Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-01-2013) 12-02-2013, n. 6844

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 28.10.2011 il Tribunale di Massa, in composizione monocratica e quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza formulata da T.R. volta a fare dichiarare non esecutiva la sentenza emessa il 9.3.2010 dalla Corte d’appello di Genova per omessa notifica dell’estratto contumaciale, sul presupposto che la notificazione era stata regolarmente effettuata con il servizio postale a mezzo di compiuta giacenza e con notificazione anche all’avvocato di fiducia, ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., comma 8 bis; veniva altresì rigettata l’istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., comma 2, in quanto depositata dopo la scadenza del termine previsto dal comma 2 bis, avendo avuto il ricorrente conoscenza della sentenza il giorno del suo arresto in data 13.7.2011, eseguito in attuazione del provvedimento di esecuzione pene ed avendo formulato l’istanza in data 12.10.2011, quindi ben oltre il termine anche considerando il periodo di sospensione feriale.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione, limitatamente all’incidente ai sensi dell’art. 670 c.p.p., la difesa del prevenuto, per dedurre violazione di legge ed in particolare della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2: il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto regolare la notificazione dell’estratto contumaciale presso il precedente difensore di fiducia avv. Vignale, eseguita con il servizio postale presso lo studio di via Aronte, in Carrara, da cui il legale si era trasferito, con raccomandata al destinatario inviata senza avviso di ricevimento. In mancanza dell’avviso di ricevimento non sarebbe stato possibile dimostrare che il destinatario della notifica aveva ricevuto l’atto, nè che l’agente incaricato avesse effettuato sull’avviso di ricevimento le annotazioni imposte dalla legge succitata. Non solo, ma la difesa deduceva anche che l’avviso di deposito del plico presso l’ufficio postale era stato inviato al destinatario della notifica con raccomandata spedita diversi giorni prima che il plico fosse depositato nell’ufficio postale. Veniva poi contestato che la notificazione al difensore potesse operare ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen., comma 8 bis poichè al difensore era stata consegnata una sola copia dell’atto e non due.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto di rigettare il ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, così come richiesto dal Procuratore Generale. La sentenza in questione deve essere ritenuta esecutiva, in quanto l’estratto contumaciale venne notificato presso il precedente difensore, avv.to Vignale, nel giugno 2010 con deposito presso l’ufficio postale, con successiva spedizione della raccomandata L. n. 890 del 1992, ex art. 8, comma 2, il 21.6.2010, notifica che doveva valere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 157 cod. proc. pen., comma 8 bis, come notificazione all’interessato, considerato che al difensore va notificato solo l’avviso di deposito e non già l’estratto contumaciale. Il fatto che l’avv. Vignale non fosse stato reperito presso via (OMISSIS), solo perchè aveva medio tempore trasferito lo studio in via Roma n. 6, non poteva rivestire alcun rilievo, atteso che l’operatore postale trovò il riferimento del legale che gli consentì di lasciare notizia dell’intervenuto deposito presso l’ufficio postale del plico, mandando al medesimo raccomandata di comunicazione dell’intervenuta operazione. Diversamente avrebbe dato atto dell’irreperibilità del destinatario. La difesa lamenta, senza peraltro corredare di copia degli atti cui fa riferimento, solo nel ricorso per cassazione che fu inviata all’avv.to Vignale raccomandata semplice anzichè con avviso di ricevimento, laddove nell’istanza al giudice dell’esecuzione aveva contestato la mancata acquisizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata (OMISSIS), onde valutare il compimento di tutte le formalità. Sta di fatto che la notificazione dell’estratto contumaciale venne reiterata il 27.9.2010 presso il nuovo studio dell’avv.to Vignale, in via (OMISSIS), con il che la notifica deve intendersi eseguita correttamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 157 cod. proc. pen., comma 8 bis.

