T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 19-09-2011, n. 1225 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente R.G. impugna il provvedimento in epigrafe meglio indicato, con il quale il Comune di Badolato gli ha ingiunto il pagamento della somma di euro 5.663,47, oltre interessi, a titolo di oneri di urbanizzazione, calcolati per la quota di terreno di sua proprietà, per la realizzazione d’ufficio delle opere di urbanizzazione nascenti dalla convenzione di lottizzazione stipulata tra il Comune di Badolato e la società "Petina srl’ in data 18 aprile 1985.

Il ricorrente, premesso che il Comune di Badolato stipulava una convenzione di lottizzazione con una società e che questa restava inadempiente relativamente agli obblighi assunti con la convenzione medesima relativamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, si duole del fatto che il Comune, a distanza di oltre venticinque anni, dopo aver realizzato d’ufficio le opere, richieda il rimborso delle spese sostenute, in quanto il ricorrente medesimo sarebbe diventato proprietario di uno degli immobili realizzati a seguito della stipulata convenzione. A tal fine censura il provvedimento impugnato denunciando:

1. carenza di legittimazione passiva.

Il ricorrente afferma che il Comune avrebbe dovuto rivalersi nei confronti della società che aveva sottoscritto la convenzione di lottizzazione e non nei confronti degli acquirenti degli immobili realizzati, che nulla avrebbero a che fare con l’impegno originariamente assunto da terzi.

2. intervenuta prescrizione.

Il ricorrente sostiene che lo stesso Comune afferma che i lavori sono stati eseguiti in data antecedente al 1997, con la conseguenza che il termine decennale di prescrizione sarebbe scaduto, non essendo intervenuta alcuna interruzione del termine prescrizionale. Anche gli interessi sarebbero prescritti con riferimento al periodo antecedente al quinquennio dalla prima messa in mora.

Il ricorrente formula, altresì, domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Resiste in giudizio il Comune di Badolato, il quale replica puntualmente alle tesi di parte ricorrente e conclude per il rigetto del gravame, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese e proponendo, altresì, domanda di risarcimento danni per lite temeraria ex art 96 c.p.c.

Alla Camera di Consiglio del 16 dicembre 2010 il ricorrente hanno chiesto la riunione al merito dell’istanza cautelare.

Alla pubblica udienza del 19.5.2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorrente impugna il provvedimento n. 25 del 16.6.2010, con il quale il Comune di Badolato gli ha ingiunto il pagamento della somma di euro 5.663,47, oltre interessi, in relazione alla quota di terreno in sua proprietà, a titolo di spese per gli oneri di urbanizzazione, previsti dalla convenzione di lottizzazione del 18 aprile 1985, stipulata tra Comune di Badolato e società "Petina srl’ e realizzati d’ufficio dal Comune di Badolato, in luogo della ditta lottizzante "Petina srl’.

Con il primo profilo di gravame si deduce la carenza di legittimazione passiva, in quanto il Comune avrebbe dovuto agire nei confronti della società "Petina srl’, parte della convenzione, e contro gli acquirenti degli immobili realizzati, che nulla avrebbero a che fare con l’originario impegno assunto con detta convenzione.

La censura è infondata.

Va premesso che l’obbligo di "facere", previsto nella convenzione a carico della parte lottizzante, consistente nella realizzazione delle opere e nella conseguente cessione delle aree, ai sensi dell’art. 8, comma 5°, n. 2 e comma 7°, della legge 6.8.1967 n. 765, ha natura di prestazione patrimoniale imposta e di obbligazione "ambulatoria" o "propter rem" dal lato passivo, gravante, quindi, sugli aventi causa degli originari lottizzanti (ex plurimis: Cass. civile Sez. III, 17.6.1996, n. 5541; Cass. Sez. 1° 20.12.1994 n. 10947; Cass. Civ., Sez. II, 26.11.1988 n. 6382; Consiglio di Stato, Sez. V 13.8.2003 n. 1157), per cui, di norma e salva diversa pattuizione negoziale, l’avente causa del lottizzante assume tutti gli oneri a carico di quest’ultimo in sede di convenzione di lottizzazione, compresi quelli di urbanizzazione ancora dovuti (ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. V, 17.11.1997 n. 1471).

