Cass. pen., sez. II 22-01-2009 (08-01-2009), n. 3189 Attenuante del fatto di minore gravità Configurabilità della tentata rapina – Sussistenza – Fattispecie: mancanza del denaro nella borsa della vittima.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con sentenza 8.2.2008 la Corte d’Appello di Milano confermava (sia pur rideterminando la pena complessiva per effetto dell’applicato regime della continuazione rispetto ad altra precedente condanna) la condanna di O.A. per i delitti di violenza sessuale continuata, rapina tentata e rapina consumata commessi ai danni di due prostitute straniere. Ricorre l’imputato (per il tramite del proprio difensore) contro detta sentenza, di cui chiede l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti:
a) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per aver l’impugnata pronuncia dato credito alla deposizione delle due parti offese ancorchè sfornite di credibilità intrinseca e di riscontri esterni, tale non potendosi considerare il riscontro incrociato delle loro dichiarazioni (che avevano riferito di due distinte vicende ancorchè temporalmente assai vicine); a tale riguardo la condotta che era stata contestata come tentata rapina ai danni di C. A. in realtà non aveva superato la soglia di punibilità di cui all’art. 56 c.p. (essendosi l’imputato limitato a rovistare nella sua borsetta); inoltre l’impugnata sentenza aveva trascurato tutte le argomentazioni difensive svolte per inficiare l’attendibilità delle parti offese;
b) mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul diniego dell’attenuante dell’art. 609 bis c.p., u.c., non essendo stato ravvisato il fatto di lieve entità nonostante che le vittime fossero due prostitute, in quanto tali professionalmente aduse a rapporti sessuali con sconosciuti;
c) violazione dell’art. 81 cpv. c.p. per aver erroneamente ritenuto che, una volta concesse le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dell’uso dell’arma contestata in relazione alla rapina, divenisse reato più grave quello di violenza sessuale consumata anzichè quello di rapina aggravata consumata, a tal fine dovendosi invece avere riguardo esclusivo alla pena edittale, che per la rapina aggravata era più severa rispetto a quella prevista per la violenza sessuale.
2 – Il ricorso è inammissibile perchè per certi versi proposto per motivi non consentiti dall’art. 606 c.p.p. e, per altri, perchè manifestamente infondato.
Premesso che lo stesso ricorrente riconosce l’esistenza del più che noto insegnamento giurisprudenziale di questa Corte in virtù del quale la deposizione della parte offesa non ha bisogno di riscontri, pur dovendo essere sottoposta ad un severo e rigoroso vaglio da parte del giudice di merito per verificarne l’assenza di possibili moventi calunniatori, nel caso di specie gli argomenti difensivi svolti dal ricorrente per mettere in dubbio l’attendibilità delle parti offese (scarsa plausibilità di due violenze poste in essere a breve distanza topico-temporale l’una dall’altra e del rilevante importo denunciato come rapinato dalla G., età avanzata di una delle due vittime, non meglio specificata scarsa spontaneità e contraddittorietà delle accuse) investono il più classico ambito di accertamento di merito, ovviamente precluso in sede di legittimità.
A ciò deve aggiungersi che il ricorso non esamina specificamente – per confutarle – tutte le analitiche considerazioni già ampiamente svolte dal provvedimento impugnato nel respingere perchè inverosimili e contraddittorie le difese dell’imputato e nel dare conto del giudizio di attendibilità delle parti offese (giudicate coerenti fra loro, prive di interessi risarcitoli – essendosi entrambe del tutto disinteressate del prosieguo del processo – equilibrate, corroborate dalle parziali ammissioni del prevenuto, nonchè dal contegno tenuto da quest’ultimo, subito datosi alla fuga alla vista dei CC. allertati dalle vittime).
