Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-06-2012, n. 9524

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Svolgimento del processo

1.1. Il tribunale di Latina – sez. dist. di Gaeta, con sentenza 6.10.04, rigettò la domanda risarcitoria proposta da T. B., relativa all’imperfetta esecuzione di un preliminare di vendita di immobile con la Società Edilizia Formiana – S.E.F. ed il suo legale rappresentante D.P.L., in proprio; e, in particolare, detto primo giudice ritenne: essere stata la minor metratura dell’immobile considerata all’atto della quietanza, allorchè esse avevano anche rideterminato il dovuto; doversi escludere un ritardo nella consegna, una volta posto il bene immobile nella disponibilità dell’attrice subito dopo la pronunzia della Suprema Corte; essersi avuta la quantificazione dei danni già nel precedente giudicato, benchè solo con riferimento agli interessi legali.

1.2. L’appello della B. e la domanda degli appellati di condanna di controparte per lite temeraria sono stati rigettati dalla corte di appello della Capitale, con sentenza n. 3864 del 27.9.07: la quale è ora gravata di ricorso per cassazione dalla B., articolato su quattro motivi, cui resistono con unitario controricorso, contenente ricorso incidentale su di un motivo, le controparti. Entrambe le parti partecipano alla discussione orale e la ricorrente deposita altresì memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

2. Premesso che i due ricorsi, siccome dispiegati nei confronti di una medesima pronuncia, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., si osserva che:

2.1. a corredo dei relativi motivi, la ricorrente principale formula i seguenti quesiti:

quanto al primo motivo (di vizio motivazionale e violazione di norme di diritto processuale e sull’interpretazione di sentenza): "dica la Corte se nella sentenza della Corte di Appello di Roma vi è o meno contraddittorietà nella doppia motivazione, avendo rinvenuto, dapprima, l’avvenuto ristoro per la minor superficie nella sentenza costitutiva di trasferimento e poi un diverso successivo ed ulteriore ristoro a distanza di oltre un quinquennio, al momento del saldo del prezzo; dica la Corte di legittimità se vi è o meno omessa motivazione del contenuto del documento qualificato verbale di ricognizione di cui al n. 5 bis del fascicolo di primo grado, nonchè del contenuto delle missive n. 7b n. 8 e n. 9 contenenti i conteggi e ciò con particolare riferimento alla n. 9; dica la Corte di legittimità se vi è stata falsa interpretazione nella lettura della sentenza costitutiva n. 4124/96 in fascicolo di primo grado al n. 2";

– quanto al secondo motivo (di vizio motivazionale): "dica la Corte se possa ritenersi congruamente e sufficientemente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui, disattendendo ed errando le date nonchè il periodo di durata della irregolarità amministrativa dell’immobile ed ignorando le prove testimoniali e documentali ha rigettato la domanda così violando il procedimento logico-giuridico emergente dagli atti";

– quanto al terzo motivo (di vizio motivazionale e violazione di norme in tema di inadempimento di obbligazioni) : "dica la Corte se il giudice d’appello, omettendo di pronunciarsi sull’inadempimento posto in essere dalla S.E.F. con l’aver taciuto i vizi dell’immobile all’atto del rogito notarile abbia omesso di esaminare compiutamente un punto determinante della controversia ai fini del decidere; dica la Corte di legittimità se vi è contraddittoria ed insufficienza di. motivazione per aver respinto il risarcimento del danno, ricomprendendo questo nel ristoro derivante dagli interessi legali";

– quanto al quarto motivo (di vizio motivazionale sulla domanda di responsabilità aggravata): "dica la Corte se la sentenza emessa dal giudice di merito e qui denunziata, contenga in punto di malafede e lite temeraria nonchè di responsabilità aggravata a carico della ricorrente una motivazione sufficiente, ovvero del tutto insufficiente, contraddittoria ed immotivata; dica la Corte se, in presenza di domanda legittimamente introdotta dalla ricorrente sulla base di dati obiettivi ed incontrovertibili possa, in violazione anche di norme di diritto, pronunciarsi la declaratoria di lite temeraria, di responsabilità aggravata, poi dichiarata inammissibile per mancanza di specificità e prove sui danni; dica la Corte se la liquidazione delle spese espressamente impugnate sia per quanto attiene al primo che al secondo grado, siano illegittimamente attribuite a carico della sig.ra B.T. e ciò in violazione dell’art. 91 c.p.c.";

2.2. a corredo del relativo motivo (di contestazione del rigetto, per mancanza di prova, della domanda di responsabilità aggravata), i ricorrenti incidentali formulano il seguente quesito: "dica la Corte Ecc.ma se ai fini della pronuncia di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., parte 1, riconosciuta l’esistenza del diritto al relativo risarcimento del danno, la domanda stessa possa essere rigettata per mancata prova. O se, per contro, va confermata la giurisprudenza di codesta Corte Ecc.ma in subiecta materia (ved.

