T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 03-08-2011, n. 6939 Farmaci e prodotti galenici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe, l’istante, azienda farmaceutica titolare, tra le altre, dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Italia relativa alla specialità medicinale sopra specificata, esponeva che il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita in Italia, previo accordo negoziale ex art. 48, comma 33, d.l. n. 269 del 2003, era definito con la determinazione AIFA del 13.6.2005, pubblicata sulla G.U. 24.6.05 s.g. n. 245, in cui si fissava un tetto di spesa ex factory pari a 184 mila euro per il primo anno di vigenza del contratto ed a 552 mila euro per il secondo anno, corrispondente al passaggio dal 10% al 30% della quota di mercato tra il primo ed il secondo anno, senza alcuna previsione per gli anni successivi. Riferiva, altresì, che, a seguito dell’estensione delle indicazioni terapeutiche ai pazienti di età pediatrica, con decisione della Commissione europea del 27.10.2005, si era verificato un ampliamento del numero dei pazienti interessati al trattamento con la specialità medicinale in causa e, conseguentemente la necessità di una revisione delle condizioni negoziali, effettuata in data 19.4.2006 con riferimento alla motivazione dell’estensione terapeutica sopra menzionata. Seguiva la determinazione dell’AIFA pubblicata sulla G.U. del 15.11.2006 n. 266 con cui era riconosciuta alla nuova indicazione la rimborsabilità a carico del SSN, preceduta dalla riunione della C.T.S. del 78.11.2006 in cui si faceva riferimento alla necessità di stabilire le modalità con cui stimare l’allargamento della popolazione trattata ed i relativi aspetti negoziali.

Con la nota prot. 29334 del 17.3.2008, l’AIFA comunicava alla odierna ricorrente che per i primi due anni di commercializzazione, scaduti nel dicembre 2007, per i quali era stato concordato il tetto di spesa sopra specificato, si era registrato un superamento dei suddetti livelli massimi per un totale di euro 2.133.057,00, cui seguiva un carteggio tra la ricorrente e l’Agenzia con il quale l’istante chiedeva la rideterminazione del dovuto in considerazione della nuova estensione terapeutica verificatasi nel 2006. Tuttavia, con decisione prot. 64806 in data 20.6.2008, l’AIFA respingeva la richiesta dell’azienda richiamando la decisione della C.T.S. che aveva espresso parere favorevole all’estensione delle indicazione alle medesime condizioni di prezzo. L’istante si determinava a pagare con riserva, tuttavia nella convinzione che fosse venuto meno il tetto di spesa fissato per i primi due anni. Al contrario, con il provvedimento impugnato, l’AIFA contestava un onere di ripiano per un preteso superamento nel periodo 20.12.200719.12.2009 per una cifra pari a 3.088.899,00. Pertanto, l’istante proponeva ricorso deducendo il seguente articolato motivo di gravame:

violazione falsa applicazione dell’art. 48, comma 33, d.l. n. 269 del 2003 e della delibera CIPE 1°.2.2001, n. 3 ivi richiamata, eccesso di potere per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti, per irragionevolezza ed illogicità manifesta, violazione del legittimo affidamento delle controparti contrattuali e del principio di imparzialità della pubblica amministrazione, poiché l’accordo negoziale sottoscritto e recepito nella determinazione AIFA nulla stabiliva per gli anni successivi ai primi due, non trovando alcun fondamento, dunque, la pretesa dell’Agenzia di applicare i precedenti tetti di spesa, peraltro in considerazione del mutato ambito di applicazione terapeutico, cui non riferibile un rinnovo tacito del predetto accordo.

Affermava, inoltre, che non potrebbe intendersi quale risposta negativa alla richiesta di rinegoziazione del tetto formulata nel 2006, la comunicazione dell’AIFA del 2008 pervenuta oltre due anni dopo la predetta domanda e comunque contratto ormai scaduto.

Si costituiva l’AIFA eccependo preliminarmente l’inammissibilità del gravame, poiché diretto ad un atto meramente endoprocedimentale e non immediatamente lesivo degli interessi della parte ricorrente. Nel merito, l’Agenzia controdeduceva che l’istanza del 2006 potesse configurarsi quale domanda di revisione dell’accordo, a conforto di ciò deponendo l’avvenuto pagamento del superamento del tetto contestato nel 2008.

Con ordinanza n. 1447 del 2011 questo Tribunale, ritenuta la gravità delle conseguenza derivanti dall’importo richiesto in sede di ripiano ed al fine di mantenere la situazione controversa inalterata, accoglieva l’istanza cautelare.

