Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-11-2010) 20-01-2011, n. 1792 Indagini preliminari; Mezzi di prova

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

D.R.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello de l’Aquila confermava la decisione del tribunale di Avezzano che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 81 cpv. c.p., art. 609 bis e ter c.p., n. 1 in danno di minori nella scuola media in cui svolgeva l’attività di bidello.

Deduce in questa sede il ricorrente:

1) l’erronea falsa applicazione della legge penale con riferimento all’art. 373, art. 136, comma 2 in relazione all’art. 191 c.p.p. e vizio di motivazione per mancata verbalizzazione delle domande rivolte alle persone chiamate a rendere sommarie informazioni;

2) erronea e falsa applicazione dell’art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 530 c.p.p., comma 2 risultando omessa l’effettuazione del rigoroso controllo delle dichiarazioni accusatorie provenienti dalla parte offesa.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Sul primo motivo ha già correttamente risposto la corte d’appello.

Quest’ultima ha evidenziato in premessa che il giudizio di primo grado si era svolto nelle forme del rito abbreviato e che l’originaria richiesta, subordinata all’audizione dei testi le cui dichiarazioni erano state verbalizzate senza indicazione delle domande, era stata superata dalla volontà dell’imputato di accedere al rito senza condizione alcuna.

Ha poi aggiunto che se è vero che l’art. 136 cpv. c.p.p., prevede che nel verbale debbano essere riprodotte anche le domande, è altresì evidente che la sanzione di nullità è comminata dall’art. 142 solo per le ipotesi di assoluta incertezza sulle persone.

Ciò posto è anzitutto innegabile che, come più volte affermato da questa Corte, con la scelta del rito abbreviato l’imputato ha rinunciato al diritto di interrogare o fare interrogare a sua volta il teste, accettando l’utilizzazione delle dichiarazioni già in atti.

L’unico limite per l’utilizzazione è rappresentato dall’inutilizzabilità cd. "patologica" della prova ma nel caso di specie si è evidentemente fuori da tale tematica.

In proposito va infatti ricordato come sul piano generale che le Sezioni Unite di questa Corte, richiamando la decisione della Corte Costituzionale n. 34/73, abbiano già puntualizzato che nel descritto fenomeno rientrano solo le prove oggettivamente vietate e cioè quelle comunque formate o acquisite in violazione – o con modalità lesive – dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione e, perciò, assoluti e irrinunciabili, a prescindere dall’esistenza di un espresso o tacito divieto al loro impiego nel procedimento contenuto nella legge processuale (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 Rv. 216246).

Ora se è vero che anche le modalità acquisitive delle dichiarazioni possono in talune ipotesi – specificamente regolamentate – essere decisive per l’utilizzabilità di esse, come nel caso dell’art. 141 bis che definisce le modalità di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione all’evidente fine – più volte sottolineato anche dalle decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte – di verificare la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni, è altresì evidente che tale tematica viene impropriamente richiamata nel caso di specie.

L’art. 136 c.p.p. ha come unico scopo, infatti, quello di individuare sul piano generale il contenuto del verbale tant’e che il successivo art. 142 sanziona con la nullità solo le mancanze che rendono la verbalizzazione incerta sulla persona che ha reso le dichiarazioni o che ha redatto l’atto.

Nessuna nullità o inutilizzabilità può derivare, quindi, in assenza di una specifica previsione, dalla mancata indicazione delle domande.

Nè appare decisiva al riguardo la considerazione del ricorrente secondo cui l’omissione della indicazione delle domande non consente di verificare (e, di conseguenza, di valutare) l’eventuale carattere suggestivo delle domande poste o la pertinenza delle stesse al decisum.

In questo modo si finisce, infatti, per trascurare e non considerare, alcuni punti oramai fermi nella giurisprudenza di legittimità.

