Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-04-2011, n. 8082

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Poste Italiane ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata il 4 maggio 2006, con la quale la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la nullità del termine apposto a due contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. con R.B. – il primo dal 9 marzo al 30 aprile 1998, poi prorogato al 30 maggio 1998, il secondo dal 1 giugno al 30 ottobre 1999 – e la conversione del rapporto a decorrere dal 9 marzo 1998 in quello di lavoro a tempo indeterminato, con la condanna della società a pagare alla lavoratrice le retribuzioni maturate dal 13 ottobre 2000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La Corte di merito ha accertato che l’apposizione del termine ai due contratti di lavoro era stata giustificata dalla datrice di lavoro con il richiamo alla disciplina legale e all’art. 8 ccnl 26 novembre 1994, nonchè al successivo accordo integrativo del 25 settembre 1997, in particolare per far fronte alle esigenze di carattere straordinario conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane. Per tali ipotesi, aveva proseguito la Corte territoriale, le assunzioni erano legittimate dalla contrattazione collettiva fino al 30 aprile 1998, data di scadenza della proroga per l’esercizio della facoltà per l’azienda di procedere ad assunzioni a termine per sopperire alle dette esigenze, ma poichè nella specie il secondo contratto di lavoro era stato stipulato successivamente a quella data, il termine era stato illegittimamente apposto. Per il primo contratto la Corte territoriale ha affermato l’illegittimità del termine per la mancanza di prove delle ragioni che giustificavano l’assunzione a tempo della lavoratrice.

L’intimata ha resistito con controricorso, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione

Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo la società denuncia violazione dell’art. 1362 cod. civ. e insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla efficacia dell’accordo del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 ccnl 1994. Deduce l’errore in cui è incorso il giudice del merito per aver affermato l’esistenza un limite temporale di efficacia all’accordo di 25 settembre 1997 e per aver posto sullo stesso piano la clausola contenuta nell’accordo collettivo nazionale e dei successivi accordi attuativi, affermando che questi ultimi potevano prevalere e derogare alla "clausola madre" integrativa dell’art. 8 ccnl 1994.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 18 aprile 1962, n. 230, alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e all’ art. 1362 c.c. e segg. e censura la sentenza impugnata per avere affermato l’illegittimità del termine apposto al rapporto di lavoro per la mancanza di dimostrazione della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale addotte dalla società a giustificazione dell’assunzione a tempo determinato.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia degli artt. 1217 e 1233 cod. civ., addebitando alla Corte territoriale di non avere svolto alcuna indagine in ordine alla sussistenza della mora accipiendi a carico di essa società e di avere determinato il risarcimento del danno senza considerare la possibilità della percezione da parte della lavoratrice di redditi, dopo la cessazione del rapporto di lavoro in questione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.

Il ricorso è inammissibile.

Trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pubblicata il 4 maggio 2006, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, e in particolare la disposizione dettata dall’art. 366 bis cod. proc. civ., senza che a nulla rilevi la sua abrogazione disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha effetto soltanto per i ricorsi per cassazione contro provvedimenti pronunciati dopo l’entrata in vigore della legge stessa (Cass. 24 marzo 2010 n. 7119).

Secondo quanto dispone il citato art. 366 bis cod. proc. civ., l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

A queste prescrizioni la ricorrente non ha adempiuto, poichè per nessuno dei tre motivi formulati e in relazione alle dedotte violazioni di legge, non è stato enunciato alcun quesito di diritto, nè con riferimento al vizio di motivazione, anche lamentato nel primo mezzo di annullamento, è stata riportata la chiara e sintetica indicazione del fatto controverso.