SS.UU. n. 7854/04; SS.UU. n. 2420/02 e SS.UU. 16/00) secondo cui, in ragione della possibile liquidazione d’ufficio prevista dall’art. 96 c.p.c., ferma la prova sull’an, ha ritenuto e ritiene desumibile da nozioni di comune esperienza il danno concretato dal pregiudizio che la parte subisca di per sè, per essere stata costretta a reagire all’iniziativa ingiustificata della controparte, pregiudizio non del tutto compensato dal rimborso delle spese di lite".

3. Va preliminarmente considerato che alla fattispecie si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ.:

3.1. tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e resta applicabile – in virtù del cit. decreto, art. 27, comma 2 -ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58, comma 5, di quest’ultima (con ultra-attività ritenuta conforme a Costituzione, tra le altre, da Cass., ord. 14 novembre 2011, n. 23800);

3.2. i criteri elaborati per la valutazione della rilevanza dei quesiti vanno applicati anche dopo la formale abrogazione della norma, nonostante i motivi che l’avrebbero determinata, attesa l’univoca volontà del legislatore di assicurare ultra-attività alla medesima (per tutte, v. espressamente Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194);

3.3. quanto ai quesiti previsti dal primo comma di tale norma, in linea generale:

– essi non devono risolversi nè in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420), nè in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210);

– in altri termini (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008,, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704), essi devono compendiare (e tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n. 24339): a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie;

3.4. quanto poi al capoverso dell’art. 366-bis cod. proc. civ., va rilevato che per le doglianze di vizio di motivazione, occorre la formulazione – con articolazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso – di un momento di sintesi o di riepilogo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680) il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure – se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002; da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002).

4. In applicazione dei criteri di cui al paragrafo precedente al caso di specie:

4.1. i quesiti – o momenti di riepilogo – a corredo del primo e del terzo motivo di ricorso principale hanno esclusivo riferimento alla fattispecie concreta, chiedendo perfino a questa Corte di valutare la correttezza della soluzione in effetti adottata dalla corte territoriale: così non rispondendo nè, per i profili di violazione di norme di diritto, ai requisiti di cui sub 3.3, nè, per quelli di vizio motivazionale, a quelli di cui sub 3.4;

4.2. i momenti di riepilogo a corredo del secondo e del quarto motivo di ricorso principale non rispettano i requisiti di cui sub 3.4, per il carattere assolutamente sommario della presentazione autonoma dei profili di contraddittorietà e quello apodittico della censura così formulata;

4.3. il quesito a corredo del ricorso incidentale non contiene tutti e tre i requisiti di cui sub 3.3.

5. Per il vizio di formulazione dei quesiti di entrambi, i ricorsi, una volta riuniti, vanno dichiarati inammissibili; e le spese possono, per la reciprocità della soccombenza, essere adeguatamente compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-01-2013) 29-01-2013, n. 4301

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Spinaci Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Il ricorrente M.S. impugna per cassazione l’ordinanza di cui in epigrafe, che ne ha rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza del 24.09.2012 con cui il GIP gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

Deduce che la richiesta di riesame fu presentata il 9 ottobre 2012, gli atti al Tribunale furono inviati il 15 ottobre successivo (di lunedì) e la decisione è intervenuta in data 25 ottobre 2012, oltre, quindi il quindicesimo giorno dalla presentazione della richiesta.

Motivi della decisione

Il ricorso è palesemente infondato.

Premesso, invero, che il quinto giorno dalla richiesta del riesame, entro il quale doveva avvenire la trasmissione degli atti, scadeva di domenica, onde scattava la proroga di diritto al giorno successivo, è da tale ultimo giorno che iniziava a decorrere il successivo termine di dieci giorni per la decisione sul riesame. Come hanno, infatti, statuito le Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 155 del 29.09.2011, Rossi, Rv. 251495), nelle ipotesi in cui è previsto che il termine assegnato per il compimento di un’attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo – in cui il precedente termine venga a cadere – al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 21-01-2011, n. 134