Va ribadito che il difensore non ha diritto – come lo ha invece l’imputato contumace – alla notifica dell’estratto della sentenza, cosicchè non ha fondamento la doglianza che l’estratto sia stato notificato in una sola copia; non solo, ma in tema di formazione delle copie degli atti da notificare, la violazione delle disposizioni di cui all’art. 54 disp. att. cod. proc. pen. – per il quale il numero di copie degli atti da notificare deve essere uguale a quello dei destinatari della notificazione – non è sanzionata a pena di nullità (Cass. sez. 6^, 6.10.2010, n. 36695). Nè rileva che l’avviso di deposito presso l’ufficio postale sia inviato prima del deposito dell’atto. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013

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Cass. pen., sez. I 23-12-2008 (11-12-2008), n. 47794 Asserita inconciliabilità con sentenza dibattimentale di assoluzione relativa ai coimputati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Termini Imerese, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 7/6/2007 rigettava l’istanza avanzata da C.M. e D.C. di revoca della sentenza definitiva di quel Tribunale 11/12/2003, di applicazione della pena concordata di anni 1 e mesi 6 di reclusione per la prima e di anni 1 e mesi 11 di reclusione per il secondo per il reato di bancarotta fraudolenta.
Avvertiva il giudice dell’esecuzione che, pur potendosi condividere la pretesa degli istanti di applicazione analogica dell’art. 669 c.p.p., comma 8 in difetto di specifica disciplina legislativa del fenomeno, i fatti stabiliti a fondamento della sentenza di patteggiamento non erano inconciliabili con quelli stabiliti nella sentenza dibattimentale, con la quale lo stesso tribunale aveva assolto gli altri coimputati rinviati a giudizio per il medesimo reato con la formula "per non aver commesso il fatto".
Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati denunciando la violazione dell’art. 669 c.p.p., comma 8 e vizio motivazionale, sul rilievo della contraddittorietà fra le due sentenze, l’una di applicazione concordata di pena e l’altra assolutoria dei concorrenti nel medesimo reato, con riguardo ad elementi essenziali per la ricostruzione del fatto di bancarotta.
2.- Ritiene la Corte di dover rilevare pregiudizialmente l’inammissibilità dell’istanza avanzata dagli interessati al giudice dell’esecuzione ex art. 669 c.p.p., comma 8 di revoca della sentenza di patteggiamento e, di conseguenza, l’abnormità della correlata statuizione decisoria di quel giudice, poichè la specifica ipotesi dedotta dagli istanti, di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della prima sentenza con quelli stabiliti in altra sentenza irrevocabile nei confronti dei coimputati del medesimo reato, è espressamente disciplinata tra i casi per i quali è prevista la procedura impugnatoria straordinaria della revisione, ai sensi dell’art. 629 c.p.p. e art. 630 c.p.p., lett. a), come modificati dalla L. n. 134 del 2003, art. 3, comma 1.
Risulta pertanto non più operante il rimedio, pure invocato in passato per la soluzione del problema e reperito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, 5/10/1996, Pettino, rv. 206604; Sez. 4, 22/11/2000, Pigoni, rv. 219113) nell’applicazione analogica dell’istituto della revoca della sentenza ex art. 669 c.p.p., comma 8, a fronte dell’evidente lacuna legislativa e dell’"insopprimibile esigenza di giustizia sostanziale". 3.- L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, non essendo neppure consentita la conversione del proposto incidente di esecuzione in domanda di revisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara inammissibile il proposto incidente di esecuzione.

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Cassazione Penale, Sentenza 35577 del 2010 Lecita la nuova contestazione da parte del Pubblico ministero nel corso dell’udienza

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FATTO E DIRITTO

1. Nel giudizio contro [OMISSIS] imputato del delitto previsto dall’art. 388, comma 2. cod.pen. (per avere eluso la sentenza che prescriveva misure cautelari a difesa del possesso di una fascia di terreno appartenente a [OMISSIS] chiudendone l’accesso), il giudice, interrotta l’istruzione dibattimentale, ritenuto che era emerso un “fatto diverso” da quello contestato (ossia un fatto inquadrabile nella fattispecie prevista dall’art. 610 cod.pen.), negata la facoltà al pubblico ministero di udienza – che ne faceva esplicita richiesta – di modificare il capo d’imputazione, disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede.