A riguardo è appena il caso di ricordare che è inammissibile – per mancanza della specificità del motivo prescritta dall’art. 581 c.p.p., lett. c) – il ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 19951 del 15.5.2008, dep. 19.5.2008; Cass. n. 39598 del 30.9.2004, dep. 11.10.2004; Cass. n. 5191 del 29.3.2000, dep. 3.5.2000; Cass. n. 256 del 18.9.1997, dep. 13.1.1998).
3 – Manifestamente infondato è, poi, il sostenere che l’aver rovistato nella borsetta di una delle due parti offese, dopo averla minacciata con un coltello, non integrerebbe attività punibile a titolo di tentata rapina, noto essendo – al contrario – che in tema di rapina tentata la non punibilità dell’agente per inesistenza dell’oggetto può aversi solo quando l’inesistenza sia assoluta, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non, invece, quando essa sia puramente temporanea e accidentale (cfr. giurisprudenza costante e mai mutata sin da Cass. Sez. 2, n. 3964 del 21.11.88, dep. 20.3.89; Cass. Sez. 2, n. 8496 del 16.5.85, dep. 3.10.85; Cass. Sez. 2, n. 11227 del 3.3.76, dep. 28.10.76), come nel caso, appunto, di mancanza di denaro nella borsa della C. rovistata dall’imputato.
4 – Ancora da respingersi perchè manifestamente infondato è il secondo motivo di doglianza.
Si premetta che – per costante giurisprudenza di questa Corte da cui non si ravvisa motivo alcuno per discostarsi – l’attenuante prevista dall’art. 609 bis c.p., comma 3, per i casi di minore gravità è applicabile quando, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione, si possa ritenere che la libertà sessuale della vittima – che è l’interesse tutelato dalla fattispecie – sia stata compressa in maniera lieve. Pertanto, a tal fine possono assumere rilievo molteplici elementi della condotta criminosa, quali il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psichiche della stessa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, l’entità della lesione alla libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima, anche sotto il profilo psichico (cfr. Cass. Sez. 3, n. 40174 del 27.9.2006, dep. 6.12.2006; Cass. Sez. 3, n. 1057 del 19.12.2006, dep. 17.1.2007;
Cass. Sez. 3, n. 45604 del 13.11.2007, dep. 6.12.2007, Cass. n. 1057/2007; Cass. n. 40174/2006; Cass. n. 38112/2006; Cass. n. 5002/2006).
Ciò detto, appare adeguata, logica e scevra da contraddizioni la motivazione dell’impugnata sentenza, che ha negato l’attenuante invocata dall’imputato in base al preliminare ed assorbente rilievo che l’essere stata esercitata la violenza avvalendosi dell’uso di un coltello puntato alla gola ha realizzato un intenso grado di costrizione ed un gravissimo e concreto rischio per l’incolumità delle parti offese.
Nè in contrario può rilevare l’attività svolta da queste ultime, perchè il diritto al rispetto della propria libertà sessuale prescinde da condizioni e qualità personali, dal motivo e dal numero dei rapporti avuti in passato e dall’essere stati gli stessi con persone più o meno conosciute.
5 – L’ultimo motivo di ricorso è inammissibile perchè l’imputato non ha interesse ad impugnare la valutazione di gravità effettuata in ragione dell’applicazione del cumulo giuridico ex art. 81 cpv. c.p., in quanto l’individuazione di altro reato come violazione punita con pena edittale più severa comporterebbe una potenziale (ed inammissibile) reformatio in peius conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave (cfr. Cass. Sez. 4, n. 3038 del 24.5.2000, dep. 4.7.2000; Cass. Sez. 6, n. 10587 del 21.9.92, dep. 3.11.92).
6 – Ex art. 616 c.p.p. la pronuncia di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa che emergono dal ricorso, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Civile, Sentenza n. 1423 del 2011 il coniuge separato di fatto succede nella locazione al coniuge che ne sia conduttore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza 20 ottobre 2005 la Corte di Appello di Potenza in parziale riforma della decisione del locale Tribunale del 19 novembre 2003, depositata il 19 maggio 2004, condannava G. M. in solido con R. I. (già condannata dal primo giudice) a pagare a A. N. i canoni di locazione relativi all’appartamento sito in … fino alla data dell’effettivo rilascio da parte della I..