All’udienza del 22.6.2011 l causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1 – Deve essere previamente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dall’AIFA nella memoria di costituzione. Infatti, l’atto impugnato non può ritenersi un mero invito al ripiano, poiché, come previsto in sede negoziale e ribadito nella determina del 2005, in caso di mancata accettazione del ripiano, l’AIFA può procedere direttamente alla diretta applicazione dello sconto automatico sull’ex factory per recuperare l’eccedenza. Ne consegue che la nota impugnata è dotata di un’autonoma lesività, sussistendo di conseguenza un interesse concreto ed attuale della ricorrente ad impugnarla.

2 – Ancora in via preliminare va delineato l’ambito temporale della presente controversia a quanto costituisce oggetto della determinazione impugnata, ovvero alla richiesta di ripiano relativa allo sfondamento del tetto di spesa per il periodo 20072009, rimanendo fuori dalla domanda esperita nel presente giudizio il periodo precedente di vigenza dell’accordo negoziale, per il quale l’istante ha già versato, sia pur con riserva, la somma richiesta nel 2008, come precisato in fatto.

3 – Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto.

In primo luogo risulta condivisibile la censura di violazione dell’art. 48, comma 33, d.l. n. 269 del 2003, che espressamente fa riferimento a quanto disposto dalla delibera CIPE n. 3 del 2001 relativamente alla procedura di definizione dell’accordo negoziale. Infatti, nella specie, a fronte del mutato assetto delle condizioni terapeutiche del medicinale, nel 2006 la parte ricorrente rivolgeva all’AIFA una richiesta, che non può che essere intesa nel senso di evidenziare una necessità di rinegoziazione.

Peraltro, dagli atti di causa risulta che nel 2008 iniziava una corrispondenza tra l’Azienda e l’Agenzia, nella quale la prima, preso atto solo a seguito della nota del 17 marzo 2008, del superamento del tetto di spesa, sottolineava la necessità di considerare il nuovo assetto del mercato del farmaco in oggetto.

Per quanto appena esposto, è evidente che l’accordo recepito nella determinazione AIFA del 2005 non può intendersi tacitamente rinnovato, sia alla luce della nota del 2006 con cui l’Azienda evidenziava l’avvenuta estensione delle indicazioni terapeutiche, seocndo quanto specificamente previsto dall’art. 7 della delibera CIPE n. 3 cit., sia in forza del principio, contenuto nella medesima norma, secondo il quale la rinegoziazione è prevista in caso di mutamento nell’utilizzo del farmaco.

L’AIFA, solo nel 2008 comunicava infatti, il superamento dei limiti fissati con l’accordo del 2005, senza tenere in considerazione la nota del 2006 e senza inviare i dati relativi al fine di attivare la procedura partecipata.

Ne consegue che, per il periodo di interesse, l’amministrazione non poteva applicare quanto disposto nella determina del 2005 ai fini della quantificazione del tetto di spesa e, dunque, dello sfondamento, dovendo l’AIFA, a seguito della rilevazione dei dati secondo le modalità previste dall’art. 48, d.l. n. 269 del 2003, procedere ad una nuova negoziazione a norma della citata delibera CIPE.

Devono, pertanto, condividersi, altresì, le censure di violazione dei principi di legittimo affidamento delle controparti contrattuali e di imparzialità della pubblica amministrazione. A riguardo, si rileva, infatti, che in analogo ricorso avverso una determinazione AIFA relativa ad altra ditta, questo Tribunale – a seguito di accertamenti istruttori – evidenziava che "La scansione procedurale…" come risultante dalla relazione istruttoria acquisita dalla AIFA, comporta che "l’Ufficio Prezzi e Rimborsi, nel caso di eccedenza di spesa, prima comunica alla ditta la cifra da ripianare, poi esamina le eventuali richieste volte a verificare aspetti tecnici e convoca in audizione la ditta ed in seguito, raggiunto l’accordo sull’entità dello sfondamento e sulle modalità di ripiano, predispone la determina da pubblicare sulla G.U." (cfr. sentenza n. 3966 del 2011 pronunziata sul ricorso n. 9618 del 2009). Nella specie, come nel caso esaminato dalla sentenza in argomento, emerge che non è stata effettuata la verifica semestrale prevista in via generale dalla disciplina di riferimento di cui all’art. 48, comma 33, d.l. n. 269 del 2003; non è stato proposto lo sconto automatico ex factory né è stata convocata la casa farmaceutica per l’audizione; infatti, l’Ufficio Prezzi e Rimborsi si è limitato a comunicare l’entità dello sfondamento e del conseguente ripiano, invitando direttamente l’Azienda ad accettare il ripiano della spesa eccedente il tetto negoziato, liquidato nella stessa nota. Solo nel 2008 l’AIFA, come precisato, infatti, comunicava il superamento dei livelli massimi fissati con l’accordo del 2005 relativamente al primo biennio di commercializzazione e con la determinazione qui impugnata, senza tenere in considerazione né la richiesta di estensione delle indicazioni terapeutiche del 2006, recepita dalla stessa Agenzia, né il carteggio intervenuto dal 2008 al 2010, applicava il tetto definito nel 2005 anche al periodo in contestazione 20072009.

