Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-03-2011) 26-04-2011, n. 16296 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’ordinanza in epigrafe, pronunziata il 23 agosto 2010, depositata il 25 agosto 2010, il Tribunale di Palermo, investito ex art. 309 cod. proc. pen., dalla richiesta di riesame dell’indagato C.M., ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari che in data 3.8.2010 aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in arresti domiciliari per reati di detenzione e spaccio di numerosi quantitativi di cocaina, in concorso con T.D. (capo E, fatti commessi nel (OMISSIS)) e di altro quantitativo in concorso con il T., B. G. e S.G., (capo F, fatto commesso il (OMISSIS)).

2. Ha proposto ricorso l’indagato a mezzo del difensore avvocato Salvatore Priola, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata denunziando violazione della legge processuale e violazione di legge e mancata acquisizione di prova decisiva.

3. In udienza il difensore ha dichiarato, esibendo il provvedimento, che il ricorrente era stato nel frattempo scarcerato e ha evidenziato la carenza d’interesse alla trattazione del ricorso.

4. La revoca della misura e l’espressa manifestazione della sopravvenuta mancanza di interesse rendono inammissibile il ricorso.

Non segue condanna alle spese nè a sanzioni, non essendo valutabile la soccombenza.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 12-05-2011, n. 2811 Trattamento economico

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er delega dell’Avv. Bernardi;
Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. dell’Emilia Romagna il sig. T. C. ha chiesto la condanna del Comune di Rimini al pagamento delle differenze retributive maturate dall1.9.1977 per lo svolgimento di mansioni superiori (Direttore Segretario del Palazzetto dello Sport) rispetto alla qualifica giuridica di inquadramento, oltre ad interessi e rivalutazione.

Detto Tribunale ha respinto il ricorso nell’assunto che la questione della rilevanza delle mansioni superiori svolte di fatto può porsi solo quando attengano alla qualifica immediatamente superiore a quella rivestita dal dipendente ed era quindi infondata la pretesa di riconoscimento economico relativa a mansioni di VI qualifica (nella cui declaratoria rientrano le mansioni svolte dal sig. C.) per il periodo in cui questi rivestiva la IV qualifica; inoltre nell’assunto che, con riguardo alla istituzione di una figura di VII qualifica funzionale (in sede di determinazione, nell’anno 1989, della nuova Pianta Organica), mancava qualsiasi provvedimento formale di incarico del Consiglio comunale. Infine ha considerato detto Giudice che nell’ambito del pubblico impiego non è applicabile l’art. 2126 del c.c. ed è preclusa l’automatica attribuzione di effetti allo svolgimento di mansioni superiori.

Con il ricorso in appello in esame il dipendente in epigrafe indicato ha chiesto l’annullamento di detta sentenza, la declaratoria e la condanna in epigrafe indicati deducendo i seguenti motivi:

1.- Dal raffronto delle funzioni assegnate al Direttore Segretario del Palazzetto dello Sport con i compiti previsti dal D.P.R. n. 347/1983 si evince che l’appellante ha svolto mansioni non inferiori a quelle di VII livello.

2.- L’istituzione nell’anno 1989 del posto di settima qualifica funzionale "istruttore giuridico amministrativo" conferma dette considerazioni, essendo state previste per essa figura mansioni uguali a quelle effettuate dall’appellante nel corso della sua utilizzazione quale Direttore Segretario del Palazzetto dello Sport. Il provvedimento formale di incarico era inutile perché il ricorrente già ricopriva e svolgeva le funzioni previste per il posto istituito.

3.- Per quel che riguarda il periodo dall’1.9.1977 al 31.12.1982, in cui l’appellante era formalmente inquadrato nella IV qualifica funzionale, l’art. 41 del Regolamento del personale del Comune di Rimini deve essere inteso nel senso che nella medesima unità organizzativa dove si verifica la carenza deve essere di volta in volta reperito il dipendente di livello inferiore in concreto utilizzabile.

4.- La sentenza ha ignorato gli artt. 40 e 41 del Regolamento citato ed erroneamente affermato che il pubblico impiegato potrebbe sottrarsi al conferimento di mansioni superiori.

