Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-06-2011, n. 3596 indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ricorso al TAR della Sardegna il Maresciallo V. D. M. proponeva plurime domande di annullamento, di accertamento e di condanna, in relazione al provvedimento dell’Amministrazione della Difesa di reiezione della sua richiesta di corresponsione dell’indennità di rischio antincendio.

2. – Con sentenza n. 1452 del 3 luglio 2007 il Tribunale accoglieva soltanto quella di annullamento e limitatamente al profilo del difetto di motivazione del predetto diniego, tant’è che la stessa sentenza faceva espressamente "…salvi i provvedimenti dell’Amministrazione in ordine al riesame dell’istanza…". Infatti, con determinazione esplicita la citata sentenza respingeva, sia la domanda di accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità in questione, sia la connessa domanda di condanna al pagamento delle relative misure economiche e dichiarava, comunque, intervenuta la prescrizione dei crediti eventualmente spettanti al ricorrente per il periodo di tempo anteriore al quinquennio antecedente la notifica del ricorso, e cioè anteriore alla data del 19 giugno 1996, in accoglimento dell’eccezione in proposito formulata dall’Amministrazione.

3. – Con la sentenza impugnata n. 2689 del 30 dicembre 2009 il medesimo Tribunale ha affermato che la (eseguenda) sentenza di merito n. 1452/2007, muovendo dalla premessa che la disciplina applicabile alla fattispecie riconosce, anche al personale dell’aereonautica militare impiegato nei servizi antincendio che svolga attività pericolosa, il diritto alla corresponsione dell’indennità di rischio prevista dall’art. 1 del D.P.R. n. 146/1975, ha accertato, quale vizio di legittimità del provvedimento impugnato con il ricorso n. 1012/2001, la mancata valutazione della riferibilità del servizio antincendio prestato dal ricorrente alle attività pericolose di cui al gruppo I della tabella A allegata al d.P.R. n. 146 del 1975, dando conto delle ragioni per le quali il servizio antincendio prestato dal personale dell’aeronautica militare negli aeroporti militari non sia assimilabile ai servizi antincendio svolti dal corpo dei Vigili del Fuoco.

Ritenendo elusive del giudicato formatosi su tale statuizione le successive determinazioni adottate dall’Amministrazione con la nota del 14 marzo 2008, in quanto attraverso detto atto l’Amministrazione, lungi dall’eliminare il vizio riscontrato, ha sostanzialmente ribadito le valutazioni già ritenute illegittime, incorrendo dunque nella nullità di cui all’art. 21septies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, ha accolto il ricorso proposto dal predetto militare concedendo il termine di sessanta giorni all’Amministrazione per la spontanea esecuzione del dictum e nominando, in caso di ulteriore inadempimento, apposito Commissario ad acta perché vi provveda in sostituzione in altro termine all’uopo concesso.

4. – Con l’appello in epigrafe il Ministero della Difesa ha chiesto la riforma di detta sentenza di ottemperanza poiché l’atto da essa emanato in esecuzione della decisione di merito n. 1452 del 3 luglio 2007 sarebbe pienamente conforme al suo effettivo contenuto precettivo, invero limitato all’annullamento del contestato diniego esclusivamente per difetto di motivazione ed alla disposizione di rinvio per ogni ulteriore determinazione alla competenza dell’Amministrazione per una rinnovata valutazione dell’istanza di riconoscimento dell’indennità di rischio antincendio.

Più in particolare, in presenza di una riformulata valutazione di carenza dei requisiti fondamentali per avere titolo all’indennità, "…primo fra tutti quello per cui il rischio deve essere una componente costante e diretta della prestazione lavorativa svolta…", sarebbe stato correttamente accertato dall’Amministrazione come "…le modalità di concreta prestazione del servizio antincendio manchi nella prestazione lavorativa dei militari dell’Aviazione Militare che tale servizio non svolgono né in modo diretto né in modo continuo, tanto é vero che quando il militare dell’A.M. è impiegato nel servizio antincendio egli percepisce un’apposita indennità non cumulabile ovviamente con altre della stessa natura…". Conseguentemente, l’interessato avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la nuova determinazione dell’Amministrazione, non discendendo dalla sentenza alcun effetto conformativo di merito, ed il Giudice dell’esecuzione avrebbe "…travalicato i limiti dell’ottemperanza la quale non può che essere delimitata alla condanna di primo grado…" nella specie limitata al solo profilo del difetto di motivazione del primo diniego.

5. – Nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2005, fissata per la decisione dell’istanza cautelare proposta dall’Amministrazione per la sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata, previa avvertenza ai difensori dell’intenzione del Collegio di procedere alla diretta emanazione di sentenza in forma semplificata, l’appello è stato introitato per la decisione.

6. – L’appello è fondato.

La sentenza impugnata attribuisce alla sentenza di merito oggetto di esecuzione un contenuto precettivo che a ben vedere essa non ha, potendosi condividere la tesi di parte appellante che il concreto dictum emanato in tale occasione dal Giudice territoriale è limitato alla semplice rilevazione di un mero vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

Consegue che gli effetti conformativi attribuiti a detta sentenza dal Giudice dell’esecuzione sono ultronei non avendo proceduto il Giudice del merito ad alcun accertamento della spettanza dell’indennità di rischio rivendicata dal ricorrente, come peraltro confermano le connesse statuizioni relative all’espresso rigetto, sia della domanda di accertamento del relativo diritto, sia della domanda di condanna al pagamento delle corrispondenti somme, che, diversamente, avrebbero dovuto avere, quanto meno la prima, diverso esito.

In particolare, non trova alcun riscontro nella motivazione della sentenza n. 1452 del 3 luglio 2007 l’affermazione, invece fatta nella sentenza di esecuzione impugnata, che il Giudice del merito, muovendo dalla premessa che la disciplina applicabile alla fattispecie riconosce anche al personale dell’aereonautica militare impiegato nei servizi antincendio, che svolga attività pericolosa, avrebbe riconosciuto al ricorrente il diritto alla corresponsione dell’indennità di rischio prevista dall’art. 1 del D.P.R. n. 146/1975 ed avrebbe accertato, quale vizio di legittimità del diniego impugnato, la mancata valutazione della riferibilità del servizio antincendio prestato dal ricorrente alle attività pericolose di cui al gruppo I della tabella A allegata al d.P.R. n. 146 del 1975.

Consegue che l’atto emanato nella specie il 14 marzo 2008 dal Ministero della Difesa -reinvestito della valutazione dell’intera questione interpretativa, come espressamente chiarisce il dispositivo della sentenza di merito laddove fa "…salvi i provvedimenti dell’Amministrazione in ordine al riesame dell’istanza…", in coerenza con la motivazione che lo sorregge- non può in alcun modo ritenersi elusivo della sentenza n. 1452 del 3 luglio 2007 non recando quest’ultima alcun effetto conformativo concreto di merito, quanto alla spettanza dell’indennità di rischio antincendio.

In breve, il militare appellato, ritenendo errata la nuova statuizione dell’Amministrazione, invero contenente puntuali e condivisibili ragioni del rinnovato diniego opposto, avrebbe dovuto contestarla tempestivamente con apposito nuovo gravame, ma non anche proporre, come ha fatto, ricorso per l’esecuzione del giudicato.

7. – L’appello, dunque, merita di essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado, disponendosi, infine, quanto alle spese del doppio grado di giudizio la compensazione delle stesse tra le parti, essendo riconducibile la questione trattata a quella del lavoro.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 352 del 2011, come in epigrafe proposto, accoglie l "appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 3931 Ricorso per revocazione

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Svolgimento del processo

Con ricorso proposto dinanzi al TAR Campania – Napoli, la soc. C. sas contestava la fissazione del tetto di spesa per l’anno 2002, e per l’effetto impugnava sia il provvedimento che tale importo concretamente determinava, che il presupposto atto generale di determinazione del piano annuale dei volumi della prestazione in regime di accreditamento provvisorio e dei correlati limiti di spesa per gli anni 2001 e 2002.

L’adito Tribunale con sentenza n. 2208/2007 accoglieva il ricorso.

Avverso la predetta sentenza la Regione Campania interponeva appello a questo Consiglio, che la Sezione accoglieva con decisione n. 1261/2010.

