Cassazione Civile, Sentenza n. 1612 del 2011 Ricorso per cassazione e formulazione del quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

1. – Il Tribunale di Brescia, dopo aver pronunciato, con sentenza non definitiva del 23 gennaio 2003, lo scioglimento del matrimonio contratto da [OMISSIS] con [OMISSIS] , con sentenza definitiva del 14 novembre 2005 riconobbe alla donna un assegno mensile di Euro 7.500,00. da rivalutarsi annualmente, con decorrenza dalla sentenza.
2. – L’impugnazione proposta dal M. è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Brescia, che con sentenza del 25 maggio 2006 ha parzialmente accolto l’appello incidentale della L. . condannando il M. al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente applicato i criteri legali di determinazione dell’assegno, avendo accertato che la L. , priva di redditi ed impossibilitata a procurarseli in quanto cinquantanovenne, non era in grado di mantenere l’elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, desumibile dal consistente reddito del M. e dal suo ingente patrimonio, nonché dal complessivo stile di vita della coppia e dal possesso di abiti firmati e gioielli da parte della donna.
Quanto alla determinazione dell’assegno, ha ritenuto irrilevante la circostanza che il patrimonio del M. fosse stato interamente acquisito anteriormente alle nozze, conferendo rilievo preminente al contributo fornito dalla L. in qualità di casalinga, alla conduzione della famiglia, alla cura del figlio ed alla vita di relazione del coniuge, e quindi anche all’incremento del suo patrimonio personale.
3. – Avverso la predetta sentenza il M. propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La L. resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5, sesto comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898. come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, anche in relazione all’art. 2697 cod. civ.. nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Sostiene infatti che, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno, la Corte d’Appello ha omesso di considerare le dazioni e le elargizioni da lui effettuate in favore della moglie, e segnatamente il godimento da parte di quest’ultima di una prestigiosa abitazione da lui acquistata e la sopportazione da parte di esso ricorrente delle relative spese di mantenimento e manutenzione, nonché il pagamento di una polizza di assicurazione contro le malattie e gli infortuni da lui stipulata a favore della L. , e l’acquisto a favore di quest’ultima di una autovettura. Essa, inoltre, non ha tenuto conto dell’obbligo, da lui assunto, di provvedere al mantenimento del figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente e con lui convivente, e non ha correttamente valutato la sua situazione economica, facendo riferimento al suo reddito lordo, anziché a quello effettivo, e dando credito ad una valutazione del suo patrimonio fondata su una perizia di parte più volte contestata.
La Corte ha infine omesso di valutare le condizioni economiche pattuite in sede di separazione e l’entità delle spese da lui sostenute in dipendenza delle stesse, fondando la propria decisione su fatti mai provati in giudizio.

1.1. – Il motivo è inammissibile, conglobando in un unico contesto censure di violazione di legge e vizio di motivazione, senza che quest’ultimo costituisca oggetto di una distinta sintesi conclusiva, recante la chiara indicazione dei fatti controversi e delle ragioni per cui si afferma l’inidoneità della motivazione a reggere la decisione adottata con la sentenza impugnata, e concludendosi con la formulazione di un quesito di diritto plurimo, mediante il quale il ricorrente, senza fare alcun cenno alla medesima decisione, chiede a questa Corte di stabilire astrattamente se ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno divorzile e della liquidazione del relativo importo, debba tenersi conto delle elargizioni effettuate dal coniuge obbligato, del suo patrimonio e delle determinazioni adottate in sede di separazione.
Il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare a pena d’inammissibilità nel ricorso per cassazione,.deve infatti consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del Giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta, negativa od affermativa, che ad essa si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr. Cass., Sez. Un., 28 settembre 2007, n. 20360; 30 ottobre 2008, n. 26020).
La sua formulazione, pertanto, non può risolversi in una generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata violata una certa norma, ma postula l’enunciazione, da parte del ricorrente, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, perciò, tale da implicare un ribaltamento della decisione assunta dal giudice di merito (cfr. Cass. Sez. III, 19 febbraio 2009, n. 4044). Il quesito. dovendo investire la ratio decidendi della sentenza impugnata e proporne una alternativa e di segno opposto, deve comprendere l’indicazione sia della regula juris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo (cfr. Cass., Sez. lav., 26 novembre 2008, n. 28280; Cass. Sez. III, 30 settembre 2008, n. 24339). La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il motivo inammissibile, non potendo il quesito essere desunto dal contenuto della censura alla quale si riferisce, in quanto rispetto al sistema processuale previgente, che già richiedeva nella redazione del motivo l’indicazione della norma violata, la peculiarità dell’innovazione introdotta dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 consiste proprio nell’imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionale alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e. quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte (cfr. Cass. Sez. I, 24 luglio 2008, n. 20409).
La necessità di una separata individuazione del fatto controverso e delle ragioni dell’inadeguatezza della motivazione, ove la sentenza sia impugnata ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., è a sua volta connessa ad un’esigenza di chiarezza, emergente dallo stesso art. 366-bis, la quale, pur non escludendo in linea di principio la deduzione con il medesimo motivo di vizi di violazione di legge e difetto di motivazione (cfr. Cass. Sez. Un.. 31 marzo 2009. n. 7770), impone tuttavia, nella formulazione della censura. un distinto momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che circoscriva puntualmente i limiti della critica alla motivazione in fatto, in modo da non ingenerare incertezze in sede di valutazione della sua ammissibilità (cfr. Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007. n. 20603; Cass. Sez. III, 18 luglio 2007, n. 16002).