Avverso detta ordinanza ricorre il procuratore della Repubblica denunciandone l’abnormità, per avere il giudice, in violazione dell’art. 516 cod.proc.pen., precluso al pubblico ministero l’esercizio del potere-dovere di integrare o modificare l’imputazione in corso di udienza, disponendo l’illegittima regressione del processo alla fase delle indagini preliminari.

2. Il ricorso è fondato.

L’art. 516 e seguenti del codice di rito, inseriti sotto la rubrica “Nuove contestazioni”, disciplinano l’esercizio dell’azione penale nel corso del dibattimento, mirando a salvaguardare il principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza. Il pubblico ministero interviene sull’imputazione enunciata nell’atto che instaura il giudizio, per adeguarla a quanto emerge dalle prove raccolte, in modo che il dibattimento possa proseguire e la decisione conformarsi alla fattispecie concreta corretta e/o ampliata. Infatti sarebbe di scarsa utilità regredire alle indagini preliminari, dato che la retrocessione del procedimento si ridurrebbe a una mera formalità con il solo scopo di riproporre l’accusa debitamente corretta, restando comunque irretrattabile l’azione esercitata.

Sarebbe inoltre scarsamente utile anche per la difesa, che, nel corso del dibattimento, può avvalersi del diritto di far ammettere le prove a discarico.

Orbene effettuare una nuova contestazione è un potere esclusivo del pubblico ministero, inerente all’esercizio dell’azione penale, la cui obbligatorietà è prescritta dall’art. 112 Cost. Inoltre, nell’ipotesi ricorrente nella fattispecie in esame – di fatto diverso (art. 516 cod.proc.pen.) o di reato concorrente connesso a norma dell’art. 12. comma 1, lett. a), cod.proc.pen, (art. 517), non è richiesto né il consenso dell’imputato né l’autorizzazione del giudice.

Pertanto la decisione del giudice del dibattimento che, arrogandosi un potere che nessuna norma gli riconosce, nega al pubblico ministero il compimento di un atto imperativo, insindacabile e obbligatorio quale è la contestazione del fatto diverso o del reato connesso e dispone l’indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, si pone al di fuori dell’ordinamento processuale così da integrare un’ipotesi di atto abnorme in senso funzionale. Tale infatti è l’atto che “pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite, e determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo, potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c. d. regressione anomala del procedimento ad una fine anteriore (Sez.Unite.20.l 2.20007 n, 5307, Battistella, CED 238240).

Per concludere è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice, nelle ipotesi previste dagli artt. 516 e 517 cod.proc.pen., ossia quando nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulti diverso o emerga un reato connesso, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero inibendogli l’esercizio dell’azione penale mediante la modificazione o l’integrazione dell’imputazione (v. Cass., Sez. 1,2.6.1999 n. 2673, Ravelli, CED 213970).

Il provvedimento impugnato, palesandosi incompatibile con le linee fondanti del sistema e avendo sconvolto l’ordo processus, deve dunque essere annullato per abnormità, con trasmissione degli atti al tribunale, avanti al quale il pubblico ministero, una volta riaperto il dibattimento, potrà esercitare la facoltà di modificare o integrare l’imputazione in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 516 e 517 cod.proc.pen.

P.Q.M

La Corte di cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Treviso per l’ulteriore corso.

Depositata in Cancelleria il 21.10.2010

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-10-2010) 20-01-2011, n. 1786 Contraffazione ed usurpazione del marchio; Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ordinanza emessa il 29.3.10, ex art. 309 c.p.p., il tribunale di Torino ha confermato il decreto di sequestro preventivo 18.2.10, emesso dal Gip della stessa sede nei seguenti beni:

1. tutta la merce e tutte le attrezzature, già sequestrate, con provvedimento 28.9.09 del tribunale civile di Torino, nei confronti di G.L. e Valzoff Italia srl;

2. tutta la merce, già sottoposte a sequestro probatorio, con decreto 4.2.10 del pubblico ministero.

