Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-04-2012, n. 5676 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 25.8.09 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza 4.6.02 del Tribunale della stessa sede, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato per il periodo 11.11.98 31.1.99 tra F.S. e Poste Italiane S.p.A. e, per l’effetto, accertava l’esistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall’11.11.98, con condanna della società a pagare alla lavoratrice le retribuzione maturate dal 12.10.2000 (data della messa in mora dell’azienda ad opera della F.) fino al 31.3.2002, oltre rivalutazione ed interessi.

Statuivano i giudici del gravame che l’illegittimità della proroga (fino al 31.3.99) del contratto comportava la nullità ab origine della clausola relativa al termine e che il conseguente risarcimento dovuto alla F. doveva essere contenuto in misura pari ai tre anni di retribuzione immediatamente successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, tenuto conto del tempo prevedibilmente occorrente per reperire una nuova occupazione.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la lavoratrice affidandosi a dodici motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso Poste Italiane S.p.A., che spiega ricorso incidentale articolato in due motivi, cui a sua volta si oppone con controricorso la F..

Motivi della decisione

1- Preliminarmente ex art. 335 c.p.c. vanno riuniti i ricorsi perchè entrambi aventi ad oggetto la medesima sentenza.

2- Per esigenze di mero ordine espositivo si esamina dapprima il ricorso incidentale.

Con il primo motivo di doglianza Poste Italiane S.p.A. deduce violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e art. 8 CCNL 26.11.1994 nonchè degli accordi sindacali 25.9.1997, 16.1.1998, 27.4.1998, 2.7.1998, 24.5.1999 e 18.1.2001, in connessione con l’art. 1362 c.c. e segg., in ragione del fatto che i giudici d’appello avevano erroneamente ritenuto che l’esercizio del potere attribuito alle OO.SS., dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro fosse stato convenzionalmente limitato dalle medesime 00.SS., riguardo all’ipotesi esaminata, fino al 30.4.1998, nonchè per essersi l’impugnata sentenza fondata sostanzialmente sul pregiudizio che l’art. 23 della legge indicata non consentirebbe all’autonomia collettiva di costruire fattispecie legittimanti assunzioni a termine collegate a situazioni tipicamente aziendali e che non siano direttamente collegate ad occasioni precarie di lavoro.

Con il secondo motivo di censura la società deduce vizio di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza ritiene che le parti collettive abbiano inteso fissare alla data ultima del 30.4.1998 il termine finale di efficacia dell’accordo integrativo del 25.9.1997.

Osserva questa S.C. – alla stregua della propria costante giurisprudenza – che il ricorso incidentale di Poste Italiane S.p.a. è infondato.

I giudici di merito hanno, infatti, individuato negli accordi attuativi del 1997 e 1998 l’imposizione di un termine finale di efficacia alla causale giustificativa dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro – di origine contrattuale collettiva (come consentito dalla L. n. 56 del 1987, art. 23) – relativa alle esigenze legate alla ristrutturazione aziendale, rilevando che tale termine era scaduto il 30 aprile 1998 e, quindi, in data anteriore a quella dei contratti di lavoro esaminati. In proposito, va ricordato che, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. Cass. S.U. n. 4588/06 e le successive conformi della sezione lavoro, tra le quali, ad esempio, Cass. n. 6913/09), la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 ha operato una sorta di delega in bianco alla contrattazione collettiva ivi considerata, quanto all’individuazione di ipotesi ulteriori di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, sottratte pertanto a vincoli di conformazione derivanti dalla L. n. 230 del 1962 e soggette unicamente ai limiti e condizionamenti contrattualmente stabiliti.

Siffatta individuazione di ipotesi aggiuntive può essere operata anche direttamente, attraverso l’accertamento da parte dei contraenti collettivi di determinate situazioni di fatto e la valutazione delle stesse come idonea causale del contratto a termine (cfr., ad es., Cass. 20 aprile 2006 n. 9245 e 4 agosto 2008 n. 21063). Nel caso in esame, con l’accordo sindacale del 25.9.1997 era stata introdotta nel testo dell’art. 8, comma 2, C.C.N.L. del 1994, quale ulteriore ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro (oltre quelle originariamente previste ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23), quella di esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso.

Inoltre, in pari data, le medesime parti collettive avevano stipulato un accordo attuativo, col quale si davano atto che fino al 31.1.1998 l’impresa versava nelle condizioni legittimanti la stipula del contratto a termine per affrontare il processo di ristrutturazione e, con successivi accordi attuativi, avevano accertato che tali condizioni erano proseguite fino al 30.4.1998.

Orbene, con numerose sentenze questa Corte suprema (cfr., per tutte, Cass. 14.2.2004 n. 2866, 28.11.2008 n. 28450 e 20.3.2009 n. 6913), decidendo in ordine a fattispecie analoghe alla presente, coinvolgenti l’interpretazione delle norme contrattuali collettive indicate, ha ripetutamente confermato, con orientamento ormai consolidato, le decisioni dei giudici di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto dopo il 30.4.1998 a contratti di lavoro stipulati ai sensi dell’accordo integrativo del 25.9.1997.

Pur negando, in base all’autonomia delle ipotesi aggiuntive la cui previsione è affidata ai contraenti collettivi indicati, la necessità che quella di cui all’accordo in questione debba essere istituzionalmente contenuta in limiti temporali predeterminati, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito secondo cui, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data e ai successivi accordi attuativi sottoscritti il 16.1.1998 e il 27.4.1998, le parti avevano convenuto di limitare il riconoscimento della sussistenza della situazione descritta nell’accordo integrativo unicamente fino al 31 gennaio e, poi, fino al 30.4.98, per cui, per far fronte alle esigenze in tale sede indicate, l’impresa poteva procedere ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato unicamente fino al 30.4.1998, con la conseguente illegittimità dei contratti stipulati successivamente a tale data.

