Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 29877 Alimenti e mantenimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non ha resistito l’intimata, avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma, modificando parzialmente la decisione di primo grado, aveva posto a carico di S. C. l’obbligo di corresponsione di un assegno mensile di Euro 2.000,00 in favore della moglie Ca.En., nonchè quello di contribuzione per il 70% al pagamento delle spese straordinarie per il figlio minore, di cui disponeva l’affidamento ad entrambi i genitori e la convivenza con la madre.

In particolare con i motivi di impugnazione C. ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, rispettivamente sotto i seguenti aspetti:

1) con riferimento al principio di diritto secondo cui l’assegno di mantenimento dovrebbe essere tendenzialmente idoneo ad assicurare un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione, mentre invece l’indagine del giudice del merito non sarebbe stata orientata nel senso indicato, la Ca. nulla avrebbe provato circa la fondatezza della sua pretesa; sarebbe stata negata la possibilità di provare la consistenza finanziaria della detta Ca.; il proprio aumento di reddito, sulla cui base sarebbe stato parametrato l’assegno in questione, si sarebbe determinato dopo la cessazione della convivenza;

2) in relazione all’apprezzamento delle condizioni economiche della Ca., rispetto alle quali non si sarebbe tenuto conto della proprietà di immobili e di quote sociali, della vendita di una villa per un prezzo rilevante, delle sue potenzialità lavorative, della convivenza con medico odontoiatra. Le censure sono infondate.

Quanto al primo motivo si osserva infatti che la Corte di Appello ha correttamente individuato il presupposto per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, avendo richiamato la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (p. 4).

Il giudizio, dunque, circa l’errore che sarebbe stato commesso nella valutazione delle condizioni economiche dei coniugi nel periodo antecedente alla separazione e nell’apprezzamento delle rispettive posizioni (di cui si assume la sopravalutazione di quelle del ricorrente e la sottovalutazione di quelle della resistente) attiene al merito della decisione adottata che, essendo sorretta da motivazione immune da vizi logici, non è sindacabile in questa sede.

Considerazioni identiche a quelle da ultimo svolte valgono poi per il secondo motivo di impugnazione. La Corte di Appello invero, dopo aver stimato rilevanti gli introiti legati all’attività professionale del ricorrente, ha preso puntualmente in esame sia la consistenza della posizione economica della Ca., che il dato relativo alla sua convivenza con altra persona, ed ha in proposito rilevato, sul primo punto, che le condizione economiche agiate della famiglia di origine non hanno incidenza diretta sul reddito goduto e, sul secondo, che "nulla è stato dedotto sulla stabilità della convivenza, nè sono stati articolati mezzi di prova idonei a dimostrare l’eventuale beneficio economico da essa derivante alla Ca." (p. 6).

Nè può ritenersi configurabile un vizio di motivazione sul punto, apparendo la stessa sufficiente (non è infatti necessario, a tal fine, l’esame di tutte le deduzioni e le diverse richieste formulate dalle parti) e non viziata sul piano logico.

Conclusivamente il ricorso deve essere quindi rigettato con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 11-10-2011, n. 1777 Controversie in materia elettorale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 14/07/2011, notificato in data 27/07/2011 unitamente al D.P. n.528 del 19/7/2011 di fissazione dell’udienza pubblica di discussione, e quindi depositato in data 03/08/2011, il ricorrente impugnano gli atti in epigrafe indicati inerenti l’elezione del Sindaco e del Coniglio Comunale del Comune di Campobello di Mazara, giuste elezioni amministrative svoltesi in data 2930 maggio 2011 (primo turno) e il 1313 giugno 2011 (turno di ballottaggio). Ne chiede in parte qua l’annullamento, con conseguente correzione del risultato elettorale nei sensi meglio descritti in epigrafe.

In particolare, assume il ricorrente che i voti conseguiti dal controinteressato M.G., di cui è stata accertata l’incandabilità, non possono ritenersi utili alla lista in cui lo stesso concorreva. Di guisa tale che, accertata l’incandabilità del primo, il risultato elettorale dovrebbe essere corretto con la sottrazione dei voti in parola dal montante conseguito dalla lista "Forza del Sud", cui spetterebbe n conseguenza un solo seggio, mentre della correzione suddetta dovrebbe beneficiare la lista "Sicilia Vera", cui spetterebbe in conseguenza un altro seggio da attribuire in specie allo stesso ricorrente, stante la posizione nella relativa lista e le preferenze dallo stesso raccolte. In forza dell’accoglimento del ricorso quest’ultimo dovrebbe quindi risultare proclamato eletto al consiglio Comunale del Comune di Campobello di Mazara, risultando del pari illegittimo il provvedimento di surroga adottato dal Comune in favore del controinteressato A.P., appartenente alla medesima lista del non candidabile M.G..

