Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-11-2011, n. 23447 Passaggio ad altra amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. A.P. e gli altri lavoratori venticinque indicati in epigrafe fanno parte – insieme con moltissimi altri colleghi – del personale non docente della scuola, indicato con l’acronimo ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) già dipendente dagli enti locali e che a decorrere dal 1 gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato-Comparto Scuola.

2. I suddetti dipendenti convennero in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora in poi:

MIUR) e l’Istituto tecnico statale (OMISSIS) chiedendo il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza. I Tribunale di Trapani accolse la loro domanda.

3. Il MIUR e il suindicato Istituto scolastico impugnarono la sentenza e la Corte d’appello di Palermo respinse l’appello.

4. Il MIUR propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello chiedendo a questa Corte di applicare la sopravvenuta norma interpretativa della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8. comma 2, di cui alla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218, (finanziaria del 2006) e conseguentemente di cassare l’impugnata sentenza.

5. Ventitrè degli originari ricorrenti resistono con controricorso, nel quale preliminarmente eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per non integrità del contraddittorio. non essendo presente, in questa sede, l’Istituto tecnico statale (OMISSIS), nei cui confronti (oltre che nei confronti del MIUR) è stata pronunciata la sentenza attualmente impugnata.

6. I dipendenti Ca.Vi.Al., C.G., e F. A. non svolgono attività difensiva.

Motivi della decisione

1^ – Profili preliminari.

7. In via pregiudiziale e nel rito va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dai controricorrenti, per non integrità del contraddittorio, derivante dalla mancata partecipazione al presente giudizio di legittimità dell’Istituto tecnico statale (OMISSIS), presente nei precedenti gradi di merito del giudizio.

8. Come già affermato da questa Corte in altre simili occasioni, anche dopo la profonda riforma dell’organizzazione del sistema scolastico introdotta dalla L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 21 e delle fonti normative ad esso collegate – principalmente rappresentate da:

a) il D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59, il cui contenuto precettivo è oggi confluito nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25; b) il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352; c) il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233, modificato dal D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81; d) i diversi regolamenti recanti norme di organizzazione o riorganizzazione del MIUR (D.P.R. 6 novembre 2002 n. 347; D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319; D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260; D.P.R. 3 giugno 2011, n. 132) – nonchè a seguito della nuova configurazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche offerta, nella versione attualmente vigente, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, le funzioni in materia di stato giuridico ed economico del personale docente e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, "il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione" scolastica ( D.P.R. n. 275 del 1999, art. 15) restano, di regola, escluse dalla competenza delle singole istituzioni scolastiche e continuano ad essere riferibili allo Stato.

9. Conseguentemente, per le relative controversie, la legittimazione processuale spetta al MIUR a prescindere sia dall’acquisizione della qualifica di dirigente (peraltro non di livello generale: vedi del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 16 e 25 nonchè Cass. 17 marzo 2009, n. 6460) del dirigente dell’istituto scolastico sia dal possesso (ad esempio: nell’ipotesi di istituti tecnici e professionali statali, quale è quello di cui si tratta nel presente giudizio, vedi la L. n. 59 del 1997 cit., art. 21, comma 1) o dalla sopravvenuta acquisizione della personalità giuridica da parte dell’istituzione scolastica di volta in volta considerata (vedi, sul punto, Cass. 10 gennaio 2003, n. 173; Cass. 28 luglio 2008, n. 20521; Cass. 21 marzo 2011, n. 6372);

10. Pertanto, nella presente controversia, così come è assolutamente ininfluente la partecipazione al giudizio nei precedenti gradi di merito dell’Istituto tecnico statale (OMISSIS) (in realtà sfornito, per quanto si è detto, di legittimazione processuale), visto che comunque tale partecipazione non ha impedito quella delle parti necessarie del rapporto dedotto (Cass. 16 luglio 1998, n. 6955), analogamente è del tutto irrilevante il denunciato mancato svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio di cassazione, da parte dei suddetto Istituto scolastico.

2 – Sintesi ed esame delle censure.