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con il ricorso indicato in epigrafe il circolo privato "M.C.", con sede in F., via de" B. n. 2, impugna il provvedimento a firma del dirigente del Servizio Attività Produttive della Direzione Sviluppo Economico del Comune di F., prot. n. 31020 del 27 agosto 2008, recante pronuncia di decadenza dell’autorizzazione n. 513, rilasciata il 19 luglio 2003, con la quale era stata autorizzata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a favore dei soci del predetto circolo. Il provvedimento gravato reca altresì l’ordine di cessare immediatamente e definitivamente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
1.1. A supporto del gravame, con cui domanda l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento comunale, il circolo ricorrente deduce i seguenti motivi:
– incompetenza relativa, in quanto dal combinato disposto degli artt. 54, comma 1, lett. b), e 107, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 si ricaverebbe la competenza esclusiva del Sindaco del Comune (e non del dirigente del Servizio) ad emanare atti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
– violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, perché il Comune non avrebbe comunicato l’avvio del procedimento preordinato alla declaratoria di decadenza;
– violazione di legge per mancata o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, per carenza di istruttoria, nonché violazione di legge per difetto dei presupposti giustificativi di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 616/1977, giacché il provvedimento gravato sarebbe basato su elementi di fatto e di diritto privi di fondamento giuridico. In particolare: a) nel circolo privato non vi sarebbe alcuna situazione di pericolo per la sicurezza pubblica, avendo i singoli episodi riscontrati carattere solo occasionale e sporadico e senza rilevanza penale per i responsabili del circolo stesso; b) all’interno dei locali del circolo non si sarebbero mai verificate risse, né aggressioni, essendosi l’unico caso di aggressione (con accoltellamento) verificato all’esterno dei predetti locali; c) i due precedenti provvedimenti di sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione de qua, emessi dal Questore, sono stati impugnati dal circolo ricorrente, pertanto non avrebbero assunto quel carattere di definitività tale da poter fungere da presupposto del provvedimento gravato; d) sarebbe infondata l’accusa di facilità nell’accesso ai locali del circolo, né rileverebbe l’episodica presenza di persone prive di tessere dell’associazione, tanto più perché non sarebbe stato svolto alcun riscontro nei libri sociali per verificarne la pregressa iscrizione al circolo;
– violazione di legge per vizio del contenuto, in quanto il provvedimento impugnato recherebbe un precetto (decadenza dell’autorizzazione) diverso da quello di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 616/1977 (che parla di revoca dell’autorizzazione);
– eccesso di potere per travisamento dei fatti, per l’infondatezza dell’affermazione posta a base del provvedimento gravato, secondo cui il circolo de quo sarebbe diventato ritrovo abituale di persone pregiudicate e socialmente pericolose.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di F., depositando un rapporto sui fatti di causa della Direzione Sviluppo Economico, con allegata la pertinente documentazione.
2.1. Nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2008 il Collegio, ritenuta l’assenza del periculum in mora, atteso che il provvedimento impugnato non impedisce lo svolgimento dell’attività di circolo privato, con ordinanza n. 940/2008 ha respinto l’istanza cautelare.
2.2. In data 12 marzo 2009 i difensori del ricorrente, avv.ti B. e B., hanno depositato atto di rinuncia al mandato, al quale non ha, peraltro, fatto seguito alcun atto di nomina di un nuovo difensore ad opera del predetto ricorrente, cosicché deve ritenersi perdurante l’obbligo di assistenza legale dei succitati originari difensori.
2.3. In vista dell’udienza pubblica, il Comune di F. ha dapprima depositato un rapporto sugli ulteriori sviluppi della vicenda, con allegata la relativa documentazione, poi una memoria difensiva, con cui ha eccepito l’improcedibilità del gravame, giacché – a seguito di D.I.A. presentata l’8 aprile 2009 – nei locali di via de" B. n. 2 ha luogo attualmente l’attività di somministrazione riservata ai soci del circolo "V.D.B.C."; nei suddetti locali, perciò, non sarebbe più attivo il circolo ricorrente, denominato "M.C.". Nel merito, ha poi eccepito l’infondatezza dei motivi di ricorso, concludendo per la reiezione di questo.
2.4. All’udienza pubblica del 26 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Va innanzitutto esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso, formulata in via preliminare dalla difesa comunale.