4 – Conseguentemente, deve essere annullato il provvedimento impugnato, nulla dovendosi invece ulteriormente provvedere in ordine alla impugnazione della deliberazione del Comitato Prezzi e rimborso svolta solo in via subordinata.

5 – Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e liquidate in favore della ricorrente nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’AIFA al pagamento delle spese di lite come determinate in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 29-12-2011, n. 29861 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

C.A. ha impugnato con ricorso per cassazione il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 1 aprile 2008 che ha disposto il rigetto della sua domanda di equa riparazione formulata in relazione a giudizio introdotto innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, protrattosi nei due gradi di merito per la durata di anni 5 e mesi 3.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia.

1.- violazione della L. n. 89 del 2001 e art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;

2.- vizio d’omessa e/o insufficiente motivazione.

Il parametro cronologico assunto arbitrariamente a base del computo della ragionevole durata del processo presupposto dalla Corte del merito contrasterebbe con la normativa citata, immotivatamente disapplicata.

Il conclusivo quesito di diritto chiede di affermare se una volta accertato il mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo presupposto pur se non complesso ed in assenza d’abuso del processo, il ricorrente abbia diritto all’equa riparazione secondo i parametri europei.

Il motivo è infondato nella parte in cui deduce l’arbitraria applicazione di uno standard di riferimento asseritamente contrario a quello invocato, al quale invece la Corte del merito si è adeguata avendo riscontrato che la tempistica processuale della vicenda si è articolata nei due gradi di merito in un arco di 5 anni e tre mesi, sostanzialmente conforme al termine di durata ragionevole del processo civile, applicabile al giudizio considerato svoltosi secondo il rito del lavoro, avuto riguardo alle sue difficoltà. Per altro verso è inammissibile in quanto espone censura generica che non confuta con la necessaria specificità il ravvisato grado di difficoltà della trattazione del giudizio presupposto, nè si correla all’effettiva scansione del processo iche non riferisce con la necessaria specificità. Tale astrattezza e genericità si riverbera sul quesito di diritto, formulato in senso meramente tautologico. L’esaustività del tessuto motivazionale che sorregge la decisione impugnata rende conto dell’infondatezza della denuncia del vizio motivazionale dedotta con l’altro motivo.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in complessivi Euro 800,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 12-10-2011, n. 5521 Decisione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Col ricorso introduttivo del presente giudizio le società E. 2002 a r.l. e E. ". a r.l. chiedono la revocazione, ex art. 395 n. 4) c.p.c., della decisione n. 1635/2010 del 22 marzo 2010 di questa Sezione, di reiezione ai sensi di cui in motivazione di tre distinti ricorsi in appello (incardinati sub nn. 3539, 6374 e 6375 del 2009), tra di loro riuniti (oltre che con altri due ricorsi in appello interposti nei confronti delle società F. a r.l. e W. E. a r.l.), proposti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) avverso le sentenza nn. 1887/2009, 1889/2009 e 1888/2009 (nonché, quanto alle società F. a r.l. e W. E. a r.l., avverso le sentenze nn. 1885 e 1884 del 2009) del T.a.r. per la Lombardia.

Con tali sentenze del T.a.r. sono stati accolti i ricorsi proposti da suddette società avverso le delibere di rigetto delle istanze di certificazione dei progetti di risparmio energetico attuati dalle ricorrenti, volti a promuovere, in funzione del conseguimento di titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi), la diffusione presso gli utenti domestici di prodotti a basso consumo energetico (in particolare, di erogatori per doccia a basso flusso, di kit idrici e di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti), tramite l’invio di tre buoni per cliente, con la possibilità per le società promotrici dei progetti, secondo la disciplina normativa e regolatoria vigente all’epoca di avvio dei progetti (v. deliberazione 103/2003 l’AEEG – contenente le linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di risparmio energetico e per il rilascio dei relativi titoli di efficienza energetica -, attuativa del d.m. 24 aprile 2001 in prosieguo sostituito dal d.m. 20 luglio 2004), di dimostrare, in alternativa al numero di prodotti effettivamente consegnati agli utenti finali, il numero dei buoni inviati, con rendicontazione forfettaria dei risparmi commisurata al 50% dei buoni inviati.