In sintesi, la natura "reale" dell’obbligazione riguarda i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, quelli che realizzano l’edificazione e poi i loro aventi causa (conf.: Cass. Civ. Sez. II, 27.8.2002 n. 12571).

Con la convenzione di lottizzazione stipulata tra la "Petina srl’ ed il Comune di Badolato in data 18 aprile 1985, la parte lottizzante si è impegnata ad osservare tutte le pattuizioni e le clausole portate dalla convenzione nonché "ad inserire negli atti di trasferimento dei lotti a qualsiasi titolo, tutte le clausole contenute nella presente convenzione" (art. 4), ivi compresa anche la quantificazione, già espressamente indicata, degli importi proquota relativi alle opere, con riferimento ai singoli lotti (art. 6, ultimo comma).

La medesima convenzione, a conferma di quanto sopra, precisava: "La lottizzante, procedendo alla vendita dei singoli lotti trasmetterà agli acquirenti tutti gli oneri nascenti dalla convenzione qui stipulata. La lottizzante e gli acquirenti, ognuno per la propria quota, assumono singolarmente, con esclusione della solidarietà, la responsabilità verso il Comune per l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione medesima" (art.8).

Risulta, quindi, sul piano civilistico, che il ricorrente ha volontariamente assunto a proprio carico gli obblighi derivanti dalla ridetta convenzione di lottizzazione stipulata tra la "Petina srl’ ed il Comune di Badolato in data 18 aprile 1985.

Conseguentemente, considerato che con gli atti negoziali di compravendita ricadono sui ricorrenti gli effetti connessi alla natura "ambulatoria" o "propter rem" dell’obbligazione per cui è causa, non si può non concludere che per l’infondatezza della doglianza relativa alla carenza di legittimazione passiva.

Giova, inoltre, aggiungere che il Comune resistente, con nota di data 3.9.1997, premesso l’intendimento di portare a soluzione il problema -evidentemente già noto – relativo alla ultimazione delle opere di urbanizzazione in discussione solo in parte eseguite dalla soc. Petina srl, comunicava al ricorrente l’adozione della deliberazione di Giunta n. 284 del 26.7.1997, con la quale era stato deciso di approntare i conteggi relativi alle somme che i proprietari dei singoli lotti avrebbero dovuto pagare in proporzione alla volumetria massima consentita. In sostanza, l’Ufficio Tecnico del Comune ha adeguato i suddetti costi che già erano stati indicati in convenzione con riferimento ai singoli lotti.

Non risulta che la citata deliberazione di Giunta n. 284/1997 sia stata impugnata né contestata dal ricorrente.

A tutto quanto sopra esposto consegue che il provvedimento censurato costituisce un effetto legale automatico del ritardato adempimento di un’obbligazione negoziale già assunta, sicché deve riconoscersi, all’atto di esercizio della relativa pretesa punitiva, la natura di attività dovuta a contenuto vincolato.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso si eccepisce l’intervenuta prescrizione del preteso credito e degli interessi.

La convenzione de qua non precisa il termine entro il quale la parte lottizzante avrebbe dovuto assolvere l’obbligo di cessione delle aree, ma deve pure considerarsi che tale obbligo avrebbe potuto essere fatto valere dal Comune, a termini dell’art. 2935 c.c., soltanto a decorrere dalla scadenza del termine decennale di validità della convenzione, che segna il termine finale di eseguibilità "spontanea" delle opere in essa previste.

In altri termini, posto che il privato ha dieci anni di tempo per l’esecuzione delle opere previste in convenzione, soltanto dalla scadenza della convenzione medesima è possibile verificare se le opere siano state o meno eseguite ed il Comune abbia titolo per richiedere la cessione delle aree (TAR Brescia, n. 1126/2001 e n. 65/2003; TAR Campania, Napoli, sez.II, n. 2773/2007).