Il primo è che il divieto di porre domande suggestive di cui all’art. 499 cod. proc. pen. non si applica alle dichiarazioni rese dalla persona offesa al P.M. durante le indagini preliminari in quanto la norma riguarda il dibattimento e non le indagini preliminari (Sez. 3, n. 43837 del 29/10/2008 Rv. 241686).

Il secondo, nella specie assorbente del primo, è che in tema di assunzione ed utilizzazione delle prove, non da luogo alla sanzione di inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., la violazione delle regole per l’esame fissate dall’art. 498 c.p.p., comma 1, e art. 499 cod. proc. pen., poichè non si tratta di prove assunte in violazione di divieti posti dalla legge, bensì di prove assunte con modalità diverse da quelle prescritte. E deve essere, del pari, esclusa la ricorrenza di nullità, atteso il principio di tassatività vigente in materia e posto che l’inosservanza delle norme indicate non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall’art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 39996 del 14/07/2005 Rv. 232941; Sez. 3, n. 35910 del 25/06/2008 Rv. 241090).

E dunque nemmeno sul piano degli effetti è possibile pervenire alla conclusione che l’omessa indicazione delle domande possa comportare l’inutilizzabilità, per di più patologica, delle dichiarazioni verbalizzate.

Quanto al secondo motivo si deve rilevare che l’attendibilità della vittima risulta adeguatamente motivata con l’esclusione della prova di intenti calunniosi o di anomalo protagonismo nella vittima della quale logicamente viene invece sottolineata la riservatezza del carattere e la prudenza e la maturità dimostrata.

Correttamente si evidenzia inoltre il numero degli episodi contestati e si argomenta sulla plausibilità dell’iniziale turbamento della bambina che tuttavia – come da questi ultimi confermato – aveva riferito ai compagni ed alla professoressa D..

Adeguatamente scrutinato appare anche il comportamento della Preside e l’esclusione di una "psicosi di gruppo" che avrebbe favorito l’insorgere delle accuse.

Le doglianze del ricorrente, che tra l’altro contesta l’univocità degli elementi di accusa e la certezza degli episodi, anche con riferimento alle dichiarazioni della dottoressa M., si sostanziano in rilievi di merito che in questa sede non possono trovare accesso essendo inibita la nuova valutazione degli elementi di prova.

Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-03-2011, n. 5710 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda proposta da S.M. contro l’Anas s.p.a., diretta all’accertamento della sussistenza tra le parti di un contratto a tempo indeterminato, in conseguenza dell’illegittimità dell’apposizione del termine al contratto con cui egli era stato assunto alle dipendenza della società convenuta per il periodo dall’1.6.1998 al 31.1.1999, o dell’illegittimità della proroga del medesimo fino al 30.9.1999, in mancanza di esigenze eccezionali o straordinarie. La Corte d’appello accoglieva per quanto ritenuto di ragione anche la domanda di pagamento delle retribuzioni, condannando la datrice di lavoro – in virtù del diritto del lavoratore al risarcimento del danno dal momento in cui abbia inutilmente messo a disposizione le proprie energie lavorative – al pagamento delle retribuzioni dovute dal 26.1.2000, oltre accessori per il ritardo.

La Corte, ricordato che il contratto a termine era stato giustificato, in base alla L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. c), con riferimento a "esigenze di carattere straordinario legate all’esaurimento del contenzioso in materia di espropri", osservava che quindi era necessario accertare le mansioni a cui era stato adibito il lavoratore, al fine di verificare la loro conformità alle particolari esigenze del contratto a termine e che il lavoratore non fosse stato invece utilizzato in mansioni ordinarie finalizzate a realizzare esigenze usuali dell’azienda. Tale verifica, secondo la Corte, era risultata negativa, in quanto il direttore centrale amministrativo, sentito come teste, aveva innanzitutto riferito che lo S. era stato assunto per compiti di rilevazione del contenzioso in generale, e poi aveva riferito, così come altri due testimoni, che egli si era occupato in via continuativa di tutte le problematiche di cui all’apposito capitolo di prova, e cioè di consulenza legale, cessioni di credito, pignoramenti presso terzi, consulenza su licenze e concessioni e su previsioni di spesa. D’altra parte, il responsabile del progetto rilevamento del contenzioso aveva confermato l’assegnazione del ricorrente a compiti inerenti al progetto ma non aveva potuto escludere l’espletamento anche di diverse funzioni, avendo precisato che non sapeva cosa facesse quando non lavorava con lui.