1.1. Tale metodo di valutazione standardizzata dei progetti di risparmio energetico è stato modificato con successiva delibera dell’AEEG 2 febbraio 2007 n. 18/07, sul presupposto che la pregressa esperienza aveva dimostrato che il tasso di ritorno dei buoni fosse nettamente inferiore al criterio forfetario del 50%. Pertanto, con detta delibera n. 18/07 l’AEEG ha eliminato il coefficiente forfetizzato – c.d. coefficiente b) – nelle predisposte schede tecniche nn. 1, 13a, e 14, e dunque la regola secondo cui "nel caso di realizzazione dell’intervento tramite invio di buoni d’acquisto agli utenti il valore del risparmio specifico lordo per singola unità fisica di riferimento viene ridotto del 50%". La delibera, per suo espresso dettato, era applicabile solo alle richieste di verifica e certificazione presentate dopo la data di prima pubblicazione della delibera medesima, e non anche, dunque, ai procedimenti in corso. Quanto ai procedimenti di verifica e certificazione relativi a interventi realizzati mediante distribuzione e rendicontazione dei buoni acquisto già distribuiti, pendenti da data anteriore all’entrata in vigore della delibera n. 18/07, l’AEEG con ulteriore deliberazione 12 luglio 2007 n. 173/07 ha deciso di procedere al riesame delle relative richieste ancora in corso di valutazione, al fine di approfondire le modalità di realizzazione dei progetti (onde verificare che non siano stati realizzati con finalità deliberatamente speculative e con modalità artatamente elusive) e di valutare, in particolare, l’impegno e la diligenza profusi nell’assicurare il conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni acquisto inviati.

Detta delibera fissava il termine di durata dell’istruttoria in 150 giorni decorrenti dalla notifica individuale e il termine di conclusione del procedimento in 60 giorni dalla conclusione dell’istruttoria; in considerazione della complessità dei procedimenti di riesame, l’AEEG con delibera 6 dicembre 2007 n. 309/07 ha prorogato fino al 31 maggio 2008 il termine di chiusura dell’istruttoria.

L’odierna controversia inerisce ai procedimenti di riesame avviati nei confronti delle odierne ricorrenti in relazione a progetti pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

1.1.1. Con riguardo alla posizione di E. ". s.r.l. (appello n. 3539/2009) – il cui progetto riguardava l’installazione di erogatori per doccia a basso flusso e l’installazione di rompigetto aerati per rubinetti (schede tecniche n. 13a. e n. 14) -, l’AEEG con nota 24 agosto 2007 aveva chiesto integrazioni e chiarimenti in relazione alla documentazione in precedenza presentata, e con la comunicazione delle risultanze istruttorie inviata il 29 maggio 2008 aveva evidenziato le principali discrepanze e contraddizioni emerse nel corso dell’istruttoria; con memoria 30 maggio 2008 E. ". s.r.l. ha rettificato, verso il basso, il tasso di ritorno dei buoni; nel corso dell’audizione finale tenutasi il 20 giugno 2008 E. ha depositato un documento volto a dimostrare la veridicità del tasso di ritorno allegato e del numero di kit effettivamente spediti. Con delibera 16 luglio 2008 n. EEN 22/08 l’AEEG ha ritenuto inammissibile l’integrazione documentale depositata nel corso dell’audizione finale, perché tardiva rispetto al termine di conclusione dell’istruttoria, e ha respinto la richiesta di verificazione e certificazione del progetto di risparmio energetico con la seguente motivazione "impossibilità di verificare l’acquisto di una quantità di unità fisiche di riferimento sufficiente a soddisfare almeno le richieste dei consumatori desumibili dal tasso di ritorno dei buoni dichiarato dalla stessa società, nonché di verificare l’effettiva consegna di unità fisiche di riferimento in quantità sufficiente a soddisfare tali richieste".

