Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-07-2012, n. 11751

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – L’Avv. R.S. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 30 ottobre 2010, emessa dal presidente delegato del Tribunale di Brescia, di rigetto del ricorso in opposizione da lui promosso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), contro il decreto con il quale il giudice del medesimo Tribunale – in relazione all’opera professionale prestata, quale difensore d’ufficio di S.C., nell’ambito di un giudizio penale – non gli aveva liquidato spese, diritti ed onorari pretesi per l’esperimento delle procedure sostenute per tentare di escutere la parte debitrice.

Il contraddittorio è stato instaurato nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia e dell’Agenzia delle entrate, i quali non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

2. – Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.

3. – Con la sentenza 29 maggio 2012, n. 8516, le Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il principio secondo cui nei procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi (civili e) penali suscettibili di restare a carico dell’erario, anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della giustizia e non nell’Agenzia delle entrate, è parte necessaria.

A tale conclusione le Sezioni Unite sono giunte dopo avere rilevato:

– che il procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, sicchè parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; che è sul bilancio del Ministero della giustizia (attualmente sul relativo capitolo 1360) che viene a gravare l’onere degli esborsi correlativi, in concreto gestito attraverso aperture di credito a favore dei funzionari delegati;

che – esclusa l’applicazione analogica del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 99 al procedimento di opposizione alla liquidazione dei compensi e degli onorari di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 (e riscontrato, peraltro, che, significativamente, il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 168 omettono di annoverare l’ufficio finanziario tra i destinatari della comunicazione dei decreti di pagamento dei compensi e degli onorari) – va considerato che il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57 e 62, nel circoscrivere l’ambito di azione dell’Agenzia delle entrate allo svolgimento dei servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione ed al contenziosi dei tributi diretti e dell’IVA nonchè di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, anche di natura extratributaria, già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni, non consentono di riconoscere all’Agenzia alcuna funzione in tema di erogazione dei compensi dovuti ad ausiliari del giudice o ai difensori incaricati di esercitare la difesa in regime di patrocinio a spese dello Stato.

4. – In applicazione del suesposto principio, va rilevata la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate e l’ordinanza impugnata deve essere cassata, in quanto emessa in assenza di contraddittorio con il Ministero della giustizia, parte necessaria.

La causa va, pertanto, rinviata al presidente del Tribunale di Brescia, che disporrà la notificazione dell’atto alla sopra indicata parte necessaria.

Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al presidente del Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 30-01-2013) 20-02-2013, n. 8406

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.M.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza del 7 novembre 2011 con la quale il Tribunale di Foggia lo ha condannato a pena patteggiata in relazione al reati ascritti allo stesso, ricondotti all’egida dell’art. 572 c.p. e artt. 582 e 585, in relazione all’art. 576 c.p., tutti avvinti dal vincolo della continuazione e commessi ai danni di D.M.C..

2. Con un primo motivo il ricorrente lamenta difetto di motivazione avuto riguardo agli artt. 164 e 168 c.p..

Il Tribunale, nel ratificare l’accordo sotteso alla richiesta di patteggiamento, dopo aver riscontrato la presenza di una precedente condanna infraquinquennale per delitto e il rispetto, nel cumulo tra le due condanne, dei limiti edittali di cui all’art. 163 c.p., ha provveduto per un verso a concedere nuovamente la sospensione per la seconda condanna, giusta l’art. 168 c.p.p., comma 1 ritenendo al fine meritevole il ricorrente quanto alla reiterata concessione del beneficio; contestualmente e del tutto contraddittoriamente ha revocato la sospensione condizionale per la prima ai sensi dell’art. 168, comma 1.

3. Con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione del disposto di cui all’art. 129 c.p. in ordine al capo b della rubrica (le lesioni aggravate ex art. 585 in relazione all’art. 576 c.p.) giacchè nelle more della sentenza la persona offesa aveva rimesso la querela.