Si deve perciò concludere per l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico di Poste Italiane s.p.a. e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 25,00 per esborsi e in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-02-2011) 08-03-2011, n. 9119 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 11.10.2010, il Tribunale del Riesame di Roma confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 29.9.2010 dal GIP del Tribunale di Roma nei confronti di Mo.Fr. e M.P., in ordine al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1bis e 6 e art. 80, comma 2, art. 61 c.p., n. 9, L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4 perchè, in concorso tra loro e con altri, importavano nel territorio dello Stato, da Santo Domingo, una partita di sostanza stupefacente di ingente quantità, al fine del successivo spaccio sul mercato italiano; in particolare la sostanza veniva fatta arrivare custodita in due valigie all’aeroporto di Fiumicino, dove veniva prelevata, direttamente dall’aereo, dal Mo. e dal M., i quali agivano coordinandosi con il C., e veniva consegnata al B.; reato commesso dal Mo. (ispettore di Polizia in servizio presso la Polizia di Fiumicino), M. (appuntato della Guardia di Finanza in servizio presso il Gruppo di Fiumicino) e C. (maresciallo della Guardia di Finanza in servizio presso il Gruppo di Fiumicino) con violazione dei doveri inerenti la pubblica funzione esercitata e dal B. (ispettore di Polizia in pensione) con la consapevolezza di detta violazione, dalla quale traeva vantaggio. In (OMISSIS).

A giudizio del Tribunale del Riesame, il giudizio di elevata probabilità – formulato dal GIP con logica stringente – che il contenuto delle due valigie fosse un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente attingeva anche la consapevolezza degli imputati Mo. e M. in ordine all’oggetto dell’importazione; in proposito vi erano anche le dichiarazioni ammissive del Mo. (rectius del M.), con il solo dubbio che nelle valigie ci potesse essere una partita di diamanti o di droga; il peso della valigia, stimato dal Mo. in 10-12 chili; l’elusione, avvenuta in maniera spasmodica, dei controlli aeroportuali; la provenienza da Santo Domingo, nel cui aeroporto pochi giorni dopo era stata intercettata una partita di kg. 19 di cocaina diretta a Malpensa; la fuga di B., dopo aver ricevuto le due valigie; la presenza nell’auto del M. di Euro 80.500, chiaro compenso per "il loro lavoro". Il Tribunale riteneva sussistenti anche le esigenze cautelari, avuto riguardo alle modalità dell’attività delittuosa; alla appartenenza degli indagati alle Forze dell’Ordine che consentirebbe agli stessi di porre in essere comportamenti dello stesso tipo e di impedire l’acquisizione di ulteriori elementi di prova in condizioni di genuinità.

Ha proposto ricorso avverso la suddetta ordinanza il difensore di M.P., il quale ne ha chiesto l’annullamento per molteplici difetti di motivazione sia in relazione al fumus commissi delicti sia in relazione al periculum libertatis.

Nell’ordinanza impugnata si era confusa la gravità indiziaria relativa all’esistenza della sostanza stupefacente con quella concernente la consapevolezza del M. circa tale prodotto, attribuendo peraltro al Mo. le dichiarazioni che invece aveva rilasciato M. e a questi il possesso di una somma di denaro che invece era stata rinvenuta nell’auto del Mo..

Non vi erano indizi sufficienti, secondo il ricorrente, per ritenere che nelle valigie fosse contenuta sostanza stupefacente, in quanto gli elementi indicati nell’ordinanza potevano essere posti a base di qualunque altra condotta illecita, quale il contrabbando, il riciclaggio, il traffico di cose contraffatte.

M. aveva dichiarato di non sapere cosa venisse trasportato, se droga o diamanti, e quindi dalle sue dichiarazioni non si poteva trarre alcun indizio certo sul contenuto delle valigie; semmai, a questa dichiarazione poteva essere attribuita una qualche valenza nella configurabilità del dolo (eventuale o alternativo).

Non costituiva un valido indizio sul contenuto effettivo delle valigie neppure la segnalazione, nello stesso periodo, di un trasporto da Santo Domingo alla Malpensa di una partita di cocaina, poichè i controlli effettuati alla Malpensa avevano dato esito negativo.

Quanto alle esigenze cautelari, la motivazione dell’ordinanza impugnata appariva del tutto generica, con una presunzione di pericolosità, connessa al ruolo, inaccettabile e difforme dai parametri legislativi indicati dall’art. 274 c.p.p..

