Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-09-2011) 06-10-2011, n. 36240 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 13 ottobre 2010, il Tribunale di Roma respingeva l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di G. T.E. e C.P., rispettivamente Presidente e Direttore Generale dello IOR (Istituto per le Opere di Religione dello Stato Città del Vaticano) indagati per omesso adempimento degli obblighi informativi imposti dalla vigente normativa antiriciclaggio ( D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, commi 2 e 3) avverso il decreto del Gip di Roma, emesso in data 20/9/2010 con il quale era stato disposto il sequestro preventivo della somma di Euro 23.000.000,00, detenuta dallo IOR presso il Credito Artigiano di Roma, in relazione a due distinte operazioni con le quali lo IOR aveva disposto il trasferimento di fondi per Euro 3.000.000,00 verso la Banca del Fucino di Roma e di Euro 20.000.000,00 verso la J.P. Morgan di Francoforte.

Avverso tale ordinanza propongono ricorso entrambi gli indagati, per mezzo dei comuni difensori di fiducia sollevando un unico motivo di ricorso con il quale deducono violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, commi 2 e 3.

Successivamente, con atto depositato in data 19/9/2011, i ricorrenti hanno fatto pervenire rinuncia al ricorso per carenza d’interesse, a seguito della revoca del provvedimento di sequestro disposta in data 1 giugno 2011.

Motivi della decisione

La rinunzia all’impugnazione rende il ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

Nel caso di specie la rinunzia è stata determinata dalla sopravvenuta carenza d’interesse, a seguito della revoca del provvedimento di sequestro disposta in data 1 giugno 2011.

Di conseguenza, fermo restando la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, non deve essere applicata la sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 24-10-2011, n. 38208

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza in data 22.3.2010 la Corte di Appello di Trento, sez. dist. di Bolzano, confermava la sentenza del Tribunale di Bolzano del 10.3.2006, con la quale W.K. era stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione per il reato di cui all’art. 81 c.p., comma 2, art. 609 bis c.p., e art. 609 ter c.p., comma 1, n. 1 (per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso con più azioni, con la minaccia consistita nel dirle, qualora non avesse taciuto, che sarebbe dovuta tornare dal padre naturale, con il quale non aveva un buon rapporto, costretto la minore T.J., nata il (OMISSIS), per 3-4 volte, ad atti sessuali..).

Premetteva la Corte territoriale che, in considerazione dei rilievi difensivi in ordine all’attendibilità della parte offesa, al carattere suggestivo delle domande poste dal GIP in sede di incidente probatorio, ed alla discutibile metodologia scientifica adottata dal perito di ufficio chiamato a pronunciarsi su un eventuale disagio psicologico della minore e sulla sua capacità a rendere testimonianza, era stata disposta una nuova perizia, che era stata effettuata in lingua tedesca (lingua della parte offesa).

Al perito erano state affidate tre distinte perizie e le relazioni erano state poi tradotte in lingua italiana.

Tanto premesso e richiamata la sentenza di primo grado, logica e coerente nella ricostruzione dei fatti, rilevava la Corte territoriale che non erano emersi elementi idonei a minare l’attendibilità della parte offesa, le cui dichiarazioni risultavano confermate anche "ab externo".

In ordine alle tre perizie le parti nulla avevano eccepito, tranne rilievi marginali confutati dal perito in sede di esame e di replica scritta.

La pena non poteva essere irrogata in termini più favorevoli all’imputato; nè poteva essere concessa la circostanza attenuante del fatto di minore gravità, per la estrema gravità dei fatti e per il danno cagionato alla psiche della ragazza.

2) Propone ricorso per cassazione W.K., a mezzo del difensore, denunciando con il primo motivo, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della parte offesa.

In accoglimento della richiesta contenuta nei motivi di appello la Corte aveva nominato un nuovo perito che aveva espresso giudizi severissimi sulla indagine condotta dal perito nominato nel corso del giudizio di primo grado, ritenendo, comunque, a sua volta, credibile la minore.

Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in relazione al metodo di assunzione ed alla valenza probatoria delle dichiarazioni testimoniali rese dal minore, rileva che la Corte territoriale si è adagiata sulle conclusioni del perito senza procedere ad un esame rigoroso e prudente di quelle dichiarazioni.

Con il secondo motivo denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, la omessa motivazione in relazione alla valutazione di un mezzo probatorio dedotto nei motivi di appello, il travisamento della prova.

La Corte territoriale apoditticamente ha ritenuto la piena attendibilità della parte offesa sol perchè la stessa aveva confermato anche nel dibattimento di appello gli episodi di cui alla contestazione, senza che emergessero elementi che ne minassero l’attendibilità.

Non ha tenuto conto, però, che le dichiarazioni della ragazza non solo non erano confermate ab externo, ma erano contraddette da altri elementi che facevano dubitare della loro veridicità.

E’ evidente l’errore in procedendo, avendo la Corte negato, di fatto, l’esistenza di un atto probatorio (vizio di travisamento della prova che può essere fatto valere, come error in procedendo a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in sede di legittimità).

In ogni caso il palese travisamento della prova sarebbe censurabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e).

La Corte di merito ha infatti completamente trascurato ed omesso di motivare in ordine ad elementi probatori fondamentali, quali le dichiarazioni della madre della parte offesa, della nonna materna, dei testi Tr.He., M.Z., U. P., del padre della parte offesa.

Con il terzo motivo denuncia la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 609 quater c.p., comma 3. 3) Con memoria in data 7.6.2011 il difensore di parte civile, in via preliminare, eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per non avere l’imputato specificato in modo chiaro i capi e i punti della sentenza impugnati, e comunque l’inconsistenza, non decisività ed infondatezza del ricorso medesimo, confutando i rilievi in esso contenuti in relazione alla inattendibilità della parte offesa.

Rileva poi che, correttamente, sono state negate le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 609 quater c.p., comma 3. 4) Il ricorso è infondato.

4.1) Va ricordato, preliminarmente, che, come ribadito costantemente da questa Corte, pur dopo la nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, "il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 6^, 15 marzo 2006, ric. Casula).

Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E’, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 6^, 15 marzo 2006, ric. Casula).

Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".

Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi – anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso – in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice.

Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione (cfr. Cass. sez. 1^ n.42369/2006).

Esaminata in quest’ottica la motivazione della sentenza d’appello si sottrae alle censure che le sono state mosse, perchè il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha puntualmente indicato le risultanze probatorie da cui emerge la piena responsabilità dell’imputato per il reato ascritto.

4.1.1) L’esame della piena attendibilità delle dichiarazioni della minore è argomentato e puntuale e non è stata certo rimesso dai giudici di merito alle valutazioni del perito.

Pur prendendo atto delle critiche rivolte dalla difesa alle modalità di svolgimento dell’incidente probatorio, ha evidenziato la Corte territoriale che la persona offesa aveva, in sede di dibattimento di appello, confermato gli episodi oggetto della contestazione, già riferiti in sede di incidente probatorio. Ha poi la Corte di merito, richiamando le conclusioni del perito, neppure contestate dalle parti in relazione al loro nucleo essenziale, sottolineato che la minore risultava pienamente capace di testimoniare e che le sue dichiarazioni erano fondate "su concreti dati esperenziali e non frutto di suggestione e/o fantasia".

Estremamente significativo era poi il fatto che gli episodi oggetto della imputazione erano stati riferiti dalla minore, negli stessi termini, alla madre, al perito d’ufficio ed alla psicologa presso cui era in cura. Le dichiarazioni di questi ultimi erano, quindi, da valutare come riscontri; riscontri, anche se meno significativi, si traevano dalle testimonianze della nonna e di B. E., vicina di casa.

Già il Tribunale aveva evidenziato in proposito come la concordanza dei racconti sui fatti resi dalla persona offesa in momenti diversi fosse "sicuro indice della veridicità del contenuto degli stessi, considerato anche il notevole lasso di tempo intercorso…".

