Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 26-05-2011, n. 21201

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ero A., che ha concluso per l’accoglimento del ricorso medesimo.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 25/2/10 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza 24/3/09 del Gup del Tribunale di Napoli che, con la continuazione e la diminuente del rito, in esito a giudizio abbreviato, condannava P.G. e N.A. alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione per i reati, in concorso con una terza persona non identificata (in (OMISSIS)), di tentato omicidio (capo A) in danno di M. G., di rapina di un telefonino in danno dello stesso (capo B) e di porto ingiustificato di un bastone (capo C), i reati sub B e C aggravati dal nesso teleologico con il più grave sub A, assolveva il N. dal reato di rapina per non avere commesso il fatto e con la concessione ad entrambi gli imputati delle attenuanti generiche e del risarcimento del danno, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, rideterminava la pena per il P. in anni cinque e mesi dieci di reclusione e per il N. in anni quattro e mesi due di reclusione.

A seguito della segnalazione telefonica di un’aggressione in corso ricevuta dai CC di Casoria alle 5,45 del (OMISSIS), M. G. era rinvenuto quasi esanime da una autopattuglia dei CC in una via di (OMISSIS), il volto sanguinante a causa di vaste ferite al cranio e alla zona facciale: al pronto soccorso erano riscontrate ferite lacero contuse multiple al capo e al viso oltre che alle arcate sopraccigliari (anche se senza lesioni ossee traumatiche in atto), con prognosi di gg 20 s.c. Nell’immediatezza del soccorso e poi anche in caserma il M. indicava i propri aggressori, insieme ad un terzo a lui sconosciuto, in tali P.G. e N.A., cognati di P.C., maritata P., con la quale aveva in corso da circa tre mesi una relazione extraconiugale. Quando quella mattina egli era uscito dalla casa della donna, dove si era recato intorno alle 3 di notte, era stato accolto da urla e minacce di donne (la moglie e la madre del N.) provenienti dall’appartamento al primo piano dello stesso stabile dove abitavano i N., che lo avevano indotto a fuggire a piedi. Inseguito da qualcuno a bordo di una "station wagon", era raggiunto dagli inseguitori, scesi dalla macchina e così anch’essi a piedi, in una strada stretta dove si era rifugiato sperando che quelli non avrebbero potuto seguirlo. Qui veniva picchiato da tutti e tre a calci e pugni fino a fargli perdere conoscenza, N. anche con un bastone urlandogli minacce di morte e P. stringendogli il collo e strozzandolo per impedirgli di chiamare aiuto con il telefonino, che infine, su sua incitazione, gli veniva sottratto dal terzo aggressore. Poi qualcuno dalle case intorno aveva chiamato aiuto e l’arrivo dei CC aveva indotto gli aggressori alla fuga.

Nel corso dell’interrogatorio gli imputati, così individuati, ammettevano i fatti, ma non l’intento omicida: si erano appostati sotto casa per dare una lezione al M. e lo avevano inseguito, ma poi la situazione era sfuggita al loro controllo: non erano armati di bastone, di cui invece era in possesso il M., ed il cellulare l’avevano sottratto per recuperarvi messaggi e telefonate compromettenti che provassero la relazione extraconiugale in vista di una eventuale causa di separazione con addebito e di affidamento dei figli.

Quindi l’azione penale e le riferite sentenze di primo e secondo grado.

Ricorreva per cassazione la difesa dei due imputati, deducendo: 1) mancanza totale di motivazione in ordine all’attenuante della provocazione chiesta in via subordinata nei motivi di appello; 2) violazione di legge in ordine al ritenuto reato di tentato omicidio (a parte che il bastone utilizzato non era stato neppure rinvenuto, con la conseguente impossibilità di valutarne l’attitudine micidiale, se il P. – di lavoro macellaio – avesse voluto uccidere, avrebbe saputo di che munirsi le stesse lesioni subite dal M. erano state di modesta gravità e non gli impedirono di recarsi al lavoro il giorno dopo i fatti e poi alla caserma dei CC a rendere la sua deposizione. Chiedeva per entrambi l’annullamento della sentenza impugnata.

All’udienza pubblica fissata per la discussione il PG concludeva per il rigetto del ricorso, la difesa per il suo accoglimento.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Non è vero che la sentenza impugnata ometta di motivare in ordine all’attenuante della provocazione chiesta coi motivi di appello: si legge nella stessa pag 7 citata in ricorso (secondo periodo), a proposito della condotta contestata, "che non si è trattato di un impulso determinato da uno stato d’ira bensì della prevedibile conseguenza di un appostamento predisposto da tre uomini armati di un bastone e di (recte: con) un auto con cui darsi alla fuga in danno di una sola persona".

