Cass. civ. Sez. I, Sent., 19-12-2011, n. 27324 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha impugnato dinanzi a questa Corte il decreto della Corte d’appello di Bari che aveva liquidato a favore di P.C. Euro 2.400,00 a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo dinanzi al TAR di Bari – conclusosi con la declaratoria di difetto di giurisdizione – deducendo la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 per non avere il P. diritto all’indennizzo per essere palese l’infondatezza de ricorso al TAR, essendo la controversia instaurata, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale, di competenza del giudice ordinario.

Il P. resiste con controricorso e ricorso incidentale.

Deduce l’infondatezza del ricorso principale in quanto il giudizio presupposto aveva per oggetto una controversia attinente alla progressione di carriera all’interno dell’area professionale del ricorrente ed in proposito solo un mese prima della proposizione del ricorso alla Corte d’appello le sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 15403 del 2003, avevano stabilito che per dette controversie la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario. Con il ricorso incidentale lamenta che la Corte d’appello avesse determinato in tre anni la giusta durata del processo presupposto e non avesse liquidato l’indennizzo sino alla data di emissione della sentenza (non essendo stato all’epoca ancora definito il procedimento dinanzi al TAR). Lamenta inoltre che siano state compensate le spese di causa senza idonea motivazione.

Il ricorso principale è inammissibile.

Il decreto impugnato non contiene alcun riferimento alla questione dei la consapevolezza della manifesta infondatezza del ricorso.

Era onere dell’Amministrazione ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, dedurre di avere proposto detta questione nel giudizio di merito riportando i brani dell’atto di costituzione in giudizio ove essa veniva prospettata.

In assenza di ciò il motivo deve ritenersi nuovo e, quindi, non scrutinabile in questa sede.

La prima doglianza contenuta nel ricorso incidentale è infondata.

La Corte d’appello si è attenuta nella determinazione del periodo di ragionevole durata ai criteri stabiliti dalla Cedu di tre anni per il giudizio di primo grado, essendo rimesso alla discrezione del giudice di merito valutare l’esistenza di situazioni particolari in ragione della complessità della causa o della materia oggetto della controversia che possano giustificare l’applicazione di un termine maggiore o minore; circostanza nel caso di specie implicitamente esclusa dalla Corte d’appello.

Anche la seconda doglianza è infondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, ove la relativa domanda sia proposta durante la pendenza del processo presupposto, il giudice deve prendere in considerazione, ai fini della valutazione della ragionevolezza della durata di detto processo, il solo periodo intercorrente tra il suo promovimento e la proposizione del ricorso per equa riparazione, non potendo considerare altresì l’ulteriore ritardo, futuro ed incerto, suscettibile di maturazione nel prosieguo del primo processo; tale valutazione prognostica è infatti esclusa dalla lettera dell’art. 2 della Legge cit., che si riferisce ad un evento lesivo storicamente già verificatosi e dunque certo, mentre a sua volta l’art. 4, permettendo l’esercizio dell’azione anche in pendenza del processo presupposto, come nella specie avvenuto, delimita l’ambito del pregiudizio, anticipando la liquidazione per ogni violazione già integrata, e fa implicitamente salva la facoltà di proporre altra domanda in caso di eventuale ritardo ulteriore.(Cass. 8547/11).

Fondata è invece la terza doglianza relativa alla compensazione delle spese.

E’ sufficiente rilevare che la responsabilità dell’amministrazione nasce dal ritardo con cui si è svolto il giudizio presupposto onde non può dubitarsi che la stessa abbia dato causa al giudizio di equa riparazione onde il regime delle spese deve essere regolato ai sensi degli artt 91 e 92 c.p.c. senza che la mancata contestazione della domanda possa incidere a tale proposito.

Il ricorso principale va quindi rigettato mentre va accolto il terzo motivo di quello incidentale rigettati gli altri. Il decreto impugnato va dunque cassato in relazione al motivo accolto e sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito .riconoscendo al ricorrente le spese del giudizio di merito che si liquidano come da dispositivo. Segue alla soccombenza la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale, accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, rigettati gli altri; cassa il decreto impugnato e Recidendo nel merito, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 445,00 per onorari, Euro 311,00 per diritti oltre Euro 50,00 per spese; condanna altresì l’amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 450,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge; spese da distrarsi in favore dell’avv.to Candiano antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-05-2011) 17-08-2011, n. 32127

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Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Savona con la quale era stata accertata la responsabilità di I.C. per omicidio colposo commesso con violazione delle norme che regolano la circolazione stradale. Il medesimo, alla guida della propria autovettura Citroen Saxo nell’affrontare una curva della provinciale n. (OMISSIS), con direzione verso M.C., alla velocità di circa 119 km/h e comunque non prudenziale rispetto al tratto di strada percorso, perdeva il controllo della autovettura che, dopo aver urtato il guardrail di pertinenza invadeva la opposta corsia e finiva per collidere frontalmente con l’auto Renault Clio, cagionando, nel violento scontro, la morte dei due passeggeri che si trovavano sul sedile posteriore della Citroen, a seguito dell’urto sbalzati sull’asfalto; fatti avvenuti nella notte del (OMISSIS).

