T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 21-01-2011, n. 644

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso, notificato in data 15 novembre 2010, si impugnano le graduatorie interne di istituto nella parte in cui si individuano i docenti sopranumerari;

Considerato che, per fattispecie analoghe a quella dedotta con la presente impugnativa, la Sezione, aderendo da ultimo all’approdo esegetico operato in subiecta materia dalle Sezioni Unite della Cassazione, nonché dalla prevalenza dei Tribunali amministrativi territoriali, ha declinato la propria giurisdizione (sentt. n. 5689 del 16 giugno 2009 e n. 7292 del 21 luglio 2009) sulla base delle considerazioni:

– che nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione delineato dall’art. 68 del d.lgd. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e poi dall’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a., salvo quelle relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti, nonché quelle concernenti il personale in regime di diritto pubblico;

– che nell’ampia giurisdizione demandata al giudice del lavoro rientrano quindi tutti i rapporti di lavoro c.d. contrattualizzati – tra i quali quelli posti in essere dalla p.a. con il personale docente delle istituzioni scolastiche – sicché le controversie che afferiscono agli atti di gestione di detti rapporti sono sottratti alla cognizione del giudice amministrativo;

– che il procedimento di formazione delle graduatorie di detto personale, e tutte le questioni che vi afferiscono tra le quali principaliter la valutazione dei punteggi per i servizi espletati e i titoli posseduti, anche ai fini – come nella specie – dell’individuazione dei docenti soprannumerari, non rientra tra le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed è quindi devoluta alla cognizione del giudice ordinario;

Considerato che, in applicazione degli esposti principi, va declinata la giurisdizione di questo giudice in favore del giudice ordinario e che, alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue – alla luce degli arresti della Corte Costituzionale (sentenza n.77/2007) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 4109/2007) in tema di traslatio judicii, e della disciplina positiva introdotta dall’art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69 (le cui proposizioni normative sono state ora recepite dall’art. 11 del c.p.a.) – il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione;

Considerato, quanto alle spese di lite, che si ravvisano giusti motivi per compensarle.

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso in epigrafe, ai sensi degli artt. 60 e 74 del c.p.a., dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti davanti al giudice ordinario per la celebrazione del giudizio di merito.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

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Cass. pen., sez. I 27-01-2009 (16-01-2009), n. 3747 Commissione di reati a distanza temporale tra loro – Presunzione d’inesistenza del disegno criminoso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 maggio 2008 il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, sezione quinta penale, respingeva l’istanza avanzata da G.C., volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. tra le seguenti sentenze:
– sentenza della Corte d’appello di Napoli del 14 marzo 2002 (irrevocabile 1 22 maggio 2003) 2003 (irrevocabile il 4 giugno 2003), riguardante i reati di cui alla L. n. 685 del 1975, art. 75,D.P.R. N. 309 del 1990, art. 74, artt. 1101, 81 cpv. c.p., L. n. 685 del 1975, artt. 71 e 74, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
– sentenza della Corte d’assise d’appello di Napoli del 12 maggio 2000 (irrevocabile il 16 maggio 2001), concernente il reato di cui all’art. 110 c.p., art. 575 c.p., art. 577 c.p., nn. 3 e 4, L. n. 203 del 1991, art. 7;
– sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 30 gennaio 2001 (irrevocabile il 21 dicembre 2006), relativa ai reati di cui all’art. 416 bis c.p., art. 1101 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 56 c.p., art. 629 c.p., art. 1110 c.p., art. 582 c.p., art. 585 c.p., art. 61 c.p., n. 1, L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12.
Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia, G., il quale lamenta: a) erronea applicazione dell’art. 81 cpv c.p., e art. 671 c.p.p., e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 671 c.p.p., attribuisce al giudice il potere di applicare "in executivis" l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art. 81 c.p.. Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell’accertamento e la mancanza dei limiti imposti dall’art. 671 c.p.p. (Sez. 6, 8.5.2000, sent. n. 00225, ric. P.G. in proc. Mastrangelo e altri, riv. 216142).
In tema di reato continuato, tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici – purchè siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Sez. 1, 20.4.2000, sent. n. 01587, ric. D’Onofrio, riv. 215937).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico. Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un’unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione, cosicchè i reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall’inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell’art. 81 c.p. con un generico programma delinquenziale.
Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. la "cognizione" del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo del tutto esauriente valutazione. La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, sent. n. 01060, ric. Di Camillo, riv. 189980; Sez. 1, 7.7.1994, sent. n. 02229, ric. Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, sent. n. 05518, ric. Montagna, riv. 200212).
Il provvedimento del Tribunale di Torino è conforme a tali principi giuridici, in quanto ha analiticamente valutato il contenuto delle diverse sentenze, oggetto dell’istanza di applicazione dell’istituto di cui all’art. 671 c.p.p., ha evidenziato i punti di difformità, ha ricostruito, sulla base delle stesse, le condotte poste a fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, l’elemento soggettivo che ha sorretto ciascuna di esse, le causali dei vari reati, il contesto in cui essi si collocano.
Dopo questa disamina, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici e, conseguentemente, non sindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto di non ravvisare l’unicità del disegno criminoso, tenuto conto della diversità dei beni giuridici lesi ovvero del lasso di tempo intercorso tra i reati della stessa indole.
La prova dell’identità del disegno criminoso di cui all’art. 81 cpv. c.p., deve essere tanto più rigorosa, quanto più distanti tra loro nel tempo sono le condotte antigiuridiche.
Inoltre, quando i reati si siano verificati a distanza temporale l’uno dall’altro, si deve fondatamente presumere, salvo prova contraria – nel caso concreto non fornita e non emergente dalle sentenze – che la commissione di ulteriori fatti delittuosi, anche analoghi per modalità e nomen iuris ai precedenti, non poteva essere progettata specificamente quando fu commesso il delitto originario.
D’altra parte l’identità del movente non è, di per sè, sufficiente a configurare l’unicità del disegno criminoso, che non va confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto (Sez. 1^, 12 marzo 1996, n. 785).
Non legittimano, pertanto, la presunzione di medesimezza del disegno criminoso nè l’omogeneità delle varie violazioni della legge penale nè la permanenza del proposito criminoso. Tali elementi, infatti, sono indicativi unicamente del movente sotteso ai reati posti in essere, ma non costituiscono di per sè prova della originaria ideazione e deliberazione di tutte le violazioni nei loro caratteri essenziali, sintomatiche dell’istituto della continuazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Penale, Sentenza n. 7578 del 2011 Il solo elemento indiziario dalla eccedenza della soglia non è sufficiente a configurare il reato di spaccio