L’Anas s.p.a. ricorre per cassazione con due articolati motivi.

Lo S. resiste con atto che, sebbene intitolato controricorso e ricorso incidentale condizionato e autonomamente iscritto a ruolo, non risulta formulare una impugnazione. Memorie di entrambe le parti.
Motivi della decisione

I due procedimenti distintamente iscritti a ruolo relativamente al ricorso e al controricorso, frutto di un erronea duplicazione, devono essere riuniti.

Il primo motivo denuncia insufficiente omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo. Si sostiene che una più completa e più logica valutazione delle deposizioni testimoniali evidenzia che lo S. era stato fondamentalmente addetto a mansioni inerenti al progetto relativo alla rilevazione del contenzioso relativo agli espropri, mentre le altre attività erano state sporadiche, residuali e non pienamente provate. Si lamenta anche il mancato confronto con le osservazioni al riguardo del giudice di primo grado.

Si lamenta poi il mancato esame dei dati istruttori relative alle offerte di assunzione a tempo indeterminato rivolte allo S., in relazione alla dedotta violazione dell’art. 18 del CCNL sul diritto di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato riconosciuto per eh avesse già lavorato a termine.

Il motivo non merita accoglimento.

Come è noto, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., per es., Cass. 6064/2008 e 7394/2010). Nella specie le censure formulate dalla ricorrente hanno le caratteristiche di cui al riportato principio, senza evidenziare illogicità o lacune rilevanti sotto il profilo del vizio di motivazione deducibile in cassazione.

La doglianza relativa al mancato esame di dati istruttori relativi ad offerte di assunzione rivolte allo S. è inammissibile perchè la relativa tematica riguarda una domanda proposta dal lavoratore in via subordinata e rimasta assorbita a seguito dell’accoglimento delle domande proposte in via principale.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, lett. c).

Il motivo in sostanza non ha autonomia rispetto al primo motivo, in quanto è correlato alla contestazione della tesi che si fosse verificata la deviazione della concreta adibizione del ricorrente rispetto alla finalità del contratto a termine. In altri termini, si prospetta una violazione di legge in relazione ad un accertamento dei fatti diverso da quello compiuto dal giudice di merito. Pertanto il rigetto del primo motivo comporta l’inaccoglibilità anche del motivo in esame.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese vengono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte, riuniti i procedimenti di cui al r.g. n. 5100 e 8511 del 2007, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a S.M. le spese del giudizio in Euro 36,00 oltre Euro tremila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, distratte all’avv. Giovanni Angelozzi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 18-02-2011, n. 486 Amministrazione pubblica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. T.C., odierno ricorrente, risiede nel Comune di Ossona, nei pressi di una’Azienda, (C. s.r.l.) che svolge attività di carpenteria metallica mediopesante.

Con nota del 28 luglio 2008, l’interessato ha inoltrato al predetto Comune istanza volta a conoscere se il giudizio di conformità urbanistica ed ambientale in precedenza espresso dagli organi tecnici dell’Ente, in ordine ad interventi di ampliamento eseguiti su un capannone dell’Azienda edificato nell’anno 2002, fosse stato formulato sulla base di un previo sopralluogo. Con la medesima istanza, l’interessato invitava quindi il Comune a trasmettergli copia del verbale delle operazioni di sopralluogo, se effettivamente effettuate o, in mancanza, ad effettuarle comunicandogli i risultati.

L’Amministrazione riscontrava l’istanza con nota del 9 agosto 2008, nella quale si afferma fra l’altro che "…non è al momento prevista, e disciplinata dall’Ente (…) l’attività di sopralluogo nell’interesse di privati".