4. La Procura generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.

6. Nella specie il decidente ha provveduto per un verso a concedere la sospensione malgrado vi fosse precedente condanna in ragione dell’art. 168, comma 4 ritenuti non superati i limiti di cui all’art. 163 c.p. dal cumulo delle due condanne; per altro verso a revocare la precedente sospensione ai sensi dell’art. 168c.p., comma 1, n. 1.

Cosi facendo tuttavia è caduto in aperta contraddizione giacchè, secondo il consolidato principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di questa Corte, "una condanna condizionalmente sospesa non può dar causa alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa in una precedente condanna; sarebbe, infatti, contraddittorio concedere la sospensione condizionale, se tale seconda sentenza producesse l’opposto effetto di provocare l’esecuzione della precedente condanna, sanzione logicamente connessa alla constatazione che il condannato non meritava la fiducia accordatagli" (Sez. 5, 21 dicembre 1976, n. 1485, Bertazza, massima n. 135435; cui adde; Sez. 6, 4 giugno 1997, n. 2245, Carlini, massima n. 209333; Sez. 1, 10 novembre 2000, n. 3416, Lo Faro, massima n. 218445; Sez. 1, 5 giugno 2003, n. 29021, Corona, massima n. 224898;

Sez. 1, 21 marzo 2007, n, 14018, Campanaro, massima n. 236379; Sez 1 A, sentenza 43020/08).

Così operando il decidente è incorso in un evidente errore di diritto (lamentato nelle pieghe del ricorso dalla difesa malgrado l’egida nominativa formalmente assegnata al relativo primo motivo), destinato ad inficiare in sè il patto sfociato nella sentenza Impugnata, considerando che la proposta era nella specie vincolata al riconoscimento della sospensione condizionale della pena.

Occorre dunque annullare radicalmente la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l’ulteriore seguito.