5.- Il posto di VII livello instituito nell’anno 1989 è rimasto formalmente vacante fino al pensionamento dell’appellante e per il periodo pregresso la prescrizione non si è mai compiuta.

6.- Il principio della retribuibilità delle mansioni superiori svolte di fatto trova titolo e ragione sia nell’art. 36 della Costituzione che nell’art. 2126 del c.c..

Nel caso di specie non è ravvisabile la illiceità prevista dall’art. 1343 del c.c..

Il posto sul quale l’appellante ha svolto le mansioni superiori è sempre rimasto formalmente vacante e non era quindi necessario coprirlo.

7.- L’art. 56 del d. lgs. n. 29/93 nel testo introdotto dal d. lgs. n. 80/98 è stato modificato dal Governo nell’intento di lasciare alla giurisprudenza la valutazione se sorga o meno il diritto a retribuzione in caso di svolgimento di mansioni superiori.

8.- Stanti gli esistenti contrasti giurisprudenziali in materia e la circostanza che l’appellante ha svolto per anni un lavoro più complesso di quello dovuto, è censurabile la condanna alle spese disposta in primo grado.

Con atto depositato il 10.2.2000 si è costituito in giudizio il Comune di Rimini, che ha dedotto la infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.

Con memoria depositata il 10.12.2010 si sono costituiti in giudizio gli eredi dell’appellante in epigrafe indicati, che hanno ribadito tesi e richieste.

Alla pubblica udienza del 21.12.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza dell’avvocato della parte resistente, come da verbale di causa agli atti del giudizio.
Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, il sig. T. C. ha chiesto l’annullamento della sentenza del T.A.R. EmiliaRomagna – Bologna, Sezione I, n. 00293/1999, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto per il pagamento di differenze retributive per mansioni superiori. Inoltre ha chiesto la declaratoria, ex art. 36 della Costituzione ed ex art. 2126 o 2041 del c.c., del diritto alle differenze retributive per le mansioni superiori svolte, corrispondenti a quelle della VII o VIII qualifica funzionale (per il periodo dal 1.9.1977 al 2.1.19995, o per quello diverso ritenuto di giustizia) e la condanna del Comune di Rimini al pagamento di dette differenze retributive, oltre ad interessi e rivalutazione, nonché alla regolarizzazione previdenziale. In subordine ha chiesto la riforma della impugnata sentenza nella parte in cui dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.

2.1.- Con un primo, complesso, ordine di motivazioni di appello è stato dedotto che dal raffronto delle funzioni assegnate al Direttore Segretario del Palazzetto dello Sport con i compiti previsti dal D.P.R. n. 347/1983 si evincerebbe che l’appellante aveva svolto mansioni non inferiori a quelle di VII livello, considerato che mancava un superiore gerarchico e che collaborava direttamente con l’Assessore (alcuni di essi compiti corrisponderebbero addirittura a quelli dell’VIII livello). L’istituzione nell’anno 1989 del posto di settima qualifica funzionale "istruttore giuridico amministrativo" confermerebbe dette considerazioni, essendo state previste per essa figura mansioni uguali a quelle effettuate dall’appellante nel corso della sua utilizzazione quale Direttore Segretario del Palazzetto dello Sport. Anche se vi fossero stati altri impianti o strutture da gestire l’attribuzione della gestione di detto impianto avrebbe avuto il requisito della prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale. Il provvedimento formale di incarico era inutile perché il ricorrente già ricopriva e svolgeva le funzioni previste per il posto istituito.

Inoltre è stato asserito che, per quel che riguarda il periodo dall’1.9.1977 al 31.12.1982, in cui l’appellante era formalmente inquadrato nella IV qualifica funzionale, l’art. 41 del Regolamento del personale del Comune di Rimini prevede che il dipendente più anziano nel livello immediatamente inferiore entro la medesima unità organizzativa fa le veci del collaboratore di livello superiore mancante, assente o impedito. La disposizione dovrebbe essere intesa nel senso, relativo, che nella medesima unità organizzativa dove si verifica la carenza deve essere di volta in volta reperito il dipendente di livello inferiore che sia effettivamente presente e quindi in concreto utilizzabile (l’organico del settore sport comprendeva all’epoca dipendenti al massimo del IV livello).

