Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-05-2011, n. 10143 Curatore

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Svolgimento del processo

Con decreto in data 7.2.2005 il giudice delegato al fallimento della Hemmond s.p.a., dichiarato dal Tribunale di Perugia, liquidava in favore dello Studio associato di consulenza del lavoro Ansideri Annibale, Stefano e Carloni Marco, il compenso di Euro 12.406,68, per la cura di pratiche riferite al personale della società fallita, a fronte di una richiesta formulata per la maggior somma di Euro 52.131.58.

Reclamava, ai sensi della L. Fall., art. 26, l’anzi detto Studio, deducendo che tale liquidazione, immotivata e illegittima, non era assolutamente corrispondente al volume dell’attività svolta, concretizzatasi nella predisposizione di numerosi prospetti paga e nello svolgimento di altre, rilevanti incombenze, così come descritte in un’apposita relazione, datata 28.6.2004; che il compenso richiesto non era stato neppure quantificato nella misura massima prevista dalla tariffa professionale, ancorchè quest’ultima fosse risalente nel tempo e non più adeguata al valore effettivo delle prestazioni; e che, pertanto, il compenso per l’opera prestata doveva essere liquidato nella misura richiesta, ovvero, in subordine, in diversa misura comunque superiore a quanto liquidato dal giudice delegato.

Con ordinanza del 10.5.2005 il Tribunale di Perugia premesso che il provvedimento reclamato aveva liquidato il compenso allo Studio associato quale "coadiutore", rigettava il reclamo, osservando che il giudice delegato aveva ritenuto di dover applicare i minimi tariffari motivando tale sua determinazione sia per l’episodicità e la natura delle prestazioni, sia tenendo conto della natura del soggetto richiedente, e che tale liquidazione doveva ritenersi corretta e condivisibile; che l’estrema genericità dell’unico motivo di censura posto a sostegno del reclamo non autorizzava a procedere ad una disamina dettagliata delle singole voci così come esposte nella relazione riepilogativa del 28.6.2004; e che, in ogni caso, avuto riguardo alle varie attività per come esposte nella ridetta relazione, l’importo liquidato appariva congruo e pienamente remunerativo.

Per la cassazione di quest’ultimo provvedimento ricorre A. S., quale contitolare del prefato Studio professionale, con unico motivo, illustrato da memoria.

La parte intimata ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., con separata procura speciale autenticata da notaio, ma non ha proposto controricorso.
Motivi della decisione

1. – In via pregiudiziale va rilevata l’inammissibilità della memoria depositata dalla curatela fallimentare intimata, in quanto non preceduta dalla notifica di controricorso (cfr., sull’inammissibilità del deposito di memoria ex art. 378 c.p.c., nella fattispecie, consimile, in cui questa segua ad un controricorso tardivamente notificato, Cass. nn. 9396/06 e 9897/07).

Conseguentemente, non può tenersene conto ai fini della decisione.

2. – Con unico motivo di censura, articolato in due punti, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della tariffa professionale di cui al D.M. 15 luglio 1992, n. 430, Ministero della Giustizia, e degli artt. 2233 e 1375 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Premesso che non è stato mai contestato l’effettivo svolgimento delle prestazioni professionali oggetto della domanda di remunerazione, il ricorrente sostiene che non risponde al vero che la somma liquidata dal giudice delegato sia pari ai minimi tariffali, e che non è comprensibile come il Tribunale sia pervenuto a tale conclusione. Deduce, quindi, che i minimi tariffari, aventi carattere vincolante, ammontano per le prestazioni svolte a Euro 36.313,73, somma che non si discosta molto sia dall’importo liquidato dall’ordine professionale, sia dalla notula presentata dal ricorrente.

Quanto al profilo dell’insufficienza motivazionale, il ricorrente sostiene che il Tribunale di Perugia non ha fornito la benchè minima indicazione in ordine al criterio seguito nello stabilire che il compenso liquidato dal giudice delegato fosse appropriato all’attività svolta, nonostante il reclamante avesse descritto in maniera analitica e circostanziata ogni singola voce. Nè è corretta l’affermazione, pure contenuta nell’ordinanza del Tribunale perugino, secondo cui l’unico motivo di reclamo sarebbe stato estremamente generico, atteso che altrettanto generico, e dunque non meglio censurabile, era il decreto emesso dal giudice delegato.

3. – Il motivo è infondato quanto alla prima e inammissibile relativamente alla seconda delle due articolazioni di cui consta.