In data 6 maggio 2010, il ricorrente inviava quindi un’altra istanza al Comune di Ossona invitandolo ad indicargli quale fosse l’Autorità competente ad effettuare il sopralluogo da lui richiesto.

Non avendo l’Amministrazione dato riscontro a questa richiesta, l’interessato ha proposto il presente ricorso con il quale chiede a questo Tribunale di ordinare all’Ente di provvedere sulla stessa entro un termine non superiore a trenta giorni.

Il Comune di Ossona e la società controinteressata non si sono costituiti in giudizio.

Tenutasi la camera di consiglio in data 20 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Come anticipato, con il ricorso in esame l’interessato censura il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sulla sua istanza del 6 maggio 2010, con la quale egli ha domandato alla medesima Amministrazione di indicargli l’Autorità competente ad effettuare un sopralluogo di verifica della conformità di un immobile alla disciplina urbanistica ed edilizia, di proprietà di una azienda situata nelle vicinanze della sua abitazione.

Ritiene il Collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento.

Va preliminarmente osservato che la condanna dell’Amministrazione a pronunciarsi sull’istanza del privato presuppone l’accertamento della sussistenza dell’obbligo di pronunciarsi.

E’ opinione comune tale obbligo non sussista nel caso in cui l’istanza sia palesemente infondata, nel caso di richiesta di riesame di un precedente atto di diniego (giacché in tale ipotesi vi sarebbe aggiramento dei termini decadenziali previsti dalla legge per la proposizione del gravame avverso l’atto di diniego) e, infine, secondo parte della giurisprudenza, nel caso di istanza volta ad ottenere l’estensione del giudicato in favore dei soggetti che non sono stati parte del processo (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 28 novembre 1994, n. 950; T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 27 febbraio 2008, n. 277).

Alla prima di queste ipotesi può ricondursi il caso in cui il privato, nonostante l’Amministrazione abbia già fornito riscontro ad una sua domanda, formuli un’istanza avente contenuto sostanzialmente analogo a quello della precedente; posto che non si può pretendere – contro i principi di ragionevolezza, buona fede e buon andamento della pubblica amministrazione – che l’Autorità sia costretta a dare continuo riscontro ad istanze che riproducono il contenuto di altre già evase.

Ciò premesso va osservato che, nel caso concreto, il Comune di Ossona, con la citata nota del 9 agosto 2008, non si è limitato ad affermare che non è prevista e disciplinata dall’Ente l’attività di sopralluogo nell’interesse di privati; ma ha altresì affermato che "in ordine ad eventuali sopralluoghi si informa che, in aggiunta alla normale attività di vigilanza sul territorio svolta da Agenti e Funzionari di Polizia Giudiziaria, è garantito il supporto tecnico di competenza ogni qualvolta venga segnalato o riscontrato di iniziativa degli uffici in modo circostanziato, un presunto illecito nelle materie di competenza".

Dal complesso delle proposizioni riportate si ricava che in sostanza l’Amministrazione comunale ha inteso comunicare al ricorrente quanto segue: a) che i sopralluoghi possono essere effettuati, dal personale tecnico dell’Ente, solo in caso di segnalazioni circostanziate di presunti illeciti in materia urbanistica ed edilizia; e b) che in mancanza di segnalazioni circostanziate l’Ente non effettua sopralluoghi su semplice richiesta di privati.

Dal tenore di tale comunicazione risulta evidente che l’Autorità amministrativa non ha declinato la propria competenza ad effettuare attività di controllo e vigilanza in materia di urbanistica ed edilizia (ed in particolare ad effettuare sopralluoghi su beni di terzi anche ad istanza di privati); ma ha semplicemente affermato che in mancanza delle suindicate condizioni (segnalazione circostanziata di presunti illeciti) detta attività non viene esplicata.