Il tribunale ha confermato il decreto di sequestro per la sussistenza del fumus degli estremi dell’ipotizzato reato ex art. 473 c.p. e del periculum in mora. In ordine ai marchi rilasciati al G..

Quanto al primo profilo, il giudice ha ritenuto che per la sussistenza della contraffazione è sufficiente che taluno imiti il marchio (registrato) altrui e che non vale a scriminare la condotta del contraffattore la circostanza che egli abbia previamente registrato tale marchio. Ha ritenuto di poter affrontare la questione della validità dei marchi rilasciati al guiderdone, in via incidentale, a norma dell’art. 2 c.p.p., secondo cui il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia altrimenti stabilito: nel caso in esame i marchi registrati dall’autorità italiana e il marchio registrato in sede comunitaria, recante il nome v., devono considerarsi in violazione dell’art. 8 c.p.i., comma 3, secondo cui i nomi di persona se notori, possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto o con il consenso di questi. Un marchio rilasciato dall’autorità comunitaria preposto a valutare domande di protezione di beni di proprietà industriale, deve comunque rispettare, a norma dell’art. 53 del Regolamento CE 207/2009 del Consiglio, i diritti anteriori, discendenti dalla normativa nazionale, anche in base al diritto al nome, attribuendo così rilevanza al suindicato art. 8 c.p.i., comma 3. Nel caso di specie, quindi, è insussistente l’invocata legittimità della condotta del G., in relazione all’uso dei marchi italiani e del marchio comunitario v., in quanto fondata su titoli rilasciati con ingiustificata inosservanza di norma nazionale sulla tutela della proprietà industriale. A maggior ragione sono illegittimi i marchi registrati successivamente a quelli registrati precedentemente dalla EMI Music Italy, titolare di tutti i diritti sul nome, immagine, ritratto e firma dell’artista La sussistenza dei rilevanti indizi sussiste, secondo il tribunale, anche sotto il profilo dell’elemento soggettivo: la registrazione dei marchi connessi al cantante R.V., ottenuta senza aver acquisito il consenso, lungi dal palesare la buona fede, appare volta all’acquisizione di una parvenza di legittimità.

In conformità all’orientamento giurisprudenziale(sez. 5^ 49376/2004), secondo cui il tribunale del riesame può confermare un provvedimento di sequestro, anche sulla base di una diversa qualificazione del fatto, ove non fossero considerati ipotizzabili gli estremi del reato ex art. 473 c.p., in via sussidiaria può ritenersi formulabile l’ipotesi del reato ex art. 517 ter c.p., in quanto l’uso concreto di un segno risalente al R.V., – indipendentemente dalla configurabilità di una contraffazione di marchio registrato- è avvenuto con peculiari modalità, usurpando un titolo di proprietà industriale o comunque violandolo, in quanto utilizzato per produrre e commerciare prodotti evocanti R. V., in ordine ai quali la EMI querelante ha diritto esclusivo di trame profitto patrimoniale.

Quanto si periculum in mora di reiterazione, il tribunale ha ritenuto che la libera disponibilità degli oggetti in sequestro possa aggravare e protrarre le conseguenze del reato , perchè consente di continuare a vendere la merce. In ogni caso, per tale beni è ipotizzabile, a norma dell’art. 474 bis c.p., la confisca obbligatoria.

Il difensore di G. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento agli artt. 473 e 517 ter c.p.;

vizio di motivazione. Non vi sono gli elementi sufficienti per l’individuazione del fumus commissi delicti dei due reati ipotizzati dal tribunale, che ritiene applicabile l’art. 8 c.p.i., creando una confusione tra questioni di diritto civile e questioni di diritto penale.

