Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-01-2011) 23-02-2011, n. 6913

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 21/01/2010, la Corte di Appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio nei confronti di S.A. sulla sola determinazione della pena per i reati di cui agli artt. 319 e 321 c.p., e art. 326 c.p., comma 3, rideterminava la medesima, previa concessione delle attenuanti generiche, in anni due di reclusione.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo:

1. violazione dell’art. 157 c.p. per non avere la Corte territoriale dichiarato l’estinzione del reato nonostante il medesimo si fosse già prescritto nell’ottobre del 2007;

2. Violazione dell’art. 133 c.p. per non essersi la Corte territoriale, pur avendo concesso le attenuanti generiche, attenuta ai minimi edittali.

3. Il primo motivo del ricorso è fondato.

Infatti, con la concessione delle attenuanti generiche, il tempo massimo per la prescrizione, secondo il previgente regime applicabile alla presente fattispecie, è di anni sette e mesi sei.

Di conseguenza, essendo stati i fatti commessi sino all’aprile del 2000 (cfr capo d’imputazione), alla data dell’impugnata sentenza, i reati si erano già ampiamente prescritti.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 1390

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. II, con la sentenza n. 1601 del 31 marzo 2006, definitivamente pronunciando sui separati ricorsi proposti rispettivamente, il primo (NRG. 450/2005) dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. To 2 "Alta Valle Susa"; il secondo (NRG. 451/2005) dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. "Valle Stuta"; il terzo (NRG. 452/2005) dal Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. CN 1 e dal Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. CN 5, tutti per l’annullamento della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 80 – 14233 del 29 novembre 2004 (avente ad oggetto "D.G.R. n. 1511925 del 8/3/2004 concernente i criteri in ordine all’istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistiche – venatorie (art. 20 l.r. 5 settembre 1996 n. 70) – Modifiche), nella parte in cui prevedeva la modifica dell’articolo 11, comma 6, della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 15 – 11925 dell’8 marzo 2004, dopo averli riuniti, li accoglieva, annullando il provvedimento impugnato e compensando tra le parti le spese di giudizio.

Secondo il predetto tribunale, erano fondati i primi due motivi di censura, rubricati rispettivamente, il primo "violazione di legge in relazione ai principi normativi sull’istituzione di aree a divieto assoluto di caccia (artt. 10 e 19 l. 11.2.1992 n. 157, 29 l.r. 4.9.1996, n. 70). Eccesso di potere sotto vari profili" ed il secondo "violazione di legge in relazione ai principi legislativi in materia di aziende faunistico – venatorie (artt. 20 l.r. 4.9.1996 n. 70) nonché del principio costituzionale (art. 3) di uguaglianza – ragionevolezza. Eccesso di potere sotto vari profili", mentre non era meritevole di favorevole considerazione il terzo motivo, con cui era stata lamentata "Violazione di legge in relazione ai principi di partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo e di esecutività delle sentenze di primo grado non sospese in grado di appello (art. 7 l. 7.8.1990 n. 241 e 33 l. 6.12.1971 n. 1034): in sintesi, la modifica apportata con la delibera impugnata (alla precedente delibera della Giunta regionale n. 15 – 11925 dell’8 marzo 2004), per effetto della quale "in pendenza di un procedimento giurisdizionale in ordine alla validità della concessione il territorio dell’A.V.F….è soggetto a divieto di caccia" era illegittima, sia perché la previsione di un divieto assoluto di caccia costituiva un’ipotesi derogatoria ed eccezionale rispetto al regime della caccia programmata, ammissibile solo in presenza di una specifica disposizione normativa, nei relativi limiti da quest’ultima indicata ed in presenza di una puntuale motivazione (estremi che difettavano nel caso di specie), sia perché non potevano assoggettarsi agli stessi effetti situazioni assolutamente diverse, quali la revoca della concessione e la pendenza di un procedimento giurisdizionale circa la validità della concessione.