La sentenza avrebbe ignorato gli artt. 40 e 41 del Regolamento citato ed erroneamente affermato che il pubblico impiegato potrebbe sottrarsi al conferimento di mansioni superiori. Il posto di VII livello instituito nell’anno 1989 sarebbe rimasto formalmente vacante fino al pensionamento dell’appellante e per il periodo pregresso, in virtù delle reiterate istanze avanzate, la prescrizione non si sarebbe mai compiuta.

Il principio della retribuibilità delle mansioni superiori svolte di fatto troverebbe titolo e ragione sia nell’art. 36 della Costituzione che nell’art. 2126 del c.c. e, nel caso di specie, non sarebbe ravvisabile la illiceità prevista dall’art. 1343 del c.c. perché lo svolgimento di fatto delle mansioni superiori non ha prodotto alcun effetto giuridico vietato dall’ordinamento. Il posto sul quale l’appellante ha svolto le mansioni superiori è sempre rimasto formalmente vacante e non sarebbe stato quindi necessario coprirlo; inoltre la delibera del Comune di Rimini per l’attribuzione del compenso non sarebbe stato atto discrezionale ed il diritto alla giusta retribuzione non sarebbe subordinato alla adozione di atti amministrativi formali.

L’art. 56 del D. Lgs. n. 29/93 nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 80/98 sarebbe stato modificato dal Governo nell’intento di lasciare alla giurisprudenza la valutazione se sorga o meno il diritto a retribuzione in caso di svolgimento di mansioni superiori.

2.1.- Va osservato in proposito, in generale, che la giurisprudenza si è più volte espressa nel senso di ritenere comunque non retribuibile lo svolgimento di mansioni correlative alla qualifica superiore a quella rivestita, con riguardo a situazioni anteriori all’entrata in vigore dell’art. 56 del d. lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo introdotto con il d. lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, non essendo applicabile l’art. 2126 cod. civ. e non potendo assumere valore di regola l’art. 36 della Costituzione, alla luce di quanto dispone l’art. 97 della stessa Carta costituzionale (Consiglio Stato, Ad. pl. n. 10 del 28 gennaio 2000 e n. 22 del 18 novembre 1999; Consiglio Stato, sez. V, 12 febbraio 2007, n. 581).

Contrariamente a quanto mostra di ritenere l’appellante, in assenza di una disposizione di legge che disponga diversamente relativamente al periodo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387, nessuna norma o principio generale consente la retribuibilità, in via generale, delle mansioni superiori comunque svolte nel campo del pubblico impiego (Consiglio Stato, sez. V, 16 giugno 2003, n. 3355) e tanto meno se svolte di fatto (Consiglio Stato, sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1775).

A tal fine non può essere utilmente richiamato l’art. 36 della Costituzione, in quanto il principio di adeguatezza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, non comporta, in materia di pubblico impiego che il dipendente possa vantare un diritto soggettivo al trattamento economico connesso alle mansioni superiori che abbia temporaneamente svolto in base a detto articolo della Costituzione ed all’art. 2126 c.c..

Neppure ritiene il Collegio che sia utile al fine cui è volto il ricorso l’art. 57 del d. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, il quale non ha mai avuto pratica applicazione, essendo stata via via differita la sua operatività sino all’abrogazione operata dall’art. 43 del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80, né l’art. 56 ultimo comma del d. lgs. citato, (oggi trasfuso nell’art. 52 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165), secondo cui le disposizioni dettate in materia dal comma 4 possono trovare applicazione solo in sede di attuazione della disciplina prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita.

Non potrebbe nemmeno essere invocato a favore delle richieste di parte appellante l’art. 2041 c.c., in ragione della sussidiarietà dell’azione di arricchimento senza causa e dell’inerenza di tale disposizione esclusivamente al diverso fenomeno della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di atto nullo o annullato (Consiglio Stato, sez. IV, 6 aprile 2004, n. 1831), né l’art. 2103 c.c. (come sostituito dall’art. 13 della legge n. 300/1970) che è applicabile al pubblico impiego solo nei limiti previsti da norme speciali (Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2003, n. 3920).