Da tali conclusioni non vi è ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nelle difese di Poste Italiane S.p.A. sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati nelle molteplici occasioni ricordate e non sono tali da indurre ad un ripensamento del costante orientamento di questa S.C. La decisione impugnata, relativa all’accertata illegittimità della clausola appositiva del termine ad un contratto di lavoro stipulato successivamente alla data del 30 aprile 1998, si sottrae pertanto alle censure svolte dalla ricorrente in via incidentale.

Restano assorbite tutte le ulteriori argomentazioni difensive svolte nel ricorso incidentale.

3- Con il ricorso principale la F. lamenta che i giudici d’appello, pur in assenza – a riguardo – di eccezioni od allegazioni in punto di fatto da parte di Poste Italiane S.p.A., hanno ridimensionato il risarcimento dei danni conseguente all’accertata illegittimità della clausola oppositiva del termine, riducendolo ai soli tre anni di retribuzione immediatamente successivi alla cessazione del rapporto di lavoro originariamente a tempo determinato, triennio entro il quale, ad avviso della Corte territoriale, la ricorrente avrebbe potuto trovare altra occupazione.

Tale censura viene fatta valere dalla F. sotto forma di:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con il primo motivo;

2. vizio di motivazione con il secondo;

3. violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. con il terzo;

4. violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. con il quarto;

5. violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c. con il quinto;

6. violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. con il sesto;

7. violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. con il settimo;

8. violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c. con l’ottavo;

9. violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con il nono;

10. violazione e falsa applicazione dell’art. 1225 c.c. con il decimo;

11. violazione e falsa applicazione dell’art. 432 c.p.c. con l’undicesimo;

12. violazione e falsa applicazione dell’art. 114 c.p.c. con il dodicesimo. Il ricorso principale è fondato nei sensi appresso chiariti.

L’eccezione con la quale il datore di lavoro deduce che il dipendente licenziato ha percepito un altro reddito grazie ad una nuova occupazione, ovvero deduce la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l’aggravamento del danno, non è oggetto di una specifica disposizione di legge che ne faccia riserva in favore della parte.

Pertanto, allorquando vi sia stata rituale allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi siano pacifici o dimostrati dall’esito di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d’ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche ove l’acquisizione possa ricondursi ad un comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (Cass. S.U. 3.2.98 n. 1099).

Tuttavia, ai fini della sottrazione dell’aliunde perceptum dalle retribuzioni dovute al lavoratore, è necessario che risulti la prova, da qualsiasi parte provenga, non solo del fatto che egli nel frattempo abbia trovato una nuova occupazione, ma anche di quanto abbia percepito, tale essendo il fatto idoneo a ridurre l’entità del danno (cfr., ad es., Cass. 5.4.04 n. 6668).

In ogni caso, spetta al datore di lavoro il relativo onere probatorio, quantomeno in punto di negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione (v., fra le tante, Cass. 9.2.04 n. 2402 e 2.9.03 n. 12798).

Nel caso di specie – al contrario – l’impugnata sentenza ha ridotto il danno in base alla mera presunzione che in tre anni la lavoratrice avrebbe potuto trovare nuova idonea occupazione (assunto che non si basa, in realtà, su alcuna massima di comune esperienza) e che sarebbe stato onere dell’odierna ricorrente provare una fattiva cooperazione nella ricerca di un nuovo impiego, in tal modo trascurando la Corte territoriale che il dovere di cooperazione del creditore derivante dalla regola di correttezza posta dall’art. 1175 c.c. concerne la cooperazione nell’adempimento del debitore, non il dovere di attivarsi per ridurre le conseguenze risarcitorie del già realizzatosi altrui inadempimento.

4- In conclusione, il ricorso incidentale è da rigettarsi, mentre va accolto quello principale; conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata nei sensi di cui in motivazione con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale, accoglie quello principale nei sensi di cui in motivazione e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 14-12-2011, n. 6538

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza n. 48 del 20 maggio 2009, ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante per l’annullamento del verbale di gara del 3 dicembre 2008 con cui la commissione di gara del Comune di Firenze aveva escluso l’ATI tra C. Cooperativa Italiana Servizi Scarl e S. S.r.l. per i lotti 1,3,4,5,6,8.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando che l’art. 2 del disciplinare di gara (pure impugnato) prescrive, in chiusura, l’esclusione dalla gara per l’inosservanza di qualsiasi delle previsioni in esso contenute e va correlato sia alla prescrizione relativa all’indicazione della parte del servizio affidata a ciascuna delle imprese riunite, sia a quella secondo cui l’impresa mandataria deve assumere la quota maggioritaria del servizio, attesa la stretta connessione tra le due previsioni, la seconda delle quali condiziona la prima, non trovando alcun fondamento testuale la pretesa distinzione tra RTI verticali e orizzontali.

Peraltro, ha osservato il TAR, la clausola in questione in parte riprende la previsione dell’art. 37, comma 4, del Codice dei contratti, secondo cui nel caso di forniture o servizi nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, mentre, per il resto, non risulta contrastante con alcuna disposizione normativa, in quanto espressiva dell’autonomia della stazione appaltante.