3.1. L’eccezione è infondata e deve, perciò, essere respinta.
3.2. Per giurisprudenza consolidata (cfr., da ultimo, C.d.S., Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549), nel processo amministrativo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse può essere pronunciata al verificarsi di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per aver fatto venir meno per il ricorrente qualsiasi (anche solo strumentale o morale o comunque residua) utilità della pronuncia del giudice. Nel caso di specie, si deve tuttavia escludere la sussistenza di una situazione di tal genere. Infatti, l’improcedibilità viene eccepita dalla difesa comunale sulla base, come detto, della presentazione della D.I.A. dell’8 aprile 2009: poiché, però, questo Tribunale ha respinto (con ordinanza n. 940/2008) la richiesta istanza di sospensione del provvedimento gravato, né risulta essere stato proposto appello avverso la predetta ordinanza, il provvedimento stesso ha dispiegato i propri effetti preclusivi nei confronti del circolo ricorrente dal giorno della sua notificazione (1° settembre 2008) all’indicata data dell’8 aprile 2009. In questo periodo i locali di via de" B. n. 2 risultano essere stati adibiti ancora a sede dell’attività del "M.C.", senza che, però, potesse più esservi svolta la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in favore dei soci del medesimo, a seguito della decadenza della relativa autorizzazione (nonché dell’ordine di cessazione immediata della somministrazione), contenuti nel provvedimento gravato: dalla limitazione così patita dal circolo ricorrente si desume indubbiamente il residuare, in capo allo stesso, di un’utilità ricavabile da un'(eventuale) decisione di accoglimento, per le (possibili) pretese risarcitorie. Donde l’infondatezza dell’ora vista eccezione.
4. Nel merito il ricorso è infondato, non potendosi condividere le doglianze con esso formulate.
4.1. In particolare, quanto alla doglianza di incompetenza dedotta con il primo motivo, giacché – ad avviso del circolo ricorrente – sussisterebbe la competenza esclusiva del Sindaco all’emissione del provvedimento impugnato, si evidenzia che quest’ultimo risulta emanato ai sensi dell’art. 19, quarto comma, del d.P.R. n. 616/1977. Il ricorrente invoca l’art. 54, comma 1, lett. b), del T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000), a tenor del quale il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria: tuttavia si tratta di un richiamo che, ad avviso del Collegio, non è conferente.
4.2. Nel caso di specie, la norma di riferimento è, come già esposto, l’art. 19 del d.P.R. n. 616/1977, che affida "ai Comuni" una serie di funzioni previste dal r.d. n. 773/1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), tra cui – al n. 7) del primo comma – i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcolici e autorizzazione per superalcolici di cui agli artt. 3 e 5 della l. n. 524/1974. Il quarto comma dell’art. 19 cit. stabilisce, poi, che, i provvedimenti di cui ai nn. 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) debbono essere sospesi, annullati o revocati dietro motivata richiesta del Prefetto. Vero è che il precedente terzo comma ha previsto che, in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni, il Ministero dell’Interno, per esigenze di pubblica sicurezza, possa impartire (un tempo tramite il commissario di Governo) direttive ai Sindaci, i quali sono tenuti ad osservarle. Altrettanto vero è che, al contrario di quanto sostiene la difesa comunale, nel caso in discorso il potere esercitato su richiesta del Prefetto di F. (cfr. doc. 3 del Comune di F.) non concerne la materia della polizia amministrativa. Proprio la giurisprudenza richiamata dal Comune (cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 luglio 2009, n. 4720) ha, infatti, precisato che nelle materie delegate ai Comuni in base all’art. 19 del d.P.R. n. 616 cit. ed in particolare in quella concernente il rilascio della licenza per esercizi pubblici per vendita di alcolici e superalcolici, rimane fermo il potere del competente organo dello Stato di assoggettare l’attività autorizzata ai controlli di pubblica sicurezza e di adottare i conseguenti provvedimenti (in specie, la sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S., adottata, del resto, in precedenza anche nel caso ora in esame del "M.C.", dal Questore di F.). Ciò, giacché in tale ipotesi l’Autorità di Pubblica Sicurezza agisce a tutela di beni ed interessi giuridici (sicurezza dei cittadini, prevenzione dei reati) la cui cura rimane ad essa riservata, e che non rifluiscono nella nozione di "polizia amministrativa": questa ha, invece, ad oggetto gli aspetti (diversi dal profilo in esame) della