In sostanza, l’obbligazione del privato diventa esigibile proprio al termine della scadenza della convenzione e da tale momento inizia a decorrere pure l’ordinario termine di prescrizione.

Seguendo lo stesso percorso argomentativo, decorsi dieci anni (ordinario termine prescrizionale ex art. 2946 c.c.), da tale termine iniziale (quello di scadenza della convenzione), il diritto dovrebbe dichiararsi prescritto.

Calando i precitati principi nel caso in esame, se ne deduce che la convenzione di lottizzazione stipulata tra il Comune di Badolato e la società "Petina srl’ in data 18 aprile 1985, è venuta a scadere alla data del 18 aprile 1995, che segna il "dies ad quem" per l’esecuzione delle opere previste in convenzione da parte del privato "sua sponte" e, nel contempo, il "dies a quo" per verificare se le opere siano state o meno eseguite e per la richiesta di cessione delle aree da parte del Comune, oltre che, ovviamente, per la decorrenza dell’ulteriore termine decennale di prescrizione dei diritti del Comune, che, quindi, in assenza di alcuni fatti interruttivi, sarebbe venuta a compimento il 18 aprile 2005.

Orbene, nella specie, risulta che il Comune di Badolato, decorsi i dieci anni previsti dal piano di lottizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico dei lottizzanti (18 aprile 1995), ha formalmente chiesto al ricorrente il pagamento della somma per cui è causa con la ricordata nota del 3.9.1997, n. di prot. n. 4303, che non risulta essere stata formalmente contestata.

Inoltre, risulta che il Comune di Badolato ha notificato al ricorrente, in data 10.10.1998, il decreto ingiuntivo n. 48 della Pretura di Catanzaro – Sezione Distaccata di Badolato, per l’importo qui contestato, successivamente revocato per difetto di giurisdizione.

Successivamente, con lettera A/R del 4.4.2008 prot. n. 2109, il Comune di Badolato ha richiesto ancora una volta al ricorrente il detto pagamento, senza ricevere formale contestazione.

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sia la prima richiesta di pagamento di cui alla lettera A/R del 3.9.1997, sia la notifica effettuata il 10.10.1998 del citato decreto ingiuntivo della Pretura di Catanzaro – Sezione Distaccata di Badolato, abbiano avuto effetto interruttivo, per ben due volte, della prescrizione del credito vantato dal Comune, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., contenendo, in entrambi i casi ed a prescindere dall’esito finale del procedimento monitorio, l’esplicitazione di una pretesa, vale a dire di una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (ex plurimis: Cass. Civ. Sez. III, 9.3.2006, n. 5104).

Pertanto, si deve ritenere che, nella specie, la prescrizione del credito si poteva verificare, quantomeno, nei dieci anni successivi al "dies a quo" del 10.10.1998 di notifica del citato decreto ingiuntivo, e ciò senza tener conto della successiva fase processuale conclusa con la revoca del decreto per difetto di giurisdizione. Conseguentemente, alla data della ricordata lettera A/R del 4.4.2008, con cui il Comune di Badolato ha effettuato un’ulteriore richiesta, siffatto termine prescrizionale non era ancora decorso (in quanto andava a scadere non prima della data del 10.10.2008) e, inoltre, l’effetto interruttivo prodotto da tale ultima richiesta del 2008, ha determinato la decorrenza di un nuovo termine prescrizionale.

Pertanto, considerato che il presente ricorso risulta notificato alla data del 15.10.2010, si deve concludere che, nella specie, nessuna prescrizione del credito (o degli interessi del medesimo) azionato dal Comune si è verificata.

In conclusione, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.

Va, infine, respinta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c, proposta dal Comune di Badolato, in quanto la norma invocata richiede, perché la fattispecie di responsabilità ivi contemplata possa essere ritenuta sussistente, che emerga una mala fede o una colpa grave di tipo processuale, relativa cioè all’esercizio dell’azione o alla resistenza in giudizio, situazione che non si ritiene ravvisabile nel caso in esame.

