Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-02-2011) 08-03-2011, n. 8996 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

Il tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 4 maggio del 2010, rigettava l’appello proposto nell’interesse di P.A., avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari presso il medesimo tribunale, con cui si era respinta l’istanza avanzata dallo stesso e diretta ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei suoi confronti quale indagato per il delitto di cui all’art. 56 c.p. e della L. 20 febbraio 1958, n. 75, artt. 3 e 4, per avere minacciato e percosso le prostitute G.A. e T.E. a fine di costringerle a corrispondergli a titolo di pizzo una somma di denaro per potere usufruire della postazione di lavoro occupata lungo il viale (OMISSIS).

Fatti commessi dal (OMISSIS).

A fondamento della decisione il tribunale osservava che persistevano le esigenze cautelari indicate nel provvedimento applicativo della misura;che la gravità indiziaria non era scalfita dalla certificazione medica prodotta dal prevenuto in quanto il certificato medico del (OMISSIS), ancorchè indicato nella memoria, non era stato prodotto mentre dagli altri certificati allegati emergeva che il sinistro si era verificato un mese e venti giorni prima dei fatti ascrittigliene sussisteva il pericolo di reiterazioni di fatti della medesima specie, pericolo desumibile dalle modalità del fatto e da una precedente condanna per minaccia e detenzione di arma nonchè dal rinvenimento presso l’abitazione di una pistola giocattolo priva del tappo rosso e di una placca in metallo con la scritta "Security Service"; che la misura degli arresti domiciliari appare inadeguata perchè il ricorrente non aveva reciso i legami con i complici e nonostante le precedenti condanne non aveva dimostrato alcuna resipiscenza.

Ricorre per cassazione l’indagato denunciando:

la violazione degli artt. 273 e 299 c.p.p. nonchè mancanza di motivazione sul punto per avere il tribunale omesso di apprezzare l’istanza difensiva e la documentazione allegata con cui si era precisato che nel periodo in cui si erano svolti i fatti in contestazione l’indagato versava in condizioni di salute incompatibili con la condotta aggressiva riferita dalle persone offese perchè a seguito di incidente stradale verificatosi il (OMISSIS), all’epoca del fatto, era ancora portatore di collare cervicale, come attestato nel certificato del (OMISSIS); quest’ultimo certificato, ove per un disguido non fosse stato trasmesso dal giudice per le indagini preliminari, poteva essere richiesto;

violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, giacchè il pericolo d’inquinamento probatorio si fonda si affermazioni generiche mentre l’assenza di segnali di resipiscenza, sottolineata dal tribunale, risulta in contrasto con il dato normativo, in quanto l’esigenza cautelare di cui alla lettera a) dell’art. 274 non può essere individuata nel rifiuto di rendere dichiarazioni; illogica è altresì la motivazione sul pericolo di reiterazione dei fatti, sia perchè si sono ritenute inattendibili le giustificazioni fornite dall’indagato in merito alla detenzione della placca metallica con la scritta "Security Service", sia perchè lo stesso tribunale, escludendo il vincolo associativo, aveva ritenuto reciso il legame con l’associazione.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il certificato medico del (OMISSIS), non essendo stato prodotto davanti al giudice del merito, non può essere apprezzato da questa Corte, in quanto nel giudizio di legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti ad eccezione di quelli che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio. (Cass. n. 25897 del 2009; CONF. ASN 199804940 RIV. 211824; CONF. ASN 199910382 RIV. 214298, CONF. ASN 200601835 RIV. 233183, CONF. ASN 200603396 RIV. 233241). Il tribunale non era tenuto a richiedere documenti che, ancorchè indicati nell’atto d’impugnazione, non erano stati prodotti, tanto più che trattatasi di documenti che l’indagato avrebbe potuto produrre in sede di riesame dell’ordinanza applicativa della misura cautelare. D’altra parte il postumo dell’incidente verificatosi 50 giorni prima del fatto non è assolutamente incompatibile con la condotta ascritta al ricorrente.