Ne discende che la successiva istanza formulata dal ricorrente – con la quale si chiede al Comune di indicare quale sia l’amministrazione competente ad effettuare la predetta attività di vigilanza – appare francamente illogica, avendo il Comune medesimo già riconosciuto di essere esso stesso l’autorità competente, ma di non avere ragione di intervenire in difetto di segnalazione di illeciti ambientali diversi e ulteriori rispetto ai riscontri già effettuati.

Si deve dunque escludere che nel caso concreto l’Amministrazione intimata avesse l’obbligo di dare riscontro all’istanza del privato.

Per queste ragioni il ricorso va respinto.

Nulla per le spese, non essendosi costituite in giudizio le parti intimate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2011, n. 10094 Contratti

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Svolgimento del processo

L’Azienda ospedaliera "S. Croce e Carle", nel convenire in giudizio dinanzi al tribunale di Cuneo l’Associazione sportiva Santa Croce Golf Club, il Golf Club Cuneo, l’Immobiliare sportiva S. Croce s.r.l., la Resigolf s.r.l., la Golf club Cuneo s.r.l. e i coniugi A.S. e P.G. sulla premessa che, ai sensi della legge istituiva del servizio sanitario nazionale ( L. n. 833 del 1978), gli immobili appartenenti agli enti ospedalieri contestualmente soppressi erano stati trasferiti ai comuni con vincolo di destinazione alle USL, espose:

– che, con decreto del presidente della giunta regionale del Piemonte, l’ente ospedaliere S. Croce era stato soppresso, con trasferimento dei beni ricompresi nel patrimonio dell’ente ai vari comuni aventi diritto;

– che i medesimi beni erano stati poi trasferiti, con provvedimento regionale, dai comuni alle USL, ovvero alle Aziende ospedaliere di nuova istituzione;

– che il complesso di beni immobili denominati (OMISSIS), sito nel comune di Boves, prima di essere trasferito al patrimonio dell’Azienda ospedaliera esponente, aveva costituito oggetto – nel periodo in cui tale complesso immobiliare era stato ricompreso nel patrimonio del comune – di una convenzione che, in spregio al vincolo di destinazione, aveva trasferito alla Associazione sportiva Golf Club S. Croce, con sede in Torino, il diritto di superficie sull’area sulla quale insisteva il fabbricato denominato (OMISSIS), con contestuale concessione in affitto del fabbricato denominato (OMISSIS) e del circostante terreno, per una durata di 60 anni;

– che il trasferimento in parola aveva la finalità di consentire alla società affittuaria la costruzione di un campo da golf verso un canone annuo di L. 50 milioni, di cui 49.500.000 a titolo di affitto e 500.000 quale corrispettivo del costituito diritto di superficie;

– che la stipula della convenzione non era stata preceduta dalla preventiva adozione di uno specifico provvedimento da parte dell’assemblea generale della Usl;

– che il comune non aveva rispettato le procedure stabilite ex lege per la scelta del contraente;

-che tutti i soggetti (illegittimamente) occupanti gli immobili avevano apportato trasformazioni di considerevole entità ai fabbricati e alle relative pertinenze, oltre a procedere alla edificazione di nuove unità immobiliari ad uso abitativo, pur essendo il compendio sottoposto a vincolo della L. n. 1089 del 1939, ex art. 4, oltre che ricompreso nel patrimonio indisponibile dell’ente territoriale;

– che l’Associazione sportiva e i suoi successivi aventi causa non avevano pagato il canone di affitto, rendendosi gravemente inadempienti agli obblighi contrattuali;

– che, con riguardo, in particolare, agli aventi causa dell’Associazione sportiva, quest’ultima aveva ceduto, nell’ottobre del 1989, il diritto di superficie alla Immobiliare sportiva S. Croce srl ed alla Resigolf srl, mentre il comune di Boves nel luglio del 1993 avrebbe a sua volta concesso alle due società il medesimo ius inaedificandi su altra area limitrofa;

