Cassazione Penale, Sentenza n. 38121 del 2010 Guida in stato di ebbrezza. Neanche la finalità terapeutica dell’ingestione di farmaci salva la condotta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di [OMISSIS] avverso la sentenza in data 16.12.2009 della Corte di Appello di [OMISSIS] che confermava quella del Tribunale di [OMISSIS] in data 12.2.2009 con la quale la [OMISSIS] era stata condannata alla pena condizionalmente sospesa di mesi uno di arresto ed Euro 1.000,00 di ammenda con circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante oltre alla sospensione della patente di guida per mesi sei, avendola riconosciuta colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S. per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche con tasso alcolemico di 0,89 g/l, così provocando un incidente stradale (commesso il [OMISSIS]).

Denunzia il vizio motivazionale e la violazione di legge, poichè, essendo pacifico, perchè provato, che la [OMISSIS] il giorno del fatto aveva assunto farmaci fitoterapici in soluzione alcolica al 70% prescrittile dal medico, in sostituzione di psicofarmaci, per disturbi ansiosi, attacchi di panico ed altro, ed avendo la Corte ritenuto che l’esito positivo dell’alcoltest fosse derivato da tale assunzione di farmaci, erroneamente aveva concluso che l’imputata non era esente da colpa perchè a conoscenza della composizione del medicinale riportata sull’etichetta dei farmaci (e ciononostante si era posta alla guida dell’auto).

Il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

In effetti, la norma incriminatrice prescrive che è vietato guidare in stato di ebbrezza “in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”.

Nulla è precisato circa la natura di dette bevande ed è certo che il riscontrato tasso alcolemico dello 0.89 gr/l (confermato dal secondo alcoltest di 0.98 g/l) è davvero consistente, tanto da rientrare nell’ipotesi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b). Per non dire che il teste appartenente alla Polizia municipale ha riferito dello stato di squilibrio ed instabilità in cui versava la [OMISSIS].

Correttamente la Corte territoriale, condividendo la tesi del giudice di primo grado, ha ritenuto che non potesse escludersi la colpa dell’imputata dal momento che la stessa aveva dichiarato di aver assunto in tre occasioni nella medesima giornata un numero non meglio precisato di gocce di fitofarmaci in questione ed essendo evidente sui flaconi degli stessi l’indicazione della presenza di alcool, come precisato persino sulla prescrizione medica. La piena consapevolezza dell’imputata ricorrente della composizione alcoolica dei fitofarmaci ingeriti implica necessariamente l’integrazione degli estremi della colpa, non valendo comunque a scriminarla la tesi difensiva, peraltro smentita dall’indicazione della composizione alcolica anche sulla prescrizione medica, secondo cui non era stata informata dai medici della possibilità d’innalzamento del tasso alcolemico (circostanza, peraltro, che rientra nel notorio) a seguito dell’ingestione di tale tipo di farmaci e del fatto che la loro assunzione non le consentiva di porsi, poi, alla guida dei un’autovettura.

Invero, neanche la finalità terapeutica dell’ingestione di farmaci, in costanza della predetta consapevolezza della loro composizione alcolica, consente di elidere l’antigiuridicità della condotta, attesa la natura meramente colposa del reato contravvenzionale contestato: la ricorrente avrebbe dovuto, in ogni caso, astenersi dalla guida.

Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Depositata in Cancelleria il 27/10/2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-02-2011, n. 3222 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. D.B.L., con atto di citazione del 2 novembre 2001, ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Ancona A.P., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla propria auto in seguito ad incidente stradale provocato dal convenuto.

A.P. si è costituito in giudizio, ha contestato la domanda ed ha proposto domanda riconvenzionale contro il D. B. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati dalla sua autovettura e ciò in solido con la Compagnia di assicurazioni spa Milano, di cui ha chiesto la chiamata in causa.

2. Il giudice di pace, autorizzata la chiamata in causa del terzo, ha dichiarato la concorrente responsabilità dello A. e del D. B. nelle rispettive misure del 10% e del 30%, liquidando i danni corrispondenti.

3. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 31 maggio 2006, ha riformato la decisione ed ha dichiarato A.P., responsabile esclusivo del sinistro stradale, condannandolo all’integrale risarcimento dei danni subiti dal D.B., ed ha accolto anche l’appello incidentale della spa Milano, che aveva eccepito che la sua chiamata in causa era inammissibile per difetto di procura.

4. A.P. ha proposto ricorso per cassazione.

La Milano Assicurazioni spa ha resistito con controricorso D. B.L. non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. Il ricorso svolge cinque motivi di impugnazione.