1.1.2. Per quanto concerne la posizione di E. 2002 s.r.l. (appelli nn. 6374/2009 e 6375/2009) – i cui progetti riguardavano l’installazione di erogatori per doccia a basso flusso, l’installazione di rompigetto aerati per rubinetti, la sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato (schede tecniche nn. 13a, 14 e 1) -, l’AEEG, nell’ambito di due procedimenti di riesame che hanno investito tale società, con note 23 febbraio 2007, 8 marzo 2007 e 24 agosto 2007 aveva chiesto integrazioni e chiarimenti in relazione alla documentazione in precedenza presentata. Ritenuti i documenti e chiarimenti prodotti insufficienti, con delibera 13 marzo 2008 l’Autorità ha disposto una verifica ispettiva nei confronti della società, aventi ad oggetto i due progetti oggetto di riesame. Ad avviso dell’AEEG, dalla verifica ispettiva emergevano ulteriori discrepanze e contraddizioni, segnatamente la tendenza della società a utilizzare i medesimi documenti per dimostrare la correttezza di entrambi i progetti, contestate alla società, la quale, con nota 29 luglio 2008, rettificava verso il basso il tasso di ritorno, fornendo ulteriori giustificazioni. Con delibere 27 ottobre 2008 rispettivamente n. EEN 32/08 e n. EEN 33/08 l’AEEG ha rigettato per i due progetti la richiesta di verifica e certificazione con la seguente, identica, motivazione "impossibilità di verificare l’effettivo tasso di ritorno dei buoni utilizzati, l’effettiva disponibilità di unità fisiche di riferimento in quantità sufficiente per soddisfare le richieste dei clienti finali, nonché la quantità di esse effettivamente spedite ai clienti finali".

1.2. In linea di fatto, giova poi rilevare che sia i progetti di E. s.r.l., sia il progetto di E. s.r.l., erano stati realizzati sulla base delle schede tecniche nn. 1, 13a e 14, le quali, attraverso il c.d. coefficiente b), prevedevano la possibilità di rendicontare all’Autorità in alternativa ai buoni acquisto effettivamente utilizzati dai clienti finali, il numero dei buoni inviati ai consumatori, ottenendo dall’Autorità il riconoscimento forfetario del 50% di tale quantità (v. delibera dell’AEEG n. 18/07), in forza di quanto espressamente previsto nell’art. 4 punto 4.6 delle linee guida adottate dall’Autorità con delibera n. 103/2003. In altri termini, le odierne ricorrenti avevano optato per il c.d. metodo standardizzato di rendicontazione (anziché per il metodo analitico o quello a consuntivo), sulla cui base ai fini del rilascio dei c.d. certificati bianchi veniva riconosciuto in via forfetaria il 50% dei buoni inviati ai consumatori finali, a prescindere dall’accertamento del tasso di ritorno effettivo.

1.3. Il T.a.r. annullava le gravate delibere, ritenendo sussistenti, sotto svariati profili, il difetto di istruttoria ovvero il difetto di adeguata valutazione delle risultanze istruttorie da parte dell’AEEG.

2. Per quanto qui interessa – tenuto conto dei limiti oggettivi delle questioni devolute a questo Collegio con l’impugnazione per revocazione -, la decisione n. 1635/2010 del 22 marzo 2010 di questa Sezione, di reiezione degli appelli proposti dall’AEEG e di conferma delle impugnate sentenze del T.a.r. "nei sensi e nei limiti di cui in motivazione" (v. così, testualmente, la parte dispositiva della decisione), testualmente statuiva:

"… 15. Prima dell’esame degli appelli il Collegio ritiene doveroso delimitare l’ambito dell’interesse delle parti, sia con riguardo ai ricorsi di primo grado, sia con riguardo agli appelli.

Come già esposto nella parte in fatto, anche nel metodo di valutazione standardizzata, e anche nel vigore del c.d. coefficiente b), era prevista la possibilità di un controllo a campione postumo (art. 14, linee guida).

Questo implica che anche prima dell’abolizione del coefficiente b), nel metodo di valutazione standardizzata l’AEEG aveva la possibilità, con il controllo a campione, di verificare il tasso di ritorno effettivo, e di rettificare, conseguentemente, l’ammontare dei certificati bianchi spettanti.

Questa interpretazione è l’unica coerente con il sistema del mercato dei certificati di risparmio energetico e con gli obiettivi di contenimento dell’inquinamento mediante il risparmio energetico, fissati a livello internazionale.

E, invero, i c.d. certificati bianchi vengono rilasciati in favore di imprese che dimostrano il conseguimento di obiettivi di risparmio energetico; essi possono essere utilizzati dalle medesime imprese o da altre imprese a cui vengono ceduti verso corrispettivo, per superare i limiti di inquinamento imposti a ciascuna impresa. In sintesi, in ossequio al principio chi inquina paga, il cui rovescio è il principio chi non inquina è pagato, il livello massimo di inquinamento non può comunque essere superato, salvo compensazioni interne tra soggetti che inquinano di più e soggetti che inquinano meno. Questo meccanismo postula che i progetti di riduzione di inquinamento siano effettivi, altrimenti i c.d. certificati bianchi, rilasciati a fronte di mancata riduzione dell’inquinamento, porterebbero al paradossale risultato, opposto all’obiettivo per cui sono nati, di consentire l’aumento del tasso complessivo di inquinamento, con evidente danno per l’umanità e l’ambiente a livello globale.