La circostanza che, nella specie, si tratta di ricorsi seriali consiglia di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di soccombenza nella somma, complessivamente e forfettariamente, determinata in euro 2000 (duemila).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali del presente giudizio che liquida, complessivamente e forfettariamente, nella somma di euro 2000 (euro duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-06-2011) 23-09-2011, n. 34665

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Svolgimento del processo

Il Tribunale del Riesame di Palermo con ordinanza in data 31-12-2010, confermava quella del Gip di quel tribunale (9-12-2010) applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra numerosi altri, di L.S., provvisoriamente indagati del reato di cui all’art. 416 bis c.p. per avere fatto parte della famiglia mafiosa di T.N. occupandosi della gestione delle estorsioni e dell’organizzazione di incontri riservati per conto dell’organizzazione (in Palermo e provincia fino alla data odierna).

I gravi indizi di colpevolezza erano individuati nelle convergenti dichiarazioni dei pentiti F.F. e A. A., riscontrate da conversazioni intercettate tra l’indagato e lo zio Fe. (in particolare quella del 10-6-2000), da cui risultava, al di là di una formale affiliazione, un ruolo dinamico e funzionale di L. per il perseguimento dei fini criminosi dell’ente.

F., affiliato al padrino L.P.S., e reggente della famiglia mafiosa di (OMISSIS), condannato per associazione mafiosa, ha indicato L., da lui chiamato (OMISSIS), e qualificato parente di L.F., di professione autista di autobus, come il referente di L.P.S. per le estorsioni nella zona di (OMISSIS), circostanza appresa dallo stesso L.P..

Avitabile ha dichiarato che L., all’inizio degli anni 2000, era persona a disposizione di "Cosa nostra" e che a casa sua si svolgevano importanti riunioni, alle quali l’indagato non assisteva perchè apriva il cancello e poi andava via.

Ricorre L. avverso tale ordinanza per il tramite dei difensori avv. Saverio Aloisio e Girolamo D’Azzò, con unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, basati soltanto sulle propalazioni di pentiti e su una conversazione intercettata.

Ma – si assume – le dichiarazioni di F. sono intrinsecamente contraddittorio in quanto, nella loro evoluzione, identificano il "(OMISSIS)" in un caso con (OMISSIS), in un altro con tale A.;

non sono certe sulla professione del L. di autista di autobus;

dapprima sembrano frutto di conoscenza diretta per aver parlato il F. direttamente con l’indagato di estorsioni, poi de relato per aver appreso la circostanza da L.P.; sono in contrasto con dati oggettivi, in quanto datano al 2005 il subentro dell’indagato allo zio a causa dell’arresto di questi, arresto invece risalente al (OMISSIS).

Quelle di A., mai acquisite agli atti, non sono comunque idonee a riscontrare le dichiarazioni di F. neppure nel loro nucleo essenziale, non essendo oltre tutto chiaro se il collaboratore abbia riconosciuto in fotografia l’indagato, oppure lo zio di questi (neppure l’album fotografico è stato acquisito agli atti).

L’elemento di riscontro, poi, è rappresentato da una conversazione in cui L.F. invita il nipote a non parlare di "queste cose" al telefono e gli chiede quando aveva visto l’ultima volta un soggetto non precisato, che, in ipotesi accusatoria, ma non riscontrata, sarebbe un latitante.

Il ricorrente evidenzia infine come nessuno dei numerosissimi pizzini sequestrati contenga riferimenti all’indagato, del quale neppure hanno parlato i pentiti più accreditati, compresi quelli che avevano trascorso la loro latitanza con L.P.S..

Si chiede quindi l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

La censura dedotta che, facendo leva sull’inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei singoli collaboranti, è intesa a sostenerne l’inconvergenza e quindi l’inidoneità a costituire reciproco riscontro, ha scarso spessore limitandosi alla prospettazione, basata su considerazioni di mero fatto, di una ricostruzione alternativa del contenuto delle dichiarazioni di F. e di A..