2. Il sig. G.T. impugnava tale statuizione, chiedendone la riforma in quanto, a suo avviso, i primi giudici avevano erroneamente accolto i primi due motivi di doglianza dei ricorsi introduttivi del giudizio, senza tener conto che questi ultimi dovevano essere invece dichiarati irricevibili per tardività (in quanto rivolti a contestare l’intero impianto dell’articolo 11 dell’atto impugnato) ovvero inammissibili per carenza di interesse (trattandosi dell’impugnativa di un atto generale a contenuto normativo) e comunque erano del tutto infondati nel merito, diversamente da quanto frettolosamente ed immotivatamente statuito.

L’appello veniva iscritto al NRG. 5250 dell’anno 2006.

Si costituivano in giudizio il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. CN 4, il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. CN 1 ed il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale A.T.C. CN 5, nonché il Comprensorio Alpino C.A. TO 2 "Alta Valle Susa – Comitato di Gestione", deducendo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame.

3. Anche la Regione Piemonte chiedeva la riforma della ricordata sentenza alla stregua di un solo motivo di gravame, rubricato "1) Violazione di legge art. 1 l. 157/1992, artt. 5 e 20 l.r. 70/1996; falsa applicazione art. 19 l. 157/1992 e 29 l.r. 70/1996; illogicità manifesta; eccesso di potere per errore sui presupposti", sostenendo l’infondatezza dei motivi di censura sollevati con i ricorsi introduttivi del giudizio, erroneamente accolti dai primi giudizi, con motivazione approssimativa e lacunosa, in virtù peraltro di un’errata interpretazione della normativa rubricata.

Il ricorso veniva iscritto al NRG. 4251 dell’anno 2006.

Anche in questo giudizio si sono costituiti il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino C.A. CN 4, il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. CN 1 ed il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale A.T.C. CN 5, deducendo l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza dell’avverso gravame; si costituiva altresì il Comprensorio Alpino C.A. TO 2 "Alta Valle Susa – Comitato di Gestione", chiedendo anch’esso il rigetto del gravame siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondato.

4. In data 26 novembre 2010 la Regione Piemonte ha depositato copia del verbale n. 96 del 17 ottobre 2006 della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 57 – 4074 avente ad oggetto "Ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte n. 1601/2006. Modifiche alla D.G.R. n. 1511925 del 08.03.04 e s.m.i. concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistiche – venatorie e delle aziende agrituristiche – venatorie"; successivamente con istanza in data 19 gennaio 2011, depositata il successivo 20 gennaio 2011, la stessa amministrazione regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, avendo ottemperato alla sentenza impugnata, giusta delibera D.G.R. n. 56 – 4074 del 17 ottobre 2006, con annullamento delle disposizioni contenute negli articoli 11, comma 6, e 28, comma 5, della D.G.R. n. 15 – 11925 dell’8 marzo 2004.

5. Le parti appellate hanno insistito nelle deduzioni difensive svolte nella memoria prodotta in occasione della udienza in camera di consiglio del 29 agosto 2006.

6. All’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Motivi della decisione

7. Deve preliminarmente disporsi la riunione dei due appelli, in quanto diretti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a..

8. La Sezione osserva poi che, come emerge dall’esposizione in fatto, in data 26 novembre 2010 la Regione Piemonte ha depositato copia del verbale n. 96 del 17 ottobre 2006 della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 57 – 4074 avente ad oggetto "Ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte n. 1601/2006. Modifiche alla D.G.R. n. 1511925 del 08.03.04 e s.m.i. concernente i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistiche – venatorie e delle aziende agrituristiche – venatorie" e successivamente con istanza in data 19 gennaio 2011, depositata il successivo 20 gennaio 2011, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, avendo ottemperato alla sentenza impugnata, proprio giusta delibera D.G.R. n. 56 – 4074 del 17 ottobre 2006, con annullamento delle disposizioni contenute negli articoli 11, comma 6, e 28, comma 5, della D.G.R. n. 15 – 11925 dell’8 marzo 2004.

In omaggio al principio dispositivo del processo, applicabile anche al processo amministrativo, la Sezione deve prendere atto di tale dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità dell’appello iscritto al NRG. 4251 dell’anno 2006.

9. Peraltro l’ annullamento delle disposizioni contenute negli articoli 11, comma 6, e 28, comma 5, della D.G.R. n. 15 – 11925 dell’8 marzo 2004, determina anche l’improcedibità dell’appello (NRG. 4250 dell’anno 2006) proposto dal sig. G.T. per sopravvenuta carenza di interesse.