Il G. è titolare del marchio comunitario v., rilasciato, dopo lunga e minuziosa procedura di controllo, dall’ufficio europeo competente, UAMI, in data 26.2.09 (e sulla cui validità i giudici italiani non possono pronunciarsi) e di marchi rilasciati dall’ufficio italiano, UBMI. Su questi ultimi è in corso una controversia civile, dinanzi al tribunale di Torino avente ad oggetto la loro nullità, sulla quale non vi è stata ancora pronuncia.

Pertanto il tribunale , pronunciandosi sui marchi suddetti, ha effettuato una forzatura delle facoltà concesse al giudice penale.

Il giudice penale può conoscere questioni incidentali, ma non può statuire la nullità di un atto, di un provvedimento, di un’autorizzazione, quanto tali facoltà sono attribuite ad altra autorità.

Secondo il ricorrente, manca anche l’elemento soggettivo del reato ex art. 473 c.p.: egli è titolare del marchio V. e ne fa un uso corretto, producendo in buona fede magliette con tale marchio.

Chi vanta un diritto sul marchio può attivare le corrette vie civilistiche e accusandolo di essere contraffattore, si opera una sovrapposizione di questioni civili e questioni penali.

Risulta poi provato che l’impresa Laura srl ha solo chiesto il rilascio del medesimo marchio in tempi successivi al rilascio al G. dei marchi comunitario e italiani. Pertanto, tenuto anche conto della nuova formulazione dell’art. 473 c.p., introdotta con la L. 23 luglio 2009, n. 99 – secondo cui la contraffazione presuppone che sia conoscibile l’esistenza del titolo di proprietà industriale- deve ritenersi che non sia stato integrato il reato, atteso che manca il titolo di proprietà industriale che si vorrebbe contraffatto.

Nel caso in esame, la peculiarità del marchio deriva dal suo carattere nominativo riferito a un noto artista e nell’ordinanza del tribunale si fa riferimento a magliette in cui è impressa l’immagine di R.V. e altri diciture associate alla parola " v." in relazione a queste immagini e a queste diciture non vi è alcuna protezione di proprietà industriale,in quanto manca la loro registrazione come marchio. Secondo un corretto orientamento della giurisprudenza di merito, in assenza di tale marchio non è invocabile la tutela ex art. 473 c.p. Infine, secondo il ricorrente, non è corretta la alternativa qualificazione dei fatti a norma dell’art. 517 ter c.p., in quanto anche per questa ipotesi è prevista, come elemento costitutivo, l’esistenza di un titolo di proprietà industriale.

Inoltre non è corretta la prospettazione dell’ipotesi della sussistenza di due reati in alternativa tra loro, posto la loro diversità determina la violazione dell’obbligo per l’accusa di formulare una chiara e precisa contestazione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Quanto alla valutazione incidentale, effettuata dal tribunale, in ordine alla validità dei marchi acquisiti dal G., va rilevato che essa è pienamente conforme alla previsione dei poteri del giudice penale, sanciti dall’art. 2 c.p.p..

Secondo un condivisibile orientamento interpretativo (sez. 5^, n. 3035 del 18.1.1999 rv. 212941), a norma dell’art. 2 c.p.p., spetta al giudice penale decidere in via incidentale una questione civile o ammimstrativa (concernente la natura pubblica o privata di un ente, la validità o meno di atto giuridico), quando la decisione abbia rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto, oggetto dell’imputazione. Resta impregiudicata la necessità di procedere nella sede e con le modalità previste dalla legge all’accertamento funzionale a una formale declaratoria di caducazione dei suoi effetti. Il comma 2 del medesimo articolo, sottolinea infatti come la decisione del giudice penale abbia efficacia vincolante, limitatamente quel processo penale , lasciando impregiudicato l’esame del giudice titolare del giudizio principale. Il tribunale ha quindi correttamente esaminato e giudicato negativamente la validità dei marchi rilasciati al G., mettendo in rilievo le inosservanze dalla normativa nazionale e comunitaria, in base alle quali è pervenuto al giudizio della loro inefficacia ai fini della caducazione dell’antigiuridicità delle condotte del ricorrente.

