle imprecisioni linguistiche del teste Ag. (evidenti in una lettura completa delle sue dichiarazioni) e nel fatto che la deposizione dibattimentale è avvenuta a distanza di circa 1 anno dai fatti e dalla ricognizione stessa".

La Corte territoriale, a sua volta, ha richiamato e fatta propria tale ineccepibile motivazione.

3.3) Va accolto, invece, il primo motivo di ricorso.

Risulta chiaramente dalla sentenza di primo grado che il Tribunale ha inteso applicare al B. il minimo della pena edittale (anni otto di reclusione) prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, nel testo all’epoca vigente (pag. 9 sent. Trib.). La stessa Corte di Appello, pur rilevando che il B. aveva un precedente penale e che il fatto era grave, ha preso atto che il Tribunale aveva applicato il minimo edittale (pag. 3 sent.).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte "La riduzione da anni otto ad anni sei di reclusione del minimo edittale previsto per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, operata dalla L. n. 49 del 2006, art. 4 bis, non può assumere rilievo nel giudizio di legittimità, quale norma favorevole sopravvenuta, nel caso in cui la pena non sia stata determinata nel minimo edittale previgente, ovvero partendo dal minimo edittale previgente, bensì in misura superiore" (cfr. Cass. pen. sez. 4^, n. 15219 del 23.1.2008). Laddove, invece, sia stato applicato il minimo edittale previsto dalla normativa previgente, la Corte di Cassazione, nell’applicare la legge penale più favorevole prevista dal DI. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito con modifiche dalla L. 2 febbraio 2006, n. 49, deve procedere all’annullamento della sentenza impugnata (cfr. Cass. pen. sez. 4^ n. 23922 del 9.4.2009).

Tale annullamento va, poi, disposto senza necessità di rinvio, essendo stata chiaramente, nel caso di specie, applicata la pena detentiva nel minimo edittale.

"La possibilità riconosciuta alla Corte di Cassazione dall’art. 620 c.p.p., lett. l), di procedere direttamente alla determinazione della pena, deve ritenersi circoscritta alle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono in quanto tali operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità" (cfr. Cass. pen. sez. 6^ n. 1564 del 12.3.2009).

Tenendo conto degli stessi calcoli effettuati dai giudici di merito, partendo dal minimo edittale previsto dalla normativa più favorevole di cui alla L. n. 49 del 2006, art. 4 bis, e dell’aumento minimo disposto per la circostanza aggravante di cui all’art. 80 (nella misura della metà), la pena detentiva va rideterminata in anni 9 di reclusione (p.b. anni 6 di reclusione, aumentata della metà D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, comma 2).

Non va apportata, invece, alcuna variazione alla pena della multa, già determinata nella misura minima anche rispetto alla normativa sopravvenuta.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva inflitta che ridetermina in anni 9 di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-04-2011, n. 7969 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 12.12.2006 – 9.1.2007 la Corte d’Appello di Genova rigettò il gravame proposto da Z.P. nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza di prime cure che aveva respinto la sua domanda diretta al riconoscimento del diritto ad essere qualificata direttore di divisione del ruolo ad esaurimento a far data dal 13.7.1980, con conseguente attribuzione delle differenze economiche dal 1.1.2000.

A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che la Z. non aveva provveduto ad impugnare nel termine di decadenza di cui alla L. n. 1034 del 1971, art. 21 il provvedimento concernente il proprio inquadramento, la cui piena conoscenza era adempiuta dallo stato di servizio e dagli altri documenti prodotti, fra cui in particolare le buste paga.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale Z.P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione della L. n. 1034 del 1971, art. 21 nonchè vizio di motivazione, deducendo che nella fattispecie non esisteva un atto di inquadramento che potesse essere oggetto di impugnazione, onde doveva ritenersi contraria a diritto l’intervenuta dichiarazione di decadenza.

2. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr, D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 9.1.2007.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’ari. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007). In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007). Nel caso che ne occupa con il motivo di ricorso sono stati denunciati sia la violazione di legge ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) che il vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); il ricorso non contiene tuttavia il richiesto momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali.

Quanto al quesito di diritto, lo stesso risulta formulato nei seguenti termini: "Dica la Suprema Corte che se il Giudice a quo nello stabilire che la sig.ra Z. è decaduta dal diritto al trattamento economico previsto per il direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, in assenza di un provvedimento di diniego del riconoscimento della qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, o se la sentenza ha violato e falsamente applicato la L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21".

Deve dunque rilevarsi che, anche a prescindere dalla sua non chiara formulazione, il quesito non enuncia una regula iuris, suscettibile come tale di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ma si limita, in sostanza, a richiedere a questa Corte la mera valutazione della fondatezza della censura svolta in ricorso. Ne discende l’inammissibilità del motivo e, con ciò stesso, del ricorso che sul medesimo si fonda.

3. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 13,00 oltre a Euro 3.000,00 (tremila) per onorari ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.