Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12699 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.I. e P.R., S., D. e F. convenivano davanti al Tribunale di Grosseto P. G. e la SAI s.p.a. perchè fossero condannati a risarcire i danni subiti a seguito della morte di P.E., deceduto nell’incidente occorsogli mentre procedeva sulla (OMISSIS) a bordo della propria auto che, bloccatasi all’improvviso e ferma sulla carreggiata di marcia, veniva violentemente urtata dall’auto condotta da Pa.Gi. che procedeva nella stessa direzione a velocità sostenuta, e proiettata quindi fuori strada.

Il Tribunale di Grosseto accoglieva la domanda riconoscendo la responsabilità esclusiva di Pa.Gi.. A seguito dell’appello proposto da Pa.Gi. e dalla Sai s.p.a..

La Corte di Appello di Firenze con sentenza depositata il 17-10-2005 riformava la sentenza di primo grado, ritenendo che la responsabilità dell’incidente fosse da attribuire nella misura del 40% a Pa.Gi. e per il 60% a P.E., con conseguente condanna al risarcimento dei danni secondo la misura di responsabilità accertata.

Avverso detta sentenza P.R. propone ricorso per cassazione con un unico motivo , illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste con controricorso la Fondiaria Sai s.p.a.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo la ricorrente denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia ex art 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla accertata prevalenza della responsabilità di P.E. nella produzione del sinistro rispetto a quella di Pa.Gi..

Il motivo è infondato.

Infatti la Corte di appello ha considerato che l’aver lasciato un’auto ferma in un’ora notturna, priva di luci e senza alcuna segnalazione, su una strada priva di illuminazione pubblica, costituiva una situazione di pericolo assai grave, addebitabile alla condotta del conducente P.E.; ha ravvisato altresì concorrente efficacia causale nella produzione dell’incidente della condotta di guida di Pa.Gi., per non aver tenuto una velocità tale da consentirgli l’arresto in presenza dell’autovettura ferma sulla carreggiata; ha ritenuto, ai fini della valutazione dell’incidenza causale della due condotte, che la condotta del P., che aveva posto in essere una situazione di pericolo di tale gravità incidesse per il 60% nella produzione dell’incidente, e che il non aver tenuto il Pa. una velocità di guida prudenziale avesse inciso nella misura ridotta del 40%. La sentenza è sorretta da adeguata motivazione in ordine alla ritenuta prevalenza della condotta del P., in ragione della situazione di grave pericolo che aveva determinato, costituita da un’autovettura ferma al centro della carreggiata senza alcuna segnalazione, su una strada pubblica priva di illuminazione. Quanto al rilievo secondo cui, una volta accertata la violazione del limite di velocità da parte del Pa., la Corte avrebbe dovuto ritenere l’efficacia esclusiva di tale condotta, deve essere ribadito il principio secondo il quale, in caso di scontro di veicoli, il giudice, che abbia accertato la violazione di una norma di guida da parte di uno dei conducenti, non è dispensato dal verificare il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se il medesimo abbia osservato le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, potendo l’inosservanza comportarne l’affermazione della colpa concorrente.

Principio al quale sì è attenuta la Corte di Appello che, non avendo accertato la efficacia causale esclusiva della condotta del Pa. nella produzione dell’incidente, era tenuta a valutare anche la condotta del P. ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità su di lui gravante ai sensi dell’art. 2054 c.c..

Il ricorso è rigettato.

Giusti motivi impongono la compensazione delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-03-2011) 11-04-2011, n. 14242

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza in data 19.5.2009, confermava la sentenza del Tribunale di Palermo in data 20.6.2008, appellata da G.A., dichiarato colpevole di tre rapine ai danni della profumeria (OMISSIS) (2 rapine) e l’ultima del supermercato (OMISSIS), entrambi di (OMISSIS), e condannato alla pena di anni 10 di reclusione e Euro 2.300,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge.