1.1. Con il primo motivo A.P. denuncia violazione degli artt. 83 e 84 cod. proc. civ..

Egli si riferisce al punto della decisione in cui il tribunale, accogliendo l’appello incidentale della spa Milano Assicurazioni, ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa di questa, perchè la procura ad litem conferita in primo grado al suo difensore era formulata in maniera generica.

Il ricorrente sostiene che la decisione non ha tenuto conto del fatto che la chiamata in causa dell’assicuratore si ricavava dall’intestazione della procura, così formulata "comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo" e che la collocazione della stessa procura a margine dell’atto indicava in maniera precisa il conferimento al legale del potere di spiegare la domanda riconvenzionale e la contestuale chiamata in causa del terzo.

1.2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 334 cod. proc. civ. Il motivo si riferisce alla sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale tardivo, perchè non derivante dall’impugnazione principale.

Il ricorrente sostiene che l’appello della Compagnia di assicurazioni si qualificava come incidentale autonomo e, per questa ragione, assoggettato al rispetto dei termini ordinari dell’impugnazione.

1.3. Il terzo, quarto e quinto motivo si riferiscono alla ricostruzione delle responsabilità delle parti ed alla determinazione del danno.

2. Nell’ordine logico deve essere esaminato prima il secondo motivo del ricorso.

Il motivo non è fondato.

2.1. A partire da Cass. ss. uu. 7 novembre 1989, n. 4640, mai contraddetta, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio che l’art. 334 cod. proc. civ., il quale consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione di esperire impugnazione incidentale tardiva senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è volto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, la norma trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale.

Se ne ricava che la distinzione tra impugnazione incidentale tardiva e impugnazione incidentale autonoma non ha più ragione di essere fatta.

2.2. Questa impostazione è stata condivisa dalla sentenza impugnata, la quale correttamente ha richiamato appunto il principio – già enunciato da Cass. 22 settembre 2000, n. 12536 – secondo il quale l’art. 334 citato trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, rigettando l’eccezione di inammissibilità dell’appello.

L’appello proposto dal D.B., pertanto, esattamente è stato ritenuto ammissibile.

3. E’ fondato, invece, il primo motivo del ricorso.

L’art. 83 cod. proc. civ., comma 3 con indicazione non tassativa, individua gli atti processuali che possono contenere la procura alle liti, ma non richiede che essa contenga specifiche espressioni formali, perchè è sufficiente che dal contesto dell’atto si possa desumere la volontà della parte di conferire al difensore i relativi poteri e facoltà, i quali sono già compresi nel concetto di assistenza tecnica: ciò a garanzia del principio di legalità, nelle sue implicazioni della tipicità, tassatività e determinatezza, cui è ispirato l’art. 156 del codice di rito.

Da questa premessa si ricava che nella fattispecie l’intestazione della procura, che si richiamava alla chiamata in causa del terzo, ben si prestava ad essere interpretata nel senso indicato dal ricorrente. La valutazione di genericità della procura, quindi, non è corretta perchè inutilmente formalistica.

La decisione di inammissibilità della chiamata in causa del terzo spa Milano Assicurazioni, pertanto, deve essere cassata, con rinvio della causa al giudice di appello, indicato nel tribunale di Ancona in diversa composizione, per l’esame della domanda spiegata dallo A. verso la Compagnia di Assicurazioni.

4. L’esame degli altri motivi dell’impugnazione è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

5. La decisione sulle spese di questo giudizio può essere devoluta al giudice del rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio anche per le spese al tribunale di Ancona in diversa composizione.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 01-02-2011, n. 927 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, il ricorrente, titolare dell’autorizzazione amministrativa di commercio ambulante itinerante "per le zone delle Circoscrizioni I e XVII (Fori Imperiali- P.zza di Spagna – Vicolo del Bottino) con mezzo mobile", ha impugnato l’ordinanza n. 60 del 27 gennaio 1993, emessa dal Sindaco del Comune di Roma, con la quale è stato rettificato il titolo in possesso del ricorrente, escludendo l’abilitazione ad operare in "Fori Imperiali – P.zza di Spagna – Vicolo del Bottino".

A sostegno del gravame ha dedotto che in passato l’Amministrazione comunale gli aveva revocato l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale in altre zone di Roma, ma mai quella riferita a "Fori Imperiali – P.zza di Spagna – Vicolo del Bottino".

