T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 02-01-2012, n. 20 Legittimazione processuale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso introduttivo del giudizio, la parte ricorrente, nella sua qualità di primo acquirente nell’ambito del sistema nazionale delle c.d. "quote latte", ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti emessi da AIMA (ora AGEA) relativi alla procedura di compensazione del prelievo supplementare inerenti le consegne relative alle annate 1995/1996 e 1996/1997 ex art. 1 del D.L. n. 43 del 1999 nonché gli atti a questi consequenziali e connessi;

– che, con ordinanza n. 4209/2000, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare;

– che AIMA (ora AGEA) e il Ministero del Tesoro (ora Ministero dell’Economia) si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso;

– che, alla pubblica udienza del 2 novembre 2011, il Collegio, dopo aver eccepito d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, dell’allegato 1 del D.Lgs. n. 104 del 2010, per mancanza di legittimazione della ricorrente ed aver ascoltato le controdeduzioni in rito ed in merito della parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione;

– che la questione relativa alla legittimazione del primo acquirente ad impugnare le richieste di prelievo supplementare è stata già affrontata dalla Sezione e dal Consiglio di Stato, tanto che sussistono i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi;

– che il Collegio, al riguardo, non ha motivi per discostarsi da quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 176; 19 giugno 2009, n. 4134; TAR Lazio, sez. II Ter, 22 gennaio 2004, n. 610 e, da ultimo, 7 luglio 2011 nn. 6027 e 6028), che ha ritenuto i soggetti primi acquirenti dei prodotti lattiero-caseari privi di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti applicativi del complesso meccanismo del prelievo supplementare, nell’ambito del mercato regolamentato di tale settore;

– che a nulla vale invocare l’art. 1, comma 15, del D.L. n. 43 del 1999 (convertito, con modificazioni, in L. n. 118 del 1999) in quanto la norma collega la responsabilità dell’acquirente (in proprio ed) in solido con il produttore nel solo caso in cui il primo abbia omesso di comunicare ad AGEA il mancato pagamento della quota di prelievo non versato da parte del secondo;

– che la questione relativa alla facoltà (e non obbligo) del primo acquirente di trattenere le somme a titolo di prelievo è stata allo stesso modo vagliata dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St, sez. VI, 9 giugno 2009, n. 4125) ma ciò non ha comunque evitato la declaratoria di mancanza di legittimazione ad agire;

– che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione dell’esito della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-07-2012, n. 11734