La sentenza veniva dapprima dichiarata esecutiva per mancanza di impugnazione; il Tribunale di Palermo, a seguito di incidente di esecuzione, con ordinanza in data 4.10.2010, preso atto che l’imputato aveva ritualmente proposto ricorso per Cassazione, annullava il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dal Procuratore della Repubblica di Palermo in data 8.1.2010.

L’imputato denunciava, nei motivi del ricorso, l’erronea motivazione dei primi giudici con riferimento al riconoscimento dello stesso da parte dei cassieri dei diversi esercizi commerciali rapinati che, in sede di giudizio, avevano dichiarato di non riconoscere nel ricorrente il rapinatore, avendo, peraltro, dichiarato altezza e colore degli occhi diversi del rapinatore, non corrispondenti ai dati somatici del ricorrente con riferimento alla altezza e al colore degli occhi.

Evidenziava, quanto al tatuaggio al collo, che lo aveva a destra e non a sinistra, come affermato dal D.P., mentre il teste C.L. non aveva indicato la presenza di tatuaggi nel rapinatore. Con successiva memoria l’imputato ribadiva le discrasie tra le testimonianze, non valutate dalla Corte territoriale.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che il riconoscimento fotografico, non regolato dal codice di rito, non è vincolato all’osservanza delle formalità previste dall’art. 213 c.p.p., nè di alcuna altra specifica modalità. Tale informale ricognizione costituisce un semplice accertamento di fatto, come tale utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova e a quello del libero convincimento del giudice che può ricorrere alla valutazione non solo delle prove tipiche, ma anche di tutti quegli elementi ritenuti utili ai fini della formazione del convincimento, a condizione che non ricorra la violazione di specifici divieti. (Sez. 1, Sentenza n. 4011 del 27/02/1990 Ud. – dep. 21/03/1990 – Rv. 183797; Sez. 3, Sentenza n. 3304 del 01/02/1991 Ud. – dep. 26/03/1991 – Rv. 186652; Sez. 2, Sentenza n. 40405 del 10/06/2004 Ud. – dep. 14/10/2004 – Rv. 230002).

In tal senso anche l’individuazione fotografica cui abbia proceduto la polizia giudiziaria può essere legittimamente assunta come prova, la cui certezza non dipende dal riconoscimento in sè, ma dalla attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell’imputato, si dice certo della sua identificazione.

(Sez. 4, Sentenza n. 16902 del 04/02/2004 Ud. -dep. 09/04/2004 – Rv.

228043; Sez. 5, Sentenza n. 31454 del 05/07/2006 Ud. – dep. 21/09/2006 – Rv. 235215).

Inoltre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "in tema di sentenza penale di appello, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonchè della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione" (Sez. 6, Sentenza n. 23248 del 07/02/2003 Ud.

(dep. 17/05/2003) Rv. 225671; Sez. 6, Sentenza n. 11878 del 20/01/2003 Ud. (dep. 13/03/2003 ) Rv. 224079);Cass. pen., Sez. 3A, sent. 4700 14.2.1994 dep. 23.4.1994 rv 197497).

I cassieri degli esercizi commerciali rapinati ( C.E., D. P.C., G.D.), hanno riconosciuto, "senza ombra di dubbio", nel ricorrente il rapinatore.

Anche le descrizioni del rapinatore, da parte dei predetti cassieri appaiono univoche, avendolo descritto C.L. "un giovane di nazionalità italiana, trent’anni circa, alto m. 1,60 circa, di corporatura esile, capelli rasati di colore chiaro, labbra screpolate, un paio di pantaloni bianchi", evidenziando in dibattimento il particolare tatuaggio che aveva sul collo (pag.11 sent. Trib.).

Anche il D.P. ha descritto il rapinatore di carnagione scura, occhi castani, capelli castani un po’ ingellati, con un tatuaggio al collo, senza riuscire a precisare se fosse a destra o a sinistra (pag. 15-16 sent. Trib).

G.D. ha descritto il rapinatore m. 1,58 di altezza, corporatura esile carnagione olivastra, labbra carnose scure, in quel momento spaccate con fuoriuscita ematica, occhi grandi di colore verde bottiglia, capelli castani corti vaporosi e un tatuaggio al collo (pag. 22 sentenza Trib.).

