Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-05-2012, n. 7559 Difformità e vizi dell’opera

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Svolgimento del processo

M.G., con atto di citazione del 6 febbraio 2001 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Latina, la Compagnia generali Trattori spa per ivi sentire condannare la convenuta al risarcimento dei danni quantificati in L. 135.500.000 per il grave inadempimento della convenuta nell’esecuzione dell’appalto, avente ad oggetto la revisione dei due motori marini CAT 3208, pertinenti all’imbarcazione Mochi 44 Fb. L’attore precisava che nei primi mesi del 2000 su incarico del signor Ma. all’epoca proprietario dell’imbarcazione, la Compagnia Generali Trattori aveva eseguito la revisione dei motori, che l’intervento eseguito per il corrispettivo di L. 26.000.000 non aveva avuto buon esito, che in occasione della vendita dell’imbarcazione dal Ma. al M. (attuale attore) il primo aveva chiesto una nuova revisione con il rilascio di garanzia integrale;

che il prezzo convenuto e poi pagato dall’attore era di L. 19.000.000, che anche tale intervento era risultato inutile. Infatti, il giorno 9 agosto 2000, data di inizio delle ferie dell’attore, il motore di destra aveva manifestato un anomalo innalzamento della temperatura e, una volta spento, non era più ripartito, che denunciato l’evento la CGT aveva inviato un proprio tecnico il quale riscontrava un danno conseguente al cattivo montaggio del collettore e che ciò aveva provocato una lesione della testata cui era seguita la fuoriuscita dell’acqua di raffreddamento e, quindi, il surriscaldamento del motore.

L’attore, provvedeva a proprie spese a far smontare il motore ritirato dalla CGT solo il 25 agosto 2000, che la CGT, inizialmente, pretendeva il pagamento anticipato della riparazione e, in seguito alle proteste, dell’attore aveva riconosciuto l’intervento in garanzia. Esponeva, ancora, di aver dovuto proporre ricorso per ingiunzione per ottenere la riconsegna del motore e la CGT aveva riconsegnato il motore il 10 ottobre 2000 con notevole ritardo e dopo che ormai era trascorsa la stagione estiva, periodo di utilizzo dell’imbarcazione.

Si costituiva la CGT che contestava la fondatezza della domanda rilevando:

l’eccessiva entità dei danni richiesti, precisando che i motori avevano già; compiuto nove anni di attività e negava che l’intervento eseguito nell’aprile 2000 riguardasse il collettore, causa del guasto lamentato, e che ad esso potesse riferirsi la garanzia prestata.

Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 440 del 2003, precisato che oggetto della domanda non era la riparazione, di fatto utilmente eseguita in garanzia dalla CGT ma il risarcimento dei danni, accoglieva parzialmente la domanda condannando la stessa a restituire la somma di Euro 2.582,28 maggiorata di interessi sborsata da M. per lo smontaggio del motore, attività accessoria a quella riconosciuta in garanzia. Nel resto, riteneva che l’attore non avesse adempiuto all’onere di dar prova dei danni subiti e della riferibilità di questi ad un errore della CGT. Avverso questa sentenza interponeva appello, davanti alla Corte di Appello di Roma, il M., censurando la decisione del Tribunale di Latina sotto diversi profili. Si costituiva la CGT resistendo al gravame e svolgendo appello incidentale, eccependo l’inammissibilità e/o l’improcedibilità delle domande formulate dall’attore in ragione dell’intervenuta transazione tra gli stessi.

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 3754 del 2009 respingeva gli appelli proposti da entrambe le parti. A sostegno di questa decisione la Corte romana osservava: a) che andava rigettato l’appello incidentale proposto dalla CGT perchè l’esistenza di un accordo transattivo andava dimostrato mediante documento, nè dalle lettere intercorse tra le parti si poteva desumere la conclusione di un accordo transattivo; b) andava riconfermata l’esistenza del dedotto inadempimento della CGT, considerato che lo smontaggio ed il montaggio del motore erano compresi nell’intervento di manutenzione e che, anche in relazione a tale fase, incombeva all’appaltatrice CGT l’obbligo di rendere la prestazione con diligenza e nel rispetto delle regole d’arte, c) che andava riconfermata la decisione del Tribunale di Latina in ordine alla liquidazione dei danni perchè l’interessato non aveva provveduto a dimostrare i danni subiti, non essendo sufficiente l’automatico riferimento al valore locativo dell’imbarcazione.