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Fatto e Diritto

1. Nel corso di un ordinario controllo autoveicolare avvenuto il [OMISSIS] in provincia di Cuneo i carabinieri trovavano il cittadino marocchino [OMISSIS] in possesso di due bustine contenenti eroina, poi risultata costituita da, grammi 0,280 di principio attivo idonei a formare undici singole dosi per medio assuntore (consulenza chimica del p.m.), nonché di una dose di hashish (gr. 0,43). Il [OMISSIS] era tratto in arresto in ritenuta flagranza del reato di trasporto e detenzione illeciti per fini di vendita o cessione a terzi dell’indicata quantità di eroina. L’arresto era ritualmente convalidato dal competente g.i.p. territoriale, che non applicava alcuna misura cautelare all’incensurato [OMISSIS] Attinto da successiva richiesta di rinvio a giudizio del p.m., il cittadino nordafricano chiedeva di definire la propria posizione processuale nelle forme del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazioni probatorie.

All’esito del corrispondente giudizio camerale, il g.u.p. del Tribunale di Cuneo ha mandato assolto il [OMISSIS] dal reato ascrittogli per insussistenza del fatto, ritenendo non idoneamente contrastato dagli elementi raccolti dalla pubblica accusa l’assunto difensivo dell’imputato del potenziale esclusivo consumo personale dello stupefacente in sequestro, che afferma di aver acquistato a Torino al prezza di 100,00 euro, convinto trattarsi di cocaina e non di eroina, per consumarla nelle imminenti festività natalizie. Il decidente ha ritenuto il solo dato indiziario rappresentato dall’eccedenza di una unica dose (mg. 0,30) rispetto alla quantità massima detenibile prevista dalle tabelle ministeriali richiamate dal DPR 309/90 (gr. 0,250 paria dieci dosi), non sorretto da altri congrui elementi sintomatici di una eventuale attività di spaccio del [OMISSIS] Costui, infatti è immune da ogni precedente penale e da pendenze giudiziarie, si trova legittimamente in Italia dove dispone di una stabile e regolare attività di lavoro, che mal si concilia con supposte attività di spaccio di droga. A ciò dovendosi aggiungere che, al di là del quantitativo certamente modesto dello stupefacente detenuto, la perquisizione domiciliare eseguita in coincidenza con il suo arresto nei confronti dell’imputato non ha portato al rinvenimento di cose o strumenti che abitualmente, secondo la comune esperienza giudiziaria, si accompagnano ad una attività di spaccio al dettaglio (bilancini, sostanze da “taglio”, ritagli di plastica per confezionare dosi, ecc.).