Avverso la predetta decisione la società C. ha quindi proposto l’odierno ricorso, chiedendone la revocazione.

Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.

Le parti hanno affidato ad apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive posizioni.

All’udienza del 29 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1 Il ricorso è inammissibile.

2 Chiede la ricorrente la revocazione della richiamata decisione della Sezione in quanto, a suo dire, assunta sull’erronea supposizione dell’esistenza:

a) "di accordi ex art. 8 quinquies del D. Lgs n. 502/92, preliminari alla determinazione del tetto di spesa per l’anno 2002";

b) "di una predefinizione del volume annuale massimo delle prestazioni erogabili, concordata con le associazioni di categoria, così come delle regressioni tariffarie e delle modalità per i compensi per i volumi eventualmente eccedenti quelli concordati";

c) "di un fatto decisivo, positivamente accertato dagli atti, quale la mancata impugnativa dell’atto deliberativo n. 6216/01";

d) "di precedenti in termini resi dal medesimo Supremo Consesso Amministrativo, di segno totalmente opposto a quello cui approda la V sezione con la decisione" in esame.

3 I rilievi sono infondati.

Ed invero, in relazione a quanto dedotto nelle lettere a) e b) sopra richiamate, va osservato come nell’appello proposto dalla Regione Campania la questione della intesa con le OO.SS. non formasse specifico motivo di gravame, poiché il TAR in prime cure aveva assorbito la relativa censura e per conseguenza un eventuale motivo di ricorso sul punto sarebbe stato inammissibile per carenza di interesse.

Pertanto, il Collegio giudicante non ha affatto supposto l’esistenza delle intese con le OO.SS. per giungere alla pronuncia in esame, in quanto tali intese non solo non avevano formato oggetto della decisione di primo grado, ma nemmeno del ricorso in appello proposto dalla Regione Campania.

Riprova ne è, del resto, il fatto che nella decisione in esame il richiamo agli accordi de quibus viene fatto, in via preliminare e generale, in un contesto descrittivo del modello procedimentale, come delineato dalle norme e dai successivi provvedimenti regionali, e non già argomentativo della decisione rispetto alla questione specifica in parola.

In relazione, poi, al rilievo di cui alla lettera c), il richiamo al fatto che "né la società C. sas né l’Azienda Sanitaria Locale NA 1 risultano aver preso parte ai giudizi" per l’annullamento della delibera regionale, è circostanza riferita ai precedenti giudizi innanzi al Cd.S. conclusi con le decisioni nn. 2296 e 2309 del 22 aprile 2004, e non già al giudizio di primo grado promosso dalla Soc. C. con ricorso notificato alla Regione Campania e alla ASL NA 1 il 14/11/2002.

Infatti il Collegio giudicante specifica al riguardo che "parte appellata a suo tempo non ne ha promosso l’impugnativa", con ciò chiarendo che la mancata impugnativa non è riferita al giudizio promosso col ricorso del 14/11/2002 ma ad un periodo anteriore corrispondente a quello di instaurazione dei precedenti giudizi innanzi al TAR dai quali sono discese le richiamate sentenze di questo Consiglio di Stato Riprova ne è, del resto, la circostanza che a pagg. 2 – 3 della sentenza viene precisato, in punto di fatto,che la soc. C."con ricorso giurisdizionale……chiese al Tribunale Amministrativo regionale per la Campania l’annullamento del citato provvedimento, nonché nei limiti dell’occorrenza della delibera della Giunta regionale n. 6216 del 23 novembre 2001, deducendone l’illegittimità alla stregua di nove articolati motivi di censura".

Il rilievo di cui alla lettera d), infine, è palesemente inconducente, atteso che non ricorre il presupposto, richiesto dall’art. 395, n. 5, c.p.c., del contrasto con altra sentenza "avente fra le parti autorità di cosa giudicata", essendo pacifico che il precedente invocato dal ricorrente riguarda una controversia tra l’appellata e altro soggetto.

