T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 35

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 1°.07.1999 e ritualmente depositato il successivo 20 luglio, la sig.ra E.C., dipendente del Comune di Sicignano degli Alburni già inquadrata nella IV qualifica funzionale, ha impugnato gli atti di cui in epigrafe lamentando che l’Amministrazione avrebbe omesso di ottemperare all’obbligo di scorrimento della graduatoria formata all’esito del concorso interno indetto per la copertura dei posti resisi vacanti a seguito dell’annullamento delle previe delibere di inquadramento. La ricorrente precisa, in narrativa, di essersi collocata al quarto posto in graduatoria, risultando così idonea ma non vincitrice di concorso, ma sostiene che uno dei posti si sarebbe reso successivamente vacante e quindi disponibile, posto che le spetterebbe in caso di scorrimento della graduatoria. La ricorrente ha quindi indirizzato al Comune di Sicignano istanza/diffida in tal senso, che è stata però respinta con la delibera 15.12.98 n. 383, inviata al CORECO per il controllo preventivo di legittimità e gravata di chiarimenti, forniti con delibera 4.5.99 n. 117. La ricorrente ha quindi articolato, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, deducendo che l’Amministrazione sarebbe gravata dall’obbligo di scorrimento della graduatoria a norma dell’art. 6, c. 21, L. 127/97.

La ricorrente ha concluso invocando, previo annullamento degli atti impugnati, l’accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria.

Si è costituito il Comune di Sicignano degli Alburni, resistendo.

Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2010 il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso, su eccezione di parte resistente, è liminarmente da dichiarare improponibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La questione agitata in ricorso, ancorchè dedotta nel quadro di una vicenda formalmente impugnatoria, esorbita dalla sfera giurisdizionale del giudice adito, in quanto, atteggiandosi la posizione giuridica azionata dal ricorrente quale pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria di una precedente selezione, essa si colloca fuori dall’ambito della procedura concorsuale e pertanto appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario (da ultimo, T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 13 gennaio 2010, n. 84). E’ noto che la riforma del pubblico impiego (T.U. di cui al d.lg. 30 marzo 2001 n. 165) ha individuato il crinale che separa la potestas judicandi del giudice amministrativo da quella del giudice ordinario facendo leva sulla distinzione tra procedure concorsuali, attratte alla giurisdizione del primo, e diritto all’assunzione, attribuita invece al secondo. Orbene, la giurisprudenza ha di recente osservato che la riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, operata dall’art. 63 T.U. di cui al d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, non può considerarsi estesa a ricomprendere l’azione di chi, come nel caso di specie, rivendica in sostanza la spettanza di un determinato posto di lavoro (l’assunzione) sulla base della ritenuta priorità dello scorrimento della graduatoria in cui sia risultato idoneo (non utilmente collocato). A tale conclusione si perviene ugualmente sia che si voglia percorrere la strada del criterio "classico" di riparto, imperniato sulla natura della situazione giuridica fatta valere, sia che si voglia, invece, percorrere la strada alternativa del riparto, in subiecta materia, secondo un canone di riparto per blocchi di materia. (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 12 gennaio 2010, n. 73).

Non sfugge al Collegio che la Corte di Cassazione, in sede regolatrice (Sez. Unite, 16 novembre 2009, n. 24185), nel confermare il proprio precedente orientamento in ordine al dispiegarsi della giurisdizione del giudice ordinario in sede di cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo "scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, ha precisato che se la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.P.R. n. 165 del 2001. Tale non è la res controversa, in quanto, come sopra ampiamente descritto in sede di narrativa dei fatti di causa, la questione agitata in ricorso si focalizza unicamente sul preteso diritto allo scorrimento della graduatoria, non essendo intervenuta alcuna determinazione dell’Amministrazione nel senso dell’indizione di una nuova procedura concorsuale al fine di coprire il posto rimasto vacante.

Non induce a diverse conclusioni in ordine alla individuazione del giudice munito di giurisdizione la collocazione temporale della controversia. Come noto, l’art. 68, co. 1, d.lgs. n. 29 del 1993 nel testo novellato dal d.lgs. n. 80 del 1998, applicabile ratione temporis, stabilisce che "Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie…. ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti….". L’art. 45, co. 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 ha invece individuato il discrimine temporale fra le giurisdizioni alla data del 30 giugno 1998 e le sezioni unite della Cassazione hanno ripetutamente chiarito il significato di tale norma, puntualizzando che il riparto avviene non con riferimento al momento dell’instaurazione della controversia ma in relazione al dato storico dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze così come poste a base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (cfr. ex plurimis Cass. sez. un., 14 maggio 2007, n. 10937; 24 febbraio 2000, n. 41). Si è precisato che, ove la lesione sia prodotta da un atto (indifferentemente provvedimentale o negoziale), deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione; mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di cessazione della permanenza (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un., n. 10937 del 2007 cit.; 12 marzo 2004, n. 5176; Cons. Stato, sez. VI, 20 settembre 2002, n. 4781; Cass. sez. un., n. 41 del 2000 cit.). Facendo doverosa applicazione dei su esposti principi al caso di specie emerge ancora una volta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito per l’impugnativa di un atto, di rigetto della istanza di scorrimento della graduatoria, risalente al 15 dicembre 1998, quindi successiva alla fatidica data del 30 giugno 1998.