Infine, ha osservato il TAR, l’erroneità dell’indicazione contenuta nella domanda del costituendo RTI ricorrente non risultava desumibile dagli atti esaminati dal seggio di gara e tale circostanza non può essere superata facendo riferimento ad una documentazione all’epoca non conoscibile, perché contenuta in una busta che poteva essere aperta solo in una fase successiva, non rilevando neppure, in senso contrario, il possesso da parte di C. dei requisiti per poter eseguire da sola il servizio oggetto di appalto: la situazione deve essere infatti valutata alla luce della circostanza che la predetta società ha presentato domanda di partecipazione quale componente di un costituendo raggruppamento, al quale va quindi applicata la specifica disciplina dettata sul punto dalla lex specialis di gara.

L’appellante, nel sostenere la sentenza merita riforma, ha ribadito i motivi di ricorso di primo grado.

Si costituiva il Comune appellato chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica dell’8 novembre 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Infatti, il punto 2, secondo paragrafo, del disciplinare di gara, intitolato "Norme di partecipazione RTI, consorzi ordinari di concorrenti e GEIE’, prescrive testualmente, per tutti gli RTI, il duplice obbligo, sanzionato a pena di esclusione, di dichiarare, ai fini della partecipazione, le rispettive percentuali di assunzione del servizio e delle corrispondenti quote di partecipazione al raggruppamento, nonché di prevedere, per l’impresa mandataria, l’impegno di assumere la quota maggioritaria del servizio.

L’appellante, pacificamente, ha reiteratamente indicato, per i diversi lotti, delle misure proporzionali del riparto delle quote non corrispondenti a quanto previsto dalla normativa di gara.

Precisamente, detto Disciplinare stabiliva, all’art. 2 citato, che "gli RTI, sia di tipo orizzontale che di tipo verticale, ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 163/06 e ss. mm., sono tenuti a dichiarare espressamente, con dichiarazione da presentare nell’apposita sezione del proposto modello di dichiarazione ai fini della partecipazione (allegato A/3) e a pena di esclusione dalla gara, le rispettive percentuali o parti del servizio, corrispondenti alle Quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite…, in conformità all’art. 37, comma 13, DLgs 163/06 e ss. mm. In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere la quota maggioritaria del servizio".

L’ATI tra le imprese C. Cooperativa Italiana Scarl di Firenze appellante, e S. Srl aveva presentato, per ciascuno dei lotti 1, 3, 4, 5, 6, 8, una identica "Istanza di ammissione alla gara mediante R.T.I", sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle due Imprese, con la quale, con riferimento a tutti i lotti in questione, veniva dichiarato in modo assolutamente chiaro ed univoco che il raggruppamento era di tipo orizzontale con un riparto delle opere nella misura del 40% per la mandataria C. Cooperativa Italiana Servizi Scarl, e del 60% per la mandante S. Srl.

Detto riparto di quote percentuali tra mandante e mandataria veniva ribadito nei moduli denominati "Allegato (A13)", parte integrante del Capitolato d’Appalto, presentati per ciascun lotto da ognuna delle Imprese riunite.

In presenza di tale inequivoca e ripetuta dichiarazione, correttamente l’Amministrazione ha rilevato che il riparto delle quote dichiarato dal Raggruppamento si poneva in contrasto con l’art 2 del Disciplinare i gara, per la quale "In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere la quota maggioritaria del servizio".

Né può rilevarsi, come viene sottolineato nell’atto di appello, che la norma contenuta nell’art. 95, co. 2, del DPR 554/1999, per il quale, "L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria", non implicherebbe l’obbligo della stessa di assumere la quota maggioritaria dell’appalto.

Infatti, secondo la giurisprudenza, il disposto di cui all’art. 95, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999, secondo cui l’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria, deve essere riferito non all’entità del requisito minimo complessivo prescritto per la specifica gara di cui trattasi in relazione all’importo dei lavori da commettere, bensì alle quote effettive di partecipazione all’associazione, sicché può definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo una qualifica adeguata, assuma concretamente una quota superiore o comunque non inferiore a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti, a prescindere dai valori assoluti di classifica di ognuna delle altre; ciò anche perché, in caso diverso, si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della libertà di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6363).

Anche il richiamo, contenuto nell’atto di appello, alla sentenza del TAR Lazio n. 9139/08, è inconferente, posto che essa si riferisce alla diversa situazione in cui il raggruppamento di imprese era stato escluso perché la mandataria aveva indicato di partecipare al raggruppamento in misura inferiore al 40%, in difformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 2, del DPR n. 554 del 1999".

Nel caso all’esame, invece, l’esclusione è stata disposta perché nel documento con cui il costituendo raggruppamento chiedeva di essere ammesso alla procedura di gara veniva espressamente indicato che la mandataria avrebbe eseguito una quota del servizio pari al 40%, mentre la mandante una Quota pari al 60%, in palese contrasto con il citato art. 2 del Disciplinare di gara, quale lex specialis della procedura de qua.

Per quanto riguarda la dichiarazione circa le quote di partecipazione, si deve osservare, in via preliminare e in linea generale, che nelle procedure concorsuali riguardanti forniture e servizi, gli operatori economici riuniti o consorziati hanno l’obbligo di specificare le parti delle prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa del gruppo, nonché le quote di partecipazione.

Tale obbligo – espressione di un principio generale che prescinde dall’assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria e non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento, o alla tipologia delle prestazioni – risponde all’esigenza della stazione appaltante di conoscere preventivamente chi sarà il soggetto che esegue il servizio e la parte specifica del servizio ripartito e svolto dalle singole imprese al fine di rendere più spedita l’esecuzione del rapporto individuando il responsabile, nonché all’esigenza di agevolare la verifica delle competenza tecnica dell’esecutore comparata con la documentazione prodotta in sede di gara, ed alla esigenza di rendere effettiva la composizione del raggruppamento al fine di unire insieme capacità tecniche e finanziarie integrative e complementari e non a coprire la partecipazione di imprese non qualificate, aggirando così le norme di ammissione stabilite dal bando (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 27 ottobre 2011, n. 5736).