Contrariamente a quanto dedotto nel secondo motivo di ricorso, il giudice di merito perviene correttamente a qualificare la condotta come tentato omicidio, motivando in modo congruo e completo circa i parametri da cui, per costante giurisprudenza, si desume la idoneità e univocità degli atti e quindi il dolo omicida: le modalità della aggressione (nelle forme della spedizione punitiva organizzata per vendicare l’onore del congiunto tradito), l’uso del mezzo usato (il bastone di legno non rinvenuto, di cui era impensabile fosse munita la vittima, reduce da un appuntamento galante), i punti del corpo attinti (tra i quali la zona superiore del cranio, che riportava almeno due ampie ferite), la reiterazione dei colpi inferti, la superiorità numerica degli aggressori, le frasi profferte (espresse minacce di morte), l’azione di strangolamento posta in essere da uno degli aggressori mentre (sinergicamente) altro colpiva la vittima con il bastone ed altro ancora con calci e pugni, l’accanimento dell’azione interrotta solo dal sopraggiungere dei CC chiamati dagli abitanti delle case intorno. Il tutto depone puntualmente, come ben rilevato dal giudice di merito, per il dolo alternativo, dove chi agisce è indifferente all’esito, fosse anche letale ed in ogni caso voluto, della sua condotta. La circostanza (risultata expost) che le ferite riportate dal M. fossero meno gravi di quanto apparse nell’immediato non influisce sul giudizio (da formulare ex ante) sulla idoneità dei mezzi e non equivocità dell’azione e, in definitiva, sul dolo omicida, essendo nozione di comune esperienza che in superiorità di forze (come nel caso) si può uccidere anche con mezzi rudimentali o a mani nude (dove la rinuncia a dotarsi di armi più letali risponde a scelte individuali dell’agente, non influenti sulla valutazione del fatto così come si è verificato).

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti, al pagamento delle spese del processo ( art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 13-06-2011, n. 3571 Concessione per nuove costruzioni Costruzioni abusive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 4740/2008, passata in giudicato, la sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto avverso la concessione edilizia in sanatoria n. 192 del 5 giugno 2003, con la quale il Comune di Porto Recanati ha regolarizzato una serie di lavori eseguiti, in difformità dell’originaria licenza edificatoria, da P. S., titolare dell’omonimo stabilimento balneare, localizzato su un’area antistante l’abitazione degli odierni ricorrenti.

Con l’atto introduttivo i ricorrenti agiscono per l’esecuzione della indicata sentenza.

Giova considerare che, con provvedimenti successivi al giudicato, l’Amministrazione comunale ha provveduto ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, reputando impossibile la riduzione in pristino.

Ebbene ritiene il Collegio che, a fronte delle indicate determinazioni provvedimentali, adottate successivamente al giudicato, sia inammissibile il ricorso per ottemperanza in questa sede proposto.

Come è noto, invero, l’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire provoca la qualificazione di abusività delle opere edilizie realizzate in base ad esso, per cui il Comune, stante l’efficacia conformativa della sentenza del giudice amministrativo, oltre che costitutiva e ripristinatoria, è obbligato a dare esecuzione al giudicato adottando i provvedimenti consequenziali.

Tali provvedimenti non devono, peraltro, avere ad oggetto necessariamente la demolizione delle opere realizzate, il citato art. 38, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prescrivendo, in caso di annullamento del permesso di costruire, una nuova valutazione da parte del dirigente del competente ufficio comunale riguardo la possibilità di restituzione in pristino; qualora la demolizione non risulti possibile, il Comune dovrà irrogare una sanzione pecuniaria, nei termini fissati dallo stesso art. 38, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Consegue l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza proposto dopo e nonostante l’adozione dell’atto indicato, ferma la giustiziabilità dello stesso nella ordinaria sede del giudizio di cognizione.

Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 3914 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

con sentenza n. 3760/09 questa Sezione ha accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza con cui il Tribunale di Lecce ha condannato il Ministero della Salute all’adeguamento in base agli indici ISTAT della parte dell’indennizzo relativa all’indennità integrativa speciale ed alla corresponsione in favore della ricorrente delle somme dovute a tale titolo a far data dall’1 gennaio 1996, oltre interessi a decorrere dalla data di maturazione dei ratei e fino al pagamento;

Rilevato che con successiva n. 2761/2010 questa Sezione ha disposto ulteriori misure di esecuzione del giudicato, incaricando a tal fine il commissario ad acta e disponendo che il commissario inviasse alla Sezione un prospetto riepilogativo;

Vista la relazione inviata dal Commissario ad acta e la richiesta di liquidazione del suo compenso;

Ritenuto che dalla relazione emerge l’avvenuta completa esecuzione del giudicato, di cui deve darsi atto con la presente sentenza;

Ritenuto altresì che va liquidato il compenso al commissario ad acta nella misura indicata in dispositivo, ponendo tale compenso a carico del Ministero della salute;

Ritenuto, infine, di dover compensare le spese di tale ultima fase del giudizio di ottemperanza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dà atto dell’avvenuta esecuzione del giudicato.