Il ricorso e affidato ad una unico motivo di doglianza con il quale di contesta la violazione di legge e l’eccesso di potere.

Resiste, con semplice memoria difensiva, il M.G. deducendo da un lato la pendenza di un giudizio innanzi il giudice civile per l’accertamento della illegittimità della sua supposta incandadibilità, con conseguente richiesta di sospensione nelle more del giudizio qui istaurato; in via subordinata chiedendo l’annullamento delle delibere n.37 e 39 concernenti la mancata convalida della sua elezione e la disposta surroga in favore del consigliere P. A..

Con memoria del 23/09/2010 il ricorrente ha controdedotto in ordine all’insussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio atteso che: a) in sede civile, il primo grado si è già concluso in senso negativo per il sig. M. (Tribunale civile di Marsala 14 settembre 2011, n.477); b) il giudizio civile era instaurato contro il Comune ed inoltre, per giurisprudenza del giudice di seconde cure (CGA 400/2010) emessa su caso del tutto analogo, la pendenza del presente gravame non sostituisce motivo logico giuridico per la sospensione del giudizio ex art.295 c.p.c..

Alla presente pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni. Indi il ricorso, su conforme richiesta dei procuratori presenti, è stato quindi trattenuto per la decisione.

In data 7 ottobre 2011 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza n.1747, come previsto dall’art.130 comma 7 cod. proc. amm..

Ciò posto, ritiene il Collegio di dover preliminarmente circoscrivere il thema decidentum del presente giudizio, che va individuato unicamente nella ritenuta illegittimità, contestata dal ricorrente, del provvedimento con il quale il Comune di Campobello di Mazara, preso atto -in sede di verifica degli eletti- della non candidabilità del M.G., ha proceduto alla di lui surroga a beneficio del controinteressato P. A., appartenente alla medesima lista del M.G..

Risulta quindi priva di pregio la richiesta del M.G. di sospensione del presente giudizio in attesa delle definitiva risoluzione del giudizio, dallo stesso intrapreso in sede civile, avverso la declaratoria della sua "non candidabilità". Sul punto risultano persuasive le opposte argomentazioni del ricorrente, supportate anche dal conforto della più recente giurisprudenza amministrativa in ordine alla individuazione dei presupporti per l’obbligatoria sospensione del giudizio in sede amministrativa ex art.295 c.p.c., cui rinvia l’art.79 cod. proc. amm..

Ed invero, ritiene il Collegio che nel caso in esame non sussistano i presupposti per discostarsi dall’orientamento, qui condiviso, del giudice di seconde cure. Si fa specifico riferimento alla recente pronuncia del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sez. Giurisdizionale, 19 marzo 2010, n.400.

Con la predetta pronuncia l’organo di appello, su una fattispecie del tutto pedissequa a quella qui in esame, ha stabilito che non vi è alcuna necessità di sospendere il giudizio (di primo grado), dal momento che tra la questione dell’incandidabilità del signor (omissis) e quella attinente alla legittimità della surroga disposta dal Consiglio provinciale non si configura (va), nella fattispecie, alcun rapporto di pregiudizialità necessaria. Significativo è il passaggio della decisione in parola, che testualmente si riporta di seguito, secondo "a ben vedere l’accertamento della surricordata incandidabilità non costituiva, alla luce delle impugnative promosse dai signori (omissis), un antecedente logico della questione principale sottoposta al T.A.R.. Quest’ultima – il cui scrutinio è stato devoluto in appello – in effetti verteva, e continua a vertere, sull’individuazione delle conseguenze giuridiche di detta incandidabilità con riferimento al computo dei voti di preferenza attribuiti al signor (omissis)".

È insomma incontrovertibile anche nel caso di specie, come in quello deciso dal C.G.A. con la sentenza in parola, che al centro del contendere vi sia unicamente la problematica relativa all’esatta determinazione degli effetti scaturenti dalla mancata convalida, per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale Campobello di Mazara, della elezione del signor M. alla carica di Consigliere comunale.