2. Formulando un’unica complessa doglianza, il ricorrente ha denunciato i vizi di eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e per contraddittorietà ed illogicità.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, instando per la reiezione del gravame.

4. Con atto sottoscritto dal difensore, ritualmente depositato e depositato presso la Segreteria della Sezione in data 05.11.2010, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, instando per la declaratoria di improcedibilità. Il difensore dell’Amministrazione, con sottoscrizione apposta in calce all’atto di rinuncia, ha accettato la rinuncia.

5. All’udienza del 15 dicembre 2010, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Risulta per tabulas che il difensore del ricorrente abbia depositato atto di rinuncia al ricorso, debitamente notificato all’Amministrazione. Tale atto è stato sottoscritto in calce dal difensore dell’Amministrazione per accettazione.

Tanto evidenziato, rileva Collegio che per la produzione degli effetti tipici della rinuncia al ricorso è necessario che l’atto di rinuncia sia sottoscritto dalla parte personalmente o dal suo difensore munito di mandato speciale (art. 84, comma 1, c.p.a.).

Nel caso di specie, l’atto di rinuncia risulta sottoscritto dal difensore del ricorrente, ma non è stato prodotto alcun mandato speciale.

Per giurisprudenza consolidata, condivisa dal Collegio, l’atto di rinuncia privo dei requisiti formali previsti dalla legge testimonia comunque la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cfr. C.d.S., sez. VI, 17 dicembre 2008, n. 6257; C.d.S., sez. IV, 30 dicembre 2003, n. 9229).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In virtù dell’accettazione formale espressa dal difensore dell’Amministrazione in calce all’atto di rinuncia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. Seconda Ter, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 26-01-2011) 23-02-2011, n. 6921 Prova penale Sentenza penale

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vi assistiti.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 25 maggio 2010, la Corte d’ Appello di Torino, 3^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Novara appellata da B.A., C. I. e C.P., riconosciute alla B. le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti, riduceva la pena nei confronti di costei due anni quattro mesi di reclusione e seicento Euro di multa e nei confronti degli altri due imputati a quattro anni di reclusione e mille Euro di multa ciascuno;