Il Tribunale aveva dato anche una spiegazione logica ed argomentatata in ordine al silenzio serbato inizialmente da T.J. ed al momento in cui essa aveva deciso di raccontare l’accaduto alla madre (pag.14 e ss. sent. Trib.).

Aveva, poi, analizzato gli ulteriori elementi probatori che avvaloravano quanto riferito dalla parte offesa (pag. 17 e ss. sent.

Trib.).

Legittimamente, pertanto, la Corte si è limitata a rinviare per relationem a tale motivazione. Le sentenze, quindi, vanno lette e valutate congiuntamente.

E’ pacifico, infatti, che, nell’ipotesi di conferma della sentenza di primo grado, le due motivazioni si integrino a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione.

Allorchè, quindi, le due sentenze concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (cfr. ex multis Cass. sez. 1^, n. 8868 del 26.6.2000 – Sangiorgi).

4.1.2) Il ricorrente assume che le dichiarazioni della minore risultano contraddette da altre acquisizioni istruttorie (richiamate ed allegate al ricorso), che la Corte di merito non ha valutato, essendosi limitata ad affermare genericamente che non erano emersi elementi tali da minare l’attendibilità della persona offesa.

Non tiene conto però che il Tribunale, alla cui sentenza correttamente ha, come si è visto, rinviato per relationem la Corte territoriale, aveva esaminato già tali elementi pervenendo alla conclusione che essi convalidavano piuttosto, anzichè smentire, le dichiarazioni della parte offesa.

Attraverso una lettura, per di più "parcellizzata" (isolando singole affermazioni dal contesto complessivo) degli indicati atti processuali, si propone una diversa interpretazione di tali acquisizione e si richiede sostanzialmente un riesame nel merito delle stesse.

Oppure si lamenta l’omesso esame di singole doglianze contenute nell’atto di appello, senza tener conto che "Nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata" (Cass. pen. Sez. 4^ n. 1149 del 24.10.2005 – Mirabilia; v. anche Cass. sez. un. n. 36757 del 2004 Rv. 229688).

4.2) Quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, non è necessaria una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente la indicazione degli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri.

Non è necessario, quindi, scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che il giudice indichi, nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Il preminente e decisivo rilievo accordato all’elemento considerato implica infatti il superamento di eventuali altri elementi, suscettibili di opposta e diversa significazione, i quali restano implicitamente disattesi e superati. Sicchè anche in sede di impugnazione il giudice di secondo grado può trascurare le deduzioni specificamente esposte nei motivi di gravame quando abbia individuato, tra gli elementi di cui all’art. 133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato e le deduzioni dell’appellante siano palesemente estranee o destituite di fondamento (cfr. Cass. pen. sez. 1^, n. 6200 del 3.3.1992; Cass. sez. 6^ n. 34364 del 16.6.2010).

L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (cfr. Cass. pen. sez. 6^ n. 7707 del 4.12.2003).

Il Tribunale aveva negato l’invocato beneficio ritenendo assolutamente ostativi i numerosi precedenti penali.

In presenza di una impugnazione in cui si contestava genericamente (ai limiti dell’ammissibilità) la decisione del Tribunale, la Corte territoriale non aveva alcun onere di argomentare specificamente sul punto.

Peraltro dalla complessiva motivazione della sentenza emerge come, non solo i numerosi precedenti che connotavano negativamente la personalità dell’imputato, ma anche la estrema gravità dei fatti, rendevano il prevenuto immeritevole dell’invocato beneficio.

4.3) Infine, la Corte territoriale ha adeguatamente e correttamente motivato in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 609 quater c.p., comma 3.

Come ripetutamente affermato da questa Corte detta attenuante (come anche quella di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3) deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell’azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale della vittima (bene- interesse tutelato dalla norma) sia stata compressa in maniera non grave.