Tanto chiarito quanto alla ratio dell’istituto, ne consegue che l’interesse che regge i ricorsi di primo grado può essere solo ed esclusivamente l’interesse ad una corretta istruttoria, non anche l’interesse a conseguire comunque, in sede di procedimento di riesame, un numero di certificati bianchi corrispondenti al tasso di ritorno forfetario anziché al tasso di ritorno effettivo.

Infatti tale secondo interesse, in quanto in radicale contrasto con gli interessi generali e collettivi alla tutela della salute e dell’ambiente, sottesi al quadro normativo, non è (e non potrebbe essere) tutelato e non può in radice trovare ingresso nel processo.

A seguito di una corretta istruttoria, l’AEEG mantiene integro il potere (e il dovere) di fissare il numero di certificati bianchi spettanti in base al tasso di ritorno effettivo….";

"… 20. Per quanto esposto gli appelli vanno respinti.

Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’AEEG, con la precisazione, a fini conformativi, che il procedimento di riesame trova il suo fondamento nel "controllo a campione" previsto dall’art. 14 delle linee guida, anche nel caso di metodo di valutazione standardizzato.

Dalla circostanza che sia previsto il controllo a campione anche nel caso di metodo di valutazione standardizzato si desume che il riconoscimento forfetario del tasso di ritorno nella misura del 50% dei buoni inviati, si applica se ed in quanto non vi sia controllo a campione ovvero se ed in quanto sia confermato in sede di controllo a campione. Ove, invece, in sede di controllo a campione il tasso di ritorno risulti inferiore, i certificati bianchi vanno riconosciuti in misura corrispondente all’effettivo risparmio energetico come commisurabile in base al tasso di ritorno effettivo. E, tanto, per le ragioni più approfonditamente esposte nel paragrafo 15 della presente decisione, cui si rinvia….".

3. Con l’impugnazione per revocazione, le odierne ricorrenti insorgono avverso la citata decisione n. 1635/2010 di questa Sezione, nella parte in cui la stessa, pur rigettando gli appelli dell’Autorità, ha adottato la citata statuizione a fini conformativi, che impone all’Autorità di rilasciare i c.d. certificati bianchi commisurati esclusivamente al tasso di ritorno effettivo. Le ricorrenti deducono correlativo errore revocatorio ex art. 395 n. 4) c.p.c., in quanto l’oggetto delle controversie non sarebbe mai stato incentrato sulla determinazione della quantità dei c.d. certificati bianchi da rilasciare in riferimento ai progetti presentati dalle odierne ricorrenti – mai posta in discussione dalla stessa Autorità a fronte dell’applicazione, nei casi in esame, del c.d. metodo standardizzato secondo le linee guida e le schede predisposte dall’Autorità e all’epoca vigenti (metodo che, anche in caso di controllo a campione dei progetti realizzati, implicava l’obbligo dell’Autorità di riconoscere il 50% dei buoni inviati) -, bensì sulla corretta realizzazione dei progetti. In altri termini, secondo l’assunto delle odierne ricorrenti il tasso di ritorno dei buoni ai fini della quantificazione dei c.d. certificati bianchi da rilasciare dall’Autorità non avrebbe costituito un punto controverso del giudizio, e su tale punto non avrebbe avuto modo di dispiegarsi il contraddittorio tra le parti. La questione dell’accertamento del tasso di ritorno effettivo sarebbe, invece, stata unicamente rilevante ai fini dell’accertamento della corretta attuazione del progetto, nel senso che, secondo le contestazioni dell’Autorità, il tasso (in ogni caso di gran lunga inferiore al 50%) indicato dalle società non sarebbe stato conforme a quello reale, con conseguente inaffidabilità dei dati forniti dalle società in sede di riesame e di verifica dei progetti, ma fermo restando il rilascio dei c.d. certificati bianchi sulla base del computo del tasso di ritorno secondo il metodo standardizzato (nella misura forfetaria del 50% dei buoni inviati), applicabile ratione temporis alle fattispecie in esame.

Le ricorrenti in revocazione chiedono dunque che questo Collegio, previa rescissione della decisione n. 1635/2010 nella parte in cui ha statuito che l’AEEG, nel conformarsi al giudicato, dovrà rilasciare i certificati bianchi in misura corrispondente all’effettivo risparmio energetico come commisurabile in base al tasso di ritorno effettivo, voglia "emendare la sentenza del riscontrato errore nella parte motiva, confermandola nella parte in cui rigetta gli appelli dell’AEEG e, dunque, rigettati gli stessi, confermare le pronunce di primo grado che hanno accolto i ricorsi di E. 2002 e di E. "." (v. così, testualmente, le conclusioni rassegnate nel ricorso per revocazione).