eliminava per la B. le pene accessorie dell’interdizione legale e di quella perpetua dai pubblici uffici e per C.I. quella dell’interdizione legale con sostituzione della interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di cinque anni; confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale questi erano stati dichiarati colpevole di concorso, assieme a G. M. (giudicato separatamente), di rapina aggravata ai danni di T.H., T.F. e Cu.Pa. commessa mentre questi si trovavano nello studio legale (clienti i primi due e collega il terzo) della B. e con la quale era stata applicata a quest’ ultima l’interdizione dall’esercizio della professione di avvocato per la durata della pena principale.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle confessioni di C.P. e G. M., i quali riferivano di essere stati gli esecutori materiali del delitto ideato dalla B. in collaborazione con C. I., il quale a sua volta ammetteva, sia pure parzialmente gli addebiti ed invocava la desistenza volontaria. Ulteriori elementi di riscontro erano tratti dalle ammissioni della B. in ordine al suo rapporto sentimentale con I. e alla conoscenza con il fratello di questi C.P. nonchè dal contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica, dimostrative dell’interesse della donna al ricavato della vendita degli oggetti preziosi nonchè dalla considerazione di ordine logico che solo lei poteva essere a conoscenza dell’appuntamento con i T. e della loro disponibilità di oggetti preziosi di notevole valore.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, che ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: 1) B. A., a mezzo dell’avv. Alessandro Cardinali: violazione dell’art. 546 c.p.p., comma 1 e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per omessa motivazione in ordine alle censure mosse con l’appello in relazione all’inesistenza di elementi di prova posti a fondamento della decisione della sentenza di primo grado (conversazione telefonica con la quale la ricorrente aveva chiesto la sua parte a C.P. e rinvenimento di parte della refurtiva presso la di lei abitazione); – per avere la sentenza impugnata sorvolato sugli argomenti posti con l’appello in ordine alla non compatibilità della rapina con l’organizzazione della stessa da parte della B. perchè le modalità seguite si risolverebbero in un vero e proprio suicidio dell’organizzatore; – perchè, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, la chiamata in correità dei coimputati è poco credibile, perchè resa con dichiarazioni spontanee dopo che le indagini espletate avevano reso evidenti le responsabilità dei dichiaranti che quindi avevano interesse a coinvolgere la B. per attribuirle la responsabilità dell’organizzazione e perchè da tale delitto ella non ha tratto alcun profitto ed anzi ne è stata vittima (come risulta dal recupero presso il ricettatore delle cose che le erano state sottratte) ed inoltre perchè le dichiarazioni non sono concordanti e fanno riferimento ad un tentativo posto in essere in primavera, smentito dal Sig. T. il quale afferma di esser venuto in Italia a gennaio e anche dal coimputato G. che nulla sa del tentativo primaverile. La telefonata tra G. e C.P. del 1.10.08 ore 13.15 con la quale quest’ ultimo informa l’interlocutore di aver ricevuto la visita di I. e della B. che rivendicavano la loro parte di bottino è smentita dai tabulati oltre che dai contenuti delle conversazioni. L’assunto contenuto in sentenza secondo cui la richiesta dei rapinatori di voler conferire con l’avv. B. non avrebbe conferma probatoria è smentito dalle dichiarazioni del Sig. T.. Illogicamente si pretende di trarre argomenti a carico dalla sottrazione dei monili proprietà dell’imputata per effetto del travisamento delle dichiarazioni di C.P.. La telefonata dell’1.10.08 (allorchè la B. insiste per avere almeno "un centone" conversazione del 6.10.08) e la successiva in cui accusa I. di aver fatto "un affare di merda" perchè avrebbe potuto pretendere il doppio non vale a provare che la B. abbia ideato la rapina dalla quale (unico dato sicuro) non ha tratto alcun vantaggio. In maniera contraddittoria si attribuisce valore probatorio alla telefonata delle 17.44 del 22.9.08, perchè a quell’ora i T. non erano ancora arrivati e la B. non avrebbe potuto quindi dare conferma della loro presenza e a maggior ragione della disponibilità dei gioielli. La valutazione come prova delle dichiarazioni di C.P. avrebbe dovuto comportare il confronto tra il contenuto della telefonata n. 54 dell’1.10.08 con quella in pari data tra I. e la B. perchè dimostrative della capacità di mentire di P., così come, per G., il suo racconto sull’affermato incontro la sera precedente la rapina a casa dell’imputata. La Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che alla confessione non ha fatto seguito la restituzione della somma ricavata dalla vendita dei gioielli; che dalla lettura delle dichiarazioni di C.I. emerge l’ipocrisia di un soggetto che ha sfruttato il sentimento che la B. nutriva per lui, sentimento che è alla base della scelta di non presentare denuncia, subito dopo il fatto, nei confronti di C.P. (del quale aveva anche timore); – violazione dell’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), artt. 133 e 69 c.p. in relazione all’606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione al giudizio di sola equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche, tenuto conto che in sede di appello l’imputata ha dato prova della presa di coscienza del disvalore dei propri comportamenti, che certo non poteva giungere al riconoscimento di responsabilità non proprie;

2) C.P.: – perchè il dispositivo non è stato letto in udienza ma pubblicato sette giorni dopo mediante deposito in cancelleria e perchè si era dichiarato disponibile ad un giusto procedimento e collaborativi;

3) C.I.: – inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, mancato riconoscimento della desistenza, erronea qualificazione giuridica del fatto perchè la sua assenza al momento dell’esecuzione, l’estraneità alla fase organizzativa, la pretesa del fratello P. di escluderlo dalla spartizione del ricavato in ragione dell’inesistenza di un suo contributo evidenziano che il suo intervento si è limitato alla vendita dei gioielli in momento successivo alla consumazione della rapina. L’avere materialmente accompagnato in macchina il fratello e G. non ha rilievo, essendosi accertato che egli non rimase ad attenderli, elemento atto a dimostrare quantomeno la desistenza dall’azione illecita, in conformità a quanto da subito affermato, cioè di essere a conoscenza della progettata rapina ma di non condividere tale iniziativa, versione pienamente concordante con quella del fratello P. e di G. sì da evidenziare la mancanza del suo concorso; – mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena, in ragione del ruolo marginale svolto e della sua quantificazione in misura sproporzionata rispetto a quella determinata per la B. nonostante il ruolo di ideatore e organizzatore di costei e il diverso comportamento processuale (pienamente collaborativo) tanto da consentire il recupero, ancorchè parziale, della refurtiva.
Motivi della decisione

1. Ricorso nell’interesse di B.A..

1.1. Il primo motivo di ricorso:

1.1.1 E’ infondato, per la parte in cui denuncia travisamento della prova da parte del primo giudice, perchè la sentenza di appello non fonda il suo ragionamento giustificativo della decisione adottata sui citati (ed indicati come inesistenti nell’atto di appello) elementi di prova, sicchè deve logicamente dedursene che, per implicito, ha ritenuto fondata la doglianza e quindi non ha omesso di motivare sul punto;