– che, nel gennaio del 1994, la Resigolf aveva venduto ai coniugi A. un appartamento con pertinenze facente parte del complesso di nuova edificazione, mentre la Immobiliare S. Croce aveva a sua volta alienato alla Golf Club Cuneo srl parte del fabbricato edificato in proprietà superficiaria;

– tanto premesso, l’attrice chiese, in via principale, l’accertamento della nullità della convenzione, la declaratoria della inesistenza di alcun diritto in capo agli aventi causa dell’Associazione sportiva sul compendio immobiliare di cui alla narrativa, la condanna dei convenuti alla restituzione dei beni, alla loro riduzione in pristino, al risarcimento dei danni anche ambientali, alla corresponsione (dal 1994 alla restituzione) di un indennizzo per arricchimento senza causa pari al valore economico della utilizzazione del complesso in misura non inferiore al canone annuo previsto dalla convenzione; in via subordinata, la risoluzione per inadempimento dell’intera convenzione, ovvero della parte relativa al contratto di affitto.

Tutti i convenuti, nel costituirsi in giudizio (ad eccezione della Resigolf, rimasta contumace), contestarono la fondatezza delle domande, chiedendone a vario titolo il rigetto.

Il giudice di primo grado respinse tutte le domande dell’azienda ospedaliera, revocando il sequestro giudiziario disposto nelle more del procedimento.

La sentenza fu impugnata in via principale dall’attrice dinanzi alla corte di appello di Torino, che ne rigettò il gravame, respingendo altresì gli appelli incidentali proposti dall’associazione sportiva S. Croce, dall’Associazione Golf Club Cuneo, dalla srl Golf Club Cuneo e dai coniugi A..

L’Azienda ospedaliera S. Croce ha impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione sorretto da 6 motivi.

Resistono con controricorso il comune di Boves e l’Associazione sportiva S. Croce Golf Club.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione di norme di diritto ( art. 1418 c.c., comma 1; della L. n. 833 del 1978, art. 66, comma 1; della L.R. Piemonte n. 9 del 1983, artt. 13, 15 e 20; della L.R. Piemonte n. 7 del 1982, art. 18); insufficiente e contraddittoria motivazione.

Con il secondo motivo, si denuncia una ulteriore violazione di norme di diritto ( art. 1418 c.c., comma 1; L. n. 783 del 1908; R.D. n. 454 del 1909; R.D. n. 2440 del 1923; R.D. n. 827 del 1924; R.D. n. 383 del 1934); insufficiente e contraddittoria motivazione.

Con il terzo motivo, si denuncia ancora violazione di norme di diritto ( art. 1418 c.c., comma 1, artt. 822, 823 e 824 c.c.; della L. n. 1089 del 1939, artt. 23, 28 e 61); insufficiente e contraddittoria motivazione.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione logico-giuridica, sono privi di pregio.

Essi costituiscono, nella sostanza, la pedissequa ripetizione di doglianze già svolte nel corso del giudizio di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, doglianze alle quali la corte di appello di Torino, con motivazione ampia, articolata, esaustiva e del tutto scevra da vizi logico-giuridici, ha fornito condivisibile e condivisa risposta, sotto il profilo:

