T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 26-04-2011, n. 3602 Carenza di interesse sopravvenuta sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso la società Le cure cliniche moderne ha impugnato la nota della Regione Lazio del 1352004 relativa al sistema di remunerazione delle prestazioni di ricovero per acuti per gli anni 2001 e 2002 e la delibera dell giunta regionale del 682004, con la quale sono stati ridotte le percentuali di regressione tariffaria per gli anni 2001 e 2002, formulando una serie di censure di violazione di legge e di eccesso di potere;

si sono costituite la Regione Lazio e la ASL RM contestando la fondatezza del ricorso.

Sono stati proposti altresì motivi aggiunti avverso la nota della Regione Lazio del 27102004 che limitava la possibilità di accedere alla fattorizzazione per le case di cura che avessero in corso procedimento giurisdizionali.

Alla camera di consiglio del 1122004 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti.

Successivamente, in data 3112005, la società ricorrente inoltrava nota alla regione Lazio con la quale dichiarava di rinunciare al ricorso in epigrafe (R.G. 9939 del 2004) e ad altri ricorsi pendenti tra le parti.

Tale dichiarazione di rinuncia al ricorso è stata depositata nel presente giudizio in data 122011.

All’udienza pubblica del 642011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’art 84 del d.lgs. n° 104 del 272010 prevede che la parte possa rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

Nel caso di specie la rinuncia non risulta notificata alla controparte, almeno nel presente giudizio, risultando solo depositato presso la Regione Lazio il 3112005 l’atto di rinuncia sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente, depositata presso la Segreteria del Tribunale il 122011.

Ritiene il Collegio che in mancanza della formalità previste dall’art 84 comma 3 debba procedersi ai sensi del comma 4 dell’art 84 che prevede che, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.

Infatti, ai sensi dell’art. 84, terzo comma, d.lgs. n. 104 del 2010 la rinuncia al ricorso deve essere depositata almeno dieci giorni prima dell’udienza, potendosi la stessa altrimenti apprezzare come indicativa della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla decisione della causa (T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 02 febbraio 2011, n. 180).

Ai sensi dell’art. 84 comma 2, c.p.a. anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti del citato art. 84 (rectius, rituale notifica dell’atto di rinuncia), il giudice amministrativo può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (T.A.R. Puglia Bari, sez. II, 05 gennaio 2011, n. 11).

Nel caso di specie non resta al Collegio che dichiarare la improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, determinati dalla particolarità delle vicende in fatto.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-09-2011, n. 18471

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Svolgimento del processo

D.R.C. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello nella parte in cui ha compensato le spese all’esito del giudizio ex lege n. 89 del 2001.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., è inammissibile per inidoneità del quesito, posto che con lo stesso ci si limita a richiedere se vi è stata la dedotta violazione senza enunciare il principio di diritto di cui si chiede l’affermazione.

Il secondo motivo con cui si contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione, l’avvenuta integrale compensazione delle spese è fondato in quanto da un lato non è dato comprendere in cosa consista la particolarità delle questioni trattate, in realtà del tutto ordinarie, e dall’altro la parziale soccombenza non giustifica l’integrale compensazione, posto che una soccombenza della controparte vi è pur sempre stata.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto l’Amministrazione condannata alla rifusione del 50% delle spese della fase di merito, compensato il residuo per l’accoglimento solo parziale della domanda.

Le spese di questa fase debbono far carico all’Amministrazione resistente.
P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento del 50% delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 806,00 di cui Euro 445,00 per onorari e Euro 311,00 per diritti, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 26-05-2011, n. 430 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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ale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) con il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, ormai passato in giudicato stante la mancata proposizione di opposizione, il comune di Terracina è stato condannato a pagare al ricorrente la somma di euro 63.327,02, oltre interessi legali e spese di procedura; b) con il ricorso all’esame il ricorrente denuncia che il suo credito non è stato soddisfatto nonostante la notificazione di un atto di precetto e di una diffida ad adempiere e chiede pertanto che la sezione adotti i provvedimenti occorrenti a garantire il soddisfacimento dei suoi diritti;

Ritenuto che il ricorso sia fondato dato che il comune di Terracina, peraltro neppure costituitosi in giudizio, non ha fornito elementi ostativi;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:

a) assegna al comune di Terracina, in persona del legale rappresentante protempore, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe;

b) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad actus, un funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo di Latina che sarà nominato dal Prefetto di Latina su sollecitazione di parte ricorrente;

c) pone a carico del comune di Terracina il compenso del commissario che fissa sin d’ora in euro ottocento, salvo conguaglio; la liquidazione del conguaglio avrà luogo su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull’attività svolta;

d) condanna il comune di Terracina al pagamento a favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro millecinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-10-2011, n. 21291

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Va rilevato in fatto che:

1.1. C.D. e Z.L. ricorrono affidandosi a due motivi – per la cassazione della sentenza n. 2084/06 della Corte di appello di Roma, pubbl. addì 20.6.06, con la quale è stato rigettato il loro appello avverso la sentenza n. 7074/05 del tribunale di quel capoluogo, reiettiva di una loro domanda, nei confronti della Provincia d’Italia dei Fratelli Maristi delle scuole, di declaratoria di nullità del contratto di affitto di azienda con questi intercorso, per il riconoscimento dell’esistenza di un contratto di locazione, con conseguente rideterminazione del canone, condanna dell’affittante alla restituzione delle eccedenze ed al risarcimento del danno da infiltrazioni e da lesione all’immagine;

1.2. resiste con controricorso la Provincia d’Italia; e, alla pubblica udienza del 28.9.11, instando i ricorrenti anche per la riunione del presente ricorso ad altro con la stessa controparte (iscritto al n. 26560/07 r.g.) relativo al rilascio dei beni oggetto della presente controversia, depositate dalle parti – che partecipano entrambe alla discussione orale – memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., il Collegio ha deciso, raccomandando una motivazione semplificata.