11. Quanto al merito, la questione oggetto della controversia concerne il trattamento giuridico ed economico de personale AIA trasferito dagli enti locali al MIUR in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8. 12. Tale norma, dopo aver premesso, al comma 1, che il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado passa a carico dello Stato, prevede, nel secondo comma, che: "Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Relativamente a qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale è consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza nonchè il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto". 13. La disposizione fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 5 aprile 2001, che "recepì" l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. 14. Con tale accordo l’ARAN e le associazioni sindacali avevano dato applicazione alla L. n. 124 del 1999, art. 8 stabilendo, quanto al regime contrattuale, che, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessava di applicarsi a decorrere dall’1 gennaio 2000 il c.c.n.l. 1 aprile 1999 del Comparto Regioni-Autonomie locali e dalla stessa data si applicava il c.c.n.l. 26 maggio 1999 de Comparto Scuola.

1 5. L’art. 3 dell’accordo disciplinò l’inquadramento professionale e retributivo, nei seguenti termini: i dipendenti trasferiti "sono inquadrati nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola. indicate nell’allegata tabella B. con le seguenti modalità. Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell’allegata tabella B, d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità …". "L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, è corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. Al personale destinatario del presente accordo è corrisposta l’indennità integrativa speciale nell’importo in godimento al 31 dicembre 1999, se più elevato di quella della corrispondente qualifica del comparto scuola". 16. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in un decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (vedi: Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; Cass. 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè Cass. 27 settembre 2005, n. 18829).

17. Intervenne il legislatore, dettando una disposizione, la L. 23 dicembre 2005, n. 266, comma 218 dell’art. 1 (finanziaria 2006) sopra citata, che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale, stabilendo che la L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2 "si interpreta nel senso che" il personale ATA degli enti locali trasferito nei ruoli dello Stato "è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonchè da eventuali indennità, ove spellanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento.

L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge". 18. Come è evidente, l’art. 1, comma 218 della suindicata Legge finanziaria ha riprodotto, quanto all’inquadramento ed al relativo trattamento retributivo, le clausole dell’accordo sindacale del luglio 2000 già riprese dal decreto ministeriale dell’aprile 2001. 19. E’ fondata la tesi, proposta dal ricorrente Ministero, che assegna efficacia retroattiva alla disposizione introdotta dalla legge finanziaria 2006 e sostiene, quindi, la sua applicabilità ai processi già in corso.

20. Il legislatore, come si è visto, usa l’espressione "la L. 3 maggio 1999, n 124, art. 8, comma 2 si interpreta nel senso che", il che indica la volontà di far retroagire la norma dettata dal comma 218 come concordemente hanno affermato la Corte costituzionale e questa Corte di cassazione. Da ultimo, le Sezioni unite, hanno qualificato la disposizione tra le "norme di sanatoria con efficacia retroattiva" perchè il legislatore, emanandola, ha elevato a dato normativo primario il contenuto di un atto regolamentare o amministrativo a carattere generale (il decreto ministeriale che aveva a sua volta recepito l’accordo collettivo ARAN-Sindacati del 2000) giudicato dalla giurisprudenza inidoneo a derogare una norma di legge. Elevato il livello del contenuto normativo del decreto ministeriale trascrivendolo in una norma di rango primario, è venuto meno con efficacia retroattiva il vizio dell’atto. "Si è trattato – precisano le Sezioni unite – di una sanatoria ex lege del contenuto precettivo del D.M. 5 aprile 2001, ciò che in linea di principio era consentito fare al legislatore avendo la giurisprudenza costituzionale da tempo ammesso le leggi di sanatoria pur assoggettandone la sostanziale retroattività a scrutinio di legittimità sulla base del parametro della ragionevolezza" (Così:

Cass. S.U. 8 agosto 2011, n. 17076, richiamando Corte cost. n. 234 del 2007).

21. Le questioni di legittimità costituzionale riguardanti la suddetta norma introdotta dalla legge finanziaria sollevate da vari giudici – compresa questa Corte di cassazione, che, con ordinanza n. 22260 del 2008, prospettò la violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 6 CEDU, relativamente al problema dell’ingerenza legislativa in controversie giudiziarie in corso – sono state tutte respinte dalla Corte costituzionale con una pluralità di pronunzie: la sentenza n. 234 del 2007, le ordinanze n. 400 del 2007 e n. 212 del 2008, nonchè la sentenza n. 311 del 2009. 22. Pertanto, dopo tali pronunce del Giudice delle leggi, i ricorsi proposti dai dipendenti che assumevano il carattere non retroattivo della norma di interpretazione contenuta nella L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, sono stati respinti da questa Corte con numerose sentenze (vedi, per tutte: Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

23. Questo approdo è stato nuovamente messo in discussione dai successivi sviluppi della vicenda sul piano della giurisprudenza europea.