La cassazione della sentenza n. 3754 del 2009 è stata chiesta da M.G. con atto di ricorso affidato a tre motivi. La Compagnia Generale Trattori spa, ha resistito con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi.

Motivi della decisione

A.= Ricorso principale.

1.= Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 1223, 1226 e 2697 cod. civ. Avrebbe errato la Corte di Appello di Roma, secondo il ricorrente, per non aver applicato, nel caso di specie, il principio più volte espresso dalla Corte di Cassazione secondo il quale in qualsiasi ipotesi di danno per inutilizzabilità di un bene deve procedersi alla valutazione equitativa, tenendosi conto dei costi di mantenimento e del vantaggio dell’utilizzo. Specifica il ricorrente che nel caso in esame il Giudice ha accertato l’inadempimento dell’appaltatore ed ha riconosciuto che il bene non è stato utilizzato dal 9 agosto 2000 al 10 ottobre 2000; i costi di mantenimento del bene fermo sono stati pari a L. 20.336.000, come da documentazione allegata e da CTU espletata, il valore locativo del bene per il periodo di mancata utilizzazione era (come da CTU) di L. 112.500.000. Pertanto, conclude il ricorrente, sussistevano tutte le ragioni per accedere alla liquidazione equitativa del danno, avendo l’attore fornito la prova dell’an, ma anche i presupposti del quantum in "parte qua", (costi) addirittura documentati e quindi dimostrati con certezza.

1.1.= Il motivo di ricorso è fondato e va accolto, perchè la Corte di Appello di Roma non ha tenuto conto che il danno da "fermo tecnico" è risarcibile, e, in assenza di prova specifica, con valutazione equitativa dello stesso.

1.1.a).= Va qui, intanto, ricordato che questa Corte in più occasioni ha affermato il principio secondo cui – in tema di risarcimento del danno derivante da incidente stradale, con riferimento al cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa dell’impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è possibile la liquidazione equitativa di detto danno, anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione), comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore.

1.1.b).= Ora, il principio appena indicato non può non essere riferito anche all’ipotesi in esame sia perchè, ai fini che qui interessa, non vi è sostanziale differenza tra autovettura e imbarcazione considerato che, entrambi, sono beni mobili registrati e, soprattutto, beni destinati alla circolazione ed al trasporto ad uso privato, sia perchè la Corte di Roma ha riconosciuto la responsabilità risarcitoria della società Compagnia Generali Trattori, ed, ad un tempo, che il bene non era stato utilizzato dal 9 agosto 2000 fino alla data del 10 ottobre 2000. A sua volta, l’attuale ricorrente, aveva avanzato specifica domanda di liquidazione del danno, anche nella forma equitativa, considerato che – come si legge in sentenza nella parte in cui sono riportate le conclusioni delle parti chiedeva il risarcimento dei danni (…..), indicando l’ammontare nella misura corrispondente al valore locativo del bene, ovvero, "nella diversa somma anche, equitativamente, liquidata e ritenuta di giustizia". 2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2967 c.c. nonchè artt. 342 e 346 c.p.c. e difetto di motivazione. Avrebbe errato, la Corte romana, secondo il ricorrente nell’aver rigettato la richiesta risarcitoria in ordine alle spese di gestione sostenute da M. nel periodo di non utilizzabilità dell’imbarcazione, ritenendo che l’appellante non avesse rivolto una specifica censura alla sentenza di primo grado. Piuttosto, specifica il ricorrente, nell’atto d’appello l’esponente aveva chiaramente criticato la relativa esclusione contenuta nella sentenza di primo grado attraverso una critica nel suo complesso proprio con l’evidenziare l’illogicità delle argomentazioni rispetto ai principi giuridici applicabili al risarcimento ed alle risultanze istruttorie acquisite.