Non è superfluo ricordare che la giurisprudenza di questa corte è pervenuta alla conclusione che un collaboratore può essere ritenuto credibile, quando ha acquisito le notizie propalate nell’ambito della sfera di criminalità organizzata in cui sia inserito, purchè venga accertata l’intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonchè la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate, possono anche consistere nella idoneità delle stesse a riscontrarsi reciprocamente nell’ambito della c.d. "convergenza del molteplice" (Cass. 1560/06, 13473/2008, 31695/10). In altre parole è sufficiente che le dichiarazioni riconducano il fatto all’imputato, confluendo sui comportamenti riferitigli dalle imputazioni, senza che se ne possa pretendere la completa sovrapponibilità, ma dovendo privilegiarsi l’aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il giudice di merito ha nella specie indicato, con motivazione congrua ed esaustiva, le ragioni della sicura identificazione nell’indagato, da parte di F., del referente di L.P.S. per le estorsioni nella zona di (OMISSIS), sulla scorta di plurimi elementi convergenti verso la sua persona (l’appellativo di (OMISSIS), la parentela con L.F., la probabile professione di autista di autobus). Tenuto conto che le propalazioni del collaborante si assestano su un alto livello di conoscenza del tessuto malavitoso, trattandosi di affiliato al padrino L.P. S., e reggente della famiglia mafiosa di (OMISSIS), condannato per associazione mafiosa, sono di scarsa rilevanza le contraddizioni evidenziate nel ricorso, senza peraltro il supporto dell’allegazione dei relativi verbali, a fronte del dato certo rappresentato dal fatto che la persona chiamata in correità è il "(OMISSIS)" parente di L.F., cioè L.S., conosciuto da F. nel periodo di frequentazione per l’appunto dello zio Fe., il che conferma ulteriormente l’idoneità identificativa del legame di parentela tra i due.

Nè è ravvisarle la distonia, dedotta nel ricorso, tra conoscenze dirette e de relato del pentito, il quale, come risulta dal provvedimento impugnato, ha ben distinto tra quanto, da un lato, appreso da L.P. che, dopo l’arresto di L.F. – evento idoneo a contrassegnare di per sè il periodo temporale, al di là della data precisa-, lo aveva invitato a rivolgersi a (OMISSIS), suo referente nella zona del (OMISSIS), e il frutto, dall’altro, di contatti diretti con l’indagato con il quale – a conferma delle conoscenze acquisite de relato – aveva avuto modo di parlare anche di estorsioni.

Ben si affiancano a tale quadro ricostruttivo, realizzando la sopra richiamata convergenza del molteplice, le dichiarazioni del collaborante A., il quale, sempre facendo richiamo al rapporto di parentela tra i L., zio e nipote (al di là dell’esatto nome di battesimo di quest’ultimo), ha riconosciuto al nipote, quindi all’indagato, il ruolo di soggetto "a disposizione" di "Cosa nostra", senza che peraltro ciò sia significativo di una condizione meramente statica, avendogli attribuito la funzione di supporto logistico all’organizzazione, mediante la messa a disposizione della propria casa, dove anche A. si era recato, per riunioni degli affiliati, alle quali peraltro L. non partecipava, limitandosi ad aprire il cancello per poi allontanarsi.

Il compendio indiziario è quindi nel complesso contrassegnato dalla chiamata di F., intrinsecamente attendibile, riscontrata da quella di A., convergente sul ruolo di mafioso di L., e quindi sul nucleo centrale e significativo dell’imputazione, anche se non sovrapponibile circa la condotta di referente nel settore delle estorsioni, evidentemente successiva, in quanto determinata dall’arresto per la medesima imputazione dello zio dell’indagato, alle conoscenze di A..