2. Va rilevato in diritto che:

2.1. i ricorrenti impugnano la gravata sentenza: 2.1.2. con un primo motivo – rubricato "art. 360, nn. 3 e 5 – falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c., e conseguente contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata su un punto controverso e decisivo per il giudizio" – lamentando la scorrettezza della qualificazione del contratto come affitto di azienda anzichè come locazione di soli immobili e concludendolo, dopo il riesame del merito, con il seguente quesito di diritto: dica la Suprema Corte se sia configurabile un contratto atipico avente ad oggetto da una parte la locazione di un bene immobile ad uso commerciale e dall’altro l’affitto di alcuni beni mobili non destinabili esclusivamente ad unico uso, il cui locatario – affittuario abbia già in proprietà ed in possesso altri beni mobili tutti univocamente destinati all’esercizio della propria impresa, sia munito delle occorrenti autorizzazioni amministrative e rivesta la qualità di datore di lavoro dei dipendenti della sua azienda;

2.1.2. con un secondo motivo – rubricato "art. 360, n. 3 – falsa applicazione dell’art. 1341 c.c." – sintetizzandolo con il seguente quesito di diritto: dica la Suprema Corte se una o più clausole vessatorie predisposte da uno dei contraenti e contenute in un contratto debbano essere specificamente approvate per iscritto, anche nell’ipotesi in cui il contratto medesimo,, seppur predisposto da una delle parti, non sia stato concluso mediante moduli e/o formulari;

2.2. la controricorrente contesta in rito e in merito gli avversi motivi, deducendo altresì che almeno in parte l’esposizione dei fatti operata dalle controparti sarebbe tecnicamente e documentalmente falsa;

2.3. è inammissibile la documentazione prodotta in questa sede, non riguardando essa l’ammissibilità del ricorso;

2.4. alla fattispecie si applica l’art. 366 bis c.p.c. (come introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, applicabile – in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 della medesima legge);

2.5. pertanto, i motivi sono inammissibili:

2.5.1. per carenza dei quesiti o momenti di riepilogo delle doglianze di vizio di motivazione, proposte oltretutto in modo cumulativo con la violazione di legge nel primo motivo; ed infatti:

– il quesito è imposto anche per tale tipologia di motivo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680) dall’art. 366 bis cod. proc. civ., comma 2, già richiamato;

– per il vizio di motivazione la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte esige che il quesito indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. 30 dicembre 2009, n. 27680): occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto – quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002);

può poi qualificarsi ammissibile il ricorso per cassazione nel quale si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, ma alla imprescindibile condizione che lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770);

– nel caso di specie, per il primo motivo il quesito formulato si sofferma solo sui profili di violazione di legge e così sono inammissibili le censure di vizio di motivazione;

2.5.2. per assoluta inidoneità dei quesiti relativi ai profili di violazione di legge; infatti, i quesiti:

– non possono desumersi dal contenuto del motivo, nè con questo integrarsi, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un., 11 marzo 2008, n. 6420);

– devono essere formulati in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri termini, devono compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (tra le molte e per limitarsi alle più recenti: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704);

– sono pertanto tali da comportare l’inammissibilità del motivo nel caso in cui manchi anche una sola delle suddette indicazioni (Cass. 30 settembre 2008, n. 24339);

– nel caso di specie, si risolvono in una serie di affermazioni di principio, inidonee a dar conto delle diverse regulae iuris che si assumono sbagliate e che sarebbero state invece erroneamente applicate nella gravata sentenza, ma soprattutto delle conseguenze che vorrebbero trame per giungere ad una definizione della controversia diversa da quella data dai giudici del merito:

quand’anche potesse ammettersi un contratto atipico con le caratteristiche di quelle descritte nel primo quesito o potesse per un solo momento ipotizzarsi l’estensione dell’approvazione specifica di clausole vessatorie ai contratti non conclusi mediante moduli o formulari (estensione esclusa dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte), non si rinviene nella formulazione dei quesiti (neppure integrabili con la lettura del motivo o con altri atti) la prospettazione della conseguenza in ordine alla fattispecie concreta.

3. Va quindi senz’altro dichiarata l’inammissibilità del ricorso e le spese del giudizio di legittimità non possono che conseguire integralmente alla soccombenza dei ricorrenti, tra loro in solido per l’identità della posizione processuale.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna C.D. e Z.L., tra loro in solido, al pagamento, in favore della Provincia d’Italia dei Fratelli Maristi delle scuole ed in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.