La misura cautelare non è stata mantenuta per il pericolo d’inquinamento probatorio, ma per il pericolo di reiterazione di condotte analoghe.

La motivazione addotta dai giudici del merito sul punto non presenta alcuna incongruenza, avendo il giudice tenuto conto non solo dell’obiettiva gravità del fatto ma anche della pericolosità dell’indagato desumibile dai precedenti penali e dal rinvenimento presso la sua abitazione di una pistola giocattolo priva del tappo rosso e della placca metallica con la scritta: "Security Service".

Lo svolgimento dell’attività lavorativa è stato già ritenuto ininfluente in sede di riesame perchè non aveva impedito la condotta criminosa.

In definitiva non sono stati indicati elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in sede di riesame, idonei a giustificare la revoca della misura cautelare.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p.;

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-02-2011) 23-03-2011, n. 11604

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 1 dicembre 2006 il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica ha assolto S.R. dal delitto di lesioni volontarie gravi, contestato ai sensi dell’art. 532 c.p. e art. 583 c.p., nn. 1 e 2, in danno di V.M., ritenendo che il fatto non costituisse reato per l’assoluta assenza nella condotta posta in essere dall’imputato del dolo richiesto dalla norma incriminatrice.

La Corte d’appello di Cagliari, a seguito degli appelli proposti dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale di Cagliari, con sentenza del 18 marzo 2008, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato ascrittogli, ritenuto l’eccesso colposo nell’esercizio dell’attività sportiva, e l’ha condannato alla pena di Euro trecento di multa e al risarcimento dei danni in favore della parte offesa, costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile.

2. Il fatto oggetto del giudizio come descritto dai Giudici di merito si era verificato a Cagliari il 9 febbraio 2002 durante una partita di basket del campionato della serie C2 tra le squadre della società sportiva Russo, alla quale apparteneva la parte offesa, e della società sportiva Genneruxi, alla quale apparteneva l’imputato.

Questi, durante un’operazione di gioco, mentre era in possesso della palla, tallonato dal giocatore V., girandosi con il gomito alto aveva colpito quest’ultimo con violenza al volto, procurandogli fratture multiple all’osso molare e mascellare destro, con prognosi superiore a quaranta giorni e postumi invalidanti di natura permanente.

3. A seguito del ricorso dell’imputato, questa Corte, quinta sezione penale, con sentenza del 13 febbraio 2009 ha annullato la sentenza impugnata rinviando per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari.

Secondo detta sentenza, che rilevava che non vi era questione sulla complessiva ricostruzione del fatto nel suo sviluppo dinamico, a parte alcune imprecisioni descrittive, si era trattato di una violenta azione di gioco posta in essere da un atleta di pallacanestro in danno di un avversario, che aveva costituito certa violazione di norma regolamentare integrante illecito sportivo, sanzionato dagli arbitri che avevano decretato l’espulsione del giocatore. Lo stesso svolgimento dell’episodio sembrava alla Corte escludere che l’infrazione potesse essere stata inconsapevole e dimostrava una modalità della condotta oggetti va mente capace di pregiudicare l’altrui incolumità, estranea all’area della irresponsabilità.

Tuttavia, era mancata una indagine adeguata sull’elemento della volontarietà della violazione, necessaria per l’individuazione dell’elemento psicologico del reato e del corretto titolo di imputazione, integrandosi, secondo la schematizzazione dei principi di diritto fatta in sentenza, – l’illecito sportivo non penale nel caso di violazione involontaria delle regole di gioco, – l’illecito penale colposo nel caso di violazione volontaria delle regole del gioco, che si traduca in condotta violenta compatibile con il tipo di disciplina sportiva e il contesto agonistico di riferimento, l’illecito penale doloso nel caso di violazione volontaria delle regole del gioco con condotta violenta del tutto avulsa dalla dinamica agonistica.