Nello specifico, la disposizione della lex specialis in esame, che impone la suddetta ripartizione di quota, formulata sulla base di un’indubbia autonomia della stazione appaltante, è posta in relazione alla necessità, non irragionevole, che l’impresa mandataria, corrispondentemente al suo ruolo preminente all’interno dell’ATI in quanto rappresentante dell’associazione e interlocutrice diretta dell’Amministrazione, assuma anche la quota maggioritaria dell’appalto.

Tale obbligo di dichiarazione, inoltre, deve essere necessariamente adempiuto già in fase di presentazione dell’offerta e ai fini dell’ammissione alla gara, costituendo tale assetto soggettivo un requisito di partecipazione che deve essere necessariamente posseduto al momento della presentazione dell’ offerta, in conformità alla legge di gara.

Né è dirimente la circostanza che la mandataria C. Cooperativa Italiana Scarl, pur partecipando in ATI, possedeva da sola gli interi requisiti di partecipazione, per cui avrebbe dovuto essere comunque ammessa alla gara; infatti, poiché essa si è presentata alla gara come mandataria in ATI con altra impresa, i requisiti dovevano essere considerati con riferimento alla quota del servizio assunta in tale assetto associato così come imposto dal Disciplinare.

Infine, osserva il Collegio che il tenore inequivocabile delle dichiarazioni presentate in sede di offerta, nel senso dell’attribuzione alla mandante, anziché alla mandataria come prescritto dal Disciplinare, della quota maggioritaria del servizio, non ha consentiva alla stazione appaltante alcuna altra interpretazione della volontà delle offerenti, restando a priori irrilevante qualsiasi altra inespressa intenzione, non oggettivata negli atti di gara rilevanti al momento della partecipazione alla stessa.

Ciò comporta, a tutta evidenza, l’infondatezza dell’appello, e quindi la sua reiezione.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata costituita, spese che liquida in euro 6000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-06-2012, n. 9431 Termine per l’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Comune di Sant’Anastasia propone ricorso per cassazione, con unico motivo, avverso la sentenza de Tribunale di Nola (del 9 marzo 2010) che ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività.

C.C. e L.B., nella qualità di titolare dell’omonima ditta " L.B. impresa edile e stradale", ritualmente intimati, non svolgono difese.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata ha ritenuto decorso il termine breve di impugnazione, per essere stato l’appello proposto (il 16 giugno 2006), dopo i trenta giorni decorrenti dalla rituale notifica della sentenza di primo grado (10 maggio 2006). Il Comune aveva eccepito l’inidoneità della notifica della sentenza a far decorrere il termine breve, per essere stata la sentenza notificata alla parte (il Comune in persona de Sindaco), presso la Casa Comunale, e non al procuratore costituito in primo grado, nel domicilio eletto in primo grado presso la Casa Comunale.

Il giudice di merito l’ha respinta, stante la coincidenza (Sede Comunale) tra la sede della parte e il domicilio eletto dal difensore della parte.

2. Con l’unico motivo di ricorso, il Comune deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 325, 326 e 327 cod. proc. civ., unitamente a difetti motivazionali.

In particolare, richiama la giurisprudenza della Corte che ha ritenuto non idonea a far decorrere il temine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza effettuata alla parte personalmente, anche quando di fatto la notifica sia avvenuta al difensore domiciliato presso la parte, stante la ratio della necessità della volontà della parte notificante di portare la sentenza a conoscenza del difensore della parte soccombente, qualificato a vagliare l’opportunità della impugnazione.

3. Risulta dagli atti processuali che: la sentenza di primo grado de 26 aprile 2006 è stata notificata, con formula esecutiva, il 10 maggio 2006; la notifica è stata effettuata al Comune di Sant’Anastasia, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato (per la carica) presso la Casa Comunale ed è stata ricevuta dall’impiegato incaricato; il difensore del Comune era elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale; l’atto di citazione in appello è stato notificato il 16 giugno 2006.

4. La questione di diritto che si pone all’attenzione della Corte è se, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione (artt. 326, 285 cod. proc. civ.), il principio consolidato, secondo cui la notifica della sentenza (anche nella forma esecutiva) al procuratore domiciliatario per la parte (prevista espressamente dall’art. 170 cod. proc. civ.) equivale a quella effettuata alla parte presso il procuratore domiciliatario, possa o meno estendersi alla ipotesi in cui la notifica sia effettuata alla parte, domiciliata per la carica, nello stesso domicilio (nella specie Casa Comunale) del difensore, pur in mancanza di qualunque richiamo nella notificazione al procuratore domiciliatario, con conseguente decorrenza da tale notifica del termine breve per l’impugnazione.

Il Collegio ritiene che la risposta debba essere negativa.

Rilevato che, di recente, la Corte ha dato rilievo all’identità di domicilio (Cass. 12 settembre 2011, n. 18640, richiamata dal P.G. nella pubblica udienza) ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, pur nel contesto di una giurisprudenza molto rigorosa nell’escludere ogni estensione in riferimento ai casi di coincidenza del domicilio fisico, è opportuno preliminarmente dare conto delle linee giurisprudenziali che si sono affermate.

4.1. Il principio generale (consolidato dagli anni sessanta del secolo scorso, Cass. 11 gennaio 1967, n. 116, ad oggi, es. Cass. 18 settembre 2008, n. 23843), secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione (artt. 326, 285 cod. proc. civ.), la notifica della sentenza (anche esecutiva) al procuratore domiciliatario per la parte (prevista espressamente dall’art. 170 cod. proc. civ.) equivale a quella effettuata alla parte presso il procuratore domiciliatario, si fonda su un’argomentazione essenziale:

la idoneità di entrambe le forme di notificazione a soddisfare l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione.