4 Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia giusti motivi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese Compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-11-2011, n. 25531 Accertamento

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Svolgimento del processo

L’Ufficio della Imposte Dirette di Manto va notificava a F. F. ed alla di lui consorte Ragazza Giovanna un unico avviso di accertamento, conseguente ad altro accertamento nei confronti di una società di cui i coniugi erano soci in misura paritaria, con cui erano rettificati i redditi di entrambi relativamente all’anno 1991, anno in cui gli stessi avevano presentato dichiarazione dei redditi congiunta, con determinazione di maggiore imposta IRPEF, dell’importo cumulativo di L. 46.232.000.

I coniugi impugnavano l’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova.

In corso di giudizio, i coniugi presentavano separate istanze di definizione della lite pendente ai sensi del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con L. n. 140 del 1997, provvedendo ai relativi versamenti e dandone comunicazione all’Ufficio.

Questi comunicava che la istanza di definizione della lite doveva considerarsi inammissibile, in quanto il valore della stessa era superiore a L. 30.000.000.

La Commissione riteneva valida la definizione, stante la autonomia dei rapporti di imposta in capo a ciascuno dei coniugi, ognuno dei quali era di valore inferiore al limite di legge, e dichiarava la estinzione del giudizio.

Avverso la sentenza proponeva appello l’Ufficio, ma la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, con sentenza n. 171/65/04, in data 29.9.2004, depositata l’11-11-2004, respingeva il gravame, confermando la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate, con un motivo.

Resistevano i contribuenti con controricorso.

La causa era sospesa ai sensi della L. 22 maggio 2010, n. 73, art. 3, comma 2 bis.

Decorso inutilmente il periodo di sospensione, la causa viene oggi in discussione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, occorre dichiarare la inammissibilità del ricorso del Ministero, che non era parte del giudizio di merito. Le spese possono essere compensate, per le incertezze giurisprudenziali esistenti all’epoca della proposizione del ricorso.

Con l’unico motivo di ricorso, la Agenzia deduce violazione del D.L. n. 79 del 1991, art. 9 bis, convertito nella L. n. 140 del 1997, e della L. n. 114 del 1997, art. 17, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Sostiene che l’assunto della CTR, secondo cui l’accertamento effettuato dall’Ufficio per quanto formalmente unico concerneva le posizioni di entrambi i coniugi, che, anche in caso di dichiarazione congiunta, rimanevano soggetti autonomi sotto il profilo della imposizione. e quindi anche ai fini della valutazione dei requisiti per la definizione delle liti fiscali pendenti, quale il valore della lite, è errato.

Assume infatti che a tale soluzione è ostativa la responsabilità solidale a carico di entrambi i coniugi per l’intero ammontare della imposta da entrambi dichiarata, di cui all’art. 17 cit., e la definizione di lite fiscale di cui all’art. 9 bis D.L. citato, secondo cui ai fini della norma citata, questa consiste nella" contestazione relativa a ciascun atto di imposizione" ed il valore della lite si intende come "l’importo della imposta accertata al netto degli interessi" con la conseguenza della unicità dell’accertamento anche ai fini del valore della lite. L’assunto non può essere condiviso.

La L. n. 144 del 1997, art. 17, concede ai coniugi non legalmente separati di presentare una unica dichiarazione dei redditi, opzione a seguito della quale "ai fini della liquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalla dichiarazione presentata a norma del predente comma, le imposte commisurate separatamente sul reddito complessivo di ciascun coniuge si sommano, e le detrazioni., nonchè le ritenute ed i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo". Ed inoltre ai sensi della stessa norma, "gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi" i quali "sono responsabili in solido per il pagamento dell’imposta, soprattasse, pene pecuniarie de interessi iscritti a ruolo a nome del marito".

Dal sistema sopra esposto, si evince che la unificazione delle posizioni dei coniugi si verifica esclusivamente sul piano della imposizione fiscale complessiva, ed unicamente con riferimento alle componenti che consentono la riduzione delle stessa, come detrazioni, ritenute, crediti di imposta, che, originariamente propri di ciascun coniuge, vengono in tal modo applicate non già alle singole posizioni, ma sull’ammontare complessivo delle imposte calcolate sui redditi dei dichiaranti. Ed è appunto con riferimento alla convenienza o meno in termini economici di detta sommatoria che i coniugi possono valutare se optare o meno per la dichiarazione congiunta, nella quale i vantaggi di un utilizzo unitario delle componenti negative di imposta hanno come corollario la responsabilità solidale dei coniugi per l’ammontare del tributo così complessivamente determinato.