10. Può tuttavia disporsi la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dal sig. G.T. e dalla Regione Piemonte avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. II, n. 1601 del 31 marzo 2006, li riunisce e li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 21-03-2011, n. 1586 Demolizione di costruzioni abusive Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo

Con il gravato atto il Comune di Giugliano, facendo riferimento ad un verbale del 31.5.2006 che contesta la esecuzione (rectius ampliamento) di un soppalco già esistente di circa 12 mq in una vecchissima costruzione facente parte di un immobile al Corso Campano n. 242, ne ordina la demolizione.

La ricorrente espone che già nel lontano 25.5.2006 la Polizia municipale aveva posto sotto sequestro l’immobile contestando l’ampliamento del soppalco già esistente di 12 mq in una costruzione di vecchissima data; si dava atto che era stato rimosso il vecchio pavimento, l’impianto elettrico ed idraulico. Aggiunge che il sequestro non era stato convalidato dal GIP, in ragione della natura delle opere, meramente interne; e che il Dirigente del UTC con atto del 4.7.2006 aveva irrogato nei suoi confronti la sanzione pecuniaria.

Tuttavia il 19.11.2009, dopo oltre tre anni, con il provvedimento oggetto del presente gravame è stata ingiunta la demolizione delle stesse opere di cui alla sanzione pecuniaria.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà manifesta e mancanza di motivazione.

Espone la ricorrente che l’Amministrazione, dopo aver irrogato una previa sanzione di carattere pecuniario, ha ordinato la demolizione del soppalco, senza procedere prima all’annullamento in autotutela della precedente determinazione, emanata tra l’altro ben tre anni prima.

Nel merito, poi, si sottolinea che il soppalco, in quanto opera interna che non comporta un aumento di volumetria e non determina una modificazione della destinazione d’uso, non richiede né l’autorizzazione né la concessione. Nemmeno può rilevare la presunta non conformità dell’intervento edilizio alle prescrizioni urbanistiche, tenuto conto che si poteva ordinarne più semplicemente l’adeguamento alle predette prescrizioni. In ogni caso la stessa Amministrazione, con il primo provvedimento – irrogando una sanzione pecuniaria – non lo aveva ritenuto necessario.

Il Comune di Giugliano non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza cautelare di questa Sezione è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011, su conforme richiesta della parte costituita, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Appare assorbente la considerazione fondata sulla circostanza che l’Amministrazione comunale ha, in un primo momento, irrogato alla ricorrente soltanto una sanzione pecuniaria e, successivamente, trascorso un non irrilevante lasso di tempo, ha ritenuto di modificare addirittura la natura della sanzione, optando per una misura di tipo ripristinatorio. Tuttavia il primo provvedimento sanzionatorio non è stato annullato in autotutela, rendendo di conseguenza priva di potere l’Amministrazione che, prima di poter nuovamente intervenire sulla fattispecie, deve eliminare il precedente atto che in realtà ha determinato la consumazione del predetto potere. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto questo profilo.

Peraltro il provvedimento gravato non si sottrae alla ulteriore censura di difetto di motivazione in relazione al lasso di tempo trascorso dalla irrogazione della sanzione pecuniaria. Il principio, secondo cui l’ingiunzione demolitoria, come atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera senza titolo abilitativo (o in totale difformità da esso), è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera, viene infatti derogato solo nel caso in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso ed il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato, in relazione alla quale sussiste un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse – evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità – idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (Consiglio Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3270).

Nella specie può ritenersi ingenerato tale affidamento nella ricorrente non solo in relazione al lasso di tempo trascorso senza contestazioni, ma soprattutto con riferimento alla intervenuta applicazione di una sanzione di tipo pecuniario, che presuppone effettuato il giudizio sulla assenza di pubblico interesse alla demolizione.

Il tutto senza considerare che non risulta effettuato alcun apprezzamento concreto con riferimento alla entità e tipologia dell’abuso, tale da far luogo alla procedura di cui all’art. 31 DPR 380/01.

Invero, per quanto riguarda la realizzazione di soppalchi interni alle abitazioni, occorre distinguere i casi nei quali, in relazione alla tipologia e alla dimensione dell’intervento, può essere sufficiente una Denuncia di inizio di attività (DIA) dai casi nei quali occorre una vera e propria concessione edilizia (oggi permesso di costruire).