1) della pretesa nullità della Convenzione per violazione delle norme statali e regionali sul vincolo degli immobili – correttamente evidenziando, alla luce di un iter interpretativo ritenuto da questa corte del tutto esente da vizi logico/giuridici, che la stipula della convenzione rientrava nella previsione della L.R. n. 8 del 1983, artt. 13 e 15, per non essere i beni in contestazione destinati alla erogazione dei servizi sanitari, e per contenere l’art. 20 una indicazione letterale ("movimenti patrimoniali di beni immobili") ristretta alle sole ipotesi di trasferimenti di proprietà, e non anche comprensiva di qualunque operazione di contenuto economico (quali la stipula di contratti di costituzione di diritti reali limitati e di godimento dei beni), senza che la Legge Statale n. 502 del 1992 (impositiva dell’autorizzazione regionale per tutti gli atti di trasferimento di immobili) potesse, all’uopo, spiegare influenza onde pervenire alla soluzione auspicata dall’appellante oggi ricorrente, attesane la natura palesemente non interpretativa in via retroattiva della precedente normativa sì come vigente all’epoca dei fatti, con l’ulteriore, condivisibile precisazione secondo cui il citato art. 20 operava un chiaro ed univoco riferimento alla sola ipotesi di cui al comma 5 del precedente art. 15, rientrando di converso la fattispecie oggetto del giudizio nella previsione del secondo comma di tale norma, onde la mancanza del parere preventivo dell’assemblea generale della USL, attenendo al procedimento finalizzato alla formazione della volontà dell’ente legittimato al compimento dell’atto (il comune), integrava gli estremi del vizio del volere, causa di annullabilità e non di nullità radicale dell’atto oggi impugnato;

2) della asserita nullità della convenzione per violazione delle norme che regolano la stipula dei contratti della P.A. a trattativa privata – correttamente ricostruendo la fattispecie di invalidità ancor oggi oggetto di contestazione in termini di annullabilità del contratto, atteso che le fasi e gli atti del procedimento, determinativi della volontà dell’ente, che si concreta nel provvedimento dell’organo deliberante funzionale alla stipula del contratto di diritto privato attengono al processo di formazione della volontà, le cui carenze si risolvono, conseguentemente, in vizi del volere invalidanti la vicenda negoziale sub specie della sua annullabilità (mentre nessun conforto trae la tesi oggi ancora sostenuta del ricorrente dalla sentenza 9283 del 1999 – erroneamente indicata dal giudice dell’appello come n. 193/2002 -, a mente della quale le disposizioni di cui alla L.R. Piemonte n. 2 del 1981, artt. 61 e 10 – che consentono alle Unità sanitarie locali – oggi ASL – di stipulare contratti a trattativa privata solo in presenza di particolari circostanze, tassativamente indicate in modo specifico, con assoluto ed inderogabile divieto di procedere con tale sistema fuori dai detti casi – hanno ad oggetto norme di carattere imperativo, con la conseguenza che deve ritenersi affetto da nullità, ai senso dell’art. 1418 cod. civ., il contratto stipulato in violazione di esse -, che ha evidentemente riguardo alla diversa fattispecie della attività negoziale delle USL, mentre nell’attuale vicenda processuale la delibera prodromica alla stipula del contratto fu adottata dal consiglio comunale – che approvò la stipulazione della convenzione con un soggetto privato -, divenne esecutiva a seguito del visto di controllo del CORRECO, non venne mai impugnata nelle sedi competenti, onde la sua eventuale illegittimità per violazione di norme relative al procedimento di formazione della volontà dell’ente non poteva che integrare gli estremi della annullabilità e non della nullità della convenzione stipulata dal comune);

3) della asserita nullità della convenzione per violazione della L. n. 1089 del 1939, e in particolare dell’art. 23 – escludendo, con accertamento di fatto scevro da vizi logico-giuridici e perciò solo incensurabile in questa sede, che l’interesse storico-artistico (impredicabile ipso facto, per il solo risalire la costruzione dell’immobile ad oltre 50 anni prima) sussistesse in concreto, in mancanza di qualsiasi prova fornita, in proposito, dalla parte a tanto onerata, e in mancanza di quelle "intrinseche caratteristiche e qualità del bene evincibili anche dagli atti e dai comportamenti posti in essere dall’autorità amministrativa nel momento gestorio" (Cass. 6522/03), atteso che gli immobili non furono inclusi in alcun utile elenco redatto ai sensi della legge 1089 nè in quello degli edifici vincolati, mentre l’intervento della Sopraintendenza, di molti anni successivo alla stipula della convenzione, non ebbe alcun esito all’esito dell’esame della documentazione fotografica (così, del tutto condivisibilmente, a f. 80 della sentenza impugnata, il giudice territoriale, che del tutto legittimamente ebbe ad escludere, contrariamente a quanto ancor oggi sostenuto dal ricorrente, la ammissibilità di una consulenza dalla natura irredimibilmente esplorativa).

