Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-04-2011, n. 7953 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 8-7-2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno rigettava le domande proposte, tra gli altri, da D. C. e D.L. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dirette ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro, conclusi con la società rispettivamente per i periodi 10-5-2002/30-6-2002 e 1-7-2002 – 30/9/2002, con le pronunce consequenziali.

I lavoratori proponevano appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento delle domande.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza depositata il 12-4-2006, con riferimento ai citati odierni ricorrenti confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza D.C. e D. L. hanno proposto ricorso con quattro motivi.

La società ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciano "nullità della sentenza per violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23" e formulano il seguente quesito: "accerti la Corte se vi è stata violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto nell’interesse della legge".

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano "nullità della sentenza per falsa applicazione dell’art. 25 ccnl dell’11-1-2001" e formulano il seguente quesito: "accerti la Corte se vi è stata falsa applicazione dell’art. 25 ccnl dell’11-1-2001 ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi".

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 formulano il seguente quesito: "accerti la Corte se vi è stata violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c. il principio di diritto nell’interesse della legge".

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano "nullità della sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5 (erronea e contraddittoria valutazione delle prove documentali di controparte)" e formulano il seguente "quesito": "accerti la Corte se sotto il profilo della correttezza giuridica ed il profilo logico-formale l’esame e la valutazione delle prove documentali di controparte fatta dal giudice di merito, in relazione alla quale ne consegue una contraddittoria ed insufficiente motivazione circa la legittimità dell’apposizione del termine ai contratti stipulati inter partes, sia inidonea o meno a giustificare la decisione dallo stesso assunta".

Premesso che nella fattispecie va applicato l’art. 366 bis c.p.c, ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 ed anteriore all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (cfr. fra le altre Cass. 24-3-2010 n. 7119, Cass. 16-12-2009 n. 26364), osserva il Collegio che tutti i motivi di ricorso risultano inammissibili per mancanza dei requisiti imposti dalla detta norma processuale.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, "nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal n. 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a "dieta" giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo "iter" argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione" (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556).

In particolare il quesito di diritto "deve comprendere l’indicazione sia della "regola iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile" (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339). Peraltro "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico – giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).

Pertanto è inammissibile non solo il motivo nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale "sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice" o sia formulato in modo del tutto generico (cfr.. Cass. S.U. 28-9-2007 n. 20360, Cass. S.U.5-2-2008 n. 2658). In particolare parimenti è inammissibile il motivo "contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla Suprema Corte puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge" (v. Cass. 17-7-2008 n. 19769).

Nell’ipotesi, poi, prevista dall’art. 360 c.p.c., n. 5, "l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione" e "la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità" (v. Cass. S.U. 1/10/2007 n. 20603, Cass. 20-2-2008 4309).

Orbene nella fattispecie, con riferimento ai primi tre motivi, i rispettivi quesiti si limitano a chiedere genericamente a questa Corte di accertare se vi sia stata la "violazione" (o la "falsa applicazione") denunciata, senza minimamente esporre una sintesi logico-giuridica delle questioni specifiche sollevate con i motivi stessi e senza neppure indicare gli elementi essenziali idonei ad individuare gli errori di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte di merito.

In relazione, poi, al quarto motivo, il momento di sintesi risulta assolutamente generico e tautologico, in quanto i ricorrenti in sostanza si limitano a chiedere a questa Corte di accertare se vi sia stata "una contraddittoria ed insufficiente motivazione circa la legittimità dell’apposizione del termine ai contratti stipulati inter partes" e se al riguardo l’esame e la valutazione delle prove…sia inidonea o meno a giustificare la decisione".

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese in favore della società controricorrente.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare alla controricorrente le spese liquidate in Euro 12,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10126 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 447/05 pubbl. il 31.12.05, confermò la sentenza del Tribunale di Oristano del 13.12.02, con la quale S.G.P. e l’Ambra assicurazioni in l.c.a. erano stati condannati, nelle rispettive qualità di proprietario ed assicuratrice RcA del veicolo tg. (OMISSIS), al risarcimento dei danni patiti da M.L. alla propria vettura tg (OMISSIS); in particolare, per quel che qui ancora rileva, essa ritenne provata la qualità di proprietario del veicolo investitore in capo al S. sulla base della sua titolarità del rapporto assicurativo, delle sue dichiarazioni ai CC ed all’assicuratrice RcA dell’altra vettura, nonchè della sua condotta processuale in primo grado.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Ambra assicurazioni, affidandolo ad un unico motivo e corredandolo di un quesito di diritto; l’unica controparte cui il ricorso è stato notificato non deposita controricorso e nessuno compare alla pubblica udienza del 4 aprile 2011.
Motivi della decisione

3. La ricorrente principale lamenta, con un unico articolato motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., L. n. 990 del 1969, art. 23, art. 12 preleggi e artt. 102 e 354 c.p.c., l’erroneità della decisione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta titolarità del diritto di proprietà del veicolo investitore in capo al S., riportando poi la giurisprudenza consolidata sull’indispensabilità della partecipazione al processo del proprietario del veicolo ritenuto responsabile del sinistro e negando efficacia traslativa, soprattutto dinanzi alla presunzione contraria ricavabile dalla certificazione del P.R.A., tanto alle dichiarazioni del S. che alla sua titolarità del rapporto assicurativo.