2.1.= Questo secondo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione all’art. 91 c.p.c., e difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale respingendo gli appelli ha ritenuto di compensare le spese omettendo, però, la pronuncia sulle spese pregresse, nonostante, che con l’atto di appello fosse stata censurata la decisione del Tribunale di compensare le spese.

3.1.= Questo motivo rimane assorbito, considerato che l’annullamento della sentenza impugnata ripropone il riesame del regolamento delle spese giudiziali nel suo complesso. Ciò posto va, comunque, osservato che non ha ragion d’essere la censura secondo cui la Corte romana abbia omesso la pronuncia sulle spese pregresse perchè come è detto nella motivazione della sentenza impugnata, "il rigetto di entrambe le impugnazioni giustifica la compensazione "anche" delle spese di questo giudizio", laddove l’avverbio "anche" sta a significare che la Corte romana ha esaminato ed ha ritenuto di confermare la decisione del Tribunale in ordine alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, in ragione della reciproca soccombenza anche nel pregresso giudizio.

B.= Ricorso incidentale.

4.= Con il primo motivo del ricorso incidentale, la resistente lamenta la violazione dell’art. 1668 e dell’art. 2696 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Avrebbe errato la Corte romana secondo la ricorrente, nell’aver fondato la dichiarazione di responsabilità della CGT su una presunzione di secondo grado: da un lato la prima presunzione si baserebbe su un meccanicistico post hoc ergo propter hoc: poichè l’intervento manutentivo è avvenuto nell’aprile 2000 ed il guasto si è verificato pochi mesi dopo, non può seriamente mettersi in dubbio il nesso eziologico tra l’intervento ed il guasto.

La sussistenza (presunta) di detto nesso dall’altro lato fonda la responsabilità ex art. 1668 cod. civ. che è presunta in caso di vizio o difformità dell’opera. Epperò, incrociando le due presunzioni, la Corte di merito avrebbe omesso, sempre secondo la ricorrente – di rilevare l’assoluta mancanza di prova circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’intervento operato dalla CGT nell’aprile 2000 e il guasto occorso nell’estate dello stesso anno. Ora, controparte, nel corso del giudizio, chiarisce ancora la ricorrente, non avrebbe fornito la benchè minima dimostrazione di un inadempimento, oltre, ovviamente, del nesso causale tra lo stesso ed i difetti (dimostrazione che era assolutamente a suo carico).

Piuttosto esisterebbe, invece, la prova contraria che deriverebbe dal fatto che l’intervento effettuato dalla CGT non ebbe a riguardare in alcun modo il collettore di scarico," del resto l’intervento della CGT avrebbe riguardato unicamente alcune parti dei motori (la parte centrale ed inferiore) e non certo il collettore il quale come facilmente si intuisce è un elemento strutturalmente distinto dal motore. Lo stesso CTU, anche (ma non solo) quando ha reso i chiarimenti sollecitati da parte attrice ha affermato che il collettore non necessariamente viene smontato unitamente al motore ma, soprattutto, che la causa della rottura della testata del motore fosse una conseguenza della rottura del collettore non è l’ipotesi più verosimile.

4.1.= Il motivo è inammissibile, perchè la ricorrente con tale censura, anche se ha dedotto una violazione di legge, rimette in realtà in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto operato dal giudice del gravame tratto dall’analisi degli elementi di valutazione e in sè coerenti con la riconducibilità dell’inconveniente verificatori a carico del motore dell’imbarcazione del M. all’attività di manutenzione svolta dalla CGT, finalizzata a rimettere in efficienza i motori.

4.1.a).= Epperò l’apprezzamento del giudice del gravame, privo di vizi logici e supportato dai riscontri probatori, anche, da quelli indicati dalla ricorrente – come nel caso in esame- è sottratto al sindacato del giudice di legittimità, posto che la valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti rientra nell’ambito di discrezionalità del giudice.

5.= Con il secondo motivo del ricorso incidentale, la ricorrente lamenta l’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’intervenuta transazione. Avrebbe errato la Corte di Appello romana per aver escluso l’esistenza di un accordo transattivo tra le parti. Piuttosto, ritiene la ricorrente la corrispondenza intercorsa tra le parti evidenzia con chiarezza da un lato la sussistenza di una cosiddetta res dubia (vale a dire una questione controversa tra le parti) e dall’altro il nuovo regolamento degli interessi, risultante dalle reciproche concessioni delle parti delle quali, tuttavia, non era necessaria una precisa e dettagliata indicazione, perchè è sufficiente che il complesso dei diritti abdicati dall’uno e dall’altro contraente potesse essere desunto.