La giurisprudenza ritiene sufficiente una DIA nel caso in cui il soppalco sia di modeste dimensioni e al servizio della preesistente unità immobiliare (TAR Salerno n. 883 – 4 settembre 2003) mentre ritiene necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente, ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comportando un notevole incremento delle superfici dell’immobile e quindi anche un ulteriore possibile carico urbanistico.

Pertanto non è stata spesa alcuna motivazione sulle ragioni per cui l’intervento – dapprima valutato quale soggetto a mera DIA- sia stato successivamente riqualificato in termini di opera che comporta la necessità del permesso di costruire (Consiglio di Stato, VI, 29 aprile 2008, n. 1918).

Il ricorso va, pertanto, accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e per l’effetto annulla l’ ordine di demolizione n. 313 del 19.11.2009 per opere al corso Campano 242 consistenti nella ristrutturazione di un soppalco.

Condanna l’amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in complessivi euro 1500,00 oltre che del contributo unificato dalla stesa anticipato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 30-06-2011, n. 14415 Insegnanti elementari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La parte qui ricorrente, insegnante di ruolo di scuola elementare presso un istituto del secondo circolo didattico di Trani, ha convenuto in giudizio il Ministero della Pubblica istruzione chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore di una determinata somma a titolo risarcitorio.

Ha esposto che il circolo didattico di appartenenza, individuato come scuola situata in zona a rischio, era stato coinvolto dal Provveditorato agli studi di Bari nella relativa attività progettuale; che essa, pertanto, a richiesta del Ministero aveva assunto il formale impegno di rimanere in servizio presso il circolo anzidetto per tutta la durata del progetto e comunque per non meno di tre anni; che nel corso dell’anno scolastico 2001-2002 il Ministero aveva tuttavia comunicato che il progetto, come originariamente presentato e successivamente integrato secondo le indicazioni dello stesso Ministero, doveva ritenersi non confermato.

Su tali premesse, deducendo di aver subito un grave danno professionale ed economico dalla mancata approvazione al progetto, essendole stati negati il diritto alla mobilità, visto l’impegno a permanere nella medesima sede, ed il compenso accessorio annuo spettante sulla base dell’art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 31 agosto 1999 ha chiesto che la somma corrispondente al compenso perduto le fosse riconosciuta a titolo di risarcimento del danno.

La domanda, accolta in primo grado è stata rigettata dalla Corte d’appello di Bari sulla base di considerazioni così riassumibili.

Il comportamento del Ministero, essendo riconducibile alle determinazioni assunte dagli organi preposti alla gestione del rapporto di lavoro con le capacità e i poteri del datore di lavoro, deve essere valutato secondo le norme civilistiche.

In base all’art. 4, comma 13, del contratto collettivo nazionale di lavoro il collegio dei docenti entro il mese di giugno di ogni anno valuta lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, ancorchè parziale, degli obiettivi fissati. La valutazione viene inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione da effettuarsi ogni anno, anche per mezzo della consulenza CEDE, al fine della conferma o meno del progetto.

L’art. 14 del contratto (recte: l’art. 13, comma 14 del contratto) prevede che i progetti possano essere confermati ovvero integrati e modificati in relazione alle risultanze emerse nel corso della loro applicazione, alla disponibilità complessiva di risorse, alla certificazione CEDE ed al numero delle scuole sulle quali intervenire.

Secondo il contratto collettivo, quindi, dopo il primo anno, il Ministero ha il potere di confermare o no il progetto in relazione alle risorse disponibili e a seconda dello stato di realizzazione del medesimo.

Perciò, il diritto all’indennità, mentre per il primo anno sorge senz’altro in favore dell’insegnante, per gli anni successivi matura solo se il progetto, confermato dal Ministero, viene ulteriormente realizzato.

D’altra parte, nel confermare o no il progetto il Ministero non esercita un potere assoluto ma deve tenere conto delle condizioni dettate dall’articolo sopra richiamato.

Occorre quindi verificare la conformità dell’operato del Ministero alle norme contrattuali ed al dovere di buona fede e correttezza, invocati dalla parte appellante.