Aggiungasi che, secondo il Collegio, il diritto del pubblico dipendente al corrispettivo per l’espletamento di mansioni superiori non può fondarsi sull’ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione, atteso che l’esercizio di mansioni superiori alla qualifica rivestita, svolto durante l’ordinaria prestazione lavorativa, non reca alcuna effettiva diminuzione patrimoniale in danno del dipendente, né quel depauperamento che è requisito essenziale dell’azione di cui all’art. 2041 codice civile (Consiglio Stato, Ad. Plen., 23 febbraio 2000 n. 12).

Va osservato, infine, che l’art. 14 della legge n. 207/1985 impone il divieto assoluto di assegnare incarichi, supplenze o convenzioni e, comunque, di utilizzare a qualsiasi titolo personale in deroga alle vigenti disposizioni di legge (comma 7), sancendo nel contempo che tutti gli atti ed i provvedimenti relativi adottati in violazione del divieto de quo sono nulli ed impegnano la responsabilità personale e diretta dei componenti degli organi di amministrazione che li dispongono (comma 8).

2.1.1.- Le considerazioni che precedono, escludendo qualsiasi rilievo allo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego presso gli Enti locali a fini retributivi, comportano la assoluta irrilevanza della circostanza che l’art. 41 del Regolamento del personale del Comune di Rimini stabiliva che il dipendente più anziano nel livello immediatamente inferiore entro la medesima unità organizzativa fa le veci del collaboratore di livello superiore mancante, assente o impedito e che l’appellante abbia svolto le mansioni superiori con prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale, a prescindere dalla sussistenza o meno di un provvedimento formale di incarico.

Comportano altresì che è inutile verificare la fondatezza o meno della tesi del Giudice di prime cure (che anche se in base alle disposizioni regolamentari invocate dall’appellante potesse essere dato rilievo alle mansioni svolte in via di fatto, e, di conseguenza, il suo inquadramento potesse avvenire in base ad esse, il livello attribuibile non potrebbe che essere che quello immediatamente superiore a quello formalmente posseduto), peraltro in linea di principio corretta, dal momento che appare privo di qualsiasi giustificazione logica il solo ipotizzare un inquadramento per saltum ad una fascia due volte superiore a quella di appartenenza (Consiglio Stato, sez. IV, 04 febbraio 2011, n. 800)

3.- Deduce in subordine l’appellante che stanti gli esistenti contrasti giurisprudenziali in materia e la circostanza che ha svolto per anni un lavoro più complesso di quello dovuto, la condanna alle spese disposta in primo grado appare censurabile.

La Sezione non ritiene la censura suscettibile di accoglimento, atteso che, già all’epoca di proposizione del ricorso di primo grado, la prevalente giurisprudenza era orientata per la non spettanza della retribuzione per mansioni superiori svolte di fatto nell’ambito degli Enti locali.

4.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

5.- La peculiarità del caso denota la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, respinge l’appello in esame.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 05-04-2011) 26-05-2011, n. 21252 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo

1. Il 14 ottobre 2010 il Tribunale di Venezia, costituito ai sensi dell’art. 309 c.p.p., respingeva la richiesta di riesame proposta da D.G.M. e G.G., per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei loro confronti, il 20 settembre 2010, dal gip del Tribunale di Treviso in relazione al delitto di concorso nell’omicidio di D. E., aggravato dalla premeditazione, per questo concerne il G. e ai delitti di favoreggiamento personale e reale per quanto concerne il D.G..

2. Dal provvedimento impugnato emergeva che nella notte del 16 settembre 2010 veniva perpetrato l’omicidio di D.E. (coniugato con D.N.L.) il cui cadavere veniva rivenuto steso sul letto della camera da letto, con il volto coperto da una vecchia maglietta imbevuta di sostanza volatile.

Ad avviso del Tribunale gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due indagati per i reati loro rispettivamente ascritti erano costituiti da una pluralità di elementi univoci e concordanti.

D.N.L. ammetteva di essersi accordata, alcuni mesi prima, con M.I. per l’eliminazione, in cambio di una rilevante somma di denaro, di D.E., responsabile, agli occhi della donna, di un avvilente clima di sopraffazione in cui aveva costretto a vivere lei e la figlia.