L’appellante N. aveva censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale – sul presupposto della carenza di legittimazione passiva del M. – aveva condannato la conduttrice I. (coniuge del M., separata di fatto) a pagare le spese dei due giudizi riuniti e non aveva condannato il M. al pagamento dei canoni, scaduti, in solido con la I., dichiarando cessata la materia del contendere in ordine allo sfratto per finita locazione.
Osservavano i giudici di appello che, in effetti, l’appartamento di proprietà della N., dopo la separazione di fatto dei coniugi I. – M., era rimasto in godimento della moglie, fino al momento della separazione legale in cui lo stesso era stato assegnato formalmente alla moglie, con provvedimento presidenziale del 15 maggio 2001.
Ciò che rilevava, tuttavia, nel caso di specie era che “la condotta del M. era tale da ingenerare il più che giustificato affidamento, da parte della N., sulla persistente volontà del conduttore (M.) di mantenere l’intestazione del contratto, a prescindere dal fatto di continuare ad abitare nell’immobile locatogli”.

Da tali premesse, la Corte territoriale traeva la conseguenza che il M. era da considerarsi ancora parte del contratto di locazione e perciò legittimato passivo in entrambi i giudizi riuniti (quello di sfratto per morosità e quello di rilascio dell’immobile).
In parziale riforma della decisione di primo grado, pertanto, la Corte d’appello di Potenza condannava anche il M. al pagamento di tutti canoni maturati fino alla data dell’effettivo rilascio, in solido con la I..
Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi, illustrato da memoria.
Resiste la N. con controricorso.

Motivi della decisione

Deve innanzi tutto essere esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla N. sotto diversi aspetti:

1 – per essere stato il ricorso per cassazione notificato oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza (non essendo applicabile alla materia degli sfratti per morosità e per finita locazione) la sospensione dei termini feriali di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742 (art. 92 ordinamento giudiziario L. 30 gennaio 1941 n. 12).

L’eccezione è infondata.

Nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione o di sfratto, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nella L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 in relazione all’art. 92 o.g. (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) solo per la fase sommaria di esso, la quale si conclude, nel caso di opposizione dell’intimato, con la pronuncia o il diniego dell’ordinanza di rilascio e che presenta per sua natura carattere di urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale stabilito dalla L. n. 742 del 1969, art. 1 per la successiva fase a rito ordinario salvo che l’urgenza sia dichiarata con apposito provvedimento.(Cass. 21 gennaio 2000 n. 677, 29 maggio 2003 n. 8644, 7 luglio 2005 n. 14304, 4 giugno 2009 n. 12880).

2 – per non essere stato il ricorso per cassazione notificato anche alla I., pure indicata come litisconsorte processuale necessaria dall’attuale ricorrente.
Anche questo rilievo è infondato.
A prescindere da quanto osservato in ordine al primo motivo di ricorso, va rilevato come, a seguito della ordinanza di questa Corte dell’8 aprile 2010, il ricorrente M. abbia tempestivamente provveduto alla notifica del ricorso, depositando in cancelleria originale della ricevuta di ritorno del 24 maggio 2010.

3 – infine, la controricorrente deduce la inammissibilità del ricorso per la mancanza di esplicito quesito di diritto (ex art. 366 bis c.p.c.).
Sul punto, è appena il caso di rilevare che la sentenza è stata pubblicata prima del 2 marzo 2006. Donde la inapplicabilità delle nuove norme introdotte con D.Lgs. n. 40 del 2006.
Deve escludersi, pertanto, la fondatezza della eccezione sollevata dalla controricorrente in ordine alla inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto sprovvisto di specifico quesito di diritto.
Peraltro, deve rilevarsi la assoluta infondatezza della tesi – sostenuta nella memoria ex art. 378 c.p.c. prodotta dal M. – secondo la quale la disposizione dell’art. 366 bis c.p.c. (erroneamente ritenuta applicabile in questo caso, nonostante la data di deposito della pronuncia impugnata sia anteriore al 2 marzo 2006: 20 ottobre 2005) dovrebbe, comunque, ritenersi abrogata in conseguenza della nuova formulazione dell’art. 360 bis c.p.c. contenuta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47.
Si richiama la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 26364 del 16 dicembre 2009) per cui:
“In tema di quesito di diritto la L. n. 69 del 2009, art. 47 con il quale è stato abrogato l’art. 366 bis cod. proc. civ., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5, della medesima legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, dovendosi ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella”.