In altre parole, la decisione della controversia qui instaurata non dipende dall’esito della causa civile intentata dal Sig. M. (e già decisa in primo grado): difetta nel caso in esame il vincolo di pregiudizialità in senso stretto e la natura di indispensabile antecedente logicogiuridico del giudizio instaurato in sede civile.

Come ricordato dalla C.G.A. con la pronuncia n.400/2010 più volte richiamata, "Al più, tra le due questioni è – ed era – ravvisabile una mera "pregiudizialità logica" (che può giustificare, al ricorrere di eccezionali circostanze, un rinvio o una sospensione discrezionale e facoltativa del giudizio) e non anche una "pregiudizialità necessaria" ". Ne consegue l’inapplicabilità, al caso in disamina, dell’art. 295 c.p.c. (la cui interpretazione, al pari di quanto affermato dal giudice di appello, va oggi condotta secondo canoni interpretativi più rigidi anche a seguito del recepimento a livello costituzionale del principio di ragionevole durata del processo).

A ben vedere, la decisione da assumere in questa sede non pregiudica l’eventuale conseguimento del "bene della vita" cui aspira il Sig. M. in caso definitivo ribaltamento in sede civile del giudizio sulla sua "non candidabilità" già accertata in primo grado dal Tribunale di Marsala (14/9/2011 n.477, cui si richiama il ricorrente nella memoria conclusiva del 23/09/2011, non oggetto di contestazione da parte del resistente M.). Ed invero, quantunque intimato e costituito nel presente giudizio, il Sig. M. non assume la posizione sostanziale e processuale di "controinteressato" che, notoriamente, richiede la simultanea presenza di due elementi, costituiti dall’immediata o, quanto meno, agevole identificazione del soggetto in virtù del contenuto del provvedimento amministrativo (c.d. elemento formale) e dall’interesse qualificato del medesimo alla conservazione dell’atto impugnato in quanto ne ricavi un vantaggio diretto ed immediato (c.d. elemento materiale, non rinvenibile in specie). Nel caso in esame, infatti, il Sig. M. ha diversamente non già l’interesse al mantenimento in vita del provvedimento impugnato dal ricorrente, bensì l’interesse oppositivo al suo annullamento ma per una pretesa sostanziale tuttavia contraria sia a quella del ricorrente principale, sia a quella dell’unico controinteressato in specie individuabile (id est: il Sig. A.P., nominato in surroga del M.). Non essendo parte necessaria del presente giudizio, ove non fosse stato intimato nel presente gravame il M. avrebbe potuto intervenirvi ad opponendum con atto notificato alle parti ai sensi del combinato disposto dell’art.28 e 50 c.p.a.. Va ancora osservato altresì che deve ritenersi inammissibile la domanda formulata in via gradata dal resistente M., volta ad ottenere l’annullamento della delibere del Consiglio Comunale nn.37 e 39 (rispettivamente del 01/07/2011 e del 04/07/2011) nella parte in cui non si è proceduto alla convalida della sua elezione. Invero, il resistente M. si è limitato a formulare la domanda con una mera memoria di costituzione, quando diversamente l’ampliamento del "thema decidendum" avrebbe richiesto la proposizione di un ricorso incidentale da notificare alle altre parti ai sensi di legge.

Ciò posto, passando al merito della questione controversa prospettata dal ricorrente con il ricorso introduttivo, ancora in via preliminare va delibata la sussistenza della giurisdizione di questo decidente in ordine all’impugnazione del provvedimento in epigrafe rubricato sub.1. Per questa parte il ricorso, inpingendo su questioni strettamente connesse al diritto soggettivo sull’elettorato passivo, risulta invero inammissibile. Per giurisprudenza constante, applicabile anche al caso in esame quanto alle questioni relative alla "non candidabilità", spettainfatti al g.o. la cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato passivo; né la giurisdizione del g.o. incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti, o dell’atto di proclamazione o, ancora del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato attivo o passivo (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 15 aprile 2011, n. 351).

La questione relativa alla "non candidabilità" del Sig. M. può invero essere conosciuta e valutata in questa sede, ai sensi dell’art.8 co.1 c.p.a., solo in via incidentale e senza efficacia di giudicato. Nell’ambito di tale valenza, l’incandidabilità del Sig. M. traspare in tutta evidenza in ragione del presupposto normativo (art.15, lett. a) e lett. d), L.55/1990, oggi trasfusi nell’art.58, lett. a) e lett. d) D.Lgs.267/2000) e dallo specifico precedente penale allo stesso imputabile. Risulta infatti non contestato che il Sig. M. sia stato condannato dalla Corte di Appello di Palermo (sentenza 29 maggio 1987 divenuta definitiva il 2 giugno 1987) alla pena di anni tre di reclusione e al pagamento di una multa ai sensi della D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 per violazione, in concorso con altri, della disciplina degli stupefacenti.