5.1= Anche questo motivo è inammissibile perchè, anche con tale censura, la ricorrente pur se ha dedotto una violazione di legge, rimette, in realtà, in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto operato dal giudice del gravame tratto dall’analisi dell’intera relazione epistolare intervenuta tra le parti e in sè coerente con l’esclusione dell’esistenza di un accordo transattivo. Come ha avuto modo di chiarire, la Corte romana ha esplicitamente escluso che dalle lettere intercorse tra le parti si potesse desumere – contrariamente a quanto ritiene l’attuale ricorrente – la conclusione di un accordo transattivo.

In definitiva, va accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale.

La sentenza impugnata va cassata e il processo rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Romania quale provvederà per il regolamento delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, la quale provvederà al regolamento delle spese anche del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43717

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Due i motivi del ricorso per cassazione proposto da N.M. avverso la sentenza della corte di assise di appello di Roma 16.12.2010/14.1.2011 che confermava la pena dell’ergastolo, inflitta dal primo giudice in sede di giudizio abbreviato, per il delitto di duplice omicidio aggravato di B.C.A. e U.I. avvenuto in (OMISSIS): per l’esclusione dell’aggravante dei futili motivi essendo stati i delitti commessi nello stato di sofferenza per avere la B.A. voluto interrompere la loro relazione e per aver rifiutato la U.I. di convincere l’amica, quella relazione, a riprenderla, da un lato, concessione delle attenuanti generiche e riduzione della pena inflitta al massimo edittale, dall’altro.

Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto ne deve essere dichiarata l’inammissibilità. Ricorre la circostanza aggravante del motivo futile o abietto in relazione all’omicidio originato da un patologico e distorto rapporto di possesso parentale dell’uomo nei confronti della donna, la quale ha deciso di troncare una relazione sottraendosi così ai voleri dell’uomo, nella giusta rivendicazione della propria autodeterminazione. In verità alla luce del comune sentire nell’attuale momento storico che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla libertà di autodeterminazione, i giudici di merito hanno ravvisato, con una compiuta argomentazione, nella specie la sussistenza dell’aggravante dei motivi futili o abietti per essere stati gli omicidi compiuti non per ragioni di gelosia collegate ad un sia pur abnorme desiderio di vita in comune, ma come espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non poteva tollerarsi l’insubordinazione (in senso conforme, Sez. 1, 12.11.2009/18.2.2010, Saleem e a., Rv 246309; Sez. 1, 2.9/25.10.2007, P.M. e Scarola, Rv 208773). I due omicidi peraltro, furono compiuti a distanza di un’ora l’una dall’altro, tagliando la gola alle due ragazze con un rasoio, la prima ad essere stata sgozzata essendo l’amica della seconda vittima che si era rifiutata di intercedere i suoi buoni uffici perchè quest’ultima non interrompesse la relazione con l’imputato.

Il che, come hanno spiegato i giudici di merito, deponeva per una motivazione tutta centrata sulla rappresentazione della donna come oggetto di possesso e di sorpruso.

Parimenti non merita accoglimento il motivo di ricorso che ne denuncia la carenza ed infondatezza della motivazione sul punto relativo alla denegata concessione delle attenuanti generiche ed alla irrogazione di una pena nel massimo edittale. Sul punto il discorso giustificativo giudiziale sfugge ad ogni possibile censura sul piano della legittimità, avendo fatto perno sulle modalità cruente – sgozzamento delle vittime – degli omicidi, sulla personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali e che viveva solo di attività di borseggio.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 35

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bale;
Svolgimento del processo

Il ricorrente è titolare della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Potenza in data 22 ottobre 1993, n. 15683 per la costruzione di un fabbricato rurale in Contrada "Rivisco" sull’immobile distinto in catasto al foglio 10, part. 414418.