La certezza del riconoscimento del rapinatore da parte dei tre testi, unitamente all’elemento individualizzante, costituito dal tatuaggio al collo, descritto da tutti i testi e la sostanziale corrispondenza delle caratteristiche somatiche del ricorrente alla descrizione operata dei testi, consentono di ritenere coerente logica la motivazione dei primi giudici che hanno affermato la responsabilità del prevenuto con riferimento alle tre rapine contestate.

La Corte territoriale ha, anche, valutato e giustificato qualche carenza mnemonica dei testi con riferimento al tempo trascorso tra le rapine e il dibattimento di primo grado e alle numerose ulteriori e diverse rapine commesse ai danni degli stessi esercizi commerciali, attribuendo anche rilievo alla confessione dell’imputato, sia pure qualificata generica, con riferimento a tutti gli episodi delittuosi, anche diversi da quelli contestati.

Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-04-2011) 27-04-2011, n. 16543 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

PG Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha richiesto annullamento senza rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 01.07.2010, oggetto poi di correzione con provvedimento 19.07.2010, la Corte d’appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, riconosceva in executivis, nei confronti del condannato D.R., vincolo di continuazione, ex art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., tra i reati di cui alle sentenze indicate nella suddetta ordinanza sotto i gruppi A), D) ed E), determinando quindi la conseguente pena complessiva, respingendo peraltro nel resto l’istanza del predetto D..- Per i reati riconosciuti in continuazione la Corte territoriale giustificava la decisione con la vicinanza nel tempo dei vari fatti, tra loro simili, e lo stato di tossicodipendenza in cui versava il soggetto all’epoca.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale territoriale che motivava l’impugnazione svolgendo le seguenti deduzioni: a) errata motivazione basata su un criterio automatico dello stato di tossicodipendenza quale elemento unificante ai fini della continuazione; b) errata affermazione circa la finalità positiva della continuazione ai fini di poter usufruire dei benefici penitenziari; c) non erano stati individuati elementi di ideazione e volizione preventivi ed unitari, trattandosi, all’evidenza, di reati esplicazione di una scelta di vita di tipo delinquenziale.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza.

4. In data 24.02.2011 la difesa del D. depositava memoria di replica.

5. Il ricorso, infondato, non può essere accolto.

Se è vero, infatti, che l’impugnata ordinanza contiene aspetti motivazionali del tutto impropri, estranei all’istituto della continuazione, quale il fine di consentire al D. di fruire dei benefici in sede penitenziaria, è però altrettanto vero che, in relazione ai reati positivamente valutati, sussiste motivazione corretta e non censurabile in questa sede. Va premesso che il tema della tossicodipendenza è stato correttamente valutato, quale elemento da prendere in doverosa considerazione, ma ex se insufficiente ad integrare la continuazione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1, n. 39704 in data 07.11.2006, Rv. 235045, Vurro;

Cass. Pen. Sez. 1, n. 33518 in data 07.07.2010, Rv. 248124, Trapasso;

ecc). In tal senso occorre dunque rilevare come la Corte territoriale, giudice dell’esecuzione, abbia sì motivato in modo ampio in ordine al sicuro e grave stato di tossicodipendenza del condannato, quale ulteriore e significativo elemento unificante, ma abbia fondato il proprio giudizio anche su altri fattori di chiara rilevanza, quali la brevissima distanza di tempo tra gli episodi delittuosi (a volte dell’ordine di pochi giorni) e l’omogeneità delle condotte, trattandosi di fatti della stessa natura. Tale motivazione, per quanto assai sintetica, regge però alle critiche dell’appellante Accusa, basandosi in fatto sulla valutazione di elementi (il lasso di tempo intercorrente tra i reati e la tipologia degli stessi) da sempre considerati dalla giurisprudenza quali indici rivelatori della continuazione, nella presente fattispecie ancorati anche alla sicura tossicodipendenza del condannato. Peraltro, ex adverso, risulta apodittica, nella valutazione del ricorrente P.G., l’affermazione che si tratti solo di esplicazione di abitualità e professionalità.