La valutazione globale di tale compendio, arricchito anche dalla sussistenza di contatti telefonici, di sospetto tenore, tra i due L. – pure evocati nell’ordinanza impugnata -, evidenzia pertanto, secondo quanto ritenuto dal tribunale del riesame, la riconducibilità dell’una e dell’altra condotta, successive nel tempo, all’appartenenza dell’indagato alla famiglia mafiosa, realizzando la convergenza del molteplice sul nucleo centrale della prospettazione accusatoria, e determinando il raggiungimento della soglia della gravità indiziaria. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-03-2012, n. 3450 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

Il P. citò in giudizio il rag. B. per il risarcimento del danno da responsabilità professionale. Il Tribunale di Treviso condannò il convenuto al pagamento di una somma di danaro, poi ridotta dalla Corte d’appello di Venezia con la sentenza ora impugnata per cassazione.

Il ricorso del P. è svolto in tre motivi. Risponde il B. con controricorso. Il P. ha depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il primo motivo concerne il punto in cui la sentenza respinge l’eccezione (proposta dal P.) di tardività (siccome sollevata per la prima volta in appello) della contestazione del B. circa la liquidazione del danno operata dal primo giudice.

Il motivo, che è svolto sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione, è infondato, posto che in appello il professionista ha messo in discussione l’an della pretesa risarcitoria, impedendo in tal modo il formarsi del giudicato anche in merito al quantum ed all’ammontare delle singole voci che lo compongono (cfr. in tal senso Cass. n. 19870 del 2009). Per altro verso, il giudice, nell’esercitare il suo potere discrezionale di interpretazione degli atti, precisa che la contestazione in questione, sebbene in maniera generica, è stata svolta sin dalla comparsa di costituzione in primo grado e che il B. basa la propria contestazione, circa la quantificazione dei danni, sugli atti prodotti dal P., dei quali non pone in discussione la validità, bensì la loro effettiva comprensione. Si tratta di una motivazione immune da vizi logico giuridici e, come tale, incensurabile in cassazione.

Il secondo motivo censura il punto in cui la sentenza afferma che "i precisi conteggi riportati nell’atto d’appello (tra l’altro minimamente contestati dagli appellati) trovano piena conferma nella documentazione prodotta dal P.". Il ricorrente, in particolare, censura l’inciso in cui s’afferma che i conteggi non sarebbero stati contestati.

Il motivo è infondato. In realtà, il ragionamento posto a base della decisione è più complesso e per nulla vincolato all’inciso del quale s’è detto. Esso fonda su un documento direttamente proveniente dall’INPS nel quali sono indicati interessi e sanzioni inflitti al P., con riferimento ai quali è stata proposta l’azione risarcitoria per responsabilità professionale.

Infondato è il terzo motivo (attinente alle spese del giudizio), siccome il giudice ha correttamente esercitato il suo potere a riguardo.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-04-2011, n. 8231 Mansioni e funzioni

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso al Tribunale di Torino A.E., D.R. e C.A. evocavano in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esponendo di essere alle dipendenze del convenuto, in servizio presso la Direzione Provinciale di Torino, già inquadrati nella 7^ qualifica funzionale del personale dei Ministri, profilo professionale di Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro, e successivamente transitati nella posizione economica C1 del CCNL Comparto Ministeri del 16/2/1999; di avere svolto, quantomeno dal 23/11/1998, le mansioni superiori di Ispettore del Lavoro, corrispondenti all’inquadramento nella posizione economica C2 del citato CCNL; di avere ottenuto l’inquadramento nella posizione economica C2 soltanto dal 9/1/2003 a seguito di riqualificazione professionale; chiedevano pertanto la condanna del Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive tra la posizione C2 e la posizione C1 in relazione alle mansioni superiori svolte nel periodo 23/11/98-9/1/2003, pari ad Euro 8.993,41 per ciascun ricorrente.

Il Ministero si costituiva all’udienza del 11/1/2005 contestando la fondatezza della pretesa dei ricorrenti.

Con sentenza del 27/1-23/3/2005 il Tribunale adito riconosceva il diritto dei ricorrenti a percepire le differenze retributive peri il periodo 26/10/2000-8/1/2003 e conseguentemente condannava il Ministero convenuto al pagamento di Euro 5.031.16 a favore di ciascun ricorrente, oltre interessi e spese del grado.