24. Sono, infatti, intervenute sul tema sia la Corte europea dei diritti dell’uomo, sia la Corte di giustizia dell’Unione europea.

25. La Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa con una decisione (sentenza 7 giugno 2011, Agrati ed altri c. Italia) non ancora definitiva, perchè è oggetto di richiesta di rinvio della causa alla Grande Camera, presentata dallo Stato italiano, ai sensi dell’art. 43 della CEDU. 26. La Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande Sezione) si è espressa, con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-l08/10), sulla domanda di pronuncia pregiudiziale – proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Venezia, nella controversia instaurata nei confronti del Ministero dalla signora S. I. – in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

27. Il Tribunale di Venezia aveva sottoposto alla Corte quattro questioni pregiudiziali.

28. La prima questione consisteva, in sintesi, nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 possa costituire un "trasferimento d’impresa" ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori.

29. La soluzione della Corte UE è affermativa, nei seguenti termini:

"La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro" (vedi punto 1 del dispositivo e punto 66 della motivazione).

30. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: a) se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 77/1987 (trasfusa, unitamente alla direttiva 98/50. nella direttiva 2001/23) deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); b) se il suddetto art. 3 della menzionata direttiva debba essere interpretato nel senso che tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione).

31. Con riferimento a tali due questioni il dispositivo della decisione è il seguente: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo". 32. Dal complesso dei suindicati principi si desume, quindi, che la Corte UE ha chiamato il giudice nazionale ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un "peggioramento retributivo sostanziale". 33. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame, v., supra, accordo del 20 luglio 2000). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli Stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo "scopo della direttiva", consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente"), 34. Quindi, nella definizione delle singole controversie è necessario stabilire se, in concreto, si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice nazionale (nella attuale controversia: il giudice del rinvio) deve osservare i seguenti criteri: 1) Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75. e al 77 si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2) Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retribuivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere "globale" (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale. 3) Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all’atto del trasferimento" (n. 82 e 84, oltre che nei dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

35. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente dell’art. 1, comma 218 della Legge Finanziaria 2006, all’art. 6, n. 2, TUE in combinato disposto con l’art. 6 CEDU e artt. 46 e 47 e art. 52, n. 3. della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della sentenza emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che: "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme suindicate (vedi: punti 27 e 84 della sentenza).

36. La sentenza della Corte di giustizia UE incide sul presente giudizio. In base l’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere- dovere di dare immediata applicazione alle norme della UE provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (vedi, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010. n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme UF direttamente applicabili (vedi: Corte cosi, sentenze n. 113 del 1985. n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè sull’onere di interpretazione conforme al diritto UE tra le tante: Corte cost. sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

3 – Conclusioni.

37. Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto, seppure per ragioni diverse da quelle addotte dal MIUR, perchè la violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, (cui fa riferimento il ricorrente) deve essere verificata sulla base dei principi enunciati della Corte di giustizia UE, nei termini dianzi indicati (vedi, spec. punto 34 della presente sentenza).

38. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio ad altro giudice, il quale, applicando i suindicati criteri di comparazione, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto di trasferimento. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-04-2011) 12-07-2011, n. 27243 Imputabilità

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata si dichiarava non luogo a procedere nei confronti di S.A. in ordine al reato di cui all’art. 582 cod. pen., commesso in (OMISSIS) colpendo E. G. con una testata al volto e cagionandogli lesioni, per immaturità al momento del fatto, nella ritenuta carenza di prova in ordine alla capacità di intendere e volere dell’imputato in conseguenza dell’impossibilità di acquisire, per il tempo trascorso dai fatti, una relazione sociopsicologica o altri elementi idonei.

Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al proscioglimento dell’imputato, osservando che il giudice di primo grado ometteva di valutare l’età ormai diciassettenne dell’imputato alla data del fatto, le informazioni raccolte dell’imputato e dalla di lui madre in occasione dell’interrogatorio e le modalità del reato.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’indagine sulla personalità del minore ai fini dell’accertamento dell’impubilità dello stesso non richiede invero necessariamente l’audizione di esperti o di persone che abbiano avuto rapporti con l’imputato, attività indicate dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 9, comma 2, solo quali strumenti eventuali ai quali si consente il ricorso ove necessario a tali fini, ma può essere condotta in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti (sez. 4, n. 10233 del 26.1.2005, imp. Jovanovic, rv. 231046); e, fra questi, alle modalità del fatto, esaminate anche in considerazione dell’età del minorenne.

Nella specie è del tutto mancato un accertamento siffatto, tanto più necessario in presenza della contestazione di un fatto criminoso di struttura semplice e di offensività intuibile; essendosi il giudice di merito limitato alla mera constatazione dell’impraticabilità di verifiche tecniche sulla personalità del minore.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale dei Minorenni di Torino per un nuovo esame che tenga conto delle indicate prospettive di indagine.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale dei Minorenni di Torino per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 05-05-2011) 25-07-2011, n. 29748 Aggravanti comuni danno rilevante

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 11.6.2007, con la quale U. A. veniva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 100 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen., commesso il (OMISSIS) in concorso con L.G., E. G. e L.M. introducendosi previa rottura dei vetri delle finestre nello stabilimento industriale S. di V. per asportare oggetti custoditi all’interno di esso.

La responsabilità dell’imputato era ritenuta in base all’essere stato L.G. sorpreso dai Carabinieri intervenuti mentre usciva dallo stabilimento scavalcandone la recinzione in prossimità del luogo ove era parcheggiata un’autovettura intestata al figlio L.M., il quale veniva fermato dalla parte opposta dello stabilimento mentre camminava lungo la recinzione con l’ E. e l’ U., ed all’accertata rottura dei vetri dell’edificio.

2. Il ricorrente deduce:

2.1. violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato, osservando che la presenza, nel punto ove l’ U. e coloro che si trovavano con lui venivano fermati, di un canalone d’acqua lungo la recinzione dello stabilimento escludeva che l’imputato ne fosse uscito da quella parte dopo esservi entrato, che la distanza di circa un chilometro fra quel punto e quello in cui veniva sorpreso L.G. escludeva che l’ U. operasse in funzione di sorveglianza sull’esecuzione del reato e che i danneggiamenti nello stabilimento potevano essere dovuti all’opera di ignoti precedentemente introdottisi;

2.2. violazione di legge in ordine all’esclusione della fattispecie della desistenza, osservando che la contestata azione criminosa veniva comunque interrotta prima dell’intervento dei Carabinieri.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo all’affermazione di responsabilità dell’imputato è infondato.

La sentenza impugnata motivava invero coerentemente rispetto agli elementi desumibili dalle dichiarazioni del teste C.F., socio della S., in ordine alla constatazione della rottura dei vetri dello stabilimento come avvenuta poco prima della sorpresa degli imputati sul luogo, ed alla significatività di tale circostanza nella sua contestualità con la altrimenti inspiegabile presenza degli imputati, e fra essi dell’ U., sul luogo e nell’ora del fatto, tenuto conto dell’inverosimiglianza della versione difensiva per la quale L.G. sarebbe entrato nell’area per soddisfare un bisogno fisiologico rispetto all’incongruo allontanamento di L.M. dalla di lui autovettura. Nè questa argomentazione evidenzia aspetti di manifesta illogicità alla luce dei rilievi del ricorrente, con particolare riguardo alla fondatezza dell’ipotesi accusatoria della vigilanza svolta dall’ U. e dagli altri imputati sul perimetro dello stabilimento mentre L.G. intraprendeva materialmente l’azione delittuosa.

2. Parimenti infondato è il motivo di ricorso relativo all’esclusione della fattispecie della desistenza.

Anche per questo aspetto la sentenza impugnata forniva adeguata motivazione in base alle dichiarazioni del C., desumendo dalle stesse come l’intervento del teste a seguito della segnalazione della presenza di estranei all’interno dello stabilimento fosse stato determinante nell’interrompere l’esecuzione del reato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 19-09-2011, n. 5278 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

si deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso in ragione del sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dall’appellante con atto del 23.5.2011;

Reputato altresì che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.