4. Il ricorso per cassazione è dunque ammissibile.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata, non essendo indicata – quale parte appellata – I. R., litisconsorte necessaria, alla quale peraltro era stato notificato l’atto di appello presso lo studio del difensore.

La censura è infondata.

Si richiama sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale (Cass. 24 agosto 2007 n. 17957): “Poiché l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 2 non prevede il requisito della indicazione delle parti, a pena di nullità, la mancanza della indicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (e precisamente tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) puo’ determinare una nullità solo ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., comma 2 cioè se l’atto – sentenza è inidoneo al raggiungimento dello scopo”. (v. anche Cass. 21 febbraio 2006 n. 3737)
Ed ancora (Cass. 25 agosto 2006 n. 18513):”La mancata indicazione della parte contumace nell’epigrafe della sentenza, e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa, non incidono sulla regolarità del contraddittorio ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi come una fattispecie di mero errore materiale, emendabile con la apposita procedura”.

Nel caso di specie, nel giudizio di appello, nessuna domanda era stata proposta nei confronti della I. da parte della appellante N., con l’atto di impugnazione (a pagina 6 della sentenza impugnata si da atto che l’appello era stato notificato anche alla I., ma che la condanna della I. non era stata oggetto di gravame da parte della stessa – unica interessata a proporre impugnazione in relazione alla sua condanna – : con la conseguenza che sul punto la sentenza di primo grado doveva considerarsi passata in giudicato). Nessuna pronuncia in ordine alle spese è stata adottata nei confronti della I. per quanto riguarda il giudizio di appello (ed essendosi la Corte territoriale limitata a condannare in solido il M. al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore della N., poste ad esclusivo carico della I. dal Tribunale potentino).

6. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Le disposizioni applicabili al caso di specie non erano quelle introdotte con la L. n. 431 del 1998, entrate in vigore il 30 dicembre 1998, ma quelle di cui alla L. n. 392 del 1978 che continuano ad applicarsi ai contratti in essere per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della L. del 1998.
Ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 6, comma 3, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 1988, il coniuge separato di fatto succede nel contratto di locazione al coniuge che ne sia conduttore se tra i due sia stato così convenuto.
Pertanto, ogni pretesa della locatrice avrebbe dovuto rivolgersi unicamente nei confronti della I., e non del M., estraneo al rapporto di locazione.

Le censure formulate con questo mezzo di impugnazione sono fondate.

I principi esposti dal ricorrente sono in linea coni la consolidata giurisprudenza di questa Corte, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata.

La L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 6 nel disporre che “in caso di separazione personale … nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo” non modifica la natura del rapporto e la natura del diritto in base al quale il conduttore detiene la cosa locata, ma solo consente a soggetto diverso dall’originario conduttore di sostituirsi nella titolarità del contratto, con attribuzione dei relativi diritti ed assunzione delle obbligazioni che ne derivano.

Va rilevato che, senza contestare specificamente i principi giurisprudenziali ora esposti, la Corte territoriale ha accolto la pretesa della N. sulla base di un ordine di considerazioni del tutto diverso.
Hanno sottolineato i giudici di appello che il M., anche dopo la separazione legale e la assegnazione dell’alloggio alla I., aveva continuato a pagare direttamente i canoni di locazione alla proprietaria.
Questo comportamento, ad avviso della Corte territoriale, avrebbe determinato nella N. il “giustificato affidamento…sulla persistente volontà del conduttore di mantenere la intestazione del contratto, a prescindere dal fatto di continuare ad abitare nell’immobile locatogli.

E poichè la locazione di un appartamento ben può persistere immutata “ex parte conductoris” anche quando l’affittuario materialmente non vi abiti, non deve sorprendere che il prolungato pagamento dei canoni da parte del M. lasciasse incolpevolmente intendere alla N. che costui voleva mantenere la titolarità del rapporto”.