Deve quindi farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, quali mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, condizioni fisiche e mentali di questa, caratteristiche psicologiche valutate in relazione all’età, così da poter ritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in modo non grave, come, pure, il danno arrecato anche in termini psichici (cfr. Cass. pen. sez. 3^, n. 5002 del 7.11.2006; Cass. pen. sez. 3^, n. 45604 del 13.11.2007).

Bisogna tener conto cioè, oltre che della materialità del fatto, di tutte le modalità della condotta criminosa e del danno arrecato alla parte lesa ovvero degli elementi indicati dal comma primo dell’art. 133 c.p., ma non possono venire in rilievo gli ulteriori elementi di cui al comma 2 dello stesso art. 133, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena" (Cass. pen. sez. 3^, n. 2597 del 25.11.2003).

Anche di recente questa Corte ha ribadito che ai fini del riconoscimento dell’attenuante della minore gravità non rileva di per sè la "natura" e "l’entità" dell’abuso, essendo necessario valutare il fatto nel suo complesso (Cass. sez. 3^, n. 10085 del 5.2.2009).

La Corte di merito si è attenuta a tali principi, valutando globalmente il fatto ed il danno provocato alla vittima e sottolineando come la condotta dell’imputato aveva, oltre che nel corpo, "inciso pesantemente anche sulla psiche della ragazzina, abusando dei sentimenti e della confidenza della ragazza nella sua persona e soprattutto tentando di ottenere il suo silenzio con promesse e/o ricatti di vario genere..". 4.4) Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-05-2012, n. 7523

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 22-7-2009,ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento della domanda di riscatto agrario proposta da D.F.G. e D.L. L. nei confronti di D.L. e di P.A. acquirenti in data 27-2-1995 di un terreno agricolo sito in (OMISSIS), confinante con terreni agricoli di proprietà dei riscattanti, senza che agli stessi fosse stata fatta la dovuta denuntiatio.

La Corte di Appello ha ritenuto che non era ostativa all’esercizio del diritto di riscatto la circostanza che il fondo venduto fosse occupato dall’affittuario P.G., di cui era provato fin dal 27-2-95 uno stato di malattia che non gli avrebbe consentito di continuare a coltivare il fondo, in considerazione del fatto che egli già dal 21-2-95 era stato ricoverato in un centro per non autosufficienti.

Propongono ricorso per cassazione D.L. e P. A. con tre motivi e presentano memoria. Non presentano difese D.F.G. e D.L.L..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione della L. n. 817 del 1971, art. 7, comma 2, ex art 360 c.p.c., n. 3, e difetto di motivazione su un fatto decisivo e controverso.

Assumono i ricorrenti che la Corte di merito ha erroneamente riconosciuto il diritto di riscatto dei proprietari dei terreni agricoli confinanti, pur risultando sul fondo riscattato l’esistenza dello stabile insediamento di un affittuario.

La Corte di merito ha negato il carattere della stabilità dell’insediamento dell’affittuario P.G., sul rilievo che lo stesso risultava ricoverato in un centro per persone non autosufficienti al momento della stipula della compravendita, quando il ricovero risaliva a soli cinque giorni prima della data della stipula del contratto e la impossibilità di prosecuzione nella coltivazione poteva ritenersi accertata solo in base ad avvenimenti successivi alla compravendita.

2. Il motivo è infondato.

La L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, comma 2, n. 2), secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, va interpretato nel senso che l’insediamento sul fondo d’uno dei soggetti indicati dalla norma è d’ostacolo al sorgere del diritto di prelazione in capo al confinante proprietario coltivatore diretto sol quando, al momento della conclusione della vendita, quell’insediamento non solo sia già in atto, ma sia destinato a perdurare.

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia violato la norma richiamata e sia incorsa in difetto di motivazione su punto decisivo della controversia quando ha escluso il carattere di stabilità dell’insediamento dell’affittuario.

3. La sentenza impugnata ha considerato che l’affittuario era ricoverato al momento della compravendita presso un centro anziani non autosufficienti ed ha fatto discendere da tale circostanza la non stabilità dell’insediamento al momento della vendita.