In conclusione, il ricorso va dichiarato improponibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

La già avvenuta instaurazione di un parallelo giudizio innanzi al giudice ordinario rende peraltro superflua l’applicazione nella presente controversia dei principi relativi alla translatio judicii, previsti in caso di pronuncia di difetto di giurisdizione, al fine di consentire la conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda nel giudizio che venga instaurato davanti al giudice che ha giurisdizione.

Le spese, in ragione della peculiarità della vicenda, vanno interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2394/99, come in epigrafe proposto da C.E., lo dichiara improponibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 31-07-2012, n. 13630

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Svolgimento del processo

Il ricorrente in epigrafe impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello che, confermando la pronuncia resa dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo, ha dichiarato inammissibile la domanda tardiva d’insinuazione al passivo per le ultime tre mensilità di retribuzione spettanti al dipendente della società fallita in quanto preceduta da domanda tempestiva per altri crediti anche dello stesso tipo fondati sullo stesso rapporto di lavoro.

Il ricorso è affidato a sette motivi.

L’intimata curatela non ha proposto difese.

Motivi della decisione

La questione sottoposta all’esame della corte è stata già decisa con ripetute sentenze, su ricorsi del tutto analoghi a quello in esame, riguardanti opposizioni allo stato passivo del medesimo fallimento (si vedano, tra le altre, Cass. da n. 26539 a 26543 del 2011).

In tali precedenti sentenze le censure sono state ritenute infondate le ragioni in base alle quali la corte d’appello ha giudicato inammissibile la domanda d’insinuazione tardiva al passivo del fallimento.

Infatti si è anzitutto escluso che, essendo stata chiesta e concessa l’ammissione dei credito per TFR ed essendo il suo ammontare calcolato sulla retribuzione, la mancata indicazione del credito relativo alle ultime mensilità avesse comportato una definitiva quantificazione del trattamento di fine rapporto, incompatibile con il riconoscimento di crediti per mensilità ulteriori.

E’ stato invece chiarito che si tratta di un’ulteriore domanda fondata su un diverso titolo ed avente un diverso oggetto (sia quanto ai petitum sia quanto alla causa petendi).

Non è infatti da considerarsi nuova la domanda relativa alle ultime tre mensilità, posto che la causa petendi si identifica con i fatti costitutivi del diritto azionato e che tale non è il rapporto di lavoro ma lo sono i fatti rilevanti che nello svolgimento dello stesso si succedono, sicchè nessuna identità di causa petendi e di petitum è ravvisabile tra la pretesa per retribuzioni relativa ad un determinato segmento temporale del rapporto di lavoro rispetto a quella attinente ad altro segmento.

E’ stato del pari escluso che la pronuncia del giudice delegato sulla domanda tempestiva abbia necessariamente comportato l’esame e la pronuncia sull’intero rapporto, così precludendone una rivalutazione in sede di successiva domanda di ammissione tardiva, dal momento che non risulta e non viene neppure esplicitamente sostenuto nella decisione in esame che la domanda tempestiva abbia espressamente investito l’intera durata del rapporto lavorativo fino alla data del fallimento (e quindi anche quella per cui sono state richieste le ultime tre mensilità).

Non v’è ragione per discostarsi da tali enunciazioni, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto, con la necessità di una nuova decisione di merito e l’assorbimento della censura riguardante la regolazione delle spese.

L’impugnata sentenza deve dunque essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo che provvedere anche sulle spese.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2012

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Corte cost. 29-12-2008 (03-12-2008), n. 445 (ord.) Sanità pubblica – Contenimento della spesa farmaceutica – Legge della Regione Liguria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

ORDINANZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 13 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007 n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2007), promosso con ordinanza del 15 novembre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sul ricorso proposto dalla Società Almirall s.p.a. contro la Regione Liguria ed altri, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;
udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che con ordinanza del 15 novembre 2007 (reg. ord. n. 106 del 2008) il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 [recte: 13] della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 113 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione;
che tale disposizione stabilisce che «ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001 n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), del parere espresso dalla Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in data 20 febbraio 2007 ed ai fini del rispetto degli impegni assunti con l’accordo 6 marzo 2007 con il Ministero della salute e con il Ministero dell’economia e delle finanze, relativamente agli interventi per il contenimento della spesa farmaceutica, per quanto concerne la categoria terapeutica degli inibitori di pompa protonica, è posto a carico del Servizio sanitario solo il costo del farmaco generico incluso in tale categoria terapeutica, salvo le deroghe previste con provvedimenti amministrativi. La Giunta regionale può altresì derogare dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in presenza di atti nazionali o regionali finalizzati a garantire i medesimi effetti economici»;
che la norma impugnata segue alcuni analoghi provvedimenti amministrativi della Regione Liguria;
che la delibera applicativa di tale disposizione è stata oggetto di ricorso innanzi al giudice rimettente da parte di una società farmaceutica;
che, per il giudice a quo, la censurata disposizione disattenderebbe l’art. 6 della legge [recte: decreto-legge] 18 settembre 2001, n. 347, convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), nella parte in cui consente il meccanismo di cui al comma 2 solo per i farmaci non essenziali, tra i quali quindi non rientrerebbero quelli di fascia A, quali sono gli inibitori della pompa protonica in oggetto;
che, per il rimettente, la contestata disposizione non appare compatibile con i parametri legislativi nazionali che, sul punto, assumono evidente rilievo in termini di determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, per cui l’esclusione dalla piena rimborsabilità presuppone una valutazione dell’Agenzia italiana del farmaco avente carattere di provvedimento efficace adottato dall’organo competente, mentre nel caso di specie esso sarebbe intervenuto in epoca successiva all’approvazione della norma regionale;
che, al riguardo, il giudice a quo eccepisce altresì la violazione del principio di eguaglianza, in quanto il provvedimento della suddetta Agenzia ha approvato l’allineamento del prezzo di rimborso dei farmaci in oggetto, reputando necessario assicurare sull’intero territorio nazionale la unitarietà prescrittiva e la disponibilità a carico del Servizio sanitario nazionale della categoria omogenea degli inibitori di pompa;
che nell’ordinanza di rimessione si prospetta anche la questione di legittimità costituzionale per violazione dei princìpi costituzionali di ragionevolezza, eguaglianza e tutela della salute. La disposizione oggetto di censura attribuirebbe, infatti, in termini generici, una «delega in bianco agli organi amministrativi per la deroga alla disposizione, senza l’individuazione di alcun criterio o parametro per l’esercizio di tale potere di deroga». D’altro canto, l’asserita violazione dei princìpi di ragionevolezza e di eguaglianza affiorerebbe altresì dalla natura di legge provvedimento della norma regionale in questione, «essendo la stessa produttiva di effetti nei confronti di destinatari chiaramente individuabili, aziende farmaceutiche ricorrenti e pazienti che necessitano di tale farmaco, con la conseguenza che si impone uno scrutinio rigoroso di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio, anche territoriale, oltre che in termini di ragionevolezza»;
che, per l’autorità rimettente, la censurata disposizione violerebbe altresì gli artt. 24 e 113 della Costituzione, «in quanto la norma provvedimento risulta approvata dalla regione all’evidente fine di riproporre in via legislativa un atto amministrativo i cui effetti risultano essere stati sospesi in via cautelare nella naturale sede giurisdizionale»;
che il rimettente, a questo proposito, paventa anche i rischi di elusione della tutela assicurata in termini di principio fondamentale dalle norme costituzionali, a seguito del sempre maggior ricorso, in ambito regionale, alle leggi-provvedimento in pendenza di giudizi ed al fine di superare provvedimenti giurisdizionali;
che è intervenuta nel presente giudizio la Regione Liguria, che ha sostenuto la inammissibilità e, comunque, l’infondatezza delle questioni proposte.
Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 [recte: 13] della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2007), in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 113 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 271 del 2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
che, pertanto, l’odierna questione di costituzionalità è divenuta priva di oggetto e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 269 del 2008).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge della Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – Legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 113 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. Civ. Sent. 21329 del 2010 Insidia stradale. Presunzione di responsabilità solo se la custodia del bene sia esercitabile nel caso concreto

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giorno [OMISSIS] [OMISSIS] mentre percorreva a piedi il marciapiede di via [OMISSIS], diretta al cimitero di [OMISSIS], inciampava in una zona sconnessa del marciapiede, e cadeva, riportando la frattura del gomito sinistro.

2. Con citazione del 28 giugno 1999 la parte infortunata conveniva dinanzi al Tribunale di Trieste il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 2043 e 2051 del codice civile. Si costituiva il Comune e contestava il fondamento delle domande.

La causa era istruita con prove orali e documentali ma senza espletamento di consulenza medico legale.

3. Il Tribunale con sentenza del 5 novembre 2003 rigettava la domanda. Contro la decisione proponeva appello E., chiedendone la riforma; resisteva il Comune chiedendo il rigetto del gravame.