In proposito, la nota 21 settembre 2001 n. 279 del Ministero contiene doglianze circa il livello di informazione in alcune sezioni della cosiddetta "griglia strutturata".

Esse riguardano le informazioni sulla scuola e gli elementi indicativi del grado di dispersione scolastica da contenere, la situazione di disagio sociale del territorio nel quale si trova la scuola, la rete di collaborazione con l’ente locale, le istituzioni e le associazioni; l’assenza di indicazioni sui profili di apprendimento e sul comportamento degli alunni; l’assenza di flessibilità didattica e organizzativa per il biennio trascorso e/o di indicazioni previsionali di diversa articolazione didattica per l’ultimo anno del progetto; l’assenza di riscontro di un qualsivoglia intervento sulle modalità di verifica e valutazione dei processi di insegnamento-apprendimento e di monitoraggio dell’intero processo a fronte del dato costante di assenza di abbandoni; il carattere meramente formale del rapporto con le famiglie.

Con la successiva nota del 4 dicembre 2001 n. 793 il Ministero ha poi comunicato che, nonostante l’integrazione del progetto, predisposta dal collegio dei docenti, a seguito dell’esame del gruppo tecnico istituito con decreto del direttore generale 19 luglio 2001, sulla prosecuzione dell’attività nell’anno scolastico 2001/2002 è stato espresso parere sfavorevole.

Il Ministero evidenzia in tale nota le ragioni di detto parere, pur dopo le modifiche e le integrazioni al progetto, e si esprime in senso negativo sul permanere delle condizioni che negli anni scolastici precedenti avevano fatto indicare nel secondo circolo didattico di Trani la struttura idonea all’attivazione del progetto medesimo.

Non vi sono ragioni per ritenere che tale parere sia illogico, erroneo o incongruo, nè d’altra parte sono state allegate le specifiche inadempienze dell’amministrazione o il modo con cui in concreto sarebbe stato violato il dovere di correttezza, non essendo sufficiente a tal fine la circostanza che le verifiche effettuate nell’aprile 2001 dagli ispettori circa l’esecuzione del progetto si fossero concluse positivamente. Del resto, secondo il contratto collettivo la valutazione dei progetti deve esser fatta entro il mese di giugno da parte del collegio dei docenti e per mezzo di una griglia strutturata predisposta dal Ministero, sicchè il parere reso dagli ispettori, anteriormente alla anzidetta scadenza e con modalità diverse da quelle fissate dalla contrattazione collettiva, non assume rilievo come elemento indicativo di violazione del dovere di correttezza.

Il docente propone ricorso sulla base di due motivi. Il Ministero resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro.

La parte ricorrente si duole dell’interpretazione data dalla sentenza impugnata all’art. 4 del contratto collettivo nazionale integrativo comparto scuola del 31 agosto 1999, sostenendo che nel ritenere che, in base a tale disposizione, l’insegnante abbia diritto solo all’indennità stabilita per il primo anno, mentre per gli anni successivi il compenso dipenderebbe dalla conferma del progetto da parte del Ministero e dalla esecuzione dello stesso, il giudice di merito avrebbe trascurato la formulazione testuale della norma che conferisce al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, assegnando in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il secondo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso il decisivo per il giudizio.

La parte ricorrente critica la sentenza per aver omesso di motivare adeguatamente sulla dedotta correttezza dell’operato del Ministero, trascurando di considerare i profili risarcitori collegati alla circostanza che i docenti avevano mantenuto l’impegno assunto per il triennio ed avevano saputo solo nel corso del terzo ed ultimo anno che l’attività svolta non sarebbe stata riconosciuta.

La parte ricorrente critica, inoltre, come illogica l’affermazione della sentenza secondo cui non erano stati addotti dalle parti attrici elementi tali da far ritenere che il parere negativo espresso dall’amministrazione fosse affetto da errore o travisamento dei fatti o inesatta applicazione dei criteri tecnici di valutazione, non considerando che non era compito del singolo insegnante denunciare tali vizi, essendo sufficiente considerare che ai docenti non era stata contestata alcuna inadempienza e che essi, ove l’amministrazione avesse ritenuto di non proseguire nel progetto, avevano comunque diritto di essere compensati per il lavoro espletato ed indennizzati per il vincolo triennale assunto, con perdita di diverse alternative.