Questo giudizio è quindi insindacabile in questa sede, in quanto, contrariamente a quanto può avvenire nel processo civile, in cui la questione può rilevare ai fini della giurisdizione, nel processo penale questa questione, richiedendo accertamenti di fatto, è riservata al giudice di merito, la cui decisione è incensurabile, se congruamente motivata (sez. 5^, cit.).

Quindi è assolutamente infondata la doglianza sulla forzatura dei poteri del giudice penale e sulla sovrapposizione di questioni civili e questioni penali, in ordine ai provvedimenti concernenti il marchio comunitario e quelli provenienti dall’autorità nazionale.

In entrambi i casi la violazione dell’art. 8 c.p.i., comma 3 incide sulla validità dei marchi e determina la fondatezza della tesi di accusa, secondo i marchi posseduti dal Guiderdone, e in parte utilizzati sui capi di abbigliamento da lui prodotti, sono frutto di contraffazione di segni di proprietà industriale, di esclusiva pertinenza delle società che fanno riferimento al cantante R. V.. Appare quindi che sia del tutto indenne da censure di illegittimità il provvedimento del tribunale del riesame, in quanto in esso sono indicati congrui elementi emersi dalle risultanze delle indagini, che attestano la loro idoneità a sussumere le condotte del ricorrente nell’ipotesi formulata in quella tipica del reato ex art. 473 c.p..

Ugualmente pienamente conforme ad una congrua motivazione è la indicazione sia dell’elemento soggettivo del reato (l’acquisizione dei marchi connessi all’artista Vasco Rossi, senza il suo consenso, è evidentemente illecita ed è funzionale solo allo scopo di ottenere una parvenza di legittimità) sia del periculum in mora: la carica speculativa delle azioni del ricorrente fa chiaramente prevedere che, ottenendo la restituzione delle cose in sequestro, immediatamente riprenderebbe a svolgere l’illecita attività produttiva e distributiva.

In questa fase delle indagini preliminari, è pienamente ravvisabile, in via sussidiaria, la configurazione dell’ipotesi ex art. 517 ter c.p., delineata con precisione dall’ordinanza del tribunale, in riferimento a beni comunque prodotti in violazione della proprietà industriale spettante alla società Emi, che è indicata incontestabilmente titolare,in via esclusiva, di tutti i diritti sul nome sull’immagine, sul ritratto e firma del cantante e ha il diritto esclusivo di produzione, commercializzazione e distribuzione dei beni evocativi della persona e dell’attività artistica del R.. in fumus commissi delicti, delineato dall’ordinanza per entrambi i reati, ha una suo logica giustificazione nella peculiare caratteristica del marchio e del titolo di proprietà industriale, accomunati dalla connotazione peculiare che li contraddistingue nel caso in cui entrambi nascano dal nome di un artista.

L’acquisto del bene recante il marchio e il segno è finalizzato ad acquisire la proprietà non di un bene avente un intrinseco valore patrimoniale, ma di una cosa che ha la funzione di creare un collegamento, di esprimere un messaggio di adesione e di apprezzamento verso la persona dell’artista e verso le sue espressioni. Con l’acquisto di questo segno di collegamento con un cantante, si realizza il bisogno di avere un segno di appartenenza a un gruppo, a un indirizzo di cultura musicale, bisogno che si intende realizzato in caso di reale provenienza, diretta o indiretta, dall’artista. Al diritto dell’acquirente di ottenere un bene con l’autentico segno di questa provenienza corrisponde il diritto dell’artista, in base all’art. 8 c.p.i., comma 3 CPI di esclusiva nella produzione e distribuzione di questi beni. L’applicazione di un marchio creato, impresso e commercializzato in violazione delle leggi e in contrasto con la volontà dell’interessato, determina la lesione di entrambi questi diritti, a cui segue la reazione punitiva dello Stato nei confronti dello sfruttamento parassitario del marchio o del segno di proprietà industriale e nei confronti dell’inganno del consumatore.

Il ricorso va quindi rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.