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Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo del 21/7/1990 il Presidente del Tribunale di Lecce ingiungeva alla F. S.p.A. di pagare alla L. L. s.a.s. la somma di L. 254.689.372 oltre interessi e spese, a titolo di provvigioni; avverso tale decreto proponeva opposizione la F. S.p.A. e la L. s.a.s. si costituiva per chiedere il rigetto dell’opposizione.
Con citazione del 7/2/1992 la L. L. s.a.s. conveniva in giudizio la F. S.p.A. e, sul presupposto di colpevoli inadempienze della preponente, ne chiedeva la condanna al pagamento di tutte le indennità previste dall’accordo economico collettivo nazionale e cioè l’indennità di preavviso, l’indennità di clientela e l’indennità di risoluzione che essa aveva riscosso solo in parte dal Fondo Indennità risoluzione dell’Enasarco, oltre alle provvigioni non pagate da Novembre 1988 fino al Maggio 1989.
F. S.p.A. sì costituiva e contestava in toto le attoree domande chiedendo, in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento della L. L. s.a.s..
La due cause erano riunite.
Con sentenza del 14/9/2001 il Tribunale di Lecce, quanto all’opposizione a decreto ingiuntivo, accoglieva la domanda di pagamento delle provvigioni oltre interessi al tasso ufficiale di sconto, ma rigettava le ulteriori domande della L. L. relative al risarcimento danno conseguente alla risoluzione per inadempimento della preponente, escludendo il dedotto inadempimento e quelle relative al pagamento delle indennità dovute per i contratti di agenzia a tempo indeterminato escludendo che il rapporto fosse a tempo indeterminato.
L. L. proponeva appello al quale resisteva F. S.p.A..
La Corte di appello di Lecce con sentenza 11/4/2005 rigettava l’appello condannando l’appellante, in quanto soccombente, al pagamento delle spese del grado;
La Corte rilevava:
che il motivo di appello diretto ad affermare l’esistenza di un rapporto di agenzia a tempo indeterminato, invece escluso dal primo giudice, era infondato perchè:
a) la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato non era ricollegabile alla mera continuazione del rapporto e non si poteva applicare, ratione temporis, il riformato art. 1750 c.c.;
b) i contratti di agenzia stipulati tra le parti erano assolutamente autonomi e distinti, ciascuno della durata di un anno e non era mai stata prevista la rinnovazione tacita, anzi esclusa espressamente dalla formulazione della clausola relativa alla loro durata che non prevedeva il rinnovo automatico, ma solo la possibilità di rinnovo, mentre la previsione della facoltà di recesso previo preavviso di sei mesi non era collegata ad un rinnovo tacito in mancanza di preavviso;
c) non era provata la volontà di dissimulare un rapporto a tempo indeterminato;
d) le singole pattuizioni contrattuali non si riproducevano sempre eguali nei vari contratti, ma talvolta erano modificate;
che pertanto non erano dovute le indennità di clientela, preavviso, risoluzione rapporto previste dall’accordo economico collettivo solo per i rapporti a tempo indeterminato, accordo che, peraltro neppure era richiamato nei contratti e neppure applicabile per l’attività di agente svolta all’estero, come nella specie;
che il motivo di appello relativo alla residua indennità di risoluzione rapporto che non era stata accantonata al Fondo indennità risoluzione presso l’ENASARCO sulle provvigioni non riconosciute e non pagate dalla preponente, era inammissibile in quanto domanda nuova; infatti, solo precisando le conclusioni l’attrice aveva chiesto l’indennità sulle provvigioni mai fatturate sulle quali F. non aveva operato gli accantonamenti, mentre in precedenza aveva chiesto l’indennità di risoluzione prevista dall’AEC in caso di risoluzione non imputabile all’agente; in ogni caso, secondo la Corte territoriale, le somme non accantonate non potevano essere corrisposte direttamente all’agente al quale sarebbe spettata solo un’azione risarcitoria per il pregiudizio alla sua posizione assicurativa;