4. E’ ben vero che il ricorso non è stato notificato a S.G. P., litisconsorte necessario nella sua qualità di assicurato e ritenuto proprietario del veicolo investitore; ma non è necessario integrare il contraddittorio, in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità: infatti, in tali casi il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio (Cass. sez. un. ord. 22 marzo 2010 n. 6826).

5. Orbene, in presenza di due ragioni del decidere, è necessario dispiegare una valida impugnazione avverso entrambe, a pena di inammissibilità del gravame (tra le molte, v. ad es. Cass. 7 novembre 2005 n. 21490 e Cass. 12 marzo 2010 n. 6045), visto che la sentenza potrebbe autonomamente reggersi su almeno una di quelle senza bisogno della verifica della correttezza e della congruità dell’altra.

6. E, nel caso di specie, la ratio decidendi della gravata sentenza avverso la quale la ricorrente non muove alcuna critica sta con tutta evidenza nella decisiva valutazione – in funzione anche di chiave di lettura complessiva degli altri elementi pure indicati dalla Corte territoriale (titolarità del rapporto assicurativo e dichiarazioni dell’interessato) – del contegno processuale serbato in primo grado della parte costituita, in cui si è concretata la mancata contestazione della qualità di proprietario, quest’ultima costituendo l’evidente presupposto di ogni difesa della parte.

7. In carenza di valida contestazione di tale ulteriore ratio decidendi il ricorso è inammissibile e non è necessaria l’integrazione del contraddittorio; e non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nessun altro avendo svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 08-06-2011, n. 12428 Imposta reddito persone giuridiche

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Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 21.10.2006 è stato notificato alla "Soligon spa" un ricorso dell’Agenzia delle Entrato por la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata 22.7.2005) che ha accolto l’appello della società contribuente contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 68/08/2003 che aveva, respinto il ricorso della stessa contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IREG-ILOR per l’anno d’imposta 1996.

Si è costituita con controricorso la parte intimata.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 15.3.2011. in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate ha contestato alla Soligon la omessa contabilizzazione di ricavi per circa L. 355 milioni correlati alla omessa fatturazione della vendita di materiali ferrosi alla Solmetal srl avvenuta appunto nel corso dell’anno 1996 impugnazione di detto avviso – fondato sia sulla contestazione dell’avvenuto acquisto dei materiali che si assumono rivenduti sia sull’avere la Amministrazione omesso di considerare i costi correlati all’asserita vendita – è stata respinta dalla CTP di Treviso. L’appello proposto dalla società avverso la sentenza di primo grado è stato poi accolto dalla CTR di Venezia che ha del tutto annullato l’avviso di accertamento.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che da un canto faceva difetto nel sillogismo su cui era fondato l’avviso di accertamento il "fatto noto e provato" (e cioè "il carattere traslativo della proprietà delle merci nel 1995") dal quale si possa risalire al fatto ignoto (e cioè "la vendita nel 1996"); e che d’altro canto l’ipotesi accusatoria si era fondata su fatti che lo stesso ufficio procedente aveva deciso di escludere, limitando l’accertamento all’anno 1996 e così violando il principio di continuità, in ragione del quale "le rimanenze di esercizio costituiscono una componente positiva nell’anno precedente (1995) e negativa nell’anno successivo". 4. I ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con unico motivo d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 200.000.00 circa – si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.
Motivi della decisione

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo ed unico motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione e falsa applicazione dell’art. 2735 cod. civ., nonchè del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 600, art. 33 e 39 e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53. Carenza di motivazione su di un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5).

La ricorrente Agenzia, – premesso che oggetto della controversia è solo il recupero a tassazione dei ricavi effettuati da Soligon nell’anno 1996 per effetto della vendita di rottami metallici alla Solmetal srl – si duole del fatto che il giudice di secondo grado non abbia preso in considerazione le dichiarazioni rese ai verbalizzanti da S.G., legale rappresentante di entrambe le predette società (dichiarazioni confermate da tale M.B., venditore delle merci, e "da un documento scritto riepilogativo di tutti gli acquisti e le vendite effettuati tra le quattro ditte soprarichiamate nel corso degli anni dal 1995 al 1999". Se il giudicante avesse tenuto in considerazione dette prove – donde emergeva l’effettivo acquisto da parte della Soligon delle merci qui in discorso nel corso dell’anno 1995 e la loro omessa contabilizzazione con la successiva "formalizzazione de trasferimento" nel corso del 1996 e la fatturazione nel corso del 1997 – non avrebbe concluso che l’accertamento era basato su sole presunzioni, risultando invece ulteriori fonti di prova dei fatti su cui l’accertamento era basato.