4. Si costituiva l’AEEG con comparsa di stile, resistendo. Sebbene ritualmente evocate in giudizio, omettevano di costituirsi le società F. a r.l. e W. E. a r.l.

5. All’udienza pubblica del 21 giugno 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

6. L’impugnazione per revocazione deve ritenersi inammissibile.

Col ricorso per revocazione, le odierne istanti censurano l’operato del giudice d’appello, nella parte in cui lo stesso, d’ufficio, ha affermato il principio secondo cui l’AEEG dovrà rilasciare i certificati bianchi in misura corrispondente all’effettivo risparmio energetico come commisurabile in base al tasso di ritorno effettivo, in tal modo fondando la decisione in parte qua sulla supposizione di una circostanza – ossia, della natura controversa della persistente operatività, nelle fattispecie dedotte in giudizio, del metodo standardizzato ai fini del rilascio dei c.d. certificati bianchi – incontestabilmente esclusa dagli atti di causa, non essendo l’applicabilità del metodo standardizzato alle fattispecie sub iudice contestata tra le parti.

6.1. Orbene, rileva il Collegio che la censurata affermazione, contenuta nella qui impugnata pronuncia d’appello, non è causalmente riconducibile a un vizio di formazione del giudizio dovuto ad errore di fatto revocatorio basato su una falsa percezione dell’esistenza o del contenuto degli atti processuali, ma si fonda su una ricostruzione interpretativa della disciplina regolatoria del rilascio dei certificati di efficienza energetica in applicazione del c.d. metodo standardizzato, ritenuta "l’unica coerente con il sistema del mercato dei certificati di risparmio energetico e con gli obiettivi di contenimento dell’inquinamento mediante il risparmio energetico, fissati a livello internazionale" (v. così, testualmente, l’impugnata decisione), esaurendosi dunque nella risoluzione di una questione di diritto.

Già sotto tale profilo deve escludersi il denunziato vizio revocatorio ex art. 395, n. 4). c.p.c., presupponente una deviazione percettiva incidente su elementi di fatto, emergente ex actis e causalmente determinante l’ingiustizia della decisione (sotto il profilo processuale o sostanziale).

6.2. La censurata affermazione è, poi, funzionale alla precisazione dei limiti degli effetti conformativi dell’azione dell’AEEG, scaturenti dall’annullamento giudiziale (per difetto d’istruttoria, e dunque per motivi d’illegittimità formale) dei gravati provvedimenti, disposto dalla sentenza di primo grado confermata in appello, eppertanto – in applicazione del principio iura novit curia – costituisce espressione dei poteri del giudice di qualificare e ricostruire, sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello degli effetti giuridici che vi sono collegati, la fattispecie dedotta in giudizio. In particolare, nel processo amministrativa di tipo impugnatorio – idoneo a travolgere, con l’annullamento dell’atto impugnato, interessi pubblici anche di particolare rilievo -, va ricondotta nell’alveo di detti poteri giudiziali la delimitazione degli effetti conformativi incidenti sull’azione amministrativa in sede di riedizione dell’esercizio del potere, dovendosi in tale tipo di processo ritenere attenuato il principio dispositivo a fronte della tendenziale natura indisponibile dell’oggetto del giudizio.

6.3. Da ultimo, giova rimarcare che, anche qualora la qui censurata pronuncia dovesse ritenersi affetta da un vizio di ultra- o extrapetizione e di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (e dunque della garanzia del contraddittorio), giammai si verterebbe in fattispecie di vizio revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c., attesa la mancata riconducibilità causale del vizio stesso, nella fattispecie in esame, a una falsa rappresentazione della realtà fattuale, risultante dagli atti o documenti di causa (v. sopra sub 6.1.), ma risolvendosi esso, tutt’al più, in un error in procedendo esulante dall’ambito applicativo dello strumento impugnatorio della revocazione, a pena di un’inammissibile trasformazione del giudizio di revocazione in un terzo grado di giudizio.

6.4. Le esposte considerazioni valgono ad escludere l’ammissibilità della proposta impugnazione per revocazione per l’inconfigurabilità del dedotto vizio revocatorio, con assorbimento di ogni altra questione.