Nell’ordinanza, infine, non vi era motivazione sulle ragioni per le quali era stata considerata inadeguata una misura diversa da quella carceraria.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il quadro indiziario descritto nell’ordinanza impugnata appare di indubbia gravità, con riguardo all’accusa contestata all’indagato di aver concorso all’importazione di una partita di sostanze stupefacenti.

Il complesso di indizi indicati nell’ordinanza – le modalità di prelevamento delle due valigie; la cura posta nell’evitare i controlli delle unità cinofile; la consistente somma di denaro rinvenuta nel frangente nella disponibilità degli imputati;

l’ammissione di M., il quale ha avuto contatti con coloro che hanno organizzato l’illecita importazione, che il contenuto delle valigie potava essere di droga o diamanti, quando peraltro non ci sarebbe stata alcuna necessità di utilizzare due valigie se l’importazione avesse riguardato diamanti -sorreggono adeguatamente l’accusa formulata nei confronti di M.P..

Adeguata appare anche la motivazione del Tribunale del Riesame circa la sussistenza di esigenze cautelari, riferite alla pericolosità sociale e al pericolo di inquinamento delle prove, che giustificano la più grave misura della custodia cautelare in carcere. in effetti, in un delitto che appare organizzato, compiuto da diverse persone in collegamento tra loro e con coloro che hanno provveduto alla spedizione della partita di sostanza stupefacente, appare congruo il concreto pericolo, indicato nell’ordinanza impugnata, e di reiterazione della condotta criminosa, in ragione anche della posizione dell’imputato, e di inquinamento probatorio, tenuto conto del contesto in cui si è svolta l’azione e dei collegamenti dell’indagato con le persone che hanno organizzato l’illecita importazione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-02-2011) 23-03-2011, n. 11550 Cognizione del giudice d’appello reformatio in peius

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14/1/2010, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Caltagirone, in data 12/2/2009, accogliendo parzialmente l’appello, concesse le attenuanti generiche equivalenti, riduceva ad anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa la pena inflitta a Z.E. per il reato di concorso in rapina aggravata.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione, dolendosi del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti, nonchè violazione di legge e vizio della motivazione per violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla determinazione della pena base, indicata in anni 5 e mesi tre di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa, a fronte della pena di anni 5 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa di cui alla sentenza di primo grado.
Motivi della decisione

E’ infondato il primo motivo di ricorso in quanto la Corte ha compiutamente motivato in ordine alla conclusione assunta in punto di riconoscimento delle attenuanti con formula di equivalenza.

E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. Secondo l’insegnamento della Sezioni Unite di questa Corte: "Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza ( art. 597 c.p.p., comma 4), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 40910 del 27/09/2005 Ud.

(dep. 10/11/2005) Rv. 232066).

Nel caso di specie la Corte d’appello ha determinato la pena base in misura superiore a quella determinata in primo grado, che il primo giudice aveva fissato in anni 5 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania per nuova determinazione della pena, essendo passato in cosa giudicata l’accertamento della penale responsabilità del prevenuto.

Ai sensi dell’art. 587 c.p.p. nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purchè non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.

Nel caso di specie l’errore nella determinazione della pena ha coinvolto anche il coimputato B.G., che condivide la medesima posizione giuridica. Di conseguenza, in virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione, la sentenza impugnata deve essere annullata anche con riferimento alla posizione di B.G..
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena nei confronti di Z.E. e, per l’effetto estensivo, nei confronti di B.G. con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.

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T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 01-04-2011, n. 861 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 14 novembre 2006 e depositato il 6 dicembre successivo, la ricorrente ha impugnato il diniego di autorizzazione per l’esposizione di mezzi pubblicitari del 29 marzo 2006, prot. n. 78064, relativo all’installazione di n. 3 insegne monofacciali lungo la strada SP005 presso l’esercizio della ricorrente sito nel Comune di Cinisello Balsamo, Viale Fulvio Testi n. 210, ang. Viale Lucania n. 10, notificato in data 7 giugno 2006.

Avverso il predetto provvedimento vengono dedotte svariate censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2011, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, che hanno congiuntamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito della controversia, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. In esito alla dichiarazione congiunta dei difensori delle parti, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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