4. Al Giudice di rinvio veniva, in particolare, chiesto di accettare, in piena libertà di convincimento, e sulla base dei detti principi di diritto, se la condotta dell’imputato integrasse infrazione volontaria, o meno, di regola sportiva; se, in caso di volontarietà, l’azione lesiva fosse compatibile con la natura della disciplina sportiva praticata e il contesto agonistico di svolgimento, e se, in ipotesi negativa, la stessa condotta fosse stata connotata da volontà diretta a ledere l’incolumità dell’avversario o da preventiva accettazione del relativo rischio o integrasse fatto di reato meramente colposo.

5. La Corte d’appello di Cagliari, seconda sezione penale, decidendo in sede di rinvio, con sentenza del 18 dicembre 2009 ha riformato la sentenza di primo grado qualificando il fatto come lesioni volontarie gravi, come inizialmente contestato, ed ha condannato S.R. alla pena di Euro trecento di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio.

La Corte motivava la sua decisione, partendo dal rilievo che appariva indiscutibile la natura volontaria dell’infrazione delle regole del basket da parte dell’imputato, "affermata incidentalmente dalla stessa Corte di cassazione a pag. 9 della sentenza", e ritenendo che la ricostruzione del gesto violento dell’imputato, data dalle deposizioni della parte offesa, dell’arbitro M. e del commissario degli arbitri P., apparisse "sostanzialmente univoca nel descrivere una condotta intenzionale dell’imputato, perchè svincolata dalla semplice necessità di proteggere in modo passivo la palla, che aveva appena recuperato, e direttamente funzionale a impedire l’azione di disturbo da parte della persona offesa".

Secondo la Corte le deposizioni dei testi M. e P., sicuramente disinteressati e imparziali e chiamati, per il loro ruolo, a osservare attentamente quanto accadeva nel campo da gioco, avevano accreditato il racconto conforme della persona offesa e quello, sostanzialmente coincidente, dei compagni di squadra, C., S., B. e Sc., e avevano smentito il contenuto delle deposizioni dei testi D., Cu. e T., compagni di squadra dell’imputato, e dei testi M. (dirigente della squadra Genneruxi), C. (vice allenatore) e Ca. (sponsor della squadra), viziate dall’intento di proteggere l’imputato.

Nè, secondo la Corte, l’azione lesiva era risultata compatibile con le regole tipiche del basket e con il contesto agonistico della partita in corso, avuto riguardo alle deposizioni dei testi P. e M. e alle risultanze del rapporto arbitrale stilato nell’immediatezza. Detta azione, sulla base delle risultanze istruttorie, era stata realizzata nella piena consapevolezza di colpire l’avversarlo al capo o quantomeno con la piena accettazione del rischio che ciò avvenisse, e, quindi, con dolo diretto o almeno eventuale.

Quanto alla dosimetria della pena, veniva confermata l’entità della pena di Euro trecento di multa, fissata nella sentenza annullata da questa Corte sotto altro profilo, in assenza di impugnazione da parte del Procuratore Generale e ostando il divieto della reformatio in peius all’adeguamento del trattamento punitivo a quello previsto per il reato di lesioni personali dolose.

6. Avverso detta sentenza S.R. ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi, per mezzo dell’avv. Gianuario Carta.

6.1. Con il primo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova.

In particolare, si deduce che:

– la Corte di merito è pervenuta alla riforma della sentenza di primo grado in conseguenza di una diversa ricostruzione del fatto storico, attraverso l’opposta valutazione del materiale probatorio rispetto a quella effettuata dal Tribunale;

– i passaggi attraverso i quali la Corte ha erroneamente qualificato la condotta dell’imputato come dolosa sono viziati da "evidenti e determinanti difetti di motivazione", che hanno radicalmente inficiato il percorso logico della decisione:

– in via preliminare la Corte di merito è incorsa in un fraintendimento nell’interpretazione della sentenza di annullamento con rinvio, che non ha dato indicazioni circa la sussistenza della volontarietà dell’infrazione;

– inoltre, la Corte di merito ha ritenuto sussistente la volontarietà della violazione del regolamento tecnico e dell’evento lesivo incorrendo in macroscopici errori valutativi, e quindi in evidenti difetti di motivazione risultanti dal testo della sentenza e dalle dichiarazioni testimoniali (allegate al ricorso);