7. Il secondo motivo, rilevante solo con riferimento al reato di lesioni di cui al capo b, e non assorbito nella precedente valutazione trattandosi di motivo di improcedibilità destinato a precedere le altre ragioni di valutazioni in rito e merito involgenti il giudizio, deve ritenersi infondato, non solo non emergendo dagli atti (a presenza di una rimessione della querela operata prima della decisione assunta e, ancora più a monte, considerando che il reato, per come contestato, è procedibile d’ufficio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 09-01-2009 (07-01-2009), n. 504 Mandato d’arresto europeo – Consegna per l’estero – Rinvio della consegna – Generica indicazione da parte della persona richiesta in consegna della pendenza di procedimento penale in Italia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
1.1. D.F.M., per mezzo del suo difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza sopra indicata, con cui la Corte d’appello di Napoli ha disposto la sua consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica Federale Tedesca, accogliendo la richiesta di cui al mandato d’arresto europeo, emesso dalla Procura della Repubblica di Saarbrucken ai fini dell’esercizio dell’azione penale, disposta dalla Pretura di Saarluois, per due episodi di truffa nonchè per reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.
1.2. L’arresto fu operato in Italia in data (OMISSIS) dai Carabinieri di Vairano Scalo e il provvedimento – previa audizione del D.F., che non prestò il consenso alla consegna all’autorità tedesca – fu convalidato il successivo giorno 10 dal consigliere delegato dal Presidente della Corte d’appello di Napoli, che applicò la misura cautelare degli arresti domiciliari.
1.3. Risulta dalla descrizione dei fatti risultante dal mandato d’arresto europeo e dalla documentazione supplementare inviata dalla Procura della Repubblica di Saarbrucken, che il D.F., con simulazione, si procurò consistenti somme di denaro ai danni di A.M.B. e di A.B. e che, nel corso di un controllo volto alla sua identificazione, tentò di fuggire ed aggredì i commissari di Polizia H. e T., che rimasero feriti. I fatti, costituenti reati a norma del codice penale tedesco, corrispondono nell’ordinamento italiano ai delitti di cui agli artt. 640, 337 e 582 c.p. e art. 61 c.p., n. 10. 1.4. Sulla base di tali elementi e atti, la Corte napoletana – prendendo atto dell’esistenza della doppia incriminazione in Germania e in Italia dei reati di truffa, di resistenza e di lesioni a pubblico ufficiale, della descrizione dei fatti contestati e dell’acquisizione della documentazione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4 – ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della richiesta di consegna e l’inesistenza di alcun elemento ostativo ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 18. 1.5. Il ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 2, e art. 18, lett. e) e art. 13 Cost., nonchè violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla L. n. 69 del 2005, art. 24, comma 1. Lamenta infine un travisamento del fatto con riferimento all’indicazione dell’importo della somma truffata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorrente, assumendo che l’ordinamento giuridico tedesco non contempla limiti massimi di carcerazione preventiva, censura la sentenza della Corte territoriale per avere violato sia la L. n. 69 del 2005, art. 2, nella parte in cui richiama i principi e le regole contenute nella Costituzione italiana, con particolare riferimento all’art. 13 Cost., sia la citata legge, art. 18, lett. e), che prevede quale condizione ostativa la mancata previsione, nell’ordinamento dello Stato richiedente, di limiti massimi di carcerazione preventiva.
Le censure sono infondate, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte che, a sezioni unite (sent. n. 4614/2007, ced 235351-2), con riguardo alla previsione della, L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. e), ha precisato che l’autorità giudiziaria italiana deve verificare se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della misura cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia in ogni caso desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o, in alternativa, all’estinzione della stessa.
Con specifico riferimento a mandato di arresto emesso dall’autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania, è stato escluso che ricorra l’ipotesi prevista dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 18, lett. e), che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda limiti massimi della carcerazione preventiva, poichè l’ordinamento processuale tedesco prevede un limite massimo di custodia cautelare (sei mesi) e assicura, pur nella eventualità di proroga di detto termine, la sottoposizione a controlli "ex officio", cronologicamente cadenzati, cui è condizionata la necessità di mantenere l’imputato nello "status custodiae", imponendo, in mancanza di tali controlli, un automatico effetto liberatorio.
2.2. Infondato è anche la censura relativa alla L. n. 69 del 2005, art. 24, comma 1, il quale prevede che "la Corte d’appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia .. per reato diverso da quello oggetto del mandato di arresto".
Il ricorrente lamenta l’illogicità e l’erroneità di tale motivazione per avere "prodotto il c.d. "visto per la verità", rilasciato dalla cancelleria del tribunale di S. Maria Capua Vetere (sez. distacc. di Calinola), con il quale veniva attestato che innanzi alla d.ssa V. pende attualmente procedimento n. 4325/03/16 a carico di D.F.M., nato a (OMISSIS), e che la prossima udienza è fissata il 19.1.08 per l’escussione dell’ultimo teste".
La facoltà riconosciuta alla Corte di appello di rinviare la consegna per consentire alla persona richiesta in consegna di essere sottoposta a procedimento penale in Italia per un reato diverso da quello oggetto del mandato d’arresto implica una valutazione di opportunità, che deve necessariamente tener conto dello stato del procedimento e della gravità dei fatti contestati. Ne consegue che correttamente la Corte di appello può negare il rinvio quando l’interessato non abbia fornito la prova certa dell’attuale pendenza in Italia di procedimenti penali, limitandosi ad una loro generica indicazione. (Cass. n. 22451/2008, ced 239943).
Nel caso in esame, dalla richiesta di attestazione, presentata dalla difesa dell’estradando alla Cancelleria del tribunale, su cui è stato posto il c.d. "visto per la verità", non risulta affatto il nome dell’imputato, per cui correttamente la Corte d’appello ha evidenziato nella sentenza impugnata che "non è dato rilevare se il predetto processo sia o meno pendente a carico del D.F.".
In ogni caso, non c’era e non c’è alcuna necessità di disporre il rinvio della consegna, giacchè – per un verso – alla sentenza favorevole alla consegna è stata apposta la condizione che il D. F., "dopo essere stato ascoltato, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente comminategli per quei reati dall’Autorità giudiziaria estera", per cui il predetto farà ritorno in Italia e, per altro verso, egli potrà ben richiedere ed ottenere il rinvio del processo eventualmente pendente in Italia, costituendo la detenzione all’estero legittimo impedimento a comparire dinanzi al giudice italiano.
2.3. Manifestamente infondato è l’ultimo motivo, con cui si denuncia travisamento del fatto per avere la Corte d’appello fatto riferimento ad una truffa relativa all’ingente somma di Euro 110.000,00, mentre invece l’importo risultante dalla documentazione tedesca è di Euro 11.000,00. Effettivamente nella sentenza impugnata è riportata la cifra di Euro 110.000.00, ma trattasi all’evidenza di un mero errore (irrilevante lapus calami si sarebbe detto, se la sentenza non fosse stata scritta con un sistema di scrittura tramite computer), comunque del tutto irrilevante ai fini della decisione sulla consegna del D. F. all’autorità tedesca.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22.