2. – È parimenti inammissibile il secondo motivo, con cui il M. deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 61, 101, 115 e 116 cod. proc. civ. e degli artt. 2697 e ss. e 2727 cod. civ.
Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto riferimento, ai fini della valutazione del suo patrimonio, ad una perizia di parte, più volte specificamente contestata, ha attribuito efficacia probatoria ad un atto che ne era sprovvisto, senza illustrare le ragioni per le quali l’ha ritenuta attendibile. Essa. inoltre, ha conferito rilievo alle risultanze di articoli di giornali scandalistici, in cui egli veniva definito un “magnate”, benché gli stessi non fossero stati acquisiti in contraddittorio e fossero stati da lui immediatamente contestati, e ne ha desunto l’elevato tenore di vita della famiglia, in violazione delle norme che regolano l’efficacia e l’assunzione della prova.
2.1. – È noto peraltro che i documenti provenienti da terzi (ivi compresa la perizia di parte, ancorché giurata), pur non essendo dotali di una piena efficacia probatoria, possono offrire elementi indiziari utili, in concorso con altre risultanze, ad integrare il fondamento della decisione, ed il cui apprezzamento è pertanto affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (cfr. Cass., Sez. III, 22 aprile 2009. n. 9551; 25 febbraio 2002. n. 2737).
La censura in esame, sotto l’apparenza di una critica all’efficacia probatoria va attribuita dalla sentenza impugnata alla documentazione prodotta dalla controparte, appare dunque rivolta a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale probatorio, non consentito in questa sede, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica. L’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. lav., 23 dicembre 2009. n. 27162; 11 luglio 2007, n. 11489).

3. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00. ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

depositata in caccelleria il 24 gennaio 2011

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-02-2011, n. 3244 Integrazione salariale

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda proposta dalla lavoratrice odierna intimata intesa ad ottenere dal Fondo di garanzia, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1992, il pagamento delle ultime tre mensilità, di retribuzione non corrisposte dalla datrice di lavoro. Rilevava, in particolare, la Corte di merito che all’applicazione del predetto D.Lgs. non ostava, ai sensi dell’art. 2, comma 6, che, anteriormente alla data della sua entrata in vigore, la lavoratrice avesse già ottenuto la conversione del sequestro conservativo, da lei richiesto in pendenza dell’ordinario giudizio di cognizione per il riconoscimento del credito retributivo, in pignoramento, che l’effetto di tale conversione si era prodotto, in via definitiva, solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito quel giudizio, quindi in epoca successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1992. 2. La cassazione di questa sentenza viene domandata dall’INPS con due motivi. La lavoratrice intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 6, e dell’art. 686 c.p.c., si sostiene la inoperatività, nella specie, del Fondo di garanzia, essendosi accertato che l’azione esecutiva era iniziata – mediante conversione del sequestro conservativo in pignoramento – in epoca anteriore all’entrata in vigore del predetto D.Lgs. 2. Con il secondo motivo si lamenta, in subordine, che la sentenza impugnata abbia riconosciuto, in violazione dell’art. 112 c.p.c., accessori chi; erano già inglobati nell’importo richiesto con la domanda introduttiva.

3. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo motivo.

3.1. In base al D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 2, nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, il lavoratore da esso dipendente, o i suoi aventi diritto, possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti, in relazione alle ultime tre mensilità di retribuzione, sempre che a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.

3.2. Il successivo art. 2, comma 6, precisa che l’intervento del Fondo opera soltanto nei casi in cui le procedure esecutive siano intervenute successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo.