Del tutto assente è invece la unificazione con riferimento ai redditi dei coniugi, che rimangono divisi e su ciascuno dei quali viene calcolata la imposta lorda applicabile a ciascuno di essi.

Ne consegue che la dichiarazione congiunta non ha alcun rilievo in punto ad accertamento del reddito, nel senso che anche la rettifica concernente uno solo dei coniugi viene effettuata "a nome di entrambi" esclusivamente perchè la variazione reddituale anche relativa ad un solo coniuge si riflette sull’ammontare complessivo finale che è comune ai coniugi anche in relazione alla obbligazione di pagamento, ma in sostanza verte sull’ammontare del singolo redito considerato, in modo autonomo ed indipendente dalle vicende reddituali dell’altro coniuge. Ne consegue che quando, come nella fattispecie, la rettifica verte non sulla imposta finale ma sul reddito di entrambi i coniugi in relazione a fatti economici pertinenti a ciascuno di essi, l’atto è formalmente unico ma sostanzialmente è duplice, perche riguarda soggetti diversi su presupposti fattuali pure diversi.

Da ciò ulteriormente deriva che in caso di impugnazione dell’avviso di accertamento avente ad oggetto il reddito di uno solo o di entrambi i coniugi codichiaranti vi è tra loro litisconsorzio processuale, ma i rapporti dedotti in giudizio rimangono autonomi sul piano sostanziale, per cui in caso di fruizione della possibilità di definizione delle liti pendenti, da parte di uno od entrambi i coniugi il valore della lite non può che essere quello riferibile alla posizione di ciascun coniuge dichiarante. Pertanto ove il valore della lite pertinente a ciascun coniuge rimanga nell’ambito del limite di legge, la definizione è ammissibile, anche ove la sommatoria dei valori a carico di entrambi superi detto limite. A tale conclusione non ostano le definizioni di lite fiscale e di valore della stessa di cui all’art. 9 bis cit., in quanto per "ciascun atto di imposizione" deve intendersi la pretesa fiscale nei confronti di ciascun coniuge, propria di ciascuno di essi anche se effettuata nell’ambito di un unico documento, e per il valore della lite "l’importo della imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato" concerne elementi ( reddito ed imposta calcolata singolarmente sullo stesso) non toccati dalla unificazione determinata dal ricorso alla dichiarazione congiunta, che opera in una fase successiva alla determinazione di tali componenti, i quali solo una volta stabiliti ed accertati con riferimento a ciascun coniuge vengono sommati ai fini sopra illustrati.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese; rigetta il ricorso della Agenzia; condanna la stessa alle spese a favore dei contribuenti, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 100 per esborsi, nonchè spese generali ed accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 27339 Litisconsorzio necessario

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Svolgimento del processo

G.L., in data 1.12.1998 ricorreva in via possessoria a Pretore di Firenze e, premesso di essere comproprietario insieme ad altri membri di una comunione ereditaria, di una strada di tipo poderale posta nel comune di (OMISSIS), deduceva che Fa.

G., uno dei comproprietari, aveva fatto eseguire alcuni interventi sulla strada stessa che ne avevano alterato o stato originario, precisando che la stessa, per espresso patto stipulato nell’atto di divisione, avrebbe dovuto mantenere le sue originarie caratteristiche; chiedeva pertanto che il giudice adito ordinasse al convenuto di eseguire i lavori necessari per il suo ripristino.

Poichè il Fa. nel costituirsi aveva sostenuto che le opere in questione erano state compiute con l’accordo di altre persone, che come lui vantavano una servitù di passaggio, venivano chiamati e intervenivano in causa anche T.A., D.L.M., Gu.Pi., D’.An., C.P. e F. M.. Costoro (tranne il C.) costituitisi in giudizio contestavano la domanda attrice sostenendo che gli interventi eseguiti sulla strada erano perfettamente legittimi in quanto, senza alterarne la natura e la funzione, ne avevano migliorato la percorribilità.