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Cassazione, Sentenza n. 5732 del 2011 Vizi dell’auto acquistata usata e poi rivenduta. Solo il primo acquirente può chiedere la risoluzione contrattuale

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[OMISSIS] conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Verona sezione di Legnano, [OMISSIS], per ottenere la risoluzione del contratto di vendita dell’autovettura [OMISSIS], perché risultata affetta da vizi e la conseguente condanna del convenuto alla restituzione del prezzo e del risarcimento danni ex art. 1494 [OMISSIS] per la somma di lire diecimilioni o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e spese. [OMISSIS] esponeva che in data 21 febbraio 1996 aveva acquistato dalla [OMISSIS] un’autovettura usata per la somma di lire nove milioni e settecentomila; ritirata l’autovettura nel viaggio di ritorno si era accorta che l’auto emetteva dei rumori, onde si era rivolta ai tecnici di fiducia che avevano riscontrato nella stessa una mancanza di allineamento tra l’asse anteriore e posteriore un difettoso funzionamento nel cambio stuccature e verniciature in più punti della carrozzeria: Essa aveva, quindi, tempestivamente denunciato i vizi con raccomandata del 26 febbraio 1996 e fatto redigere delle perizie sull’autovettura che avevano confermato l’esistenza dei vizi sopramenzionati ed aveva poi svolto le riparazioni necessarie a proprie spese all’esito delle quali, tuttavia, l’auto presentava ancora dei problemi di allineamento.
Si costituiva in giudizio il convenuto [OMISSIS] , il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea.

Il convenuto assumeva preliminarmente un difetto di legittimazione passiva essendo il proprietario dell’autovettura G.T. , e un difetto di legittimazione attiva in quanto acquirente era B.C.
In ogni caso egli eccepiva la tardività della denunzia dei vizi contestandone l’esistenza e la loro non facile riconoscibilità.

Il Tribunale espletata la necessaria istruttoria (ammetteva la prova per testimoni, disponeva consulenza tecnica sull’automobile di proprietà dell’attrice) con sentenza n. 64 del 14-18 marzo 2000, respinte le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di legittimazione passiva, accoglieva la domanda proposta dall’attrice, dichiarava risolto il contratto di compravendita intercorso tra [OMISSIS] e la carrozzeria S. G. avente ad oggetto un autovettura … targata [OMISSIS], condannava parte convenuta a restituire il prezzo dell’autovettura pari a lire 9.700.000 oltre al pagamento degli interessi dalla data della domanda al saldo condannava, altresì, parte convenuta a risarcire il danno subito da parte attrice a seguito della compravendita pari a lire 4.545.757 oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al saldo condannava il convenuto a pagare le spese di lite in favore dell’attrice.