– vi è stato, secondo il ricorrente, travisamento della prova con riguardo alla testimonianza del commissario arbitrale P., alla quale è stato dato un significato oggettivamente e incontestabilmente opposto rispetto a quello reale;

– nè la Corte ha dato conto, con riguardo agli altri testi dell’accusa, degli elementi di segno opposto contenuti nelle stesse dichiarazioni, che hanno portato il primo Giudice a negare la sussistenza della volontarietà della condotta;

– la carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza è manifesta anche nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto inattendibili i testi della difesa solo perchè hanno rilasciato deposizioni favorevoli all’imputato e sono stati compagni di squadra o appartenenti alla stessa società sportiva, omettendo di considerare che l’asserita contraddizione tra le deposizioni dei testi è solo apparente e i testi della difesa sono persone particolarmente qualificate e in ottimi rapporti con la persona offesa e la sua famiglia;

– la motivazione è ancora illogica nella parte in cui la Corte ha valutato implicitamente come attendibile il teste Sc., valutato come inattendibile dal primo Giudice sulla base di circostanze di fatto incontrovertibili;

– la finalità offensiva è stata attribuita al movimento dell’imputato con affermazioni apodittiche e congetturali, contraddette dalla posizione della persona offesa alle spalle dell’imputato e dall’assenza in questi di percezione visiva, essendosi invece l’evento lesivo verificato in occasione della non voluta violazione delle regole tecniche da parte dell’imputato che, per eccesso di foga, ansia agonistica, stanchezza non è riuscito a garantire il massimo controllo del suo movimento e a interrompere tempestivamente la propria azione, e quindi in presenza della causa di giustificazione dell’esercizio di attività sportiva.

6.2. Con il secondo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per violazione del giudicato penale, sul rilievo che la Corte, ritenendo sussistente la volontà dell’evento lesivo, ha modificato il fatto storico cristallizzato nei suoi elementi essenziali, compreso l’elemento soggettivo, nelle precedenti sentenze di merito non impugnate sul punto.
Motivi della decisione

1. La verifica preliminare che si impone, avuto riguardo al tempus commissi delicti indicato nel capo d’imputazione (9 febbraio 2002), attiene all’accertamento dell’intervenuto decorso, in data successiva alla emissione della sentenza d’appello impugnata, del termine massimo di prescrizione del reato, con riferimento agli artt. 157 e segg. cod. pen..

La verifica consente di rilevare che tale termine è maturato il 3 maggio 2010, tenendo anche conto del periodo di sospensione del corso del termine prescrizionale, che si rileva dagli atti del giudizio di appello, per il periodo dal 3 dicembre 2009 al 4 febbraio 2010. 2. Al rilievo dell’intervenuta estinzione del reato non ostano i motivi dedotti dall’imputato, nè il disposto dell’art. 129 cod. proc. pen..

I motivi non presentano, infatti, profili d’inammissibilità per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perchè basati su censure non deducibili in sede di legittimità, e non hanno, pertanto, precluso la corretta instaurazione dinanzi a questa Corte del rapporto processuale d’impugnazione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164).

Quanto all’art. 129 cod. proc. pen., deve rilevarsi che, secondo l’orientamento costante di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento", e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Non sono, invece, rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva, che, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, citata, Rv. 244275).

Nella specie, non ricorrono le condizioni per un proscioglimento nel merito e questa Corte non può compiere un riesame dei fatti finalizzato a un eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione.

3. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

Restano salve le statuizioni civili ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen..
P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto è estinto per prescrizione, fatte salve le statuizioni civili.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 01-04-2011, n. 517 Ricorso giurisdizionale

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segue:
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Prefettura di Brescia con decreto del 25 ottobre 2010, sulla base di una segnalazione dei carabinieri della Stazione di Bagnolo Mella del 2 giugno 2009, ha vietato al ricorrente G.B. di detenere qualsiasi tipo di armi e ha intimato allo stesso di venderle o cederle a persona non convivente nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

2. Su questo presupposto la Questura di Brescia con decreto dell’8 novembre 2010 ha respinto la richiesta di rinnovo del porto d’armi a uso caccia.