Liquida al commissario ad acta, dott. Roberto Coffa, la somma di Euro 2.550,00 (da cui va detratta la ritenuta d’acconto), condannando il Ministero della salute al pagamento di tale importo in favore del commissario.

Compensa le spese di tale ultima fase del giudizio di ottemperanza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-11-2011, n. 25514 ICI

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Svolgimento del processo

Il Comune di Gassino Torinese, preso atto che G.M. aveva ottenuto la rendita catastale definitiva per un immobile di sua proprietà tramite conciliazione giudiziale con la Agenzia del Territorio nel 2003, superiore a quella precedente di natura presuntiva, notificava al contribuente avvisi di liquidazione di ICI, oltre a sanzioni, relativi agli anni 2000 e 2001.

Il contribuente impugnava gli avvisi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che, riuniti i ricorsi, li respingeva con sentenza n. 50/29/05.

Proponeva appello il G., e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, ritenuta la irretroattività della rendita catastale definitiva attribuita dopo il 1 gennaio 2000, accoglieva il gravame ed annullava gli avvisi con sentenza n. 43/32/06 in data 14-12-06, depositata il 22-2-07.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Comune, con tre motivi.

Il contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. Il comune deposita memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo il Comune deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 e della L. n. 342 del 2000, art. 74.

Sostiene che l’art. 74 cit., prevedendo che a decorrere dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell’Ufficio del territorio competente, è inapplicabile alla fattispecie perchè la rendita definitiva non fu notificata al contribuente, derivando da conciliazione giudiziale con la Agenzia del territorio.

Con il secondo deduce violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1.

Espone che la CTR nella impugnata sentenza ha ritenuto che la rendita definitiva attribuita al contribuente non avesse natura retroattiva, essendo stata attribuita dopo il 1 gennaio 2000, così interpretando il citato art. 74, comma 1laddove questo deve intendersi nel senso che la notificazione della rendita è presupposto indispensabile per l’ente impositore in ordine al potere di accertamento sulla base dei nuovi dati, che tuttavia può estendersi anche al passato, operando i necessari conguagli con la rendita presunta.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, in quanto la CTR aveva annullato, sulla base del principio di cui al punto che precede, gli avvisi di accertamento per intero, laddove in questi era anche contenuta la contestazione in ordine al mancato parziale versamento della imposta determinata non sulla base della rendita definitiva bensì sulla base di quella presunta dichiarata dal contribuente, non toccata in ogni caso dalla disposizione di cui all’art. 74, senza alcuna motivazione in proposito.

Il contribuente in controricorso sostiene la carenza di interesse del Comune sul punto in quanto in ogni caso il tributo non versato non potrebbe più essere iscritto a ruolo, per decorrenza del termine decadenziale di legge, fissato al 31-12-2006.

Per il caso di accoglimento del motivo dichiara di proporre ricorso incidentale condizionato in relazione a tutte le censure svolte in appello e non esaminate dalla CTR in quanto ritenute assorbite.

Il primo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato.

E’ infatti evidente che una rendita definita per conciliazione giudiziale tra il contribuente e la Agenzia è del tutto equivalente ad una rendita notificata, essendo acquisita direttamente dal contribuente la legale conoscenza del dato concordato.

Il secondo invece è fondato.

E’ infatti ormai acquisita e consolidata la giurisprudenza di questa Corte sul punto, essendo intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite n. 3160 del 2011 la quale ha affermato che "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1 nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso".

In sostanza, la efficacia della rendita catastale notificata dopo il 1 gennaio 2000, una volta acquisita, esplica i suoi effetti anche per il passato, in tema di conguaglio con la rendita precedente ove questa abbia natura provvisoria quale quella presunta, o dichiarata dal contribuente, conguaglio che, secondo i casi può essere sia a favore del comune che del contribuente.

Il terzo motivo è assorbito.

Infatti la statuizione relativa alla validità dell’accertamento con riferimento alla rendita definitiva, comportando la cassazione della decisione della CTR relativamente all’annullamento dell’avviso, ripristina la validità dell’atto impositivo nella sua interezza, anche in ordine alla ingiunzione di pagamento di quanto non versato dal contribuente sulla base della rendita dallo stesso dichiarata.

Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per una pluralità di ragioni, tra cui prima la mancata enunciazione specifica dei motivi stessi, indicati "per relationem" ai motivi di appello, e seconda la mancanza dei quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile "ratione temporis".

Conseguenza della dichiarata inammissibilità è la esclusione della possibilità di fare valere tali motivi di doglianza (ovvero tutti quelli portati in atto di appello) in una eventuale fase di rinvio.

Ne consegue che, la sentenza deve essere cassata in relazione al motivo del ricorso principale accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese di questa fase di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, laddove quelle delle fasi di merito,in relazione ai diversi esiti processuali dei medesimi, possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso principale, respinge il primo, assorbito il terzo; dichiara inammissibile l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna il contribuente alla spese della fase di legittimità, che liquida in Euro 600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Compensa le spese delle fasi di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.