T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 14-12-2011, n. 2378

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 16.12.2008 e depositato il successivo 31.12 il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale del comune di Mazara del Vallo n.82 del 29/10/2008 avente ad oggetto la revoca in autotutela della deliberazione consiliare n.49 del 19/6/2007 avente ad oggetto "Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2007/2009".

In tale gravame vengono articolate le censure di: I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 235 TUEL n. 267/2000 – eccesso di potere – incompetenza; II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 236 del TUEL n. 267/2000 e dell’art. 2399 c.c. – eccesso di potere; III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 77 del regolamento dei lavori consiliari del comune di Mazara del Vallo ed eccesso di potere; IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 49 TUEL n. 267/2000 in relazione alla legge reg. 48/91 e succ. mod. ed eccesso di potere; V) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 9, 10, 11 della legge n. 241/1990, come recepita in Sicilia dalla legge reg. n. 10/1991 in relazione agli artt. 235 e 236 TUEL n. 267/2000 – Mancanza di comunicazione dell’avvio del procedimento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed incompetenza.

Lamenta parte ricorrente che l’amministrazione intimata avrebbe adottato una revoca al di fuori delle ipotesi tassativamente stabilite dall’art. 234 TUEL, che sarebbe insussistente la condizione di incompatibilità che ha costituito il presupposto della delibera impugnata, che sarebbero state violate le disposizioni del regolamento del comune di Mazara del Vallo che disciplinano la presentazione di emendamenti in seno al consiglio comunale, che non sarebbe stato correttamente acquisito il parere di regolarità tecnica sulla delibera adottata, è infine che è mancata la dovuta comunicazione dell’avvio del procedimento.

Si è costituito il comune di Mazara del Vallo che, con memoria, ha replicato alle deduzioni contenute in ricorso e chiesto il suo rigetto.

Alla pubblica udienza di discussione il ricorso è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del comune resistente, che non è condivisibile.

E’ vero che nei rapporti tra gli organi interni di un comune la giurisprudenza amministrativa è prevalentemente orientata nel senso di riconoscere un’autonoma legittimazione processuale a ciascun organo ma, ritiene il collegio, che, rispetto all’esterno, l’ente locale si presenti con un’unica legittimazione processuale che fa capo al sindaco.

Appare pertanto corretta l’intimazione contenuta nel ricorso in epigrafe fatta nei confronti del Comune di Mazara del Vallo, in persona del sindaco, seppur al fine di impugnare una delibera del consiglio comunale.

Ciò premesso, il ricorso è privo di fondamento e deve essere respinto.

In primo luogo è bene precisare che qualsiasi provvedimento amministrativo deve essere valutato e qualificato in ragione del suo contenuto e non per il titolo formale che riporta.

Applicando tale pacifico principio alla presente fattispecie, dal contenuto dell’atto impugnato, emerge inequivocabilmente che il consiglio comunale – ritenendo che il ricorrente non sarebbe potuto essere eletto nella carica di revisore dei conti del comune, in quanto incompatibile – ha sostanzialmente annullato in autotutela la precedente delibera di nomina, in quanto illegittima, facendo venir meno la nomina del ricorrente a revisore dei conti.

Sulla base di tali premesse, risulta inconferente il richiamo all’art. 235 TUEL, sulla cui violazione viene fondato il primo motivo di ricorso, trattando tale norma l’ipotesi di revoca in senso proprio, e non quella di annullamento in autotutela.

Con il secondo motivo assume invece parte ricorrente che, contrariamente a quanto posto a fondamento del provvedimento impugnato, nella vicenda in questione, non si sarebbe verificata alcuna ipotesi di incompatibilità, e richiama a sostegno della sua tesi la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, 16.11.2005 n. 6407.

Tale ricostruzione non può essere condivisa.

Il terzo comma dell’art. 236 del TUEL espressamente prevede che "I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l’ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso".

Ciò considerato, poiché la "B.A. s.p.a." deve ritenersi ente dipendente del comune di Mazara del Vallo, risulta integrata l’incompatibilità prevista dalla norma indicata.

Peraltro la decisione del Consiglio di Stato, sez. V, n. 6407 del 16.11.2005, invocata da parte ricorrente, è stata adottata sulla base del testo dell’art. 2399 cod. civ. non nella sua attuale formulazione, ed appare pertanto non conducente rispetto alla presente controversia.

Non appare fondato neanche il terzo motivo del ricorso atteso che, come evidenziato dalla difesa del comune resistente, la delibera adottata non è in realtà frutto di un emendamento in senso proprio che, secondo la tesi di parte ricorrente, sarebbe stato proposto irritualmente, ma della parziale approvazione dell’atto inizialmente proposto, che nella sua originaria formulazione, prevedeva la dichiarazione di incompatibilità di tutti i revisori, che è stata poi limitata solo al ricorrente.