Ciò posto, accertata in via incidentale l’incandidabilità del M., per la restante parte il ricorso è meritorio di accoglimento in relazione ai provvedimenti meglio rubricati in epigrafe ai numeri 2), 3) e 4).

La soluzione va ancora ricercata nella giurisprudenza amministrativa di questa Sezione, rispettivamente n. 488 e n. 489 del 9 marzo 2009, avallate in appello dal giudice di seconde cure con la decisione n.400/2010 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana cit..

Va infatti rimarcato che il comma 1 del ridetto art. 15 L.55/1990 stabilisce chiaramente un divieto assoluto alla candidabilità e, dunque, sancisce – diversamente dalla mera ineleggibilità che dà luogo all’eventuale decadenza dell’eletto dopo la conclusione del procedimento elettorale – l’insuperabile impossibilità, per i soggetti nei confronti dei quali siano stati pronunciati i provvedimenti giudiziari ivi contemplati, di prender parte fin dall’inizio della procedura alla competizione elettorale.

Come osservato dal giudice di appello "Il divieto preclude in radice che il nominativo dell’incandidabile possa comparire in alcuna lista e che questi possa ricevere i voti di preferenza degli elettori".

In conseguenza, adesivamente a quanto pronunciato già dalla giurisprudenza amministrativa richiamata e alle prospettazioni del ricorrente (cui aderisce anche il Comune resistente), le schede recanti il voto per l’incandidabile non possono che considerarsi nulle: la nullità dell’espressione di preferenza, nella fattispecie, vitiatur et vitiat anche il voto di lista, non risultando ricostruibile ex post, per carenza di una sostanziale autonomia tra il voto di lista e quello di preferenza, l’orientamento volitivo dell’elettore: non è infatti possibile discernere se questi abbia inteso principalmente votare la lista o lo specifico candidato (C.G.A. cit.).

Il corollario di tale ricostruzione ermeneutica, cui la Sezione ha già aderito in passato e da cui non vi è oggi motivo di discostarsi, comporta che dei voti nulli riportati dall’incandidabile M. non può esser fatto alcun uso e gli stessi vanno considerati tamquam non essent ai fini della individuazione del quoziente elettorale della singola lista utile per la ripartizione dei seggi.

All’evidenza, non è quindi applicabile al caso dell’incandidabile l’istituto generale della surroga che presuppone l’utilità del voto di lista, in specie non consentita.

Diversamente opinando, la surroga, consentendo comunque di far salvi i voti di lista che potrebbero esser stati ottenuti con il contributo di un incandidabile, produrrebbe l’effetto di un’inammissibile sanatoria di un’invalidità legale, con l’ulteriore e inaccettabile conseguenza di eludere, nella sostanza, un fondamentale presidio apprestato dall’ordinamento giuridico contro il pernicioso e dilagante fenomeno delle infiltrazioni della criminalità nelle istituzioni democratiche (sempre C.G.A. n.400/2010 cit.). Con la stessa pronuncia più volte richiamata, la giurisprudenza ha altresì evidenziato che "l’art. 15 della legge n. 55/1990 ha introdotto una nuova figura di incapacità giuridica speciale, che inerisce ad una situazione (la candidabilità) prodromica rispetto all’elezione e si traduce nel divieto assoluto di partecipare alla competizione elettorale in capo al soggetto che versi in una delle condizioni ostative previste dalla legge. La stessa collocazione della norma di cui trattasi nel quadro complessivo della legislazione antimafia comprova di per sé come, tra le finalità cui essa assolve, vi sia anche (ed anzi assuma rilievo prioritario rispetto alla mera funzione sanzionatoria espressa dalla previsione di nullità dell’elezione del diretto interessato) la finalità di tutelare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali a fronte di possibili deviazioni e condizionamenti derivanti dalla partecipazione inquinante del non candidabile(cfr. Corte Cost., 2129 ottobre 1992, n. 407). ".

Applicando al caso in esame le coordinate ermeneutiche e giurisprudenziali in narrativa, risulta fondata la censura articolata dal ricorrente. Ed invero, il Comune di Campobello di Mazara, in sede di convalida degli eletti, non avrebbe potuto procedere alla surroga del Sig. M., incandidabile, con il Sig. P. (che segue il M. nella graduatoria delle medesima lista "Forza del Sud").