3.3. La ricognizione normativa consente di escludere l’operatività della tutela nel caso di specie, essendo accertato, come risulta dalla decisione qui impugnata, che la lavoratrice aveva ottenuto sequestro conservativo a garanzia del suo credito retributivo e tale misura, in data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1992, si era convertita in pignoramento, ai sensi dell’art. 686 c.p.c., a seguito del deposito della sentenza di condanna esecutiva.

Orbene, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera ipso iure nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo di esecuzione, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto (cfr. ex multis Cass. n. 18536 del 2007; n. 10029 del 2006); non rileva, invece, il successivo passaggio in giudicato della medesima sentenza, siccome l’instaurazione della procedura esecutiva prescinde da tale circostanza. Ne consegue che la tutela del Fondo di garanzia non poteva operare, ai sensi del richiamato del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 6. 4. La decisione della Corte d’appello va dunque cassata e, decidendosi la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, va respinta la domanda proposta dalla lavoratrice. La difficoltà della questione induce a compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 21-12-2010) 04-02-2011, n. 4203 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 5/05/2010, il Tribunale di Roma confermava il decreto con il quale in data 12/04/2010 il g.i.p. presso il Tribunale della medesima città aveva ordinato il sequestro preventivo, prodromico alla confisca ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, di due immobili ed un conto corrente intestato a L.L..

2. Avverso la suddetta ordinanza, la L. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ricorso, però, al quale, con istanza depositata il 20/12/2010, ha rinunciato.

3. Di conseguenza, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 591 c.p.p., lett. d): alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-02-2011, n. 6942 Ricorso

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15 luglio 2010, la Corte d’ Appello di Firenze, 2^ sezione penale, – in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede sezione distaccata di Erapoli appellata da T.F. M., qualificato il fatto contestato come appropriazione indebita, rideterminava la pena in due mesi di reclusione ed trecento Euro di multa. Confermava nel resto la decisione impugnata con la quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale, dato atto della mancanza di prova che l’imputato avesse tratto in inganno C.A. al fine di farsi consegnare il danaro necessario per la stipula del contratto di assicurazione con la società Linear, riteneva che il fatto integrasse il diverso reato di appropriazione indebita al rilievo che alla somma ricevuta era stata data destinazione diversa da quella concordata, on conseguente interversione del possesso.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità, mancanza ed insufficienza della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, perchè la condotta ritenuta integra quella del mandatario che, senza l’ordinaria diligenza, opera in difformità delle istruzioni impartite, posto che l’imputato non ha mai compiuto un atto eccedente le facoltà inerenti al possesso e non ha manifestato una simile volontà. Nè il fatto che la persona offesa non sia riuscito a ritrovarlo è sufficiente a costituire prova dell’elemento soggettivo. A conferma della sua buona fede è sufficiente constatare che la persona offesa cercò di mettersi in contatto con l’imputato tra il 30 luglio e il 5 agosto, periodo di ferie; che i precedenti rapporti erano sempre stati regolari.
Motivi della decisione

Il ricorso:

è manifestamente infondato, per la parte in cui denuncia violazione di legge, posto che l’interversione del possesso può ritenersi ben integrata nell’ipotesi fattuale descritta dalla Corte territoriale e cioè nell’essersi il soggetto agente trattenuto indebitamente la somma di danaro destinata ad altro. Nel caso in esame la sentenza impugnata ha rilevato condotta riconducibile non alla mancanza di ordinaria diligenza in relazione all’adempimento delle istruzioni ricevuta ma alla volontaria interversione del possesso, volontarietà desunta dal comportamento successivamente serbato, per non essersi più l’imputato reso disponibile ad incontrare la persona offesa, non essendosi fatto più trovare;

è inammissibile nella parte in cui, al fine di giustificare il mancato reperimento a fronte delle ricerche da parte della persona offesa, introduce elementi di natura fattuale, e quindi di merito (quali l’asserita assenza per ferie nei giorni compresi tra il 30 luglio e il 5 agosto 2003; la regolarità dei rapporti anche con altri familiari della persona offesa) non risultanti dalla sentenza impugnata nè indicati come dedotti con l’appello sì da giustificare la denuncia di omessa motivazione, sicchè non deducibili in questa sede di legittimità.

L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, o per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

La giurisprudenza citata (o meglio richiamata) dal ricorrente non è appropriata al caso in esame nel quale l’interversione del possesso è stata valutata come conseguenza di scelta volontaria e consapevole (cfr. Cass. Sez. 2, 27.11-15.12.2009 n. 47665).

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in mille/00 Euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.