– che il motivo di appello relativo alla decorrenza degli interessi al TUS dalla domanda giudiziale invece che dalle anteriori e più vantaggiose scadenze (90 giorno successivo alla scadenza del trimestre di riferimento per le singole provvigioni) previste dall’AEC era infondato perchè tale più favorevole decorrenza era prevista solo dall’accordo collettivo di categoria non applicabile alla fattispecie in quanto non applicabile direttamente ai contratti a tempo determinato, non richiamato nei contratti per cui è causa e, infine, anche perchè gli accordi collettivi di categoria spiegano la loro efficacia, di regola, solo all’interno del territorio nazionale e non sono applicabili alle prestazioni eseguite all’estero; il giudice di primo, grado, quindi correttamente aveva fatto decorrere gli interessi dalla domanda, mentre, quanto alla misura degli interessi, calcolati al tasso ufficiale di sconto, la statuizione non poteva essere modificata perchè era mancato appello incidentale della preponente;
che il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sul credito era infondato perchè la rivalutazione non poteva derivare dalla mera presunzione della destinazione delle somme dovute a impieghi produttivi, ma occorreva la dimostrazione, non fornita, della difficoltà di svolgere un’attività di proficuo impiego per la mancata disponibilità del denaro.
Propongono ricorso affidato a cinque motivi i seguenti soggetti:
– la s.a.s. L. L. che si dichiara sciolta senza liquidazione con scrittura privata autenticata del 21/12/2004 con assegnazione delle sopravvenienze attiva ai soci L.L., L.S. e Lu.Or.;
– i predetti soci assegnatari L.L., L.S. e Lu.Or..
Resiste con controricorso F. S.p.A..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo così testualmente rubricato "errore di diritto nella qualificazione giuridica del contratto di agenzia a tempo determinato" i ricorrenti deducono che il rapporto di agenzia si era protratto dal 1978 al 1989 in forza di contratti dai contenuti sostanzialmente identici e sostanzialmente riferibili agli stessi soggetti, con clausola di rinnovazione tacita; pertanto la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare questa circostanza come espressione della volontà di stipulare un contratto a tempo determinato dissimulato dalla pluralità di contratti a tempo determinato.
1.1. Il motivo è inammissibile: essendo dedotta la violazione di norme di diritto, non sono indicate (nè in rubrica, nè nell’illustrazione del motivo) le norme di diritto sulle quali il motivo è fondato, come invece prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 4.
Ove si volesse ravvisare la violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti (art. 1362 c.c., e segg.) e la mancata indagine sulla comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c., comma 1) il motivo sarebbe comunque infondato in quanto la Corte di Appello ha tenuto conto della comune intenzione delle parti individuando 4 elementi (v. supra, nello svolgimento delle processo alle lettere a, b, e, d)significativi della volontà di stipulare contratti a tempo determinato.
2. Con il secondo motivo, così testualmente rubricato "errore di diritto nella valutazione della domanda relativa all’indennità di risoluzione del rapporto" i ricorrenti lamentano il mancato accoglimento della domanda di pagamento dell’indennità di risoluzione del rapporto in quanto il giudice di appello avrebbe ingiustamente qualificato la domanda di pagamento dell’indennità di risoluzione del rapporto non accantonata presso il FIRR, formulata in sede di precisazione delle conclusioni, come domanda nuova, mentre il credito per gli accantonamenti non effettuati sarebbe stato accertato solo in corso di causa, con la CTU che aveva determinato gli importi delle provvigioni non pagate sulle quali dovevano essere accantonate delle somme che avrebbero dovute essere versate al FIRR e che non essendo versate, dovevano essere pagate direttamente all’agente.
2.1 Il motivo è inammissibile: essendo dedotta la violazione di norme di diritto, non sono indicate (nè in rubrica, nè nell’illustrazione del motivo) le norme di diritto sulle quali il motivo è fondato, come invece prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 4.
Ove si volesse ravvisare, nel motivo, una censura sull’interpretazione della domanda formulata in sede di precisazione delle conclusioni come domanda nuova e, quindi, la violazione di una norma processuale per il mancato esame della domanda nel merito, il motivo sarebbe manifestamente infondato in quanto è sicuramente diversa la causa petendi di una domanda diretta ad ottenere dalla preponente l’indennità di risoluzione rapporto dovuta per un accordo collettivo, dalla domanda di restituzione di somme accantonate e non versate al FIRR che, quindi, alla fine del rapporto devono essere corrisposte direttamente all’agente (operando la ritenuta d’acconto).