L’effetto conseguente alla incandidabilità di quest’ultimo implica l’eliminazione dal computo complessivo dei 702 voti espressi a favore della lista n.8 "Forza del Sud" delle n.150 preferenze raccolte dal M.. Di guisa tale che, detratti i suddetti voti nulli, la lista "Forza del Sud" può contare, ai fini della ripartizione dei seggi, della cifra elettorale pari a 552 (702 voti -150 preferenze nulle).

Malgrado detta sottrazione, per il combinato disposto della normativa applicabile ((art.4 L.R.35/1997) risulta infatti immutato, in primo luogo, il numero dei seggi da distribuire tra le liste collegate al candidato sindaco non eletto, Sig. M. (che comprende le liste "Alleanza per la Sicilia, "Forza del Sud" e "Sicilia Vera").

Tuttavia detta sottrazione dei voti gioca un ruolo decisivo per la ripartizione, tra le suddette liste, dei sei seggi da assegnare. Ed infatti, procedendo alla divisione delle cifre elettorali di ciascuna delle tre liste elettorali collegate per i quozienti 1, 2, 3, 4… sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti (sei), determinata la graduatoria dei sei quozienti più alti così ottenuti, risulta confermato quanto prospettato dal ricorrente della spettanza di due seggi alla lista "Sicilia Vera" in luogo dell’unico seggio già riconosciuto e, per converso, la riduzione da due ad un solo seggio spettante alla lista "Forza del Sud". Orbene, della suddetta modifica non può che beneficiare il ricorrente A.M., attesa la cifra individuale dallo stesso raggiunta (725 con 119 preferenze), come comprovato dai verbali delle operazioni elettorali versati in atti: lo stesso M. infatti compare come primo dei non eletti nella lista n.5 "Sicilia Vera" cui erroneamente, per le considerazioni sopra esposte, è stato attribuito un solo seggio spettante in luogo dei due dovuti.

In conclusione, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e per la restante parte va accolto con annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti in epigrafe indicati e rubricati con nn.2), 3) e 4). All’annullamento dei suddetti atti consegue altresì la correzione del risultato elettorale nei sensi indicati dal ricorrente, con la decurtazione dalla cifra elettorale della lista n.8 "Forza del Sud" del totale delle preferenze nulle attribuite all’incandidabile M.G.; con quel che ne deriva ai fini della ripartizione dei sei seggi spettanti al gruppo di liste collegate al candidato n.3 non eletto alla carica di Sindaco del Comune di Campobello di Mazara. Applicando la disciplina normativa, dopo la detrazione dei voti nulli in narrativa, alla lista n.5 "Sicilia Vera" spettano infatti due seggi (in luogo dell’unico seggio già attribuito) mentre alla lista n.8 "Forza del Sud" spetta un solo seggio in luogo dei due riconosciuti. Per l’effetto, attesa l’illegittimità della surroga disposta in favore del controinteressato A.P., va proclamato eletto alla carica di consigliere comunale del Comune di Campobello di Mazara il ricorrente A.M..

Considerato il parziale accoglimento del ricorso in esame, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

a)in parte lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione;

b)per la restante parte lo accoglie e, per quanto di ragione:

annulla i relativi provvedimenti impugnati,

dispone la correzione del risultato elettorale con la sottrazione dei 150 voti nulli conseguiti dal M.G., incandidabile, dal totale dei voti riconosciuti alla lista "Forza del Sud", con conseguente modifica del quoziente della suddetta lista ed attribuzione alla medesima di un solo seggio in sede di ripartizione e, per converso, con l’attribuzione di due seggi -anziché uno- alla lista "Sicilia Vera";

proclama eletto al Consiglio Comunale del Comune di Campobello di Mazara il ricorrente M.A..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Manda alla Segreteria per le comunicazioni e pubblicazioni di rito.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 05-10-2011, n. 36081

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Svolgimento del processo

A.S. ha proposto a questa Corte ricorso ex art. 175 c.p.p., domanda di restituzione in termini per la impugnazione della sentenza di condanna per maltrattamenti e lesioni personali pronunziata dalla Corte di Appello di Lecce nei suoi confronti.