2. Adita dall’impugnazione del pubblico ministero, contrastante il ritenuto uso personale non punibile dello stupefacente in possesso dell’imputato, la Corte di Appello di Torino con l’indicata sentenza del 10.10.2008 ha giudicato il [OMISSIS] colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato, concessegli le attenuanti genetiche e l’attenuante del fatto lieve (art. 73 co. 5 LS), alla pena condizionalmente sospesa di cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.

I giudici di secondo grado, valorizzando l’elemento indiziario costituito dalla menzionata eccedenza della soglia della sostanza detenibile per uso personale, hanno considerato tale, elemento riscontrato da ulteriori emergenze indiziarie idonee a smentire la tesi difensiva dell’imputato. Emergenze integrate: a) dall’essere stata la sostanza suddivisa in due bustine; b) dall’implausibilità dell’assunto del [OMISSIS] di essere stato ingannato dall’ignoto spacciatore, essendo persuaso di acquistare cocaina e non eroina, atteso che la sostanza rinvenuta in suo possesso presenterebbe caratteristiche qualitative e olfattive tali da renderla subito riconoscibile come eroina; c) dalla scarsa credibilità del prezzo di acquisto indicato dal [OMISSIS] (euro 100,00), da considerarsi “troppo basso” per il numero di dosi acquistate (sia che si trattasse di eroina, sia che si trattasse di cocaina); d) dall’irrilevanza del ritrovamento sul sedile dell’auto del [OMISSIS] di “residui di tabacco sbriciolato” (che per il giudice di primo grado suffragherebbe il consumo dell’imputato di stupefacente anche dei tipo: hashish, pure trovato in suo ; possesso in una sola dose), che anzi accrediterebbe l’ipotizzata attività di spaccio, perché “l’eroina non viene assunta miscelandola con tabacco e fumandola”; e) dalla mancata dimostrazione da parte dell’imputate del suo asserito consumo personale di cocaina ovvero di eroina (”manca l’allegazione, per non dire la prova, che [OMISSIS] facesse uso di tale sostanza”); f) dalla non significatività, infine, degli elementi circostanziali di ordine soggettivo segnalati dal primo giudice (incensuratezza del [OMISSIS], sua stabile attività di lavoro), “essendo ben possibile l’occasionale compimento di una violazione della normativa sugli stupefacenti”.

3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo un unitario motivo di censura: per erronea applicazione dell’art. 73 LS ed insufficienza e illogicità manifesta della decisione di condanna.
Incongruamente la Corte di Appello ha attribuito decisivo peso, nel valutare il contegno del [OMISSIS], all’unico dato costituito dalla, minima eccedenza dello stupefacente sequestrato rispetto, alla, soglia massima, di droga detenibile prevista dalla legge, pur in assenza, di altri indici dimostrativi dell’ipotizzata finalizzazione allo spaccio delle undici dosi di eroina, come aveva puntualmente rilevato; la decisione assolutoria di primo grado. Altrettanto incongruamente la Corte territoriale ha operato una inammissibile inversione dell’onere della prova, evidenziando la mancata allegazione da parte dell’imputato di fonti o elementi asseveranti la addotta destinazione della sostanza drogante al suo personale consumo non terapeutico. La sola evenienza del superamento della soglia detenibile di stupefacente non vale, come afferma la giurisprudenza di legittimità, ad invertire l’onere della prova dell’attività illecita che rimane attribuito ai pubblico ministero, né ad introdurre una sorta di presunzione, ancorché relativa, di destinazione della sostanza ad un uso diverso da quello personale (presunto spaccio). Gli argomenti enunciati dalla sentenza; impugnata non superano, nella loro evidente discrasia e contraddittorietà, le osservazioni liberatorie esposte dalla sentenza di primo grado.

4. Il ricorso di [OMISSIS] è assistito da fondamento, palesi configurandosi l’erroneità delle considerazioni giuridiche espresse dalla sentenza: impugnata, e la lacunosità motivazionale della decisione affermativa della colpevolezza dell’imputato. Affermazione in definitiva basata non su convergenti elementi indiziari che si sovrappongano alla ribadita eccedenza della sostanza drogante, come sostengono i giudici di secondo grado, ma su meri elementi congetturali non idonei a vanificale, sul piano logico, la tesi difensiva avanzata dall’imputato in punto, di personale consumo dell’eroina caduta in sequestro.