4.2. Quando la Corte ha esaminato fattispecie nelle quali veniva in rilievo la coincidenza del domicilio della parte, domiciliata per la carica (enti pubblici), e del difensore (parte dell’organico dell’ente, come componente dell’Ufficio legale e/o dell’Avvocatura dell’ente), ha sempre ritenuto la notifica della sentenza alla parte presso il proprio domicilio, identico a quello de proprio difensore, inidonea ai fini del termine breve per l’impugnazione ed ha considerato la stessa come fatta alla parte personalmente.

Queste le argomentazioni utilizzate.

Se nella notificazione manca il riferimento nominativo al procuratore della parte:

a) non rileva che la notifica sia avvenuta presso il procuratore costituito, perchè non vaie la considerazione che sarebbe posto in grado di vagliare l’opportunità dell’impugnazione, atteso che nessuna indicazione fa ritenere che la parte notificante abbia perseguito l’obiettivo, ulteriore all’impulso della procedura esecutiva, di portare la sentenza a conoscenza della controparte per il tramite del suo rappresentante processuale; mentre, l’art. 326 cod. proc. civ., collega la decorrenza del termine breve di impugnazione non alla conoscenza, sia pure legale, di essa, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notifica nelle forme previste dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. (Cass. 10 luglio 2007, n. 15389);

b) è irrilevante la circostanza che la notificazione sia avvenuta nello stesso luogo fisico del domicilio del difensore perchè tale coincidenza non offre la certezza che l’atto sia pervenuto al soggetto professionalmente qualificato a proporre l’impugnazione (Cass. 17 giugno 1997, n. 5421);

c) anche se la parte (Comune) ha eletto domicilio presso l’Avvocatura Comunale, la notificazione non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poichè la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica e non all’organo (Avvocatura Comunale) (Cass. 18 aprile 2007, n. 9298);

d) è irrilevante che la notificazione sia avvenuta: nelle mani de procuratore, che abbia eletto domicilio nello stesso luogo fisico del domicilio della parte (Cass. 22 novembre 2003, n. 17790); nelle mani del procuratore, qualificatosi addetto alla ricezione, rilevando, in conformità ai canoni della buona fede processuale, la volontà del notificante – nei cui confronti decorre anche il termine – e del notificato; la volontà del notificante, espressa con la notificazione personale alla parte senza qualificare il luogo di notificazione come domicilio del procuratore, da intendersi come significativa della volontà della parte notificante di non voler eseguire la notificazione ai fini del termine per l’impugnazione, ma ai fini dell’art. 479 cod. proc. civ.; la volontà del notificato, espressa con la qualifica spesa per la ricezione, da intendersi come volontà di ricevere solo in quel a qualità e non come difensore (Cass. 8 marzo 2006, n. 4997).

4.3. In un unico caso la Corte (Cass. 12 settembre 2011, n. 18640), dopo aver riaffermato il principio costante (par. 4.1), ha ritenuto che l’applicazione non debba essere rigida ed anelastica.

La presenza di una struttura organizzativa dell’ente (servizio di Avvocatura Comunale), nella stessa sede dove è domiciliato il Sindaco, che riceve la notifica di tutti gli atti a qualunque titolo indirizzati al Comune a mezzo di ufficiale giudiziario, consente, secondo la Corte, un univoco collegamento tra parte e procuratore costituito, stante anche la impossibilità di incertezze in ordine alla identificazione del procuratore, emergente dall’atto (notificando), e consente di assicurare l’esigenza che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione.

Pertanto, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, si ritiene la notifica idonea, nell’ipotesi in cui il domicilio eletto dal procuratore sia situato nella medesima sede in cui è domiciliata la parte. (Nella specie, sentenza notificata presso il domicilio eletto dal Comune di Napoli, presso il servizio di Avvocatura municipale, nell’identico luogo di domicilio del sindaco, palazzo S. Giacomo, ufficio destinato a ricevere la notifica di tutti gli atti, a qualunque titolo indirizzati al comune a mezzo di ufficiale giudiziario).

4.4. Dalle ragioni portanti dell’orientamento consolidato, sul profilo in argomento, emergono le ragioni che, ad avviso del collegio, ne rendono convincente la conferma.

L’essenzialità del riferimento nominativo al procuratore della parte nella notificazione discende dalla forma legale prevista (artt. 285, 170 cod. proc. civ.), secondo le forme tipiche del processo di cognizione, e, quindi, quale notificazione da effettuarsi al procuratore costituito della controparte.

Forma legale che si fonda sul rapporto di rappresentanza tecnica, che lega la parte al procuratore domiciliatario (Cass. n. 9298 del 2007), così assicurando, attraverso un vincolo giuridico tra le parti, la finalità – essenziale ai fini del termine per l’impugnazione – che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione. Di tale fondamento si trova conferma in una fattispecie diversa, laddove la Corte ha fondato sulla valenza limitata all’attività giudiziaria della funzione di rappresentanza e di domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato, il rigetto del motivo di ricorso che, al fine di sostenere il rispetto del termine breve di impugnazione, argomentava che per le suddette amministrazioni non era possibile effettuare la notificazione personale (Cass. 2 aprile 2009, n. 8071).

L’essenzialità del rispetto della forma legale suddetta si lega strettamente con la scelta del legislatore di attribuire altri fini, quelli esecutivi, alla notificazione effettuata alla parte personalmente (art. 479 cod. proc. civ., comma 2, come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito, con mod., nella L. 14 maggio 2005, n. 80). Da ultimo, ribadito (Sez. Un. 13 giugno 2011, n. 12898) rispetto alla formulazione precedente dell’art. 479 cit..