La decisione adottata dai giudici di appello deve essere cassata sul punto, in accoglimento del ricorso proposto.
Infatti, la sostituzione della persona del conduttore, in caso di separazione legale tra coniugi avviene “ex lege” e dunque alla persona del conduttore si sostituisce quella del coniuge assegnatario dell’appartamento.
Non ritiene, pertanto, il Collegio che nel caso di specie possano trovare applicazione i principi dell’apparenza del diritto, che sono stati elaborati dalla giurisprudenza soprattutto nella materia della rappresentanza negoziale.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, a seguito della assegnazione dell’appartamento coniugale ad uno dei coniugi, cessa il rapporto di locazione in capo all’altro coniuge.
“Il provvedimento del giudice della separazione determina una cessione “ex lege” del contratto a favore del coniuge assegnatario che succede, pertanto, nella posizione di conduttore della casa coniugale con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si estingue” (Cass. 17 luglio 2008 n. 19691).

Nello stesso senso: “In tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione “ex lege” del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l’estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore; tale estinzione si verifica anche nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso l’assegnatario nella quota ideale dell’altro coniuge”. (Cass. 30 aprile 2009 n. 10104).

Tra l’altro, il ricorrente contesta recisamente la affermazione – pure contenuta nella sentenza di appello secondo la quale egli non avrebbe inviato una formale dichiarazione, diretta alla N., in ordine al subentro della I. nel rapporto locativo per effetto, prima, della separazione di fatto e, successivamente, della separazione giudiziale (richiamando le lettere raccomandate del 25 febbraio 2000 e 15 novembre 2001, dirette alla N.).
Evidentemente la comunicazione del subingresso della I. nel contratto di locazione si pone in netto contrasto con l’accoglimento della tesi della apparenza dei diritto (e dunque della conservazione della posizione di parte del rapporto di locazione in capo al M. anche dopo la separazione dei coniugi).

Il ricorso deve pertanto essere accolto, nei limiti sopra indicati.

La sentenza deve essere cassata senza rinvio, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

La domanda della N. nei confronti del M. deve pertanto essere rigettata, con la compensazione delle spese dell’intero giudizio tra la N. ed il M..
Devono mantenersi ferme le statuizioni relative alle spese tra la I. e la N. già adottate con le sentenza di primo grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di N. A. nei confronti di M. G..

Compensa le spese dell’intero giudizio tra queste parti (mantenendo ferma la statuizione sulle spese tra I. e N. adottata dal giudice di primo grado).

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 17-01-2011, n. 188 U. S. L. trattamento economico

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Svolgimento del processo

A) – R.C. ricorreva al T.a.r. Veneto, Venezia, onde ottenere l’accertamento del suo diritto alla corresponsione dell’indennità di fine rapporto per il periodo di servizio reso preruolo (cfr. Corte cost., sentenza n. 208/1985), liquidata alla data dell’ultimo stipendio percepito all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 152/1968, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, complessivo importo ulteriormente maggiorato di rivalutazione ed interessi.

La provincia di Venezia si costituiva in giudizio e resisteva al ricorso, escludendo ogni propria posizione debitoria al riguardo.

B) – I primi giudici accoglievano integralmente il gravame, riconoscendo la citata situazione debitoria in capo all’U.l.s.s. (citata in giudizio ma non costituitavisi), con sentenza n. 480/1998, poi impugnata da quest’ultima per la mancata configurazione della fattispecie come mera ipotesi di successione nel rapporto d’impiego de quo, a seguito dell’intervenuto trasferimento di personale, ferme restando le competenze dell’ente provinciale originariamente vincolato (e mai soppresso) quanto al pagamento delle spettanze retributive ratione temporis, a maggior ragione per l’indennità di fine rapporto (di natura retributiva), esclusa in tal modo ogni possibile successione in universum jus (come erroneamente ritenuto nella gravata pronuncia), non avendo la provincia perduto ogni attribuzione in materia sanitaria ed avendo essa beneficiato delle discusse prestazioni lavorative (v. art. 12, legge n. 833/1978, ed art. 14, comma 1, lett. h), legge n. 142/1990).

La provincia di Venezia si costituiva in giudizio e resisteva all’appello.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.