La suddivisione della sostanza in due bustine è di per sé, tenuto conto della complessiva modestia quantitativa del compendio drogante (ed altresì del suo altrettanto modesto valore qualitativo per basso tenore attivo), elemento neutro e non dirimente per sostenere la destinazione alla vendita o alla cessione a terzi della sostanza. Così è a dirsi pure del congetturato basso prezzo che il [OMISSIS] avrebbe pagato, come da sue dichiarazioni, per l’erroneo o ingannevole acquisto della sostanza (eroina in luogo della cocaina che egli avrebbe inteso procurarsi).

Giova osservare che – l’art. 73, co. 1 bis, lett. a), del DPR 309/90, come novellato dalla L. 49/2006 indica più parametri, fra loro non reciprocamente autonomi in base ai quali valutare la eventuale destinazione ad: un “uso non esclusivamente – personale” di sostanze stupefacenti, con la conseguenza che non è sufficiente l’accertamento di uno solo di essi (nel caso di specie l’ecceduta soglia di quantità detenibile) perché la condotta di detenzione assuma rilievo penale, occorrendo apprezzale contestualmente l’esistenza di “oltre circostanze dell’azione” suscettibili di escludere in modo logicamente coerente un uso non strettamente personale della droga (Cass. Sez. 6, 1.10.2008 n. 40575, P.M. in proc. Marsilli, rv. 241522).

Tanto precisato, deve constatarsi che impropriamente la Corte di Appello di Torino censura la mancata allegazione formale da parte dell’imputato di un suo stato di tossicodipendenza ovvero di consumo più o meno estemporaneo di sostanze droganti.

In vero, come si sottolinea nel ricorso, non è la difesa a dover fornire dimostrazione di un uso personale dello stupefacente detenuto, ma è pur sempre la pubblica accusa che, secondo i principi generali, deve fornire prova di una detenzione della droga per scopi diversi da quello del consumo personale. Il semplice dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari non produce alcuna inversione dell’onere della prova a carico dell’imputato, né introduce alcuna, presunzione relativa della destinazione della, droga ad una attività cessoria (Cass. Sez. 6, 12.22009 n. 12146, P.M. in proc. Delugan, rv. 242923). La destinazione ad un uso personale dello stupefacente addotta dall’imputato non riveste natura giuridica di causa di non punibilità, perché la destinazione della sostanza alla vendita o cessione è un elemento costitutivo della fattispecie criminosa e, come tale, deve essere provata dalla pubblica accusa, non potendo competere all’imputato provare o dimostrare la destinazione al consumo personale della sostanza stupefacente di cui sia stato trovato in possesso (Cass. Sez. 4, 25.9.2008 n. 39262, P.G. in proc. Brambati, rv. 241468).

Traendo, allora, le conclusioni dell’analisi ricostruttiva del comportamento del ricorrente [OMISSIS] , quale consentita dalla congiunta lettura delle, due difformi decisioni di merito, deve convenirsi sulla mancanza di prove concrete e sufficienti, mancanza non altrimenti surrogabile mediante eventuali ulteriori incombenti conoscitivi e valutativi, della commissione del reato ascritto all’imputato. Le emergenze processuali non portano in luce elementi che persuasivamente avvalorino la contestata finalità di cessione della piccola quantità di eroina trovato in possesso del prevenuto, facendo anzi emergere positivi dati circostanziali, quali quelli esaminati dalla sentenza di primo grado, che inducono ad escludere siffatta finalità antigiuridica. Per l’effetto l’impugnata sentenza della Corte di Appello di Torino deve essere annullata senza rinvio perché il fatto reato attribuito all’imputato non sussiste.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Depositata in Cancelleria il 28/02/2011

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Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 191 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo

A) – L’impresa artigiana attuale appellata presentava alla provincia autonoma di Trento, ex legge prov. n. 17/1993, domanda di contributo in relazione all’acquisizione di servizi forniti dalla società di consulenza M. s.r.l..

Il dirigente del Servizio artigianato, con apposita determinazione, concedeva alla società richiedente, ai sensi dell’art. 10, citata legge n. 17/1993, il contributo in questione, somma che veniva poi liquidata con relativo mandato di pagamento.