Con il quarto motivo, si denuncia violazione degli artt. 163, 183 e 426 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione.

La doglianza non può essere accolta.

Correttamente la corte territoriale ha rilevato come l’appellante oggi ricorrente, nell’atto di citazione in primo grado, non avesse formulato alcuna esplicita domanda di nullità dell’atto pubblico rogato dal notaio Marinelli, tale non potendosi ritenere le generiche indicazioni contenute nel predetto atto di citazione oggi riportato in ricorso, in parte qua, al folio 36, indicazioni evidentemente funzionali a stigmatizzare il comportamento del comune, senza che la censura consentisse in alcun modo l’individuazione del petitum e della causa petendi in relazione ad una pretesa actio nullitatis condivisibilmente ritenuta dalla corte territoriale domanda nuova poichè proposta per la prima volta con la sola memoria integrativa e come nullità soltanto derivata dalla pretesa nullità della convenzione.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1587 c.c.; della L. n. 833 del 1978, art. 66; L.R. n. 9 del 1982, art. 13; insufficiente e contraddittoria motivazione.

La censura è infondata.

Il ricorrente lamenta nuovamente, con dovizia di argomentazioni che si estendono per oltre 10 pagine del ricorso (ff. 39-50) il mancato accoglimento, da parte della corte subalpina, della domanda subordinata di risoluzione del contratto di affitto contenuto nella convenzione per inadempimento nel pagamento dei canoni da parte dell’Associazione sportiva S. Croce Golf Club e per violazione del divieto contenuto nel contratto di affitto.

La doglianza si infrange sul corretto impianto motivazionale della sentenza impugnata che, correttamente evocato il criterio generale della valutazione dell’inadempimento alla luce della complessiva economia del contratto e degli interessi sostanziali perseguiti dalle parti, ne ha escluso ogni carattere di gravità escludendo nel contempo – del tutto correttamente in punto di diritto – ogni contraddittorietà tra la ricostruzione in termini di collegamento negoziale della convenzione sotto il profilo della causa negoziale e la sua valutazione in termini di unitarietà di scopi e funzione quanto al profilo economico, tale da comportarne l’interdipendenza e l’indissolubilità.

Le ulteriori valutazioni del giudice di merito (ff. 89 ss. della sentenza oggi impugnata), che questa corte interamente condivide, appartenendo alla sfera degli accertamenti di fatto, si sottraggono inevitabilmente a qualsiasi censura in sede di giudizio di legittimità.

Con il sesto motivo, si denuncia, infine, violazione degli artt. 183 e 426 c.p.c.; art. 1594 c.c.; della L. n. 2248 del 1865, art. 334, all. F; della L. n. 55 del 1990, art. 18; della L. n. 203 del 1991, art. 22; insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il motivo è infondato.

La corte territoriale, nel confermare in parte qua la statuizione del tribunale, ha qualificato in termini di inammissibilità (oltre che di infondatezza per essere stata espressamente prevista, nella convenzione, la facoltà di subaffitto, cui andava nella sostanza equiparato il comodato stipulato tra l’associazione conduttrice e l’immobiliare S. Croce) la ulteriore domanda di risoluzione contrattuale proposta dall’odierna ricorrente con riguardo alla violazione del divieto di cessione del contratto di affitto, attesa la evidente diversità della relativa allegazione, osservando, del tutto condivisibilmente, che l’allegazione di un inadempimento del tutto diverso rispetto a quello addotto con l’atto di citazione costituisse mutamento della domanda sotto il profilo della causa petendi, come tale inammissibile se effettuato (come nella specie) soltanto con la memoria ex art. 426 c.p.c..

Il ricorso è pertanto rigettato.

La disciplina delle spese (che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate) segue come da dispositivo.
P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.