All’esito della CTU espletata, il Pretore di Firenze, in accoglimento del ricorso, ingiungeva ai resistenti ad eseguire i lavori necessari per ripristinare la strada nello stato originario; l’ordinanza interdicale veniva poi confermata con sentenza all’esito del giudizio di merito. La decisione veniva appellata dagli odierni esponenti, i quali in modo particolare deducevano la nullità della sentenza stessa per il mancato rispetto dei principi in tema di litisconsorzio necessario; rilevavano infatti che il giudizio, conclusosi con un ordine di demolizione e ripristino di un bene immobile, non si era svolto nei confronti degli altri proprietari della strada, che dunque dovevano essere considerati litisconsorti necessari.

L’adita Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1667/05, depos. in data 9.11.05, rigettava l’appello, ribadendo – per quanto qui ancora interessa- che nella fattispecie non sussisteva il dedotto litisconsorzio necessario in quanto l’azione proposta da uno solo dei comproprietari, non comportava affatto l’abbattimento del bene, mirando soltanto a fini esclusivamente conservativi dello stato di fatto alterato. Si trattava infatti di una strada poderale in fondo sterrato che, invece, attraverso la costruzione della massicciata e di altre opere realizzate, era stata resa idonea anche la transito di mezzi pesanti.

Avverso la predetta pronuncia ricorrono per cassazione gli odierni esponenti sulla base di un solo motivo (illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.) che verte sulla violazione del principio del contraddittorio. Resiste con controricorso l’intimato.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo gli esponenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c.. Eccepiscono la nullità della sentenza impugnata per violazione del litisconsorzio passivo, poichè non hanno partecipato al giudizio tutti i comproprietari della strada de qua, ma solo alcuni di essi. Dalle visure catastali tali soggetti, secondo gli esponenti, risulterebbero essere ai momento dell’introduzione della causa i signori: P.B., G. R., G.I., G.P., G.M. P., G.G., g.l. e C.P. L.; costoro non hanno proposto la domanda introduttiva nè essi sono stati convenuti in giudizio. La Corte ha escluso il litisconsorzio passivo, in quanto l’azione proposta era di tipo conservativo, diretta al ripristino dello status quo ante della res communis. Invece secondo i ricorrenti nella fattispecie la sentenza prevede l’abbattimento e l’esecuzione di opere tali da trasformare totalmente la strada in comproprietà e detto principio non subisce deroga per il fatto che uno dei comproprietari abbia agito "a tutela dello stato di fatto preesistente della cosa comune" e quindi per il ripristino dello stato di fatto precedentemente alterato. La doglianza è fondata.

Invero, nella fattispecie per l’attuazione della tutela richiesta, il giudice ha ritenuto necessario disporre la rimozione dei materiali inerti depositati sulla strada e l’asportazione della massicciata sopra costruita, in modo da riattivare il fondo sterrato preesistente; in altre parole la strada era stata totalmente trasformata attraverso l’esecuzione di lavori fatti eseguire anche dai comproprietari della res che non erano stati parti nel giudizio possessorio. Nel caso in esame si deve ritenere pertanto, in conformità con la giurisprudenza di questa S.C., che anche questi soggetti avrebbero dovuto partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari, in quanto "… la sentenza resa nei confronti di alcuno e non anche degli altri comproprietari o compossessori dell’opera sarebbe "inutiliter data", per il fatto che la demolizione della cosa pregiudizievole incide sulla sua stessa esistenza e, di conseguenza, sulla proprietà o sul possesso di tutti coloro che sono partecipi di tali signorie di fatto o di diritto sul bene, non essendo, invero, configurabile una demolizione limitatamente alla quota indivisa del comproprietario o compossessore convenuto in giudizio" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 921 del 20/01/2010; Cass. n. 22833 del 11/11/2005; Cass. n. 7412 del 14.5.2003). Si ritiene pertanto di dover accogliere il ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

pronunciandosi sull’appello, si dichiara la nullità del giudizio di primo grado e si rimette la causa al Tribunale di Firenze, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e pronunciandosi sull’appello, dichiara la nullità del giudizio di primo grado e rimette la causa al Tribunale di Firenze, anche per le spese del presente giudizio.

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