Con successiva determinazione dirigenziale veniva, peraltro, revocata la concessione del contributo in parola, chiedendosi la restituzione della somma erogata, comprensiva d’interessi e spese.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso l’impresa interessata, chiedendone l’annullamento (anche solo parziale) e formulando a tale proposito una serie di osservazioni giuridiche, secondo cui il provvedimento in parola non sarebbe stato conforme alla vigente normativa provinciale.

Si costituiva in giudizio la provincia di Trento, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e contestando, nel merito, la fondatezza dello stesso, per cui ne chiedeva il rigetto.

Con apposita ordinanza veniva respinta l’istanza cautelare.

I primi giudici disattendevano l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa provinciale e fondata sulla ritenuta sussistenza di un diritto soggettivo dell’originaria ricorrente scaturente dal potere di revoca della p.a., esercitato in funzione di un asserito inadempimento da parte del beneficiario, nel contesto della disciplina regolante il rapporto già instaurato.

Pur in presenza, nella materia, di una non sempre precisa linea di demarcazione tra situazioni di diritto soggettivo e d’interesse legittimo, in rapporto rispettivamente alla fase procedimentale concernente l’ammissione al beneficio contributivo ed a quella successiva riferita all’erogazione dello stesso, nella specie non ci si sarebbe trovati di fronte ad un’ipotesi di inadempimento, come affermato dalla provincia resistente, ma ad un intervento in autotutela (revoca), rapportabile sempre alla fase procedimentale del finanziamento, sotto i profili della verificazione dei presupposti del medesimo e della sua consistenza: situazione, anche alla luce della più recente giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. un., sentenza 20 settembre 2004 n. 18844), d’interesse legittimo e dunque, di pertinenza del giudice amministrativo.

Nel merito, il Tribunale di prima istanza accoglieva parzialmente il gravame, poiché la ditta originaria ricorrente aveva contestato il provvedimento impugnato (e, quindi, in parte qua annullato) per violazione di legge, affermando di aver prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa e, quanto all’effettiva sopportazione della spesa, di aver posto in essere una separata operazione commerciale, non vietata in alcun modo dalla normativa provinciale di riferimento; inoltre, lo stesso provvedimento sarebbe risultato in ogni caso illegittimo, perché l’art. 20, legge prov. n. 17/1993, prevedeva la proporzionale riduzione delle agevolazioni nel caso di spesa inferiore.

B) – A seguito di sentenza (poi, comunque, annullata) del g.u.p. del Tribunale di Trento, emessa a carico di soggetti consulenti della ditta M. s.r.l. incaricati dell’effettuazione dell’intervento, anche presso la società originaria ricorrente, era emerso come quest’ultima avesse percepito indebitamente (donde il reato d’indebita percezione di contributi a danno dello Stato, peraltro, poi escluso con la formula più ampia: v. sentenza g.u.p. Tribunale penale di Trento, emessa a seguito di rinvio, dopo l’annullamento della precedente pronuncia di cui sopra) contributi a valere sulla legge prov. n. 17/1993, in relazione a spese per la realizzazione di alcuni servizi di consulenza di fatto non sostenute, con una palese riduzione del costo della prestazione per l’imprenditore, nonché una diminuzione del costo a carico del percettore del finanziamento, di cui la provincia erogante era rimasta all’oscuro: donde il corretto esercizio del suo potere di autotutela, intervenendo a salvaguardia dell’interesse pubblico perseguito con il provvedimento di concessione dei contributi e garantito nel corso dell’erogazione di questi.

Risultava, peraltro, che l’impegno sostenuto dall’impresa ricorrente aveva, in pratica, subìto un abbattimento del 30% del costo dichiarato per il servizio in questione, per l’assenza di un effettivo esborso di denaro da parte dell’impresa in relazione al comportamento della ditta di consulenza, determinante il contenimento della spesa preventivata nella misura suindicata.

Di conseguenza, se appariva legittima una riduzione del finanziamento entro il limite del 30%, altrettanto non poteva dirsi per l’eccedenza (70%) costituente per l’originaria ricorrente un effettivo costo del servizio in parola, in conformità all’art. 20, legge prov. n. 17/1993, che, al secondo comma, prevedeva appunto che "le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui la spesa realizzata risulti di importo inferiore a quello ammesso", in tal modo dovendosi escludere una completa revoca del contributo per il semplice fatto dell’avvenuto ridimensionamento della spesa preventivata (come nella specie), dovendo lo stesso essere rapportato proporzionalmente all’effettivo esborso, ogni diversa interpretazione apparendo in contrasto con le finalità della predetta legge provinciale n. 17/1993.