Anche M. confessava immediatamente il proprio coinvolgimento nell’omicidio, precisando di avere ricevuto dalla D.N. l’incarico di uccidere D.E. in cambio di un compenso di Euro duecentomila, di cui ottantatremila già ricevuti dalla donna che gli aveva indicato la maglietta, i guanti e il coltello da utilizzare per l’azione. M. chiamava in correità anche G. G., quale esecutore materiale, destinatario della somma di venticinquemila Euro in cambio della sua opera e aggiungeva che D.G. era l’amico presso la cui abitazione si era presentato subito dopo l’omicidio al fine di precostituirsi un alibi.

Ma.Ca., convivente di D.G., riferiva, a sua volta, di essere stata destinataria della confidenze di M. in merito al mandato omicidiario ricevuto, di averlo visto arrivare presso la sua abitazione la notte del 16 settembre 2010 subito dopo che M., per sua stessa ammissione, aveva compiuto "il lavoro" e di averlo sentito chiedere a D.G. di bruciare il sacchetto contenente gli oggetti utilizzati per "il lavoro".

La perquisizione immediatamente effettuata presso l’abitazione di D.G. permetteva il rinvenimento di alcuni monili e di due orologi – sottratti in occasione dell’omicidio – che venivano spontaneamente consegnati dall’uomo. In prossimità del caminetto dove erano stati bruciati parte degli oggetti consegnati da M. a D.G. in vista della loro eliminazione, venivano, altresì, sequestrati la bottiglia di acquaragia e il rotolo di nastro adesivo utilizzati per l’esecuzione dell’omicidio.

Un paio di orecchini e uno degli orologi trafugati da M. la notte dell’omicidio, erano stati in precedenza venduti da D. G. ad un commerciante di Conegliano che confermava tale circostanza.

L’ordinanza impugnata indicava, quali ulteriori elementi di riscontro alle dichiarazioni M.: a) la testimonianze di Ma. circa la disponibilità, da parte di D.G., di un sacchetto contenente monili; b) le deposizioni di V.A. (moglie di G.) e Gi.Ma. (compagna di M.) in merito al viaggio effettuato da M. e G. a Napoli per risolvere il problema della individuazione degli esecutori materiali del delitto;

c) i tabulati telefonici, attestanti il contatto tra M. e G. alle ore 11,57 del 13 settembre 2010; d) la testimonianza di B.E. che, il pomeriggio del 14 settembre 2010, vedeva M. e G.che, muovendo dall’abitazione di quest’ultimo, si recavano al bar "(OMISSIS)"; e) le immagini delle videoriprese della telecamera ubicata nelle adiacenze del parcheggio ove, alle ore 23,20 del giorno del fatto, M. e G. si erano dati appuntamento per recarsi poi a piedi presso la non distante abitazione della vittima; f) l’estrapolazione dei fotogrammi dell’impianto di videoregistrazione del parcheggio, allegati all’annotazione del 5 ottobre 2010, evidenzianti gli spostamenti degli indagati alle ore 0,14 del 16 settembre.

In tale articolato contesto i giudici di merito ritenevano le dichiarazioni della teste V., affettivamente legata a G., inidonee a fornire un serio e valido alibi all’uomo anche alla luce degli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria in ordine alla distanza tra i vari luoghi e ai relativi tempi di percorrenza.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, D.G. e G..

Il primo lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta univocità e gravità del quadro indiziario e alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Il secondo denuncia: a) violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento ai canoni di valutazione probatoria e alla ritenuta gravità del quadro indiziario, tenuto conto della inattendibilità soggettiva del chiamante in correità M., della genesi della sua scelta collaborativa, della inattendibilità della narrazione auto ed etero accusatoria, dell’assenza di elementi di riscontro estrinseci ed individualizzanti; b) travisamento del contenuto delle dichiarazioni rese il 7 ottobre 2010 dalla V., convivente di G., idonee a costituire un alibi in favore di quest’ultimo.

3. Con dichiarazione del 4 marzo 2011, pervenuta alla cancelleria di questa Corte il successivo 14 marzo, il difensore di fiducia di D.G., avv. Stefano Arrigo, ha dichiarato di rinunziare al ricorso, atteso che il suo assistito è stato rimesso in libertà.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da D.G. deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La rinuncia all’impugnazione è, infatti, una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (Sez. 1^, 12 luglio 1996, ric. Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, ric. Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, ric. Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, ric. Ruggiero).