La parte ricorrente critica, infine, la sentenza come contraddittoria nella parte in cui, dato atto del carattere privatistico delle reciproche obbligazioni delle parti, addebita al docente "una (inesistente) responsabilità processuale come se la singola insegnante avesse avuto la possibilità formale e materiale di conoscere le effettive ragioni della decisione del MIUR", in palese contrasto con la situazione reale e considerando comunque le scelte strategiche del Ministero come condizione essenziale per il diniego di diritti già riconosciuti.

I due motivi, fra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente. La Corte li giudica infondati.

Preliminarmente occorre mettere in evidenza che il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo Comparto scuola per gli anni 1998- 2001, firmato il 31 agosto 1999 (e pubblicato nel Supplemento ordinario alla GU 9 settembre 1999, n. 212) è contratto collettivo nazionale integrativo del contratto di comparto e non è quindi contratto decentrato, sicchè esso rientra fra quelli la cui violazione e falsa applicazione può esser direttamente denunziata a questa Corte (v. art. 63, comma 5, in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40).

L’art. 4 del citato contratto collettivo, sotto la rubrica "Scuole situate nelle zone a rischio" dispone testualmente quanto segue:

"1. Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare, sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata prevista dal progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di sperimentare, attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in relazione a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla prevenzione dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate nell’Intesa allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..

2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi, che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali delle 00.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di scuole appartenenti ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la socializzazione, la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.

3. Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi disponibili sulla base del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000 più eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale, dagli altri soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione Europea.

4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati entro il 30 settembre 1999 per l’a.s. 1999-2000 ed entro il 31 dicembre per l’anno scolastico successivo.

5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l’anno scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.

6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall’art.3 della citata Intesa allegata al presente accordo, può essere superiore del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile ripartire, secondo le modalità fissate nell’art. 2 dell’Intesa allegata, le risorse previste dal presente contratto, al fine di indirizzare le scelte verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà di predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate, in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati nel precedente comma 3. In relazione alla disponibilità manifestata dagli altri Enti e soggetti interessati saranno posti in essere accordi di programma per l’assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.

7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono perseguire e contenere la previsione di attività d’insegnamento da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base dell’orario antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme concretizzino un sostanziale arricchimento dell’offerta formativa e l’individuazione di specifiche strategie. L’orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato per l’arricchimento delle attività destinate agli alunni, evitando l’appesantimento dei loro impegni e cercando di favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei progetti devono essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed a.t.a. chiamate a svolgere – ai vari livelli di responsabilità e funzione – le attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto il personale in servizio nell’istituzione può essere coinvolto nel progetto.

8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere con le modalità previste dall’arti8 del presente accordo, rivolte a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di nuova nomina o al pruno anno di trasferimento.

9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel precedente comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le risorse assegnate. Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento è destinata a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui all’art. 3 dell’Intesa.

10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla prevenzione dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati con le specifiche risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia e da scuole della fascia dell’obbligo in continuità e, in genere, progetti che prevedano il coinvolgimento dell’intera istituzione scolastica e di tutto il personale in servizio.

11. Il personale impegnato nelle attività di progetto deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche a seguito di assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e, comunque, per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione decentrata e nell’ambito della diffusione dell’organico funzionale, saranno disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel progetto e per la durata del progetto medesimo.

12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla base di una relazione redatta dal Capo d’istituto con la collaborazione degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art. 37 del presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento, anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica istruzione entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli elementi posti alla base della valutazione medesima ed altri indicatori quali il numero degli alunni iscritti nelle varie classi, le attività svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi integrativi, le unità di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale di riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici precedenti.

13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo di istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno e da questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo.

14. Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31 agosto il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo al personale coinvolto nel progetto, purchè esso sia stato effettivamente in servizio a scuola per armeno 180 giorni nel corso dell’anno scolastico di riferimento. Il compenso è pari a:

L. 5.000.000 per i capi d’istituto;

L. 4.500.000 per i docenti impegnati nel progetto per l’intero orario settimanale di insegnamento;

L. 2.500.000 per il responsabile amministrativo;

L. 1.200.000 per il restante personale.

Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici, purchè in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.