sicurezza, dell’igienicità e dell’agibilità dei locali, del possesso dei requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività autorizzata, dell’osservanza degli orari di apertura e di chiusura dei locali e di ogni altra disposizione regolatrice dell’attività soggetta ad autorizzazione (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 4720/2009, cit.). Manca, tuttavia, nel testo dell’art. 19, quarto comma, del d.P.R. n. 616 cit., l’espressa attribuzione al Sindaco del potere di disporre la sospensione, revoca o annullamento della licenza per la vendita di bevande alcoliche o superalcoliche. Il che conduce, anzitutto dal punto di vista letterale, ad escludere la fondatezza del richiamo all’art. 54, comma 1, lett. b), T.U.E.L. effettuato dal ricorrente (richiamo che presuppone, invece, l’affidamento esplicito delle funzioni al Sindaco da parte della legge). Ciò, tanto più perché l’art. 19 cit. – come correttamente osserva il Comune nel rapporto sui fatti di causa del 25 settembre 2008 – si riferisce a funzioni "delegate" ai Comuni, cioè individua un settore di attribuzioni diverso dai poteri "propri" del Sindaco previsti dall’art. 54, comma 1, lett. b), cit..
4.3. Alla luce di quanto detto, valorizzando il dato normativo sopra ricordato per cui l’art. 19, primo comma, del d.P.R. n. 616 cit. attribuisce le funzioni ivi elencate ai "Comuni", deve concludersi, per il Collegio, che l’atto gravato rientri tra quelli affidati alle competenze dei dirigenti dell’Ente locale dall’art. 107 T.U.E.L.. Invero, nel sovrapporsi di normative ispirate a modelli diversi e di non facile coordinamento, è preferibile optare per una soluzione poggiante sulla natura tassativa delle funzioni devolute al Sindaco – tale da richiederne l’esplicita attribuzione -, alla stregua del principio stabilito dall’art. 107 T.U.E.L., che attribuisce alla dirigenza l’adozione degli atti di gestione amministrativa, in conformità a quanto già previsto dall’art. 51 della l. n. 142/1990 (cfr. T.A.R. LomB.a, Milano, Sez. III, 26 aprile 2006, n. 1074). Di qui l’infondatezza della censura ora analizzata.
5. Passando al secondo motivo, concernente l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, è agevole dimostrarne l’infondatezza sulla base del carattere vincolato del provvedimento impugnato, desumibile dalla stessa formulazione letterale dell’art. 19, quarto comma, del d.P.R. n. 616/1977 (lì dove stabilisce che le licenze rilasciate dal Comune "devono" essere sospese, revocate od annullate su motivata richiesta del Prefetto). Nella fattispecie in esame, essendo, come già detto, intervenuta la richiesta espressa del Prefetto di F. ed essendo, pertanto, vincolata l’adozione, da parte del Comune di F., dell’atto impugnato, risulta applicabile l’art. 21octies, comma 2, prima parte, della l. n. 241/1990, ai sensi del quale deve escludersi l’annullabilità dell’atto vincolato in presenza di violazioni di carattere formale o procedimentale (qual è quella ora in esame), laddove risulti che il provvedimento gravato non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello che nel concreto ha avuto (cfr., ex multis, T.A.R. LomB.a, Milano, Sez. III, 12 novembre 2009, n. 5025). Peraltro, anche a voler opinare diversamente, non soltanto il ricorrente non ha dimostrato di poter apportare alcun contributo utile, tale da condurre ad un diverso esito procedimentale, ma, al contrario, si deve considerare raggiunta la prova da parte del Comune di F., in ragione della documentazione da questo depositata (cfr. subito infra, parag. 5.1.), che il contenuto del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso (art. 21octies, comma 2, seconda parte, della l. n. 241 cit.), cosicché pure per questo verso si dimostra l’infondatezza della doglianza in esame.
5.1. Venendo al terzo motivo di ricorso, la documentazione versata in atti dal Comune di F. dà conto, ad avviso del Collegio, dell’infondatezza delle doglianze con esso dedotte. Si fa riferimento, in particolare, alla relazione di servizio ed ai verbali di accertamento e contestazione di violazione amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di F., in data, rispettivamente, 1° agosto 2008, 6 febbraio 2008 e 5 maggio 2008, ed al verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa del Commissariato di P.S. "Oltrarno" in data 25 giugno 2008 (docc. 6, 7, 8, 9 e 10 del Comune). Siffatta documentazione dimostra la correttezza del quadro fattuale e giuridico assunto dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato. Sul punto va osservato che questo si incentra non tanto sul ripetersi di episodi di risse e/o aggressioni – come pretenderebbe il ricorrente, che ne contesta la veridicità in fatto – quanto sull’inosservanza dei precedenti provvedimenti del Questore di sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione (il cui mancato rispetto emerge indiscutibilmente dalla relazione e dai verbali prima citati). Si incentra, inoltre, sull’accesso libero ed indiscriminato ai locali del circolo ed alla somministrazione di alcolici e superalcolici (in teoria riservata ai soli soci del medesimo), senza nessun serio controllo in ordine all’effettiva identità degli aspiranti soci, così configurandosi il "M."