Contro la decisione del Tribunale di Verona proponeva appello, con atto del 15 giugno 2000, il soccombente S., il quale chiedeva, vinte le spese del doppio grado, fosse respinta l’avversa domanda, in via preliminare perché legittimato all’azione era il padre della C., tale C.R., qualificandosi acquirente del mezzo nella denunzia dei vizi da lui proposta con lettera del 26 febbraio 1996 e nella successiva richiesta formale del 21 marzo 1996 a mezzo legale e in subordine per essersi verificata la decadenza non essendo efficace la suddetta denunzia per vizi ad opera di un terzo (il padre C.) anche se qualificatosi proprietario e per essere, comunque, maturata la prescrizione rilevabile d’ufficio al tempo della citazione del 18 marzo 1997 non potendosi riconoscersi effetto interruttivo alla missiva citata del 21 marzo 1996 siccome proveniente dal legale del C. e per suo conto, in ulteriore subordine il S. insisteva per il rigetto della domanda risarcitoria essendo errata la sentenza laddove ometteva di disporre la restituzione del veicolo ad esso venditore, pur a fronte della di lui condanna sia a restituire il prezzo e sia a risarcire l’acquirente dei costi sostenuti per riparare il mezzo che per altro essa continuava ad usare da tre anni e si rifiutava di restituire come da lettera del 18 maggio 2000. Si costituiva l’appellata [OMISSIS], insisteva per il rigetto del gravame riaffermava la propria attiva legittimazione quale intestataria al PRA. del veicolo, escludeva decadenza e prescrizione per essere efficace la denuncia dei vizi anche se fatta da un terzo senza procura, mentre riteneva corretta la condanna al risarcimento del danno nemmeno in se oppugnata in relazione agli accertati vizi anche tenuto conto del fatto che ella non aveva rifiutato la restituzione dell’auto ma, solo, subordinato la stessa al pagamento di quanto dovuto come da sentenza. Chiedeva vinte le ulteriori spese di giudizio.
LA Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 216 del 3 febbraio 2005, respinge l’appello proposto da [OMISSIS] contro [OMISSIS], conferma la sentenza del Tribunale di Verona n. 64 del 14-18 marzo 2000, condanna l’appellante a rifondere all’appellata le spese ulteriori del grado. C.
Per la cassazione di tale sentenza della Corte di Appello di Venezia ricorre [OMISSIS], per tre motivi affidati ad un atto di ricorso notificato il 27 maggio 2005.

Resiste [OMISSIS] con controricorso notificato il 5 luglio 2005.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo S. lamenta – come da rubrica – Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453-1495 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cpc -. Avrebbe errato la Corte di Appello di Venezia – secondo il ricorrente – a ritenere [OMISSIS] legittimata a proporre l’azione di risoluzione del contratto di vendita per i vizi della cosa, fondando il suo convincimento sul dato meramente formale che la stessa risultava intestataria dell’auto al P.R.A.

La Corte di Appello di Venezia avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, specificare se la C. sia divenuta proprietaria della cosa successivamente alla stipula del contratto del 21 febbraio 1996, al fine di stabilire se applicare l’art. 1492 cod. civ. secondo il quale: se il compratore ha alienato la cosa può pretendere solo la riduzione del prezzo (e non anche la risoluzione del contratto).

1.1. La censura è fondata ed essa va accolta per quanto di ragione. La sentenza della Corte territoriale si limita ad affermare che la C. era proprietaria della vettura in questione al tempo della certificazione rilasciata dal PRA (il 13 giugno 1996) vale a dire avanti la propiziazione della domanda.
Da questa evenienza la stessa Corte ha ritenuto fosse palmare “come unico soggetto legittimato a proporre l’azione fosse la stessa [OMISSIS]”. Tuttavia la Corte avrebbe dovuto – e non lo ha fatto – accertare, non tanto a chi appartenesse, in proprietà, l’autoveicolo, ma se la C. fosse l’acquirente dell’autoveicolo per la considerazione assorbente che la azione di che trattasi è concessa all’acquirente e non all’attuale proprietario del bene de quo.