2. Il ricorso di G. non merita accoglimento.

3. In relazione al primo motivo di doglianza la Corte osserva che il Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine al delitto di concorso in omicidio volontario aggravato dai seguenti elementi: a) chiamate in correità di M. e D.N.;

b) dichiarazioni rese da Ma.Ca., destinataria della confidenze di M.; c) esito della perquisizione effettuata presso l’abitazione di D.G. che consentiva il sequestro di oggetti sottratti in occasione dell’omicidio, nonchè della bottiglia di acquaragia e del rotolo di nastro adesivo utilizzati per l’esecuzione dell’omicidio; d) dichiarazioni rese da D. G.; e) testimonianze di Ma., V.A., Gi.Ma. (compagna di M.); f) tabulati telefonici, attestanti il contatto tra M. e G. alle ore 11,57 del 13 settembre 2010; g) testimonianza di B.E. in merito all’incontro tra G. e M. il pomeriggio del 14 settembre 2010; h) immagini delle videoriprese della telecamera ubicata nelle adiacenze del parcheggio ove, alle ore 23,20 del giorno del fatto, M. e G. si erano dati appuntamento per recarsi poi a piedi presso la non distante abitazione della vittima; i) fotogrammi dell’impianto di videoregistrazione del parcheggio, allegati all’annotazione del 5 ottobre 2010, evidenzianti gli spostamenti degli indagati alle ore 0,14 del 16 settembre.

I giudici di merito, con iter argomentativo correttamente sviluppato, hanno spiegato le ragioni per le quali le dichiarazioni rese da M., oltre ad essere intrinsecamente credibili in quanto rese da un soggetto che ha, in primo luogo, ammesso le sue responsabilità, sono confortate da un complesso di altri dati investigativi (fonti dichiarative, documentazione acquisita, esiti delle attività di perquisizione e sequestro, tutti in precedenza richiamati) che, oltre a confortarne l’attendibilità oggettiva, integrano i necessari riscontri individualizzanti in relazione alla posizione di G. (dichiarazioni di Ma., G., V., tabulati telefonici acquisiti, risultanze delle videoriprese del parcheggio ove M. e G. ebbero a incontrarsi per recarsi a piedi a casa della vittima e da cui ripartirono dopo la consumazione dell’omicidio).

Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di G. in ordine al delitto di concorso nell’omicidio aggravato di D.E..

Di talchè, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art. 273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

4. Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso prospettato dalla difesa di G..

Al riguardo occorre premettere che la categoria logico-giuridica del travisamento della prova deve essere tenuta distinta da quella concernente il vizio di travisamento del fatto. La prima, infatti, a differenza del secondo, implica non una rivalutazione del fatto, che è incompatibile con il giudizio di legittimità, ma la constatazione che esiste una palese divergenza del risultato probatorio rispetto all’elemento di prova emergente dagli atti processuali e che, quindi, una determinata informazione probatoria utilizzata in sentenza, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, è contraddetta da uno specifico atto processuale, pure esso specificamente indicato.

La recente riformulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, non confermando l’indeclinabilità della regola preclusiva dell’esame degli atti processuali ed ammettendo un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all’esito di una cognitio facti ex actis, colloca il vizio di travisamento della prova, cioè della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, nel peculiare contesto del vizio motivazionale, attesa la storica inerenza di esso al tessuto argomentativo della ratto deciderteli (Cass. Sez. 6^, 20 marzo 2006, rv. 233621; Cass., Sez. 1^, 9 maggio 2006, rv. 233783;

Cass., Sez. 2^, 23 marzo 2006, rv. 233460; Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2006, rv. 233789; Cass., Sez. 4^, 28 aprile 2006, rv. 233783; Cass., Sez. 3^, 12 aprile 2006, rv. 233823).

Ciò posto il ricorrente ha erroneamente ricondotto alla categoria logico-giuridica della prova "omessa" o "travisata" non l’omessa pronunzia su un significativo dato processuale o probatorio nè la palese divergenza del risultato probatorio rispetto all’elemento di prova emergente dagli atti processuali, bensì l’erronea valutazione di attendibilità e concludenza dell’elemento probatorio, avvenuta in violazione delle regole ermeneutiche che devono presiedere la struttura logica della motivazione in fatto.