3.1. – Premesso che è costante e indiscusso l’orientamento di questa Corte secondo cui il provvedimento con il quale il Tribunale fallimentare provvede in sede di reclamo L. Fall., ex art. 26, sul decreto del giudice delegato di liquidazione dei compensi spettanti al curatore, agli altri ausiliari della procedura o ai professionisti esterni incaricati da essa, ha carattere decisorio (incidendo direttamente su diritti soggettivi) e definitivo (non essendo soggetto a ulteriore impugnazione), e come tale è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (v. per tutte e da ultimo, Cass. n. 15941/07), si rileva che dalla motivazione del provvedimento impugnato si ricava che il giudice delegato, prima, e il Tribunale fallimentare, poi, hanno qualificato come attività di "coadiutore" quella svolta dallo Studio associato e oggetto della domanda di liquidazione.

Premessa tale qualificazione, non censurata – nè del resto censurabile, sotto il profilo dei parametri di sufficienza e di logicità della motivazione, per le ragioni di cui al paragrafo 3.2 – deve ulteriormente osservarsi che, come questa Corte ha già avuto modo di osservare, il coadiutore, la cui figura è prevista dalla L. Fall., art. 32, comma 2, integrando l’attività del curatore, partecipa della qualità di ausiliario (del giudice) che è propria di quest’ultimo, con la conseguenza che il suo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non già a stregua della tariffa professionale, che presuppone un rapporto di lavoro autonomo tra il fallimento stesso e il professionista (cfr. Cass. n. 1568/05).

Ciò in quanto il coadiutore svolge un’attività di collaborazione ed assistenza nell’ambito e per gli scopi propri della procedura, rientranti sotto il dominio delle competenze e delle attribuzioni del curatore, lì dove, invece, il professionista officiato di una prestazione di lavoro autonomo opera, per differenza, in ogni altro settore, allorchè il fallimento, per la soluzione di problemi ulteriori ed eventuali, necessiti di un’attività di tipo specialistico che il curatore non è chiamato ad espletare e di cui, pertanto, non risponde in via diretta.

3.1.1. – La circostanza che, nella specie, la quantificazione del compenso allo Studio Ansideri sia stata effettuata con applicazione – dunque erronea – della tariffa professionale dei consulenti del lavoro, di cui al D.M. 15 luglio 1992, n. 4305, non rileva, tuttavia, ai fini del presente giudizio di legittimità, atteso che la relativa violazione avrebbe potuto incidere solo se ed in quanto dedotta con specifica allegazione di un’incidenza di tipo pregiudizievole, nel senso che la parte ricorrente avrebbe dovuto affermare, con idonee argomentazioni di sostegno, che nel caso particolare, applicando la tariffa giudiziale per la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, l’esito della liquidazione sarebbe stato più favorevole.

3.2. – La censura relativa al vizio della motivazione svolta per giustificare la disposta applicazione del minimo tariffario, poi, non è ammissibile in ragione dei limiti interni del ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., in raccordo con l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo ante D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis al caso in esame.

4. – In conclusione il ricorso va respinto.

5. – Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.000,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-02-2011) 23-03-2011, n. 11643

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con nota 13/12/10 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano trasmetteva a questa Corte richiesta di assistenza giudiziaria internazionale formulata il 29/11/10 dall’Autorità giudiziaria svizzera (cantone di Friburgo) in proc. pen. contro ignoti per numerosissimi furti in appartamento (1867 casi) commessi nel (OMISSIS) da minori di etnia zingara diretti da adulti della loro comunità. Gli interventi in Svizzera risultavano per lo più provenire dalla regione di Milano e da Parigi: due ragazze minorenni, tali N.E. e J.A., arrestate dopo due furti con scasso commessi a (OMISSIS) nel cantone di (OMISSIS), erano risultate in possesso, tra l’altro, di un telefono cellulare con utenza italiana e la seconda delle due, rilasciata per prima, si era recata nel nord Italia con mezzi propri.

L’attività istruttoria richiesta è quella di porre sotto controllo l’utenza su indicata, identificare e localizzare le persone direttamente coinvolte nei detti reati commessi in Svizzera, eventualmente procedere al loro fermo ed audizione, assicurare le tracce del reato e sequestrare quanto di prova o di pertinenza del reato medesimo.

All’udienza camerale di discussione il PG presso la S.C. chiedeva trasmettersi gli atti per competenza alla Corte di Appello di Milano.