3. Contro i suddetti provvedimenti il ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 25 gennaio 2011 e depositato il 23 febbraio 2011. Le censure si possono così sintetizzare: (i) difetto di istruttoria, in quanto il ricorrente dopo la segnalazione dei carabinieri ha intrapreso un percorso riabilitativo presso il Sert di Orzinuovi; (ii) travisamento, in quanto l’episodio oggetto della segnalazione avrebbe un rilievo minimo.

4. L’amministrazione non si è costituita in giudizio.

5. Con memoria depositata il 25 marzo 2011 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del ricorso.

6. Il ricorso deve quindi essere dichiarato estinto. Non essendosi costituita l’amministrazione non è necessaria una pronuncia sulle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dà atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del ricorso.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 26-04-2011, n. 3582 Provvedimenti contingibili ed urgenti

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Che con il ricorso in epigrafe l’A. S.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, l’ordinanza n. 126 del 4.04.2003 emessa del Sindaco del Comune di Velletri, con cui le veniva ordinato dì eseguire la disinfestazione mediante il taglio della vegetazione infestata e l’eliminazione con gli opportuni mezzi degli insetti litofagi nell’area circostante le piante site in Velletri, Via Appia Sud, direzione Cisterna (LT) n. 190, nel termine di 15 giorni dalla notifica del

Provvedimento;

2 – Che la ricorrente deduce la violazione dell’art. 14 del D.lgs. 22/97, dell’art. 54 del D.lgs. 267/00, del D.M. 17.04.1998, del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 8.08.2001 n. 497, ed inoltre il vizio di eccesso di potere, per carenza del presupposto della colpa e dei presupposti di urgenza e pericolosità per la salute e l’incolumità pubblica necessari per l’adozione del provvedimento in esame, nonché di eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e inesistenza dei presupposti, ed infine, sotto il profilo procedurale, per violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 5, 7, 8 l. 241/1990;

3 – Che l’Amministrazione, costituitasi in giudizio, preliminarmente deduce la improcedibilità del ricorso e della correlata istanza di sospensione in ragione della intervenuta esecuzione del provvedimento da parte della ricorrente, che peraltro obietta di avervi dato ottemperanza con riserva di far valere le proprie ragioni;

4 – Che l’eccezione deve essere disattesa, in quanto per costante giurisprudenza l’ottemperanza "forzosa" ad un atto imperativo non determina la sopravvenuta carenza d’interesse a far valere la sua illegittimità, anche ai fini di eventuali richieste di risarcimento del danno;

5 – Che, secondo la difesa dell’Amministrazione, il provvedimento impugnato è stato correttamente adottato dal Sindaco nell’ambito delle competenze e delle funzioni attribuite allo stesso ex artt, 50 e 54 D.Lgs, 267/2000, al fine di tutelare la incolumità pubblica e privata, essendo la vegetazione esistente nella zona interessata infestata dai perniciosi insetti litofagi, e dovendosi provvedere con la necessaria urgenza alla eliminazione degli stessi impedendone la inevitabile proliferazione correlata

alla stagione in corso;

6 – Che, prosegue il Comune, come ribadito dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 188/2003, la presenza endemica e fortemente aggressiva delle c.d, processionarie del pino, rappresentando un grave pericolo non solo fitosanitario, ma anche per la salute umana ed animale, obbliga tutti i soggetti proprietari o conduttori alla adozione di misure per la lotta al parassita;

7 – Che il Comune di Velletri riferisce poi che aveva già adottato un provvedimento a valenza generale ed indifferenziata, semplicemente richiamato dalla successiva ordinanza indirizzata all’A., per intimare ai proprietari e detentori a qualsiasi titolo di terreni nei quali si trovavano alberi, di controllare lo stato delle piante e, in caso di infestazione da processionarie, di procedere alla disinfestazione. Pertanto, conclude il Comune, del tutto legittimo si appalesa il provvedimento impugnato, laddove la situazione dì pericolosità evidenziata dai privati, relativa alla presenza di processionarie sulla vegetazione esistente lungo le banchine poste ai lati della S.S. Appia in custodia all’A. e derivante dalla presumibile omissione delle misure prescritte, rendeva maggiormente necessario ed indilazionabile l’intervento di disinfezione;