7. Considerata ogni circostanza connotante la presente controversia e la peculiarità delle questioni versate in giudizio, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente giudizio di revocazione interamente compensate fra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile; dichiara le spese del presente giudizio di revocazione interamente compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-05-2011) 05-10-2011, n. 36125

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 19.10.09, la corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza 3.7.08 del Gup del tribunale di Lucca, con la quale G.M. è stato condannato alla pena di 6 mesi di reclusione e alle conseguenti pene accessorie, perchè ritenuto responsabile del reato di bancarotta preferenziale, perchè, in qualità di amministratore e liquidatore della Sogecomet srl, dichiarata fallita il (OMISSIS), alla scopo di favorire se stesso , eseguiva, quale rimborso parziale di un suo finanziamento, un pagamento in proprio favore di Euro 18.000, derivanti dalla vendita di un’autovettura Jaguar XT 2000, di proprietà della società, acquistata nel settembre del 2004. L’imputato ha presentato ricorso per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, per errata interpretazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. in relazione alla L.Fall, art. 216, comma 3. Secondo il ricorrente, la corte territoriale non ha dato rilievo alle dichiarazioni del curatore fallimentare che ha affermato che non vi fu alcun movimento di denaro relativo all’acquisto e alla vendita dell’auto, dando così conferma alla tesi difensiva, fondata sulle testimonianze dell’avv. T. e di N. (concessionario che vendette l’auto), secondo cui il prezzo della Jaguar fu pagato da T.A..

Il ricorso non merita accoglimento, in quanto sostanzialmente il G. ribadisce la tesi difensiva già esposta davanti ai giudici di merito , la cui infondatezza è stata ampiamente e razionalmente esposta dalla corte territoriale.

Ha osservato la corte che il G. ha tentato di dimostrare, mediante le due testimonianze e la produzione di quattro assegni di gira, emessi a firma illeggibile, che . l’auto sarebbe stata acquistata dal T., il pagamento sarebbe avvenuto con assegni da lui girati;

il veicolo sarebbe stato fiduciariamente intestato alla società, in vista dell’acquisto della maggioranza di quote della società, a cui era interessato;

fallita l’operazione di subentro nella Sogecomet, l’auto sarebbe stata restituita mediante fittizia contabilizzazione del passaggio di proprietà a favore del figlio T.D., dietro corresponsione di Euro 18.000, in realtà mai transitati nella casse sociali. Da questo materiale probatorio deriverebbe l’insussistenza della bancarotta preferenziale, in quanto il G. non ha mai finanziato l’acquisto dell’auto, nè mai è stato beneficiario della restituzione della somma di Euro 18.000, in realtà mai transitate dal T. alla società fallita e tanto meno da quest’ultima restituite al G..

La corte ha invece correttamente ritenuto che è del tutto inaccettabile la pretesa del G. di sovvertire, attraverso la testimonianza di T. e di N., perchè, rispettivamente, inverosimile e non decisiva, l’incontestabile dato contabile della società, costituito dal libro giornale, dalle altre scritture e dalle relazione del curatore D.G., da cui emerge che nel settembre 2004, la società acquistò la Jaguar dalla concessionaria N., intestandola a proprio favore;

il prezzo di Euro 31.500 fa pagato il 3.1.05 dal socio amministratore G., venendo l’operazione annotata come finanziamento implicito del socio;

il 10.3.06, un mese prima della dichiarazione di fallimento, l’auto fu venduta a T.D., al prezzo di Euro 18.000, che, incassato per contanti dalla società, fu restituito al G., come parte del versamento eseguito quale finanziamento della società.

A fronte di questa chiara e oggettiva dimostrazione della consumazione del reato di bancarotta fraudolenta preferenziale, la corte ha messo in rilevo, con insindacabile valutazione critica, l’inverosimiglianza delle dichiarazioni dell’avv. T., in quanto avrebbe acquistato l’auto con strumenti privi di possibilità di verifica (assegni di terzi girati in bianco e non risultati riscossi dal N.), l’avrebbe intestata alla società, con cui era in rapporti da anni e di cui ,quindi, conosceva lo stato di insolvenza, risalente al 1999, fece risultare artificiosamente nelle scritture contabili un finanziamento dell’amministratore G..

L’inaffidabilità di questa testimonianza è confermata dall’assenza di prova documentale del pagamento effettuato dal T. in favore del concessionario N., la cui testimonianza è stata logicamente ritenuta parimenti non credibile.

E’ quindi perfettamente aderente alle risultanze processuali e alla loro razionale valutazione, la conclusione dei giudici di merito, sull’applicazione del principio, secondo cui le scritture contabili, provenendo dallo stesso imprenditore, quando dallo stesso formate e ordinatamente tenute, fanno prova presuntiva semplice, nei confronti dello stesso, in ordine alla veridicità di quanto dalle stesse emergente e che la prova documentale, offerta a dimostrazione di pagamento dell’auto da parte del T.A., unitamente a quella del N., è del tutto insufficiente a incidere su questa presunzione.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.