Da ciò il rilievo che assume il rispetto dello schema legale previsto (artt. 285, 170 cod. proc. civ.) al fine di desumere (Cass. n. 4997 del 2006), l’inequivoca volontà del notificante di utilizzare lo strumento acceleratorio e sollecitatorio, che l’ordinamento processuale gli attribuisce (Cass. n. 15389 del 2007).

4.4.1. Questi fondamenti giuridici della necessità del rispetto della forma legale rendono evidente come non possano considerarsi frutto di approccio formalistico le decisioni che hanno ritenuto la inidoneità della notifica (ai fini del termine breve) finanche nelle mani dello stesso procuratore (Cass. n. 17790 del 2003); finanche nel caso di elezione di domicilio della parte presso l’ufficio legale e di notifica presso l’ufficio legale (Cass. n. 9298 del 2007). In queste ipotesi, infatti, mancava, rispettivamente, l’estrinsecazione della volontà della parte di perseguire il fine acceleratorio dell’appello in tempi brevi, il legame giuridico posto dal legislatore con il procuratore domiciliatario, che non può estendersi all’organo amministrativo di cui l’avvocato faccia parte.

Nello stesso tempo, spiegano perchè, se non si fosse affermato il principio generale – secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza (anche esecutiva) al procuratore domiciliatario per la parte equivale a quella effettuata alla parte presso il procuratore domiciliatario – si sarebbe incorsi in una lettura formalistica. Infatti, l’essere la notificazione indirizzata al procuratore o alla parte, in presenza del riferimento nominativo al procuratore della parte nella notificazione, non intacca il legame giuridico tra parte e procuratore che il legislatore ha posto a fondamento della certezza che la sentenza sia conosciuta dalla parte per il tramite di chi può valutare se ricorrere all’impugnazione.

Spiegano pure perchè, nel regime dell’art. 479 cod. proc. civ., qualora il titolo esecutivo costituito da una sentenza venga notificato al difensore della parte nel giudizio in cui il titolo si è formato, domiciliatosi presso la stessa parte, la notificazione, pur difforme dallo schema legale della suddetta norma per non essere stata indirizzata alla parte personalmente, non può ritenersi nulla, perchè è idonea al raggiungimento dello scopo che una notifica eseguita personalmente alla parte medesima avrebbe dovuto raggiungere, cioè quello di determinare la conoscenza del titolo in capo ad essa (Cass. 9 marzo 2011, n. 5591). Infatti, la notifica della sentenza titolo esecutivo, non alla parte personalmente, ma al procuratore domiciliato presso la parte, e, quindi, la fisica coincidenza del domicilio della parte con quello del procurare, è idonea ai fini esecutivi perchè il legislatore, nell’art. 479 cit., ha posto al centro della rilevanza il domicilio della parte.

4.4.2. Allora, le conclusioni della recente decisione difforme del 2011 non si possono condividere.

Infatti, l’esigenza, pure ribadita in generale, che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione, nella suddetta decisione è ritenuta soddisfatta dalla alta probabilità in concreto, che, ricorrendo determinate condizioni (par. 4.3.), essa si realizzi.

Tanto, non è condivisibile, perchè diventa irrilevante il legame giuridico della rappresentanza tecnica tra parte e procuratore, sul quale il legislatore ha fondato la certezza che l’atto pervenga al soggetto professionalmente qualificato a proporre l’impugnazione;

legame non ravvisabile tra la struttura legale organizzativa (ufficio legale, avvocatura comunale) e parte.

Perchè, ritenendo sufficiente che il riferimento al procuratore risulti dall’atto notificando, non consente che venga in rilievo la volontà acceleratoria e, quindi, la distinzione con la notifica a fini esecutivi (distinzione alla quale le Sezioni Unite n. 12898 del 2011 hanno dato rilievo, anche in riferimento all’art. 479 cod. proc. civ., nella formulazione originaria); profilo che può ingenerare incertezze quando la sentenza notificanda è in forma esecutiva.

Perchè, in generale, introduce elementi di incertezza, in una materia nella quale c’è l’opposta esigenza di assoluta certezza, vertendosi in tema di passaggio in giudicato della decisione.

Infatti, l’alta probabilità concreta che la sentenza notificanda pervenga al procuratore della parte, è rimessa ad assetti organizzativi degli uffici della parte, che possono essere ben diversi a seconda delle dimensioni e delle prassi locali, anche in ragione delle dimensioni dell’ente. Con la conseguenza che, se si seguisse la strada intrapresa dalla sentenza del 2011, occorrerebbe ipotizzare la facoltà della parte di dimostrare che, nonostante l’identità fisica del domicilio con il proprio procuratore, la struttura organizzativa non è stata idonea ad assicurare la tempestiva conoscenza della sentenza da parte del difensore domiciliatario (per es., perchè gli atti indirizzati alla parte tramite ufficiale giudiziario sono destinati ad ufficio diverso da quello dell’avvocatura comunale).

4.4.1. Pertanto, l’appello è tempestivo, in applicazione del seguente principio di diritto: " ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione (artt. 326, 285 cod. proc. civ.), il principio consolidato, secondo cui la notifica della sentenza (anche nella forma esecutiva) al procuratore domiciliatario per la parte (prevista espressamente dall’art. 170 cod. proc. civ.) equivale a quella effettuata alla parte presso il procuratore domiciliatario, non può estendersi alla ipotesi in cui la notifica sia effettuata alla parte, domiciliata per la carica, nello stesso domicilio (nella specie Casa Comunale) del difensore, in assenza di qualunque richiamo nella notificazione al procuratore domiciliatario (non essendo sufficiente il richiamo nell’atto), che è la forma legale attraverso cui, differenziando la disciplina della notifica della sentenza ai fini dell’esecuzione e collegando la parte al proprio procuratore tecnico che la rappresenta, il codice di rito (art. 170 cod. proc. civ.) assicura che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione, legittimando la decorrenza del termine breve per l’impugnazione.

5. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio al Tribunale di Nola, in diversa persona, che deciderà l’appello nel merito e provvedere anche sulle spese del presente processo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Nola, in diversa persona, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-01-2013) 18-02-2013, n. 7925

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 17 maggio 2012 la Corte d’appello di Milano riteneva di non essere competente a pronunziarsi su una serie di istanze, indicate nel rendiconto al 31 gennaio 2012 da parte del custode dei beni (immobili, conti correnti bancari ed altro), oggetto di sequestro preventivo disposto, nell’ambito del processo a carico di B. M. – persona sottoposta ad indagini in ordine al delitto di concorso in estorsione aggravata (art. 629 c.p., D.L. n. 152 del 1991, art. 7) – ai sensi del combinato disposto dell’art. 321 c.p.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con decreti in data 7 e 14 gennaio 2009. Disponeva, pertanto, la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro, cui aveva fatto seguito la confisca a seguito della sentenza pronunziata il 23 dicembre 2011 dal Tribunale di Milano, successivamente confermata dalla Corte d’appello di Milano il 23 dicembre 2011.

Ad avviso della Corte la competenza a decidere sulle questioni concernenti la gestione dei beni spettava al giudice per le indagini preliminari quale giudice che aveva disposto l’originaria misura ablativa, secondo quanto statuito da questa Corte in un caso analogo (Sez. 1^, n. 3637 del 19 dicembre 2011).

2. Il 18 luglio 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano sollevava conflitto negativo di competenza e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la soluzione del conflitto sulla base delle seguenti considerazioni.

Il richiamo operato dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies agli artt. 2 quater, 2 sexies, 2 septies, 2 octies, 2 nonies, 2 decies, 2 undecies, 2 duodecies è delimitato dal contenuto delle norme espressamente richiamate e non può essere interpretato come rinvio all’intera disciplina in tema di gestione e amministrazione dei beni confiscati nell’ambito di procedure di prevenzione. Il rinvio alla disciplina in materia di misure di prevenzione è circoscritto alla norme in tema di amministrazione, cioè di ordinaria e straordinaria gestione dei beni in sequestro, ma non assegna al giudice per le indagini preliminari il ruolo e le funzione del giudice delegato nè permette di ritenere istituita, in ragione di tale richiamo, una competenza ultra fase del giudice per le indagini preliminari.

A prescindere dal rilievo che quest’ultimo, è organo monocratico, mentre il giudice delegato opera quale articolazione dell’organo collegiale, è indubbio che le funzioni e le competenze del giudice per le indagini preliminari sono predeterminate dalla legge processuale, che delinea una competenza funzionale ad acta nella sola fase delle indagini preliminari.

Nel sistema processuale vigente la cautela reale è una fase incidentale di un procedimento principale di merito ed il suo mantenimento è strettamente correlato all’esito del giudizio di cognizione.

L’art. 321 c.p.p., comma 1, in simmetria con quanto disposto dall’art. 279 c.p.p. per le misure cautelari personali, attribuisce la competenza a provvedere in ordine all’adozione della misura reale al giudice competente a pronunciarsi sul merito, tant’è che il sequestro preventivo può essere disposto anche dal giudice dell’udienza preliminare o dal giudice del dibattimento. Adottando l’interpretazione prospettata dalla Corte d’appello di Milano in adesione ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, si giungerebbe alla conclusione – paradossale sotto il profilo dell’art. 3 Cost. – che, se il sequestro è stato adottato nella fase delle indagini preliminari, la competenza in orine alla amministrazione e gestione dei beni apparterebbe sempre al giudice per le indagini preliminari. Al contrario, se la misura reale è stata disposta nelle fasi successive, la competenza a provvedere sulla gestione e amministrazione dei beni spetterebbe al giudice procedente.

Inoltre, le questioni poste dall’amministrazione dei beni in sequestro non si esauriscono nell’ambito del sequestro preventivo D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies ma possono riguardare ipotesi di reato escluse dal catalogo contenuto nella suddetta norma. In tali situazioni, che pure implicano ai sensi dell’art. 104 bis disp att. c.p.p. la nomina di un amministratore giudiziario e che in nulla divergono, sul piano della concreta gestione, dal sequestro preventivo disposto D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies dovrebbe trovare applicazione la regola generale della competenza funzionale a provvedere del giudice procedente, chiamato a vigilare sull’amministrazione del compendio e ad interloquire nella misura necessaria con l’amministratore.

Un’interpretazione estensiva del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies non è giustificata neppure dal D.Lgs. n. 159 del 2011 e, anzi, si porrebbe in contrasto con la legge delega del suddetto testo unico (L. n. 136 del 2010) che ha espressamente limitato l’intervento legislativo all’armonizzazione della normativa penale, processuale ed amministrativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata anche alla luce delle disposizioni adottate dall’Unione europea.

Un lettura complessiva e coordinata tanto della pregressa L. n. 575 del 1965 quanto del vigente D.Lgs. n. 159 del 2011 rende evidente che l’intento del legislatore non è stato quello di creare un’anomala e spuria figura di g.i.p. – giudice delegato, ma piuttosto di uniformare le regole di amministrazione e gestione dei beni sequestrati che i giudici delle diverse fasi processuali e dei vari gradi di giudizio si trovano ad applicare.