8 – Che a giudizio del Collegio le censure dedotte non sono fondate nel merito;

9 – Che non possono, in primo luogo, essere accolte le censure riferite alla mancanza di legittimazione passiva della ricorrente poiché non proprietaria dell’area di sedime della strada pubblica, in quanto l’affidamento della gestione e del mantenimento della viabilità nazionale e delle aree ad essa dedicate la rende naturalmente ed inevitabilmente responsabile per l’adozione delle relative misure di tutela della pubblica sanità, ivi incluse le misure previste dalla normativa e dai provvedimenti in esame con riferimento al contrasto della c.d. processionaria del pino;

10 – Che neppure risultano fondate le ulteriori censure concernenti la violazione di legge e l’eccesso di potere per diletto di istruttoria e per mancanza dei presupposti di urgenza e di pericolosità per la salute e i’incolumità pubblica, in quanto l’ordinanza sindacale impugnata risulta essere stata correttamente adottata per fronteggiare una situazione eccezionale ed imprevedibile di immediato pericolo per la pubblica incolumità, quale prevista e definita dalle disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino periodicamente emanate dal Presidente della Giunta regionale del Lazio sulla scorta delle disposizioni generali dettate con D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Forestali.

In particolare, viene in rilievo il D.M. 17 aprile 1998, non puntualmente impugnato dalla ricorrente quanto alla sua palese irragionevolezza o manifesta ingiustizia, che prevede controlli annuali dei Servizi fitosanitari coadiuvati dal Corpo Forestale dello Stato, per individuare aree a rischio per le quali il Presidente della Giunta regionale deve disporre misure di intervento e lotta obbligatorie, nonché i Decreti del Presidente della Giunta regionale del Lazio nn. 497/2001 e 188/2003, ugualmente non puntualmente impugnati dalla ricorrente quanto alla loro palese irragionevolezza o manifesta ingiustizia, che hanno disposto tali misure prescrivendo, fra l’altro, che i proprietari o conduttori di terreni pubblici o privati in cui si trovano piante infestate dalla processionaria del pino sono obbligati a fare la disinfestazione a proprie spese e sotto la propria responsabilità civile e penale, ed inoltre che sono comunque obbligati ad eseguire la lotta alla processionaria a proprie spese e sotto la propria responsabilità civile e penale i proprietari o conduttori di terreni posti in zone frequentate dall’uomo e dagli animali qualora in essi si trovino piante infestate, disciplinando poi le modalità secondo cui eseguire la disinfestazione;

La stessa disciplina in esame prevede anche che il Servizio fitosanitario regionale provvede inoltre a comunicare la presenza della processionaria al sindaco, che quindi ha legittimamente posto in essere l’impugnata ordinanza nell’ambito dei propri poteri d’urgenza, né appare incongruo il riferimento dell’ordinanza alla disciplina sui rifiuti, considerati i pesanti riflessi derivanti dalla necessità di smaltire correttamente, quali rifiuti speciali o tossici e nocivi, le piante e parti di piante abbattute, le carcasse degli insetti distrutti ed i residui ed i contenitori dei prodotti utilizzati a tal fine;

11 – Che, infine, neppure possono essere condivise le censure che contestano la legittimità dell’atto impugnato in relazione ad aspetti procedurali, considerato che le ragioni di necessità ed urgenza sopra evidenziate, come certificate dai citati provvedimenti, non impugnati sul punto, rendevano certamente legittimo il ricorso ad un provvedimento necessitato ed urgente, per il quale la eventuale violazione delle norme sulla motivazione e sulla partecipazione procedimentale non assume comunque rilievo decisivo, stante il carattere necessitato e vincolato dello stesso provvedimento alla stregua dei predetti atti generali;

12 – Che, conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, e che le spese devono seguire la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune intimato, delle spese di giudizio, quantificate in Euro duemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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