1.2. È bene evidenziare che la normativa di cui agli artt. 1490-1492 cod. civ. prevede l’obbligo del venditore a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscono in modo appezzabile il valore. Ad un tempo, quella normativa, attribuisce al compratore il diritto di domandare a sua scelta la risoluzione del contratto, ovvero, la riduzione del prezzo salvo che per determinati vizi, gli usi escludono la risoluzione. Sicché, legittimato attivo a proporre, a sua scelta, una delle due azioni di cui si è appena detto, sarà l’acquirente, il quale sarà chiamato a dare prova di essere proprietario al momento in cui propone l’azione.
Legittimato passivo sarà il venditore che potrà esimersi dall’obbligo di garanzia dimostrando di non essere il venditore. Tuttavia, l’art. 1492 cod. civ. prevede nel secondo comma, tra l’altro, un’ipotesi particolare e articolata e, cioè, quella in cui il compratore abbia alienato o trasformato la cosa oppure la cosa sia perita per caso fortuito o per colpa del compratore. In queste ipotesi, la norma citata stabilisce che il compratore può chiedere al venditore solo una riduzione del prezzo. Ora avuto riguardo all’ipotesi del compratore che aliena il bene va chiarito che vi sono due compratori e due venditori.
Il primo acquirente potrà agire nei confronti del suo immediato venditore, con la limitazione di cui all’art. 1492 secondo comma cod. civ., mentre il secondo acquirente potrà agire nei confronti del secondo venditore, ovvero, primo acquirente, senza alcuna limitazione, purché ricorrano le condizioni volute dagli art. 1493 e segg. cod. civ.. Non vi è dubbio che il secondo acquirente ha, pur sempre, diritto di essere garantito per i vizi della cosa dal suo immediato venditore, senza subire la limitazione di cui all’art. 1492, 2 comma, cod. civ.. Nell’ipotesi in cui, il secondo acquirente, solleva azione nei confronti del primo venditore egli, anche se legittimato a proporre l’azione de qua, si rivolgerebbe ad un soggetto privo di legittimazione passiva.

1.3 La lettura orientata della normativa di riferimento consente di ritenere insufficiente e comunque carente su un punto essenziale la motivazione della decisione impugnata nella misura in cui,appunto non ha accertato se la C. fosse l’acquirente del bene in questione.
2. Con il secondo motivo S. lamenta – come da rubrica – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Avrebbe errato la Corte di Appello di Venezia, secondo il ricorrente, per aver ribadito che non rileva il fatto che la denunzia dei vizi fosse stata inviata da un terzo, vale a dire dal padre dell’acquirente e non dalla legittima proprietaria. In questo modo la Corte territoriale – specifica il ricorrente, avrebbe ribadito erroneamente il principio giuridico secondo il quale la denunzia dei vizi della cosa venduta è un atto che può pervenire da qualsiasi terzo.

2.1. Il presente motivo rimane assorbito dal primo e comunque l’accoglimento del primo motivo priva di utilità giuridica l’esame di questo secondo motivo tale che si può prescindere dall’esaminarlo.
2.2. Tuttavia, appare utile evidenziare che – come già si è detto il compratore, giusta la normativa di cui all’art. 1492 cod. civ., nell’ipotesi in cui la cosa venduta presenta dei vizi ha a disposizione, alternativamente, due rimedi: la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. Per ottenere questi rimedi, il compratore è soggetto a un onere di denuncia dei vizi e a particolari termini di decadenza e prescrizione (art.1495 [OMISSIS]). Il termine per la denuncia è piuttosto breve, soli otto giorni. È un termine di decadenza, che può essere impedito solo se viene compiuto l’atto che elimina la situazione di incertezza; nel nostro caso, solo, se vengono tempestivamente denunciati i vizi annessi alla cosa venduta. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il dies a quo, dal quale decorre il termine di decadenza è diverso a seconda che i vizi siano apparenti e occulti, siano obiettivamente riconoscibili o non riconoscibili e non effettivamente riconosciuti al momento della conclusione del contratto. Il termine di cui si dice per i primi, coincide di solito con la consegna della cosa e per i secondi ha inizio dal giorno in cui essi sono divenuti riconoscibili per il compratore.
Tuttavia, in entrambi i casi la decorrenza deve farsi risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto (Cass. 4 maggio 1965, n.797 e Cass. 30 agosto 2000, n.11452). È, altresì, orientamento di questa Corte espresso in più occasioni, al quale si intende dare continuità, quello secondo cui: per la denuncia non sono richieste particolari formalità (basta anche l’oralità); essa non deve essere in forma analitica o specifica, con precisa indicazione dei difetti riscontrati, ma può anche essere sommaria, salvo precisare in un secondo tempo la natura e l’entità dei vizi (Cass. 9 maggio 1969, n.1602), è perfezionata anche se comunicata a un familiare del venditore o al suo rappresentante (Cass. 27 gennaio 1986, n.539 e 26 ottobre 1960, n.2908). Tuttavia, va escluso che la comunicazione possa essere effettuata da un qualsiasi terzo, senza che fosse legittimato dalla persona interessata.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta – come da rubrica – Violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cpc. Avrebbe errato la Corte di Appello di Venezia, secondo il ricorrente, per aver omesso qualsiasi pronuncia in merito alla prescrizione dell’azione dal momento che la citazione è stata notificata il 18 marzo 1997 quando la denunzia dei vizi era pervenuta a S. il 28 febbraio 1996. Non potendosi – ritiene il ricorrente – in teoria riconoscere effetto interruttivo alla lettera dell’avv. Stegagni in data 21 marzo 1996 dal momento che era stata inviata per conto di B.C. e non di [OMISSIS].