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti è costante e numerosa la giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti Cass. Sez. 3. Sentenza n. 24540 de 20/11/2009) secondo cui:"Nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra di loro distinte e tutte autonomamente sufficienti a sorreggerla sul piano logico-giuridico, è necessario, affinchè si giunga alla cassazione della pronuncia, che il ricorso si rivolga contro ciascuna di queste, in quanto, in caso contrario, le ragioni non censurate sortirebbero l’effetto di mantenere ferma la decisione basata su di esse. (Nella specie, in applicazione del principio enunciato, la S.C. ha rigettato il ricorso avanzato da un lavoratore dipendente che aveva censurato la parte della sentenza di merito relativa alla correttezza della formazione della prova testimoniale ma aveva omesso di criticare la giustificazione della decisione che faceva leva, in aggiunta alla valutazione di detta prova, anche sull’impossibilità di riconoscere l’interruzione della prescrizione del diritto di credito vantato dallo stesso lavoratore)".

Nella specie di causa., come si è detto, il giudice di secondo grado ha argomentato la decisione di accoglimento dell’appello proposto dalla società contribuente non solo sull’assenza di prove idonee a sorreggere i fatti da cui l’accertamento scaturisce (in specie in ordine all’asserito acquisto di rottami metallici avvenuto nel corso de 1995), ma anche sulla stessa intima illogicità dell’avviso di accertamento medesimo, appunto perchè limitato all’anno d’imposta 1996. A detta del giudice di appello, da siffatta limitazione era derivata violazione del canone della "continuità" tra le rimanenze finali ed iniziali dei consecutivi esercizi, sicchè poi l’accertamento risultava fondato "sull’esclusione" dei fatti che lo stesso Ufficio aveva deciso di escludere.

Nei confronti dell’anzidetta ratio decidendi non può considerarsi idonea censura quella che appare formulata dalla Agenzia ricorrente nel secondo profilo dell’unico motivo di impugnazione, poichè in detto profilo si ritorna a fare questione della prova dell’avvenuto acquisto dei materiali ferrosi, mentre resta del tutto inevasa la questione posta dal giudice di secondo grado con riferimento alla intrinseca contraddittorietà del provvedimento impositivo.

In difetto di censure contro detto secondo autonomo ed autonomamente efficiente argomento di decisione, non è chi non veda che il ricorso proposto dalla Agenzia non è idoneo a costituire sufficiente ragione per la cassazione della decisione impugnata.

La regolazione delle spese di lite è improntata al canone della soccombenza.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte intimata le spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi Euro 6.100,00 di cui Euro 100.00 per esborsi ed il resto per onorario, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-04-2011) 11-04-2011, n. 14247

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 24.11.2008, il Tribunale di Salerno dichiarò C.F. responsabile dei reati di cui agli artt. 380, 481 e 646 c.p., art. 61 c.p., nn. 2 e 11, unificati sotto il vincolo della continuazione e – concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti – lo condannò alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.

L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese processuali a favore della parte civile.

Avverso tale pronunzia l’Imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Salerno, con sentenza in data 14.6.2010, confermò la decisione di primo grado e condannò l’imputato alla rifusione a favore della parte civile delle ulteriori spese di giudizio.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. violazione della legge sostanziale processuale in quanto i reati di cui agli artt. 380 e 646 c.p. si sarebbero prescritti prima del decreto di citazione a giudizio in data 6.12.2007, non essendo intervenuti atti interruttivi; nessuna statuizione civile avrebbe potuto essere adottata;

2. violazione della legge processuale in relazione all’ammissione di costituzione della parte civile, dopo che era stata ritenuta inammissibile e quindi dopo la conclusione delle formalità di apertura del dibattimento.

Il ricorso è inammissibile perchè manca in esso ogni correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

I motivi di ricorso sono sostanzialmente coincidenti con i motivi di appello e non una parola è spesa per confutare le argomentazioni del giudice di appello che ha – con dettagliata motivazione – rigettato tali motivi.

Infatti la Corte territoriale ha rilevato che al data apposta sul decreto di citazione a giudizio (6.12.2007) era erronea dal momento che l’attestazione di deposito della stessa era del 12.12.2007 e le udienze dibattimentali erano iniziate nel dicembre 2006. Alla data del deposito la prescrizione non era maturata, sicchè il decorso della stessa fu interrotto.

Quanto alla costituzione di parte civile la Corte d’appello ha rilevato che il giudice di primo grado aveva dato atto che non erano concluse le formalità di apertura del dibattimento quando comparvero le persone offese.

Nessuna argomentata critica a tali valutazioni è svolta nei motivi di ricorso.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fatto che nessuna argomentazione sia svolta nel ricorso, in ordine alle valutazioni espresse dal giudice di appello sui vari motivi, determina l’inammissibilità del ricorso. Si richiamano in proposito le seguenti pronunzie:

– Sez. 4, sent. n. 5191 del 29.3.2000 dep. 3.5.2000 rv 216473: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità".

– Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 dep. 11.10.2004 rv 230634: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità del ricorso".

– Sez. 4, sent. n. 256 del 18.9.1997 dep. 13.1.1998 rv 210157: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità".

Neppure può essere rilevata la prescrizione maturata successivamente.

Infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, "l’inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta nè rilevata da quel giudice" (Cass. Sez. Un. Sent. n. 23428 del 22.3.2005 dep. 22.06.2005 rv 231164).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

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