." come un vero e proprio esercizio aperto al pubblico e non come un circolo privato riservato esclusivamente ai soci. Sul punto particolarmente indicativa è la circostanza – riportata nella relazione di servizio in data 1° agosto 2008 – della presenza, sulle tessere consegnate agli aspiranti "soci", all’atto della (presunta) iscrizione, della firma del presidente del circolo sia sulla "madre", sia sulla "figlia", in modo tale da renderne non necessaria la presenza per la ratifica dell’ammissione del nuovo socio: circostanza che – come condivisibilmente sottolinea la Questura di F. – è sintomo dell’interesse solo lucrativo sottostante alla gestione del circolo, in tutto analogo, dunque, ad un esercizio rivolto direttamente al pubblico. L’indicata relazione di servizio confuta, altresì, gli argomenti che il ricorrente pretende di ricavare dal libro dei soci: quest’ultimo, al contrario, rafforza i rilievi dell’Amministrazione, vista la registrazione di un numero di pretesi "soci" (in realtà, meri avventori) di varie migliaia, totalmente sproporzionato rispetto ad un circolo privato e consono, invece, a quello che, di fatto, si dimostra un pubblico esercizio di somministrazione di bevande alcoliche. Per quanto concerne, infine, la pretesa impossibilità per l’Amministrazione di assumere quale presupposto del provvedimento impugnato i due precedenti provvedimenti di sospensione emanati dal Questore di F., in quanto ambedue impugnati e tuttora sub judice, si osserva, innanzitutto, che il ricorrente non dimostra la sospensione dell’efficacia dei suddetti provvedimenti: anzi, le copie dei ricorsi giurisdizionali presentati avverso gli stessi (docc. 7 e 10 del ricorrente) non presentano alcuna traccia dell’istanza di sospensione dei provvedimenti gravati, né viene allegata copia di una separata istanza, presentata in via incidentale. In ogni caso, le due suddette sospensioni vengono richiamate, nel corpo del provvedimento oggetto del ricorso in epigrafe, principalmente nella loro realtà storica, come atti, la cui emanazione non ha portato alcuna modifica in melius nella situazione di minaccia alla sicurezza ed incolumità pubblica precedentemente riscontrata: atti, cioè, il cui valore di ammonimento per i gestori del circolo è stato totalmente disatteso, come del resto dimostra la sopra citata relazione di servizio della Questura del 1° agosto 2008, che attesta lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alcolici, nei locali del circolo, nonostante la pendenza del provvedimento di sospensione del 21 luglio 2008 e, pertanto, la palese violazione di questo. Donde, per tal via, la fondatezza dell’affermazione circa la mancanza di collaborazione dei gestori dell’attività, di cui (inutilmente) si lamenta il ricorrente, e la complessiva infondatezza delle doglianze di quest’ultimo.
5.2. La documentazione elencata al parag. 5.1. vale a confutare, altresì, il quinto motivo di ricorso, che deve essere anch’esso nel suo complesso respinto. Quanto, infine, al quarto motivo, sottolinea il Collegio che, al di là del nomen juris utilizzato nel provvedimento gravato, ciò che conta è soltanto il contenuto del medesimo. Si ricorda, in proposito, che, secondo la costante giurisprudenza, in sede di interpretazione dell’atto amministrativo si deve tenere conto non già del nomen juris assegnatogli dall’Autorità emanante, ma del suo contenuto e delle norme di riferimento, nonché del potere che la P.A. ha inteso così esercitare (C.d.S., Sez. V, 31 gennaio 2001, n. 343; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 7 aprile 2004, n. 649): e nel caso di specie non vi è alcun dubbio che il potere esercitato dalla P.A. è quello previsto dall’art. 19, quarto comma, del d.P.R. n. 616/1977. In aggiunta, si può rammentare ancora che in altre fattispecie, e più specificamente in riferimento alla "revoca" dell’autorizzazione commerciale ex art. 4, comma 1, della l. n. 287/1991, la giurisprudenza ha configurato in termini di "decadenza" un provvedimento che il Legislatore aveva qualificato come "revoca", argomentando dal verificarsi dell’effetto estintivo in presenza dei presupposti previsti dalla legge, ai quali la legge stessa riconnette in via automatica la decadenza del titolo autorizzativo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 28 settembre 2007, n. 8572). Per tutte le ragioni ora esposte, deve pertanto concludersi per l’infondatezza anche del quarto motivo.