3.1. Anche questo ulteriore motivo resta assorbito dal primo, cioè, anche in questa ipotesi l’accoglimento del primo motivo priva di utilità giuridica l’esame di questo terzo motivo tale che si può prescindere dall’esaminarlo.
3.2. Tuttavia, anche in questo caso, appare opportuno evidenziare che il terzo comma dell’art. 1495 [OMISSIS] sostiene che l’azione per far valere la garanzia, sia di risoluzione che di riduzione del prezzo, si prescrive in un anno dal giorno della consegna, in ogni caso, cioè, anche se il vizio non è stato scoperto, o ne è stata fatta tempestivamente la denuncia, o se questa non era necessaria. D’altra parte, la durata e la decorrenza del termine di prescrizione non possono essere modificate, né da clausole contrattuali, né dagli usi. La prescrizione è interrotta da qualunque atto del compratore che, pur diverso dalla domanda giudiziale, valga a costituire in mora il venditore (art. 2943 ultimo comma [OMISSIS]): è, altresì, interrotta se il compratore comunica al venditore l’intenzione di far valere il diritto di garanzia (Cass. 10 settembre 1999, n.963). Il giudice non può rilevare di ufficio la prescrizione non opposta (art. 2938 cod. civ.).

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta – come da rubrica – Motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc. Secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Venezia, avrebbe espresso una motivazione insufficiente e contraddittoria laddove ha considerato passata in giudicato la pronuncia di risoluzione della vendita per inadempimento del venditore anche se, il ricorrente, cioè, lo stesso venditore, con l’atto di appello aveva invocato la decadenza e la prescrizione della relativa azione.

4.1. Anche questa censura rimane assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

4.2. Tuttavia opportuno evidenziare che il compratore della cosa viziata è tutelato – come si è detto – con le azioni edilizie: a) la risoluzione del contratto (azione redibitoria) e b) la riduzione del prezzo (azione estimatoria o quanti minoris), previste dall’art. 1492, comma II, [OMISSIS] In particolare, per quel che qui interessa, la risoluzione del contratto comporta, per sua natura, il ripristino della situazione anteriore, così come previsto dall’art. 1493 [OMISSIS]: il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare le spese ed i pagamenti legittimamente fatti per la vendita, mentre il compratore deve restituire la cosa vendutagli.

Il compratore, a sua volta, ai sensi dell’art. 1494 [OMISSIS], ha diritto al risarcimento dei danni derivati dai vizi della cosa e anche del danno subito dal medesimo, a meno che il venditore non dimostri di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.

In definitiva, va accolto il primo motivo vanno ritenuti assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Venezia, altra sezione.

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2011

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