A fondamento della domanda il ricorrente allegava di aver incaricato il suo difensore di fiducia della proposizione della impugnazione per cassazione della sentenza di condanna sopra menzionata, e aggiungeva che la avvenuta spedizione per posta di una tale impugnazione, cagionata da ignoranza delle norme processuali applicabili, aveva ottenuto il risultato di non far mai pervenire il ricorso alla Corte di Appello di Lecce destinataria dell’invio.

Secondo il ricorso il riconoscimento di un completo diritto di difesa in armonia con gli artt. 24 e 111 Cost., nonchè dell’art. 6 della Carta Europea dei diritti dell’uomo, imporrebbe di ritenere che integri caso fortuito o forza maggiore l’ipotesi di comportamento omissivo del difensore di fiducia cagionato da una imprevedibile ignoranza di costui della legge processuale penale.

All’udienza camerale del 18 Maggio 2011 il ricorso è stato deciso con compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

La situazione di mancanza di impugnazione si è concretizzata, secondo la stessa narrazione di ricorso, in ragione di comportamenti volontari, ancorchè imperiti o negligenti, in fatto addebitagli esclusivamente al ricorrente e tali da escludere, secondo il costante insegnamento di questa Corte, anche con riferimento alla imperizia del difensore e alla possibilità dell’imputato detenuto o ai domiciliari di svolgere una propria personale iniziativa impugnatoria, il caso fortuito o la forza maggiore invocati (Cass. Pen. Sez. 6, 4/11/2004 n. 34179; Cass. Pen. Sez. 2, 9/5/2006 n. 15903; Cass. Pen. Sez. 4, 25/11/2003 n. 45364; Cass. Pen. Sez. 4, 24/5/1999 n. 1447).

Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 22-09-2011) 24-10-2011, n. 38149

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto dal PG di Genova avverso la sentenza del Tribunale di Massa in data 1-4-2005 che aveva assolti N. A. e B.A. del reato di concorso in appropriazione indebita aggravata di denaro di cui avevano il possesso in pregiudizio di tal G.I., nella qualità di amministratori dell’anziana donna, ex art. 530 cpv. c.p., perchè il fatto non sussiste, la Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 24-02-2010, in riforma della decisione di 1^ grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati (il cui appello era dichiarato inammissibile) in ordine al reato loro ascritto per essere estinto per prescrizione.

Avverso tale sentenza la difesa dei predetti imputati ha proposto ricorso per cassazione, deducend, a motivi del gravame, la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per violazione di legge in merito alla ritenuta sussistenza del reato ed insufficienza ed illogicità della motivazione circa il fatto che, contrariamente a quanto ritenuto dall’accusata destinazione delle somme era stata diretta a fronteggiare spese di strordinaria amministrazione nell’interesse della persona offesa, il cui asserito stato di incapacità naturale non era stato affatto ne verificato nè valutato nella impugnata sentenza.

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi addotti.

Consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cassa delle ammende.

Ed invero, a palese smentita dell’invocata applicazione dell’art. 129 cpv. c.p.p., giova ribadire il principio di diritto secondo cui, in costanza di causa estintiva di reato (nella specie per prescrizione), la prova della insussistenza del fatto o della non commissione dallo stesso da parte dell’imputato, in uno al fatto non costituente reato deve essere "palese" in termini di oggettività e soggettività della questione. Ciò detto, a smentita evidente di tale necessario presupposto, giova richiamare la corretta e motivata risposta offerta nell’impugnata sentenza (cfr. fol.2), secondo cui la incontestabile configurazione del reato ascritto ai ricorrenti e la loro conseguente responsabilità al riguardo è ampiamente dimostrata dalla prova specifica. Infatti, emergendo pacifico che le somme incriminate sono entrate nella disponibilità degli imputati, in uno al fatto che non risulta nè smentito nè diversamente dedotto che l’utilizzazione di dette somme è stata destinata alla ristrutturazione dell’immobile di cui la G. aveva trasferito ai ricorrenti la nuda proprietà, puntualmente si è segnalata, alla stregua della convergente prova testimoniale, che i lavori a detto immobile erano di straordinaria manutenzione e, pertanto, avrebbero dovuto gravare sul nudo proprietario, ossia proprio sulle persone dei ricorrenti.

Di qui la sconfessata asserita evidenza delle invocate condizioni di cui all’art. 129 cpv. c.p.p., e la conseguente ineccepibile declaratoria di prescrizione del reato in comprovato decorso del relativo termine, ex art. 157 c.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro mille in favoredella cassa delle ammende.

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