4. La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 1 giugno 2005 rigettava l’appello e compensava le spese del grado.

5. Contro la decisione ricorre la parte infortunata deducendo quattro motivi di censura; il Comune ha svolto la difesa in forma orale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento in ordine ai motivi svolti, che vengono esposti in sintesi descrittiva con puntualizzazioni in relazione al fatto storico circostanziato.
Nel primo motivo si deduce violazione e o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2051 del codice civile.

La tesi, ampiamente argomentata da ff 8 a 24 del ricorso, sostiene che la presunzione di colpa prevista dalla norma di garanzia a carico del Comune, per la non idonea manutenzione del marciapiede, ampiamente frequentato dai pedoni che si recavano al cimitero in costanza dei giorni novembrini, dedicati alla visita dei defunti, operava in relazione alla fattispecie concreta dell’illecito come fatto storico circostanziato, essendo pacifico che il tratto del marciapiede, percorso dalla pedone, non era asfaltato ma malformato ed avvallato e potenzialmente pericoloso per la sicurezza dei pedoni.

In punto di diritto si censura la erroneità della pronuncia del primo giudice, che adotta una giurisprudenza restrittiva della responsabilità del custode, senza tener conto delle circostanze concrete del potere di controllo esercitabile sul tratto del marciapiede antistante alla zona cimiteriale e presidiato dal maresciallo T.. Punto illustrato nel paragrafo 1.1. del ricorso.

Nel secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione della norma di cui all’art. 2049 c.c. ed il vizio della motivazione su tale punto, sul rilievo che il Comune risponde anche in relazione alla mancata vigilanza del M.llo della polizia municipale, sulla sede del marciapiede, a rischio di cadute.

Nel terzo motivo si deduce la carenza della motivazione su punto decisivo, in relazione alla insidiosità del marciapiede per la presenza di occulti avvallamenti allo interno della area dissestata.
Avvallamenti dissimulati e resi cedevoli da uno strato di ghiaino, come attestato dallo stesso maresciallo nella relazione di servizio ed evidenziati dalla documentazione fotografica.

Nel quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della regola del neminem laedere, di cui all’art. 2043 del cod. civile, in relazione allo stato precario di tutto il marciapiede ed all’avvallamento connesso a detta superficie, come relazionato nel rapporto di servizio del detto maresciallo.

Nella difesa orale il difensore del Comune ha contestato tale complessa linea difensiva sul rilievo che le censure investirebbero il merito della decisione.
Il ricorso merita accoglimento sul rilievo che, nella sintetica motivazione, la Corte di appello parte da una premessa di principi giuridici, che, in relazione alla fattispecie di illecito ascrivibile al Comune come ente pubblico proprietario e preposto alla sicurezza della circolazione degli utenti, pedoni e veicoli, nella area cimiteriale e relativo marciapiede dissestato, esclude la applicabilità della norma di cui all’art. 2051 c.c. ed applicando la regola generale del neminem laedere, esclude la responsabilità dell’ente addebitando al pedone il criterio di normale prudenza in corrispondenza della malformazione del piano di calpestio sul marciapiede che conduceva all’ingresso cimiteriale.

In senso contrario viene in evidenza l’errore del ragionamento giuridico, compiuto dai giudici di merito, che si sono adagiati su una giurisprudenza ormai superata, mentre questa Corte con una sequenza consolidata di decisioni, da Cass. 6 luglio 2006 n. 15383 a Cass. 22 aprile 2010 n. 9546 sino a recentissime pronunciate nella odierna udienza, con una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela riferite alla responsabilità civile della pubblica amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni, ha stabilito che la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato, come attesta lo stesso rapporto del vigile urbano, che tuttavia ammette di aver preferito di vigilare sul traffico, disinteressandosi dei numerosi pedoni che necessariamente si avvalevano del marciapiede dissestato.

La presunzione in tali circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo.

Le censure, unitariamente considerate, pongono in evidenza vuoi gli errori di applicazione delle norme giuridiche rispetto alla fattispecie come circostanziata, per fatto illecito e responsabilità da custodia, restando inoltre evidente la negligenza del vigile preposto alla sicurezza dei luoghi, sia le lacune motivazionali illustrative di un iter logico incompleto e contraddittorio.

La cassazione avviene con rinvio alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione, con vincolo di attenersi ai principi di diritto come sopra enunciati, e ribaditi nel precedente di questa Corte del 22 aprile 2010 n. 9546.

Il giudice del rinvio provvederà al nuovo regolamento delle spese di giudizio, incluse quelle di questo grado di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio di cassazione alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione.

Depositata in cancelleria il 5 ottobre 2010

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.