2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Ministero deducendo innanzi tutto che l’art. 10 del CCNL aveva previsto, in via transitoria, una vera e propria procedura selettiva di riqualificazione del personale appartenente, come gli appellati, al profilo di Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro e che l’art. 12 CCNL aveva previsto che il nuovo inquadramento, per coloro che avessero superato le prove selettive, sarebbe spettato a decorrere dalla data della firma del contratto individuale (ciò che per gli appellati era avvenuto il 9/1/2003). Il Ministero chiedeva, in subordine, che la decorrenza del superiore inquadramento venisse riconosciuta agli appellati solo dal 24/7/2001, data di pubblicazione delle nuove dotazioni organiche del Ministero.

La Corte d’Appello con la sentenza 1579 del 30 novembre 2006 respingeva l’appello.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso il Ministero con un unico articolato motivo:

Si sono costituiti gli intimati resistendo con controricorso ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il ricorso, articolato in un unico motivo, il Ministero ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4, ccnl comparto ministeri del 16/2/1999, degli artt. 3, 10 e 12 del contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero del lavoro, sottoscritto il 26 ottobre 2000, nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52. Sostiene che la lettura delle disposizioni contrattuali suddette – ed in particolare di quelle della contrattazione collettiva integrativa – conduce a ritenere che, sino alla stipula del contratto individuale di lavoro, i ricorrenti correttamente fossero stati inquadrati nella qualifica di collaboratori dell’ispettorato ad esaurimento e che nulla spettasse loro, neppure D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52 in quanto di fatto non avevano mai svolto sino al 9 gennaio 2003 le mansioni di ispettori del lavoro.

In particolare la regolamentazione dettata dalla contrattazione collettiva integrativa – sostiene il Ministero ricorrente – non ha previsto l’immediata e diretta immissione nella posizione C2 dei "collaboratori dell’ispettorato", già 7^ qualifica funzionale, ma ne ha stabilito l’inquadramento nella posizione C1 in sede di prima applicazione ed ha poi previsto, con norme transitorie, un percorso agevolato per consentirne l’accesso alla posizione C2, nei limiti dei contingenti di organico disponibili, sul presupposto de possesso del necessario titolo di studio ovvero di un’anzianità minima nelle funzioni della posizione C1. 2. Va preliminarmente accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti intimate.

3. Giova premette innanzi tutto – come quadro normativo di riferimento – che prima della L. n. 312 del 1980 il personale dell’Ispettorato del Lavoro era distinto, in ragione della differenza di funzioni svolte all’interno della struttura ispettiva e del differente titolo di studio rispettivamente richiesto, in funzionari della carriera direttiva (per la cui assunzione era richiesto il diploma di laurea) ed impiegati della carriera di concetto (per la cui assunzione era richiesto il diploma di istituto superiore di secondo grado).

Con il superamento del sistema delle carriere e l’introduzione delle qualifiche funzionali ai sensi della L. n. 312 del 1980, gli inquadramenti di tutto il personale nelle qualifiche funzionali e nei profili individuati all’interno di ciascuna qualifica sono stati effettuati in base alla carriera di provenienza, secondo le indicazioni della stessa legge e della Commissione Paritetica istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per rendere operativo l’inquadramento degli impiegati pubblici nel nuovo sistema.

Il personale dell’Ispettorato del lavoro è stato quindi inserito, secondo la carriera di provenienza, nella 8^ o nella 7^ qualifica. In particolare, in base al D.P.R. 29 dicembre. 1984, n. 1219 ed alla Delib. 28 settembre 1988 della Commissione Paritetica, è stato individuato nell’ambito della 8^ qualifica funzionale il profilo del "funzionario dell’Ispettorato del Lavoro", in cui sono confluiti tutti gli ispettori già appartenenti alla carriera direttiva; mentre è stato individuato nella 7^ qualifica funzionale il profilo di "collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro", in cui è confluito il personale proveniente dalla carriera di concetto.