Si osserva che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può far ricorso, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale istituzionalmente demandatogli di individuare le fonti di prova e controllarne l’attendibilità e la concludenza.

Va ribadito il principio che spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio. Cass. civ. 21/10/2003, n. 15737. 4. Nella specie il ragionamento presuntivo della Corte di merito non è affetto dal denunziato vizio motivazionale, in quanto al momento della compravendita l’affittuario risultava ricoverato presso una struttura per anziani non autosufficienti e rispetto al dato della non autosufficienza, accertato da documentazione tempestivamente prodotta, nessun rilievo può avere l’elemento temporale che il ricovero risaliva a soli cinque giorni prima della vendita.

5. Il secondo motivo, con cui si denunzia violazione dell’art. 345 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, c e difetto di motivazione per aver la Corte di Appello tenuto conto delle risultanze del documento attestante il ricovero in ospedale del P. fin dal (OMISSIS), tardivamente prodotto, ed il terzo motivo, con si denunzia violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto,una volta esclusa l’efficacia probatoria della documentazione prodotta, la Corte avrebbe dovuto rigettare la domanda, sono assorbiti dalla decisione del primo motivo.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione in considerazione dell’assenza di difese degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-11-2011) 25-11-2011, n. 43770

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 20 maggio 2011 e depositata il 3 giugno 2011, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha confermato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 21 aprile 2011, di custodia cautelare in carcere a carico di Z.G., indagato per il delitto di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, ai sensi del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, per la partecipazione alla organizzazione capeggiata da M.G. e operante nella zona sud – est di Roma, con permanenza protratta dal maggio 2008 al’agosto 2010, nonchè per il delitto scopo di cessione di stupefacente ascritto al capo 7 della rubrica del provvedimento coercitivo, essendo addebitati, in relazione al delitto associativo, il ruolo di collaborazione nella preparazione degli stupefacenti e nella cessione a terzi e, in relazione al reato scopo, il concorso con M., S., F. e Ma. nella cessione a R.N. di trentacinque grammi di cocaina, consegnata all’acquirente presso il solarium gestito da F. il (OMISSIS).

Il Collegio ha motivato: la "serrata sequenza e concatenazione" delle evidenze delle intercettazioni telefoniche e dei servizi di osservazione (in seguito ai quali la polizia giudiziaria operò l’arresto di R. e il sequestro della droga) dimostra che Z. prestò collaborazione nella preparazione e nel confezionamento della droga a S., accompagnato dall’indagato presso la sala scommesse Intralot ove lo attendevano i compartecipi;

S. contattò quindi F. e costui concordò l’appuntamento con l’acquirente all’interno del solarium del F.; fuori del locale il servizio di osservazione verificò l’incontro di S. e F. e, successivamente, l’arrivo, l’ingresso e, poi, l’uscita R. il quale venne tratto tosto in arresto, essendo stato trovato in possesso della partita di cocaina appena acquistata;

infondata è l’eccezione difensiva che lo stupefacente non contenesse bicarbonato (sostanza alla quale aveva fatto riferimento Z. nel precedente colloquio telefonico pomeridiano con S., assicurandolo che all’occorrenza avrebbe portato lui il composto);