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Deduce violazione di legge e difetto di motivazione in merito alla sussistenza del reato; lamenta che la Corte di appello ha ritenuto "estremamente grave" il comportamento dell’imputato senza prova alcuna che il medesimo si trovasse in stato di ebbrezza da alcol o da stupefacente: gli esami medici eseguiti al Pronto Soccorso avevano invece dimostrato con sicurezza che egli non aveva assunto alcol nè sostanze stupefacenti. Lamenta poi che non sia stato ritenuto il concorso di colpa con i passeggeri deceduti, anch’essi in colpa per non avere indossato le cinture di sicurezza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su considerazioni del tutto prive di fondamento.

La gravità del comportamento dell’imputato deriva, come è puntualemente descritto dalla sentenza impugnata ed ancora più dettagliatamente da quella, come noto integrativa, di primo grado, dalla condotta di guida tenuta dall’imputato ed in particolare dalla eccessiva velocità alla quale il medesimo procedeva (come dimostrato dal sorpasso di cui ha riferito il teste B.) e, continuando ad accelerare, affrontava la curva in cui sbandava, piombando addosso alla vettura che proveniva dalla opposta direzione di marcia; le condizioni dell’imputato sono state richiamate nella misura in cui le stesse erano state oggettivamente accertate, secondo la testimonianza resa dalla passeggera seduta al suo fianco che aveva riferito che erano andati a prendere una birra.

Quanto alla questione dell’uso delle cinture di sicurezza, la sentenza impugnata, come già quella di primo grado, da atto della impossibilità di accertare con sicurezza se i due passeggeri che si trovavano sul sedile posteriore, sbalzati fuori dall’auto e deceduti, le avessero o meno allacciate. E’ del tutto evidente che in tale situazione non avrebbe potuto ritenersi il loro concorso di colpa nell’incidente.

3. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e da ciò deriva l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma in favore delle cassa delle ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, stimasi equo fissare, anche dopo la sentenza della Corte Cost. n. 186 del 2000, in Euro 1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè al versamento di 1.000,00 Euro in favore della cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. VI, Sent., 01-02-2012, n. 1454 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando per ciascuna Euro 2.500,00 per anni sette di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tar del Lazio a far tempo dal luglio 1997 e non ancora definito alla data di presentazione della domanda (anno 2007).

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con tutti i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, si deduce violazione della L. n. 89 del 2001 e della Convenzione nonchè difetto di motivazione in relazione alla quantificazione del danno non patrimoniale che il giudice dei merito ha determinato in Euro 500,00 per ogni anno eccedente il periodo di tre anni ritenuto ragionevole.

I motivi sono fondati.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340); in particolare, detta Corte, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie, quali l’entità della posta in gioco e il comportamento della parte istante (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630).

Da tali principi consegue che non è giuridicamente rilevante, ai fini dell’attribuzione di una somma apprezzabilmente inferiore rispetto a detto standard minimo, il solo riferimento alla modestia della posta in gioco.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento di Euro 6.250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni sette di irragionevole ritardo quale determinato dal giudice del merito.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 6.250,00, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione della metà delle spese del giudizio di merito che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 6.815,00, di cui Euro 810,00 per diritti, Euro 5.955,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, compensato il residuo, nonchè delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge;

spese distratte in favore del difensore antistatario.

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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 07-11-2011, n. 890 Assessori comunali

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il ricorso sia inammissibile poiché le notifiche ai controinteressati sono nulle in quanto eseguite presso la sede comunale e non perfezionatesi a "mani proprie" dei destinatari; in particolare è nulla anche la notifica in cui la dipendente addetta alla ricezione degli atti è qualificata "moglie" dell’assessore" intimato in quanto la moglie può legittimamente ricevere la notifica solo presso la residenza, dimora o domicilio del marito ex articolo 139 c.p.c. e la sede del comune, rispetto a un assessore, non rientra in alcuna di queste categorie; quanto alla notifica perfezionata a "mani proprie" nei confronti di un consigliere comunale di sesso femminile, si tratta di notifica irrilevante dato che la destinataria, rispetto al ricorso, ha la posizione non di controinteressata ma di cointeressata e, quindi, non è parte necessaria del processo;

Ritenuto in ordine alla richiesta di rimessione in termini contenuta nella memoria depositata il 7 ottobre 2011 che essa non possa trovare accoglimento in quanto, benché la prima pagina del ricorso rechi l’indicazione "si notifichi… a mani", la nullità della notifica non si ricollega a un errore o a una omissione dell’ufficiale giudiziario; e infatti l’ufficiale giudiziario ha eseguito la notifica presso la casa comunale perché quast’ultima è stata indicata come "domicilio" dei controinteressati; in caso di notifica da eseguirsi al domicilio, quale indicato dal notificante, l’ufficiale giudiziario è sempre facoltizzato, se non rinviene il destinatario ed è quindi impossibile la notifica a "mani proprie", a completare il procedimento consegnando l’atto a una delle persone indicate nell’articolo 139 c.p.c.; di conseguenza l’errore che ha determinato la nullità delle notifiche va in ultima analisi identificato nella indicazione del luogo di esecuzione ed è quindi responsabilità del notificante che ha individuato il domicilio degli intimandi senza considerare il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’ufficio cui fa riferimento l’articolo 139 c.p.c. è l’ufficio privato del notificatario mentre l’ufficio pubblico presso il quale questi presti servizio (anche – e a maggior ragione – onorario) non può essere considerato luogo idoneo per il perfezionamento (non a mani proprie) della notifica (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 novembre 2010, n. 33125);

Ritenuto in ordine alle spese che sussistano giusti motivi per disporne la integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate,

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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