6. In definitiva, il ricorso è nel suo complesso infondato e, come tale, deve essere respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda, così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il circolo ricorrente al pagamento, in favore del Comune di F., di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), più accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in F., nella Camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2010, con l’intervento dei magistrati:
Maurizio Nicolosi, Presidente
Bernardo Massari, Consigliere
Pietro De Berardinis, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 11-12-2008 (02-12-2008), n. 45775 Pluralità di condanne – Commissione di un nuovo reato dopo l’espiazione di una determinata pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Il 13.9.2007 il Pubblico ministero ordinava l’esecuzione delle pene concorrenti inflitte a C.P. con condanne diverse per complessivi 52 anni e 7 giorni di reclusione determinando la pena, in virtù degli artt. 73 e 80 c.p., in 30 anni a far data dal 6.12.1991 con scadenza al 6.12.2021, salva la detrazione dei periodi di liberazione anticipata.
Proponeva opposizione il detenuto censurando il cumulo giuridico effettuato nella parte in cui faceva decorrere la pena detentiva da espiare dal 6.12.1991 e non computava ai fini del contenimento della detenzione in trenta anni la custodia cautelare e la pena presofferta, dal 14.3.1987 al 26.12.1990 3 anni, 9 mesi e 13 giorni, per reato in relazione al quale era stato condannato con sentenza 3.2.1988 del Tribunale di Messina, definitiva il 21.6.1988, a 5 anni e 6 mesi di reclusione. Osservava che in relazione a tale condanna l’espiazione della pena residua era iniziata il 14.3.1987 con fine pena 14.9.1992, portato al 21.11.1991 per 90 giorni di liberazione anticipata; che era stato scarcerato il 26.12.1990, essendogli stato concesso il condono di cui alla L. n. 340 del 1990 per la pena ancora da espiare di 10 mesi e 7 giorni di reclusione; che il condono era stato revocato con ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare di Messina il 2.8.2007; che il Pubblico ministero aveva dunque inglobato la condanna 3.2.1988 nel cumulo portato nel provvedimento del 19.3.2007, ma erroneamente aveva calcolato ai fini del contenimento in trenta anni della pena da espiare la sola parte di detenzione espianda (10 mesi e 7 giorni appunto) e non il presofferto in custodia cautelare.
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Messina rigettava l’opposizione rilevando che il C., dopo la carcerazione sofferta dal 14.3.1987 al 26.12.1990 per la rapina aggravata dall’uso di armi, in relazione alla quale era stato condannato con sentenza 3.2.1988, irrevocabile il 21.6.1988, era stato nuovamente tratto in arresto il 6.12.1991 per violazione della legge armi, reato per il quale gli veniva applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione; a tale sentenza seguivano le altre condanne considerate nel cumulo, relative a reati consumati in epoca precedente. Sicchè esattamente il Pubblico ministero aveva computato la sola pena residua (effetto della revoca del condono) relativa al reato oggetto di condanna 3.2.1988.
Ricorre l’imputato a mezzo del difensore avvocato Salvatore Stroscio e chiede l’annullamento del provvedimento impugnato denunziando violazione degli artt. 78 e 657 c.p.p.. Osserva, rinnovando le censure già prospettate con l’opposizione, che erroneamente il provvedimento impugnato aveva ritenuto legittimo che confluisse nel cumulo la pena residua per un reato per il quale aveva parzialmente già espiato la pena, senza computare il presofferto per tale reato, che andava detratta solo dopo, e non prima, la applicazione del criterio moderatore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La questione oggetto di ricorso è se, nella formazione del cumulo, la pena già presofferta, parte in custodia cautelare e parte come espiazione, ridotta per effetto di condono debba essere computata in quella da ridurre ex artt. 78 e 80 c.p. quando, per effetto della revoca del condono, la pena residua inflitta per quel medesimo reato viene computata nel cumulo e messa in esecuzione.
Osserva il Collegio che la ratio della previsione di cui all’art. 78 c.p. è, pacificamente, il temperamento dell’automatismo repressivo proprio del sistema del cumulo materiale in vista delle esigenze rieducative e trattamentali (così già Cass., sez. 1^, 22 marzo – 28 settembre 1982, Latinucci, riv. n. 155234), sicchè i criteri degli artt. 78 e 80 c.p. impongono di fare riferimento, nelle operazioni di riduzione del cumulo, alla pena concretamente eseguibile solo per essa operando dette esigenze.