Il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 ha superato a sua volta il regime della L. n. 312 del 1980, basato su qualifiche funzionali, ed ha introdotto (cfr. art, 13) un nuovo sistema di classificazione del personale disponendo l’accorpamento delle preesistenti qualifiche funzionali in tre "Aree" (A, B e C), all’interno delle quali ha stabilito individuato diverse posizioni economiche (C1, C2, C3 per l’area C; B1, B2, B3 per l’area B).

In data 25 ottobre 2000 è poi stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Ministero del Lavoro, che ha previsto una specifica regolamentazione per l’inquadramento dei "collaboratori dell’ispettorato", già 7^ qualifica funzionale espletanti funzioni diverse da quelle degli "ispettori del lavoro" nell’ambito della struttura dell’Ispettorato del lavoro deputata all’attività di vigilanza.

4. In riferimento a questo quadro normativo, i quesiti del Ministero ricorrente sono stati i seguenti: se riguardo ai "collaboratori dell’Ispettorato del lavoro" – già 7^ qualifica funzionale – il CCNL del Comparto Ministeri del 16.2.1999 ed il CCNL del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sottoscritto in data 26.10.2000, non ne hanno disposto l’immediata e diretta immissione nella posizione C2, ma ne hanno stabilito l’inquadramento nella posizione economica C1 in sede di prima applicazione ed hanno poi previsto, con norme transitorie, un percorso agevolato per consentirne l’accesso alla posizione C2, nei limiti dei contingenti di organico disponibili, sul presupposto del possesso del necessario titolo di studio ovvero di un’anzianità minima nelle funzioni della posizione economica C1, attraverso la verifica di titoli, ovvero, in caso di inadeguatezza di questi, in forza di superamento di apposito corso di formazione; se, di conseguenza, ai sensi dell’art. 12 del CCNI del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sottoscritto in data 26.10.2000, ai "collaboratori dell’Ispettorato del lavoro" – già 7^ qualifica funzionale – che avevano ottenuto l’inquadramento nella posizione economica C2 solo a seguito del favorevole esito della procedura di riqualificazione professionale spettasse il trattamento giuridico ed economico della posizione economica superiore solo a decorrere dalla data della firma del nuovo contratto individuale di lavoro; se lo svolgimento di mansioni, pienamente rispondenti a quelle che la contrattazione collettiva aveva specificamente incluso nell’area e nel profilo di appartenenza del dipendente, ne escludesse la qualificabilità come esercizio di fatto di mansioni superiori che potesse giustificare la richiesta di trattamento retributivo superiore ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 4. 5. Ciò premesso, deve considerarsi che nei quesiti che chiudono il ricorso ex art. 366 bis c.p.c.. l’Avvocatura dello Stato fa riferimento alla contrattazione collettiva integrativa, che è quella che contiene la regolamentazione più specifica in proposito, senza però nè depositare il contratto collettivo, nè trascriverne le disposizioni su cui si fonda.

E’ vero che questa Corte (Cass., Sez. Un., 4 novembre 2009 n. 23329) ha ritenuto che non soggiace alla prescrizione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 il contratto collettivo di diritto pubblico, che quindi non necessariamente deve essere depositato, atteso che l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice è già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, si che la successiva previsione, introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, deve essere riferita ai contratti collettivi di diritto comune. Ma successivamente la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2010, n. 6748) ha chiarito che, nelle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, è inammissibile la denuncia, con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione del contratto collettivo integrativo, posto che detta disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8; ne consegue che l’interpretazione di tali contratti è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (conf. Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2009, n. 5025); con l’ulteriore conseguenza – può ora aggiungersi – che operano gli ordinari criteri di autosufficienza del ricorso, il quale risulta inammissibile ove il ricorrente non riporti il contenuto della normativa contrattuale collettiva integrativa della cui asserita illogica o contraddittoria interpreta zio ne si dolga.

6. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 23,00 oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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