C) – Detta sentenza veniva poi impugnata dalla provincia di Trento, parzialmente soccombente in prime cure, che deduceva il comportamento fraudolento dell’impresa interessata, con correlativa correttezza della revoca, integralmente disposta per motivi non di mera autotutela ma sanzionatori (cfr. C.S., sezione V, dec. n. 202/2006), con conseguente situazione di diritto soggettivo azionabile in sede civile, donde il difetto di giurisdizione amministrativa.

La parte appellata non si costituiva in giudizio ed all’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, dopo il deposito di una tardiva memoria riepilogativa da parte della provincia di Trento.

Motivi della decisione

L’appello è infondato e va respinto.

I) – Nella specie, il provvedimento impugnato in primo grado, determinato da uno specifico comportamento tenuto in violazione della normativa regolante la concessione degli aiuti (in quanto diretto ad ottenere un contributo maggiore di quello concedibile mediante una dichiarazione non veritiera), aveva disposto la decadenza della parte interessata dal contributo già accordato ed il recupero dello stesso: si sostiene, non condivisibilmente, che il provvedimento determinato da uno specifico comportamento antigiuridico non avrebbe natura di atto di autotutela provvedimentale ma di atto sanzionatorio e, pertanto, la controversia avente per oggetto tale atto esulerebbe dalla giurisdizione amministrativa, incidendo su una posizione di diritto soggettivo e rientrando in quella civile.

Ne deriva, invece, la correttezza dell’impugnata pronuncia e la sicura sussistenza della giurisdizione amministrativa, avendo i destinatari di contributi o di sovvenzioni pubbliche, nei confronti della p.a., una posizione d’interesse legittimo, ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente l’assegnazione del contributo o della sovvenzione, ovvero nel caso in cui il provvedimento attributivo del beneficio sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto con l’interesse pubblico coevi alla sua emanazione, ravvisandosi, invece, una posizione di diritto soggettivo in ordine alle controversie relative alla successiva erogazione del contributo o della sovvenzione e/o in caso di ritiro di detti benefici con provvedimenti di revoca, decadenza o risoluzione per inadempimenti o fatti sopravvenuti ostativi al loro mantenimento (Cass. civ., sez. un., sent. n. 758/1999; C.S., sezione IV, dec. n. 2999/2002).

Sulla questione oggetto di controversia questo Consiglio di Stato ha un orientamento costante (cfr. sezione VI, dec. n. 5415/2008), non difforme da quello della Corte di cassazione, che – in materia di provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, sussidi, sovvenzioni e finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni – utilizza un criterio generale, in tema di riparto di giurisdizione, fondato sulla individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di vaglio giurisdizionale e sulla causale dell’iniziativa revocatoria.

II) – In particolare, occorre tenere distinto (anche in rapporto ai provvedimenti di revoca) il momento statico della concessione del contributo rispetto a quello dinamico, individuabile nell’impiego del contributo medesimo.

Al primo settore – spettante alla giurisdizione amministrativa – appartengono i provvedimenti, comunque denominati (revoca, decadenza, etc.) – di ritiro del finanziamento, anche susseguenti all’erogazione, ove costituiscano manifestazione del potere di autotutela amministrativa.

Viceversa, ogni altra fattispecie, concernente le modalità di uso del contributo e il rispetto degli impegni assunti, coinvolge posizioni di diritto soggettivo, relative alla conservazione del finanziamento, spettanti alla giurisdizione ordinaria.

Nel caso in esame la revoca s’inquadra, dunque, nelle fattispecie di decadenza per violazione degli obblighi incombenti sul beneficiario dei contributi, espressione di poteri autoritativi del contraente pubblico, ma di natura privatistica, secondo un modello piuttosto frequente nei contratti e nei rapporti negoziali della p.a..

Né potrebbe applicarsi la giurisdizione esclusiva in materia di concessione di beni, data l’espressa riserva alla giurisdizione ordinaria (art. 5, legge n. 1034/1971) d’indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Conclusivamente, l’appello va respinto, mentre l’impugnata sentenza va, dunque, confermata integrandone come sopra la motivazione e nulla disponendosi per spese ed onorari del giudizio di seconda istanza, in cui la parte appellata non si è costituita.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello e nulla dispone per spese ed onorari del giudizio di secondo grado.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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