Con ordinanza 14 novembre 1995, n. 20004, il Sindaco del Comune di Potenza disponeva la sospensione dei lavori e successivamente con ordinanza 9 gennaio 1995, n. 549 ordinava la demolizione delle opere costruite in totale difformità dal permesso di costruire, per aver realizzato al piano terra un manufatto avente una superficie, un volume ed un altezza maggiore rispetto al progetto approvato e per aver realizzato un piano non previsto di superficie pari a 85, 87 mq di m 3, 20 di altezza.

Con riferimento a tali opere in data 6 marzo 1995 era depositata presso il Comune di Potenza, da parte del figlio del ricorrente sig. A.D., istanza di condono ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Alla domanda di condono era allegato il bollettino di versamento della somma di lire 7.000.000 e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il sig. A.D., tra l’altro, descriveva le opere realizzate abusivamente nell’abitazione sita in Potenza alla Via C.da Rivisco s.1. consistenti in un "piano terra seminterrato" di 136 mq calpestabili.

In relazione al medesimo immobile e ai medesimi abusi edilizi in data 20 marzo 1995, perveniva presso il Comune di Potenza un’altra istanza (recante la data del 18 marzo 1995), questa volta, però, a firma del sig. F.D., odierno ricorrente, il quale chiedeva di beneficiare del condono edilizio di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché della sanatoria prevista dall’art. 13 della legge n. 47 del 1985, specificando che l’oblazione, gli oneri di concessione e di urbanizzazione erano già stati pagati da suo figlio A.D..

Con provvedimento 17 luglio 1995, n. 13142, il Sindaco del Comune di Potenza respingeva la domanda di condono edilizio presentata dal Sig. A.D. in data 6 marzo 1995 e ciò in applicazione dell’art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che consentiva il rilascio del condono per le opere ultimate entro il 31 dicembre 1993; l’ente locale aveva accertato, infatti, che gli abusi in questione erano stati realizzati in data successiva, avendo riscontrato, in particolare, che le opere per le quali era stato richiesto il condono non risultavano ultimate, essendo l’edificio privo di copertura e di tompagnatura.

Respinta la domanda di condono, il Sindaco del Comune di Potenza con provvedimento 7 agosto 1995, n. 14597, a seguito di sopralluogo della polizia municipale, accertava l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione del 9 gennaio 1995, n. 549, disponendo che siffatto accertamento avrebbe costituito titolo per l’immissione in possesso dell’immobile.

Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di condono edilizio, nonché avverso l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione il sig. F.A.D. ha proposto ricorso notificato in data 13 ottobre 1995 e depositato in data 31 ottobre 1995, deducendo le seguenti censure:

1) violazione dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, poiché l’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione non sarebbe stato preceduto dall’esame dell’istanza di condono del 18 marzo 1995 presentata dal ricorrente;

2) violazione dell’art. 31, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (come richiamato dall’art. 39 della legge 724/1994) poiché l’atto di rigetto della domanda di condono sarebbe destinata illegittimamente al figlio A.D., non legittimato ad attivare il procedimento di condono, non vantando alcun titolo sull’immobile e non avente conseguentemente alcun titolo nemmeno al rilascio della concessione edilizia a norma dell’art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; il rigetto della domanda di condono si fonderebbe sul falso presupposto che l’immobile oggetto di condono non potrebbe essere considerato ultimato per mancanza delle tompagnature e sull’erroneo presupposto che le opere non sarebbero state ultimate entro il 31 dicembre 1993; invece, ad avviso del ricorrente, il primo piano sarebbe stato realizzato in conformità alla concessione edilizia del 22 ottobre 1993, n. 203, mentre il piano terra sarebbe stato interamente realizzato nel corso del 1993 e quindi avrebbe dovuto esser ritenuto sanabile;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, poiché l’amministrazione avrebbe potuto imporre, in luogo della sanzione della demolizione, la chiusura, mediante pareti in cemento armato, del piano terra, oggetto dell’istanza di condono che, in quanto costruito contro un terrapieno, costituiva in realtà un piano seminterrato.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Potenza, il quale con memoria depositata in data 21 novembre 1995 ha eccepito l’infondatezza dei primi tre motivi di ricorso e l’inammissibilità delle censure formulate con il quarto motivo di ricorso, in quanto rivolte contro l’ordinanza di demolizione, non oggetto di impugnativa e non più impugnabile per decorrenza del termine decadenziale.