In definitiva il ricorso, infondato, deve essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 12-05-2011, n. 689

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Riferisce il ricorrente che la Commissione medica locale dell’A.S.L. di Mantova ha emesso la certificazione abilitante il rilascio della patente di guida categoria A/B per la durata di 1 anno.

Di seguito ha presentato ricorso gerarchico al Ministero dei Trasporti sostenendo il proprio diritto alla conferma dell’idoneità per almeno 5 anni e producendo a sostegno referto medico privato dell’8/6/2009 (doc. 3). Dopo un esame neuropsicologico del 25/8/2009 e una valutazione complessiva del 28/8/2009, in data 10/11/2009 l’Unità sanitaria territoriale delle Ferrovie dello Stato di Verona confermava il giudizio emesso dalla Commissione medica locale "con pari motivazione", e il Ministero recepiva detta conclusione respingendo il ricorso.

Avverso il provvedimento in epigrafe il Sig. F. propone gravame, deducendo quale unico e articolato motivo di diritto il difetto e la contraddittorietà della motivazione a sostegno del titolo abilitativo rilasciato per un periodo così breve, poiché nel certificato della Commissione medica locale (richiamato dall’Unità sanitaria territoriale delle F.S. di Verona) non si rintraccia alcun elemento sfavorevole ed anzi è affermata l’assenza di minorazioni invalidanti. Ad avviso del ricorrente dalle ulteriori valutazioni neuropsicologiche cui è stato sottoposto emerge una situazione psicofisica che permette il rinnovo per almeno 5 anni, in quanto:

o la visita neurologica 25/8/2009 (dott.ssa Forlani) "non ha evidenziato un deterioramento cognitivo diffuso. Si osservano deficit di memoria a breve termine…; tali difficoltà potrebbero essere in parte accentuate dalla presenza di note d’ansia durante la somministrazione……. Non si rilevano deficit attentivi, logici, verbali né di orientamento personale e spaziotemporale";

o il giudizio del dott. Stefano Avanzi del 28/8/2009 non evidenzia segni di deficit neurologici focali centrali nè periferici; si individuano lievi tremori che "non influiscono comunque sulla corretta esecuzione di movimenti manuali anche fini; la deambulazione è autonoma e sicura, in assenza di schemi patologici";

o è stata trascurata la certificazione allegata al ricorso gerarchico (visita del 31/3/2009);

o la patologia certificata dal medico curante non incide sull’idoneità e capacità di guidare il veicolo.

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 13/4/2011 il ricorso veniva chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorrente censura la determinazione con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto di rigettare il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente contro il giudizio emesso dalla Commissione medica locale di Mantova il 14/5/2009, che ha dichiarato la sua idoneità alla guida con validità limitata ad 1 anno.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di seguito precisate.

Parte ricorrente ha puntualmente e minuziosamente ripercorso i passaggi delle relazioni mediche stese dagli specialisti ai quali si è sottoposto. Se può anche essere condivisibile la conclusione per cui il disturbo non incide allo stato sulla sua attitudine alla conduzione di una vettura, correttamente l’amministrazione ha optato per l’emissione di un titolo di breve durata, al fine di mantenere il costante monitoraggio della situazione. Il soggetto è affetto da psiconevrosi curata con uno specifico trattamento: nel contesto di prudenza e cautela che caratterizza la materia, la scelta dell’amministrazione risponde alla logica esigenza di vagliare con attenzione la perdurante capacità del ricorrente di mettersi alla guida di un veicolo con consapevolezza e lucidità. Al contempo la pretesa dell’istante è adeguatamente tutelata dal rilascio della patente, che gli consente comunque di

circolare, salvo il dovere (alla scadenza del periodo annuale) di sottoporsi a visita per verificare il permanere delle condizioni. Nel bilanciamento degli interessi in conflitto tale onere non risulta sproporzionato.

La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.