Motivi della decisione

I) – L’appello è fondato e va accolto, non essendosi trattato di successione a titolo universale ma solo a titolo particolare e non essendo l’U.l.s.s. succeduta alla provincia di Venezia nella totalità dei rapporti attinenti alle trasferite attribuzioni, ma unicamente per quanto attinente a quello d’impiego in esame, le cui corresponsioni retributive non potevano che rimanere a carico di chi avesse fruito delle relative prestazioni di lavoro, tanto più in relazione all’indennità di fine servizio, pacificamente riconosciuta come avente natura di retribuzione differita.

Ne deriva la carenza di legittimazione passiva dell’U.l.s.s. 12 attuale appellante, dato che la provincia di Venezia non aveva affatto perduto ogni residua competenza in materia di gestione del servizio sanitario, in base ad una semplice lettura della normativa sopra richiamata nella narrativa in fatto.

II) – In tale prospettiva, l’istituzione delle U.l.s.s. con la legge n. 833/1978 (c.d. legge "Mariotti") aveva concentrato le competenze operative in materia di assistenza sanitaria e di igiene in capo ad un solo apparato, onde evitare la pregressa frammentazione di enti erogatori dei relativi servizi, mediante la soppressione di alcuni di essi (ma non delle province) ed il trasferimento di funzioni da vari enti locali (tra cui le province), con correlativa irriducibilità dell’insieme allo schema di un unico fenomeno successorio inscindibile, trattandosi esclusivamente di un caso di successione a titolo particolare nel rapporto d’impiego degli addetti al servizio in questione, tanto più alla luce della perdurante sussistenza dell’ente provinciale.

Conclusivamente, l’appello va accolto, con riforma dell’impugnata sentenza e condanna della provincia di Venezia alla corresponsione di quanto spettante a R.C. per capitale ed accessori (rivalutazione monetaria ed interessi decorrenti dal dovuto al saldo effettivo), pertinenti all’indennità di fine rapporto, a spese ed onorari del doppio grado di giudizio integralmente compensati tra le parti ivi costituite, tenuto anche conto della natura della vertenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, accoglie l’appello e, in riforma dell’impugnata pronuncia, condanna la provincia di Venezia a rifondere a R.C. quanto spettantegli per indennità di fine rapporto, con rivalutazione ed interessi.

Spese ed onorari interamente compensati, tra le parti in causa, per il doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-03-2011, n. 5750 Notificazione a mezzo posta

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Svolgimento del processo

S.R. ha proposto opposizione avverso il decreto n. 1293/04 emesso il 6 febbraio 2004 con il quale il Giudice di pace di Napoli le aveva ingiunto il pagamento immediato della somma di Euro 354,00, oltre interessi e spese, per oneri condominiali.

L’opponente ha precisato che il decreto ingiuntivo era stato emesso senza i presupposti di ammissibilità come previsto dagli artt. 633 e 634 cod. proc. civ. e ha contestato nel merito la delibera condominiale che ne era alla base.

Si è costituito il Condominio, resistendo.

Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 6 dicembre 2004, ha rigettato la domanda. Premesso che la legittimazione delle parti emerge dalla documentazione esibita e prodotta in atti, il primo giudice ha rilevato che il credito vantato dal Condominio era certo, liquido ed esigibile e che le doglianze di parte opponente circa l’invalidità della delibera assembleare a base del decreto ingiuntivo avrebbero dovuto essere proposte con giudizio ordinario e nei termini previsti dalla legge per l’impugnazione delle delibere assembleari.

Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la S. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 agosto 2005, sulla base di un motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in riferimento all’art. 83 cod. proc. civ.) con cui si lamenta che il Condominio non abbia provato la legittimazione ad agire dell’amministratore, essendo in atti mancata la nomina dell’amministratore. Il Giudice di pace avrebbe motivato la pronuncia sulla legittimazione senza "fare riferimento alcuno alla figura dell’amministratore che deve essere individuata".

L’intimato Condominio non ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Il ricorso è inammissibile.

Difatti il ricorso per cassazione è stato notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., con la spedizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., ma la ricorrente non ha prodotto in giudizio la cartolina di ritorno, a comprova del completamento del procedimento notificatorio:

produzione, questa, che era necessaria, atteso che il Condominio intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Trova pertanto applicazione il principio secondo cui la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627).

2. – Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2011.

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