Con ordinanza collegiale 22 novembre 1995, n. 441, la domanda cautelare è stata respinta.

Con atto depositato in data 16 luglio 2006 il sig. F.A.D. ha conferito mandato all’Avv. Luigi Petrone, costituitosi in sostituzione dell’Avv. Pietro Basile.

Il Comune ha peraltro eccepito, con memoria conclusiva del 15 novembre 2010, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del sig. F.A.D. ad impugnare il rigetto dell’istanza di condono, non essendo egli il destinatario del provvedimento.

Con memoria conclusiva depositata in data 24 novembre 2010 il ricorrente afferma che l’amministrazione non avrebbe potuto adottare l’atto di accertamento di inottemperanza, assumendo a presupposto la pregressa ordinanza di demolizione n. 549/95, poiché questa era divenuta inefficace a seguito della presentazione della domanda di condono, né avrebbe potuto porre alla base dell’accertamento un sopralluogo effettuato in data 13 maggio 1995, prima del rigetto della domanda di condono.
Motivi della decisione

1.Il primo ed il secondo motivo di ricorso, attesa la loro stretta connessione logica possono essere trattati congiuntamente.

Il ricorrente lamenta che l’amministrazione non avrebbe esaminato la sua istanza di condono del 20 marzo 1995, mentre avrebbe illegittimamente emanato un provvedimento di rigetto dell’istanza di condono presentata da suo figlio A.D., il quale non era il soggetto legittimato a presentare l’istanza di sanatoria né tanto meno a ricevere il provvedimento di definizione del procedimento di sanatoria per le opere abusivamente realizzate su un immobile sul quale non vantava alcun titolo.

1.1.- Osserva al riguardo il Collegio che a norma dell’art. 31, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono soggetti legittimati a richiedere la sanatoria e ad effettuare gli adempimenti relativi, non solo coloro che hanno titolo a richiedere il titolo abilitativo, ma anche, "salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima".

Nella fattispecie, in disparte quanto affermato dal ricorrente in ordine alla assenza in capo al sig. A.D. di alcun diritto sull’immobile in questione, il che è peraltro contrastante con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal sig. A.D. innanzi all’ufficiale dell’anagrafe del Comune di Potenza, nella quale, di contro, lo stesso attesta di essere proprietario dell’immobile di cui si discute ed in disparte l’ulteriore considerazione che il sig. A.D. avrebbe potuto essere considerato comunque legittimato alla presentazione della istanza di sanatoria quale soggetto interessato, ritiene il Collegio che il figlio del ricorrente ha operato nei confronti dell’amministrazione quale "falsus procurator", il cui operato è stato successivamente ratificato dall’odierno ricorrente con l’istanza del 20 marzo 1995.

In altre parole, l’atto con cui il sig. F.A.D. ha chiesto la sanatoria non è qualificabile come una nuova ed autonoma domanda di condono, ma quale ratifica implicita della domanda di condono precedentemente presentata a firma di suo figlio. E ciò è desumibile in modo inequivoco dalla manifestazione della volontà del ricorrente contenuta nell’istanza del 20 marzo 1995 di voler condonare le medesime opere oggetto della precedente domanda di condono presentata a firma del sig. A.D. e di voler beneficiare del pagamento dell’oblazione, degli oneri di concessione e di urbanizzazione, già effettuato da suo figlio A.D. unitamente alla istanza di sanatoria da lui presentata in data 6 marzo 1995.

Qualificata l’istanza del figlio del ricorrente quale atto giuridico compiuto da un "falsus procurator", poi ratificato dal soggetto legittimato, i primi due motivi di ricorso si appalesano infondati, in quanto l’odierno ricorrente, appropriandosi degli effetti dell’istanza di condono presentata da suo figlio, diveniva automaticamente, per effetto della ratifica, destinatario anche degli effetti del provvedimento di rigetto dell’istanza di condono emanato dal Comune. Non può quindi ravvisarsi, come sostenuto dal ricorrente, l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione per aver adottato il provvedimento di rigetto dell’istanza di condono nei confronti di un soggetto non legittimato a riceverla, poiché il Comune, al momento dell’adozione di tale provvedimento avvenuta in data 17 luglio 1995 era già a conoscenza della ratifica implicita dell’istanza di condono depositata presso il Comune in data 20 marzo 1995 da parte del sig. F.A.D. ovvero da parte del soggetto legittimato alla presentazione della domanda.