Alla luce di tali considerazioni l’equiparazione del giudice per le indagini preliminari al giudice delegato della prevenzione patrimoniale è un’opzione ermeneutica priva di solidi agganci interpretativi di tipo letterale e logico-sistematico.

Da ultimo osserva che il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 4, estende la disciplina della prevenzione anche ai casi di provvedimenti di sequestro e confisca di beni adottati in relazione a reati di cui all’art. 51 c.p.p., comma 3 bis, e che, per tale specifica categoria, la disposizione prevede che l’A.G. sia coadiuvata nella amministrazione e custodia, fino al provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare, dall’Agenzia nazionale che, dopo il rinvio a giudizio, amministra i suddetti beni. Nel caso in esame, pur vertendosi in processo di criminalità organizzata, l’Agenzia nazionale non è stata interessata.
Motivi della decisione

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall’art. 28 c.p.p. e la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalla norme successive.

2. Tale conflitto deve essere risolto mediante la dichiarazione della competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano.

3. Le argomentate e pregevoli considerazioni svolte dal giudice che ha sollevato il conflitto muovono da una non condivisibile interpretazione logico-sistematica del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e delle disposizioni di legge da esso richiamate.

4. Il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 2 bis stabilisce l’applicabilità della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche, artt. 2 nonies, 2 decies, 2 undecies, qualora venga disposta la confisca di beni per uno dei delitti tassativamente indicati nella norma stessa (artt. 314, 315, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis, 325 c.p.).

Il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 2 quater estende l’applicabilità delle disposizioni contenute nel comma 2 bis anche al caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta per ulteriori tipologie di reati, anch’esse specificamente elencate (artt. 629, 630, 648 – esclusa la fattispecie di cui al comma 2 -, 648 bis, 648 ter c.p., D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 – esclusa l’ipotesi di cui all’art. 74, comma 5).

L’art. 12 sexies, comma 4 bis amplia, a sua volta, la sfera di operatività delle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati nell’ambito di procedure di prevenzione, contenute nella L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche, artt. 2 quater e da 2 sexies a 2 duodecies stabilendo espressamente che esse trovino attuazione anche nei casi di sequestro e confisca previsti dall’art. 12 sexies, commi da 1 a 4 nonchè nelle ipotesi di misure ablative disposte nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata (art. 51 c.p.p., comma 3 bis).

5. La L. n. 575 del 1965 e successive modifiche, artt. 2 sexies e 2 nonies prevedono – rispettivamente per il sequestro e la confisca – che il provvedimento con il quale il giudice dispone la misura ablativa comporti la nomina di un amministratore (per le aziende un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’albo nazionale degli amministratore giudiziari) incaricato di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni, anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione dell’autorità giudiziaria, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni stessi.

Da entrambe le disposizioni emerge, quindi, univocamente che l’adozione della misura patrimoniale determina l’immediata insorgenza di una sub-procedura destinata all’esame e alla soluzione dei profili squisitamente gestionali nell’ambito della quale il referente giudizio, nominato contestualmente all’emissione della misura patrimoniale, rimane immutato anche in caso di proposizione di mezzi di impugnazione avverso il decreto adottato nell’ambito della procedura principale.

6. L’espresso rinvio contenuto nel D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, commi 2 bis e 2 quater alla L. n. 575 del 1965 e successive modifiche, art. 2 nonies consente di affermare, anche in forza del richiamo contenuto in quest’ultima disposizione all’art. 2 sexies, che l’adozione della misura ablativa, sia essa cautelare o definitiva, determina l’insorgenza di un procedimento accessorio rispetto a quello principale in cui sono stati disposti il sequestro o la confisca.

Il procedimento principale è regolato dalle norme del codice di rito in tema di presupposti applicativi della misura reale, di modifica o revoca della stessa, nonchè di competenza funzionale all’adozione dei relativi provvedimenti.

Il procedimento accessorio concerne, al contrario, unicamente le questioni gestionali inerenti ai beni oggetto della disposta misura, alla cui trattazione sono deputati specifici referenti professionali e giudiziali le cui attribuzioni, come si evince dal combinato disposto del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, commi 2 ter, 2 quater, 4 bis e L. n. 575 del 1965 e successive modifiche, artt. 2 nonies e 2 sexies sono correlate all’adozione del provvedimento emesso nel procedimento principale e sono contraddistinte da sostanziale continuità a prescindere dalle vicende del procedimento principale.

Tale soluzione interpretativa appare coerente con il complessivo impianto normativo, caratterizzato da una significativa osmosi tra norme processuali e regolamentazione legislativa delle diverse tipologie di procedure afferenti le misure di prevenzione patrimoniali, e al contempo, appare rispettosa delle disposizioni dettate dal codice di rito in tema di competenza funzionale del giudice in ordine all’adozione, modifica, revoca delle misure reali.

7. Nel caso in esame, il sequestro preventivo, originariamente disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ai sensi dell’art. 321 c.p.p. e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies per il delitto di cui all’art. 629 c.p., D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ha determinato l’automatica insorgenza di un procedimento accessorio riguardante i profili gestionali le cui problematiche giuridiche sono devolute alla competenza dell’Autorità giudiziaria che per prima ebbe a disporre la misura reale e ciò a prescindere dalle vicende del procedimento principale e dal successivo esperimento delle impugnazioni disciplinate dal codice di rito (Sez. 1^, n. 3637 del 19 dicembre 2011; Sez. 1^, n. 26925 del 19 giugno 2012; Sez. 1^, n. 45611 del 7 novembre 2012).

In coerenza con i principi sinora illustrati, quindi, deve essere dichiarata la competenza giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con conseguente trasmissione allo stesso degli atti.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso, in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.