Inoltre non corrisponde al vero che la delibera impugnata sarebbe contraria al parere di regolarità tecnica dato dal dirigente del settore; invero il dirigente con la nota del 25.2.2008 precisa la mancanza degli estremi per deliberare una revoca in senso proprio, ma chiarisce, al tempo stesso, che il ricorrente si trova nella situazione di incompatibilità prevista dal comma 3° dell’art. 236 del T.U.E.L.

Con l’ultima censura lamenta parte ricorrente la mancata comunicazione di inizio procedimento, comunicazione che gli avrebbe consentito una attiva partecipazione al procedimento che lo riguardava.

Dalla documentazione presentata dal comune resistente emerge però che il ricorrente era stato informato della proposta di deliberazione che lo riguardava fin dalla sua formulazione, ed inoltre che tale proposta è stata portata all’attenzione del consiglio comunale per diverse sedute (a decorrere dal febbraio 2008 e fino al 29.10.2008, in cui è stata poi adottata) ed è stata formalmente inserita nei vari o.d.g., sempre trasmessi al collegio dei revisori, di cui il ricorrente era presidente.

Pertanto, pur in assenza di una formale comunicazione di avvio del procedimento, il ricorrente è stato ampiamente messo a conoscenza del procedimento che lo riguardava e posto nelle condizioni di potervi intervenire, con conseguente infondatezza della censura articolata, che sembra muoversi su un inammissibile piano meramente formale.

Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida, in favore del comune di Mazara del Vallo, in Euro. 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-06-2012, n. 9507

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 27.4.2007, la Corte di Appello di Campobasso, in accoglimento dell’appello della società Poste Italiane p. a. ed in riforma dell’impugnata decisione, respingeva le domande proposte da I.G., assunto con contratto a termine stipulato il 14.2.2002, ritenendo che la previsione di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, vigente all’epoca di stipulazione del contratto con il predetto, non aveva comportato la fissazione di ipotesi specifiche di collegamento tra contratti e particolari necessità della azienda e neanche di condizioni oggettive e soggettive di lavoro, o anche di limiti temporali a carico del datore per procedere ad assunzioni a tempo determinato. Il rapporto di lavoro in oggetto era intervenuto in periodo di eccezionali esigenze produttive e riorganizzative della società, comprovate documentalmente da quest’ultima in corso di causa e reiteratamente prese in considerazione dalle parti anche nel c.c.n.l. dell’11.1.2001, in quelli del 18.1.2001 e del 17.10.2001 e nei successivi richiamati in contratto, nella consapevolezza del non esaurimento dell’articolato ed ampio riassetto delle Poste, specie nell’ambito del recapito postale, area operativa, onde la stipulazione del contratto a termine nel caso in esame non era da ritenere illegittima.

Per la cassazione di tale decisione ricorre lo I., con unico articolato motivo, proponendo duplice ricorso.

Resiste ad entrambi, con controricorso, la società, che ha ulteriormente illustrato le proprie difese nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Va, preliminarmente, disposta la riunione dei procedimenti nn. R.G. 1846/2008 e 5993/2008, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., e dichiarata la improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., del ricorso di cui al secondo dei procedimenti indicati, proposto avverso la stessa sentenza, non depositato, sebbene notificato alla società.

Con l’unico motivo del ricorso di cui procedimento n. R. G. 1846/2008, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di legge, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c., della L. n. 230 del 1962, art. 1 della L. n. 56 del 1987, art. 23 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del c.c.n.l. del 11.1.2001, il tutto ex art. 360 c.p.c., n. 3, e la violazione e falsa applicazione dei principi di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 c.c. e segg., in riferimento all’art. 25 c.c.n.l. del 2001, in relazione anche all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nonchè l’erronea, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 360, n. 5, c.p.c. Rileva che, successivamente alla stipula del c.n.n.l. del 26.11.94, in conformità alle previsioni della L. n. 56 del 1987, ed all’entrata in vigore del richiamato art. 8, era stato stipulato l’accordo del 25.9.1997, con il quale era stata individuata dalle parti sociali una nuova ipotesi di ricorso alla contrattazione a termine, motivato da esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali e che il potere derogatorio concesso ai sindacati, a fronte di una delega in bianco, trovava il suo termine finale alla data del 30.4.1998, con la conseguenza che il termine apposto ai contratti successivamente a tale data era da intendersi nullo. Osserva che gli accordi attuativi avevano un senso solo in funzione della previsione di una data di scadenza e che agli stessi non poteva attribuirsi una efficacia meramente ricognitiva del perdurare dei processi di ristrutturazione in atto, che, in mancanza di una deroga prevista dalle parti sociali ancorata ad una data di scadenza, non avrebbe avuto ragion d’essere.