2.- Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente afferma che la realizzazione del piano terra oggetto della domanda di condono sarebbe stato ultimato entro la data del 31 dicembre 1993 e pertanto il provvedimento impugnato si fonderebbe sull’erroneo presupposto che le opere a quella data non fossero ultimate.

2.1.- Al riguardo, l’art. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come integrato dall’art. 39 della legge. 23 dicembre 1994, n. 724, ammette al beneficio della sanatoria le opere realizzate in assenza o in difformità di titolo abilitativo, che risultino essere state ultimate entro la data del 31 dicembre 1993 (e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi.

Per quel che ci occupa, la nozione di "ultimazione" dell’immobile ai fini dell’applicazione della sanatoria edilizia deve essere in ogni caso tratta dalla formulazione dell’art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che considera ultimati gli edifici per i quali sia completato il rustico ed eseguita la copertura.

L’esecuzione del cosiddetto "rustico" è riferita al completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tompagnature esterne, che determinano l’isolamento dell’immobile dalle intemperie e configurano l’opera nella sua fondamentale volumetria. Ciò premesso, ai fini della sanatoria di abusi edilizi ai sensi dell’art. 31, l. 28 febbraio 1985 n. 47, per immobile completato (" rustico ") deve intendersi quello mancante solo delle finiture, ma necessariamente comprensivo delle tampognature esterne. Ne consegue, nella fattispecie, la corretta applicazione della norma sul condono da parte dell’amministrazione, la quale ha posto a fondamento del diniego dell’istanza di sanatoria il fatto che l’immobile non fosse stato ultimato entro la data del 31 dicembre 1993, poichè alla data del 31 dicembre 1993, non risultando realizzate a tale data né le tompagnature né la copertura dell’edificio. Tale circostanza, nonostante il contrario assunto del ricorrente, è provata dal verbale di polizia municipale 8 febbraio 1995, n. 206, avente valore di fede privilegiata, salvo querela di falso, nel quale è accertato che i lavori sull’immobile in questione erano stati realizzati nel 1994 e che negli anni precedenti erano stati realizzati "solo alcuni pilastri a piano terra".

Un" ulteriore conferma della circostanza della non avvenuta ultimazione dell’immobile entro la data del 31 dicembre 1993 è fornita dalle foto, versate in atti dal Comune resistente, relative al sopralluogo dell’8 novembre 1994, dalla quali emerge in modo chiaro ed inequivocabile che l’immobile era ancora privo delle tompagnature esterne.

In sintesi, l’assunto del ricorrente in ordine all’avvenuta ultimazione dell’immobile alla data del 31 dicembre 1993 è smentito dalla documentazione agli atti di causa.

3.- E’ infine da accogliere la eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune con riferimento al quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta che l’amministrazione avrebbe potuto imporre, in luogo della sanzione della demolizione, la chiusura completa del terrapieno contro il quale era stato costruito il piano terra, che, in realtà era da considerarsi come un piano seminterrato.

3.1.- Invero, rileva il Collegio, che tale doglianza è inammissibile, in quanto diretta a contestare la legittimità dell’ordinanza di demolizione, la quale non costituisce oggetto di impugnativa né, ad ogni modo, risulta essere stata impugnata entro il termine decadenziale di cui all’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

4.- Parimenti inammissibile è da ritenersi la censura proposta dal ricorrente, contenuta nella memoria conclusiva del 24 novembre 2010, ove si afferma che l’ordinanza di demolizione n. 549/95, a seguito della presentazione della domanda di condono, avrebbe dovuto essere ritenuta inefficace e pertanto l’amministrazione non avrebbe potuto adottare l’atto di accertamento di inottemperanza, ma avrebbe dovuto emettere una nuova ingiunzione di demolizione sulla base di nuovi accertamenti.