Il provvedimento impugnato, con motivazione esente da manchevolezze, evidenti incongruenze o da interne contraddizioni e con puntuale e corretto richiamo alle risultanze processuali, ha illustrato le ragioni per le quali, alla luce dell’articolato quadro indiziario in precedenza descritto, le dichiarazioni della V. non sono idonee a fornire un valido alibi a G. e non costituiscono un vulnus alla univocità degli elementi di accusa acquisiti. In questo contesto non possono trovare accoglimento le prospettazioni ricorrente, volte a impegnare la Corte o in una ricostruzione alternativa dei fatti o in una rilettura nel merito delle singole circostanze, laddove, invece, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è – per espressa disposizione legislativa – rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro. Il controllo di legittimità di questo Collegio, appuntato esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" dell’ordinanza, di cui ha saggiato la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, per tale via, anche l’accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale, non ha consentito, quindi, di riscontrare l’esistenza dei vizi denunciati. E’, del resto, preclusa a questo giudice di legittimità – in sede di controllo sulla motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sollecitata nel ricorso, o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, pure sollecitata dal ricorrente. Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso di G. deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di D.G. per sopravvenuta carenza di interesse.

Rigetta il ricorso di G. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-04-2011) 09-06-2011, n. 23135

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Salerno, con sentenza in data 12 giugno 2009, in esito a giudizio abbreviato, assolveva D.M.F. dal reato di cui all’art. 644 c.p. con la formula perchè il fatto non costituisce reato.

Secondo l’imputazione, il D.M., nella qualità di esaminatore del Servizio Sviluppo Crediti dell’Istituto di credito Banca Antoniana Veneta, in concorso con altri svolgenti varie funzioni all’interno dello stesso Istituto, statuiva e/o modificava, attraverso una Delib.

17 novembre 2000, in vigenza di rapporto di conto corrente, relativamente ad alcuni conti intestati alla Sipra spa, tassi di interesse superiori a quelli fissati dalla legge provocando superamenti del tasso soglia – calcolati tenendo conto della commissione di massimo scoperto – in misura oscillante. Il Tribunale riteneva di dover escludere la consapevolezza del carattere usurario della controprestazione richiesta, poichè al tempo del commesso reato e per tutta la durata del rapporto le autorità amministrative a ciò deputate e sulla base delle informazioni fornite dalla Banca d’Italia avevano escluso la computabilità della commissione di massimo scoperto nella rilevazione del tasso effettivo globale.

Ha proposto appello il difensore di D.M., qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte di Appello di Salerno, con ordinanza del 5 ottobre 2010, chiedendo l’applicazione della più favorevole formula assolutoria "per non avere commesso il fatto", poichè, con riferimento alla posizione di D.M. la questione non era tanto quella della liceità del contenuto della delibera contestata quanto piuttosto quella dell’effettiva partecipazione all’iter di approvazione della delibera stessa. A tal fine il ricorrente rileva che sia la trasmissione della proposta di delibera che la delibera stessa avvennero quando non era più esistente il Servizio Sviluppo Crediti e il D.M. era stato trasferito ad altro incarico. L’equivoco sarebbe sorto a causa del mancato aggiornamento del sistema informatico.

Il difensore di D.M. rileva, inoltre, a testimonianza dell’omissione di qualsivoglia, approfondimento degli elementi dedotti a favore dell’imputato, che la sentenza parla di insostenibilità dell’accusa in giudizio, mentre si è tratta di decisione in esito ad un giudizio abbreviato, contestualmente alla decisione resa in sede di udienza preliminare per le posizioni degli altri imputati.
Motivi della decisione

I motivi di ricorso non sono consentiti nel giudizio di legittimità e devono essere dichiarati inammissibili.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. I motivi proposti tendono non solo ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ma introduce anche in questa sede elementi di fatto e circostanze che non risultano dal testo della sentenza impugnata e che non possono essere oggetto di autonoma valutazione in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al versamento della somma, che si ritiene equa, di Euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.