all’indagato l’accusa non addebita di aver tagliato la cocaina col bicarbonato, bensì di aver coadiuvato S. nella preparazione e nel confezionamento dell’involucro destinato a R.; la disponibilità manifestata a fornire il bicarbonato è, piuttosto, indice della "preesistenza di rapporti fiduciari e di abitudini di consolidata reciprocità"; sicchè il fatto del (OMISSIS) riveste "centrale rilevanza" anche ai fini dell’accertamento del delitto associativo; in proposito la difesa contesta non la esistenza della associazione, bensì la partecipazione dell’indagato; orbene, le intercettazioni dimostrano numerosissimi contatti con gli altri sodali e "il coinvolgimento nel traffico illecito" e la "conoscenza perfetta delle dinamiche del sodalizio"; in particolare dalle comunicazioni telefoniche intercorse nei mesi di luglio e agosto 2009 tra A.P. e G.A. e tra quest’ultimo e N. dimostrano, nella loro correlazione, il coinvolgimento di Z. nella riscossione e nel conteggio dei proventi del traffico della droga, riferendo, per l’appunto, G. a N. che G. si era sbagliato nel computo della somma incassata; dalla conversazione del 20 agosto 2009 emerge che Z. rimise a M., il quale si trovava ad Ibiza, Euro 950,50 frutto degli illeciti profitti; la tesi difensiva di un lecito prestito erogato per amicizia è infondata; Z. si premurò di giustificare al capo della associazione l’invio del minor importo (rispetto alla richiesta di Euro 1000,00), adducendo le spese della operazione e, soprattutto, sono documentati i contatti (nelle more tra la richiesta e la spedizione della somma) tra Z. e tal Fi., abituale acquirente di cocaina, finalizzati al recupero del contante da inviare a M.; dalle ulteriori intercettazioni (specificamente indicate nella ordinanza) emergono le cessioni di droga operate dall’indagato a tal P. e tale B. e i contatti concernenti traffici illeciti intrattenuti con Gi.

G. (arrestato per coltivazione di marijuana); costui convoca infatti Z. per un affare "importante" di comune interesse e riguardante "l’attività" dell’indagato, laddove Z. non fa alcun lavoro; la tesi difensiva dell’uso terapeutico di droga per lenire i sintomi della epilessia è poco plausibile ed è smentita dal complesso indiziario; conclusivamente Z., colla propria condotta, adempiendo i compiti assegnatigli da M. di riscossione, di trasporto di supporto a S. nelle consegne, nella consapevolezza del vicendevole ausilio offerto dalle reciproche condotte alla attuazione del programma criminale, ha integrato gli estremi del delitto associativo; quanto, infine, alle esigenze cautelari, deve esserne affermata la sussistenza alla stregua della disponibilità al coinvolgimento "nei traffici e nei circuiti illeciti emersi", del rapporto fiduciario con "personaggi di elevato spessore", della intraprendenza e della "capacità operativa" dimostrate e della presunzione legale di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3. 2. – Ricorre per cassazione l’indagato, personalmente mediante dichiarazione resa, ai sensi dell’art. 123 c.p.p., al direttore della Casa circondariale di Roma, Regina Coeli, il 14 giugno 2011, colla quale sviluppa due motivi, dichiarando promiscuamente di denunciare, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 del Testo unico cit, e art. 273 c.p.p. (primo motivo) inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 125 c.p.p. (primo motivo) e in relazione all’art. 273 c.p.p., art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), e art. 275 c.p.p. (secondo motivo), nonchè mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione (primo e secondo motivo).

2.1 – Con il primo motivo il ricorrente, censurando l’omesso esame delle deduzioni in proposito formulate dalla difesa, deduce: la motivazione della ordinanza impugnata è "lacunosa, frammentaria e oscurà, meramente apparente; il Collegio non ha dato conto della "sussistenza di strutture" della supposta associazione; esso Z. ha sempre vissuto "nella zona ove si sono svolti i fatti oggetto delle imputazioni"; è incensurato; i rapporti intrattenuti con coetanei, vicini di casa ed ex compagni di scuola non dimostrano la partecipazione alla associazione, costituendo piuttosto oggetto di travisamento "dei dati fattuali" da parte dei giudici di merito; in relazione al fatto del (OMISSIS), difetta la "pur minima descrizione fattuale della attività" addebitata "di lavorazione e confezionamento" e del luogo relativo; privo di valenza è il riferimento al bicarbonato contenuto nella conversazione Intercettata, in quanto la sostanza è utilizzata dal ricorrente per "fumare lo stupefacente" e non per tagliare la droga; la tempistica dei contatti tra Z. e S., nelle ore pomeridiane e serali del (OMISSIS), tenuto conto che sicuramente non si incontrarono prima delle 19.30 (orario di un contatto telefonico tra i due), contraddice l’ipotesi che Z. abbia coadiuvato S. nella preparazione della cocaina successivamente ceduta a R., atteso che alle 19.10 S. aveva comunicato a M. che gli mancavano dieci minuti per completare la lavorazione e il confezionamento della cocaina da consegnare all’acquirente; esso ricorrente non era presente all’atto della cessione; e, inoltre, secondo quanto risulta dal servizio di osservazione, giunse da solo al centro estetico "Clever e Sun" e, sempre da solo, andò via.