In relazione alla disponibilità complessiva di risorse, della certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole sulle quali intervenire, I’ progetti possono essere confermati. Essi possono anche essere integrati e modificati in relazione alle risultante emerse nel corso della sua applicazione".

Il carattere non automatico della prosecuzione dei progetti per le aree a rischio dopo il primo anno risulta palese dalla considerazione dei commi 13 e 14, ultima parte, del testo sopra riportato. La prima disposizione è esplicita nel prevedere che la valutazione del progetto sia comunicata al fine della sua "conferma o meno", l’art. 15 prevede la possibilità di conferma indicando in proposito i parametri da tenere in considerazione.

D’altra parte, che l’unità temporale di riferimento del progetto sia l’anno emerge altrettanto chiaramente dall’art. 4, comma 3 letto in relazione al comma 9, nonchè dal riferimento del comma 15 alla misura annuale del compenso accessorio.

Secondo le parti qui ricorrenti tuttavia la norma contrattuale da un lato conferirebbe al Ministero il potere di confermare il progetto dopo il primo anno senza nulla disporre per gli anni successivi, e dall’altro, assegnerebbe in ogni caso all’amministrazione solo il potere di certificare la correttezza della valutazione espressa dal collegio dei docenti, unico organo legittimato a valutare lo stato di attuazione del progetto pluriennale ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tali affermazioni non sono condivisibili.

Quanto alla prima, essa trascura il testo dell’art. 4, comma 13 del contratto, laddove esso prevede che il Provveditore deve inviare al Ministero "entro il 30 giugno di ogni anno" la valutazione del progetto da parte del collegio dei docenti, al fine della conferma o meno, il che mostra che il potere di conferma riguarda tutto il triennio e non il solo primo anno.

Quanto alla seconda, essa priva di contenuto l’attribuzione al Ministero del suddetto potere di conferma, attribuitogli per contro esplicitamente dal contratto, riducendolo ad una insignificante "presa d’atto" di quanto deciso dall’anzidetto collegio, in palese contrasto con l’evidenza testuale del comma 14 che indicando la "disponibilità complessiva di risorse", la "certificazione del CEDE di cui al comma 13" ed il "numero delle scuole sulle quali intervenire" ancora la decisione di conferma del progetto a parametri che vanno complessivamente valutati ad un livello più elevato di quello del ripetuto collegio.

Così stando le cose, non è dato comprendere quale fondamento normativo possa avere la pretesa di vedersi assicurato anche per gli anni successivi al primo, in assenza di progetto da eseguire, il compenso previsto per l’anno in cui il progetto ha avuto esecuzione.

Poichè a tale pretesa le parti qui ricorrenti hanno dato un fondamento risarcitorio, la Corte di merito indagando su tale tema ha correttamente messo in luce che la previsione contrattuale non poteva risolversi in una sorta di clausola meramente potestativa in favore dell’Amministrazione ma ha anche verificato che la correttezza dell’operato di quest’ultima in sostanza non era messa in discussione dalle parti attrici.

Questa affermazione però non riceve adeguata censura nel ricorso in esame, visto che, come emerge dai due motivi sinteticamente riferiti, le parti qui ricorrenti ritengono che il loro diritto al compenso, e quindi il diritto al risarcimento del danno per non averlo conseguito, prescinda dalla verifica della condotta dell’Amministrazione, che in sostanza costituirebbe un fatto meramente interno alla medesima, irrilevante rispetto alla sua relazione contrattuale con i docenti.

Poichè, per contro, questa relazione deve esser valutata in riferimento alle previsioni del contratto collettivo e poichè queste ultime da un lato non consentono di configurare un diritto soggettivo al rinnovo del progetto e dall’altro prevedono per tale rinnovo un procedimento articolato, è del tutto condivisibile, anche sotto il profilo metodologico, l’approccio della Corte territoriale che ha verificato la correttezza del modo di agire dell’amministrazione, ed ha conseguentemente rigettato la domanda.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese del giudizio, stante la novità e complessità della questione.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese.

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