4.1.Ricorda, al riguardo, il Collegio che nel giudizio amministrativo sono inammissibili le censure dedotte in memoria, non notificata alla controparte, sia quando siano completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel ricorso introduttivo, ma anche quando, pur richiamandosi ad un motivo già ritualmente dedotto, introducano elementi nuovi, ovvero in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale e del principio del contraddittorio, essendo affidato alla memoria difensiva il compito di mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame e non anche di ampliamento del "thema decidendum" (Consiglio Stato a. plen., 20 maggio 1980, n. 18; Consiglio Stato, sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5513; Consiglio Stato, sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5385).

Orbene, nella specie, la censura proposta dal ricorrente con memoria del 24 novembre 2010 introduce un motivo di illegittimità avverso il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, che si rivela del tutto nuovo, atteso che la deduzione dell’inefficacia dell’ordinanza di demolizione n. 549/95 che sarebbe scaturita dalla presentazione della domanda di sanatoria, è affermata per la prima volta, né risulta ricollegabile ad argomentazioni e censure espresse nel ricorso introduttivo.

5.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte il ricorso in parte è rigettato ed in parte è dichiarato inammissibile.

6.- Le spese, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge ed in parte lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento di Euro 1000, 00 (mille/00) a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Ferone, Presidente FF

Giancarlo Pennetti, Consigliere

Paola Anna Gemma Di Cesare, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-07-2012, n. 13662

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
L’O. S. C. srl otteneva dal Giudice di pace di C. decreto ingiuntivo per la somma di Euro 381,15, oltre spese di procedura, nei confronti della Azienda USL n. (OMISSIS) di C., che proponeva opposizione.
La USL contestava, tra l’altro, l’erronea attribuzione dell’IVA a favore del procuratore distrattario della società.
L’opposizione veniva respinta e le spese processuali compensate (sentenza del Giudice di pace 2 dicembre 2005).
Avverso la suddetta sentenza, la AUSL propone ricorso con unico motivo.
Gli intimati non svolgono difese.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, la AUSL deduce la violazione dei principi regolatori relativi alla normativa in materia di IVA. 2. Il ricorso per cassazione avverso sentenza del giudice di pace secondo equità, nel regime previsto dall’art. 339 cod. proc. civ., anteriormente alla modifica di cui alla L. n. 40 del 2006, è ammissibile vertendo in tema di violazione di principi regolatori della materia.
3. Secondo la USL ricorrente, in particolare, la disciplina in materia di IVA è ispirata al principio della neutralità dell’imposta, con la conseguenza che, potendo l’imprenditore creditore detrarre l’IVA indicata nella fattura del professionista (avvocato) che lo ha assistito, la debitrice (AUSL) non sarebbe tenuta alla corresponsione dell’imposta. Altrimenti, si verificherebbe un arricchimento ingiustificato dell’ingiungente, che da un lato incasserebbe l’IVA refusagli, dall’altro porterebbe in detrazione l’IVA versata. In definitiva, il professionista distrattario può richiedere al soccombente solo l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l’importo dell’IVA che gli sarebbe dovuta – a titolo di rivalsa – dal proprio cliente, abilitato a detrarla.
3.1. Il ricorso è fondato.
Di recente (Cass. 21 febbraio 2012, n. 2474) la Corte si è pronunciata espressamente sulla questione, affermando il seguente principio di diritto: L’avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l’importo dell’IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l’addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest’ultimo venga normalmente recuperato, poichè non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.
Il Collegio condivide il suddetto principio, che va applicato alla identica fattispecie, con conseguente cassazione sul punto della sentenza impugnata.
4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 cod. proc. civ., la Corte revoca il decreto ingiuntivo limitatamente all’applicazione dell’IVA a favore del difensore distrattario della O. S. C. srl.
5. Gli aspetti di novità della questione, decisa dalla Corte di legittimità solo nell’anno corrente, giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali, sia del giudizio di merito – per il quale le spese erano già state compensate – che del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo limitatamente all’applicazione dell’IVA a favore del difensore, distrattario, della O. S. C. srl. Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di opposizione e del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.