Aggiunge che la nuova formulazione dell’art. 25 c.c.n.l. del 2001 richiede espressamente una specifica valutazione da compiersi di volta in volta al fine di accertare la effettiva sussistenza delle specifiche esigenze di carattere straordinario conseguente a processi di riorganizzazione, che le Poste non avevano dato prova alcuna al riguardo e che anche il D.Lgs. n. 368 del 2001 consentiva di pervenire alla conclusione della nullità del contratto a tempo determinato, stipulato in base alla normativa contrattuale vigente, che richiedeva specifici presupposti legittimanti la stipula dei contratti a termine, nella specie indimostrati. Evidenzia, pertanto, l’assenza di presupposto normativo per contratti stipulati posteriormente alla prevista data, come il contratto stipulato con esso ricorrente, essendo le addotte esigenze imprevedibili e contingenti fatto noto, come del tutto prevedibile era la circostanza che il complesso processo di privatizzazione non avrebbe potuto concludersi in 109 giorni, tale essendo la durata del contratto di lavoro a termine stipulato con esso ricorrente. All’esito della parte argomentativa, formula quesito di diritto, con il quale domanda se, in applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1 e art. 2, comma 1, nonchè del combinato disposto delle norme di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 1367 c.c. e art. 25 del c.c.n.l. di categoria del 11.1.2001, la stipula dei contratti a tempo determinato, in assenza di presupposti di fatto e di diritto ed anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste ex lege, dia luogo alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto ed al conseguente riconoscimento dell’instaurazione di un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di prima assunzione e, quindi, se il termine apposto al contratto sia valido, efficace e legittimo.

Il ricorso è inammissibile, attesa l’inidoneità del quesito, per come formulato, a porre in evidenza i termini dell’errore in diritto denunciato. Ed invero, come in più occasioni affermato da questa Corte.

Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366- bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una "regula iuris" suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366-bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (cfr, in tale senso, Cass. 30.10.2008 n. 26020; conf., tra le altre, Cass. 7.4.2009 n. 8463; Cass. 25.3.2009 n. 7197).

Nella specifica materia dei contratti a termini è stato osservato anche che il quesito di diritto, richiesto dall’art. 366 bis cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del motivo di ricorso cui accede, oltre a dover essere conferente rispetto al "decisum", deve essere formulato in modo da poter circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito medesimo, senza che esso debba richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass 23.6.2008 n. 17064).

Alla declaratoria di improcedibilità di uno dei ricorsi e di inammissibilità dell’altro consegue, per il principio della soccombenza, la condanna dello I. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara l’improcedibilità del ricorso di cui al procedimento iscritto al numero R.G. 5993/2008 e l’inammissibilità di quello di cui al n. R.G. 1846/2008. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi, Euro 2000,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-07-2012, n. 11668 Conciliazione in sede sindacale

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 26 ottobre 2006 la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce del 17 giugno 2005, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro fra la Poste Italiane s.p.a. e A.M. in data 30 settembre 1999 ed ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti a decorrere dal 7 agosto 1999, ed ha condannato Poste Italiane la pagamento in favore dell’ A. delle retribuzioni maturate a partire dal 20 novembre 2002. La Corte territoriale ha motivato tale sentenza considerando che il contratto in questione è stato stipulato dopo lo spirare del termine massimo di vigenza della contrattazione collettiva che autorizzava le ipotesi ulteriori di apposizione del termine ai contratti con le Poste Italiane ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23. La condanna al pagamento delle retribuzioni è stata disposta con la decorrenza dell’offerta formale della prestazione lavorativa da parte del lavoratore.

Poste Italiane propone ricorso avverso tale sentenza articolandolo su tre motivi.

Con il primo motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23. In particolare si deduce che la delega in bianco contenuta nella norma citata, non porrebbe limiti all’autonomia sindacale investita di funzioni paralegislative che conseguentemente non incontrerebbe alcun limite nella tipologia dei contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, per cui gli accordi successivi a quello del 25 settembre 1999 non avrebbero natura negoziale, ma meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto.

Con il secondo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362 e seguenti cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento al principio per cui la norma contrattuale debba necessariamente avere un’efficacia temporale limitata, ove le nuove ipotesi di contratto a termine siano dotate di particolare ampiezza tale da capovolgere il rapporto tra la regola generale dell’assunzione a tempo indeterminato e l’assunzione a termine.

Con il terzo motivo si lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riguardo all’inadeguata valutazione della deduzione dell’assunzione di un incarico retribuito da parte dell’ A., ed all’immotivato rigetto della richiesta di prova sulla circostanza allegata sebbene questa avrebbe potuto raggiungere un risultato utile ai lini della certezza processuale.

Resiste con controricorso l’ A..