1.1.2. è ancora infondato per la parte in cui denuncia manifesta illogicità della motivazione per avere affermato che C. I. e B.A. si erano interessati della vendita a terzi degli oggetti sottratti nel corso della rapina, allo stesso modo di C.P. e G.M., al rilievo che tale parte della sentenza si limita a riportare per sintesi le motivazione della sentenza di primo grado, che non sono fatte proprie dalla Corte di appello, la quale articola il proprio convincimento con autonome considerazioni che non tengono conto di tale (inesistente) interessamento, volto che ha dato rilievo al palesato disappunto da parte della B. per la modestia della somma ricavata da C.I.;

1.1.3. ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per la doglianza che attiene alla parte descrittiva della motivazione. La circostanza di non aver riportato in dettaglio gli argomenti spesi nell’atto di appello a dimostrazione dell’incompatibilità dell’attribuito ruolo di organizzatrice con le concrete modalità esecutive è funzionale all’esigenza di sintesi imposto dalla legge ( art. 546 c.p.p., comma 1 lett. e) che prevede la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata). Quel che rileva è che la doglianza è stata oggetto di esame (v. pag. 11). In ordine ad essa la Corte ha espresso ragionata valutazione avendo giudicato come indimostrato l’assunto difensivo secondo il quale l’imputata non avrebbe aderito alla rapina ove non fosse stata perfettamente organizzata, anche per la sommarietà del materiale probatorio, per effetto della scelta del rito abbreviato. L’assunto, svolto nel motivo di appello, secondo il quale "non è pensabile che l’organizzatore agisca stupidamente" è affermazione difensiva sfornita di qualsiasi verifica, ancorchè di natura empirica;

1.1.4. l’ulteriore motivo di ricorso che critica la sentenza impugnata per aver ritenuto attendibili e riscontrate le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie di C.P. e G.M. è svolto in maniera inammissibile mediante il riferimento al contenuto degli atti (peraltro genericamente indicati, in violazione di quanto stabilito dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, che impone la specificità) a suffragio dell’indimostrato assunto di contrasto tra le dichiarazioni dei coimputati e quelle del T., posto che dalla sentenza impugnata (ancorchè risulti che C.P. abbia fatto riferimento ad una ideazione risalente alla primavera del 2008, non attuata perchè non si sentiva pronto) non risulta che T. abbia affermato di esser stato in Italia a gennaio e non in primavera del 2008 nè la ricorrente (ancora in violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) indica l’atto dal quale tale circostanza risulti.

Vero è che, come rilevato dal ricorrente e per come risulta dalla sentenza impugnata, il coimputato G. nelle sue dichiarazioni non ha fatto alcun riferimento all’ideazione risalente, secondo C.P., alla primavera precedente. La sentenza impugnata non trascura tale dato. Lo affronta e lo risolve al rilievo che la circostanza era stata confermata anche da C.I., ma non smentita da G. il quale non ne aveva parlato ma che in relazione a tale particolare non si era visto rivolgere domande.

Tale motivazione è stata oggetto di censura da parte della ricorrente che sollecita una corretta interpretazione di quanto riferito dal G. e quindi un giudizio di merito come tale non consentito in questa sede, volto che non può ritenersi manifestamente illogica quella operata dalla Corte territoriale.

L’ulteriore assunto secondo il quale la versione di I. contrasterebbe con quella del fratello, perchè nell’ideazione primaverile la rapina "doveva avvenire all’uscita di una pizzeria" e non nello studio della B. non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata e non vi è indicazione specifica dell’atto dal quale essa risulterebbe.

Le doglianze difensive proseguono con l’individuazione di elementi di natura fattuale e considerazioni che sconfinano nel merito (considerazioni sulla affermata inverosimiglianza di quanto affermato da P. in occasione della telefonata con G. per che asseritamene in contrasto con la telefonata in pari data tra I. e la ricorrente) che non trovano riscontro nella sentenza e che avrebbero dovuto essere oggetto di doglianza nella sede propria e non nel giudizio di legittimità.