Ricordato che in materia di rogatorie dall’estero la Corte di Cassazione interviene quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di Corte di Appello ( art. 724 c.p.p., comma 1-bis), nel caso – in presenza di atti che allo stato sembrano riguardare il solo distretto di Milano – la competenza va senz’altro attribuita alla Corte di Appello di Milano, dove comunque risultano doversi compiere gli atti di maggiore importanza istruttoria.
P.Q.M.

determina la competenza della Corte di Appello di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2011) 08-04-2011, n. 14088 Determinazione

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Svolgimento del processo

1. – T.A.R., per il tramite del suo difensore, impugna per cassazione la sentenza emessa il 10 dicembre 2009 dalla Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, che ha confermato quella del tribunale della sede, che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto, siccome colpevole del reato ascrittogli ( L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 1).

1.1 – La Corte territoriale, secondo l’impugnante, ha confermato illegittimamente la sentenza di primo grado, senza considerare che il primo giudice, come dedotto nei motivi di appello, aveva aumentato del tutto arbitrariamente di un mese la pena inflitta al T., a ragione di una recidiva mai contestata, di fatto omettendo di motivare sulle ragioni di tale decisione.
Motivi della decisione

1. – L’impugnazione è inammissibile perchè basata su motivi non specifici e comunque manifestamente infondati.

Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il giudice di primo grado, come spiegato espressamente dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata, nello stabilire la pena da infliggere all’imputato (mesi quattro di arresto), non ha praticato affatto uno specifico aumento a ragione di una ravvisata recidiva, per altro non contestata e neppure applicabile per legge ai reati contravvenzionali, ma ha semplicemente motivato il suo leggero discostarsi dal minimo edittale (tre mesi di arresto) "in base ai criteri soggettivi dettati dall’art. 133 cod. pen.", sicchè nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisarle sia nella sentenza di primo grado sia in quella di appello che l’ha confermata, anche relativamente al diniego delle attenuanti generiche ed alla richiesta di diminuzione della pena.

2. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna per legge del ricorrente, al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), di una somma, congruamente determinabile in Euro 1000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 26-07-2011, n. 16329 Azioni a difesa della proprietà

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Svolgimento del processo

che il Tribunale di Bergamo, con sentenza in data 13 giugno 2005, ha respinto la domanda di negatoria servitutis avanzata dagli attori B.A. e A.D. e, in accoglimento della riconvenzionale proposta dal convenuto A.S., ha accertato l’esistenza della domandata servitù di transito; inoltre, ritenuto, sulla scorta della espletata c.t.u., che la chiusura del vano scale era già stata effettuata dal padre dei fratelli A., pur successivamente alla donazione del 23 dicembre 1977, che aveva anche realizzato una nuova scala per consentire l’accesso indipendente all’appartamento degli attori, utilizzando un vano di proprietà di A.S., e che appariva inopportuno ed antieconomico il ripristino della, situazione quo antea, ha dichiarato l’illegittimità della chiusura del vano scala e condannato A.S. al pagamento dell’importo di Euro 2.814,69;

che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 15 maggio 2009, ha accolto per quanto di ragione l’appello di B.A. e di D. A. e, per l’effetto, ha condannato A.S. a ripristinare il vano scala comune nella situazione in cui si trovava al momento della citata donazione, mentre ha confermato nel resto l’impugnata pronuncia, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso A.S., con atto notificato il 22 gennaio 2010, sulla base di un motivo;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che la Corte di Brescia, nell’accogliere il secondo mezzo di gravame, abbia implicitamente disatteso la sollevata eccezione di inammissibilità per difetto di specificazione, così allontanandosi dal principio secondo cui deve ritenersi inammissibile l’atto di appello che non contenga specifici motivi di impugnazione e che, in particolare, non contenga argomentazioni chiare ed univoche da contrapporre a quelle di cui alla sentenza impugnata;

che il motivo – scrutinabile nel merito, perchè corredato da rituale quesito di diritto ex art. 366-bis cod. proc. civ. – è infondato;

che, invero, con il secondo mezzo di gravame gli appellanti non si sono limitati ad una generica doglianza, ma hanno specificamente evidenziato la contraddittorietà in cui era caduta la sentenza di prime grado, sul rilievo che la stessa da un lato aveva affermato l’illegittimità dell’utilizzo del vano scala, ma dall’altro non aveva pronunciato in conformità, ritenendo inopportuno il ripristino, laddove – secondo gli appellanti – A.S. avrebbe dovuto essere condannato alla rimessione in pristino, non essendovi alternativa, attesa l’illiceità della trasformazione del vano scala;

che, pertanto, correttamente la Corte di Brescia ha scrutinato nel merito il motivo, ritenendolo provvisto dei requisiti di ammissibilità di cui all’art. 342 cod. pro. civ., e ciò attese l’esposizione, con sufficiente grado di specificità, delle ragioni sulle quali si fondava il gravame e la contrapposizione, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, di quelle degli appellanti, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime;

che, quindi, il ricorso deve essere rigettate – che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso.

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