3. Con il terzo motivo, così testualmente rubricato "errore di diritto nella determinazione della decorrenza degli interessi sulle provvigioni oggetto di condanna" i ricorrenti deducono che in primo grado era stata riconosciuta, quanto agli interessi sulle provvigioni non pagate, l’applicabilità dell’art. 7 dell’AEC vigente nel 1988, che prevede gli interessi al tasso ufficiale di sconto dal 90 giorno successivo alla scadenza del trimestre di riferimento delle singole provvigioni; tuttavia, quanto alla decorrenza, l’accordo collettivo non era stato rispettato perchè gli interessi erano stati fatti decorrere dalla data della domanda giudiziale; la contestazione di controparte sulla non applicabilità dell’AEC era tardiva e la decisione era contraddittoria perchè, quanto alle somme oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo era stata riconosciuta la diversa decorrenza stabilita dall’accordo collettivo.
3.1 Il motivo è infondato in quanto il giudice di appello ha motivatamente rilevato l’inapplicabilità, al rapporto di agenzia de quo, dell’accordo collettivo di categoria, applicabile solo ai contratti a tempo determinato e non richiamato nei contratti per cui è causa, nè risulta che in grado di appello sia stata contestata la novità della deduzione difensiva sollevata dalla preponente e relativa all’inapplicabilità dell’accordo; non sussiste alcuna contraddittorietà nella decisione di appello quanto al riconoscimento del tasso di interesse di cui all’accordo collettivo e la contestazione della decorrenza dell’interesse prevista dallo stesso accordo perchè la Corte di appello ha specificato che non poteva modificare il tasso di interesse applicato in primo grado per la mancanza di un motivo di gravame sul punto, mentre poteva esaminare il motivo relativo alla decorrenza.
4. Nel quarto motivo i ricorrenti non indicano nè quale motivo di ricorso (tra quelli indicati all’art. 360 c.p.c.), intendono proporre, nè quali sarebbero le norme violate, nè per quali motivi in concreto chiedono la cassazione della sentenza, ma si limitano a rilevare che la sentenza appellata, quanto alla spettanza della rivalutazione monetaria sulle somme dovute per provvigioni, aveva ritenuto non provato il maggior danno, mentre, tenuto conto che l’agente era un imprenditore, "tali denari, se pagati al tempo dovuto, avrebbero presumibilmente avuto un impiego più che fruttifero nell’impresa di agenzia".
Appare, dunque, evidente l’inammissibilità del motivo sia perchè non sono indicate (nè in rubrica, nè nell’illustrazione del motivo) le norme di diritto sulle quali il motivo è fondato, come invece prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 4, sia perchè, ove si volesse ravvisare la denuncia di un vizio di motivazione, non è stato indicato in cosa la motivazione sarebbe insufficiente, omessa o contraddittoria, ma si è manifestato un semplice dissenso rispetto alla decisione della Corte territoriale.
5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono, testualmente "elusione della domanda di appello in punto spese processuali" e lamentano che la Corte di appello ha omesso ogni statuizione sul motivo di appello relativo all’erronea applicazione delle norme sulle spese processuali; deduce che la compensazione per metà delle spese di primo grado sarebbe illegittima in quanto violerebbe il disposto dell’art. 92 c.p.c., tenuto conto che le domande della L. s.a.s.
erano state in prevalenza accolte e che la domanda riconvenzionale della F. era stata respinta.
5.1 Il motivo è infondato in quanto la sentenza di appello rigettando integralmente l’impugnazione ha rigettato anche la censura sulla parziale compensazione delle spese e, nel merito, il rigetto è ampiamente giustificato dalla parziale soccombenza della stessa appellante che, infatti, proprio in quanto soccombente aveva proposto appello, poi rigettato, come si desume dal tenore complessivo della sentenza.
6. Il conclusione il ricorso deve essere rigettato con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare alla controricorrente F. S.p.A. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-01-2013) 20-02-2013, n. 8116