Quanto alle modalità di ingresso dei rapinatori e delle parole da costoro pronunciate nella circostanza, al contenuto e al rilievo della telefonata delle ore 17.44, al significato da attribuire alla sottrazione dei monili anche in danno della B., alle telefonate di costei con le quali chiede "un centone" e successivamente rimprovera I. con lo scarso ricavato dalla vendita dei gioielli, al mancato conseguimento di utile per non essere stata la B. destinataria di parte del ricavato dalla vendita, la sentenza impugnata ha formulato considerazioni e valutazione non manifestamente illogiche e quindi la pretesa di ottenerne un’ alternativa lettura in questa sede non può trovare accoglimento.

L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

Alle stesse conclusioni deve pervenirsi per la parte delle doglianze che definiscono ipocrita C.I. per le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, perchè di tali dichiarazioni in questa sede non può esservi considerazione per le ragioni sopra espresse, cosi come per rivalutare le ragioni che avrebbero spinto la B. a non denunciare nell’immediato C.P., nonostante l’immediato riconoscimento.

1.2. Il secondo motivo di ricorso, che attiene alla quantificazione della pena, sottopone ancora considerazioni che attengono al merito e quindi non possono avere accesso in sede di legittimità. 1.3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2. Ricorso di C.P..

2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perchè il procedimento di appello si è celebrato in camera di consiglio, a norma dell’art. 599 c.p.p., in quanto proveniente da giudizio abbreviato.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità perchè il riferimento al comportamento collaborativo serbato è indicato, ma non spiega quale rilievo esso assume in relazione alla richiesta di annullamento.

3. Ricorso nell’interesse di C.I..

3.1. Il primo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile per le parti in cui, anzichè formulare critiche alla sentenza impugnata, si preoccupa di fornire una minuziosa ed alternativa ricostruzione fattuale della vicenda attraverso il riferimento ai risultati probatori e al contenuto degli atti del processo (peraltro genericamente indicati), finalizzato a dare dimostrazione dell’infondatezza dell’ipotizzato (e ritenuto) ruolo di ideatore della rapina, ruolo che si afferma essere stato ricoperto dalla sola B.. Va invero ribadito che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7.97 n. 6402, ric. Dessimone e altri; Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).

Quanto all’ipotizzata desistenza volontaria, il Collegio condivide i canoni ermeneutica secondo i quali in ipotesi di concorso di persone nel reato, l’interruzione dell’azione criminosa da parte di uno dei compartecipi non è sufficiente a integrare la desistenza, ma è necessario un "quid pluris" che consiste nell’annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva, in modo che esso non possa essere più efficace per la prosecuzione del reato, e nell’eliminazione delle conseguenze che fino a quel momento si sono prodotte (Cass. Sez. 1, 1.2-4.3.2008 n. 9775); in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo che intenda beneficiare della scriminante di cui all’art. 56 c.p., comma 3, deve attivarsi al fine di evitare la realizzazione concorsuale della condotta criminosa o, quanto meno, eliminare le conseguenze del suo apporto causale, rendendolo estraneo ed irrilevante rispetto al reato commesso dagli altri (Cass. Sez. 6, 20.5-4.7.2008 n. 27323).

La sentenza impugnata ha giustificato il convincimento di insussistenza dell’invocata scriminante, in ragione del contributo prestato nella fase di ideazione e organizzazione (per avere messo in contatto la B. con il fratello P. e G.M.) nonchè in quello di esecuzione (per avere accompagnato gli esecutori materiali in prossimità dello studio professionale). Ha escluso che l’allontanamento, senza attendere i concorrenti per riprenderli a bordo del veicolo, potesse costituire desistenza volontaria in ragione della condotta serbata successivamente, allorchè si attivò per vendere i gioielli compendio della rapina e per ottenere dal fratello la quota che riteneva di spettanza sua e della B..

3.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La sentenza impugnata ha infatti dato giustificazione dei criteri adottati ai fini della quantificazione della pena che, per il ricorrente, si sono fondati sulla negativa valutazione della personalità, per i precedenti specifici tanto da fondare la contestazione della recidiva reiterata e da impedire la prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche.

Il ricorrente propone la critica ponendo a confronto la posizione della B., ma, a prescindere che l’eventuale trattamento eccessivamente mite della posizione della concorrente non può essere motivo di doglianza, la sentenza impugnata lo ha giustificato in ragione della incensuratezza della donna, sì da individuare un criterio giustificativo non manifestamente illogico.

La Corte ha anche tenuto conto del minor rilievo del contributo prestato (inferiore di quello del fratello P.) e tuttavia non ha trascurato di evidenziare il diverso comportamento processuale dei due.

3.3. Il ricorso deve in conseguenza esser rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di C.P.; rigetta i ricorsi di B.A. e C.I.; condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e C.P. anche al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.

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