Poste Italiane, in sede di discussione, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto accordo in sede sindacale.
Motivi della decisione

La conciliazione della lite in sede sindacale intervenuta tra le parti in data 21 gennaio 2009 nelle more del giudizio di Cassazione e depositata in atti, comporta la cessazione della materia del contendere tra le stesse parti, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte, le sentenze n. 13969/2004, 1048, 368/2000, 4918/98 delle sezioni unite, n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003, 6395, 6403, 10478, 14194, 14775, 22972/2004, 20860/2005 di sezioni semplici) si verifica tutte le volte in cui venga meno, con la materia controversa, qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.

Come concordato fra le parti con il medesimo accordo, va disposta la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2012

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-01-2011, n. 504

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. G.P. impugnava innanzi al TAR per il Lazio il provvedimento datato 17 maggio 2010 con cui il Ministero della Difesa disponeva la sua esclusione dalla selezione riservata per l’ammissione al 16 corso biennale per allievi marescialli Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, in ragione della constatata presenza di "alterazione acquisita della cute (tatuaggio) braccio destro che per dimensioni determina rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art.19 D.T. 5/12/2005)".

L’adito TAR, dopo aver disposto, con ordinanza n.1062/2010 incombenti istruttori, con sentenza n.32768/2010, resa in forma semplificata, rigettava il proposto ricorso, ritenendo infondate le censure ivi dedotte.

L’interessato, ha impugnato tale sentenza, chiedendone la riforma alla stregua delle argomentazioni racchiuse in un unico articolato motivo, sostenendo, in particolare la erroneità delle statuizioni assunte dal primo giudice sotto molteplici aspetti.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che ha contestato la fondatezza del proposto gravame.

Tanto premesso, l’appello deve considerarsi infondato; e perciò stesso va respinto.

Il Collegio non può qui non richiamare i precedenti principi espressi sul punto dalla giurisprudenza della Sezione (cfr n.4929 del 20 aprile 2010), dai quali non si ha motivo di discostarsi, per le ragioni che si vanno di seguito sinteticamente ad esporre.

Dunque, è stata rilevata dalla Commissione medica preposta alla selezione la presenza, sul deltoide del braccio destro dell’appellante, di un tatuaggio di significativa dimensione (cm.16×10), ritenuta dall’Organo medico causa di non idoneità fisica, rientrando, in particolare, siffatta anomalia cutanea tra le alterazioni di cui all’art.19 della direttiva tecnica della Sanità militare del 5/12/2005, di per sé ostativa al reclutamento nel corpo militare del candidato.

Ora, il giudizio reso dalla commissione medica è un apprezzamento tecnicoscientifico che non appare affetto da vizi di logicità e/o irrazionalità e che quindi ben può giustificare la non idoneità del soggetto.

Nella specie, non si tratta di un mero riferimento alla "affezione" rientrabile tra quelle elencate dal citato art.19 della Direttiva tecnica, venendo in rilievo la verifica da parte dell’organo medico della effettiva entità dell’alterazione cutanea e tanto anche in relazione alla sua localizzazione.

Dalla documentazione versata in atti risulta che è stato compiuto l’accertamento medico in questione; e una siffatta indagine ha certamente comportato un apprezzamento sanitario di tipo negativo in ordine alla rilevanza della decorazione riscontrata sulla cute, per le dimensioni del disegno prodotto sul deltoide, unitamente ad un giudizio di disvalore del tatuaggio in questione quale segno non consono al prestigio dell’istituzione militare.

Se così è, nella specie, il drago raffigurato sul braccio destro, con la tecnica del tatuaggio, costituisce causa di non idoneità fisica ai sensi dell’art.19 già citato e si pone in linea con la previsione di esclusione prevista dal bando di concorso.

Vale anche osservare che la fisiognomica del corpo del ricorrente è alterata in maniera rilevante, non valendo opporre che il tatuaggio non è visibile una volta indossata la camicia della divisa anche nella sua versione a mezze maniche, una volta rammentato che i Carabinieri sono potenzialmente destinati anche in servizi durante i quali devono o possono indossare la canottiera (servizio in mare o simili). D’altro canto un braccio tatuato in modo così eclatante rappresenta uno strumento di identificazione del militare, che, in quanto destinato a combattere la criminalità, sarebbe posto in maggiore pericolo nell’eventuale svolgimento della sua attività istituzionale: il che rappresenta una delle ragioni per cui il travisamento evidente della fisiognomica del corpo è considerato nelle direttive un elemento ostativo all’arruolamento.

Per le suesposte considerazioni la determinazione di esclusione dalla procedura selettiva per cui è causa appare essere stata adottata in corretta applicazione della normativa regolante il concorso, come giustamente rilevato dal giudice di primo grado, le cui statuizioni meritano di essere confermate.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese e competenze del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Armando Pozzi, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Dante D’Alessio, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.