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Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Bari, decidendo sull’impugnativa proposta da C.L. M. avverso l’ordinanza emessa dal GIP del medesimo Tribunale in data 06.7.2012 – che aveva applicato alla stessa la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 rubricati al capi a), c) e d) della incolpazione, ha confermato la decisione.

2. Avverso detta pronunzia ricorre l’indagata contestando violazione di legge e vizio di motivazione.

In primo luogo, si lamenta vizio di motivazione riferendo che il Tribunale effettuando il rinvio per relationem alla motivazione resa dal GIP, nulla abbia argomentato con riguardo alla condivisibilità delle conclusioni raggiunte da quel Giudice, limitandosi ad un rinvio acritico come tale in violazione di legge.

In secondo luogo, e più in particolare, si contesta assenza di un valido schema motivazionale in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari a fronte del tempus commissi delicti rilevando come, risalendo le condotte all’anno 2006, sarebbe apodittico affermare la permanenza della contestata associazione a delinquere a distanza di oltre cinque anni dai fatti; ciò detto per il pericolo di recidivanza si aggiunge come nemmeno risulterebbero ricorrere ulteriori esigenze cautelari, stigmatizzando infine la motivazione del Tribunale laddove nulla argomenta sulla necessità di applicare la misura cautelare più severa.

In terzo luogo si segnala come, per ulteriore conseguenza della carente tecnica motivazionale, in nessun modo emerga dal provvedimento alcunchè in ordine alla effettiva gravità indiziaria sulla sussistenza di una associazione per delinquere, sulla partecipazione alla stessa del T. (ndr. coniuge della indagata, coimputato nel processo) per di più in qualità di capo promotore ed organizzatore del sodalizio. Ancora si contesta la omessa motivazione in ordine alla sussistenza nel caso di specie dell’aggravante della ingente quantità, e ciò pur avendo la difesa svolta una specifica contestazione sul punto.

Infine, si contesta come il Tribunale non abbia in nessun modo argomentato sulla mancata presa in considerazione degli elementi di prova a discarico forniti dall’indagato affermando perciò, all’esito di un giudizio soltanto parziale ed incompleto, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Motivi della decisione

1. E’ anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.

Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;

2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

(Cass. Sez. 6A sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840). Inoltre il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell’apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell’indagato e, dall’altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto. (Cass. Sez. 1A sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566).

Non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso provvedimento adottato dal tribunale del riesame pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l’avvenuta rappresentazione al suddetto tribunale, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell’impugnata ordinanza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno della richiesta di riesame, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell’essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell’udienza tenutasi a norma dell’art. 309 c.p.p., comma 8 (v. Cass. Sez. 1 sent. n. 1786 del 5.12.2003 dep. 21.1.2004 rv 227110).

Va ulteriormente chiarito come sia consolidato orientamento di questa Corte che la motivazione per relationem sia legittima "quando: 1) – faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) – fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) – l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione". (Cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. Sentenza n. 17 del 21.6.2000 dep. 21.09.2000 Rv. 216664).

Nel caso di specie la Corte territoriale, nel confermare la decisione impugnata, ha prima rinviato alla esposizione dei fatti contenuta nella stessa, indicando partitamente dove nella corposa ordinanza del GIP sono analiticamente indicati i riscontri alle numerose contestazioni sollevate nel capo di incolpazione; ha poi puntualizzato che sulla ipotesi associativa e sul ruolo in essa ricoperto dalla ricorrente emergono nella ordinanza del GIP (a p. 1939 e ss.) dati fattuali, elementi di prova e conseguenti argomentazioni ritenute condivisibili; per di più fornito indicazioni sul rilievo formulato in questa sede, ma non formulato nei motivi di riesame, che contesta il dato della la ingente quantità di sostanza stupefacente di volta in volta trasportata (segnalandone in particolare l’oggettiva portata, in almeno un episodio, con riferimento alla quantità della sostanza trasportata, pari a 9 kg). Deve inoltre rilevarsi che tali conclusioni sono non solo motivatamente fatte proprie dal Tribunale, ma nemmeno risultano effettivamente criticate nel ricorso.

inoltre, nessuna importanza può assumere l’affermazione sulla mancata presa in considerazione degli elementi di prova a discarico forniti dall’indagata, attesa la sua insuperabile genericità.

Quanto alle riscontrate esigenze cautelari, le stesse si mostrano congruamente argomentate con riferimento alla negativa personalità dell’indagata, e alle caratteristiche di serialità e organizzazione delle condotte delittuose oggetto di inalazione; cosicchè l’avvenuto decorso di alcuni anni dai fatti non risulta sufficiente ad attenuare le esigenze cautelari in misura maggiore di quella necessaria a giustificare la misura comminata.

3. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 30-12-2008 (11-12-2008), n. 48488 Inosservanza o erronea applicazione della legge penale – Impugnazione del P.M. – Idoneità del gravame a produrre un risultato praticamente utile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta di riesame proposta da M.G. nei confronti della ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 10 giugno 2008 limitatamente al reato di favoreggiamento, ritenendo che di tale reato sussistesse l’ipotesi tentata e non consumata con la conseguenza che la pena edittale non consentiva l’adozione del provvedimento di custodia cautelare in carcere.
Confermava invece l’ordinanza custodiale per altri reati.
Al M. era stato contestato tale reato, in concorso con C. P., per avere effettuato pressioni (emergenti anche da numerose intercettazioni di conversazioni) su B.V. (già legata da relazione sentimentale col C.), persona offesa per violenza sessuale da parte di quattro amici del C. ( P., G., F.D. e F.M.), affinchè ritrattasse le accuse mosse ai violentatori. Pressioni concretatesi in minacce e promesse e nella consegna alla ragazza del testo di una bozza di ritrattazione elaborata dagli stessi indagati, i quali le facevano intendere che dalla ritrattazione potevano derivarle vantaggi, e la invitavano a copiare la missiva, dandole indicazioni sulle modalità di spedizione alla Procura della Repubblica.
Il Tribunale del riesame aveva accertato che il M. aveva agito quale mediatore tra il gruppo dei violentatori e la B., in quanto l’indagato era parente di uno di loro ed era stato a ciò spinto dai genitori di uno dei coautori della violenza.
La B. fingeva di ascoltare i suggerimenti temporeggiando, ma poi denunciava tali eventi nel (OMISSIS).
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che l’ipotesi delittuosa contestata configurava il reato consumato e non tentato. Afferma che il solo operare pressioni sulla persona offesa per la ritrattazione integra il favoreggiamento consumato, in quanto il comportamento, a prescindere da un danno del bene tutelato, mette in pericolo tale bene (il reato è classificato dalla giurisprudenza tra i reati di pericolo), indipendentemente dal fatto che dalle pressioni segua o meno la ritrattazione. In altri termini l’aiuto a eludere le ricerche della autorità sussiste indipendentemente dal fatto che la persona adiuvata se ne sia o meno giovata (cita Cass., sez. 6 n. 22523 del 23 gennaio 2003; sez. 6 n. 6898 del 27 maggio 1986; sez. 3 n. 1929 del 9 giugno 1965; sez. 2 n. 9512 del giorno 11 dicembre 1989; sez. 2, n. 10211 del 2 luglio 1985). Conclude per l’annullamento della ordinanza in parte qua.
Il ricorso non è ammissibile.
Come emerge dagli atti, al M. sono attribuiti numerosi reati riportati nella rubrica, interamente trascritta nel ricorso, e tra essi quello di favoreggiamento per cui è stata proposta impugnazione affinchè a quest’ultimo reato sia attribuita la esatta qualificazione giuridica (delitto consumato e non tentato). Va osservato che la decisione del Tribunale del riesame ha comportato nel procedimento incidentale de liberiate la liberazione del M. solo "formale", nel senso che è rimasto fermo, a seguito della pronuncia, lo stato di custodia cautelare per gli altri reati di cui alla imputazione. Orbene, costituisce ius receptum, confortato da pronunce delle Sezioni unite (sentenza n. 42 del 13 dicembre 1995 – 29 dicembre 1995, Timpani; sentenza n. 9616 del 24 marzo 1995 – 14 settembre 1995, Boido) il principio secondo cui l’interesse del Pubblico ministero alla impugnazione non può essere inteso soltanto come quello volto esclusivamente a ottenere un provvedimento tecnicamente corretto, ma deve essere anche caratterizzato dalla possibilità di conseguire un risultato che presenti i requisiti della concretezza e della attualità. Ritiene la Corte che in ipotesi di ricorso per Cassazione del pubblico ministero in procedimento cautelare personale in tema di libertà, l’interesse dell’inquirente sia quello di ottenere il risultato di un provvedimento sulla libertà personale dell’imputato adeguato al singolo caso concreto:
sicuramente quello, in presenza di gravi indizi, di maggior garanzia possibile delle esigenze cautelari, ma eventualmente anche quello di ottenere la liberazione dell’indagato o una misura per lui più favorevole, sempre relativamente al suo status libertatis, considerato che deve sempre riconoscersi al pubblico ministero l’interesse a ottenere la esatta applicazione della legge anche se a favore dell’indagato. Nella specie, ferma la esistenza di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari comportanti la custodia in carcere per altri reati a carico del M., non può riconoscersi l’interesse concreto e attuale del Pubblico ministero alla esatta qualificazione giuridica in ordine a un capo di imputazione che sia del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l’impugnazione esperita – si ripete – nell’ambito del procedimento cautelare de libertate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

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