L’espiato e il sofferto in custodia cautelare per taluni dei reati compresi nel cumulo (nonchè quanto dedotto per liberazione anticipata, stante la parificazione operata dall’art. 54 Ordinamento Penitenziario, u.c.) incidono però sulla pena concretamente eseguibile e vanno perciò detratti dalla pena determinata dopo la formazione del cumulo giuridico ai sensi dell’art. 78 c.p. (tra molte Sez. 1, Sentenza n. 26270 del 23/04/2004 Di Bella).
Tali principi sono tuttavia riferibili solo alle pene inflitte per reati commessi prima dell’inizio della detenzione (Cass., Sez. 1, 2/30.3.1990, Santamaria; 8.10/2.12.1992, Tartaglia; 30.9/2.11.1993, Cozzani; 12.10/18.11.1998, Monopoli; 2.3/27.4.2004, Colafigli;
23.4/10.6.2004, Di Bella). Qualora durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato occorre invece procedere a cumuli parziali: dapprima al cumulo comprendente le pene inflitte per i reati commessi sino alla data del reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata, con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 c.p. e detrazione dal risultato del presofferto; quindi a nuovo cumulo comprensivo della pena residua e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, sino alla data della successiva detenzione; e, se occorre, così via (Sez. 1, Sentenza n. 4940 del 12/10/1998 Monopoli).
Nel caso di specie detto criterio non risulta seguito giacchè il precedente cumulo non risulta scisso e dai dati, parziali e incompleti, riportati nel provvedimento di cumulo e nell’ordinanza impugnata non emergono clementi che possono far ritenere comunque esatto il risultato finale perseguito.
Il provvedimento di cumulo si riferisce infatti a:
– (a) sentenza di condanna 3.2.1988, per la quale v’era stata parziale espiazione di pena dal 14.3.1987 al 26.12.1990, senza indicazione del reato o dei reati per i quali era intervenuta la condanna e della data di loro commissione;
– (b) sentenze di condanna 20.6.1992, 26.1.1998, 27.9.2001, 18.1.2002, già oggetto di precedente cumulo, indicate come relative ai reati di cui agli artt. "416 bis e 575 c.p., violazione legge armi ed altro, commessi a (OMISSIS)" per complessivi "anni 51, mesi 2 di reclusione e 516,42 Euro di multa".
L’ordinanza impugnata giustifica la formazione di un unico cumulo comprensivo delle pene inflitte con le condanne sub b) e della sola residua pena della condanna sub a) facendo esclusivo riferimento alla commissione, dopo la scarcerazione di un reato di violazione alla legge armi per il quale l’imputato era stato arrestato il 6.12.1991 (data di inizio della esecuzione delle pene concorrenti portate nel cumulo oggetto d’esame) e aveva patteggiato la pena (non si dice con quale condanna) di un anno e otto mesi di reclusione. E afferma che il cumulo riguardava poi detta condanna e condanne per "fatti di sangue, rapine aggravate e… associazione mafiosa" definiti, del tutto genericamente, "consumati in epoca antecedente" (non si dice a cosa); risultando tuttavia dal certificato penale che l’omicidio è stato commesso nel (OMISSIS), precedentemente cioè alla pena espiata per il reato sub a).
Mentre il provvedimento del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina, con il quale è stato revocato l’indulto concesso in virtù del D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394 con la sentenza sub a) fa esclusivo riferimento, nel considerare a ragione della revoca i reati commessi successivamente (all’entrata in vigore del decreto), a quelli per i quali era intervenuta la condanna 14.2.2007 a tre anni di reclusione per fatti commessi il (OMISSIS): condanna non confluita nel cumulo perchè interamente condonata ex L. n. 241 del 2006.
Sicchè sembra evidente che se fosse esatto (cosa che spetta al Giudice di merito verificare sulla base delle date di commissione dei reati risultanti dalle sentenze di condanna) che dei 51 anni e 2 mesi di reclusione costituenti la somma aritmetica delle condanne sub b) solo 1 anno e 8 mesi si riferivano a reato commesso successivamente alla interruzione della esecuzione della pena per il reato sub a), occorreva procedere alla riformazione di cumuli parziali: il primo dei quali comprendente l’intera pena (comprensiva cioè del presofferto) inflitta con la condanna sub a), e le pene restanti inflitte con le condanne sub b), con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 e detrazione del presofferto; il secondo comprensivo della pena successivamente applicata e del residuo pena del precedente cumulo, con ulteriore applicazione, ove necessario, del criterio moderatore. Operazione questa che avrebbe portato a risultati parzialmente difformi da quelli adottati.
L’ordinanza impugnata deve per l’effetto annullata con rinvio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina che procederà a nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.