Il ricorrente prosegue, quindi, asserendo in ordine alle supposte condotte associative antecedenti: egli non partecipò alla telefonata del luglio 2009 tra A. e G.; nè è dimostrato che col prenome G. gli interlocutori si riferissero a lui; quanto all’invio di Euro 950,50 a M. il 20 agosto 2009, se la somma avesse rappresentato il corrispettivo del profitto del traffico di stupefacenti, esso ricorrente non avrebbe specificato l’importo delle spese di spedizione.

Deduce e ribadisce, infine, il ricorrente: esso Z. assume stupefacente a scopo terapeutico per lenire gli attacchi epilettici;

i rapporti intrattenuti con gli altri indagati sono espressione della pregressa conoscenza con persone del medesimo quartiere; non sono indicativi, al pari delle emergenze delle telefonate intercettate, del coinvolgimento nella associazione nè nel traffico degli stupefacenti.

2.2 – Con il secondo motivo il ricorrente, in relazione alle esigenze cautelari, oppone: il periculum libertatis non è attuale, il Pubblico Ministero ha chiesto l’applicazione della misura dopo sedici mesi dal fatto; e il giudice per le indagini preliminari ha provveduto a quasi due anni di distanza; nelle more nessuna condotta penalmente rilevante è stata addebitata all’indagato, affatto incensurato; difettano elementi specifici e concreti indicativi della pericolosità sociale.

3.-Il ricorso è infondato.

3.1 – Non ricorre il vizio della violazione di legge:

– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna apprezzabile, alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.

3.2 – Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione.

Innanzi tutto, circa la materiale esistenza della associazione per delinquere, il giudice del riesame ha espressamente rilevato che la questione non aveva formato oggetto di contestazione da parte dell’indagato (v. ordinanza, p. 2).

E, inoltre, alla stregua della ampia rappresentazione operata dal Collegio delle deduzioni difensive, non risulta che tra i temi sottoposti al giudice del riesame vi fossero pur quelli concernenti la riferibilità alla persona fisica dell’indagato delle menzioni del suo prenome operate dagli interlocutori nelle conversazioni intercettate, nè la compatibilità della partecipazione di Z. alla preparazione e al confezionamento della cocaina assieme a S. colla tempistica delle comunicazioni telefoniche tra i due sodali.

Orbene, in relazione a tutte e tre le succitate questioni (con riferimento alle quali il ricorso reca la denunzia dell’omesso esame da parte del giudice a quo) il ricorrente – con palese inosservanza del canone della autosufficienza del ricorso, espressione del requisito della specificità dei motivi sanzionato a pena di inammissibilità – ha omesso di rappresentare e dimostrare di aver sollecitato l’esame del giudice di merito colla richiesta di riesame, ovvero con motivi nuovi ai sensi dall’art. 309 c.p.p., comma 6, o mediante memoria ovvero, infine, con dichiarazione inserita a verbale.

Epperò le relative deduzioni, costituenti censure di merito in punto di fatto, non possono trovare ingresso nella sede del presente scrutinio di legittimità, in quanto non sono riconducibili ai vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla tipologia dei motivi di ricorso contemplata dall’art. 606 c.p.p., comma 1.

Per il resto il giudice a quo ha dato conto adeguatamente -come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte:

Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove le deduzioni, le doglianze e i rilievi residui espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 3.3 – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

A scioglimento della riserva del 3 novembre 2011:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.